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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/09/2025, n. 8098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8098 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 27109/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 19803/22 del 30.05.2022 e vertente
TRA
cod. fisc. n. in persona del Parte_1 P.IVA_1 procuratore dott. , elettivamente domiciliato in Napoli, via Ponte di Tappia, 82, Parte_2 presso l'avv. Francesco Amodio, cod. fisc. che la rappresenta e difende;
C.F._1
appellante
CONTRO
nato a [...] il [...], C.F. , nel domicilio eletto Controparte_1 C.F._2 in Acerra, via Santolo Riemma, presso il procuratore costituito avv. Antonio Laudando
appellato contumace
NONCHE' CONTRO
(c.f. ), in persona del Sindaco legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura comunale a mezzo dell'avv. Vanessa Cioffi;
appellato
Conclusioni per l'appellante a) dichiarare l'opposizione Parte_3 inammissibile per carenza di interesse ad agire e, in subordine, perché infondata in fatto e diritto, per le ragioni illustrate;
b) condannare la parte appellata al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio in favore di , compreso il rimborso Controparte_3 forfettario e gli accessori di legge;
Conclusioni per il ““Accogliere i motivi di appello e conseguentemente dichiarare la CP_2 carenza d'interesse ad agire dell'attore in primo grado, riformando la sentenza impugnata n
19803/2022 e dichiarare l'inammissibilità della domanda di merito.
Con condanna della parte soccombente alla rifusione, in favore del Controparte_2 rappresentato in giudizio da avvocato iscritto negli elenchi speciali degli avvocati di enti pubblici, di competenze e spese di giudizio oltre oneri riflessi (in luogo di IVA e CPA)..”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, convenne in giudizio ai sensi dell'art. Controparte_1
615 c.p.c., dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, l' , nonché il Controparte_3
proponendo opposizione avverso la cartella di pagamento n. 0108712472 000 Controparte_2
(ruolo 2012/7114), relativa a sanzioni amministrative per infrazioni al cds, conosciuta a seguito del rilascio dell'estratto di ruolo, onde sentire dichiarare l'inesistenza dell'atto impositivo, la omessa e/o irregolare notifica dello stesso e la sopravvenuta prescrizione del credito ivi contenuto.
Nella contumacia dell'ente impositore, si costituì l' , il quale eccepì Controparte_4
l'inammissibilità della domanda, in quanto carente dell'interesse ad agire e l'infondatezza nel merito.
Con la sentenza in epigrafe indicata il giudice di pace di Napoli accolse la domanda attorea, annullando la cartella esattoriale, con la condanna delle parti convenute al pagamento delle spese di lite in favore dell' . CP_5 Avverso la decisione in epigrafe ha proposto appello l' Controparte_3
Contestando la valutazione ed interpretazione delle risultanze processuali da parte del giudice di pace di Napoli, l'esattore ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione avverso estratto ruolo per mancanza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., e l'infondatezza nel merito della domanda in primo grado.
Il nel costituirsi, ha parimenti ribadito la carenza di interesse ad agire dell'attore Controparte_2 in primo grado, nell'impugnazione di un estratto di ruolo.
Benchè regolarmente citato in giudizio, è rimasto contumace. Controparte_1
Istruita documentalmente la causa, questa è stata trattenuta in decisione in data 18.09.2025.
Ciò premesso a parere di questo Tribunale, l'appello è fondato e deve essere accolto per quanto si dirà.
Orbene tra i motivi esposti, carattere preliminare ed assorbente assume quello dell'interesse ad impugnare un mero estratto di ruolo.
La questione è stata a lungo dibattuta, facendo registrare posizioni contrastanti in giurisprudenza.
Al riguardo è, però, intervenuto il legislatore che, con l'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021 n. 146, convertito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, ha introdotto il comma 4 bis all'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
La norma in questione è così formulata: L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
La disposizione, come detto, è stata inserita quale nuovo capoverso dell'articolo 12, rubricato
"Formazione e contenuto dei ruoli", del d.P.R. n. 602 del 1973, il quale a sua volta riguarda specificamente le “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”. Potrebbe, dunque, ritenersi che le nuove regole in merito alla c.d. impugnazione dell'estratto di ruolo valgano solo quando esso abbia ad oggetto tale tipologia di crediti.
Sul punto, tuttavia, sono recentemente intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v.
Cass. S.U., n. 26283/2022, in particolare al par. 13.1) precisando che la norma riguarda in realtà la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie.
Ciò discende dal combinato disposto degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 46/1999 per i crediti contributivi e previdenziali, dall'art. 27 della L. n. 689/1981 e dall'art. 206 del D.Lgs. n. 285/1992 per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione dei quali è espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'esazione delle imposte dirette.
Pertanto, il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 deve essere ritenuto una disposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale, ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S.
La medesima pronuncia si è altresì soffermata sull'applicabilità della nuova norma ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.
Ebbene, le Sezioni Unite (escludendo la fondatezza dei dubbi di costituzionalità sollevati) hanno espressamente affermato che “si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo,
l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione "diretta" del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi tassative nella quali è ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v. Cass. S.U., n.
26283 cit., par. 17) e può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso.
L'accertamento va svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e ben può l'inesistenza di un interesse ad agire essere rilevata in sede di appello, per fondare il rigetto del gravame (v.
Cass., Sez. II, n. 11284/10; 14177/11).
Sebbene la disposizione faccia riferimento all'impugnazione “diretta” del ruolo e della cartella di pagamento “invalidamente notificata” si ritiene che, in realtà, il suo ambito applicativo vada esteso anche alle ipotesi di “impugnazione” (che potremmo definire “indiretta”) mediante cui si intende contestare la prescrizione del credito, anche solo per il decorso del termine di prescrizione tra la data di presunta notifica della cartella e la data di proposizione della domanda (azione che viene introdotta solitamente quale opposizione ex art. 615 c.p.c. od accertamento negativo).
A prescindere da questioni “qualificatorie”, si osserva come le Sezioni Unite, sul presupposto che la novella “asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevate dall'emissione delle cartelle .. ma anche quella di prevenire a una riduzione del contenzioso” - pur riferendosi, come detto, all'ipotesi di omessa o invalidità della notificazione della cartella o dell'intimazione (ciò anche perché la controversia nasceva in sede tributaria ove non sussiste l'azione di accertamento negativo) -, hanno ricordato
(par. 24.1) che nei giudizi non tributari il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per accertare l'insussistenza della pretesa;
può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione; può proporre opposizione agli atti esecutivi quando intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo.
Tali rilievi, che ancorano la reazione del contribuente ad una attività “qualificata” da parte dell'esattore (iscrizione ipotecaria, fermo, atto prodromico all'esecuzione), lasciano concludere nel senso che l'accertamento dell'insussistenza della pretesa può essere richiesto soltanto quando vi sia una concreta ragione di pregiudizio.
Nel caso di specie, attore nel primo grado di giudizio e odierno appellato, Controparte_6 assumendo l'omessa o invalida notificazione degli atti ovvero il semplice decorso del termine di prescrizione, non ha provato – né, invero, allegato – il pregiudizio, ad esso derivante dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale;
pertanto, l'opposizione risulta inammissibile.
Ricorrono le condizioni per l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, in considerazione della novità della questione (applicazione del d.l. 126/2021) e del conseguente mutamento di giurisprudenza derivatone.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara la contumacia del Controparte_2 b) accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza del Controparte_3
Giudice di Pace di Napoli n. n. 19803/22 del 30.05.2022 e per l'effetto, dichiara inammissibile la domanda proposta da;
Controparte_1
c) compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli, il 18.09.2025 Il Giudice
Dott.ssa Elisa Asprone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 27109/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 19803/22 del 30.05.2022 e vertente
TRA
cod. fisc. n. in persona del Parte_1 P.IVA_1 procuratore dott. , elettivamente domiciliato in Napoli, via Ponte di Tappia, 82, Parte_2 presso l'avv. Francesco Amodio, cod. fisc. che la rappresenta e difende;
C.F._1
appellante
CONTRO
nato a [...] il [...], C.F. , nel domicilio eletto Controparte_1 C.F._2 in Acerra, via Santolo Riemma, presso il procuratore costituito avv. Antonio Laudando
appellato contumace
NONCHE' CONTRO
(c.f. ), in persona del Sindaco legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura comunale a mezzo dell'avv. Vanessa Cioffi;
appellato
Conclusioni per l'appellante a) dichiarare l'opposizione Parte_3 inammissibile per carenza di interesse ad agire e, in subordine, perché infondata in fatto e diritto, per le ragioni illustrate;
b) condannare la parte appellata al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio in favore di , compreso il rimborso Controparte_3 forfettario e gli accessori di legge;
Conclusioni per il ““Accogliere i motivi di appello e conseguentemente dichiarare la CP_2 carenza d'interesse ad agire dell'attore in primo grado, riformando la sentenza impugnata n
19803/2022 e dichiarare l'inammissibilità della domanda di merito.
Con condanna della parte soccombente alla rifusione, in favore del Controparte_2 rappresentato in giudizio da avvocato iscritto negli elenchi speciali degli avvocati di enti pubblici, di competenze e spese di giudizio oltre oneri riflessi (in luogo di IVA e CPA)..”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, convenne in giudizio ai sensi dell'art. Controparte_1
615 c.p.c., dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, l' , nonché il Controparte_3
proponendo opposizione avverso la cartella di pagamento n. 0108712472 000 Controparte_2
(ruolo 2012/7114), relativa a sanzioni amministrative per infrazioni al cds, conosciuta a seguito del rilascio dell'estratto di ruolo, onde sentire dichiarare l'inesistenza dell'atto impositivo, la omessa e/o irregolare notifica dello stesso e la sopravvenuta prescrizione del credito ivi contenuto.
Nella contumacia dell'ente impositore, si costituì l' , il quale eccepì Controparte_4
l'inammissibilità della domanda, in quanto carente dell'interesse ad agire e l'infondatezza nel merito.
Con la sentenza in epigrafe indicata il giudice di pace di Napoli accolse la domanda attorea, annullando la cartella esattoriale, con la condanna delle parti convenute al pagamento delle spese di lite in favore dell' . CP_5 Avverso la decisione in epigrafe ha proposto appello l' Controparte_3
Contestando la valutazione ed interpretazione delle risultanze processuali da parte del giudice di pace di Napoli, l'esattore ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione avverso estratto ruolo per mancanza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., e l'infondatezza nel merito della domanda in primo grado.
Il nel costituirsi, ha parimenti ribadito la carenza di interesse ad agire dell'attore Controparte_2 in primo grado, nell'impugnazione di un estratto di ruolo.
Benchè regolarmente citato in giudizio, è rimasto contumace. Controparte_1
Istruita documentalmente la causa, questa è stata trattenuta in decisione in data 18.09.2025.
Ciò premesso a parere di questo Tribunale, l'appello è fondato e deve essere accolto per quanto si dirà.
Orbene tra i motivi esposti, carattere preliminare ed assorbente assume quello dell'interesse ad impugnare un mero estratto di ruolo.
La questione è stata a lungo dibattuta, facendo registrare posizioni contrastanti in giurisprudenza.
Al riguardo è, però, intervenuto il legislatore che, con l'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021 n. 146, convertito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, ha introdotto il comma 4 bis all'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
La norma in questione è così formulata: L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
La disposizione, come detto, è stata inserita quale nuovo capoverso dell'articolo 12, rubricato
"Formazione e contenuto dei ruoli", del d.P.R. n. 602 del 1973, il quale a sua volta riguarda specificamente le “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”. Potrebbe, dunque, ritenersi che le nuove regole in merito alla c.d. impugnazione dell'estratto di ruolo valgano solo quando esso abbia ad oggetto tale tipologia di crediti.
Sul punto, tuttavia, sono recentemente intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v.
Cass. S.U., n. 26283/2022, in particolare al par. 13.1) precisando che la norma riguarda in realtà la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie.
Ciò discende dal combinato disposto degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 46/1999 per i crediti contributivi e previdenziali, dall'art. 27 della L. n. 689/1981 e dall'art. 206 del D.Lgs. n. 285/1992 per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione dei quali è espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'esazione delle imposte dirette.
Pertanto, il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 deve essere ritenuto una disposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale, ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S.
La medesima pronuncia si è altresì soffermata sull'applicabilità della nuova norma ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.
Ebbene, le Sezioni Unite (escludendo la fondatezza dei dubbi di costituzionalità sollevati) hanno espressamente affermato che “si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo,
l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione "diretta" del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi tassative nella quali è ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v. Cass. S.U., n.
26283 cit., par. 17) e può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso.
L'accertamento va svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e ben può l'inesistenza di un interesse ad agire essere rilevata in sede di appello, per fondare il rigetto del gravame (v.
Cass., Sez. II, n. 11284/10; 14177/11).
Sebbene la disposizione faccia riferimento all'impugnazione “diretta” del ruolo e della cartella di pagamento “invalidamente notificata” si ritiene che, in realtà, il suo ambito applicativo vada esteso anche alle ipotesi di “impugnazione” (che potremmo definire “indiretta”) mediante cui si intende contestare la prescrizione del credito, anche solo per il decorso del termine di prescrizione tra la data di presunta notifica della cartella e la data di proposizione della domanda (azione che viene introdotta solitamente quale opposizione ex art. 615 c.p.c. od accertamento negativo).
A prescindere da questioni “qualificatorie”, si osserva come le Sezioni Unite, sul presupposto che la novella “asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevate dall'emissione delle cartelle .. ma anche quella di prevenire a una riduzione del contenzioso” - pur riferendosi, come detto, all'ipotesi di omessa o invalidità della notificazione della cartella o dell'intimazione (ciò anche perché la controversia nasceva in sede tributaria ove non sussiste l'azione di accertamento negativo) -, hanno ricordato
(par. 24.1) che nei giudizi non tributari il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per accertare l'insussistenza della pretesa;
può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione; può proporre opposizione agli atti esecutivi quando intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo.
Tali rilievi, che ancorano la reazione del contribuente ad una attività “qualificata” da parte dell'esattore (iscrizione ipotecaria, fermo, atto prodromico all'esecuzione), lasciano concludere nel senso che l'accertamento dell'insussistenza della pretesa può essere richiesto soltanto quando vi sia una concreta ragione di pregiudizio.
Nel caso di specie, attore nel primo grado di giudizio e odierno appellato, Controparte_6 assumendo l'omessa o invalida notificazione degli atti ovvero il semplice decorso del termine di prescrizione, non ha provato – né, invero, allegato – il pregiudizio, ad esso derivante dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale;
pertanto, l'opposizione risulta inammissibile.
Ricorrono le condizioni per l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, in considerazione della novità della questione (applicazione del d.l. 126/2021) e del conseguente mutamento di giurisprudenza derivatone.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara la contumacia del Controparte_2 b) accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza del Controparte_3
Giudice di Pace di Napoli n. n. 19803/22 del 30.05.2022 e per l'effetto, dichiara inammissibile la domanda proposta da;
Controparte_1
c) compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli, il 18.09.2025 Il Giudice
Dott.ssa Elisa Asprone