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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 20/06/2025, n. 1180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1180 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2232 del 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2232 del 2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Serenella Pancali Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Latina (LT), Via Ulpiano 2, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Antonella Controparte_1 C.F._2
Salomone ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Poggiomarino (NA), Via
Dante Alighieri, 53, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento di
(C.F. e (C.F. Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
), con il patrocinio dell'Avv. Serenella Pancali ed elettivamente domiciliati C.F._4
presso lo studio del difensore in Latina (LT), Viale dello Statuto 1, giusta procura speciale in atti;
INTERVENUTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti in sede di udienza di p.c. tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c:
Pagina 1 per parte ricorrente e per gli intervenuti: “quanto alla ricorrente, richiama le conclusioni già in atti secondo la domanda congiunta di cui all'atto di trasformazione della separazione in consensuale sottoscritto dalle parti e depositato in data 17.10.2023, chiedendo che il giudizio venga rimesso al
Collegio per ogni conseguenziale pronuncia;
quanto alle intervenute e , CP_2 Controparte_3
richiama l'atto di intervento depositato in atti, e chiede disporsi come da domanda ivi contenuta in merito alla corresponsione diretta della quota di spese straordinarie in loro favore;
con rinuncia ai termini ex art. 190 cpc” per parte resistente: si è riportata “alle conclusioni della domanda congiunta di cui all'atto di trasformazione della separazione da giudiziale in consensuale depositata in data 17.10.2023 e confermate all'udienza di comparizione delle parti del
09.11.2023…”
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009 si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che non ha formulato osservazioni.
Il Tribunale con sentenza parziale n. 1658 del 2022 ha già ordinato la separazione personale delle parti e ordinato all'Ufficiale dello Stato Civile competente le formalità di rito, contestualmente ha rimesso la causa sul ruolo per istruire le ulteriori domande.
Nel corso del giudizio le parti hanno dato atto di aver trovato un accordo e la causa è stata trattenuta in decisione e successivamente rimessa sul ruolo, rilevato che “ le parti, alla clausola n. 7, hanno così previsto: “Tutte le spese straordinarie per le ragazze, richiamato il Protocollo vigente presso il Tribunale di Latina, e sin da ora anche con riferimento a quelle mediche e universitarie, saranno sostenute nella misura del 50% da entrambi i genitori, e la quota a carico del padre verrà corrisposta direttamente sul c/c delle ragazze a loro semplice richiesta ed a far data dalla sottoscrizione del presente accordo” e ritenuto “dal Collegio che il tenore di tale clausola necessiti
l'intervento in giudizio delle figlie maggiorenni , nata a [...] il [...] e Controparte_2
, nata a Latina il [...], in [...] per usare le chiare parole della Controparte_3
Suprema Corte “giammai, dunque, potrebbe disporsi il versamento diretto in favore del figlio in mancanza della domanda del medesimo, cioè dell'avente diritto (Cass., Sez. I, 11/11/2013, n.
25300” (così da ultimo Cass., ord. n. 34100 del 2021 che ha ribadito il principio espresso con la nota sentenza 25300 del 2013)”.
Veniva, quindi, ordinato l'intervento in giudizio di e ai sensi Controparte_2 Controparte_3
dell'art. 107 c.p.c.
Pagina 2 Successivamente, si sono costituiti in giudizio e e le parti hanno Controparte_2 Controparte_3
precisato le conclusioni come indicato in epigrafe, sicché il Giudice ha trattenuto la causa in decisione senza termini ex art. 190 c.p.c., stante l'espressa rinuncia delle parti.
***
SULLE CONDIZIONI CONCORDATE DALLE PARTI.
Il Tribunale prende atto dell'accordo intervenuto tra le parti, e ritiene che nulla osti all'accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti.
SULLE SPESE DI LITE.
Si ritiene congruo compensare le spese di lite, stante l'accordo intervenuto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, sulla causa r.g. n. 2232 del 2021, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
“In accoglimento delle conclusioni congiunte, dispone che la separazione personale dei coniugi sia regolamentata alle condizioni concordate dalle parti.
Compensa le spese di lite”
Così deciso in Latina nella Camera di Consiglio del 18 giugno 2025
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott.ssa Concetta Serino
Pagina 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2232 del 2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Serenella Pancali Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Latina (LT), Via Ulpiano 2, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Antonella Controparte_1 C.F._2
Salomone ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Poggiomarino (NA), Via
Dante Alighieri, 53, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento di
(C.F. e (C.F. Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
), con il patrocinio dell'Avv. Serenella Pancali ed elettivamente domiciliati C.F._4
presso lo studio del difensore in Latina (LT), Viale dello Statuto 1, giusta procura speciale in atti;
INTERVENUTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti in sede di udienza di p.c. tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c:
Pagina 1 per parte ricorrente e per gli intervenuti: “quanto alla ricorrente, richiama le conclusioni già in atti secondo la domanda congiunta di cui all'atto di trasformazione della separazione in consensuale sottoscritto dalle parti e depositato in data 17.10.2023, chiedendo che il giudizio venga rimesso al
Collegio per ogni conseguenziale pronuncia;
quanto alle intervenute e , CP_2 Controparte_3
richiama l'atto di intervento depositato in atti, e chiede disporsi come da domanda ivi contenuta in merito alla corresponsione diretta della quota di spese straordinarie in loro favore;
con rinuncia ai termini ex art. 190 cpc” per parte resistente: si è riportata “alle conclusioni della domanda congiunta di cui all'atto di trasformazione della separazione da giudiziale in consensuale depositata in data 17.10.2023 e confermate all'udienza di comparizione delle parti del
09.11.2023…”
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009 si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che non ha formulato osservazioni.
Il Tribunale con sentenza parziale n. 1658 del 2022 ha già ordinato la separazione personale delle parti e ordinato all'Ufficiale dello Stato Civile competente le formalità di rito, contestualmente ha rimesso la causa sul ruolo per istruire le ulteriori domande.
Nel corso del giudizio le parti hanno dato atto di aver trovato un accordo e la causa è stata trattenuta in decisione e successivamente rimessa sul ruolo, rilevato che “ le parti, alla clausola n. 7, hanno così previsto: “Tutte le spese straordinarie per le ragazze, richiamato il Protocollo vigente presso il Tribunale di Latina, e sin da ora anche con riferimento a quelle mediche e universitarie, saranno sostenute nella misura del 50% da entrambi i genitori, e la quota a carico del padre verrà corrisposta direttamente sul c/c delle ragazze a loro semplice richiesta ed a far data dalla sottoscrizione del presente accordo” e ritenuto “dal Collegio che il tenore di tale clausola necessiti
l'intervento in giudizio delle figlie maggiorenni , nata a [...] il [...] e Controparte_2
, nata a Latina il [...], in [...] per usare le chiare parole della Controparte_3
Suprema Corte “giammai, dunque, potrebbe disporsi il versamento diretto in favore del figlio in mancanza della domanda del medesimo, cioè dell'avente diritto (Cass., Sez. I, 11/11/2013, n.
25300” (così da ultimo Cass., ord. n. 34100 del 2021 che ha ribadito il principio espresso con la nota sentenza 25300 del 2013)”.
Veniva, quindi, ordinato l'intervento in giudizio di e ai sensi Controparte_2 Controparte_3
dell'art. 107 c.p.c.
Pagina 2 Successivamente, si sono costituiti in giudizio e e le parti hanno Controparte_2 Controparte_3
precisato le conclusioni come indicato in epigrafe, sicché il Giudice ha trattenuto la causa in decisione senza termini ex art. 190 c.p.c., stante l'espressa rinuncia delle parti.
***
SULLE CONDIZIONI CONCORDATE DALLE PARTI.
Il Tribunale prende atto dell'accordo intervenuto tra le parti, e ritiene che nulla osti all'accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti.
SULLE SPESE DI LITE.
Si ritiene congruo compensare le spese di lite, stante l'accordo intervenuto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, sulla causa r.g. n. 2232 del 2021, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
“In accoglimento delle conclusioni congiunte, dispone che la separazione personale dei coniugi sia regolamentata alle condizioni concordate dalle parti.
Compensa le spese di lite”
Così deciso in Latina nella Camera di Consiglio del 18 giugno 2025
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott.ssa Concetta Serino
Pagina 3