Sentenza 20 maggio 2006
Massime • 2
In tema di elettorato passivo, la causa di ineleggibilità a sindaco, presidente di Provincia, consigliere comunale o consigliere provinciale, di cui all'art. 60, primo comma, numero 10), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevista per i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale del Comune o della Provincia superiore al cinquanta per cento, è estensibile nei confronti di amministratori e legali rappresentanti di società delle quali il Comune o la Provincia detenga un capitale inferiore alla maggioranza assoluta e tuttavia tale da assicurargli, sulla stessa, anche per patti parasociali, una posizione di controllo o di influenza dominante.
In materia di contenzioso elettorale, ai fini della tempestività dell'impugnazione mediante appello della sentenza di primo grado proposta dal cittadino elettore che abbia esercitato l'azione popolare, al deposito in cancelleria del ricorso, prescritto dall'art. 82/2 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, deve ritenersi equipollente la spedizione del ricorso stesso avvenuta a mezzo del servizio postale, in quanto al procedimento in materia di contenzioso elettorale - stante la specialità dello stesso che si caratterizza, oltre che per la particolare snellezza, soprattutto per garantire al cittadino, al di fuori di rigidi schemi formali, la possibilità, attraverso lo strumento dell'azione popolare, di far far valere in giudizio cause di incompatibilità e di ineleggibilità - è estensibile il "dictum" della Corte costituzionale, che, con la sentenza n. 98 del 2004, resa in tema di procedimento di opposizione a sanzioni amministrative, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non consentiva il deposito del ricorso mediante invio per posta, in tal modo sancendo il venir meno dell'onere a carico del ricorrente di provvedere al deposito in cancelleria dell'atto introduttivo del giudizio.
Commentario • 1
- 1. Cancelleria, deposito, posta, legittimità, sussistenzaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 31 marzo 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/05/2006, n. 11893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11893 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Presidente -
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - Consigliere -
Dott. PANZANI Luciano - rel. Consigliere -
Dott. SCHIRÒ Stefano - Consigliere -
Dott. BENINI Stefano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PA VI, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA BAINSIZZA 1, presso l'avvocato MELLINI MAURO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BARTOLOMEI JACOPO SEVERO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ZA IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE 71, presso l'avvocato LETTIERI MARTA, rappresentato e difeso dall'Avvocato FERRARI GIUSEPPE, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
e contro
AMMINISTRAZIONE PROVINCIA di MACERATA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIULIO CESARE 71, presso l'avvocato NETTI CLAUDIO, rappresentata e difesa dall'Avvocato PAMBIANCHI GRAZIANO, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 389/05 della Corte d'Appello di ANCONA, depositata il 23/07/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/04/2006 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito per il resistente EZ, l'Avvocato FERRARI che ha chiesto il rigetto del ricorso o la sua inammissibilità;
udito per la resistente RO di Macerata, l'Avvocato GATTAFONI, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AN LD, cittadino elettore iscritto nelle liste del Comune di CO (Macerata), esercitava azione popolare, proponendo innanzi al Tribunale di Macerata ricorso elettorale, D.Lgs. n. 267 del 2000, ex art. 70, per contestare la regolarità dell'elezione a consigliere provinciale di Macerata di EZ ZI, risultato assegnatario, nella tornata elettorale del 12/13 giugno 2004, del seggio del collegio uninominale di CO-Montelupone, deducendo quale causa ostativa di ineleggibilità la carica ricoperta dal EZ di dirigente presso la società CO s.p.a. (società finalizzata alla ricerca sanitaria a prevalente capitale pubblico, tra i cui pubblici azionisti vi era la provincia di Macerata, tra l'altro con funzioni di controllo sulla gestione sociale, nonostante la posizione di socio di minoranza); chiedeva, pertanto, dichiararsi decaduto il EZ dalla nomina a consigliere provinciale. L'adito Tribunale, costituitisi sia la RO che il EZ, con sentenza in data 10-11-2004, rigettava il ricorso, ritenendo che la causa di ineleggibilità, L. n. 267 del 2000, ex art. 60, n. 10, si riferisce alla sola ipotesi in cui il candidato svolga un ruolo dirigenziale presso una società della cui maggioranza azionaria sia titolare l'Ente locale presso il quale lo stesso dirigente abbia presentato candidatura e che, essendo tale previsione a carattere eccezionale, la stessa è insuscettibile di applicazione analogica. A seguito dell'appello proposto dal AN, che, tra l'altro, affermava la posizione dominante della RO di Macerata, in detta società, da equipararsi alla posizione di maggioranza azionaria prevista dalla suddetta norma, la Corte d'Appello di Ancona, costituitisi la RO e il EZ (che deducevano la tassatività delle cause di ineleggibilità e che la situazione di controllo effettivo, senza la quota maggioritaria, avrebbe potuto assumere rilievo solo sotto il profilo della incompatibilità disciplinata dall'art. 63, comma 1, n. 1, di detto decreto, che impone in un rapporto di genus a species rispetto alla causa di ineleggibilità di cui al suddetto art. 60; il EZ faceva altresì presente di essersi dimesso da membro del C.d.A. di detta società), con la sentenza in esame, in data 7-7-2005, dichiarava inammissibile il gravame per tardività "essendo stato il ricorso depositato oltre lo scadere del termine semestrale decorrente dalla pubblicazione della sentenza di primo grado" e ciò ai sensi della L. n. 570 del 1960, art. 82 che dimezza i termini previsti in via ordinaria dal codice di procedura civile (sentenza, non notificata, pubblicata in data 27-11-2004 e dovendo computarsi quale ulteriore termine quello del deposito del ricorso in cancelleria, avvenuto in data 4-6-2005, non potendo considerarsi equivalente la spedizione a mezzo del servizio postale, effettuata il 27-5-2005); la Corte, ad abundantiam, rigettava nel merito il ricorso, ribadendo l'esigenza di una interpretazione letterale dell'art. 60 in questione. Ricorre per Cassazione, con due motivi, il AN;
resiste con controricorso il EZ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione del D.P.R. n. 570 del 1960, art. 82, comma 3, in quanto l'impugnata sentenza confonde il deposito del ricorso in cancelleria, quale preliminare all'instaurazione del rapporto processuale, con il deposito del fascicolo del ricorso;
non si comprende perché, si sostiene, detto deposito non possa avvenire a mezzo posta completo del ricorso notificato alle controparti.
Con il secondo motivo si deduce violazione del D.P.R. n. 570 del 1960, art. 82, n. 2, comma 1, secondo periodo, anche con riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 98/2004; si definisce "aberrante" l'impugnata decisione là dove afferma quale unica data rilevante quella di iscrizione a ruolo della causa e non la data della spedizione a mezzo posta dell'atto introduttivo. In via del tutto subordinata si chiede sollevarsi questione di legittimità costituzionale del D.P.R. n. 570 del 1960, art. 82, n. 2, comma 1, nella parte in ci imporrebbe il deposito personale del ricorso introduttivo in cancelleria, anche nella presente fattispecie di contenzioso elettorale, per palese contrasto e violazione degli artt. 3 e 24 Cost., sotto il profilo dell'irragionevole ed ingiustificata disparità di trattamento rispetto a procedimenti analoghi (ricorso alle Commissioni Tributarie, ricorso in opposizione a sanzioni amministrative, spedizione postale ex art. 134 disp. att. c.p.c.). Fondato è il ricorso, in relazione ad entrambe le proposte censure da trattarsi congiuntamente in quanto entrambe aventi ad oggetto la medesima questione dell'ammissibilità dell'atto di impugnazione, nella materia in esame spedito a mezzo posta.
Censurabile è, infatti, la sentenza impugnata là dove ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta dal AN (avverso la decisione del Tribunale di Macerata in data 10-11-1994) per tardività, sul presupposto della decorrenza del termine semestrale (termine ridotto per ex L. n. 570 del 1960 e successive modifiche) tra la data della pubblicazione della sentenza di primo grado e il deposito del ricorso;
e ciò in quanto, come sostenuto dai Giudici della Corte di Ancona, la scadenza di quest'ultimo termine "si intendeva riferita al deposito del ricorso in Cancelleria da effettuarsi a cura della parte personalmente o a cura di soggetto espressamente delegato, non essendo invece considerabile come equivalente la spedizione a mezzo di servizio postale (come nella specie avvenuto), laddove la spedizione del ricorso avvenuta a mezzo del servizio postale non abbia in concreto determinato la effettiva ricezione del gravame da parte dell'ufficio destinatario entro il predetto termine previsto per l'impugnazione".
In sostanza, i Giudici della Corte territoriale erroneamente hanno ritenuto la non rilevanza della trasmissione del ricorso a mezzo raccomandata r.r., spedita in data 27-5-2005, ai fini del computo del suddetto termine semestrale, ritenendo invece data di riferimento quella di iscrizione a ruolo della causa avvenuta il 4.6.2005; in proposito va infatti rilevato che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 98/2004, pur se in tema di procedimento di opposizione a sanzioni amministrative, ha dichiarato l'incostituzionalità della L. n. 689 del 1981, art. 22 nella parte in cui non consente al deposito del ricorso mediante invio per posta, in tal modo sancendo il venir meno dell'onere a carico del ricorrente di provvedere personalmente il deposito in Cancelleria dell'ago introduttivo del giudizio. Non vi è alcun dubbio, a parere di questa Corte, che tale pronuncia di incostituzionalità debba estendersi anche al procedimento in materia di contenzioso elettorale, stante la specialità dello stesso che si caratterizza, oltre che per la particolare snellezza ed esigenza di celerità, soprattutto per garantire, al di fuori di rigidi schemi formali, ai "cittadini", anche mediante la forma dell'azionariato popolare, di far valere in giudizio cause di incompatibilità e di ineleggibilità. Premessa, dunque l'ammissibilità della spedizione a mezzo posta in Cancelleria del ricorso in materia di contenzioso elettorale e risultando, nel caso di specie, tempestiva la data di spedizione (come data a cui far riferimento in base alla giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte e della stessa Corte Costituzionale) di quest'ultimo (27/5/2005) rispetto al termine di sei mesi con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza de Tribunale avvenuta il 27-11-2004, occorre rilevare che sussistono i presupposti per decidere la presente controversia nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., non necessitando ulteriori accertamenti istruttori, rimanendo il thema decidendum incentrato sulla sola questione dell'interpretazione del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 60, comma 1, n. 10. Appare chiaro in proposito che non soddisfacente è un interpretazione di tipo esclusivamente letterale di tale disposto, che si soffermi cioè sul solo dato testuale prescindendo dalla ratio prevista dal legislatore nello stabilire quale causa di ineleggibilità a consigliere provinciale (oltre che a sindaco e a consigliere comunale) lo status di legale rappresentante e di dirigente delle società per azioni in cui l'ente locale di appartenenza (RO o Comune) detenga un capitale superiore al 50%. È di tutta evidenza, infatti, che con tale previsione il legislatore abbia voluto individuare quale causa di ineleggibilità la situazione in cui si ricopra, a seguito di elezioni, un incarico istituzionale di sindaco o consigliere (provinciale o comunale), essendo al tempo stesso il soggetto "interessato" in una posizione di vertice in una società fai cui la provincia o il comune abbia una posizione comunque prevalente;
l'esplicita indicazione del dato numerico della titolarità del "capitale maggioritario" è appunto espressione usata dal legislatore per valutare tale posizione come dominante, e quindi ricorrente non solo nel caso di cospicuo possesso di titoli azionali ma anche quando, pur essendovi un capitale inferiore alla maggioranza assoluta, l'ente locale è in grado di ricoprire, anche per patti parasociali, una posizione di controllo o comunque di forte influenza.
Illogica è tale da consentire "aggiramenti" di tale disposto normativo è, per quanto esposto, l'interpretazione ristretta alla sola espressione usata dal legislatore.
Ne consegue l'ineleggibilità a consigliere provinciale della RO di Macerata (relativamente alla consultazione elettorale del 12-13 giugno 2004) di EZ ZI.
Sussistono giusti motivi, stante sia la natura della controversia che la problematica interpretazione della normativa in questione, per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, dichiara l'ineleggibilità di EZ ZI a consigliere provinciale della RO di Macerata. Compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, il 5 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2006