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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/09/2025, n. 1507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1507 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1053/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1053/2025 V.G. promossa da: elettivamente domiciliato in VIA STEFANO CLEMENTE N.22 Parte_1 TORINO presso lo studio dell'avv. BALZARETTI ELENA MARIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliata in VIA LUIGI EINAUDI N.29 MONCALIERI presso lo CP_1 studio dell'avv. CITA STEFANIA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Cambiano il Parte_1 CP_1 07/09/1996.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cambiano (atto n.19 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1996).
Dal matrimonio sono nati i figli: , il 20/05/1993 maggiorenne ed economicamente autosufficiente Per_1
e , il 10/09/2002, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente. Per_2
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 20/01/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole maggiorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 CP_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che:
1) La casa familiare situata in Cambiano (TO), via V. Gaude n. 17, unitamente al mobilio in essa contenuto, sarà assegnata alla Sig.ra la quale vi risiederà con il figlio , dando atto CP_1 Per_2 che il signor ha lasciato l'immobile, conformemente agli accordi di cui al ricorso Parte_1 introduttivo.
2) Il Sig. si impegna a corrispondere ad , a titolo di contributo per il suo Parte_1 Per_2 mantenimento e fino al raggiungimento della piena autosufficienza economica, l'importo di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) mensili. Tale somma sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a partire da gennaio 2025. L'importo sarà soggetto a rivalutazione annuale sulla base degli indici ISTAT del costo della vita. 3) I ricorrenti si impegnano a sostenere, ciascuno per la quota del 50%, le spese straordinarie relative al figlio , in conformità al Protocollo del Tribunale di Torino del 15 maggio 2016. Per_2
DA' ATTO che:
4) La casa coniugale, di proprietà comune al 50% per ciascuna delle parti, situata in Cambiano (TO), via V. Gaude n. 17, è attualmente gravata da un mutuo ipotecario con scadenza prevista per l'anno 2027. Il Sig. si impegna ad accollarsi integralmente il pagamento delle rate residue del mutuo Parte_1 ipotecario fino alla completa estinzione dello stesso.
5) Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi e considerato che il Sig.
[...]
si è accollato in via esclusiva il mutuo fin dal momento dell'acquisto dell'immobile, la Sig.ra Pt_1 si impegna a trasferire al Sig. la propria quota di ½ (un mezzo) della proprietà CP_1 Parte_1 dell'immobile sito in Cambiano (TO), via V. Gaude n. 17, così censito: Pa Comune Cambiano, Foglio 9, Particella 386, Subalterno 6, Cat. A/3, Classe2.
pagina 2 di 3 6) Il trasferimento avverrà a fronte di un corrispettivo pari al 45% del valore di mercato dell'intero immobile, determinato al momento della transazione mediante perizia redatta da professionisti scelti di comune accordo tra le parti.
7) In considerazione degli impegni economici reciproci, le parti concordano che il trasferimento della quota immobiliare sarà formalizzato con atto notarile entro e non oltre sei mesi dall'estinzione del mutuo. Le spese notarili saranno a carico del signor per il 55% ed a carico della signora per il Parte_1 CP_1 45%.
8) La Sig.ra si impegna a rilasciare l'immobile, garantendo la piena disponibilità dello stesso al CP_1 Sig. , entro e non oltre sei mesi dalla formalizzazione della cessione della propria quota Parte_1 immobiliare, come indicato nel punto precedente.
Si dichiara che il trasferimento immobiliare e patrimoniale indicato ai punti precedenti è connesso e funzionale alla risoluzione della crisi coniugale ed alla definizione dei rapporti tra le parti.
9) A partire dal giorno in cui il Sig. lascerà la casa coniugale per trasferirsi altrove, le spese Parte_1 relative alle utenze domestiche e le spese condominiali della casa coniugale saranno integralmente a carico della Sig.ra CP_1
10) Gli accordi di cui al presente documento saranno vincolanti per entrambe le parti a partire dalla data della loro sottoscrizione.
11) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avere ulteriori pretese l'uno nei confronti dell'altro in materia di mantenimento, salvo quanto espressamente previsto nei punti sopra indicati.
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 12/09/2025.
Il Presidente rel/est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1053/2025 V.G. promossa da: elettivamente domiciliato in VIA STEFANO CLEMENTE N.22 Parte_1 TORINO presso lo studio dell'avv. BALZARETTI ELENA MARIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliata in VIA LUIGI EINAUDI N.29 MONCALIERI presso lo CP_1 studio dell'avv. CITA STEFANIA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Cambiano il Parte_1 CP_1 07/09/1996.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cambiano (atto n.19 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1996).
Dal matrimonio sono nati i figli: , il 20/05/1993 maggiorenne ed economicamente autosufficiente Per_1
e , il 10/09/2002, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente. Per_2
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 20/01/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole maggiorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 CP_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che:
1) La casa familiare situata in Cambiano (TO), via V. Gaude n. 17, unitamente al mobilio in essa contenuto, sarà assegnata alla Sig.ra la quale vi risiederà con il figlio , dando atto CP_1 Per_2 che il signor ha lasciato l'immobile, conformemente agli accordi di cui al ricorso Parte_1 introduttivo.
2) Il Sig. si impegna a corrispondere ad , a titolo di contributo per il suo Parte_1 Per_2 mantenimento e fino al raggiungimento della piena autosufficienza economica, l'importo di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) mensili. Tale somma sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a partire da gennaio 2025. L'importo sarà soggetto a rivalutazione annuale sulla base degli indici ISTAT del costo della vita. 3) I ricorrenti si impegnano a sostenere, ciascuno per la quota del 50%, le spese straordinarie relative al figlio , in conformità al Protocollo del Tribunale di Torino del 15 maggio 2016. Per_2
DA' ATTO che:
4) La casa coniugale, di proprietà comune al 50% per ciascuna delle parti, situata in Cambiano (TO), via V. Gaude n. 17, è attualmente gravata da un mutuo ipotecario con scadenza prevista per l'anno 2027. Il Sig. si impegna ad accollarsi integralmente il pagamento delle rate residue del mutuo Parte_1 ipotecario fino alla completa estinzione dello stesso.
5) Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi e considerato che il Sig.
[...]
si è accollato in via esclusiva il mutuo fin dal momento dell'acquisto dell'immobile, la Sig.ra Pt_1 si impegna a trasferire al Sig. la propria quota di ½ (un mezzo) della proprietà CP_1 Parte_1 dell'immobile sito in Cambiano (TO), via V. Gaude n. 17, così censito: Pa Comune Cambiano, Foglio 9, Particella 386, Subalterno 6, Cat. A/3, Classe2.
pagina 2 di 3 6) Il trasferimento avverrà a fronte di un corrispettivo pari al 45% del valore di mercato dell'intero immobile, determinato al momento della transazione mediante perizia redatta da professionisti scelti di comune accordo tra le parti.
7) In considerazione degli impegni economici reciproci, le parti concordano che il trasferimento della quota immobiliare sarà formalizzato con atto notarile entro e non oltre sei mesi dall'estinzione del mutuo. Le spese notarili saranno a carico del signor per il 55% ed a carico della signora per il Parte_1 CP_1 45%.
8) La Sig.ra si impegna a rilasciare l'immobile, garantendo la piena disponibilità dello stesso al CP_1 Sig. , entro e non oltre sei mesi dalla formalizzazione della cessione della propria quota Parte_1 immobiliare, come indicato nel punto precedente.
Si dichiara che il trasferimento immobiliare e patrimoniale indicato ai punti precedenti è connesso e funzionale alla risoluzione della crisi coniugale ed alla definizione dei rapporti tra le parti.
9) A partire dal giorno in cui il Sig. lascerà la casa coniugale per trasferirsi altrove, le spese Parte_1 relative alle utenze domestiche e le spese condominiali della casa coniugale saranno integralmente a carico della Sig.ra CP_1
10) Gli accordi di cui al presente documento saranno vincolanti per entrambe le parti a partire dalla data della loro sottoscrizione.
11) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avere ulteriori pretese l'uno nei confronti dell'altro in materia di mantenimento, salvo quanto espressamente previsto nei punti sopra indicati.
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 12/09/2025.
Il Presidente rel/est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3