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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 28/10/2025, n. 1058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1058 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Latti Presidente Relatore
dott. Mario Farina Giudice
dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4336/2025 promossa da:
, C.F. con il patrocinio dell'avv. ANEDDA Parte_1 C.F._1
SS
e
CAU MONICA, C.F. , con il patrocinio dell'avv. SPADA SIMONA C.F._2
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 1 a 5 Le parti hanno proposto una domanda congiunta di modifica delle condizioni di divorzio nella quale hanno esposto:
“ con negoziazione del 09/05/2020, autorizzata da provvedimento del Procuratore della Repubblica
del 21-26/05/2020 ritualmente trascritta a margine dell'atto di matrimonio mediante invio al Comune
di Fluminimaggiore in data 03/06/2020 e ritualmente trascritta come ricevuta di traszione del
08/06/2020, gli ex coniugi e AU raggiungevano il seguente accordo in sede di cessazione Pt_1
degli effetti civili del loro matrimonio:
“I sottoscritti e AU stante l'esito negativo del tentativo di conciliazione tra loro, posto Parte_1
in essere dai rispettivi Avvocati, nel corso della negoziazione assistita, edotti anche della possibilità
di esperire la mediazione familiare, dichiarano di voler addivenire alla cessazione degli effetti civili del loro matrimonio concordando alle seguenti CONDIZIONI
1) i figli minori (nato ad [...] [...]), (nato ad [...] [...]) e Per_1 Per_2 Per_3
(nata ad [...] [...]) verranno affidati ad entrambi i genitori i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale e vivranno con la madre presso il domicilio materno,
ove verrà fissata la loro residenza;
2) il signor contribuirà al mantenimento dei figli mediante versamento di un assegno Parte_1
pari ad € 450,00 (quattrocentocinquanta,00), da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutare annualmente agli indici Istat. Mentre, vista l'impèossibilità formulata da parte dell'inps di riconoscere direttamente alla signora AU gli assegni familiari almeno fino a quando la stessa non sarà assunta quale dipendente, tale provvidenza ammontante odiernamente ad euro 450,00 verrà
incassata dal e successivamente girata alla signora AU unitamente al contributo di Pt_1
mantenimento dovuto dal padre.
3) Le parti concordano sin d'ora che, qualora l'assegno unico per i figli che dovrebbe entrare in vigore nell'anno 2021 e di cui la signora AU beneficerà in via esclusiva, superi l'importo attuale di euro 450,00 (considerando sia l'assegno che la “dote”), si concorda che la signora continuerà a
Pag. 2 a 5 percepire la medesima somma di euro 900,00 e che conseguentemente le maggiori somme percepite dall'Inps andranno a decurtare quanto dovuto dal a titolo di contributo personale al Pt_1
mantenimento dei figli, ciò alla luce della perdita di ogni detrazione in favore dello stesso.
4) Il signor parteciperà, inoltre, al pagamento, nella misura del 60% delle spese straordinarie Pt_1
(scolastiche –acquisto materiale e libri inizio anno scolastico;
abbonamenti pullman;
gite-, mediche non coperte dal SSN e ricreative), che si dovessero sostenere nell'interesse dei figli, purchè
previamente concordate, conseguendo per la sua quota parte I rimborsi ottenuti e le ricevute di spesa,
pari agli importi corrisposti, da poter portare in detrazione;
si precisa che con il raggiungimento del presente accordo il rinuncia a far valere eventuali crediti sui rimborsi percepiti dalla signora Pt_1
AU.
5) il padre potrà tenere con sé i figli minori il martedì ed il giovedì dall'uscita di scuola alle 21.30
ed un fine settimana in alternanza con la madre;
il 24 o il 25 dicembre in alternanza con la madre;
il 31 dicembre o 1 gennaio sempre in alternanza con la madre;
5 giorni consecutivi durante le vacanze di Natale, compatibilmente con le ferie concesse dalla ditta;
due giorni consecutivi durante le vacanze pasquali e 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive o i mesi invernali compatibilmente con le ferie concesse dalla ditta. Fatto salvo ogni diverso accordo delle parti.
6) Le parti danno atto che, con la reciproca cessione delle quote di proprietà dei veicoli in sede di separazione e dei residui beni mobili intervenuta a seguito del trasferimento della signora AU non residua alcun bene da suddividere che sia caduto in comunione legale, talchè alcun rapporto di debito credito residua tra le parti ad eccezione degli odiernamente assunti.
7) Le parti infine si dichiarano economicamente autosufficienti e quindi dichiarano di non aver nulla a pretendere a qualsiasi titolo l'una dall'altra.
8) Tenuto infine conto dell'esito consensuale della lite il sig. provvederà altresì al saldo delle Pt_1
spese legali richieste dall'avv. Spada per l'assistenza prestata alla sua assistita nella misura di euro
600,00 che provvederà a consegnare all'atto della sottoscrizione del presente accordo.
Pag. 3 a 5 Si precisa che le disposizioni patrimoniali a beneficio dei figli contenute nel presente accordo sono funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale sussistente tra le parti.”
- che medio tempore il maggiore dei tre figli, è divenuto autonomo poichè assunto Persona_4
dalla , a far data dal 02/12/2024, per 36 mesi con contratto I apprendistato CP_1
professionalizzante con una retribuzione lorda ammontante ad euro 1906,99 con tredicesima mensilità.
- che pertanto è venuto meno il diritto della signora AU ON di pretendere il pagamento della somma di euro 150,00 quale quota del contributo di mantenimento fissato per il figlio con Per_1
lei convivente.
- che risulta pertanto necessario modificare l'accordo di negoziazione con le quali le parti aveva ottenuto la cessazione degli effetti civili del matrimonio regolamentando altresì I contributo dovuti all'epoca per i minori, alla luce della modifica dell'assegno unico e della raggiunta autonomia del figlio . Per_1
Quanto sopra premesso, essendo intervenuto accordo tra le parti in ordine alla modifica delle condizioni di divorzio, i signori e AU coniugi come sopra rappresentanti, chiedono al Collegio Pt_1
omologarsi il nuovo accordo di modifica delle condizioni di divorzio pronunciando sentenza alle seguenti condizioni:
1) Preso atto della raggiunta autonomia del figlio i signori e AU concordano Persona_4 Pt_1
affinchè il sig. versi a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso, a mani della AU, Pt_1
unicamente la somma di euro 300,00 mensili quale contributo per il mantenimento dei figli Per_2
(nato ad [...] [...]) e (nata ad [...] [...]), tenuto conto, a conferma di Per_3
quanto già pattuito tra le parti in sede di negoziazione divorzile, che ad oggi la signora AU incassa per accordo tra le parti in via esclusiva l'assegno unico, talchè risulta equa una nuova modulazione del contributo concordata tra le parti che quantifichi l'assegno di mantenimento nella predetta
Pag. 4 a 5 misura di euro 300,00, con decorrenza dal mese di maggio 2025, oltre rivalutazione e predetto assegno unico in via esclusiva.
2) Si conferma per il resto l'accordo già raggiunto in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3) Spese compensate.”
Con note scritte sostitutive dell'udienza, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e la causa
è stata rimessa in decisione.
Il ricorso congiunto deve essere accolto, in quanto conforme agli interessi delle parti e della prole.
In ragione dell'accordo, le spese devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, a modifica di quanto disposto con l'accordo di negoziazione del 09/05/2020, autorizzata da provvedimento del
Procuratore della Repubblica del 21-26/05/2020 ritualmente trascritta a margine dell'atto di matrimonio mediante invio al Comune di Fluminimaggiore in data 03/06/2020 e ritualmente trascritta come ricevuta di trascrizione del 08/06/2020, così dispone:
1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra riportate;
2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Cagliari, 29.09.2025
Il Presidente
dott. Giorgio Latti
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