Art. 1.
L'assegno temporaneo di carovita ai ricevitori in quiescenza, di cui all' art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 settembre 1947, n. 1088 , e' ulteriormente aumentato di lire 4000 mensili. Resta fermo il disposto del secondo comma, dello stesso articolo.
In aggiunta ai contributi di cui all' art. 24, lettera a), della legge 18 ottobre 1942, n. 1407 , e successive modificazioni, tutti i ricevitori postelegrafonici in servizio sono tenuti a versare all'Istituto cauzioni e quiescenza un ulteriore contributo temporaneo nella misura di lire 170, 135 e 110 mensili, rispettivamente per i ricevitori di prima, seconda e terza classe.
Il contributo a carico dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di cui alla lettera b) dello stesso art. 24 della legge 18 ottobre 1942, n. 1407 e successive modificazioni, e' ulteriormente aumentato di lire 70 milioni.
La presente disposizione ha effetto dal 1 novembre 1948.
L'assegno temporaneo di carovita ai ricevitori in quiescenza, di cui all' art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 settembre 1947, n. 1088 , e' ulteriormente aumentato di lire 4000 mensili. Resta fermo il disposto del secondo comma, dello stesso articolo.
In aggiunta ai contributi di cui all' art. 24, lettera a), della legge 18 ottobre 1942, n. 1407 , e successive modificazioni, tutti i ricevitori postelegrafonici in servizio sono tenuti a versare all'Istituto cauzioni e quiescenza un ulteriore contributo temporaneo nella misura di lire 170, 135 e 110 mensili, rispettivamente per i ricevitori di prima, seconda e terza classe.
Il contributo a carico dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di cui alla lettera b) dello stesso art. 24 della legge 18 ottobre 1942, n. 1407 e successive modificazioni, e' ulteriormente aumentato di lire 70 milioni.
La presente disposizione ha effetto dal 1 novembre 1948.