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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 16/12/2025, n. 2327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2327 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3276 /2019 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Via Trieste n. 16, C/o Avv. C.F._1
DA ST 98066 Patti ITALIA presso lo studio dell'Avv. TIMPANARO
IO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA TOMMASO CAPRA CP_1 P.IVA_1
C/O AVVOCATURA INPS DI MESSINA 301/BIS MESSINA presso lo studio dell'Avv. ATZENI OLIVIERO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Il ricorrente ha proposto il presente ricorso al fine di Parte_2 ottenere il riconoscimento del proprio diritto all'erogazione dell'indennità di disoccupazione DIS-COLL, prevista dal Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22, per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa intrattenuto con l'Università degli Studi di Messina.
Dalla lettura degli atti e dei documenti allegati emerge che l'Istituto convenuto ( ) ha respinto la relativa istanza amministrativa, sostenendo che il CP_1 ricorrente avrebbe superato il limite reddituale consentito per l'accesso alla prestazione, con esplicito richiamo alla Circolare n. 89 del 23 maggio 2017, CP_1 punto 2.9.b. L'amministrazione resistente ha quindi ritenuto che, in base alla documentazione reddituale autocertificata dallo stesso istante in fase di presentazione della domanda, non sussistessero le condizioni richieste dalla normativa vigente.
Tuttavia, a seguito della disamina delle memorie e dei documenti allegati al fascicolo di parte ricorrente, si rileva che:
1. il ricorrente, alla data della domanda, non svolgeva alcuna attività lavorativa né di natura autonoma, né accessoria, né subordinata;
2. non risultava intestatario di partita IVA né titolare di redditi riconducibili ad attività professionale;
3. i redditi dichiarati derivavano esclusivamente da una quota di partecipazione societaria pari a euro 1.861,00 e da una borsa di studio per un dottorato di ricerca, con importo netto pari a euro 1.132,78, entrambi compatibili con i limiti previsti dalla disciplina della DIS-COLL.
A tal proposito, si osserva che la Circolare n. 115 del 19 luglio 2017, CP_1 al punto 2.1, chiarisce che sono destinatari dell'indennità DIS-COLL anche gli assegnisti di ricerca e i dottorandi con borsa di studio, purché iscritti esclusivamente alla Gestione Separata dell' , non titolari di pensione né di CP_1 partita IVA, e che abbiano perduto in modo involontario l'occupazione.
La giurisprudenza consolidata ha affermato che, in presenza di una domanda di DIS-COLL, l'accertamento dei requisiti reddituali deve basarsi su dati oggettivi e documentati, e che non può ostare al riconoscimento della prestazione una generica indicazione reddituale che non distingua tra redditi rilevanti e irrilevanti ai fini del beneficio, né che non sia riconducibile alle categorie di reddito escluse dalla normativa.
Nel caso in esame, la documentazione prodotta dall'istante appare idonea a dimostrare che il reddito complessivo effettivamente percepito nel periodo di riferimento era inferiore ai limiti stabiliti dalla normativa, nonché dalle disposizioni attuative adottate dall'Istituto previdenziale. Ciò consente di affermare che il provvedimento di rigetto adottato dall' non sia conforme né CP_1 al dettato normativo, né ai criteri interpretativi indicati nella propria prassi amministrativa. Pertanto, sussistono le condizioni per accogliere integralmente il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza, secondo i principi generali di cui all'art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da contro l' : Parte_2 CP_1
1. Accerta e dichiara, sulla base degli elementi documentali, fattuali e normativi esaminati nel corso del giudizio, il diritto pieno, effettivo e attuale del ricorrente a percepire l'indennità DIS-COLL prevista dal D.lgs.
n. 22/2015, riconoscendo che sussistono in capo allo stesso tutti i presupposti richiesti dalla legge per l'ottenimento della prestazione in oggetto, con riferimento anche alle circolari applicative dell' e ai CP_1 principi giurisprudenziali consolidati in materia;
2. Condanna l' a corrispondere al ricorrente l'importo dovuto a titolo di CP_1 indennità DIS-COLL per il periodo spettante, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei termini di legge, a decorrere dalle rispettive scadenze fino all'effettivo soddisfo;
3. Condanna altresì l' al pagamento delle spese di lite, che si CP_1 determinano forfettariamente in euro 1.680,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario;
Così deciso in Patti 16/12/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo