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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 14/04/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE LAVORO PRIMA
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 403/2024 R.G.L. proposta da
(c.f. ) nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
PE UV (NA) il 29 maggio 1966 e ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Alfonso Pacella (c.f.
) del foro di Roma ed elettivamente domiciliato C.F._2
presso lo studio del medesimo o in Roma, Piazza Asti n. 6
ricorrente
Contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del tempore;
CP_2
Per le Amministrazioni convenute, nell'intestato giudizio si costituisce, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. l
[...]
, in persona Controparte_3
del Dirigente quale legale rappresentante p.t. dott. e, CP_4
congiuntamente e disgiuntamente, dei Funzionari dott.ssa Controparte_5
e dott. , elettivamente domiciliati presso l CP_6 [...]
, sito in Controparte_3 CP_3
, via G. Mazzini 6
[...]
resistente OGGETTO: Accertamento del diritto al bonus Carta elettronica del
Docente per la formazione e l'aggiornamento previsto dall'art. 1 Legge n.
107/2015.
Conclusioni
Per il ricorrente: “1) previa disapplicazione del D.P.C.M. del 23 settembre
2015 e della nota n. 15219 del 15 ottobre 2015 nonchè del CP_7
D.P.C.M. del 28 novembre 2016, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, ai sensi dell'art. 1, comma 121, della Legge n. 17/2015, in forza dei contratti a tempo determinato dettagliati al capo 1 nella parte narrativa del presente atto e per tutti i motivi in fatto e diritto analiticamente suesposti, ad accedere alla Carta Elettronica del docente, nella misura complessiva di Euro 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; 2) per l'effetto, Contr ordinare e condannare il , in persona del l.r.p.t., ad assegnare al il
Dott. , direttamente o anche per il tramite delle Parte_1
Istituzioni Scolastiche alle quali il ricorrente è stato legato da rapporto di lavoro a tempo determinato, la Carta Elettronica del docente, nella misura complessiva di Euro 1.500,00 (Euro millecinquecento) per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, e 2022/2023; 3) condannare
l'amministrazione resistente al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa, in favore dell'avvocato antistatario;
4) munire la sentenza di clausola come per legge.”
Per il : “Si conclude affinchè l'On.le Tribunale adito, reietta e CP_1
disattesa ogni avversa pretesa, voglia: 1) in via preliminare dichiarare la carenza di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice
Amministrativo; 2) Nel merito, rigettare ogni domanda siccome
Pag. 2 di 12 inammissibile, improponibile ed infondata e comunque non provata, con vittoria di spese. 3) In caso di accoglimento, anche parziale del ricorso, si chiede comunque di voler contenere la pretesa entro i limiti del giusto e del provato, e, per l'effetto, rigettare in ogni caso la domanda riferita quantomeno agli aa.ss. 2021/22 e 2022/23 per non aver il ricorrente svolto nei predetti periodi alcuna concreta ed effettiva prestazione lavorativa. 4)
Il tutto con la giusta e proporzionata compensazione delle spese di giudizio, in ragione della palese e notevole controvertibilità della fattispecie giuridica in esame.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.04.2024, Parte_1
chiede l'accertamento del diritto al beneficio economico di €
500,00 annui tramite “Carta elettronica”, prevista dall'art. 1
Legge n. 107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali, con conseguente richiesta di condanna del al pagamento, in favore Controparte_1
dello stesso, della somma complessiva pari ad € 1.500,00.
Il ricorrente allega di avere prestato servizio, in qualità di docente alle dipendenze del medesimo , in forza di CP_1
contratti a tempo determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e
2022/23.
In esecuzione di questi contra tti, il ricorrente deduce di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo
Pag. 3 di 12 indeterminato, allegando altresì l'insussistenza di ragioni oggettive per negare al personale precario il beneficio di cui si tratta, pur sempre vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Dai fatti allegati, risulta che il medesimo non ha CP_1
riconosciuto il suddetto beneficio, agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termin e e lavoratori a tempo indeterminato, nonostante l'atto di diffida inviato e rimasto privo di riscontro.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata 10.12.2024, si costituisce il , eccependo - in via preliminare - la CP_1
carenza di giurisdizi one del G.O. in favore del G.A. in quanto il ricorso è basato sia sull'illegittimità del D.P.C.M. del
23.09.2015, contenente la disciplina delle modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica, sia sulla nota n.15219 del 15.10.2015, la quale al paragrafo 2 CP_7
“Destinatari” ribadisce che la Carta “è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato con contratto di lavoro a tempo pieno ed a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazion e e prova, ad esclusione di coloro che siano stati sospesi in seguito a procedimenti disciplinari”.
Nel merito, il rileva l'infondatezza del ricorso, CP_1
deducendo che la Carta docente è stata istituita al fine di compensare la maggiore gravosità del servizio svolto dai docenti di ruolo, per i quali la formazione in servizio, in base
Pag. 4 di 12 alla L. n. 107/2015, è divenuta attività obbligatoria, strutturale e permanente, mentre nessun obbligo invece è previsto in tal senso per i docenti non di ruolo.
Ulteriormente il costituito chiede di rigettarsi la CP_1
domanda del ricorrente riferita agli aa.ss. 20 21/2022 e
2022/2023, in quanto lo stesso non ha svolto alcuna concreta ed effettiva prestazione lavorativa ovvero ha svolto un servizio soltanto parziale.
In ultimo, parte resistente chiede la compensazione delle spese di giudizio “in ragione della palese e notevole controvertibilità della fattispecie giuridica in esame”.
Sul contradditorio così instauratosi, l a causa è istruita documentalmente e viene decisa all'esito di trattazione scritta, previo deposito di note scritte entro l'11.04.2025.
*** *** ***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare, va respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione del G.O. in favore del G.A. in quanto la questione controversa riguarda il riconoscimento della spettanza dell'emolumento previsto dalla Carta docente di cui all'art. 1 comma 121 Legge n. 107/2015 e quindi un diritto soggettivo dei docenti a tempo determinato, che si ritiene leso da una previsione discriminatoria, in contrasto con i principi eurocomunitari di cui viene richiesta la disappl icazione.
Nel merito, sull'accertamento del diritto al beneficio “Carta del docente” in capo a ciascuna ricorrente, va osservato che la
Pag. 5 di 12 presente controversia si inquadra nell'ambito di un ampio contenzioso serialmente proposto in tutte le sedi giudiziarie e concernente la pretesa dei docenti a termine di conseguire, per il loro aggiornamento professionale, la c.d. “carta docente”, del valore di € 500 annui.
De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazio ne continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni or dine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di Controparte_9
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Pag. 6 di 12 Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Giustizi a Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il
18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1
personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro
500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne
(in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola ed in particolare l'art. 63 del C.C.N.L del 27.11.2007 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Pag. 7 di 12 Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di
Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta CP_1
Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97
Cost.
La Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio
(Sentenza n. 29961/2023): “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
I principi giurisprudenziali, sopra richiamati, sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive - stanti le identiche mansioni svolte dal ricorrente rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto. Dalle allegazioni dedotte in ricorso e da lla documentazione prodotta, risulta che ha Parte_1
Pag. 8 di 12 prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche ed in particolare:
- nell'a.s. 2020/2021 con contratto decorrente dal 22.09.2020 al
31.08.2021;
- nell'a.s. 2021/2022 con contratto decorrente dal 06.09.2021 al
30.06.2022;
- nell'a.s. 2022/2023 con contratto decorrente dal 01.09.2022 al
30.06.2023.
Le prestazioni di attività di docenza sopra indicate sono documentate, oltre che dai contratti prodotti da l ricorrente, anche dallo “Stato matricolare completo” che il costituito ha prodotto, non contestando specificamente i relativi CP_1
contratti, sottoscritti dal Dirigente scolastico per ogni anno scolastico sopraindicato.
Va altresì rilevata la sussi stenza del presupposto della permanenza nel sistema scolastico del ricorrente al momento del deposito del ricorso, come si evince dal contratto di lavoro per l'a.s. 2023/2024. Contro Tuttavia, il eccepisce che non ha Parte_1
svolto alcun servizio ovvero ha svolto un servizio soltanto parziale negli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023.
Sotto tale profilo il allega e documenta che nell'a.s. CP_1
2021/2022 (incarico a tempo determinato su sostegno psicofisico decorrente dal 06.09.2021 al 30.06.2022), il ricorrente è risultato assente dal servizio dal 07.09.2021 al
Pag. 9 di 12 30.06.2022 per congedo per assistenza a familiari con handicap in situazione di gravità.
Inoltre, anche nell'a.s. 2022/2023 (incarico a tempo det erminato su sostegno psicofisico decorrente dal 01.09.2022 al
30.06.2023) il ricorrente è risultato assente dal servizio dal
01.09.2022 (data di conferimento dell'incarico) e, senza soluzione di continuità, fino al 30.06.2023 (data di cessazione dell'incarico), per più congedi per assistenza a familiari con handicap in situazione di gravità.
In definitiva, negli aa.ss. 2021/22 e 2022/23, è provato che il docente non ha raggiunto i 180 giorni lavorativi Per_1
effettivi che – secondo l'orientamento giurisp rudenziale prevalente cui l'odierno giudicante aderisce – costituiscono requisito fondamentale per il riconoscimento del beneficio di cui trattasi.
La prestazione di servizio di docenza non è quindi stata posta in essere dal punto di vista oggettivo e pert anto, non necessita di aggiornamento e di formazione, funzionali alla prima.
Parte ricorrente deve fornire prova (in quanto elemento costitutivo dell'azione) della prestazione di lavoro in qualità di docente resa per l'A.S. del quale si richiede la 'carta elettronica'.
Tuttavia, la prova di aver prestato docenza per un tempo superiore ai 180 giorni non è stata fornita, ed anzi la circostanza è stata smentita dalla documentazione acquisita in atti.
Pag. 10 di 12 Per tutto quanto sopra esposto, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, tenendo conto altresì dell'art. 22 co. 36 L 724/1994 per quanto riguarda la liquidazione degli interessi (vedasi, sul punto, Cass. 29961/23).
Quanto alla liquidazione delle spese di lite, si osserva quanto segue.
La domanda del ricorrente per le ragioni Parte_1
sopra esposte, va accolta in riferimento all'anno scolastico
2020/2021, mentre va rigettata in riferimento agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 e le spese devono essere, di conseguenza, integralmente compensate tra le parti per reciproca parziale soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena
Vezzosi, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata, nella causa n. 403/2024 R.G.L.:
1) dichiara il diritto del ricorren te ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con conseguente condanna del Controparte_1
a rendere disponibile la “Carta docente”, di cui all'art. 1 comma
121, L n. 107/ 2015, con le stesse reg ole previste per il personale di ruolo con riferimento:
- all'anno scolastico 2020/2021 per un importo di € 500,00 a favore di oltre interessi sino al soddisfo. Parte_1
2) rigetta le ulteriori domande e compensa integralmente le spese.
Pag. 11 di 12 Reggio Emilia, così deciso il 14/4/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi.
Pag. 12 di 12
SEZIONE LAVORO PRIMA
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 403/2024 R.G.L. proposta da
(c.f. ) nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
PE UV (NA) il 29 maggio 1966 e ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Alfonso Pacella (c.f.
) del foro di Roma ed elettivamente domiciliato C.F._2
presso lo studio del medesimo o in Roma, Piazza Asti n. 6
ricorrente
Contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del tempore;
CP_2
Per le Amministrazioni convenute, nell'intestato giudizio si costituisce, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. l
[...]
, in persona Controparte_3
del Dirigente quale legale rappresentante p.t. dott. e, CP_4
congiuntamente e disgiuntamente, dei Funzionari dott.ssa Controparte_5
e dott. , elettivamente domiciliati presso l CP_6 [...]
, sito in Controparte_3 CP_3
, via G. Mazzini 6
[...]
resistente OGGETTO: Accertamento del diritto al bonus Carta elettronica del
Docente per la formazione e l'aggiornamento previsto dall'art. 1 Legge n.
107/2015.
Conclusioni
Per il ricorrente: “1) previa disapplicazione del D.P.C.M. del 23 settembre
2015 e della nota n. 15219 del 15 ottobre 2015 nonchè del CP_7
D.P.C.M. del 28 novembre 2016, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, ai sensi dell'art. 1, comma 121, della Legge n. 17/2015, in forza dei contratti a tempo determinato dettagliati al capo 1 nella parte narrativa del presente atto e per tutti i motivi in fatto e diritto analiticamente suesposti, ad accedere alla Carta Elettronica del docente, nella misura complessiva di Euro 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; 2) per l'effetto, Contr ordinare e condannare il , in persona del l.r.p.t., ad assegnare al il
Dott. , direttamente o anche per il tramite delle Parte_1
Istituzioni Scolastiche alle quali il ricorrente è stato legato da rapporto di lavoro a tempo determinato, la Carta Elettronica del docente, nella misura complessiva di Euro 1.500,00 (Euro millecinquecento) per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, e 2022/2023; 3) condannare
l'amministrazione resistente al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa, in favore dell'avvocato antistatario;
4) munire la sentenza di clausola come per legge.”
Per il : “Si conclude affinchè l'On.le Tribunale adito, reietta e CP_1
disattesa ogni avversa pretesa, voglia: 1) in via preliminare dichiarare la carenza di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice
Amministrativo; 2) Nel merito, rigettare ogni domanda siccome
Pag. 2 di 12 inammissibile, improponibile ed infondata e comunque non provata, con vittoria di spese. 3) In caso di accoglimento, anche parziale del ricorso, si chiede comunque di voler contenere la pretesa entro i limiti del giusto e del provato, e, per l'effetto, rigettare in ogni caso la domanda riferita quantomeno agli aa.ss. 2021/22 e 2022/23 per non aver il ricorrente svolto nei predetti periodi alcuna concreta ed effettiva prestazione lavorativa. 4)
Il tutto con la giusta e proporzionata compensazione delle spese di giudizio, in ragione della palese e notevole controvertibilità della fattispecie giuridica in esame.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.04.2024, Parte_1
chiede l'accertamento del diritto al beneficio economico di €
500,00 annui tramite “Carta elettronica”, prevista dall'art. 1
Legge n. 107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali, con conseguente richiesta di condanna del al pagamento, in favore Controparte_1
dello stesso, della somma complessiva pari ad € 1.500,00.
Il ricorrente allega di avere prestato servizio, in qualità di docente alle dipendenze del medesimo , in forza di CP_1
contratti a tempo determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e
2022/23.
In esecuzione di questi contra tti, il ricorrente deduce di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo
Pag. 3 di 12 indeterminato, allegando altresì l'insussistenza di ragioni oggettive per negare al personale precario il beneficio di cui si tratta, pur sempre vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Dai fatti allegati, risulta che il medesimo non ha CP_1
riconosciuto il suddetto beneficio, agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termin e e lavoratori a tempo indeterminato, nonostante l'atto di diffida inviato e rimasto privo di riscontro.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata 10.12.2024, si costituisce il , eccependo - in via preliminare - la CP_1
carenza di giurisdizi one del G.O. in favore del G.A. in quanto il ricorso è basato sia sull'illegittimità del D.P.C.M. del
23.09.2015, contenente la disciplina delle modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica, sia sulla nota n.15219 del 15.10.2015, la quale al paragrafo 2 CP_7
“Destinatari” ribadisce che la Carta “è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato con contratto di lavoro a tempo pieno ed a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazion e e prova, ad esclusione di coloro che siano stati sospesi in seguito a procedimenti disciplinari”.
Nel merito, il rileva l'infondatezza del ricorso, CP_1
deducendo che la Carta docente è stata istituita al fine di compensare la maggiore gravosità del servizio svolto dai docenti di ruolo, per i quali la formazione in servizio, in base
Pag. 4 di 12 alla L. n. 107/2015, è divenuta attività obbligatoria, strutturale e permanente, mentre nessun obbligo invece è previsto in tal senso per i docenti non di ruolo.
Ulteriormente il costituito chiede di rigettarsi la CP_1
domanda del ricorrente riferita agli aa.ss. 20 21/2022 e
2022/2023, in quanto lo stesso non ha svolto alcuna concreta ed effettiva prestazione lavorativa ovvero ha svolto un servizio soltanto parziale.
In ultimo, parte resistente chiede la compensazione delle spese di giudizio “in ragione della palese e notevole controvertibilità della fattispecie giuridica in esame”.
Sul contradditorio così instauratosi, l a causa è istruita documentalmente e viene decisa all'esito di trattazione scritta, previo deposito di note scritte entro l'11.04.2025.
*** *** ***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare, va respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione del G.O. in favore del G.A. in quanto la questione controversa riguarda il riconoscimento della spettanza dell'emolumento previsto dalla Carta docente di cui all'art. 1 comma 121 Legge n. 107/2015 e quindi un diritto soggettivo dei docenti a tempo determinato, che si ritiene leso da una previsione discriminatoria, in contrasto con i principi eurocomunitari di cui viene richiesta la disappl icazione.
Nel merito, sull'accertamento del diritto al beneficio “Carta del docente” in capo a ciascuna ricorrente, va osservato che la
Pag. 5 di 12 presente controversia si inquadra nell'ambito di un ampio contenzioso serialmente proposto in tutte le sedi giudiziarie e concernente la pretesa dei docenti a termine di conseguire, per il loro aggiornamento professionale, la c.d. “carta docente”, del valore di € 500 annui.
De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazio ne continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni or dine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di Controparte_9
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Pag. 6 di 12 Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Giustizi a Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il
18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1
personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro
500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne
(in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola ed in particolare l'art. 63 del C.C.N.L del 27.11.2007 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Pag. 7 di 12 Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di
Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta CP_1
Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97
Cost.
La Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio
(Sentenza n. 29961/2023): “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
I principi giurisprudenziali, sopra richiamati, sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive - stanti le identiche mansioni svolte dal ricorrente rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto. Dalle allegazioni dedotte in ricorso e da lla documentazione prodotta, risulta che ha Parte_1
Pag. 8 di 12 prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche ed in particolare:
- nell'a.s. 2020/2021 con contratto decorrente dal 22.09.2020 al
31.08.2021;
- nell'a.s. 2021/2022 con contratto decorrente dal 06.09.2021 al
30.06.2022;
- nell'a.s. 2022/2023 con contratto decorrente dal 01.09.2022 al
30.06.2023.
Le prestazioni di attività di docenza sopra indicate sono documentate, oltre che dai contratti prodotti da l ricorrente, anche dallo “Stato matricolare completo” che il costituito ha prodotto, non contestando specificamente i relativi CP_1
contratti, sottoscritti dal Dirigente scolastico per ogni anno scolastico sopraindicato.
Va altresì rilevata la sussi stenza del presupposto della permanenza nel sistema scolastico del ricorrente al momento del deposito del ricorso, come si evince dal contratto di lavoro per l'a.s. 2023/2024. Contro Tuttavia, il eccepisce che non ha Parte_1
svolto alcun servizio ovvero ha svolto un servizio soltanto parziale negli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023.
Sotto tale profilo il allega e documenta che nell'a.s. CP_1
2021/2022 (incarico a tempo determinato su sostegno psicofisico decorrente dal 06.09.2021 al 30.06.2022), il ricorrente è risultato assente dal servizio dal 07.09.2021 al
Pag. 9 di 12 30.06.2022 per congedo per assistenza a familiari con handicap in situazione di gravità.
Inoltre, anche nell'a.s. 2022/2023 (incarico a tempo det erminato su sostegno psicofisico decorrente dal 01.09.2022 al
30.06.2023) il ricorrente è risultato assente dal servizio dal
01.09.2022 (data di conferimento dell'incarico) e, senza soluzione di continuità, fino al 30.06.2023 (data di cessazione dell'incarico), per più congedi per assistenza a familiari con handicap in situazione di gravità.
In definitiva, negli aa.ss. 2021/22 e 2022/23, è provato che il docente non ha raggiunto i 180 giorni lavorativi Per_1
effettivi che – secondo l'orientamento giurisp rudenziale prevalente cui l'odierno giudicante aderisce – costituiscono requisito fondamentale per il riconoscimento del beneficio di cui trattasi.
La prestazione di servizio di docenza non è quindi stata posta in essere dal punto di vista oggettivo e pert anto, non necessita di aggiornamento e di formazione, funzionali alla prima.
Parte ricorrente deve fornire prova (in quanto elemento costitutivo dell'azione) della prestazione di lavoro in qualità di docente resa per l'A.S. del quale si richiede la 'carta elettronica'.
Tuttavia, la prova di aver prestato docenza per un tempo superiore ai 180 giorni non è stata fornita, ed anzi la circostanza è stata smentita dalla documentazione acquisita in atti.
Pag. 10 di 12 Per tutto quanto sopra esposto, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, tenendo conto altresì dell'art. 22 co. 36 L 724/1994 per quanto riguarda la liquidazione degli interessi (vedasi, sul punto, Cass. 29961/23).
Quanto alla liquidazione delle spese di lite, si osserva quanto segue.
La domanda del ricorrente per le ragioni Parte_1
sopra esposte, va accolta in riferimento all'anno scolastico
2020/2021, mentre va rigettata in riferimento agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 e le spese devono essere, di conseguenza, integralmente compensate tra le parti per reciproca parziale soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena
Vezzosi, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata, nella causa n. 403/2024 R.G.L.:
1) dichiara il diritto del ricorren te ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con conseguente condanna del Controparte_1
a rendere disponibile la “Carta docente”, di cui all'art. 1 comma
121, L n. 107/ 2015, con le stesse reg ole previste per il personale di ruolo con riferimento:
- all'anno scolastico 2020/2021 per un importo di € 500,00 a favore di oltre interessi sino al soddisfo. Parte_1
2) rigetta le ulteriori domande e compensa integralmente le spese.
Pag. 11 di 12 Reggio Emilia, così deciso il 14/4/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi.
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