Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 24/03/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello dell'Aquila composta dai seguenti Magistrati:
Presidente dr. Nicoletta Orlandi
Consigliere dr. Carla FA
Giudice Ausiliario avv. Giuseppe de Falco rel. ed est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. n. 1238/2023 in grado di appello avverso la sentenza n. 581/2023 del Tribunale di Pescara pubblicata il
26 aprile 2023, pronunciata nella causa iscritta al n. 4334/2019
R.G.A.C., promossa
DA
(d'ora in poi e pere Parte 1
brevità Pt 1 o la Pt 2 "), con sede in Alanno, via Pennesi 12-
bis, in persona del legale rappresentante pro tempore Signor Pt 1
[...] difesa dall'avv. Francesca Lapenna presso il cui studio in Lodi,
Piazzale 3 agosto n. 5, è elettivamente domiciliata.
APPELLANTE
CONTRO
CP 1 residente in [...]alla Via S. Pio da Pietrelcina
4, rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Cavallucci con domicilio professionale in Pescara alla Via G. Bovio 160.
APPELLATO
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Breve ricostruzione del procedimento di primo e di secondo grado.
1. Con atto di citazione del 18.10.2019, CP 1 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1173/2019 del 22.07.2019 emesso dal Tribunale di Pescara e recante intimazione al pagamento in favore della ricorrente Pt 1 della somma di euro 52.547,00, oltre interessi e spese della procedura, quale corrispettivo di alcuni lavori edili svolti presso l'abitazione del committente e opponente, CP 1
[...] I.2. L'opposizione del CP 1 deduceva di aver corrisposto euro
43.813,00 quale remunerazione per i lavori effettivamente svolti eccependo altresì che l'esecuzione degli stessi aveva cagionato danni a un appartamento sito al piano inferiore di cui lo stesso opponente avrebbe sopportato le conseguenze risarcitorie. I.3. La Società opposta si costituiva affermando che i lavori pagati erano solo quelli del computo metrico del 20.06.2016 a cui dovevano aggiungersi ulteriori lavori richiesti dal CP_1 per i quali erano state emesse delle fatture senza che il relativo pagamento fosse stato ricevuto. I.4. Il Tribunale esperiva prova per testi e CTU volta ad accertare i lavori eseguiti e il loro valore oltre che la quantificazione dei danni da infiltrazioni lamentati dall'opponente con riferimento all'appartamento sottostante il proprio. I.5. Rigettata la domanda risarcitoria dell'opponente, il Tribunale, sulla scorta degli accertamenti peritali, di cui escludeva l'invalidità procedurale, accoglieva parzialmente l'opposizione del CP_1 revocando quindi il decreto ingiuntivo omesso e condannando il committente al pagamento in favore della Società della minor somma di euro 15.084,24 oltre iva al 10% ed “interessi nella misura di legge maturati dalla singola scadenza al saldo effettivo". I.6. Contro la decisione id primo grado propone impugnazione la ditta appaltatrice dei lavori che conclude:
"Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis:
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti nel proprio atto di citazione il proposto appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n. 581/2023 emessa dal Tribunale di Pescara,
Sezione Civile Dott.ssa Valeria Battista, nell'ambito del giudizio
N.R.G. 4334/2019, depositata in cancelleria in data 26 aprile 2023, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
"Nel merito:
1. Respingere l'opposizione e tutte le generiche domande avversarie, perché infondate in fatto e in diritto per i motivi indicati in narrativa e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo n.
1173/2019 opposto dal CP 2
2. Condannare ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per i motivi indicati in 7
[...] narrativa avendo il CP_3 fatto un'opposizione con mala fede al solo fine di strumentare l'azione ex adverso promossa.
Con vittoria di spese diritti ed onorari" e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi al Tribunale di Pescara per tutti i mortivi meglio esposti nel presente atto.
Con Vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi as entrambi i gradi di giudizio.
In Via istruttoria si chiede che venga disposta nuova CTU volta a verificare che i lavori indicati nelle fatture non pagate siano stati eseguiti presso l'abitazione del CP_1 I.7. La difesa del CP_1 conclude come segue: “si conclude per la reiezione dell'appello proposto dalla Parte 1
[...] e per la conferma della sentenza n. 581/2023 del
Tribunale di Pescara;
spese del grado vinte."
II. Motivazioni della decisione.
II.
1. Eccezione di improcedibilità dell'appello. II.2. In sede di note di trattazione per l'udienza del 21.01.2025, la difesa del CP 1 solleva per la prima volta eccezione di improcedibilità dell'appello asserendo che l'appellante non avrebbe prodotto le ricevute di accettazione e consegna dell'asserita notifica a mezzo pec dell'atto di appello, nell'unico formato ammesso, ossia
.eml ovvero .msg, limitandosi alla produzione di una scansione in formato pdf di una stampa di una notifica a mezzo pec, per giunta priva di qualsivoglia attestazione di conformità (che comunque non avrebbe supplito alla mancanza degli originali files telematici). Ciò impedirebbe alla Corte di verificare la data di notifica dell'atto di appello tanto più che l'iscrizione a ruolo è avvenuta il 6.12.2023, dopo la scadenza del termine di impugnazione avvenuta il 27.11.2023.
II.
3. L'eccezione è infondata.
II.
4. Difatti, come da ultimo ha chiarito Cassazione civile sez. I,
21/05/2024, (ud. 13/03/2024, dep. 21/05/2024), n.14063 in un caso molto prossimo a quello di cui è causa: "Nel caso concreto,
l'appellato si è costituito senza opporre la tardività della notifica, o la irritualità della costituzione dell'appellante, per cui, alla luce dell'orientamento citato, al quale il collegio intende dare continuità, il ricorso va accolto, essendo sufficiente ad evitare l'improcedibilità, ex art. 348 c.p.c., l'aver prodotto - in assenza di contestazioni da parte dell'appellato un formato pdf delle ricevute di avvenuta accettazione
-
e consegna del messaggio di posta elettronica certificata, accompagnato dalla copia cartacea dell'atto notificato. Invero, la mancata contestazione della controparte che, anzi, si è regolarmente difesa, integra la sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo, non emergendo certo una fattispecie d'inesistenza della notificazione."
Primo e secondo motivo di impugnazione. II.5.
II.
6. I due motivi di appello possono essere trattati congiuntamente siccome vertono entrambi sul merito denunciando l'erroneo apprezzamento da parte del Tribunale delle evidenze istruttorie: il primo motivo deducendo l'impropria valutazione delle deposizioni dei testi e il secondo i presunti errori dell'ausiliario del giudice. II.7. La tesi sottesa alla prima ragione di gravame è che le dichiarazioni dei testi avrebbero dimostrato come sia il committente sia il direttore dei lavori dal primo nominato fossero a conoscenza sia del computo metrico elaborato nel 2016 sia dei due elenchi di lavori redatti dalla Società, ossia l'elenco dei lavori eseguiti e l'elenco dei lavori da completare (rispettivamente doc. 4 e doc. 5). II.8. In particolare, il computo metrico redatto dalla Società, chiamata a completare i lavori iniziati dalla ditta FA (poi allontanata dal committente per essere sostituita dall'odierna appellante Pt 1 sarebbe stato consegnato al direttore dei lavori, come questi conferma nella sua deposizione: “Mi fu consegnato, ma non ricordo se dal CP 1 o dal Pt 1 (Verbale udienza 14.05.2021 doc. 6) e come pure corroborato dalle dichiarazioni rese dal teste [...]
Tes 1 (Verbale udienza 14.05.2021 doc. 6).
II.
9. Anche i successivi lavori richiesti dal CP 1 e indicati nei due documenti riguardanti rispettivamente i lavori eseguiti e quelli da eseguire alla relativa data di compilazione, erano conosciuti dal direttore dei lavori. Questi afferma infatti: "È vero ricordo che il
CP_1 chiese al Pt 1 l'esecuzione di ulteriori lavori, come la costruzione di una scala esterna e la demolizione di una interna"
(Verbale udienza 14.05.2021 doc. 6) e anche che: "a me fu consegnato l'elenco che mi viene mostrato, non ricordo se mi fu dato
"dal CP 1 o dal Pt_1 (Verbale udienza 14.05.2021 doc. 6).
II. 10. Questi ulteriori lavori, secondo la ricostruzione dell'appellante, venivano di volta in volta assentiti dal committente, anche tramite il direttore dei lavori. Così nella testimonianza del Tes 2 che dichiara:
"prima di eseguire i lavori dovevamo sempre aspettare l'ok del titolare, il sig. Pt 1; lui infatti ci diceva che prima di eseguire i lavori doveva sempre parlare con il sig. CP_1 per vedere se questi accettava la spesa relativa alla esecuzione del lavoro;
solo dopo che ci aveva parlato ci diceva se potevamo eseguire i lavori o meno;
vedevo spesso il Direttore dei lavori in cantiere ma noi operai ci relazionavamo solo con il nostro titolare" (Verbale udienza
16.01.2022 doc.7).
II. 11. A fronte dei lavori eseguiti e indicati sia nel computo metrico del 2016 (doc.3) sia, per alcuni di essi, indicati nell'elenco lavori
"eseguiti" (doc.4), la società Parte 3 emetteva le fatture n. 13 e n. 14 del 24.05.2017; la fattura n. 23 del
15.09.2017, la fattura n. 28 del 02.10.2017, la fattura n. 29 del
04.10.2017 e la fattura n. 30 del 05.10.2017 per un importo complessivo di € 43.813,00..; fatture che venivano regolarmente corrisposte dal CP 1 senza formulare alcuna contestazione mentre le fatture n. 31 del 24.10.2017, n. 34 del 01.12.2017 e la n. 02.01.2018
per un complessivo importo di € 52.547,00.=. non venivano pagate.
II. 12. Le voci indicate in queste fatture non pagate, riguardavano lavori eseguiti, previa accettazione, e riportati alcuni, nell'elenco lavori "eseguiti" in particolare ai punti 4; 5; 11; e 13; altri riguardano lavori indicati nell'elenco dei lavori "da completare" al settembre 2017 che, di fatto, sono stati via via terminati, lavori indicati nei punti:
1,5,6,7,9,10,11,12,14,15,17,18,21,22,23,24 e 25.
II.13. Infine, in merito alla CTU l'appellante solleva obbiezioni sotto più aspetti.
II. 14. Innanzitutto, contesta al CTU di aver verificato consistenza e valore di tutte le lavorazioni, incluse quelle per fatture già pagate;
in secondo luogo, la difesa della Pt 1 lamenta che il proprio CTP non ha partecipato all'avvio dele operazion peritali e al connesso sopralluogo per un mero equivoco sicchè l'ausiliario del giudice avrebbe dovuto disporre un nuovo sopralluogo, ciò che non ha fatto, pregiudicando la difesa della Società.
II. 15. Nel merito, osserva l'appellante che i lavori elencati nel doc. 4, elenco dei lavori eseguiti, non era oggetto di causa siccome le relative fatture risultano pagate. Parimenti per i lavori del doc, 5. I lavori oggetto delle fatturazioni non saldate riguarderebbero quindi lavori ulteriori e on lavori computati due volte, come erroneamente affermato dal CTU. Quanto poi alla valorizzazione dei lavori, il CTU non ha tenuto conto della qualità del materiale utilizzato dalla Pt_1
II. 16. A questa ricostruzione la parte appellata obbietta di aver contestato tutti i lavori svolti producendo un diverso computo metrico elaborato proprio dal direttore dei lavori da cui risulta un totale di lavori per un controvalore di euro 52.337,80 di cui euro 43.813,00 pagati. Inoltre, l'appellato contesta anche le imputazioni contenute in fattura (le fatture nn. 13,14,23,28,29,30 del 2017 emesse dalla Pt 1
[...] conterrebbero importi singoli mai concordati tra le parti, così come quelle successive nn. 31 e 34/2017 e n. 1/2018). L'articolazione dei mezzi di prova ha riguardato tutti i lavori e gli stessi quesiti posti dal giudice al CTU si riferiscono a tutti i lavori senza che l'appellante abbia mosso contestazioni in proposito. Proprio l'ampiezza del quesito del primo giudice giustifica la risposta del CTU che non poteva che occuparsi della quantificazione di tutte le lavorazioni.
Anzi, la Società avrebbe chiesto al CTU di confrontare i lavori ulteriori commissionati dal CP 1 e non inclusi tra i lavori già eseguiti in tal modo postulando che le fatture n. 31, n. 34 del 2017 e n.
1 del 2018 si riferiscano all'elenco dei lavori da realizzare/completare. II. 17. Le deposizioni dei testi non infirmano le conclusioni cui è giunto il giudice di primo grado. In proposito, è utile ricordare che l'onere della prova dell'oggetto e dell'esecuzione corretta del contratto come anche del credito che da esso nasce, ricade sul soggetto obbligato che subisca la contestazione e, in questo caso, all'appaltatore avverso il quale è stato dedotto da parte del CP 1 committente, l'avvenuto integrale pagamento di tutti i lavori eseguiti, salvo una differenza di poco più di 8 mila euro a saldo.
L'opponente/appellato ha infatti contestato l'avvenuto pagamento di euro 43.813,00 su euro 52.337,80, controvalore di tutte le opere eseguite.
II. 18. Tutto lo sforzo difensivo contenuto nel primo motivo di appello è teso a dimostrare che il computo metrico redatto nel 2016 e le liste di lavori eseguiti e da eseguire di cui rispettivamente ai docc. 4
e 5 della produzione di parte opposta in primo grado, sono stati consegnati al direttore dei lavori o al committente.
II. 19. Tuttavia, la mera consegna di tali documenti nelle mani del
CP 1 o del suo direttore dei lavori, non dimostra né quali lavori siano stati effettivamente svolti né quale fosse il corrispettivo convenuto dal momento che la consegna di un prospetto unilateralmente predisposto non tiene luogo di un accordo formalizzato da cui si possa desumere con certezza il consenso del committente.
II.20. Tanto più che, come rilevato dal CTU: "la descrizione delle opere sul preventivo del 20/06/2016 unitamente a quelle di cui alla nota redatta successivamente in data 20/09/2017 (lavori eseguiti e lavori da completare), prodotti dalla parte opposta, risulta sommaria e di difficile interpretazione sia per quanto riguarda la tipologia stessa delle lavorazioni sia per quanto riguarda l'individuazione delle stesse all'interno del fabbricato. Anche la relativa quantificazione economica non è supportata da adeguate misurazioni pertanto l'indicazione dei costi risulta approssimativa e inattendibile”.
II.21. Non supera questo deficit probatorio la vaghezza e indeterminatezza della deposizione testimoniale del Tes 2 il quale afferma: "prima di eseguire i lavori dovevamo sempre aspettare l'OK del titolare, il sig Pt 1 ; lui infatti ci diceva che prima di eseguire i lavori doveva sempre parlare con il Sig. CP 1 per vedere se questi accettava la spesa relativa alla esecuzione del lavoro;
solo dopo che ci aveva parlato ci diceva se potevamo eseguire il lavoro o meno;
vedevo spesso il Direttore dei lavori in cantiere ma noi operai ci relazionavamo solo con il nostro titolate;
". Questa dichiarazione si limita a comprovare che gli operai della Pt 1 svolgevano i lavori che venivano loro ordinati dal titolare della ditta e solo de relato presupponendo che vi fosse stato un implicito accordo tra committente e appaltatore. Lungi dal dimostrare l'esistenza dell'accordo, questa testimonianza non attinge nemmeno la concretezza di un indizio serio.
II.22. Anche il pagamento delle fatture su cui, data l'estrema ristrettezza di spazio, erano sommariamente indicate delle lavorazioni, non comprovano la concorde individuazione dei lavori eseguiti sìbbene un'imputazione individuale della Società, ancora più generica del computo metrico del 2016 e degli elenchi del 2017.
II.23. Ciò spiega che il giudice, nei suoi quesiti, abbia domandato l'accertamento di tutti i lavori eseguiti e della loro valorizzazione e che il CTU abbia proceduto in coerenza con detti quesiti fornendo le relative risposte. Nessuna contestazione ha mosso
l'opposta/appellante in merito ai quesiti posti dal giudice.
II.24. Ha invece l'appellante contestato una presunta violazione del contraddittorio da parte dell'ausiliario del giudice che il Tribunale ha correttamente negato. È incontestato che il CTU abbia comunicato in udienza alla presenza delle parti la data di inizio delle operazioni peritali fissata per il 25 maggio 2022 presso i luoghi di causa ai fini di un sopralluogo. Per quella data il CTP della Società non si recava ove convenuto senza nemmeno una previa comunicazione della propria indisponibilità sicché alle operazioni peritali si provvedeva indipendentemente dall'assenza del CTP della Pt 1 Questi, ricevuta la bozza di perizia, mancava di depositare nei termini fissati dal giudice le proprie osservazioni. Eppure, il Tribunale ne consentiva il deposito e la reiterazione nel verbale di udienza del 4 novembre 2022 quando, presente anche il CTU arch. Persona 1 venivano formulate le relative risposte. II.25. In appello, la difesa della Società si limita a lamentare nuovamente che non sia stato fissato un secondo sopralluogo senza affrontare la motivazione del Tribunale a sostegno dell'operato del
CTU. Non vi è alcun elemento di novità né alcuna critica alla pronuncia del Tribunale sul punto che possa indurre a ritenere violato il principio del contraddittorio e necessaria una seconda CTU. Anche nel merito, la difesa della Pt 1 trascura di considerare i chiarimenti forniti dal CTU in sede di udienza e sopra menzionati.
II.26. L'ausiliario del giudice, arch. Per_1 replicava infatti quanto alla qualità di taluni materiali che: "Non risulta in nessuno dei documenti agli atti che l'impresa abbia utilizzato un massetto ad elevata conducibilità termica (tipo Pt 4 . Qualora tale massetto fosse stato effettivamente utilizzato relativo prezzo, desunto dal
Prezzario Regionale 2018 è pari a € 25.44 Il costo complessivo sarebbe pertanto di € 25,44 x mq 121,54€ 3091.98 con una differenza di euro 782.72 Punto 6: La tinteggiatura esterna era stata preventivamente quantificata dall'impresa al prezzo di euro 9,00 al mq sul preventivo del 20/06/2016 indicando l'utilizzo di pitture al silicati di potassio”. Quanto alla tinteggiatura esterna: “La tinteggiatura esterna era stata preventivamente quantificata dall'impresa al prezzo di euro 2.350 a corpo, intendendo quindi comprese nel prezzo tutte le lavorazioni necessarie alla realizzazione ad opera d'arte della stessa." Quanto alle lavorazioni sul tetto: “Punto
8: Le lavorazioni sul tetto riguardano la sola sostituzione di una trave. Trattasi evidentemente di un Intervento locale. Nella
quantificazione di tale lavorazione al punto 39 del computo metrico allegato alla relazione CTU si tenuto conto dell'esecuzione in sicurezza dello stesso. Non è pertanto necessaria la quantificazione di ulteriori ponteggi!". E ancora: "Punto 13: Si ritiene congrua la quantificazione riportata sul computo metrico allegato alla relazione del sottoscritto CTU in quanto la stessa voce 13 è integrata, per le lavorazioni descritte dal CTP con la successiva voce 14;
-Punto 21: Il sottofondo (livellamento) non va realizzato con massetto ad elevata conducibilità termica (tipo PaRis). Se così fosse si tratterebbe di errore di esecuzione: Punto 28: L'impermeabilizzazione tipo CP 4 è quantificata alla voce 33,
-Punto 33: Trattasi già di impermeabilizzazione tipo CP 4 Non
è necessario pertanto aggiungere.
Pertanto il CTU conferma le conclusioni già rassegnate salvo quanto precisato al punto 1) delle presenti osservazioni".
II.27. A questo l'appellante replica con l'ipotetica considerazione secondo cui, lo svolgimento di un secondo sopralluogo avrebbe consentito al CTU di comprendere le osservazioni della Società tornando quindi a lamentare un vizio procedurale insussistente.
II.28. A questo argomento, di cui si è già veduta l'infondatezza,
l'appellante aggiunge che il CTU avrebbe erroneamente considerato e ponderato tutti i lavori svolti non avvedendosi della circostanza secondo cui i lavori di cui al doc. 4 di produzione dell'opposta/appellante, contenente la lista degli interventi eseguiti, era incontestato e che quindi i lavori posti fuori da quella lista 0 alcuni di essi - non potevano considerarsi duplicazioni di lavori già eseguiti.
II.29. Anche quest'argomentazione è infondata poiché, come si è visto, la CTU ha avuto ad oggetto, procedendo da precisi quesiti del giudice, tutti i lavori effettuati e il loro valore/prezzo. Si è visto pure che le liste dei lavori di cui ai docc. 4 e 5, non si sono formati con il consenso di ambo le parti ma sono frutto della redazione fattane unilateralmente dalla Società e contestata dal committente. Orbene,
poiché il primo atto interruttivo è stato prodotto da IFIS quale docc. 3-
4 allegato alla comparsa, ed è stato ricevuto dalla debitrice in data 17 giugno 2020 e poiché lo stesso decreto ingiuntivo è stato notificato il
27 giugno 2020, comunque il credito non si è prescritto.
II.30. D'altro canto, il CTU ha chiaramente accertato che "Non risultano eseguite ulteriori opere rispetto a quelle descritte nel documento 2 di parte opposta e nel documento 3 della medesima parte.".
II.31. L'appello è quindi infondato nella sua interezza.
III. Regime delle spese.
III.
1. Per effetto del rigetto dell'appello di Parte 1
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore signor Parte_1 , questa è tenuta al pagamento delle spese di giudizio '
di secondo grado in favore di CP_1 pari a euro 9.991,00 oltre iva, cpa e spese generali al 15% (tenuto conto del mancato svolgimento della fase istruttoria).
IV. Contributo unificato.
IV.
1. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità 0 improcedibilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co.
1-quater, del D.P.R. 30 maggio
2002 n. 115 per il pagamento da parte di Parte 1
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore signor
Parte 1 di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per la proposizione dell'appello.
PQM
La Corte di Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciandosi in contraddittorio delle parti costituite nella causa civile iscritta al R.G. n.
1238/2023 in secondo grado sull'appello proposto da
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore Parte 1
avverso la sentenza n.
contro
CP 1 signor Parte 1
581/2023 del Tribunale di Pescara pubblicata il 26 aprile 2023, pronunciata nella causa iscritta al n. 4334/2019 R.G.A.C., così provvede:
A. Rigetta l'appello. in persona del B. Condanna Parte 1
'legale rappresentante pro tempore signor al pagamento Parte 1
delle spese di giudizio di secondo grado in favore di CP 1 pari a euro 9.991,00 oltre iva, cpa e spese generali al 15%.
C. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co.
1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 per il pagamento da parte di inParte 1 di unpersona del legale rappresentante pro tempore signor Parte_1 ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per la proposizione dell'appello.
Così deciso nella Camera di Consiglio svoltasi da remoto mediante mezzi telematici in data 21 marzo 2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente avv. Giuseppe de Falco dr. Nicoletta Orlandi