Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 17/03/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati
dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
dr. Cristina Midulla Consigliere rel.
dr. Virginia Marletta Consigliere
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1465 del 2019 del Ruolo Generale degli Affari ci-
vili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ) con il patro- Parte_1 C.F._1
cinio dell'Avv. GALBO VITO
appellante
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. LICORDARI
[...] P.IVA_1
MANUELA e dell'Avv. PRINCIPATO STEFANO
appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 19/12/2024 le parti concludevano ribadendo le conclusioni precisate nei rispettivi atti introduttivi.
Corte di Appello di Palermo
Con sentenza del 27.5.2019 il Tribunale di Palermo condannava
[...]
a pagare a la complessiva somma Parte_2 Parte_1
di euro 855,00, oltre interessi dalla data della sentenza sino al saldo;
com-
pensava le spese di lite ivi comprese le spese della c.t.u. che restavano a ca-
rico della parte che le aveva anticipate.
Avverso detta sentenza proponeva appello . Parte_1
La resisteva al gravame. CP_1
Disposta la trattazione scritta della causa e precisate le conclusioni con no-
te telematiche, all'udienza del 19.12.2024 la causa veniva posta in decisio-
ne.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo grado, conveniva in giudizio dinanzi al di- Parte_1
nanzi Tribunale di Palermo, la in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, quale compagnia assicurativa dell'autovettura Citroen Xara targata BN990CN, per ottenere il risarcimen-
to dei danni subiti nel sinistro avvenuto in data 28/04/2012, in Partinico,
fra la Citroen XSARA targata BN990CN di sua proprietà e da lui condotta,
e la BMW targata DK342WF condotta dal Sig. Controparte_2
[...]
Esponeva che, a seguito dell'urto, veniva trasportato presso il pronto soc- corso dell'Ospedale di Alcamo ove gli venivano prestate le prime cure e da cui veniva dimesso, nella stessa giornata, con una prognosi di gg. 5 s.c.;
che la compagnia convenuta, nel riconoscere l'an debeatur, aveva versato unicamente la somma di euro 3.800,00 per il risarcimento di tutti i danni
- 2 - Corte di Appello di Palermo fisici patiti, somma che veniva accettata quale acconto dei maggiori danni subiti.
Par Chiedeva quindi per il pagamento di quanto dovuto per la di gg. 60,
ITP al 50% di gg. 30, ITP al 25% di gg. 30 e un danno biologico perma-
nente del 9% pari complessivi €. 19.923,67, per danni patrimoniali e non patrimoniali, al netto dell'acconto ricevuto.
Il Tribunale, sulla base della c.t.u espletata, liquidava a titolo di risarcimen-
to del danno da invalidità permanente, quantificata dal c.t.u. nel 3%, la somma di € 2.135,00 ed a titolo di invalidità temporanea la somma di €
965,00; disponeva una maggiorazione del 10% ai fini della personalizza-
zione del danno, pari ad € 310,00; riconosceva la somma di € 1.162,00, per spese mediche.
Quindi, sottratta dalla somma complessiva di € 4.572,00 quella di €
3.800,00 già ricevuta dall'attore in acconto, condannava l'assicurazione al pagamento di quella residua di € 855,00, comprensiva degli interessi dal sinistro.
Quanto alle spese di lite, rilevato che quanto liquidato all'esito della lite corrispondeva sostanzialmente alla somma proposta con l'ordinanza ex art. 185 sexies c.p.c. non accettata (unicamente) dall'attore sia che la somma richiesta in citazione era molto superiore rispetto a quella riconosciuta, di-
chiarava interamente compensate le spese di lite.
Con il primo motivo, l'appellante lamenta che il Tribunale non ha preso in considerazione la documentazione sanitaria prodotta ed attestante la gravità
delle lesioni subite, il decorso post sinistro, la consulenza medico legale di parte ed i rilievi critici alla consulenza d'ufficio.
- 3 - Corte di Appello di Palermo Assume che dall'esame ecografico della spalla del 26.11.2012 emergeva che la situazione clinica in atto era da addebitare al sinistro perché la lesio-
ne sub totale del tendine del sovraspinoso si era determinata su una cuffia dei rotatori di spessore regolare;
che le lesioni non potevano essere ricon-
dotte alle note artrosiche in quanto le stesse non erano mai state lamentate dal e non aveva mai avuto alcuna sintomatologia algo disfun- Parte_1
zionale a carico della spalla destra;
che proprio per la lesione tendinea ri-
portata era stato sottoposto ad un intervento chirurgico di riparazione della cuffia dei rotatori e tenotomia del capo lungo del bicipite brachiale, e detti interventi sono indicati nel caso di lesioni su tessuto non degenerato;
che,
inoltre, a seguito del trauma subito si era dovuto sottoporre a sedute medi-
che presso il dipartimento salute mentale dove gli veniva diagnosticato un disturbo post traumatico da stress;
che doveva essere liquidato pure il dan-
no morale in quanto le lesioni subite erano di gravissima entità; che, anco-
ra, il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere a titolo di danno patrimoniale la somma di € 900,00 risultando provato che a causa delle lesioni subite non aveva potuto partecipare alle riprese di un film ed aveva pagato per questo una penale di € 900,00; che infine il Tribunale aveva disposto erro-
neamente la compensazione delle spese di lite in forza della notevole ridu-
zione della pretesa, senza considerare che la somma offerta ante causam dall'assicurazione era comunque inferiore al danno liquidato dal Tribunale.
Chiede quindi la condanna dell'assicurazione al risarcimento integrale dei danni ammontanti ad € 23.423,77 in totale, ed al pagamento delle spese di lite del primo grado.
Le censure sono infondate.
- 4 - Corte di Appello di Palermo In ordine alla valutazione dei postumi permanenti (che il Tribunale ha ri-
conosciuto negli “esiti di trauma contusivo della spalla destra e distrattivo del rachide cervicale, ed in un disturbo dell'adattamento), va premesso che il c.t.u. ha evidenziato che i danni derivanti dal sinistro si sono inseriti nell'ambito di una struttura fisica già parzialmente minata da artrosi e che parte dei danni lamentati dall'attore sono riconducibili ad un quadro artro- sico degenerativo già preesistente al momento del trauma;
e ciò perchè “gli elementi iconografici descritti dagli specialisti radiologici siano più sugge-
stivi di un quadro artrosico – degenerativo già pre-esistente al momento del trauma”, alla luce del referto RM spalla destra del 21.05.2012; in particola-
re, il tendine sovraspinoso in occasione di detto accertamento, eseguito do-
po meno di un mese dal sinistro non evidenziavano elementi di natura traumatica ed appariva nei limiti della norma per spessore ed erano assenti segni di rottura, essendo piuttosto suggestive di alterazioni di tipo degene-
rativo, essendo quindi quanto emerso in occasione dell'ecografia del
26.11.2012 imputabile a caratteristiche cronico degenerative, e non trauma-
tiche.
Ha quindi sufficientemente confutato le osservazioni del ctp, che sono so-
stanzialmente riproposte a sostegno della censura
Per quanto riguarda il lamentato danno psichico, l'appellante assume che i sintomi riscontrati dal c.t.u. (in data 4.5.2018, data della c.t.u.) erano pre-
senti anni dopo il sinistro (2012) cosicchè non potevano considerarsi di-
sturbo dell'adattamento.
Sul punto il c.t.u. ha rilevato che la sintomatologia riscontrata non rispetta-
va i criteri diagnostici del DSM – 5 per porre la diagnosi di un disturbo
- 5 - Corte di Appello di Palermo post traumatico da stress, e che il quadro clinico era inquadrabile in un di-
sturbo dell'adattamento.
In particolare, per la diagnosi del primo non erano rispettati i criteri B, C e
D (ossia: B) presenza di uno (o più) dei seguenti sintomi associati all'intrusione dell'evento traumatico, con esordio successivo al verificarsi dell'evento traumatico: ricordi angoscianti ricorrenti, involontari ed intrusi-
vi dell'evento traumatico;
sogni spiacevoli ricorrenti in cui il contenuto è
relativo all'evento traumatico;
reazioni dissociative (es. flashback), in cui l'individuo si sente o si comporta come se l'evento traumatico sta verifi-
candosi; disagio psicologico intenso o prolungato all'esposizione a fattori scatenanti interni o esterni che simbolizzano o somigliano a qualche aspet-
to dell'evento traumatico;
marcate reazioni fisiologiche a fattori scatenanti interni o esterni che simbolizzano o somigliano ad un aspetto dell'evento traumatico); C) Evitamento persistente degli stimoli associati all'evento traumatico, con esordio successivo al verificarsi dell'evento traumatico,
evitamento o sforzi per evitare ricordi angoscianti, pensieri o sentimenti strettamente associati all'evento traumatico, evitare o sforzi per evitare sti-
moli esterni (persone, luoghi, conversazioni, attività, oggetti, situazioni)
che suscitano ricordi angoscianti, pensieri o sentimenti relativi o stretta-
mente associati all'evento traumatico;
D Negative alterazioni di cognizioni e umore associati all'evento traumatico, con esordio o peggioramento suc-
cessivo al verificarsi dell'evento traumatico, come evidenziato da due (o più) dei seguenti elementi, incapacità di ricordare un aspetto importante dell'evento traumatico (in genere a causa di amnesia dissociativa e non ad altri fattori, come trauma cranico, alcol o droghe), credenze negative persi-
- 6 - Corte di Appello di Palermo stenti ed esagerate o aspettative su se stessi, gli altri o il mondo (es. "Io so-
no cattivo", "Nessuno può essere attendibile", "Il mondo è assolutamente pericoloso", "Il mio sistema nervoso è permanentemente deteriorato"), co-
gnizioni distorte persistenti circa la causa o le conseguenze dell'evento traumatico che portano l'individuo ad incolpare se stesso o agli altri;
persi-
stente stato emotivo negativo (paura, orrore, rabbia, senso di colpa o ver-
gogna), marcata diminuzione di interesse o partecipazione ad attività signi-
ficative, sentimenti di distacco o di estraneità verso gli altri, persistente in-
capacità di provare emozioni positive (incapacità di provare la felicità,
soddisfazione o sentimenti di amore) ed E marcate alterazioni dell'arousal e reattività associati all'evento traumatico, con esordio o peggioramento successivo al verificarsi dell'evento traumatico, come evidenziato da due (o più) dei seguenti elementi: comportamento irritabile e scoppi d'ira (con po-
ca o nessuna provocazione) tipicamente espressi come aggressione verbale o fisica verso le persone o gli oggetti;
comportamento sconsiderato o auto-
distruttivo, ipervigilanza, esagerate risposte di allarme, problemi di concen-
trazione, disturbi del sonno (difficoltà ad addormentarsi o a mantenere il sonno o sonno agitato).
E tali argomenti non sono stati contestati dall'appellante.
L'entità dei postumi riconosciuti (3%) e confermata in questo grado assor- be l'esame della censura che riguarda il mancato riconoscimento del danno morale, a sostegno della quale l'appellante invoca la “gravissima entità”
delle lesioni sofferte.
che riguarda o, assorbe l'esame della doglianza
Quanto al danno patrimoniale relativo alla somma di € 900,00, in merito
- 7 - Corte di Appello di Palermo alla quale l'appellante lamenta che il Tribunale nulla ha statuito, va innan-
zitutto rilevato che con la memoria del 6.5.2019 in primo grado il Pt_4
, precisando le conclusioni, non ha riproposto esplicitamente la relati-
[...]
va richiesta;
che il Tribunale aveva rigettato la prova orale formulata al fi-
ne di provarlo ritenendo la stessa irrilevante sia “alla luce della previsione
(art. 9 del contratto di collaborazione artistica gratuita) della possibilità di comunicare l'impedimento alla direzione artistica e, quindi, di evitare la risoluzione del contratto” che dell'operatività in favore del dei Parte_1
principi della “causa non imputabile” ex art. 1218 c.c., cosicchè nulla pote- va ritenersi dovuto all'Associazione “Fuori dal recinto” per le assenze dell'attore, ampiamente giustificate dalle conseguenze del sinistro.
Ed in questo grado, in ogni caso, l'appellante non ha in alcun modo docu- mentato né l'an né il quantum della richiesta, non risultando agli atti depo-
sitato il fascicolo di parte del primo grado.
Passando all'esame dell'impugnazione relativa al regime delle spese pro-
cessuali, va premesso che il Tribunale, con ordinanza del 19.11.2018, rite-
nuto che “il danno complessivamente liquidabile al netto di quanto già ver- sato dalla convenuta era di circa 800,00 euro”, proponeva alle parti la pro-
posta secondo cui la veniva condannata al pa- Controparte_1
gamento di € 800,00 (arrotondata ai fino conciliativi e già rivalutata) oltre interessi dalla sentenza al soddisfo, con la compensazione delle spese;
che all'udienza del 15.4.2019 il procuratore del dichiarava che il Parte_1
suo assistito non aderiva alla proposta transattiva ritenendo la somma indi-
cata per la liquidazione insufficiente”.
Orbene, considerato che con la sentenza è stata riconosciuta una somma
- 8 - Corte di Appello di Palermo corrispondente a quella proposta dal Tribunale (superiore di soli € 50,00 in quanto liquidata a distanza di circa un anno con la sentenza del maggio
2019) e visto quanto disposto dall'art. 91, primo comma, c.p.c., secondo cui l'ingiustificato rifiuto della proposta, in caso di accoglimento della do-
manda in misura non superiore alla proposta conciliativa, comporta la con-
danna al pagamento delle spese del processo maturate successivamente alla formulazione della proposta, salva la compensazione ai sensi dell'art. 92
c.p.c., in nessun caso il Tribunale avrebbe potuto porle a carico della com-
pagnia di assicurazioni.
Le spese di questo grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo (valore minimo scaglione da € 5.201 ad € 26.000).
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello pro-
posto nei confronti di av- Parte_1 Controparte_1
verso la sentenza del Tribunale di Palermo del 27.5.2019.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore dell'appellante liquidate in € 1.984,00, oltre spese generali, cpa e iva come per legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 quater dell'art. 13
del D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti esecutivi.
Così deciso nella camera di consiglio della III sezione civile della Corte di
Appello di Palermo il 13.3.2025
- 9 - Corte di Appello di Palermo La consigliere est. Il Presidente
(Cristina Midulla) (Antonino Liberto Porracciolo)
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Antonino Li- berto Porracciolo e dal consigliere relatore dr.ssa. Cristina Midulla , in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle re- gole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 10 - Corte di Appello di Palermo