Cass. civ., sez. I, sentenza 20/05/2006, n. 11893
CASS
Sentenza 20 maggio 2006

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In tema di elettorato passivo, la causa di ineleggibilità a sindaco, presidente di Provincia, consigliere comunale o consigliere provinciale, di cui all'art. 60, primo comma, numero 10), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevista per i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale del Comune o della Provincia superiore al cinquanta per cento, è estensibile nei confronti di amministratori e legali rappresentanti di società delle quali il Comune o la Provincia detenga un capitale inferiore alla maggioranza assoluta e tuttavia tale da assicurargli, sulla stessa, anche per patti parasociali, una posizione di controllo o di influenza dominante.

In materia di contenzioso elettorale, ai fini della tempestività dell'impugnazione mediante appello della sentenza di primo grado proposta dal cittadino elettore che abbia esercitato l'azione popolare, al deposito in cancelleria del ricorso, prescritto dall'art. 82/2 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, deve ritenersi equipollente la spedizione del ricorso stesso avvenuta a mezzo del servizio postale, in quanto al procedimento in materia di contenzioso elettorale - stante la specialità dello stesso che si caratterizza, oltre che per la particolare snellezza, soprattutto per garantire al cittadino, al di fuori di rigidi schemi formali, la possibilità, attraverso lo strumento dell'azione popolare, di far far valere in giudizio cause di incompatibilità e di ineleggibilità - è estensibile il "dictum" della Corte costituzionale, che, con la sentenza n. 98 del 2004, resa in tema di procedimento di opposizione a sanzioni amministrative, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non consentiva il deposito del ricorso mediante invio per posta, in tal modo sancendo il venir meno dell'onere a carico del ricorrente di provvedere al deposito in cancelleria dell'atto introduttivo del giudizio.

Commentario1

  • 1Cancelleria, deposito, posta, legittimità, sussistenzaAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 31 marzo 2009
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 20/05/2006, n. 11893
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11893
Data del deposito : 20 maggio 2006

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