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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/01/2025, n. 779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 779 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 10976/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE QUINDICESIMA
SPECIALIZZATA IMPRESA “B”
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Angelo Mambriani Presidente dott. Maria Antonietta Ricci Giudice relatore dott. Nicola Fascilla Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 10976/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GIOVANNA MAROBBIO (C.F. e dell'avv. CHIARA MASSARO C.F._2
( ) VIA DEI FIORI 1 21026 GAVIRATE;
, elettivamente domiciliato C.F._3 in VIA VENETO 11/B 21100 VARESE presso il difensore avv. MAROBBIO
PARTE ATTRICE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ENRICO PALMIERI Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ) e dell'avv. VANONI ALBERTO PUGNO C.F._4
( ) PIAZZA 5 GIORNATE 10 20129 MILANO;
ALESSANDRO C.F._5
( ) VIA FIENO, 3 20123 MILANO;
elettivamente CP_2 C.F._6 domiciliato in presso il difensore avv. ENRICO PALMIERI
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice come da prima memoria ex art. 171 bis Parte_1
c.p.c.:
“dichiara di aderire come aderisce alla eccezione di incompetenza del Giudice adito in favore della clausola arbitrale ex art.16 dello Statuto Societario”. Pertanto chiede che l'Ill.mo
Tribunale adito, Voglia dichiarare con sentenza la propria incompetenza a favore di un
Collegio Arbitrale composto di tre membri nominati dal Presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti di Milano ai sensi dell'art.16 dello Statuto, con fissazione dei termini per la pagina 1 di 5 riassunzione della causa volta ad accertare le domande di cui all'atto di citazione, da intendersi quivi integralmente trascritte.
Con compensazione delle spese giudizio.
Per parte convenuta ome da comparsa di costituzione: Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, dichiarare con sentenza la propria incompetenza a favore di quella arbitrale prevista dall'art 16 dello Statuto condannando l'attrice alla rifusione delle spese di lite aumentate del 30% ai sensi dell'art.4, comma 1 bis, D.M. Giustizia n. 55/2014 per redazione degli atti con tecnica informatica che consente la navigazione al suo interno e la consultazione dei documenti con esso prodotti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte_2
- quale socia di con partecipazione pari al 4,56% del capitale Controparte_1 sociale ha chiesto al Tribunale di o “accertare e dichiarare la violazione del principio di buona fede ex artt.1175 e 1375 cod. civ. nelle trattative contrattuali e nell'osservanza delle norme statutarie da parte di in persona del Presidente e Legale Rappresentante Controparte_1 Controparte_3 in danno all'attrice;
o accertare e dichiarare la violazione del diritto di informazione ex art.2476 c.c. da parte di in persona del Presidente e legale rappresentante Controparte_1 CP_3
in danno del socio di minoranza;
[...] Parte_2
o accertare e dichiarare valido ed efficace il recesso esercitato in data 25.09.2023 dalla ex artt. 13 e 14 dello Statuto e art. 2473 cod.civ. e, per l'effetto, Pt_2 dichiarare il diritto della ad ottenere la liquidazione della quota, con Pt_2 riferimento ai valori di bilancio al 31.12.2021;
o accertare e dichiarare valida ed efficace la proposta di acquisto quote al valore di €.
300.000,00, formulata in data 16.04.2022 da e CP_4 Controparte_5 in favore della;
Parte_2
o accertare e dichiarare l'illegittimità della delibera assembleare di aumento di capitale del 19.12.2023 per falsa dichiarazione, violazione del pricipio di buona fede ex art.1375 cod.civ. ed abuso di potere dei soci di maggioranza in danno della
[...]
e, per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare l'inefficacia della Parte_2 medesima;
o accertare e dichiarare l'illegittimità della delibera assembleare del 27.12.2023 di esclusione del socio per ultroneità dell'oggetto e in quanto inutiliter data e, Pt_2 per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare l'inefficacia della medesima”;
pagina 2 di 5 La società convenuta si è tempestivamente costituita in giudizio, Controparte_1 eccependo in via pregiudiziale l'incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale arbitrale come previsto dall'art. 52 dello Statuto societario (doc. 4 di parte convenuta).
Nella prima memoria ex art. 171 bis c.p.c., l'attrice ha dichiarato “di aderire come aderisce alla eccezione di incompetenza del Giudice adito in favore della clausola arbitrale” rassegnando le conclusioni come sopra riportate in epigrafe.
In sede di prima udienza svoltasi in data 12 dicembre 2024 parte attrice ha ribadito la propria adesione all'eccezione di compromesso sollevata da controparte, chiedendo altresì la compensazione integrale delle spese.
Parte convenuta ha domandato invece la condanna di parte attrice al rimborso delle spese.
Il Giudice istruttore ha disposto che entrambe le parti procedessero alla immediata precisazione delle rispettive conclusioni e ha rimesso la decisione al Collegio, avendo entrambe le parti rinunciato ai termini di cui all'art. 189 c.p.c
***
L'eccezione pregiudiziale di incompetenza del Tribunale ordinario è fondata sulla clausola n.
52 dello statuto di (Allegato “A” al doc. 4 di parte convenuta) che così Controparte_1 recita:
“Tutte le controversie insorgere fra i soci ovvero tra i soci e la società, gli amministratori,
i liquidatori o i sindaci saranno devolute al giudizio di un collegio arbitrale composto di tre membri, nominati dal Presidente dell'ordine dei dottori commercialisti del luogo ove ha sede la società entro il termine di 30 giorni dalla domanda, proposta su istanza della parte più diligente.
Nel caso di mancata nomina degli arbitri nei termini, la domanda di arbitrato potrà essere proposta, sempre su istanza della parte più diligente, al presidente del tribunale nel cui circondario ha sede la società.
Il collegio arbitrale deciderà a maggioranza, ex bono et aequo, entro 60 giorni dalla nomina.
La presente clausola compromissoria è vincolante per la società e per tutti i soci;
è altresì vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico, per amministratori, liquidatori
e sindaci, relativamente alle controversie dagli stessi promosse o insorte nei loro confronti.
Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.
Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole Compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.
I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.
pagina 3 di 5 Al collegio arbitrale sono altresì devolute le controversie attinenti la validità delle delibere assembleari; in tal caso il collegio giudicherà secondo diritto e potrà disporre, anche con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera stessa.
Per qualunque controversia che non sia sottoponibile ad arbitrato sarà competente il Foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.”
Il tenore della clausola depone dunque palesemente per l'operatività della stessa rispetto all'oggetto della presente lite, rappresentato dalle pretese del socio, che ha esercitato il diritto di recesso, nei confronti degli altri soci e della società. Questo Tribunale ha più volto avuto modo di affermare che il socio che ha esercitato il diritto di recesso, fino a che non ricevere la liquidazione della sua quota, rimane titolare di tale quota di partecipazione al capitale sociale e può, dunque, esercitare le facoltà e i diritti in essa incorporate (così ex multis Tribunale di
Milano la sentenza n. 5778, del 10 luglio 2023).
Del resto, la stessa attrice ha aderito all'eccezione sollevata da Parte_1 controparte.
Quanto alla regolazione delle spese della presente fase, reputa il Tribunale di dover valorizzare
- non solo la condotta processuale dell'attrice, che ha aderito all'eccezione pregiudiziale con il primo atto successivo alla compara di costituzione avversaria,
- ma anche la particolare posizione in cui si son venuti a trovare soci e società in seguito alla facoltà che il nostro ordinamento rimette alla parte convenuta di invocare l'efficacia della clausola e di abbandonare la meno onerosa sede giurisdizionale per la più rapida sede arbitrale, come, invero, anche di recente confermato dalla Suprema
Corte a Sezioni Unite, “il fondamento di qualsiasi arbitrato è da rinvenirsi nella libera scelta della parti, la quale soltanto consente di derogare al precetto contenuto nell'art. 102 Cost., costituendo uno dei possibili modi di disporre, anche in senso negativo, del diritto di cui all'art. 24 Cost., comma 1, con la conseguente esclusione della possibilità d'individuare la fonte dell'arbitrato in una volontà autoritativa, e la necessità di attribuire alla norma di cui all'art. 806 c.p.c. il carattere di principio generale, costituzionalmente garantito, dell'intero ordinamento (cfr. Corte Cost. sent.
n. 127 del 1977). Ma se è la volontà delle parti a costituire l'unico fondamento della competenza degli arbitri, deve necessariamente riconoscersi che le parti, così come possono scegliere di sottoporre la controversia agli stessi, anzichè al giudice ordinario, possono anche optare per una decisione da parte di quest'ultimo, non solo espressamente, mediante un accordo uguale e contrario a quello raggiunto con il compromesso, ma anche tacitamente, attraverso l'adozione di condotte processuali convergenti verso l'esclusione della competenza arbitrale, e segnatamente mediante
l'introduzione del giudizio in via ordinaria, alla quale faccia riscontro la mancata proposizione dell'eccezione di arbitrato"” (Cass. Civ., SS. UU. n. 17244/2022).
Ad un soggetto vincolato da clausola compromissoria è, dunque, sempre consentito adire il
Tribunale ordinario, il quale rimane competente a decidere la vertenza qualora il convenuto pagina 4 di 5 non proponga apposita e tempestiva eccezione, essendo, come visto, impedito al Giudice il rilievo d'ufficio della sussistenza di una clausola compromissoria.
In ragione di ciò, dell'intervenuta tempestiva adesione da parte dell'attore all'eccezione di controparte, nonché della rinuncia ai termini per le memorie di cui all'art. 189 c.p.c., questo
Tribunale ritiene di dovere disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di imprese, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 10976/2024 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la propria incompetenza, essendo la controversia devoluta alla cognizione arbitrale come previsto dallo Statuto di Controparte_1
- spese integralmente compensate fra le parti.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2024
L'Estensore
Maria Antonietta Ricci
Il Presidente
Angelo Mambriani
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE QUINDICESIMA
SPECIALIZZATA IMPRESA “B”
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Angelo Mambriani Presidente dott. Maria Antonietta Ricci Giudice relatore dott. Nicola Fascilla Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 10976/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GIOVANNA MAROBBIO (C.F. e dell'avv. CHIARA MASSARO C.F._2
( ) VIA DEI FIORI 1 21026 GAVIRATE;
, elettivamente domiciliato C.F._3 in VIA VENETO 11/B 21100 VARESE presso il difensore avv. MAROBBIO
PARTE ATTRICE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ENRICO PALMIERI Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ) e dell'avv. VANONI ALBERTO PUGNO C.F._4
( ) PIAZZA 5 GIORNATE 10 20129 MILANO;
ALESSANDRO C.F._5
( ) VIA FIENO, 3 20123 MILANO;
elettivamente CP_2 C.F._6 domiciliato in presso il difensore avv. ENRICO PALMIERI
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice come da prima memoria ex art. 171 bis Parte_1
c.p.c.:
“dichiara di aderire come aderisce alla eccezione di incompetenza del Giudice adito in favore della clausola arbitrale ex art.16 dello Statuto Societario”. Pertanto chiede che l'Ill.mo
Tribunale adito, Voglia dichiarare con sentenza la propria incompetenza a favore di un
Collegio Arbitrale composto di tre membri nominati dal Presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti di Milano ai sensi dell'art.16 dello Statuto, con fissazione dei termini per la pagina 1 di 5 riassunzione della causa volta ad accertare le domande di cui all'atto di citazione, da intendersi quivi integralmente trascritte.
Con compensazione delle spese giudizio.
Per parte convenuta ome da comparsa di costituzione: Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, dichiarare con sentenza la propria incompetenza a favore di quella arbitrale prevista dall'art 16 dello Statuto condannando l'attrice alla rifusione delle spese di lite aumentate del 30% ai sensi dell'art.4, comma 1 bis, D.M. Giustizia n. 55/2014 per redazione degli atti con tecnica informatica che consente la navigazione al suo interno e la consultazione dei documenti con esso prodotti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte_2
- quale socia di con partecipazione pari al 4,56% del capitale Controparte_1 sociale ha chiesto al Tribunale di o “accertare e dichiarare la violazione del principio di buona fede ex artt.1175 e 1375 cod. civ. nelle trattative contrattuali e nell'osservanza delle norme statutarie da parte di in persona del Presidente e Legale Rappresentante Controparte_1 Controparte_3 in danno all'attrice;
o accertare e dichiarare la violazione del diritto di informazione ex art.2476 c.c. da parte di in persona del Presidente e legale rappresentante Controparte_1 CP_3
in danno del socio di minoranza;
[...] Parte_2
o accertare e dichiarare valido ed efficace il recesso esercitato in data 25.09.2023 dalla ex artt. 13 e 14 dello Statuto e art. 2473 cod.civ. e, per l'effetto, Pt_2 dichiarare il diritto della ad ottenere la liquidazione della quota, con Pt_2 riferimento ai valori di bilancio al 31.12.2021;
o accertare e dichiarare valida ed efficace la proposta di acquisto quote al valore di €.
300.000,00, formulata in data 16.04.2022 da e CP_4 Controparte_5 in favore della;
Parte_2
o accertare e dichiarare l'illegittimità della delibera assembleare di aumento di capitale del 19.12.2023 per falsa dichiarazione, violazione del pricipio di buona fede ex art.1375 cod.civ. ed abuso di potere dei soci di maggioranza in danno della
[...]
e, per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare l'inefficacia della Parte_2 medesima;
o accertare e dichiarare l'illegittimità della delibera assembleare del 27.12.2023 di esclusione del socio per ultroneità dell'oggetto e in quanto inutiliter data e, Pt_2 per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare l'inefficacia della medesima”;
pagina 2 di 5 La società convenuta si è tempestivamente costituita in giudizio, Controparte_1 eccependo in via pregiudiziale l'incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale arbitrale come previsto dall'art. 52 dello Statuto societario (doc. 4 di parte convenuta).
Nella prima memoria ex art. 171 bis c.p.c., l'attrice ha dichiarato “di aderire come aderisce alla eccezione di incompetenza del Giudice adito in favore della clausola arbitrale” rassegnando le conclusioni come sopra riportate in epigrafe.
In sede di prima udienza svoltasi in data 12 dicembre 2024 parte attrice ha ribadito la propria adesione all'eccezione di compromesso sollevata da controparte, chiedendo altresì la compensazione integrale delle spese.
Parte convenuta ha domandato invece la condanna di parte attrice al rimborso delle spese.
Il Giudice istruttore ha disposto che entrambe le parti procedessero alla immediata precisazione delle rispettive conclusioni e ha rimesso la decisione al Collegio, avendo entrambe le parti rinunciato ai termini di cui all'art. 189 c.p.c
***
L'eccezione pregiudiziale di incompetenza del Tribunale ordinario è fondata sulla clausola n.
52 dello statuto di (Allegato “A” al doc. 4 di parte convenuta) che così Controparte_1 recita:
“Tutte le controversie insorgere fra i soci ovvero tra i soci e la società, gli amministratori,
i liquidatori o i sindaci saranno devolute al giudizio di un collegio arbitrale composto di tre membri, nominati dal Presidente dell'ordine dei dottori commercialisti del luogo ove ha sede la società entro il termine di 30 giorni dalla domanda, proposta su istanza della parte più diligente.
Nel caso di mancata nomina degli arbitri nei termini, la domanda di arbitrato potrà essere proposta, sempre su istanza della parte più diligente, al presidente del tribunale nel cui circondario ha sede la società.
Il collegio arbitrale deciderà a maggioranza, ex bono et aequo, entro 60 giorni dalla nomina.
La presente clausola compromissoria è vincolante per la società e per tutti i soci;
è altresì vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico, per amministratori, liquidatori
e sindaci, relativamente alle controversie dagli stessi promosse o insorte nei loro confronti.
Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.
Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole Compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.
I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.
pagina 3 di 5 Al collegio arbitrale sono altresì devolute le controversie attinenti la validità delle delibere assembleari; in tal caso il collegio giudicherà secondo diritto e potrà disporre, anche con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera stessa.
Per qualunque controversia che non sia sottoponibile ad arbitrato sarà competente il Foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.”
Il tenore della clausola depone dunque palesemente per l'operatività della stessa rispetto all'oggetto della presente lite, rappresentato dalle pretese del socio, che ha esercitato il diritto di recesso, nei confronti degli altri soci e della società. Questo Tribunale ha più volto avuto modo di affermare che il socio che ha esercitato il diritto di recesso, fino a che non ricevere la liquidazione della sua quota, rimane titolare di tale quota di partecipazione al capitale sociale e può, dunque, esercitare le facoltà e i diritti in essa incorporate (così ex multis Tribunale di
Milano la sentenza n. 5778, del 10 luglio 2023).
Del resto, la stessa attrice ha aderito all'eccezione sollevata da Parte_1 controparte.
Quanto alla regolazione delle spese della presente fase, reputa il Tribunale di dover valorizzare
- non solo la condotta processuale dell'attrice, che ha aderito all'eccezione pregiudiziale con il primo atto successivo alla compara di costituzione avversaria,
- ma anche la particolare posizione in cui si son venuti a trovare soci e società in seguito alla facoltà che il nostro ordinamento rimette alla parte convenuta di invocare l'efficacia della clausola e di abbandonare la meno onerosa sede giurisdizionale per la più rapida sede arbitrale, come, invero, anche di recente confermato dalla Suprema
Corte a Sezioni Unite, “il fondamento di qualsiasi arbitrato è da rinvenirsi nella libera scelta della parti, la quale soltanto consente di derogare al precetto contenuto nell'art. 102 Cost., costituendo uno dei possibili modi di disporre, anche in senso negativo, del diritto di cui all'art. 24 Cost., comma 1, con la conseguente esclusione della possibilità d'individuare la fonte dell'arbitrato in una volontà autoritativa, e la necessità di attribuire alla norma di cui all'art. 806 c.p.c. il carattere di principio generale, costituzionalmente garantito, dell'intero ordinamento (cfr. Corte Cost. sent.
n. 127 del 1977). Ma se è la volontà delle parti a costituire l'unico fondamento della competenza degli arbitri, deve necessariamente riconoscersi che le parti, così come possono scegliere di sottoporre la controversia agli stessi, anzichè al giudice ordinario, possono anche optare per una decisione da parte di quest'ultimo, non solo espressamente, mediante un accordo uguale e contrario a quello raggiunto con il compromesso, ma anche tacitamente, attraverso l'adozione di condotte processuali convergenti verso l'esclusione della competenza arbitrale, e segnatamente mediante
l'introduzione del giudizio in via ordinaria, alla quale faccia riscontro la mancata proposizione dell'eccezione di arbitrato"” (Cass. Civ., SS. UU. n. 17244/2022).
Ad un soggetto vincolato da clausola compromissoria è, dunque, sempre consentito adire il
Tribunale ordinario, il quale rimane competente a decidere la vertenza qualora il convenuto pagina 4 di 5 non proponga apposita e tempestiva eccezione, essendo, come visto, impedito al Giudice il rilievo d'ufficio della sussistenza di una clausola compromissoria.
In ragione di ciò, dell'intervenuta tempestiva adesione da parte dell'attore all'eccezione di controparte, nonché della rinuncia ai termini per le memorie di cui all'art. 189 c.p.c., questo
Tribunale ritiene di dovere disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di imprese, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 10976/2024 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la propria incompetenza, essendo la controversia devoluta alla cognizione arbitrale come previsto dallo Statuto di Controparte_1
- spese integralmente compensate fra le parti.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2024
L'Estensore
Maria Antonietta Ricci
Il Presidente
Angelo Mambriani
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