TRIB
Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/01/2025, n. 872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 872 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 34902/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Giorgia Carbone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 34902/2021 promossa da:
nato a [...] il [...], C.F. in proprio Parte_1 C.F._1
nonché quale erede di nato a [...] il [...], Persona_1
, deceduto in Ferrara l'11.02.2024 rappresentato e difeso, giusta CodiceFiscale_2 procura alle liti dall'Avv. Bruno Barbieri (C.F.: del Foro di Bologna in C.F._3
Via Lemonia n. 21, di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento, con le modalità previste dalla normativa vigente, al numero di telefax
051/0141139, indicando, altresì, il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: presso il cui studio, sito in Bologna, via Lemonia 21, Email_1 ha eletto domicilio. ATTORE contro
(C.F. P. IVA nella persona del Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 suo procuratore speciale dott. rappresentata e difesa, sia congiuntamente che CP_2
disgiuntamente fra loro, dal prof. avv. Alberto Monti (c.f. ; PEC: CodiceFiscale_4
e dagli avvocati Franco Monti (c.f. ; Email_2 CodiceFiscale_5
PEC: e Francesco Rolle (c.f. ; PEC: Email_3 CodiceFiscale_6
del Foro di Milano (per tutti numero di fax 02.55187721), Email_4 con studio in Milano, viale Monte Nero n.53, elettivamente domiciliata presso di loro come da procura rilasciata ex art. 83 c.p.c. ed allegata alla busta di deposito della compara di risposta pagina 1 di 37 CONVENUTO
E CONTRO
(C.F. nato il [...] a [...] e Controparte_3 C.F._7
residente in [...] Dogato (FE)
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
- rimettere la causa in istruttoria per tutte le ragioni esposte in narrativa, nonché per l'ulteriore documentazione allegata alla presente costituzione, ritenendo fondamentale e
“necessario per la decisione procedere ad una precisa ricostruzione degli importi versati al fine della determinazione del danno emergente e del lucro cessante, imputabili in maniera distinta alla Banca e al sig. , come da decreto nomina CTU del 6.12.2022. Dott. CP_3
RG 2242/2021, con cui la causa, gemella alla presente, è stata rimessa in istruttoria Tes_1
a seguito di deposito degli scritti finali (doc. 17 comparsa in riassunzione);
In via principale:
- accertare che il sig. per i motivi indicati in narrativa, nella sua qualità di Controparte_3
promotore finanziario di ha sottratto/distratto le somme ricevute Controparte_1 dall'odierno attore e conseguito abusive negoziazioni, falsamente rendicontando la situazione patrimoniale a danno degli stessi, nonché
- accertare che la sentenza penale della Cassazione n. 32514/2020, ormai divenuta irrevocabile, fa stato nel presente giudizio civile quanto alla commissione del fatto così come accertato e, quindi, - dichiarare la responsabilità solidale del sig. e della Controparte_3 in persona del legale rappresentante p.t., per i danni, patrimoniali Controparte_1
e non patrimoniali, procurati dall'attore al sig. compreso il disagio subito dagli CP_3
stessi - inteso come danno non patrimoniale legato alla mancata e/o minore consistenza patrimoniale - e, per l'effetto,
- condannare in via solidale il sig. e in persona Controparte_3 Controparte_1 del legale rappresentante p.t., al pagamento – a favore degli attori– della somma di €
242.758,27 – se calcolati con capitalizzazione composta- o in subordine la somma di €
pagina 2 di 37 234.342,52 - se calcolati con capitalizzazione semplice- per le sottrazioni rilevate in narrativa, quale danno emergente, somma così risultante dai conteggi esplicati in narrativa e in particolare dalla tabella a pag. 37 che tiene conto delle restituzioni ottenute negli anni, oltre l'ulteriore somma quale differenza tra quanto maturato dagli investimenti voluti e quanto questi avrebbero maturato se il sig. on li avesse disinvestiti con inganno agli attori, CP_3
nonché di un ulteriore importo pari a quanto avrebbe mediamente fruttato la somma sottratta sulla base di un investimento in linea con la profilatura di rischio del cliente nell'ambito di un corretto rapporto di trasparenza bancaria che avesse permesso al cliente di conoscere l'andamento reale dei propri investimenti o, in via ultimativa, quanto avrebbero fruttato le somme sottratte se investite all'epoca dei fatti in un BTP decennale, quale lucro cessante, o nella minor o maggior somma che parrà di Giustizia, oltre interessi legali maturati dal dì della perizia (doc. 8) al saldo, per quanto concerne il risarcimento del danno patrimoniale, nonché di ulteriori € 57.827,48 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, o – in subordine – ulteriori € 55.303,00 – se calcolati in regime di capitalizzazione semplice - inteso quale voce di danno morale da reato, somma così risultante dai conteggi esplicati in narrativa e in particolare dalla tabella a pag. 37 che tiene conto delle restituzioni ottenute negli anni, o nella minor o maggior somma che parrà di Giustizia, oltre interessi legali maturati dal dì del commissi delicti al saldo.
➢ In via subordinata, nella non creduta ipotesi in cui non ci si trovi davanti ad un caso di appropriazione indebita, ma di truffa legata alla falsa rendicontazione, si chiede di:
- accertare in ogni caso la solidale responsabilità del in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., e nonché che la sentenza penale della Controparte_3
Cassazione n. 32514/2020, ormai divenuta irrevocabile, fa stato nel presente giudizio civile quanto alla commissione del fatto così come accertato, e, quindi, - condannare al pagamento –
a favore degli attori– della somma di € 242.758,27 – se calcolati con capitalizzazione composta- o in subordine la somma di € 234.342,52 - se calcolati con capitalizzazione semplice- per le sottrazioni rilevate in narrativa, quale danno emergente, somma così risultante dai conteggi esplicati in narrativa e in particolare dalla tabella a pag. 37 che tiene conto delle restituzioni ottenute negli anni, oltre l'ulteriore somma quale differenza tra pagina 3 di 37 quanto maturato dagli investimenti voluti e quanto questi avrebbero maturato se il sig. on li avesse disinvestiti con inganno agli attori, nonché di un ulteriore importo pari CP_3
a quanto avrebbe mediamente fruttato la somma sottratta sulla base di un investimento in linea con la profilatura di rischio del cliente nell'ambito di un corretto rapporto di trasparenza bancaria che avesse permesso al cliente di conoscere l'andamento reale dei propri investimenti o, in via ultimativa, quanto avrebbero fruttato le somme sottratte se investite all'epoca dei fatti in un BTP decennale, quale lucro cessante, o nella minor o maggior somma che parrà di Giustizia, oltre interessi legali maturati dal dì della perizia (doc. 8) al saldo, per quanto concerne il risarcimento del danno patrimoniale, nonché di ulteriori € 57.827,48 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, o – in subordine – ulteriori € 55.303,00 – se calcolati in regime di capitalizzazione semplice - inteso quale voce di danno morale da reato, somma così risultante dai conteggi esplicati in narrativa e in particolare dalla tabella a pag. 37 che tiene conto delle restituzioni ottenute negli anni, o nella minor o maggior somma che parrà di Giustizia, oltre interessi legali maturati dal dì del commissi delicti al saldo.
➢ In via ulteriormente subordinata, nella non creduta ipotesi in cui il Tribunale adito non ritenga accertati i fatti di appropriazione e/o falsa rendicontazione così come già accertati in sede penale (con sentenza passata in giudicato, che fa stato nel presente giudizio ex art. 651 cpp), Voglia:
-Accertare la violazione dell'obbligo di buona fede nei rapporti contrattuali e degli obblighi informativi ex art. 21 T.U.F. per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto,
- condannare i convenuti e in solido tra loro, al Controparte_3 Controparte_1
pagamento a titolo di risarcimento del danno per il disagio subito dall'attore conseguente alla scorrettezza contrattuale della somma di € 242.758,27 – se calcolati con capitalizzazione composta o in subordine la somma di € 234.342,52 - se calcolati con capitalizzazione semplice- per le sottrazioni rilevate in narrativa, quale danno emergente, somma così risultante dai conteggi esplicati in narrativa e in particolare dalla tabella a pag. 37 che tiene conto delle restituzioni ottenute negli anni, oltre l'ulteriore somma quale differenza tra quanto maturato dagli investimenti voluti e quanto questi avrebbero maturato se il sig. non li avesse CP_3
disinvestiti con inganno all'attore, nonché di un ulteriore importo pari a quanto avrebbe mediamente fruttato la somma sottratta sulla base di un investimento in linea con la pagina 4 di 37 profilatura di rischio del cliente nell'ambito di un corretto rapporto di trasparenza bancaria che avesse permesso al cliente di conoscere l'andamento reale dei propri investimenti o, in via ultimativa, quanto avrebbero fruttato le somme sottratte se investite all'epoca dei fatti in un
BTP decennale, quale lucro cessante, o nella minor o maggior somma che parrà di Giustizia, oltre interessi legali maturati dal dì della perizia (doc. 8) al saldo, per quanto concerne il risarcimento del danno patrimoniale, nonché condannare, sempre in via solidale, il sig.
e in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_3 Controparte_1
pagamento – a favore dell'attore– di ulteriori € 57.827,48 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, o – in subordine – ulteriori € 55.303,00 – se calcolati in regime di capitalizzazione semplice - inteso quale voce di danno morale da reato, somma così risultante dai conteggi esplicati in narrativa e in particolare dalla tabella a pag. 37 che tiene conto delle restituzioni ottenute negli anni, o nella minor o maggior somma che parrà di Giustizia, oltre interessi legali maturati dal dì del commissi delicti al saldo.
➢ In via di estremo subordine:
-accertare che il sig. per i motivi indicati in narrativa, nella sua qualità di Controparte_3
promotore finanziario di ha sottratto/distratto le somme ricevute Controparte_1
dal'attoree conseguito abusive negoziazioni, falsamente rendicontando la situazione patrimoniale a danno degli stessi, nonché
-accertare che la sentenza penale della Cassazione n. 32514/2020, ormai divenuta irrevocabile, fa stato nel presente giudizio civile quanto alla commissione del fatto così come accertato e, quindi, dichiarare la responsabilità solidale del sig. e della Controparte_3 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., per i danni, patrimoniali e non Controparte_1 patrimoniali, procurati dall'attore al sig. compreso il disagio subito dallo stesso - CP_3
inteso come danno non patrimoniale legato alla mancata e/o minore consistenza patrimoniale - e, per l'effetto, condannare in via solidale il sig. e Controparte_3 [...] in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento – a favore Controparte_1
dell'attore– della somma già riconosciuta come dovuta a titolo di provvisionale in primo grado pari ad € 60.000,00 a titolo di danno patrimoniale e € 20.000,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione dal giorno del dovuto al saldo, a cui andrà detratta la somma già versata a favore dell'attore come provvisionale di secondo grado pari pagina 5 di 37 ad € 75.000,00, o nella maggiore o minore somma che parrà di Giustizia, sempre oltre interessi e rivalutazione dal dì del commissi delicti al saldo.
➢ In via di estremo subordine:
-condannare in via solidale in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., e il sig. al pagamento della somma che l'Ill.mo Giudice adito riterrà di Controparte_3
dover liquidare in via equitativa a titolo di perdita di chance (cfr. Corte di Cassazione,
Sezione III, con l'ordinanza 7 agosto 2023, n. 24050), oltre interessi legali maturati dal dì del dovuto al saldo.
- Nella denegata ipotesi in cui l'odierno attore dovesse ricevere domande di restituzione somme da parte di altri soggetti rimasti vittime / danneggiati dall'operato del sig. CP_3
quale promotore di stante il modus operandi del promotore Controparte_1 emerso nel giudizio penale di cui in narrativa, consistente nell'utilizzare denaro distratto da altri clienti (appunto vittime e/o persone offese) per adempiere alle richieste di restituzione di denaro da parte dei suoi clienti al momento del bisogno (nelle forme di disinvestimenti totali o parziali), Voglia il Giudice
- condannare in persona del legale rappresentante p.t., e Controparte_1 CP_3
in solido tra loro, a tenere indenne e manlevare gli attori, per quanto gli stessi
[...]
fossero eventualmente tenuti a restituire e/o risarcire in favore di altra vittima/cliente del promotore infedele sig. CP_3
- condannare i convenuti, in via solidale, a spese, ed onorari tutti del presente giudizio, oltre
15%, C.A. al 4% e IVA al 22% come per legge.
PER PARTE CONVENUTA
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE
Accertare e dichiarare che gli Attori non hanno notificato l'atto di citazione integrativo al contumace , per l'effetto, dichiarare estinto il giudizio;
CP_3
Accertare e dichiarare che la memoria integrativa non sana la dichiarata nullità della citazione e, per l'effetto, assumere ogni più opportuno provvedimento di legge;
NEL MERITO
IN PRINCIPALITÀ pagina 6 di 37 Assolvere da tutte le domande contro la stessa da chiunque Controparte_1
formulate nel presente giudizio, in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque sprovviste di supporto probatorio;
IN VIA MERAMENTE SUBORDINATA:
Accertare e dichiarare il concorso di colpa dei signori e nella T_ Persona_1
causazione del lamentato evento di danno e, per conseguenza
Assolvere nei suddetti limiti da tutte le domande contro la stessa da Controparte_1
chiunque formulate nel presente giudizio.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese, competenze di lite, oltre IVA e CPA sulla parte imponibile, rimborso forfetario, sentenza e successive occorrende.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa
Con atto di citazione ritualmente notificato, i sig.ri e convenivano Parte_1 Per_1 avanti il Tribunale di Milano il sig. e la Controparte_3 Controparte_1
chiedendo di condannare i convenuti in solido fra loro al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali previo accertamento dell'irrevocabilità della sentenza penale che aveva condannato il nella sua qualità di promotore finanziario di , per CP_3 Controparte_1
i reati di truffa aggravata ed esercizio abusivo dell'attività di gestione collettiva del risparmio oltre alla condanna, in solido con , responsabile civile, al risarcimento dei Controparte_1
danni, subiti dalle parti civili alle quali aveva riconosciuto una provvisionale immediatamente esecutiva e le aveva rimesse dinanzi al giudice civile per la liquidazione dei danni.
A fondamento delle proprie pretese, gli attori deducevano:
- di avere conosciuto il sig. nel mese di gennaio 2000 quale promotore CP_3
finanziario della banca in occasione della presentazione delle condizioni Controparte_1
finanziarie che promuoveva il per il quale lavorava;
Controparte_4
- in data 24.2.2000 il sig. accettava di effettuare investimenti unitamente Parte_1
al padre e alla madre poi deceduta nel 2008; Per_1 Persona_2
- durante l'incontro il sig. quale promotore finanziario di Controparte_3 [...] consegnava un foglio intestato a con l'indicazione Controparte_1 Controparte_1 pagina 7 di 37 degli importi a lui consegnati e con il numero del contratto e del codice cliente e gli attori avevano versato la somma di £ 237.786,00 (pari a circa € 122.000,00) per un investimento da lui suggerito, nel fondo TOP Managers n. 107.419;
- il sig. iferiva di avere investito la somma in titoli tramite banca;
CP_3 CP_1
- successivamente il promotore comunicava agli attori la rischiosità dei titoli acquistati e convinceva i sigg. a disinvestire la somma originariamente investita consigliando un T_ altro tipo di investimento;
- il sottoponeva agli attori, recandosi presso la loro abitazione, documenti CP_3 relativi al nuovo investimento in obbligazioni e titoli bancari in cui veniva tramutato il precedente investimento invitandoli a compilare i certificati e/o titoli su sua indicazione chiedendo di firmarli e contestualmente ritirava i certificati precedenti;
- all'atto della scadenza di detti titoli, il sig. chiedeva ai sig.ri se CP_3 T_
avessero bisogno di liquidità e questi rispondevano che era sufficiente che avesse restituito loro la somma che solitamente veniva indicata dagli attori in modo del tutto atecnico come “il rotto della cifra” per cui ad esempio se la rendicontazione consegnata loro indicava un saldo di
£ 235.000,00 gli attori chiedevano in restituzione al 5.000,00; CP_3
- nel corso degli anni, quindi, il sig. all'insaputa degli attori stava CP_3
disinvestendo la somma originariamente investita, come da prospetto riportato a pag. 4 dell'atto di citazione, al fine di appropriarsene o distrarla a favore di altri clienti truffati come era emerso nel corso del procedimento penale;
- di avere consegnato, nel periodo tra il 19.08.2002 ed il 30.11.2011, l'ulteriore somma di
€ 86.756,00 a mezzo n. 18 assegni bancari a favore del o di altri soggetti secondo le CP_3 direttive impartite dal per i presunti investimenti che il sig. aceva credere CP_3 CP_3
agli attori di effettuare;
- fidandosi dell'operato del sig. gli attori avevano continuato nel tempo ad CP_3
effettuare versamenti ogni qual volta il convenuto li avvertiva della scadenza dei relativi titoli;
- in tali occasioni, il promotore si era recato direttamente presso la loro abitazione per ritirare gli assegni e, periodicamente, aveva consegnato agli attori dei rendiconti elaborati di pagina 8 di 37 suo pugno sui quali riportava gli investimenti, stracciando di volta in volta la documentazione precedente e/o inviata dalla CP_1
- l'ammontare delle operazioni contabili illecitamente eseguite dal mmontava CP_3 ad € 205.025,00;
- dall'inizio del mese di febbraio 2013, tuttavia, ogni tentativo di contatto con il sig. risultava vano fino a che, in data 06.02.2013, gli attori apprendevano come il sig. CP_3 fosse stato licenziato da che, interpellata telefonicamente, CP_3 Controparte_1
riferiva loro che il conto loro intestato non presentava titoli investiti;
- pertanto, in data 08.02.2013, il sig. presso la Stazione dei Carabinieri di Parte_1
Copparo sporgeva denuncia-querela nei confronti di er i fatti sopra descritti e per i CP_3
reati che fossero stati ravvisati (doc. 1), cui seguivano ulteriori integrazioni in data 20.03.2013
(doc. 2), 26.06.2013 (doc. 3), 16.01.2014 (doc. 4) e 31.01.2014 (doc.
4-bis), con allegati assegni e documentazione bancaria da cui si sarebbero evinte le dazioni di denaro effettuate a favore del CP_3
- a seguito delle numerose denunce sporte nei confronti del promotore anche da altri danneggiati, a conclusione delle indagini svolte dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Ferrara, con procedimento penale 728/13 R.G.N.R. e n. 1938/14 R.G il CP_3
veniva rinviato a giudizio per i seguenti capi di imputazione: “CAPO 1 Del delitto p. e p. dall'art. 81 cpv c.p. 640, I comma 61 nr.7 e 11 c.p., perché, in qualità di promotore finanziario della
, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con artifici e raggiri Controparte_1 consistiti nel prospettare ai clienti sotto indicati che le somme consegnate sarebbero state investite in prodotti finanziari gestiti da , nel promettere tassi di interesse superiori a quelli di mercato CP_1 realmente realizzabili, nonché con ulteriori artifici e raggiri consistiti nel consegnare ai medesimi clienti certificati ME e ME (dettagliatamente specificati in calce) completamente falsi in quanto
i primi (ME) non più in uso dall' di Credito e i secondi (Medplus) attestanti CP_5 CP_1 modalità di investimento inesistenti quali l'indicazione del tasso di interesse, la scadenza difforme da quella prevista dallo specifico prodotto finanziario e l'ammontare dell'investimento alla scadenza, inducendo in errore le persone offese, si procurava un ingiusto profitto consistito nel conseguire la disponibilità della complessiva somma di euro 11.303.865,55, al netto di quanto restituito, con pari danno per le persone offese medesime. Con le aggravanti di cui all'art.61 nr. 7 per avere cagionato un danno di rilevante entità e nr. 11 per avere abusato della relazione di prestazione d'opera. CAPO 2 Del pagina 9 di 37 delitto p. e p. dall'art.81 cpv 485 c.p. 61 nr. 2 c.p. per avere con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di commettere il reato di truffa contestato al capo 1, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio, formato n. 365 certificati IM e n.70 MedPlus, dettagliatamente descritti al capo che precede, completamente falsi, facendone uso mediante consegna ai clienti per attestare
l'avvenuto investimento. Nello specifico: - il cosiddetto certificato IM o BE non era più in uso dal
1997 allorché la società finanziaria Programma Italia SIM si trasformò nella Controparte_1 acquisendo tutte le attività proprie delle banche. - il cosiddetto certificato Med Plus era falsificato nella scadenza, nell'indicazione del tasso lordo e del tasso netto e nella indicazione dell'ammontare dell'importo alla scadenza. Reati commessi in Ferrara e Provincia fino a tutto il mese di gennaio 2013.
CAPO 3 Del delitto p. e p. dall'art. 166 I comma lettera A) D.L.vo n.58/1998 per avere mediante le condotte descritte ai capi che precedono nonché nei confronti dei soggetti non registrati quali clienti
, esercitato abusivamente l'attività di gestione collettiva del risparmio”. Veniva, altresì, CP_1 citata da numerose parti civili nel frattempo costituite la quale Controparte_1
responsabile civile;
- con sentenza n. 76/17 depositata in data 18.07.2017, il Tribunale penale di Ferrara, tra le altre statuizioni, disponeva: “Visti gli articoli 533 e 535 c.p.p., dichiara Controparte_3 colpevole dei reati ascrittigli ai capi 1) e 3), unificati dal vincolo della continuazione, e lo condanna alla pena di anni undici e mesi sette di reclusione e 22.900 euro di multa, oltre al pagamento delle spese processuali…. Omissis… Visto l'art. 530 c.p.p., assolve l'imputato dal reato ascrittogli al capo 2) perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato… Omissis… Visti gli artt. 538 ss., condanna al risarcimento del danno subito dalle parti civili di seguito indicate, per la cui Controparte_3 liquidazione rimette le parti dinanzi al giudice civile, con il riconoscimento di una provvisionale immediatamente esecutiva riconosciuta in solido alle parti riunite nella stessa posizione, di T_
e 60.000,00 euro, oltre 20.000,00 euro a titolo di danno non patrimoniale.
[...] Persona_1
Condanna il responsabile civile, in solido con a risarcire il Controparte_1 Controparte_3 danno patito dalle seguenti parti civili, per la cui liquidazione rimette le parti innanzi al giudice civile,
e a versare agli stessi le somme liquidate a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva: 80.
[...]
60.000,00 euro oltre 20.000,00 euro a titolo di danno non patrimoniale” Parte_2
- la sentenza di primo grado, poi impugnata dall'imputato, dalla responsabile civile e da alcune parti civili, veniva in parte riformata dalla Corte d'Appello di Bologna che con sentenza n. 37/2019, dichiarata l'estinzione per prescrizione in ordine ai reati di truffa pagina 10 di 37 commessi anteriormente al 06 marzo 2011, per tale ragione riduceva la pena detentiva inflitta al ad anni 8 e mesi 6 di reclusione ed euro 20.000,00 di multa e confermava, per gli CP_6
attori, la provvisionale liquidata in primo grado a titolo di danno patrimoniale in € 60.000,00 mentre rideterminava la provvisionale liquidata a titolo di danno non patrimoniale, riducendola ad € 15.000,00 sulla base dell'applicazione di un diverso criterio di liquidazione rispetto a quello applicato dal giudice di prime cure e cioè utilizzando un criterio che non prevedesse un aumento lineare di un terzo del danno patrimoniale, uguale per tutte le parti civili, bensì secondo un criterio che riconoscesse una somma uguale per tutti, all'interno di una fascia di perdita economica (doc. 6 p. 104);
- impugnata anche la sentenza d'appello, la Corte di Cassazione, con sentenza n.
32514/2020 rigettava i ricorsi e confermava la sentenza della Corte d'Appello;
- di avere introdotto il presente giudizio civile per ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti, a titolo di danno emergente e di lucro cessante, nonché il danno non patrimoniale subito per le condotte poste in essere dal per cui hanno chiesto la condanna in via CP_3
solidale della Controparte_1
- di avere quantificato il danno emergente tenendo conto della rivalutazione degli importi indebitamente sottratti in quanto “debito di valore” oltre agli interessi e, tramite un perito (elaborato peritale doc. n. 8) effettuavano un duplice conteggio della rivalutazione monetaria e cioè tenendo conto della capitalizzazione semplice e della capitalizzazione composta;
- per il lucro cessante e cioè il guadagno che la parte avrebbe conseguito se la controprestazione fosse stata regolarmente eseguita facevano riferimento al rendimento dell'8% promesso dal chiedevano di valutare un rendimento pari a quello di titoli CP_3
obbligazionari a tasso fisso a medio-lungo termine come i BTP;
- deducevano altresì il danno morale ai sensi dell'art. 2059 c.c. da calcolarsi in via equitativa al 30% del danno patrimoniale;
- di avere già percepito dalla la provvisionale liquidata in € Controparte_1
75.000,00 ( di cui € 60.000,00 a titolo di danno patrimoniale ed € 15.000,00 a titolo di danno non patrimoniale), somma che avrebbe dovuto essere detratta dal totale risarcimento pagina 11 di 37 liquidata unitamente all'importo di € 15.000,00 che gli attori affermavano avere ricevuto in restituzione dal CP_3
- In diritto, parte attrice ha invocato, ai sensi dell'art. 31 TUF e dell'art. 2049 c.c., la responsabilità solidale del promotore finanziario infedele e della Controparte_1
per l'operato del suo dipendente, sig. il quale ingenerava negli investitori con il suo CP_3
comportamento il loro legittimo affidamento. Sull'applicabilità al caso di specie delle succitate norme, parte attrice ha richiamato copiosa giurisprudenza ed ha osservato come l'avvenuto accertamento della responsabilità civile della in sede penale, ai sensi CP_1 dell'art. 651 cpp, faccia stato anche nel presente giudizio. Gli attori deducevano, infine, anche la violazione da parte della banca degli obblighi informativi ai sensi dell'art. 21 T.U.F. e degli obblighi di buona fede contrattuale e rassegnavano le conclusioni in epigrafe riportate.
Si costituiva ritualmente in giudizio la contestando le pretese Controparte_1
avversarie ed eccependo preliminarmente, la nullità dell'atto di citazione e nel merito deduceva:
- la mancanza di prova in ordine alla dazione delle somme di denaro non esaminate in sede penale e contestate dagli attori, per complessivi euro 205.025,00 (oltre interessi e rivalutazione monetaria);
-l'intervenuta restituzione agli attori, da parte del della somma di euro 20.000,00 CP_3
(come provato nel corso del processo penale) che, unitamente a quelle versate dalla esponente a titolo di provvisionali per euro 75.000,00, avrebbero dovuto essere detratte dagli importi reclamati dagli attori in questo giudizio, in caso di accoglimento delle loro domande;
- l'errata ed ingiustificata quantificazione dell'asserito danno dedotto da controparte, nonché del conteggio degli interessi e della rivalutazione, in quanto basati su dazioni di denaro non provate o già restituite agli odierni attori;
- la mancata dimostrazione, degli attori, del nesso di occasionalità necessaria, in assenza di elementi in ordine al fatto che il veva sfruttato in qualche modo il proprio ruolo di CP_3
promotore incaricato da al fine di ottenere la consegna delle somme non Controparte_1 esaminate in sede penale;
- la colpa esclusiva degli attori nella causazione del danno lamentato, in quanto avrebbero tenuto una condotta contraria alle regole di previste dall'art. 1227 c.c..: in particolare, i sigg.ri pagina 12 di 37 pur consapevoli del fatto che la normativa vigente al tempo dei fatti (così come quella T_
attuale) vietasse espressamente di effettuare pagamenti in contanti, ovvero a mezzo assegni in bianco avrebbero comunque consegnato al e somme di cui trattasi a mezzo assegni CP_3 in bianco, integrando una condotta tanto anomala quanto imprudente e negligente;
➢ l'infondatezza della contestazione relativa all'asserita violazione dell'obbligo di buona fede nei rapporti contrattuali e degli obblighi informativi ai sensi dell'art. 21 TUF;
➢ l'inattendibilità della relazione tecnica prodotta da parte attrice stante l'illegittimità sia del calcolo degli interessi con il metodo della capitalizzazione composta sia l'illegittimità dell'attualizzazione di interessi e rivalutazione alla data dell'avvio del giudizio con riferimento ad importi relativi agli assegni già esaminati in sede penale ed in relazione ai quali la banca versava la provvisionale.
Nessuno si costituiva per il convenuto di cui veniva dichiarata la contumacia CP_3
all'udienza del 09.02.2022. In tale circostanza, in accoglimento dell'eccezione preliminare di nullità dell'atto di citazione sollevato dalla il giudice concedeva termine a parte attrice CP_1
per il deposito di memoria integrativa e per la notifica dell'atto di citazione in rinnovazione.
Verificato il regolare rispetto dei termini concessi, fallite nelle more del giudizio il tentativo di conciliare la causa, concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., si perveniva all'udienza del
23.01.2024 per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova.
A scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza il giudice, rigettando le istanze istruttorie e la richiesta di CTU formulata da parte attrice, ritenendo la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 28.02.2024 per la precisazione delle conclusioni, autorizzando il deposito di note scritte ed assegnando, successivamente i termini abbreviati di cui all'art. 190 c.p.c, per il deposito delle comparse conclusionali e successive repliche, trattenendo la causa in decisione.
In data 09.04.2024 il procuratore degli attori depositava istanza di interruzione della causa, stante l'intervenuto decesso del sig. come da certificato di morte che veniva Persona_3
allegato. Interrotto il processo, esso veniva riassunto in data 17.06.2024 da
[...]
, che depositava un ricorso in riassunzione con richiesta di fissazione udienza. CP_1
Concessi al ricorrente i termini per la notifica del ricorso in riassunzione e decreto di fissazione dell'udienza, in occasione della quale, il giudice confermava l'ordinanza con cui pagina 13 di 37 non aveva ammesso le prove dedotte dagli attori e ritenendo la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza del 22.10.2024 per la precisazione delle conclusioni, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in seguito alla quale, concessi i termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche, la causa era trattenuta a decisione.
Preliminarmente deve essere rigettata la richiesta di rimessione in istruttoria avanzata da parte attrice attesa la superfluità, ai fini del decidere, della CTU richiesta, alla luce della documentazione versata in atti.
2. Sulle eccezioni preliminari sollevate da parte convenuta.
Affrontando preliminarmente le eccezioni formulate dalla convenuta e cioè di estinzione del giudizio per mancata notificazione dell'atto di citazione integrativo al contumace e di mancata sanatoria della nullità dell'atto di citazione per inidoneità della memoria integrativa, le stesse non possono essere accolte.
Invero, con riguardo alla prima eccezione, come emerge dalla documentazione depositata in data 19.01.2023, gli attori hanno provveduto alla rinnovazione della notifica dell'atto di citazione al contumace entro il termine loro concesso (07.04.2022) nonché al tempestivo deposito della memoria integrativa della citazione (06.04.2022). Così pure, hanno provveduto alla rinotifica al contumace dell'atto di citazione in rinnovazione unitamente alla memoria integrativa entro il termine perentorio loro assegnato. L'eccezione non può, pertanto, trovare accoglimento.
Con riguardo, poi, alla seconda eccezione, si rileva come la memoria integrativa di controparte non possa considerarsi priva del requisito di cui all'art. 163 n. 3 c.p.c., non ritendo di poter ravvisare quella assoluta incertezza della domanda, da cui deriverebbe la nullità della citazione ex art. 164, comma 4 c.p.c. Nel caso di specie, appare, infatti, identificata la causa petendi, che è stata individuata nell'accertamento della sottrazione di somme di denaro da parte del con consequenziale richiesta di restituzione e risarcimento del danno. CP_3
Conseguentemente, la banca convenuta ha potuto prendere posizione sulle contestazioni mosse dagli attori e apprestare una difesa con riguardo alle domande svolte dagli stessi.
3. Rapporti fra il processo penale e la condanna generica al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 185 c.p.c. ed il processo civile
Prima di procedere all'esame del merito della domanda di risarcimento dei danni nei confronti del promotore finanziario e della pare Controparte_3 Controparte_1 pagina 14 di 37 opportuno formulare alcune precisazioni in ordine al rapporto tra giudizio civile e giudizio penale, alla luce delle sentenze, sia di primo grado sia in grado di appello e di
Cassazione, depositate in atti, al fine di meglio delimitare il thema decidendum in relazione alla efficacia nel presente giudizio della sentenza penale del Tribunale di Ferrara, come parzialmente riformata dalla Corte d'Appello di Bologna, passata in giudicato, relativa all'accertamento della responsabilità dolosa del convenuto contumace e alla Controparte_3 responsabilità civile della . Controparte_1
L'art. 651 c.p.p. comma 1, dispone che "La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale ed all'affermazione che l'imputato io ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale".
Peraltro, nel giudizio civile risarcitorio, il giudicato penale di condanna spiega effetto vincolante ai sensi dell'art. 651 c.p.p. in ordine all'accertamento del nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica e delle circostanze di tempo, luogo e modo di svolgimento di esso.
L'efficacia di giudicato nel giudizio civile si estende, quindi, all'accertamento, contenuto nella sentenza penale di condanna in ordine alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale e alla commissione dello stesso da parte dell'imputato (cfr., tra le tante Cass. Civ. n. sez. III,
18/10/2024, n.27055, sez. I, 13/06/2016, n.12115; 11117/2015).
Facendo applicazione di tali principi al caso in esame va osservato che con la sentenza n.
76/2017 del 18.07.2017, emessa nell'ambito del procedimento penale iscritto al n. 728/12
R.G.N.R., n. 1938/2014 R.G.Dib. dinanzi al Tribunale di Ferrara, parzialmente riformata dalla sentenza n. 37/19 del 8.4.2019 - che per quanto di interesse con riferimento alla posizione dei sigg.ri ha rideterminato gli importi liquidati a titolo di provvisionale nella misura di € T_
60.000,00 a titolo di danno patrimoniale e di € 15.000,00 a titolo di danno non patrimoniale- divenuta irrevocabile in data 16.10.2020 all'esito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione, il sig. è stato dichiarato responsabile del reato di Controparte_3
truffa aggravata ai sensi degli artt. 640, I comma c.p.c, 61 nn. 7 e 11 c.p.c. ed 81 c.p. e del reato di esercizio abusivo dell'attività di gestione collettiva del risparmio ai sensi dell'art. 166, I comma lett. A) D.L.vo n. 58/98. pagina 15 di 37 I giudici penali hanno ricostruito, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, il “modus operandi” del che è pacifico “fosse promotore finanziario di con mandato CP_3 Controparte_1
monomandatario iscritto nell'albo dal 1992 e, come tale, era conosciuto fra i suoi clienti”, tutti abitanti del Comune di Jolanda di Savoia o di comuni limitrofi a casa dei quali si recava periodicamente alla scadenza degli investimenti per aggiornarli sulla loro posizione e per proporre nuovi prodotti finanziari. In quelle occasioni, allettandoli con proposte che avrebbero comportato, a suo dire, interessi molto elevati, faceva loro firmare documenti per l'apertura di nuovi investimenti, raccoglieva le somme che volevano investire e lasciava loro dei promemoria manoscritti in cui indicava quanto era già investito nei vari prodotti.
Con particolare riferimento alla posizione delle persone offese e Parte_1 Per_1
, costituite parti civili, il giudice di primo grado evidenziava (a pag. 139 sentenza) che
[...] dalle dichiarazioni rese in sede di assunzione della prova testimoniale era emerso che “ T_
insieme al padre ha consegnato a somme da investire per totali € 315.000,00
[...] Per_1 CP_3 dal 2000 al 2013. Ha descritto il consueto modo di agire dell'imputato: si presentava a casa del cliente, proponeva di rinnovare volta per volta gli investimenti scaduti, riceveva gli assegni (lasciati in bianco)
e rilasciava il titolo- poi rivelatosi fasullo- e il “promemoria” delle somme investite. Quanto alla documentazione proveniente dalla Banca, l'imputato affermava che non serviva a nulla. ha T_ aggiunto di avergli chiesto una volta come consultare la propria posizione e di avere ricevuto come risposta che per la consultazione era necessario pagare € 400,00. Infine il teste ha dichiarato di avere ricevuto somme volta per volta a titolo di interessi per 15-20.000,00 euro in tutto”. Inoltre il giudice proseguiva affermando che “ i documenti prodotti dal Pubblico Ministero e anche dalla parte civile non consentono di ritenere provata la somma di € 315.000,00 a cui ha fatto riferimento il testimone.
Risulta che nel 2000 sono stati invesiti regolarmente 122.000,00 euro circa e che l'investimento è stato liquidato quasi subito. nell'interrogatorio ha confermato che ben presto ha convinto i CP_3 T_
a disinvestire quello ch3e avevano in banca e facendo loro credere di fare investimenti diversi si è appropriato dei loro risparmi girando parte degli assegni da loro ricevuti ad altri suoi clienti. La polizia giudiziaria è riuscita a reperire copia di assegni emessi tra il 2004 e il novembre 2011 tutti incassati da
da suoi clienti per un totale di quasi 80.000,00 euro ( 79.937,00). CP_3
Il giudice, inoltre faceva riferimento ad altri assegni prodotti dalla parte civile e da lei emessi nello stesso periodo, “ma questi hanno come beneficiario persone diverse dal o dai suoi CP_3
clienti (per es. RS, LO OR, OP FR) il che fa ritenere che si tratti di uscite
pagina 16 di 37 per spese personali.” Infine, si legge nella sentenza che “si considerano, pertanto, provate solo le dazioni per 80.000,00 euro portate dagli assegni prodotti dal P.M. da cui si devono detrarre 20.000,00 euro che lo stesso interessato ha dichiarato di avere ricevuto da a titolo di interessi. Si può CP_3 liquidare una provvisionale di e 60.000,00”.
Al fine di delineare il thema decidendum del presente giudizio si richiama la sentenza della
Corte di Cassazione n. 12115/2016, che, con riferimento alla parte civile e al responsabile civile ha precisato che il giudicato penale di condanna fa stato, nel giudizio civile per il risarcimento del danno, nei confronti di tutti i soggetti che hanno partecipato o sono stati posti in condizione di partecipare al processo penale e, quindi, anche nei confronti del responsabile civile che sia
"intervenuto nel processo penale ed anche a favore della vittima del reato che non si sia costituita parte civile. Infatti, - si legge nella sentenza- l'art. 651 c.p.p., che regola l'efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile di risarcimento del danno, non postula affatto la partecipazione del danneggiato al giudizio penale come parte civile (v. Cass. n. 16391/2009). L'efficacia vincolante del giudicato penale riguarda l'accertamento della sussistenza e dell'illiceità penale del fatto, nonchè della sua commissione da parte dell'imputato, avuto riguardo ai suoi elementi oggettivi
(condotta, nesso causale, evento). Spetta evidentemente al giudice di merito, nel giudizio di rinvio, valutarne le conseguenze civilistiche, anche rispetto ai danni eventualmente evitabili dal danneggiato con l'ordinaria diligenza, a norma dell'art. 1227 II comma c.c., non investendo quel giudicato il fatto commesso dalla persona offesa (v. Cass. n. 1665/2016) nè l'eventuale concorso della stessa nella causazione del pregiudizio (v. Cass. n. 11117/2015). Il giudicato penale è vincolante anche nei confronti della quale responsabile civile, che ha concretamente partecipato al giudizio penale, CP_1 seppure come parte civile nei confronti del proprio dipendente (danneggiante e condannato in quel giudizio), del cui operato era chiamata a rispondere, in virtù del rapporto di immedesimazione organica con esso. Nell'art. 651 c.p.p. è implicito il principio dell'efficacia vincolante della sentenza penale irrevocabile di condanna, nel giudizio civile di danno, nei confronti di tutti i soggetti che hanno partecipato o sono stati posti in condizione di partecipare al processo penale e, quindi, anche nei confronti del responsabile civile che sia "intervenuto nel processo penale”.
Facendo applicazione di tali principi al caso in esame occorre osservare che è incontestato e risulta in via documentale che il sig. – ed il defunto si sono Parte_1 Persona_1
costituiti parti civili nel giudizio penale e la si è costituita sia parte Controparte_1 civile che responsabile civile. Nei loro confronti, pertanto, si estende il vincolo del giudicato.
pagina 17 di 37 Inoltre - si deve aggiungere al fine di completare il quadro di riferimento - che la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato, abbia, altresì, pronunciato condanna generica definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla declaratoria iuris di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, dell'esistenza e dell'entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come "potenzialmente" dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dal danneggiato (cfr. Cass. Civ.5660/2018 e
4318/2019).
All'esito del giudicato penale, dunque, resta ferma la competenza del giudice civile, in ordine all'accertamento del danno conseguenza, sotto il profilo dell'esistenza del nesso di causalità, dell'esistenza e della quantificazione del danno, con la conseguenza che, in sede civile, è onere del danneggiato che avanza la richiesta risarcitoria fornire la prova del danno e della sua derivazione dal reato (cfr. Cass. Civ. 8477/2020), la quale precisa che "quando si afferma che
l'esistenza del danno, nei cosiddetti reati di danno, è implicita nell'accertamento elei "fatto-reato", il riferimento, sulla base delle regole di diritto civile, è al danno evento, avvinto al fatto da un nesso di causalità materiale, ma non al danno conseguenza, per il quale l'indagine da compiere è quella del nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli (art. 1223 c.c.).
In relazione all'accertamento de! danno conseguenza, sotto il profilo dell'esistenza del nesso di causalità (oltre che il profilo dell'esistenza e quantificazione del danno), resta quindi ferma all'esito del giudicato penale la competenza del giudice civile anche con riferimento all'ipotesi del reato cosiddetto di danno)".
L'accertamento del fatto storico da cui si fa derivare il reato e la conseguente responsabilità penale, quindi, non implicano, automaticamente, una responsabilità civile a carico dell'autore del reato, la quale deve essere provata, anche attraverso elementi presuntivi, nei suoi elementi costitutivi, ossia l'esistenza del danno e il nesso causale (Cass.
Civ. 18668 del 2022).
Facendo applicazione di tali principi al caso in esame va osservato che il Tribunale di Ferrara nella sentenza 76/2017 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 539 c.p.p. nei confronti del CP_3
, una condanna generica al risarcimento dei danni subiti dalle parti civili, fra cui i
[...]
pagina 18 di 37 sigg.ri “per la cui liquidazione “ ha rimesso le parti avanti al giudice civile e ha T_
condannato l'imputato al pagamento di una provvisionale- relativa sia al danno patrimoniale che non patrimoniale- immediatamente esecutiva determinata in base a quanto risultava documentato nel corso del processo.
Tali precisazioni impongono alla giudicante di affermare che essendo stato il sig. CP_3
condannato per il reato di truffa aggravata che è un reato di danno qualificato dal giudice penale come “a consumazione prolungata” , il “danno-evento” implicito nell'accertamento del reato è stato dimostrato nel corso del processo penale, mentre nell'odierno giudizio civile occorre accertare il “danno-conseguenza”, per il quale l'indagine da compiere è quella del nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli (art. 1223
c.c.).
Quanto al danno- evento si legge nella sentenza di primo grado che: “non vi è dubbio che
l'evento che l'imputato intendeva realizzare con la sua condotta era il profitto derivante dall'appropriazione di danaro delle vittime, corrispondente alla perdita patrimoniale di queste ultime….occorre distinguere le singole truffe ai danni delle singole vittime. Ognuna di esse si può senza dubbio considerare una truffa a consumazione prolungata, che non si è consumata fintanto che, con le successive dazioni di danaro anche nell'arco di anni, non sia cessata la condotta appropriativa del
e la diminuzione di capitale della vittima. Fino a quel momento non si è realizzato appieno il CP_3 danno per la vittima e quindi l'evento tipico del reato.”
4. Danni - evento e danni- conseguenza
Al fine di accertare il danno-conseguenza la giudicante può utilizzare, come fonte del proprio convincimento le prove raccolte nel processo penale che sono state prodotte in questo giudizio facendo applicazione in tal modo dei principi giurisprudenziali elaborati in materia probatoria.
Il giudice penale, come esposto nella parte iniziale della sentenza in cui alle pagg. 29-31 ha delineato i criteri di valutazione probatoria degli elementi acquisiti al giudizio, ha riconosciuto piena prova solo alle dazioni di danaro documentate – le prove testimoniali hanno assunto il valore di riscontro della documentazione o integrazione di indizi provenienti dalla documentazione- mentre scarsa rilevanza è stata attribuita alle dichiarazioni del nei suoi interrogatori prive di valore di prova dei fatti. In particolare, le CP_3
dichiarazioni del di conferma a memoria di avere ricevuto le cifre dichiarate dalle CP_3
pagina 19 di 37 persone offese, non supportate da documentazione, non sono state valutate come prova delle somme ricevute né delle somme che il ha dichiarato avere restituito alle vittime nel CP_3
corso del rapporto titolo di disinvestimento o di interessi a meno che non vi siano documenti che le provino per iscritto. Inoltre, gli schemi sintetici elaborati dalla Polizia Giudiziaria con l'elenco degli assegni acquisiti, l'elenco delle somme che le vittime avrebbero ricevuto in restituzione dal la somma di cui il promotore si sarebbe appropriato e le CP_3 dichiarazioni rese in sede di interrogatorio non sono stati utilizzati come prova in quanto solo il documento prodotto dal PM assume valore di prova in particolare non hanno valore di fonte di prova gli schemi con riferimento agli assegni che il querelante aveva dichiarato di avere consegnato a senza riuscire a reperire la copia del documento (gli istituti di CP_3
credito non sono riusciti a rintracciare titoli emessi prima di una certa data).
I criteri di valutazione probatoria utilizzati dal giudice penale non sono vincolanti per il giudice civile, il quale può formare il proprio convincimento alla luce di tutto il materiale probatorio acquisito in atti, comprese le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dall'indagato e quelle rese in sede di esame dibattimentale dalla persona offesa. Infatti, come ricordato dalla Suprema Corte nell'ordinamento processuale vigente manca una norma generale di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova - quale quella prevista dall'art. 189
c.p.p. nel processo penale, che legittima espressamente l'ammissibilità delle prove non disciplinate dalla legge- sicché il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche (per tutte: Cass. civ. 17392/2015; Cass. civ.
13229/2015).”, l'oggettiva estensibilità contenutistica del concetto di produzione documentale, l'affermazione del diritto alla prova ed il correlativo principio del libero convincimento del giudice, inducono dottrina e giurisprudenza da anni consolidate (ex multis, Cass. Civ. 5440/2010; Cass. Civ. 5965/2004 ; Cass. Civ. 4666/2003; Cass. Civ.
1954/2003; 12763/2000) ad escludere che l'elencazione delle prove nel processo civile sia tassativa ed a ritenere quindi ammissibili le prove atipiche (cfr. 28855/2008; Cass. n.
18131/2004; 16069/2001 12763/2000; 4821/1999) quali quelle acquisite nel processo penale.
In particolare, il giudice civile può avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale (Cass. Civ.11775/2006; Cass. Civ. 20335/2004) e, così, delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie pagina 20 di 37 informazioni testimoniali (Cass. Civ. 2168/2013; Cass. civ. 132/2008; 1593/2017 e
10825/2016). Sotto il profilo squisitamente probatorio, infatti, possono essere utilizzate dalla giudicante le prove raccolte in un giudizio penale con sentenza passata in cosa giudicata e sono idonei a fondare la decisione gli elementi e le circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, procedendo ad esame diretto del contenuto del materiale probatorio ovvero ricavandoli dalla sentenza, o se necessario, dagli atti del relativo processo in modo da accertare esattamente i fatti materiali sottoponendoli al proprio vaglio critico (cfr. Cass. Civ.
6478/2005; Cass. Civ. 15112/2013; Cass. Civ. 1665/2016).
Naturalmente l'ingresso delle suddette prove nel processo deve avvenire nel rispetto del contraddittorio tra le parti e soggiace ai limiti temporali posti a pena di decadenza per la loro produzione, e così è avvenuto nel caso di specie, considerato che le produzioni documentali degli attori hanno tutte avuto luogo in allegato all'atto di citazione, o comunque nel rispetto delle preclusioni istruttorie, con conseguente ampia possibilità per la convenuta di esaminarle, contestarle, produrre o chiedere prove contrarie.
Le prove atipiche, pertanto, sono ammissibili, sono assimilate a prove documentali e la loro efficacia probatoria è pari a quella delle presunzioni semplici ai sensi dell'art. 2729 c.c. o argomenti di prova.
In tal senso, le dichiarazioni rese, in sede di indagini preliminari, dal peraltro CP_3
acquisite con il consenso delle parti al processo penale ai sensi dell'art. 493, III comma c.p.p. ( vedi pag. 2 della sentenza del Tribunale di Ferrara) entrano a far parte del materiale probatorio di causa unitamente alle dichiarazioni rese dalle persone offese costituite parti civili in sede di esame testimoniale dibattimentale.
Dal verbale di interrogatorio delegato reso dall'imputato in sede di indagine e redatto in data
8.3.2013 ( acquisito con il consenso delle parti al fascicolo del dibattimento ai sensi dell'art. 493 comma 3 c.p.p. – pag. 2 sentenza tribunale, doc. n. 9 fascicolo attoreo) emerge che inizialmente erano stati consegnati al € 122.806,22 “che provvedevo regolarmente ad CP_3
investire… e nel novembre 2011 € 23.200,00 venivano consegnati con assegno poste , “altri 20.000,00 mi venivano consegnati mel febbraio 2008 con due assegni da 10.000 che giravo ai clienti”. Inoltre, il dichiarava che “Già nell'agosto del 2000 convincevo i ad effettuare il CP_3 T_
disinvestimento progressivo degli iniziali € 122.806,22 che venivano bonificate sui conti dei e T_ prelevate a mezzo assegni che mi facevo consegnare con beneficiario in bianco o intestati a “Me stesso” pagina 21 di 37 e poi girati, che io a mia volta utilizzavo per altri clienti o per esigenze personali. Ho restituito a T_
nel maggio 2001 18 milioni di lire di cui 10 milioni con assegni e 8 milioni in contanti. Inoltre ho consegnato 35 mila euro complessivi in contanti derivanti dai cosiddetti “Rotti” degli importi che facevo credere di reinvestire. “Credo che abbiano un ammanco di € 150.000,00 ma non so dire T_
quanti ne abbia girati agli altri clienti e quanti sul mio conto personale”.
Il in sede di dichiarazione testimoniale (doc. n. 10 fascicolo attoreo) nel Parte_1
processo dibattimentale ha dichiarato “abbiamo iniziato con le lire 230 milioni circa e poi abbiamo sempre dato negli anni qualcosa fino ad arrivare ad un totale di € 115.000,00 versati con assegni e circa
15/20.000 euro venivano restituiti dal al . ..La perdita ammonta ad € 230.000,00”. A CP_3 T_ pag.11 della testimonianza dichiara che le comunicazioni della banca le aveva ricevute dopo avere scoperto i fatti e cioè il 25.2.2013, il 27.1.2014. Per quindi, l'ammanco è di € T_
122.000 + 115.000 -15.000 pari ad € 222.000. A pag. 28 dell'esame testimoniale emerge che le rendicontazioni inoltrate dalla banca le guardava il e poi le buttava via “se vuoi CP_3
vedere il tuo dossier devi pagare € 400,00 l'anno. E' meglio risparmiarle” “avevamo fiducia nel
. Il conto corrente lo aveva fatto aprire il ai per gli CP_3 CP_1 CP_3 T_
investimenti da eseguire, per cui tutte le somme che transitavano sul conto erano poi investite tramite assegni che il “faceva intestare a noi stessi e poi li giravamo. Mi pare che sia CP_3 successo anche che se li faceva lasciare in bianco e dopo li intestava lui alla banca”. Alla scadenza di un investimento il non versava sul conto corrente le somme, ma queste venivano CP_3
reinvestite dal che portava a vedere ai sigg. solo i certificati con indicata la CP_3 T_ nuova cifra. Le comunicazioni della banca che arrivavano il sig. non le capiva Parte_3
per cui le faceva leggere al he diceva di buttarle via. CP_3
Le dichiarazioni rese sia dal he dal con riferimento all'investimento iniziale CP_3 T_
e poi al disinvestimento trovano puntuale conferma nella documentazione versata in atti
(doc. n. 1 fascicolo convenuta) da cui risulta che in data 1.3.2000 e 22.3.2000 il sig. Per_1
aveva ricevuto da “Lettera di conferma
[...] Controparte_7
dell'investimento” n. TPM-0107419 di cui risultavano Controparte_8
sottoscrittori i sigg.ri e , con il consulente e la Persona_1 Parte_1 Controparte_3 data della ricezione della domanda era il 24.2.2000 come dedotto nell'atto di citazione e la data della negoziazione il 28.2.2020. Inoltre, in data 7.7.2000 ed in data 22.8.2000 il sig. Per_1
riceveva da due “Lettere di conferma del disinvestimento” relative al
[...] Controparte_1 pagina 22 di 37 Top Managers Funds eseguiti tramite bonifico. L'esame dell'estratto conto del CP_1
conto corrente ordinario n. 001-264382-1 acceso presso e cointestato a Controparte_1
e al 30.3.2000 (doc. 11 fascicolo attoreo) offre un riscontro alle Persona_1 Parte_1 comunicazioni citate in quanto risulta annotato in data 10.3.2000 il versamento di £
150.000.000 mediante assegni circolari e in data 16.3.2000 lo stesso importo è annotato in uscita e l'operazione è descritta come: “sottoscrizione di Quote di Fondi Comuni di Investimento
AGC TM 107419”. L'estratto conto del medesimo conto corrente cointestato ai al T_
30.9.2000 evidenzia che in data 7.7.2000 veniva accreditato un bonifico in entrata di £
129.468.881 disposto da riferita al riscatto “vs. rsc FND MEDTPM” Controparte_7
(e cioè relativo al fondo che era stato oggetto di Controparte_8
disinvestimento come da comunicazione del 7.7.2000) “data ordine 7.7.2000” e tra il 13.7.2000 ed il 28.7.2000 i emettevano 7 assegni (“Vostro assegno”) per l'ammontare T_
complessivo di £ 130.000.000 con una movimentazione in uscita dello stesso importo dell'investimento riscattato. Inoltre, nel medesimo estratto conto si legge che in data 25.8.2000
disponeva a favore dei un bonifico di £ 69.972.579 relativo al “VS. RSC. CP_1 T_
FND MEDTPM” con data ordine del 23.8.2000 (e cioè alla seconda tranche del riscatto fondo avvenuta su richiesta del 18.8.2000 come emerge dalla CP_8 CP_8
comunicazione di del 23.8.2000 doc. 1 fascicolo convenuta) e sullo stesso estratto CP_1
conto si evidenzia una movimentazione in uscita di £ 70.000,00 mediante l'emissione tra il
30.8.2000 ed il 31.8.2000 di quattro assegni (“Vostro assegno”).
La documentazione bancaria esaminata rappresenta un chiaro riscontro alle dichiarazioni rese sia dall'imputato che dalle persone offese nel corso del procedimento CP_3 Per_4 penale in quanto conferma che il 24.2.2000 tramite il promotore finanziario della
[...]
i sigg. e effettuavano con la banca Controparte_9 Per_1 Parte_1 un'operazione di investimento somme nel Fondo “ versando Controparte_8
sul conto acceso presso la medesima banca per poi dopo solo tre mesi disinvestire le somme versandole a favore del ediante gli assegni a lui consegnati. CP_3
Sebbene non siano stati depositati in atti gli undici assegni elencati nell'estratto conto al
30.9.2000, in quanto risalenti al 2000 e, quindi, ben tredici anni prima della scoperta della truffa e, verosimilmente, non più nella disponibilità della parte né della banca, si deve pagina 23 di 37 ritenere, alla luce delle dichiarazioni rese dal n sede di interrogatorio delegato (“Già CP_3 nell'agosto del 2000 convincevo i ad effettuare il disinvestimento progressivo degli iniziali € T_
122.806,22 che venivano bonificate sui conti dei e prelevate a mezzo assegni che mi facevo T_ consegnare con beneficiario in bianco o intestati a “Me stesso” e poi girati, che io a mia volta utilizzavo per altri clienti o per esigenze personali) che tali somme siano state distratte dal l quale CP_3
se ne appropriava ricevendo gli assegni tratti dai sul loro conto corrente cointestato e T_
non le investiva nell'interesse dei sigg.ri come concordato. T_
La prima appropriazione di danaro, e quindi il primo danno-evento e danno-conseguenza subito dai sigg.ri risale al 31 agosto 2000 ed ammonta ad € 103.291,38 (pari a £ T_
200.000.000).
Le appropriazioni di danaro successive riguardano il periodo compreso fra il 2002 ed il 2012 e sono state documentate mediante la produzione in giudizio degli assegni bancari e degli estratti dei due conti correnti cointestati agli attori e accesi presso c.c. n. Controparte_1
264382-1 e presso la c.c. n. 11184 allegati alle denunce e alle integrazioni Controparte_10 di querela.
L'esame incrociato degli estratti dei conti correnti e degli assegni bancari prodotti (docc. da 1
a 4 bis e 11 fascicolo attoreo) ha consentito al giudice di accertare che tra il 2002 ed il 2012 dai conti correnti degli attori sono stati tratti assegni per l'ammontare di € 84.755,00, tale importo non tiene conto dell'elenco di assegni, indicati nella integrazione di querela del 26.6.2013 (doc.
3 fascicolo attoreo) che, per stessa ammissione dei nella integrazione della querela del T_
31.1.2014 (doc. n. 4) sono stati esclusi in quanto non riferibili alla vicenda in esame. A titolo esemplificativo, sono stati esclusi gli assegni n. 121917157-11 del 22.5.2012 di € 2.344,96 a favore di Casa del Trattore e l'assegno n. 121917159 di € 1839,16 datato 29.11.2012 a favore di
Terre Emerse Soc. OP emessi nel 2012.
A titolo esemplificativo si richiamano gli estratti del conto corrente di del Controparte_10
31.3.2008 (vedi pag. 37 doc. 2 fascicolo parte attrice) in cui risultano addebitati sul conto €
31.000,00 tra il 31.12.2007 ed il 14.3.2008 a mezzo 4 assegni bancari – i numeri 0184960792,
0184960791, 0184960793, 0184960795, 0184960794- che corrispondono agli assegni indicati e prodotti in allegato alle integrazioni di querela del 26.6.2013 e del 31.1.2014 (doc. 3 e 4 bis fascicolo attoreo). Anche gli altri assegni prodotti dagli attori si può ragionevolmente ritenere che sono stati consegnati al er gli investimenti promessi e mai realizzati. CP_3 pagina 24 di 37 A questi importi si aggiunge la somma di € 23.200,00 portata dall'assegno n. CP_11
8932192068-07 emesso in data 8.11.2011 da e a (doc. 2 Parte_1 CP_12 Persona_1
pag. 17 e doc. 3 pag. 27 fascicolo attoreo) a cui fa espresso riferimento sia il sig. Parte_1 nella integrazione di querela del 26.6.2013 in cui la persona offesa ha ricostruito nel dettaglio tutti gli assegni consegnati al er gli investimenti finanziari tra il 2005 ed il 2012 che, CP_3
in parte sono stati esclusi, con altrettanto dettagliata dichiarazione resa ai Carabinieri della
Stazione Copparo con integrazione della querela in data 16.1.2014 (doc. n.3 e 4 fascicolo attoreo). Di tale esclusione la giudicante ha tenuto conto nell'esaminare l'ammontare delle somme consegnate al CP_3
A tutti questi importi fanno riferimento sia il in sede di interrogatorio che i sigg. CP_3
sia nella querela e nelle integrazioni sia in sede di esame testimoniale. T_
Alla luce del materiale probatorio in atti la giudicante ritiene dimostrato il danno patrimoniale complessivo subito dal sigg. , in proprio e quale erede del sig. Parte_1
che ammonta ad € 211.246,38 (pari alla somma di € 103.291,38 + 23.200,00+ € Persona_1
84.755,00) da cui deve essere detratta la somma di € 20.000,00 relativa agli importi restituiti dal i a titolo di anticipo di interessi per l'ammontare di € 191.246,38. CP_3 T_
Tali somme, come emerge dalle dichiarazioni rese dal dalla parte civile esaminata CP_3
in sede di dibattimento, sono state consegnate dai al promotore finanziario T_ CP_3
grazie ai raggiri effettuati dal promotore che ha ammesso espressamente, con dichiarazioni che integrano una confessione stragiudiziale, la distrazione delle somme ricevute dai e T_
dagli altri 148 clienti truffati, a mezzo assegni lasciati con beneficiario in bianco o intestati a
“me stesso” e poi girati e di avere disatteso gli accordi con i clienti non mantenendo fede all'impegno di impiegare le somme ricevute per l'esecuzione di investimenti. Inoltre, il ha confessato nel corso del procedimento penale di avere predisposto i certificati CP_3 relativi agli investimenti fotocopiando un modello intestato a non più in vigore CP_13
che gli servivano per ottenere dai clienti gli assegni. Copia di un certificato è stata prodotta in giudizio unitamente ai prospetti manoscritti dal promotore, su carta intestata a “
[...]
con l'indicazione degli importi degli investimenti, Controparte_14
delle scadenze ( doc. 11 fascicolo attoreo). Peraltro, il promotore non costituendosi CP_3
pagina 25 di 37 nel giudizio civile non ha offerto una diversa ricostruzione dei fatti che devono ritenersi provati e coperti dal giudicato penale.
Devono, quindi, ritenersi accertati non solo nei riguardi del promotore, ma anche nei confronti della banca convenuta i dedotti comportamenti illeciti del promotore ai danni del sig. sia in proprio che quale erede del sig. per l'ammontare Parte_1 Persona_1
della somma di € 191.246,38 a titolo di somme distratte dal promotore e non impiegate negli investimenti promessi.
Ciò posto, dei danni derivati all'attore dalle accertate condotte illecite dell'ex promotore infedele deve rispondere anche l'intermediario . Controparte_1
5. Responsabilità della banca
La responsabilità dell'istituto di credito che agisce come intermediario finanziario autorizzato per il fatto illecito del suo promotore si fonda sul D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 31, comma 3, in forza del quale il soggetto abilitato allo svolgimento dei servizi e delle attività di investimento
è solidalmente responsabile dei danni arrecati ai terzi dal promotore finanziario, nel periodo in cui questi ha agito, appunto, quale promotore sulla base del rapporto-contrattuale in essere con la banca, anche nel caso in cui la sua condotta sia penalmente rilevante. Nell'attuale formulazione, infatti, la norma non contiene più l'inciso che limitava la responsabilità dell'intermediario ai danni arrecati dal promotore nello svolgimento delle incombenze affidate al medesimo, contenuto in precedenza nell'art. 23 comma 3 D. Lgs. 415/1996, che a sua volta riproduceva la disciplina prevista dall'art. 5, comma 4 della l. 1/1991, ampliando corresponsabilità dell'intermediario, individuandone come fondamento il mero conferimento dell'incarico. Il riferimento nella norma anche ai casi in cui i danni arrecati alla clientela dai promotori finanziari siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale esclude, poi, che il comportamento doloso del preposto interrompa il nesso causale fra l'esercizio delle incombenze ed il danno, anche quando tale comportamento costituisca reato e rivesta quindi particolare gravità (cfr. (v. Cass. Sez. U. 16/05/2019, n. 13246; v. anche e pluribus Cass.
26/06/2019, n. 17060; 10/11/2015, n. 22956; 04/11/2014, n. 23448; 04/03/2014, n. 5020;
25/01/2011, n. 1741; 22/06/2007, n. 14578).
In tema di danni derivanti dalla condotta illecita del promotore di prodotti finanziari o assicurativi, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che la responsabilità dell'istituto di credito, di cui al menzionato art. 31, terzo comma, costituisce applicazione del pagina 26 di 37 generale principio di cui all'art. 2049 c.c. v. Cass. SSUU 13246/2019, Cass
857/2020; 22956/2015; Cass. 04/11/2014, Cass. n. 23448; Cass. 04/03/2014, Cass. n. 5020;
25/01/2011, n. 1741). Perchè lo stesso possa operare, non è necessario altro che il rapporto di occasionalità necessaria tra la condotta antigiuridica posta in essere dall'agente o promotore e le incombenze che gli erano state affidate dal preponente o intermediario finanziario autorizzato, in quanto ciò che rileva è che al terzo in buona fede apparisse in concreto come l'attività posta in essere nei suoi confronti, e che gli ha causato un danno, rientrasse nell'incarico affidato al promotore dall'intermediario abilitato (ex multis Cass. civ., n.
6829/2011; n. 12448/2012; n. 18860/2015). Si tratta di "una peculiare specie di relazione di causalità", da valutarsi alla stregua del criterio di regolarità causale con il quale è declinato in ambito civile il principio di equivalenza causale di cui all'art. 41 cpv. c.p., tale per cui "la verificazione del danno-conseguenza non sarebbe stata possibile senza l'esercizio dei poteri conferiti da altri, che assurge ad antecedente necessario anche se non sufficiente" (cfr. Cass. SU 13246/2019).
Non è, pertanto, richiesto un nesso di causalità fra l'incarico e il danno al terzo, ma è sufficiente che le mansioni affidate dal proponente o committente abbiano determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l'evento dannoso, anche se l'agente abbia operato al di là dei limiti delle sue incombenze e perfino trasgredendo gli ordini ricevuti e con dolo (Cass. n. 4951 del 2002).
Ai fini della responsabilità dell'intermediario nei confronti dei terzi, in relazione all'attività illecita posta in essere dal promotore finanziario, è cioè sufficiente che la medesima sia stata agevolata o resa possibile dall'intervento di quest'ultimo nell'attività d'impresa, di cui sintomatico riscontro costituiscono in particolare la presenza del medesimo nei locali della banca, l'utilizzo della modulistica di pertinenza e la spendita del nome.
La finalità della previsione è, infatti, quella di rafforzare la fiducia del pubblico dei risparmiatori nel sistema di raccolta del risparmio domiciliare, inducendolo a confidare che la semplice appartenenza del promotore alla rete ufficiale del preponente costituisca una garanzia e quindi di avvalersi senza remore del suo operato, e al tempo stesso di fornire al risparmiatore una tutela rafforzata a fronte di eventuali illeciti del promotore inserito nella rete di collaboratori di cui l'istituto si avvale, allocando il rischio dell'operato illecito del promotore anche sull'intermediario autorizzato, ovvero sul soggetto che meglio lo può sostenere. Trattasi, cioè, di vera e propria responsabilità oggettiva funzionalmente volta alla pagina 27 di 37 tutela dei terzi e del mercato (cfr., da ultimo, Cass. 12.10.2018 n. 25374). Ciò, fatta salva l'ipotesi in cui l'intermediario provi che vi sia stata, se non addirittura collusione, quanto meno una consapevole e fattiva acquiescenza del cliente alla violazione, da parte del promotore, di regole di condotta su lui gravanti (Cass. civ. 24004/2011, cfr. Cass. n.
6929/2011).
Al fine di escludere la responsabilità solidale dell'intermediario per gli eventuali danni arrecati ai terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari, non è sufficiente la mera consapevolezza dell'investitore della violazione da parte del promotore delle regole di comportamento poste a tutela dei risparmiatori, ma occorre che i rapporti tra promotore ed investitore presentino connotati di anomalia, se non addirittura di connivenza o di collusione in funzione elusiva della disciplina legale: “la condotta del terzo/investitore - non inserendosi nella situazione di potenzialità dannosa determinata dal contegno della preponente, ma appartenendo ad una serie eziologica diversa e determinante dell'evento - può giungere a interrompere il nesso causale solo allorché gli fosse chiaramente percepibile che la condotta del preposto si poneva in assenza o al di fuori del rapporto con l'intermediario ovvero fosse consapevolmente coinvolto nell'elusione della disciplina legale posta in essere dal promotore finanziario
o ancora quando avesse prestato acquiescenza all'irregolare condotta del preposto: acquiescenza desunta dal numero o dalla ripetizione delle operazioni poste in essere con modalità irregolari, dal valore complessivo delle operazioni, dall'esperienza acquisita nell'investimento di prodotti finanziari, dalla conoscenza del complesso iter funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento e dalle sue complessive condizioni culturali e socioeconomiche (v. Cass. Civ 30161/2018 32514/2018,
857/2020)”.
Incombe all'investitore l'onere di provare l'illiceità della condotta del promotore, mentre spetta all'intermediario quello di provare che l'illecito sia stato consapevolmente agevolato in qualche misura dall'investitore.
In ogni caso la giurisprudenza (sopra richiamata) è chiara nell'affermare che la condotta del terzo investitore può fare venire meno la responsabilità del preponente solo qualora sia per lui chiaramente percepibile che il preposto, abusando dei suoi poteri, agisca per finalità estranee a quelle del preponente, ovvero quando il medesimo danneggiato sia consapevolmente coinvolto nell'elusione della disciplina legale da parte dell'intermediario od abbia prestato acquiescenza all'irregolare agire dello stesso. Non è sufficiente, quindi, ad pagina 28 di 37 escludere la dedotta responsabilità dell'intermediario l'ingenuità dell'investitore ovvero il semplice fatto che egli fosse o potesse essere consapevole della violazione dei doveri che incombono sul promotore, se non si dimostri una sua vera e propria connivenza o collusione in funzione elusiva della disciplina legale ed in danno dell'intermediario
Nessuna di tali situazioni ricorre nel caso di specie, non avendo la banca evidenziato alcun rapporto anomalo tra il promotore e l'investitore.
Al fine di ritenere sussistente nel caso di specie il nesso di occasionalità necessaria previsto dall' art.31 comma 3 TUF risulta dirimente la circostanza che prestasse attività CP_3 lavorativa come promotore finanziario di , avendo gli attori provato Controparte_1
l'illiceità della condotta del predetto, mentre la convenuta non ha assolto all'onere che su di lei incombeva di dimostrare che l'illecito sia stato consapevolmente agevolato dagli investitori mediante una condotta, se non di collusione, quantomeno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore.
Nel caso di specie, quindi, sussiste il nesso di occasionalità nei termini sopra delineati con riferimento al mancato impiego in investimenti delle somme versate dal al T_
promotore. Non è, infatti, oggetto di contestazione che all'epoca dei fatti Controparte_3 agisse come promotore finanziario della ed in tale veste poteva Controparte_1
legittimamente spendere tale sua qualità nei rapporti con la clientela, avvalendosene al fine di indurre gli investitori ad affidargli i loro denari per effettuare operazioni con la società mandante.
6. Concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Escludere che nel caso di specie gli investitori siano stati collusi o consapevolmente acquiescenti alla violazione delle regole gravanti sul promotore, porta, altresì, ad escludere che sia ravvisabile il concorso di colpa degli investitori stessi, ai sensi dell'art. 1227 c.c..
L'applicazione dell'art. 1227 c.c. è possibile solo qualora l'intermediario provi che vi sia stata, se non addirittura collusione, quanto meno una consapevole e fattiva acquiescenza del cliente alla violazione, da parte del promotore, di regole di condotta a lui note e su quest'ultimo gravanti ( Cass. civ. 857/2020).
Nel caso di specie non è stata fornita la prova, da parte dell'Istituto bancario, della connivenza o collusione da parte dei sigg.ri in relazione all'operato del né l'istituto ha T_ CP_3
assolto all'onere probatorio collegato all'art. 2049 c.c.. pagina 29 di 37 La Banca convenuta non ha dimostrato che il comportamento degli attori presentasse delle anomalie, ovvero che questi abbiano omesso di adottare l'ordinaria diligenza, ponendo in essere direttamente comportamenti o avallando comportamenti del promotore devianti rispetto alle ordinarie regole del rapporto professionale tra cliente e promotore, o in altro modo contribuendo al verificarsi dell'evento dannoso.
Con specifico riguardo, poi, alla contestata negligenza degli attori con riferimento alla violazione della normativa bancaria che vieta l'emissione di assegni in bianco consegnati al promotore, la tesi dell'intermediario, secondo cui vi sarebbe un dovere del cliente di cooperazione contrattuale ed un obbligo di diligenza, non è condivisibile.
Ai sensi della normativa vigente e dello stesso rapporto contrattuale, il cliente può, a priori, immaginare solo un rischio, quale conseguenza delle sue scelta di consegnare assegni in bianco o non controllare gli estratti-conto, e cioè gli effetti negativi di cui all' art. 1832 c.c., ma non potrebbe - o dovrebbe - mai rappresentarsi che dal suo comportamento possa derivare una corresponsabilità nell'appropriazione del denaro da parte di un funzionario infedele della banca o dell'intermediario finanziario.
Tale interpretazione appare in linea con la giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale ha più volte affermato che la normativa del TUB e del TUF è destinata a tutelare gli interessi del risparmiatore, e non può essere interpretata nel senso che da essa derivi un onere di diligenza a carico del cliente, la cui violazione gli sia addebitabile a titolo di colpa concorrente o esclusiva, a meno che non emerga la collusione o quantomeno la fattiva acquiescenza del cliente alla violazione, da parte del promotore, delle regole di condotta su quest'ultimo gravanti, ciò che nel caso di specie va escluso. Peraltro, in sede di esame testimoniale il sig. ha ribadito di non comprendere le comunicazioni trasmessegli dalla banca e Parte_1
di averle sottoposte al di cui aveva piena fiducia il quale lo rassicurava della scarsa CP_3 importanza delle missive ricevute e diceva di buttarle via. Mentre a fronte della sua richiesta di avere qualche informazione dalla banca dell'andamento dei titoli investiti, il li CP_3
aveva convinti che fosse necessario pagare la somma di € 400,00 per ricevere tali informazioni, somma che era preferibile risparmiare, piuttosto che dare alla banca, anche perché periodicamente il recandosi presso le abitazioni dei clienti gli mostrava i CP_3
promemoria con l'indicazione di tutte le somme investite, dei rendimenti e delle scadenze.
pagina 30 di 37 Dalle dichiarazioni rese dalle persone offese in sede di esame dibattimentale emerge chiaramente l'affidamento incolpevole riposto nel promotore finanziario a cui si aggiunge una scarsa conoscenza, da parte degli attori, dei meccanismi che sottendono gli investimenti ed in generale le operazioni bancarie.
Peraltro la responsabilità della banca a fronte dell'operato illecito del promotore non muta allorché il cliente abbia aderito a proposte di investimento e consegnato denaro in modo non in linea con le regole preposte all'operazione e anche se l'incaricato abbia agito al di là delle proprie incombenze o violando le prescrizioni impartite, in quanto spetta alla banca dimostrare una piena conoscenza da parte del cliente dei prodotti finanziari e delle modalità di investimento. Tale dimostrazione non è stata fornita dalla banca convenuta.
Gli attori hanno riposto pieno affidamento sulla persona del promotore e sulla banca per la quale il promotore lavorava in merito alla bontà e alla sicurezza degli investimenti proposti e sulla regolarità delle modalità dell'investimento con la prospettiva di sicuri rendimenti, facilmente credibili da soggetti privi di esperienza in prodotti finanziari e per l'intuitus personae caratterizzante il mandato fiduciario con la banca ed il promotore che non hanno consentito agli attori di rendersi conto che le modalità di stipula dei contratti finanziari mediante consegna di assegni al promotore in cambio della ricezione di certificati e promemoria degli investimenti con apposto il timbro della , Controparte_1
rappresentassero gli “artifici e raggiri” che hanno condotto alla condanna del per CP_3 truffa aggravata perpetrata ai danni degli attori.
7. Lucro cessante
Riguardo, poi, alla richiesta di risarcimento del danno rappresentato dal c.d “lucro cessante”, la stessa non può trovare accoglimento.
Gli attori parrebbero fondare tale domanda sul preteso inadempimento di contratti di investimento che, se fossero stati effettivamente disposti, avrebbero consentito loro di conseguire un rendimento, peraltro, ad un tasso di interesse pari all'8%.
Sebbene in tema di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito sia in astratto certamente condivisibile l'orientamento (cfr. Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza n. 2979 del 01/02/2023) per cui sulla somma riconosciuta al danneggiato a titolo di risarcimento sia necessario considerare, oltre alla svalutazione monetaria (che costituisce danno emergente), anche il nocumento finanziario subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di pagina 31 di 37 denaro dovuta a titolo di risarcimento – riconducibile alla categoria del lucro cessante – tuttavia, tale voce di danno deve essere provata in giudizio dal creditore. Quest'ultimo è tenuto a dimostrare, quand'anche mediante presunzioni, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta.
Il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova mediante non solo allegazione specifica della tipologia di danno patrimoniale di cui il danneggiato chiede il risarcimento, ma anche mediante deduzione e prova in giudizio degli elementi di fatto, da cui desumere l'esistenza, sia pure in termini di elevata probabilità, ed a cui fare riferimento per la relativa liquidazione equitativa (Cass. Civ.,
Sez. III, Sentenza n. 18363 del 26/07/2017; Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza n. 36554 del
14/12/2022).
In giudizio, risulta provata unicamente una generica intenzione dei signori di investire T_
i propri risparmi, avendo gli stessi consegnato a tal fine delle somme di denaro al promotore finanziario;
tuttavia l'attore non ha fornito alcuna prova – neppure indiziaria – degli elementi necessari a consentire una quantificazione del lucro cessante come richiesta che faccia riferimento ai BTP decennali senza chiarire tale indicazione, né la CTU richiesta avrebbe potuto sopperire all'onere di allegazione e prova gravante sulla parte attrice.
I sigg. nelle conclusioni dell'atto di citazione, infatti, hanno indicato genericamente la T_
tipologia di titolo senza allegare i parametri di riferimento per il calcolo, senza neanche fornire elementi, neppure presuntivi, volti a surrogare suffragare il criterio proposto.
Non sono stati, infatti, dimostrati precedenti investimenti né l'intenzione da parte dell'attore di effettuare investimenti a capitale garantito, in particolare in Buoni Ordinari del Tesoro, titoli del debito pubblico emessi dal governo italiano;
nemmeno l'attore ha provato che avrebbe investito le somme consegnate a in prodotti finanziari con una certa CP_3
redditività. In assenza di prova di precedenti investimenti né di una profilatura – anche resa da altro soggetto di intermediazione finanziaria – atta a qualificare l'attore come investitore abituale e con una certa tipologia di rischio d'investimento, non vi è ragione per quantificare pagina 32 di 37 il lucro cessante nei termini dell'interesse garantito sui titoli del debito pubblico, come richiesto da parte attrice.
Né ovviamente può farsi riferimento ai surrettizi indici di rendimento indicati dal promotore finanziario nei moduli di investimento fatti sottoscrivere e non corrispondenti ad alcun prodotto finanziario acquistato (8% a capitale garantito), in assenza di individuazione e prova dell'esistenza, sul mercato di investimenti dell'epoca di ciascuna dazione, di prodotti finanziari con simili caratteristiche. Manca, quindi la prova di qualsivoglia elemento idoneo a consentire una prognosi circa il tipo di investimento che l'attore assume di non aver potuto effettuare in ragione della condotta illecita posta in essere dal CP_3
8. Domanda di condanna della banca per violazione degli obblighi informativi
La natura illecita delle dazioni di danaro a favore del quale promotore finanziario CP_3
della banca , che non sono state impiegate in prodotti finanziari offerti dalla CP_1
banca, ma sono stati distratti dal promotore, non consente di ravvisare alcun obbligo informativo in capo alla con conseguente infondatezza delle doglianze attoree. CP_1
9. Quantificazione dei danni non patrimoniali subiti da Parte_1
A fronte della dimostrazione della condotta dolosa del promotore finanziario, deve essere, altresì, accolta la domanda di condanna dei convenuti al risarcimento del danno non patrimoniale sotto il profilo morale in favore dell'attore, ai sensi degli artt. 185 c.p. e 2059 c.c.
La scoperta della truffa subita, dopo tredici anni di affidamento dei propri risparmi al promotore finanziario della nel quale avevano riposto piena fiducia in CP_1 CP_1 considerazione anche del prestigio dell'Istituto di credito alle cui dipendenze prestava servizio il è ragionevole ritenere che abbia determinato un patema d'animo nel CP_3
padre che nel 2013 aveva 80 anni e nel figlio : una simile conclusione, Persona_1 T_ del resto, la si può trarre anche solo mediante presunzioni semplici, dal momento che, trattandosi di somme ingenti, rientra nel novero dell'ordinario che la perdita del denaro, il quale rappresenta il frutto delle proprie fatiche, ingeneri una frustrazione profonda: per la consapevolezza dell'abuso senza alcuna colpa subito, per la fiducia tradita, per la perdita di una prospettiva patrimoniale che si dava per acquisita, per la preoccupazione per il futuro.
Gli elementi raccolti trovano senz'altro rilievo nel guidare il potere equitativo di liquidazione del danno non patrimoniale che consiste, per l'appunto, nella perturbazione pagina 33 di 37 della sfera psichica, risarcibile nel caso di specie, trovando titolo nella commissione del reato truffa aggravata perpetrata ai danni degli attori per tredici anni.
L'accertamento di un importo a titolo di danno patrimoniale che ammonta complessivamente ad € 191.246,38, ben maggiore rispetto a quello accertato in sede penale in cui è stato riconosciuto a titolo di danno non patrimoniale l'importo di € 15.000,00 liquidato come provvisionale, impone alla giudicante di parametrare il danno non patrimoniale subito dai sul danno patrimoniale accertato e quantificato in questa sede che si reputa congruo T_
liquidare all'attore la somma di Euro 35.000,00 in moneta attuale.
10.Interessi e rivalutazione
Il giudice penale di secondo grado accoglieva la doglianza delle parti civili relativa al mancato riconoscimento della rivalutazione e degli interessi legali limitatamente alle posizioni già definite – e, quindi, non anche quella dei sig.ri ai quali era stata liquidata T_
solo la provvisionale- con liquidazione integrale del danno e non sulle somme liquidate a titolo provvisionale “stante la natura meramente anticipatoria e per sua natura non esaustiva di tutte le voci di danno”; ne consegue che in questa sede devono essere liquidati anche rivalutazione ed interessi in quanto il risarcimento del danno da fatto illecito è un debito di valore. Al creditore di un'obbligazione di valore spetta anche il risarcimento del danno ulteriore causato dal ritardato adempimento: la base del calcolo è costituita non dal credito in moneta attuale, ma dal credito originario via via rivalutato anno per anno (v. Cass. Civ., Sez.
Unite, Sentenza n. 1712 del 17/02/1995).
Considerato che i sigg.ri sono stati vittima di una truffa che si è consumata nell'arco di T_ tredici anni, dal 2000 al 2013 e considerato che l'importo di € 103.291,38 è stato illecitamente percepito dal ra il 13.7.2000 ed il 31.8.2000, mentre l'importo di € 87.955,00 (pari ad CP_3
€ 84.755,00+23.200,00-20.000,00 a titolo di restituzioni) è stato percepito dal tra il CP_3
2002 ed il 2012 appare opportuno, considerato l'ingente importo delle somme distratte procedere ad una rivalutazione monetaria, per sopperire alla perdita di valore della moneta nel frattempo verificatasi, in misura pari all'andamento dell'indice ISTAT - FOI dal 31.08.2006
(data media di erogazione delle somme per effetto della truffa, considerato che la prima dazione di somme è del 31/08/2000 ed il rapporto è durato sino al 2013, quando è stata proposta querela), che impone di liquidare il danno patrimoniale in moneta attuale.
pagina 34 di 37 Ad oggi, il danno patrimoniale, danno emergente costituito dalle somme indebitamente versate al dai va quantificato in euro € 211.246,38 (pari alla somma di € CP_3 T_
103.291,38 + 23.200,00+ € 84.755,00) da cui deve essere detratta la somma di € 20.000,00 (e non la somma di € 15.000,00 come richiesto da parte attrice in quanto il sig. in sede Parte_1
di esame dibattimentale ha ribadito l'importo di € 15.000,00/20.000,00 ed il in sede CP_3
di interrogatorio ha fatto riferimento ad una somma che si avvicina ad € 20.000,00), relativa agli importi restituiti dal ai a titolo di anticipo di interessi per l'importo di € CP_3 T_
191.246,38 che rivalutato ad oggi applicando l'indice ISTAT - FOI dal 31.08.2006, ammonta ad
€ 263.346,27.
Da tale importo vanno sottratte l'importo di euro 75.000,00 relativo alla provvisionale versata all'attore dalla convenuta. CP_1
Inoltre, considerato che in presenza di acconti pari ad € 75.000,00 occorre rendere omogenei i valori del calcolo, potendosi a tal fine rivalutare gli acconti alla data della liquidazione (Cass.
10/3/99 n. 2074), che in mancanza di documentazione dell'esborso si presume avvenuto nel mese di dicembre 2020 – considerato che la sentenza della Corte di Cassazione è stata resa all'udienza del 16.10.2020- distinguendo, peraltro, la somma di € 60.000 versata a titolo di danni patrimoniali che alla data della presente sentenza si è rivalutata in € 70.500,00 mentre la somma di € 15.000,00 versata a titolo di interesse non patrimoniali che alla data della presente sentenza si è rivalutata in euro 17.625,00.
Con riferimento al danno patrimoniale, quindi, detraendo l'importo di € 70.500,00 dall'importo complessivo riconosciuto di euro 263.346,27 in moneta attuale, il residuo credito dell'attore è pari alla somma di euro pari ad € 192.846,27 in moneta attuale.
Con riferimento ai danni non patrimoniali liquidati in questa sede in complessivi € 35.000,00 in moneta attuale occorre detrarre da tale importo la somma di euro 17.625,00 a titolo di acconto ricevuto e rivalutato in moneta attuale per cui il residuo credito dell'attore con riferimento a tale voce di danno è pari alla somma di euro 17.375,00 in moneta attuale.
Complessivamente il sig. , in proprio ed in qualità di erede, ha diritto al Parte_1 pagamento della somma complessiva di € 210.221,270 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, pari ad € 192.846,27 e non patrimoniali, pari ad € 17.375,00.
pagina 35 di 37 Su tutte le somme sopra determinate, liquidate all'attualità, devono essere, altresì, riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto, che secondo l'insegnamento delle
Sezioni Unite (Cass., SS.UU., n. 1712 del 17.2.95), decorrono dalla produzione dell'evento di danno (che nel caso in esame si ritiene sia il 31.08.2006 applicando un parametro medio commisurato alla durata del reato di truffa a consumazione prolungata) sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.
Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma di € 210.221,270 devalutata all'epoca del fatto (31.08.2006) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 31.08.2006 fino alla presente pronuncia;
sull'importo come determinato all'attualità di € 210.221,270 sono dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
Passando, infine, alla regolamentazione delle spese processuali queste seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo il d.m. 55/2014, tenuto conto del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 5 del predetto decreto “sulle somme attribuite alla parte vincitrice” e dell'attività effettivamente svolta applicando i parametri medi. Tali spese devono essere distratte ai sensi dell'art. 93 c.p.c. a favore dell'avv. Bruno Barbieri che si è dichiarato antistatario nella memoria di costituzione nel giudizio riassunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona della dott.ssa Anna Giorgia Carbone, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da in proprio e quale erede del contro Parte_1 Persona_1 Controparte_1 che ha riassunto il giudizi interrotto e contumace, così provvede:
[...] Controparte_3
pagina 36 di 37 a. Accoglie le domande di parte attrice e, ritenuta la responsabilità dei convenuti per l'effetto, condanna e in solido tra loro, al pagamento, in Controparte_1 Controparte_3
favore di in proprio e quale erede del a titolo di Parte_1 Persona_1 risarcimento dei danni patrimoniali della somma di € € 192.846,27 in moneta attuale e a titolo di danno non patrimoniale della somma di euro 17.375,00 in moneta attuale, oltre interessi da calcolare con i criteri indicati in motivazione;
b. condanna e in solido, al pagamento, in favore Controparte_1 Controparte_3
di in proprio e quale erede del delle spese processuali che Parte_1 Persona_1 liquida nella somma complessiva di euro 23.698,00 (di cui euro 22.457,00 per compenso di avvocato ed euro 1241,00 per le ulteriori spese del giudizio), oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. a favore dell'avv. Bruno Barbieri che si è dichiarato antistatario.
Milano, 31 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Giorgia Carbone
pagina 37 di 37
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Giorgia Carbone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 34902/2021 promossa da:
nato a [...] il [...], C.F. in proprio Parte_1 C.F._1
nonché quale erede di nato a [...] il [...], Persona_1
, deceduto in Ferrara l'11.02.2024 rappresentato e difeso, giusta CodiceFiscale_2 procura alle liti dall'Avv. Bruno Barbieri (C.F.: del Foro di Bologna in C.F._3
Via Lemonia n. 21, di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento, con le modalità previste dalla normativa vigente, al numero di telefax
051/0141139, indicando, altresì, il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: presso il cui studio, sito in Bologna, via Lemonia 21, Email_1 ha eletto domicilio. ATTORE contro
(C.F. P. IVA nella persona del Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 suo procuratore speciale dott. rappresentata e difesa, sia congiuntamente che CP_2
disgiuntamente fra loro, dal prof. avv. Alberto Monti (c.f. ; PEC: CodiceFiscale_4
e dagli avvocati Franco Monti (c.f. ; Email_2 CodiceFiscale_5
PEC: e Francesco Rolle (c.f. ; PEC: Email_3 CodiceFiscale_6
del Foro di Milano (per tutti numero di fax 02.55187721), Email_4 con studio in Milano, viale Monte Nero n.53, elettivamente domiciliata presso di loro come da procura rilasciata ex art. 83 c.p.c. ed allegata alla busta di deposito della compara di risposta pagina 1 di 37 CONVENUTO
E CONTRO
(C.F. nato il [...] a [...] e Controparte_3 C.F._7
residente in [...] Dogato (FE)
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
- rimettere la causa in istruttoria per tutte le ragioni esposte in narrativa, nonché per l'ulteriore documentazione allegata alla presente costituzione, ritenendo fondamentale e
“necessario per la decisione procedere ad una precisa ricostruzione degli importi versati al fine della determinazione del danno emergente e del lucro cessante, imputabili in maniera distinta alla Banca e al sig. , come da decreto nomina CTU del 6.12.2022. Dott. CP_3
RG 2242/2021, con cui la causa, gemella alla presente, è stata rimessa in istruttoria Tes_1
a seguito di deposito degli scritti finali (doc. 17 comparsa in riassunzione);
In via principale:
- accertare che il sig. per i motivi indicati in narrativa, nella sua qualità di Controparte_3
promotore finanziario di ha sottratto/distratto le somme ricevute Controparte_1 dall'odierno attore e conseguito abusive negoziazioni, falsamente rendicontando la situazione patrimoniale a danno degli stessi, nonché
- accertare che la sentenza penale della Cassazione n. 32514/2020, ormai divenuta irrevocabile, fa stato nel presente giudizio civile quanto alla commissione del fatto così come accertato e, quindi, - dichiarare la responsabilità solidale del sig. e della Controparte_3 in persona del legale rappresentante p.t., per i danni, patrimoniali Controparte_1
e non patrimoniali, procurati dall'attore al sig. compreso il disagio subito dagli CP_3
stessi - inteso come danno non patrimoniale legato alla mancata e/o minore consistenza patrimoniale - e, per l'effetto,
- condannare in via solidale il sig. e in persona Controparte_3 Controparte_1 del legale rappresentante p.t., al pagamento – a favore degli attori– della somma di €
242.758,27 – se calcolati con capitalizzazione composta- o in subordine la somma di €
pagina 2 di 37 234.342,52 - se calcolati con capitalizzazione semplice- per le sottrazioni rilevate in narrativa, quale danno emergente, somma così risultante dai conteggi esplicati in narrativa e in particolare dalla tabella a pag. 37 che tiene conto delle restituzioni ottenute negli anni, oltre l'ulteriore somma quale differenza tra quanto maturato dagli investimenti voluti e quanto questi avrebbero maturato se il sig. on li avesse disinvestiti con inganno agli attori, CP_3
nonché di un ulteriore importo pari a quanto avrebbe mediamente fruttato la somma sottratta sulla base di un investimento in linea con la profilatura di rischio del cliente nell'ambito di un corretto rapporto di trasparenza bancaria che avesse permesso al cliente di conoscere l'andamento reale dei propri investimenti o, in via ultimativa, quanto avrebbero fruttato le somme sottratte se investite all'epoca dei fatti in un BTP decennale, quale lucro cessante, o nella minor o maggior somma che parrà di Giustizia, oltre interessi legali maturati dal dì della perizia (doc. 8) al saldo, per quanto concerne il risarcimento del danno patrimoniale, nonché di ulteriori € 57.827,48 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, o – in subordine – ulteriori € 55.303,00 – se calcolati in regime di capitalizzazione semplice - inteso quale voce di danno morale da reato, somma così risultante dai conteggi esplicati in narrativa e in particolare dalla tabella a pag. 37 che tiene conto delle restituzioni ottenute negli anni, o nella minor o maggior somma che parrà di Giustizia, oltre interessi legali maturati dal dì del commissi delicti al saldo.
➢ In via subordinata, nella non creduta ipotesi in cui non ci si trovi davanti ad un caso di appropriazione indebita, ma di truffa legata alla falsa rendicontazione, si chiede di:
- accertare in ogni caso la solidale responsabilità del in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., e nonché che la sentenza penale della Controparte_3
Cassazione n. 32514/2020, ormai divenuta irrevocabile, fa stato nel presente giudizio civile quanto alla commissione del fatto così come accertato, e, quindi, - condannare al pagamento –
a favore degli attori– della somma di € 242.758,27 – se calcolati con capitalizzazione composta- o in subordine la somma di € 234.342,52 - se calcolati con capitalizzazione semplice- per le sottrazioni rilevate in narrativa, quale danno emergente, somma così risultante dai conteggi esplicati in narrativa e in particolare dalla tabella a pag. 37 che tiene conto delle restituzioni ottenute negli anni, oltre l'ulteriore somma quale differenza tra pagina 3 di 37 quanto maturato dagli investimenti voluti e quanto questi avrebbero maturato se il sig. on li avesse disinvestiti con inganno agli attori, nonché di un ulteriore importo pari CP_3
a quanto avrebbe mediamente fruttato la somma sottratta sulla base di un investimento in linea con la profilatura di rischio del cliente nell'ambito di un corretto rapporto di trasparenza bancaria che avesse permesso al cliente di conoscere l'andamento reale dei propri investimenti o, in via ultimativa, quanto avrebbero fruttato le somme sottratte se investite all'epoca dei fatti in un BTP decennale, quale lucro cessante, o nella minor o maggior somma che parrà di Giustizia, oltre interessi legali maturati dal dì della perizia (doc. 8) al saldo, per quanto concerne il risarcimento del danno patrimoniale, nonché di ulteriori € 57.827,48 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, o – in subordine – ulteriori € 55.303,00 – se calcolati in regime di capitalizzazione semplice - inteso quale voce di danno morale da reato, somma così risultante dai conteggi esplicati in narrativa e in particolare dalla tabella a pag. 37 che tiene conto delle restituzioni ottenute negli anni, o nella minor o maggior somma che parrà di Giustizia, oltre interessi legali maturati dal dì del commissi delicti al saldo.
➢ In via ulteriormente subordinata, nella non creduta ipotesi in cui il Tribunale adito non ritenga accertati i fatti di appropriazione e/o falsa rendicontazione così come già accertati in sede penale (con sentenza passata in giudicato, che fa stato nel presente giudizio ex art. 651 cpp), Voglia:
-Accertare la violazione dell'obbligo di buona fede nei rapporti contrattuali e degli obblighi informativi ex art. 21 T.U.F. per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto,
- condannare i convenuti e in solido tra loro, al Controparte_3 Controparte_1
pagamento a titolo di risarcimento del danno per il disagio subito dall'attore conseguente alla scorrettezza contrattuale della somma di € 242.758,27 – se calcolati con capitalizzazione composta o in subordine la somma di € 234.342,52 - se calcolati con capitalizzazione semplice- per le sottrazioni rilevate in narrativa, quale danno emergente, somma così risultante dai conteggi esplicati in narrativa e in particolare dalla tabella a pag. 37 che tiene conto delle restituzioni ottenute negli anni, oltre l'ulteriore somma quale differenza tra quanto maturato dagli investimenti voluti e quanto questi avrebbero maturato se il sig. non li avesse CP_3
disinvestiti con inganno all'attore, nonché di un ulteriore importo pari a quanto avrebbe mediamente fruttato la somma sottratta sulla base di un investimento in linea con la pagina 4 di 37 profilatura di rischio del cliente nell'ambito di un corretto rapporto di trasparenza bancaria che avesse permesso al cliente di conoscere l'andamento reale dei propri investimenti o, in via ultimativa, quanto avrebbero fruttato le somme sottratte se investite all'epoca dei fatti in un
BTP decennale, quale lucro cessante, o nella minor o maggior somma che parrà di Giustizia, oltre interessi legali maturati dal dì della perizia (doc. 8) al saldo, per quanto concerne il risarcimento del danno patrimoniale, nonché condannare, sempre in via solidale, il sig.
e in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_3 Controparte_1
pagamento – a favore dell'attore– di ulteriori € 57.827,48 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, o – in subordine – ulteriori € 55.303,00 – se calcolati in regime di capitalizzazione semplice - inteso quale voce di danno morale da reato, somma così risultante dai conteggi esplicati in narrativa e in particolare dalla tabella a pag. 37 che tiene conto delle restituzioni ottenute negli anni, o nella minor o maggior somma che parrà di Giustizia, oltre interessi legali maturati dal dì del commissi delicti al saldo.
➢ In via di estremo subordine:
-accertare che il sig. per i motivi indicati in narrativa, nella sua qualità di Controparte_3
promotore finanziario di ha sottratto/distratto le somme ricevute Controparte_1
dal'attoree conseguito abusive negoziazioni, falsamente rendicontando la situazione patrimoniale a danno degli stessi, nonché
-accertare che la sentenza penale della Cassazione n. 32514/2020, ormai divenuta irrevocabile, fa stato nel presente giudizio civile quanto alla commissione del fatto così come accertato e, quindi, dichiarare la responsabilità solidale del sig. e della Controparte_3 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., per i danni, patrimoniali e non Controparte_1 patrimoniali, procurati dall'attore al sig. compreso il disagio subito dallo stesso - CP_3
inteso come danno non patrimoniale legato alla mancata e/o minore consistenza patrimoniale - e, per l'effetto, condannare in via solidale il sig. e Controparte_3 [...] in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento – a favore Controparte_1
dell'attore– della somma già riconosciuta come dovuta a titolo di provvisionale in primo grado pari ad € 60.000,00 a titolo di danno patrimoniale e € 20.000,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione dal giorno del dovuto al saldo, a cui andrà detratta la somma già versata a favore dell'attore come provvisionale di secondo grado pari pagina 5 di 37 ad € 75.000,00, o nella maggiore o minore somma che parrà di Giustizia, sempre oltre interessi e rivalutazione dal dì del commissi delicti al saldo.
➢ In via di estremo subordine:
-condannare in via solidale in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., e il sig. al pagamento della somma che l'Ill.mo Giudice adito riterrà di Controparte_3
dover liquidare in via equitativa a titolo di perdita di chance (cfr. Corte di Cassazione,
Sezione III, con l'ordinanza 7 agosto 2023, n. 24050), oltre interessi legali maturati dal dì del dovuto al saldo.
- Nella denegata ipotesi in cui l'odierno attore dovesse ricevere domande di restituzione somme da parte di altri soggetti rimasti vittime / danneggiati dall'operato del sig. CP_3
quale promotore di stante il modus operandi del promotore Controparte_1 emerso nel giudizio penale di cui in narrativa, consistente nell'utilizzare denaro distratto da altri clienti (appunto vittime e/o persone offese) per adempiere alle richieste di restituzione di denaro da parte dei suoi clienti al momento del bisogno (nelle forme di disinvestimenti totali o parziali), Voglia il Giudice
- condannare in persona del legale rappresentante p.t., e Controparte_1 CP_3
in solido tra loro, a tenere indenne e manlevare gli attori, per quanto gli stessi
[...]
fossero eventualmente tenuti a restituire e/o risarcire in favore di altra vittima/cliente del promotore infedele sig. CP_3
- condannare i convenuti, in via solidale, a spese, ed onorari tutti del presente giudizio, oltre
15%, C.A. al 4% e IVA al 22% come per legge.
PER PARTE CONVENUTA
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE
Accertare e dichiarare che gli Attori non hanno notificato l'atto di citazione integrativo al contumace , per l'effetto, dichiarare estinto il giudizio;
CP_3
Accertare e dichiarare che la memoria integrativa non sana la dichiarata nullità della citazione e, per l'effetto, assumere ogni più opportuno provvedimento di legge;
NEL MERITO
IN PRINCIPALITÀ pagina 6 di 37 Assolvere da tutte le domande contro la stessa da chiunque Controparte_1
formulate nel presente giudizio, in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque sprovviste di supporto probatorio;
IN VIA MERAMENTE SUBORDINATA:
Accertare e dichiarare il concorso di colpa dei signori e nella T_ Persona_1
causazione del lamentato evento di danno e, per conseguenza
Assolvere nei suddetti limiti da tutte le domande contro la stessa da Controparte_1
chiunque formulate nel presente giudizio.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese, competenze di lite, oltre IVA e CPA sulla parte imponibile, rimborso forfetario, sentenza e successive occorrende.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa
Con atto di citazione ritualmente notificato, i sig.ri e convenivano Parte_1 Per_1 avanti il Tribunale di Milano il sig. e la Controparte_3 Controparte_1
chiedendo di condannare i convenuti in solido fra loro al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali previo accertamento dell'irrevocabilità della sentenza penale che aveva condannato il nella sua qualità di promotore finanziario di , per CP_3 Controparte_1
i reati di truffa aggravata ed esercizio abusivo dell'attività di gestione collettiva del risparmio oltre alla condanna, in solido con , responsabile civile, al risarcimento dei Controparte_1
danni, subiti dalle parti civili alle quali aveva riconosciuto una provvisionale immediatamente esecutiva e le aveva rimesse dinanzi al giudice civile per la liquidazione dei danni.
A fondamento delle proprie pretese, gli attori deducevano:
- di avere conosciuto il sig. nel mese di gennaio 2000 quale promotore CP_3
finanziario della banca in occasione della presentazione delle condizioni Controparte_1
finanziarie che promuoveva il per il quale lavorava;
Controparte_4
- in data 24.2.2000 il sig. accettava di effettuare investimenti unitamente Parte_1
al padre e alla madre poi deceduta nel 2008; Per_1 Persona_2
- durante l'incontro il sig. quale promotore finanziario di Controparte_3 [...] consegnava un foglio intestato a con l'indicazione Controparte_1 Controparte_1 pagina 7 di 37 degli importi a lui consegnati e con il numero del contratto e del codice cliente e gli attori avevano versato la somma di £ 237.786,00 (pari a circa € 122.000,00) per un investimento da lui suggerito, nel fondo TOP Managers n. 107.419;
- il sig. iferiva di avere investito la somma in titoli tramite banca;
CP_3 CP_1
- successivamente il promotore comunicava agli attori la rischiosità dei titoli acquistati e convinceva i sigg. a disinvestire la somma originariamente investita consigliando un T_ altro tipo di investimento;
- il sottoponeva agli attori, recandosi presso la loro abitazione, documenti CP_3 relativi al nuovo investimento in obbligazioni e titoli bancari in cui veniva tramutato il precedente investimento invitandoli a compilare i certificati e/o titoli su sua indicazione chiedendo di firmarli e contestualmente ritirava i certificati precedenti;
- all'atto della scadenza di detti titoli, il sig. chiedeva ai sig.ri se CP_3 T_
avessero bisogno di liquidità e questi rispondevano che era sufficiente che avesse restituito loro la somma che solitamente veniva indicata dagli attori in modo del tutto atecnico come “il rotto della cifra” per cui ad esempio se la rendicontazione consegnata loro indicava un saldo di
£ 235.000,00 gli attori chiedevano in restituzione al 5.000,00; CP_3
- nel corso degli anni, quindi, il sig. all'insaputa degli attori stava CP_3
disinvestendo la somma originariamente investita, come da prospetto riportato a pag. 4 dell'atto di citazione, al fine di appropriarsene o distrarla a favore di altri clienti truffati come era emerso nel corso del procedimento penale;
- di avere consegnato, nel periodo tra il 19.08.2002 ed il 30.11.2011, l'ulteriore somma di
€ 86.756,00 a mezzo n. 18 assegni bancari a favore del o di altri soggetti secondo le CP_3 direttive impartite dal per i presunti investimenti che il sig. aceva credere CP_3 CP_3
agli attori di effettuare;
- fidandosi dell'operato del sig. gli attori avevano continuato nel tempo ad CP_3
effettuare versamenti ogni qual volta il convenuto li avvertiva della scadenza dei relativi titoli;
- in tali occasioni, il promotore si era recato direttamente presso la loro abitazione per ritirare gli assegni e, periodicamente, aveva consegnato agli attori dei rendiconti elaborati di pagina 8 di 37 suo pugno sui quali riportava gli investimenti, stracciando di volta in volta la documentazione precedente e/o inviata dalla CP_1
- l'ammontare delle operazioni contabili illecitamente eseguite dal mmontava CP_3 ad € 205.025,00;
- dall'inizio del mese di febbraio 2013, tuttavia, ogni tentativo di contatto con il sig. risultava vano fino a che, in data 06.02.2013, gli attori apprendevano come il sig. CP_3 fosse stato licenziato da che, interpellata telefonicamente, CP_3 Controparte_1
riferiva loro che il conto loro intestato non presentava titoli investiti;
- pertanto, in data 08.02.2013, il sig. presso la Stazione dei Carabinieri di Parte_1
Copparo sporgeva denuncia-querela nei confronti di er i fatti sopra descritti e per i CP_3
reati che fossero stati ravvisati (doc. 1), cui seguivano ulteriori integrazioni in data 20.03.2013
(doc. 2), 26.06.2013 (doc. 3), 16.01.2014 (doc. 4) e 31.01.2014 (doc.
4-bis), con allegati assegni e documentazione bancaria da cui si sarebbero evinte le dazioni di denaro effettuate a favore del CP_3
- a seguito delle numerose denunce sporte nei confronti del promotore anche da altri danneggiati, a conclusione delle indagini svolte dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Ferrara, con procedimento penale 728/13 R.G.N.R. e n. 1938/14 R.G il CP_3
veniva rinviato a giudizio per i seguenti capi di imputazione: “CAPO 1 Del delitto p. e p. dall'art. 81 cpv c.p. 640, I comma 61 nr.7 e 11 c.p., perché, in qualità di promotore finanziario della
, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con artifici e raggiri Controparte_1 consistiti nel prospettare ai clienti sotto indicati che le somme consegnate sarebbero state investite in prodotti finanziari gestiti da , nel promettere tassi di interesse superiori a quelli di mercato CP_1 realmente realizzabili, nonché con ulteriori artifici e raggiri consistiti nel consegnare ai medesimi clienti certificati ME e ME (dettagliatamente specificati in calce) completamente falsi in quanto
i primi (ME) non più in uso dall' di Credito e i secondi (Medplus) attestanti CP_5 CP_1 modalità di investimento inesistenti quali l'indicazione del tasso di interesse, la scadenza difforme da quella prevista dallo specifico prodotto finanziario e l'ammontare dell'investimento alla scadenza, inducendo in errore le persone offese, si procurava un ingiusto profitto consistito nel conseguire la disponibilità della complessiva somma di euro 11.303.865,55, al netto di quanto restituito, con pari danno per le persone offese medesime. Con le aggravanti di cui all'art.61 nr. 7 per avere cagionato un danno di rilevante entità e nr. 11 per avere abusato della relazione di prestazione d'opera. CAPO 2 Del pagina 9 di 37 delitto p. e p. dall'art.81 cpv 485 c.p. 61 nr. 2 c.p. per avere con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di commettere il reato di truffa contestato al capo 1, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio, formato n. 365 certificati IM e n.70 MedPlus, dettagliatamente descritti al capo che precede, completamente falsi, facendone uso mediante consegna ai clienti per attestare
l'avvenuto investimento. Nello specifico: - il cosiddetto certificato IM o BE non era più in uso dal
1997 allorché la società finanziaria Programma Italia SIM si trasformò nella Controparte_1 acquisendo tutte le attività proprie delle banche. - il cosiddetto certificato Med Plus era falsificato nella scadenza, nell'indicazione del tasso lordo e del tasso netto e nella indicazione dell'ammontare dell'importo alla scadenza. Reati commessi in Ferrara e Provincia fino a tutto il mese di gennaio 2013.
CAPO 3 Del delitto p. e p. dall'art. 166 I comma lettera A) D.L.vo n.58/1998 per avere mediante le condotte descritte ai capi che precedono nonché nei confronti dei soggetti non registrati quali clienti
, esercitato abusivamente l'attività di gestione collettiva del risparmio”. Veniva, altresì, CP_1 citata da numerose parti civili nel frattempo costituite la quale Controparte_1
responsabile civile;
- con sentenza n. 76/17 depositata in data 18.07.2017, il Tribunale penale di Ferrara, tra le altre statuizioni, disponeva: “Visti gli articoli 533 e 535 c.p.p., dichiara Controparte_3 colpevole dei reati ascrittigli ai capi 1) e 3), unificati dal vincolo della continuazione, e lo condanna alla pena di anni undici e mesi sette di reclusione e 22.900 euro di multa, oltre al pagamento delle spese processuali…. Omissis… Visto l'art. 530 c.p.p., assolve l'imputato dal reato ascrittogli al capo 2) perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato… Omissis… Visti gli artt. 538 ss., condanna al risarcimento del danno subito dalle parti civili di seguito indicate, per la cui Controparte_3 liquidazione rimette le parti dinanzi al giudice civile, con il riconoscimento di una provvisionale immediatamente esecutiva riconosciuta in solido alle parti riunite nella stessa posizione, di T_
e 60.000,00 euro, oltre 20.000,00 euro a titolo di danno non patrimoniale.
[...] Persona_1
Condanna il responsabile civile, in solido con a risarcire il Controparte_1 Controparte_3 danno patito dalle seguenti parti civili, per la cui liquidazione rimette le parti innanzi al giudice civile,
e a versare agli stessi le somme liquidate a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva: 80.
[...]
60.000,00 euro oltre 20.000,00 euro a titolo di danno non patrimoniale” Parte_2
- la sentenza di primo grado, poi impugnata dall'imputato, dalla responsabile civile e da alcune parti civili, veniva in parte riformata dalla Corte d'Appello di Bologna che con sentenza n. 37/2019, dichiarata l'estinzione per prescrizione in ordine ai reati di truffa pagina 10 di 37 commessi anteriormente al 06 marzo 2011, per tale ragione riduceva la pena detentiva inflitta al ad anni 8 e mesi 6 di reclusione ed euro 20.000,00 di multa e confermava, per gli CP_6
attori, la provvisionale liquidata in primo grado a titolo di danno patrimoniale in € 60.000,00 mentre rideterminava la provvisionale liquidata a titolo di danno non patrimoniale, riducendola ad € 15.000,00 sulla base dell'applicazione di un diverso criterio di liquidazione rispetto a quello applicato dal giudice di prime cure e cioè utilizzando un criterio che non prevedesse un aumento lineare di un terzo del danno patrimoniale, uguale per tutte le parti civili, bensì secondo un criterio che riconoscesse una somma uguale per tutti, all'interno di una fascia di perdita economica (doc. 6 p. 104);
- impugnata anche la sentenza d'appello, la Corte di Cassazione, con sentenza n.
32514/2020 rigettava i ricorsi e confermava la sentenza della Corte d'Appello;
- di avere introdotto il presente giudizio civile per ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti, a titolo di danno emergente e di lucro cessante, nonché il danno non patrimoniale subito per le condotte poste in essere dal per cui hanno chiesto la condanna in via CP_3
solidale della Controparte_1
- di avere quantificato il danno emergente tenendo conto della rivalutazione degli importi indebitamente sottratti in quanto “debito di valore” oltre agli interessi e, tramite un perito (elaborato peritale doc. n. 8) effettuavano un duplice conteggio della rivalutazione monetaria e cioè tenendo conto della capitalizzazione semplice e della capitalizzazione composta;
- per il lucro cessante e cioè il guadagno che la parte avrebbe conseguito se la controprestazione fosse stata regolarmente eseguita facevano riferimento al rendimento dell'8% promesso dal chiedevano di valutare un rendimento pari a quello di titoli CP_3
obbligazionari a tasso fisso a medio-lungo termine come i BTP;
- deducevano altresì il danno morale ai sensi dell'art. 2059 c.c. da calcolarsi in via equitativa al 30% del danno patrimoniale;
- di avere già percepito dalla la provvisionale liquidata in € Controparte_1
75.000,00 ( di cui € 60.000,00 a titolo di danno patrimoniale ed € 15.000,00 a titolo di danno non patrimoniale), somma che avrebbe dovuto essere detratta dal totale risarcimento pagina 11 di 37 liquidata unitamente all'importo di € 15.000,00 che gli attori affermavano avere ricevuto in restituzione dal CP_3
- In diritto, parte attrice ha invocato, ai sensi dell'art. 31 TUF e dell'art. 2049 c.c., la responsabilità solidale del promotore finanziario infedele e della Controparte_1
per l'operato del suo dipendente, sig. il quale ingenerava negli investitori con il suo CP_3
comportamento il loro legittimo affidamento. Sull'applicabilità al caso di specie delle succitate norme, parte attrice ha richiamato copiosa giurisprudenza ed ha osservato come l'avvenuto accertamento della responsabilità civile della in sede penale, ai sensi CP_1 dell'art. 651 cpp, faccia stato anche nel presente giudizio. Gli attori deducevano, infine, anche la violazione da parte della banca degli obblighi informativi ai sensi dell'art. 21 T.U.F. e degli obblighi di buona fede contrattuale e rassegnavano le conclusioni in epigrafe riportate.
Si costituiva ritualmente in giudizio la contestando le pretese Controparte_1
avversarie ed eccependo preliminarmente, la nullità dell'atto di citazione e nel merito deduceva:
- la mancanza di prova in ordine alla dazione delle somme di denaro non esaminate in sede penale e contestate dagli attori, per complessivi euro 205.025,00 (oltre interessi e rivalutazione monetaria);
-l'intervenuta restituzione agli attori, da parte del della somma di euro 20.000,00 CP_3
(come provato nel corso del processo penale) che, unitamente a quelle versate dalla esponente a titolo di provvisionali per euro 75.000,00, avrebbero dovuto essere detratte dagli importi reclamati dagli attori in questo giudizio, in caso di accoglimento delle loro domande;
- l'errata ed ingiustificata quantificazione dell'asserito danno dedotto da controparte, nonché del conteggio degli interessi e della rivalutazione, in quanto basati su dazioni di denaro non provate o già restituite agli odierni attori;
- la mancata dimostrazione, degli attori, del nesso di occasionalità necessaria, in assenza di elementi in ordine al fatto che il veva sfruttato in qualche modo il proprio ruolo di CP_3
promotore incaricato da al fine di ottenere la consegna delle somme non Controparte_1 esaminate in sede penale;
- la colpa esclusiva degli attori nella causazione del danno lamentato, in quanto avrebbero tenuto una condotta contraria alle regole di previste dall'art. 1227 c.c..: in particolare, i sigg.ri pagina 12 di 37 pur consapevoli del fatto che la normativa vigente al tempo dei fatti (così come quella T_
attuale) vietasse espressamente di effettuare pagamenti in contanti, ovvero a mezzo assegni in bianco avrebbero comunque consegnato al e somme di cui trattasi a mezzo assegni CP_3 in bianco, integrando una condotta tanto anomala quanto imprudente e negligente;
➢ l'infondatezza della contestazione relativa all'asserita violazione dell'obbligo di buona fede nei rapporti contrattuali e degli obblighi informativi ai sensi dell'art. 21 TUF;
➢ l'inattendibilità della relazione tecnica prodotta da parte attrice stante l'illegittimità sia del calcolo degli interessi con il metodo della capitalizzazione composta sia l'illegittimità dell'attualizzazione di interessi e rivalutazione alla data dell'avvio del giudizio con riferimento ad importi relativi agli assegni già esaminati in sede penale ed in relazione ai quali la banca versava la provvisionale.
Nessuno si costituiva per il convenuto di cui veniva dichiarata la contumacia CP_3
all'udienza del 09.02.2022. In tale circostanza, in accoglimento dell'eccezione preliminare di nullità dell'atto di citazione sollevato dalla il giudice concedeva termine a parte attrice CP_1
per il deposito di memoria integrativa e per la notifica dell'atto di citazione in rinnovazione.
Verificato il regolare rispetto dei termini concessi, fallite nelle more del giudizio il tentativo di conciliare la causa, concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., si perveniva all'udienza del
23.01.2024 per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova.
A scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza il giudice, rigettando le istanze istruttorie e la richiesta di CTU formulata da parte attrice, ritenendo la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 28.02.2024 per la precisazione delle conclusioni, autorizzando il deposito di note scritte ed assegnando, successivamente i termini abbreviati di cui all'art. 190 c.p.c, per il deposito delle comparse conclusionali e successive repliche, trattenendo la causa in decisione.
In data 09.04.2024 il procuratore degli attori depositava istanza di interruzione della causa, stante l'intervenuto decesso del sig. come da certificato di morte che veniva Persona_3
allegato. Interrotto il processo, esso veniva riassunto in data 17.06.2024 da
[...]
, che depositava un ricorso in riassunzione con richiesta di fissazione udienza. CP_1
Concessi al ricorrente i termini per la notifica del ricorso in riassunzione e decreto di fissazione dell'udienza, in occasione della quale, il giudice confermava l'ordinanza con cui pagina 13 di 37 non aveva ammesso le prove dedotte dagli attori e ritenendo la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza del 22.10.2024 per la precisazione delle conclusioni, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in seguito alla quale, concessi i termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche, la causa era trattenuta a decisione.
Preliminarmente deve essere rigettata la richiesta di rimessione in istruttoria avanzata da parte attrice attesa la superfluità, ai fini del decidere, della CTU richiesta, alla luce della documentazione versata in atti.
2. Sulle eccezioni preliminari sollevate da parte convenuta.
Affrontando preliminarmente le eccezioni formulate dalla convenuta e cioè di estinzione del giudizio per mancata notificazione dell'atto di citazione integrativo al contumace e di mancata sanatoria della nullità dell'atto di citazione per inidoneità della memoria integrativa, le stesse non possono essere accolte.
Invero, con riguardo alla prima eccezione, come emerge dalla documentazione depositata in data 19.01.2023, gli attori hanno provveduto alla rinnovazione della notifica dell'atto di citazione al contumace entro il termine loro concesso (07.04.2022) nonché al tempestivo deposito della memoria integrativa della citazione (06.04.2022). Così pure, hanno provveduto alla rinotifica al contumace dell'atto di citazione in rinnovazione unitamente alla memoria integrativa entro il termine perentorio loro assegnato. L'eccezione non può, pertanto, trovare accoglimento.
Con riguardo, poi, alla seconda eccezione, si rileva come la memoria integrativa di controparte non possa considerarsi priva del requisito di cui all'art. 163 n. 3 c.p.c., non ritendo di poter ravvisare quella assoluta incertezza della domanda, da cui deriverebbe la nullità della citazione ex art. 164, comma 4 c.p.c. Nel caso di specie, appare, infatti, identificata la causa petendi, che è stata individuata nell'accertamento della sottrazione di somme di denaro da parte del con consequenziale richiesta di restituzione e risarcimento del danno. CP_3
Conseguentemente, la banca convenuta ha potuto prendere posizione sulle contestazioni mosse dagli attori e apprestare una difesa con riguardo alle domande svolte dagli stessi.
3. Rapporti fra il processo penale e la condanna generica al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 185 c.p.c. ed il processo civile
Prima di procedere all'esame del merito della domanda di risarcimento dei danni nei confronti del promotore finanziario e della pare Controparte_3 Controparte_1 pagina 14 di 37 opportuno formulare alcune precisazioni in ordine al rapporto tra giudizio civile e giudizio penale, alla luce delle sentenze, sia di primo grado sia in grado di appello e di
Cassazione, depositate in atti, al fine di meglio delimitare il thema decidendum in relazione alla efficacia nel presente giudizio della sentenza penale del Tribunale di Ferrara, come parzialmente riformata dalla Corte d'Appello di Bologna, passata in giudicato, relativa all'accertamento della responsabilità dolosa del convenuto contumace e alla Controparte_3 responsabilità civile della . Controparte_1
L'art. 651 c.p.p. comma 1, dispone che "La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale ed all'affermazione che l'imputato io ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale".
Peraltro, nel giudizio civile risarcitorio, il giudicato penale di condanna spiega effetto vincolante ai sensi dell'art. 651 c.p.p. in ordine all'accertamento del nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica e delle circostanze di tempo, luogo e modo di svolgimento di esso.
L'efficacia di giudicato nel giudizio civile si estende, quindi, all'accertamento, contenuto nella sentenza penale di condanna in ordine alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale e alla commissione dello stesso da parte dell'imputato (cfr., tra le tante Cass. Civ. n. sez. III,
18/10/2024, n.27055, sez. I, 13/06/2016, n.12115; 11117/2015).
Facendo applicazione di tali principi al caso in esame va osservato che con la sentenza n.
76/2017 del 18.07.2017, emessa nell'ambito del procedimento penale iscritto al n. 728/12
R.G.N.R., n. 1938/2014 R.G.Dib. dinanzi al Tribunale di Ferrara, parzialmente riformata dalla sentenza n. 37/19 del 8.4.2019 - che per quanto di interesse con riferimento alla posizione dei sigg.ri ha rideterminato gli importi liquidati a titolo di provvisionale nella misura di € T_
60.000,00 a titolo di danno patrimoniale e di € 15.000,00 a titolo di danno non patrimoniale- divenuta irrevocabile in data 16.10.2020 all'esito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione, il sig. è stato dichiarato responsabile del reato di Controparte_3
truffa aggravata ai sensi degli artt. 640, I comma c.p.c, 61 nn. 7 e 11 c.p.c. ed 81 c.p. e del reato di esercizio abusivo dell'attività di gestione collettiva del risparmio ai sensi dell'art. 166, I comma lett. A) D.L.vo n. 58/98. pagina 15 di 37 I giudici penali hanno ricostruito, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, il “modus operandi” del che è pacifico “fosse promotore finanziario di con mandato CP_3 Controparte_1
monomandatario iscritto nell'albo dal 1992 e, come tale, era conosciuto fra i suoi clienti”, tutti abitanti del Comune di Jolanda di Savoia o di comuni limitrofi a casa dei quali si recava periodicamente alla scadenza degli investimenti per aggiornarli sulla loro posizione e per proporre nuovi prodotti finanziari. In quelle occasioni, allettandoli con proposte che avrebbero comportato, a suo dire, interessi molto elevati, faceva loro firmare documenti per l'apertura di nuovi investimenti, raccoglieva le somme che volevano investire e lasciava loro dei promemoria manoscritti in cui indicava quanto era già investito nei vari prodotti.
Con particolare riferimento alla posizione delle persone offese e Parte_1 Per_1
, costituite parti civili, il giudice di primo grado evidenziava (a pag. 139 sentenza) che
[...] dalle dichiarazioni rese in sede di assunzione della prova testimoniale era emerso che “ T_
insieme al padre ha consegnato a somme da investire per totali € 315.000,00
[...] Per_1 CP_3 dal 2000 al 2013. Ha descritto il consueto modo di agire dell'imputato: si presentava a casa del cliente, proponeva di rinnovare volta per volta gli investimenti scaduti, riceveva gli assegni (lasciati in bianco)
e rilasciava il titolo- poi rivelatosi fasullo- e il “promemoria” delle somme investite. Quanto alla documentazione proveniente dalla Banca, l'imputato affermava che non serviva a nulla. ha T_ aggiunto di avergli chiesto una volta come consultare la propria posizione e di avere ricevuto come risposta che per la consultazione era necessario pagare € 400,00. Infine il teste ha dichiarato di avere ricevuto somme volta per volta a titolo di interessi per 15-20.000,00 euro in tutto”. Inoltre il giudice proseguiva affermando che “ i documenti prodotti dal Pubblico Ministero e anche dalla parte civile non consentono di ritenere provata la somma di € 315.000,00 a cui ha fatto riferimento il testimone.
Risulta che nel 2000 sono stati invesiti regolarmente 122.000,00 euro circa e che l'investimento è stato liquidato quasi subito. nell'interrogatorio ha confermato che ben presto ha convinto i CP_3 T_
a disinvestire quello ch3e avevano in banca e facendo loro credere di fare investimenti diversi si è appropriato dei loro risparmi girando parte degli assegni da loro ricevuti ad altri suoi clienti. La polizia giudiziaria è riuscita a reperire copia di assegni emessi tra il 2004 e il novembre 2011 tutti incassati da
da suoi clienti per un totale di quasi 80.000,00 euro ( 79.937,00). CP_3
Il giudice, inoltre faceva riferimento ad altri assegni prodotti dalla parte civile e da lei emessi nello stesso periodo, “ma questi hanno come beneficiario persone diverse dal o dai suoi CP_3
clienti (per es. RS, LO OR, OP FR) il che fa ritenere che si tratti di uscite
pagina 16 di 37 per spese personali.” Infine, si legge nella sentenza che “si considerano, pertanto, provate solo le dazioni per 80.000,00 euro portate dagli assegni prodotti dal P.M. da cui si devono detrarre 20.000,00 euro che lo stesso interessato ha dichiarato di avere ricevuto da a titolo di interessi. Si può CP_3 liquidare una provvisionale di e 60.000,00”.
Al fine di delineare il thema decidendum del presente giudizio si richiama la sentenza della
Corte di Cassazione n. 12115/2016, che, con riferimento alla parte civile e al responsabile civile ha precisato che il giudicato penale di condanna fa stato, nel giudizio civile per il risarcimento del danno, nei confronti di tutti i soggetti che hanno partecipato o sono stati posti in condizione di partecipare al processo penale e, quindi, anche nei confronti del responsabile civile che sia
"intervenuto nel processo penale ed anche a favore della vittima del reato che non si sia costituita parte civile. Infatti, - si legge nella sentenza- l'art. 651 c.p.p., che regola l'efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile di risarcimento del danno, non postula affatto la partecipazione del danneggiato al giudizio penale come parte civile (v. Cass. n. 16391/2009). L'efficacia vincolante del giudicato penale riguarda l'accertamento della sussistenza e dell'illiceità penale del fatto, nonchè della sua commissione da parte dell'imputato, avuto riguardo ai suoi elementi oggettivi
(condotta, nesso causale, evento). Spetta evidentemente al giudice di merito, nel giudizio di rinvio, valutarne le conseguenze civilistiche, anche rispetto ai danni eventualmente evitabili dal danneggiato con l'ordinaria diligenza, a norma dell'art. 1227 II comma c.c., non investendo quel giudicato il fatto commesso dalla persona offesa (v. Cass. n. 1665/2016) nè l'eventuale concorso della stessa nella causazione del pregiudizio (v. Cass. n. 11117/2015). Il giudicato penale è vincolante anche nei confronti della quale responsabile civile, che ha concretamente partecipato al giudizio penale, CP_1 seppure come parte civile nei confronti del proprio dipendente (danneggiante e condannato in quel giudizio), del cui operato era chiamata a rispondere, in virtù del rapporto di immedesimazione organica con esso. Nell'art. 651 c.p.p. è implicito il principio dell'efficacia vincolante della sentenza penale irrevocabile di condanna, nel giudizio civile di danno, nei confronti di tutti i soggetti che hanno partecipato o sono stati posti in condizione di partecipare al processo penale e, quindi, anche nei confronti del responsabile civile che sia "intervenuto nel processo penale”.
Facendo applicazione di tali principi al caso in esame occorre osservare che è incontestato e risulta in via documentale che il sig. – ed il defunto si sono Parte_1 Persona_1
costituiti parti civili nel giudizio penale e la si è costituita sia parte Controparte_1 civile che responsabile civile. Nei loro confronti, pertanto, si estende il vincolo del giudicato.
pagina 17 di 37 Inoltre - si deve aggiungere al fine di completare il quadro di riferimento - che la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato, abbia, altresì, pronunciato condanna generica definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla declaratoria iuris di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, dell'esistenza e dell'entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come "potenzialmente" dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dal danneggiato (cfr. Cass. Civ.5660/2018 e
4318/2019).
All'esito del giudicato penale, dunque, resta ferma la competenza del giudice civile, in ordine all'accertamento del danno conseguenza, sotto il profilo dell'esistenza del nesso di causalità, dell'esistenza e della quantificazione del danno, con la conseguenza che, in sede civile, è onere del danneggiato che avanza la richiesta risarcitoria fornire la prova del danno e della sua derivazione dal reato (cfr. Cass. Civ. 8477/2020), la quale precisa che "quando si afferma che
l'esistenza del danno, nei cosiddetti reati di danno, è implicita nell'accertamento elei "fatto-reato", il riferimento, sulla base delle regole di diritto civile, è al danno evento, avvinto al fatto da un nesso di causalità materiale, ma non al danno conseguenza, per il quale l'indagine da compiere è quella del nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli (art. 1223 c.c.).
In relazione all'accertamento de! danno conseguenza, sotto il profilo dell'esistenza del nesso di causalità (oltre che il profilo dell'esistenza e quantificazione del danno), resta quindi ferma all'esito del giudicato penale la competenza del giudice civile anche con riferimento all'ipotesi del reato cosiddetto di danno)".
L'accertamento del fatto storico da cui si fa derivare il reato e la conseguente responsabilità penale, quindi, non implicano, automaticamente, una responsabilità civile a carico dell'autore del reato, la quale deve essere provata, anche attraverso elementi presuntivi, nei suoi elementi costitutivi, ossia l'esistenza del danno e il nesso causale (Cass.
Civ. 18668 del 2022).
Facendo applicazione di tali principi al caso in esame va osservato che il Tribunale di Ferrara nella sentenza 76/2017 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 539 c.p.p. nei confronti del CP_3
, una condanna generica al risarcimento dei danni subiti dalle parti civili, fra cui i
[...]
pagina 18 di 37 sigg.ri “per la cui liquidazione “ ha rimesso le parti avanti al giudice civile e ha T_
condannato l'imputato al pagamento di una provvisionale- relativa sia al danno patrimoniale che non patrimoniale- immediatamente esecutiva determinata in base a quanto risultava documentato nel corso del processo.
Tali precisazioni impongono alla giudicante di affermare che essendo stato il sig. CP_3
condannato per il reato di truffa aggravata che è un reato di danno qualificato dal giudice penale come “a consumazione prolungata” , il “danno-evento” implicito nell'accertamento del reato è stato dimostrato nel corso del processo penale, mentre nell'odierno giudizio civile occorre accertare il “danno-conseguenza”, per il quale l'indagine da compiere è quella del nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli (art. 1223
c.c.).
Quanto al danno- evento si legge nella sentenza di primo grado che: “non vi è dubbio che
l'evento che l'imputato intendeva realizzare con la sua condotta era il profitto derivante dall'appropriazione di danaro delle vittime, corrispondente alla perdita patrimoniale di queste ultime….occorre distinguere le singole truffe ai danni delle singole vittime. Ognuna di esse si può senza dubbio considerare una truffa a consumazione prolungata, che non si è consumata fintanto che, con le successive dazioni di danaro anche nell'arco di anni, non sia cessata la condotta appropriativa del
e la diminuzione di capitale della vittima. Fino a quel momento non si è realizzato appieno il CP_3 danno per la vittima e quindi l'evento tipico del reato.”
4. Danni - evento e danni- conseguenza
Al fine di accertare il danno-conseguenza la giudicante può utilizzare, come fonte del proprio convincimento le prove raccolte nel processo penale che sono state prodotte in questo giudizio facendo applicazione in tal modo dei principi giurisprudenziali elaborati in materia probatoria.
Il giudice penale, come esposto nella parte iniziale della sentenza in cui alle pagg. 29-31 ha delineato i criteri di valutazione probatoria degli elementi acquisiti al giudizio, ha riconosciuto piena prova solo alle dazioni di danaro documentate – le prove testimoniali hanno assunto il valore di riscontro della documentazione o integrazione di indizi provenienti dalla documentazione- mentre scarsa rilevanza è stata attribuita alle dichiarazioni del nei suoi interrogatori prive di valore di prova dei fatti. In particolare, le CP_3
dichiarazioni del di conferma a memoria di avere ricevuto le cifre dichiarate dalle CP_3
pagina 19 di 37 persone offese, non supportate da documentazione, non sono state valutate come prova delle somme ricevute né delle somme che il ha dichiarato avere restituito alle vittime nel CP_3
corso del rapporto titolo di disinvestimento o di interessi a meno che non vi siano documenti che le provino per iscritto. Inoltre, gli schemi sintetici elaborati dalla Polizia Giudiziaria con l'elenco degli assegni acquisiti, l'elenco delle somme che le vittime avrebbero ricevuto in restituzione dal la somma di cui il promotore si sarebbe appropriato e le CP_3 dichiarazioni rese in sede di interrogatorio non sono stati utilizzati come prova in quanto solo il documento prodotto dal PM assume valore di prova in particolare non hanno valore di fonte di prova gli schemi con riferimento agli assegni che il querelante aveva dichiarato di avere consegnato a senza riuscire a reperire la copia del documento (gli istituti di CP_3
credito non sono riusciti a rintracciare titoli emessi prima di una certa data).
I criteri di valutazione probatoria utilizzati dal giudice penale non sono vincolanti per il giudice civile, il quale può formare il proprio convincimento alla luce di tutto il materiale probatorio acquisito in atti, comprese le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dall'indagato e quelle rese in sede di esame dibattimentale dalla persona offesa. Infatti, come ricordato dalla Suprema Corte nell'ordinamento processuale vigente manca una norma generale di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova - quale quella prevista dall'art. 189
c.p.p. nel processo penale, che legittima espressamente l'ammissibilità delle prove non disciplinate dalla legge- sicché il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche (per tutte: Cass. civ. 17392/2015; Cass. civ.
13229/2015).”, l'oggettiva estensibilità contenutistica del concetto di produzione documentale, l'affermazione del diritto alla prova ed il correlativo principio del libero convincimento del giudice, inducono dottrina e giurisprudenza da anni consolidate (ex multis, Cass. Civ. 5440/2010; Cass. Civ. 5965/2004 ; Cass. Civ. 4666/2003; Cass. Civ.
1954/2003; 12763/2000) ad escludere che l'elencazione delle prove nel processo civile sia tassativa ed a ritenere quindi ammissibili le prove atipiche (cfr. 28855/2008; Cass. n.
18131/2004; 16069/2001 12763/2000; 4821/1999) quali quelle acquisite nel processo penale.
In particolare, il giudice civile può avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale (Cass. Civ.11775/2006; Cass. Civ. 20335/2004) e, così, delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie pagina 20 di 37 informazioni testimoniali (Cass. Civ. 2168/2013; Cass. civ. 132/2008; 1593/2017 e
10825/2016). Sotto il profilo squisitamente probatorio, infatti, possono essere utilizzate dalla giudicante le prove raccolte in un giudizio penale con sentenza passata in cosa giudicata e sono idonei a fondare la decisione gli elementi e le circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, procedendo ad esame diretto del contenuto del materiale probatorio ovvero ricavandoli dalla sentenza, o se necessario, dagli atti del relativo processo in modo da accertare esattamente i fatti materiali sottoponendoli al proprio vaglio critico (cfr. Cass. Civ.
6478/2005; Cass. Civ. 15112/2013; Cass. Civ. 1665/2016).
Naturalmente l'ingresso delle suddette prove nel processo deve avvenire nel rispetto del contraddittorio tra le parti e soggiace ai limiti temporali posti a pena di decadenza per la loro produzione, e così è avvenuto nel caso di specie, considerato che le produzioni documentali degli attori hanno tutte avuto luogo in allegato all'atto di citazione, o comunque nel rispetto delle preclusioni istruttorie, con conseguente ampia possibilità per la convenuta di esaminarle, contestarle, produrre o chiedere prove contrarie.
Le prove atipiche, pertanto, sono ammissibili, sono assimilate a prove documentali e la loro efficacia probatoria è pari a quella delle presunzioni semplici ai sensi dell'art. 2729 c.c. o argomenti di prova.
In tal senso, le dichiarazioni rese, in sede di indagini preliminari, dal peraltro CP_3
acquisite con il consenso delle parti al processo penale ai sensi dell'art. 493, III comma c.p.p. ( vedi pag. 2 della sentenza del Tribunale di Ferrara) entrano a far parte del materiale probatorio di causa unitamente alle dichiarazioni rese dalle persone offese costituite parti civili in sede di esame testimoniale dibattimentale.
Dal verbale di interrogatorio delegato reso dall'imputato in sede di indagine e redatto in data
8.3.2013 ( acquisito con il consenso delle parti al fascicolo del dibattimento ai sensi dell'art. 493 comma 3 c.p.p. – pag. 2 sentenza tribunale, doc. n. 9 fascicolo attoreo) emerge che inizialmente erano stati consegnati al € 122.806,22 “che provvedevo regolarmente ad CP_3
investire… e nel novembre 2011 € 23.200,00 venivano consegnati con assegno poste , “altri 20.000,00 mi venivano consegnati mel febbraio 2008 con due assegni da 10.000 che giravo ai clienti”. Inoltre, il dichiarava che “Già nell'agosto del 2000 convincevo i ad effettuare il CP_3 T_
disinvestimento progressivo degli iniziali € 122.806,22 che venivano bonificate sui conti dei e T_ prelevate a mezzo assegni che mi facevo consegnare con beneficiario in bianco o intestati a “Me stesso” pagina 21 di 37 e poi girati, che io a mia volta utilizzavo per altri clienti o per esigenze personali. Ho restituito a T_
nel maggio 2001 18 milioni di lire di cui 10 milioni con assegni e 8 milioni in contanti. Inoltre ho consegnato 35 mila euro complessivi in contanti derivanti dai cosiddetti “Rotti” degli importi che facevo credere di reinvestire. “Credo che abbiano un ammanco di € 150.000,00 ma non so dire T_
quanti ne abbia girati agli altri clienti e quanti sul mio conto personale”.
Il in sede di dichiarazione testimoniale (doc. n. 10 fascicolo attoreo) nel Parte_1
processo dibattimentale ha dichiarato “abbiamo iniziato con le lire 230 milioni circa e poi abbiamo sempre dato negli anni qualcosa fino ad arrivare ad un totale di € 115.000,00 versati con assegni e circa
15/20.000 euro venivano restituiti dal al . ..La perdita ammonta ad € 230.000,00”. A CP_3 T_ pag.11 della testimonianza dichiara che le comunicazioni della banca le aveva ricevute dopo avere scoperto i fatti e cioè il 25.2.2013, il 27.1.2014. Per quindi, l'ammanco è di € T_
122.000 + 115.000 -15.000 pari ad € 222.000. A pag. 28 dell'esame testimoniale emerge che le rendicontazioni inoltrate dalla banca le guardava il e poi le buttava via “se vuoi CP_3
vedere il tuo dossier devi pagare € 400,00 l'anno. E' meglio risparmiarle” “avevamo fiducia nel
. Il conto corrente lo aveva fatto aprire il ai per gli CP_3 CP_1 CP_3 T_
investimenti da eseguire, per cui tutte le somme che transitavano sul conto erano poi investite tramite assegni che il “faceva intestare a noi stessi e poi li giravamo. Mi pare che sia CP_3 successo anche che se li faceva lasciare in bianco e dopo li intestava lui alla banca”. Alla scadenza di un investimento il non versava sul conto corrente le somme, ma queste venivano CP_3
reinvestite dal che portava a vedere ai sigg. solo i certificati con indicata la CP_3 T_ nuova cifra. Le comunicazioni della banca che arrivavano il sig. non le capiva Parte_3
per cui le faceva leggere al he diceva di buttarle via. CP_3
Le dichiarazioni rese sia dal he dal con riferimento all'investimento iniziale CP_3 T_
e poi al disinvestimento trovano puntuale conferma nella documentazione versata in atti
(doc. n. 1 fascicolo convenuta) da cui risulta che in data 1.3.2000 e 22.3.2000 il sig. Per_1
aveva ricevuto da “Lettera di conferma
[...] Controparte_7
dell'investimento” n. TPM-0107419 di cui risultavano Controparte_8
sottoscrittori i sigg.ri e , con il consulente e la Persona_1 Parte_1 Controparte_3 data della ricezione della domanda era il 24.2.2000 come dedotto nell'atto di citazione e la data della negoziazione il 28.2.2020. Inoltre, in data 7.7.2000 ed in data 22.8.2000 il sig. Per_1
riceveva da due “Lettere di conferma del disinvestimento” relative al
[...] Controparte_1 pagina 22 di 37 Top Managers Funds eseguiti tramite bonifico. L'esame dell'estratto conto del CP_1
conto corrente ordinario n. 001-264382-1 acceso presso e cointestato a Controparte_1
e al 30.3.2000 (doc. 11 fascicolo attoreo) offre un riscontro alle Persona_1 Parte_1 comunicazioni citate in quanto risulta annotato in data 10.3.2000 il versamento di £
150.000.000 mediante assegni circolari e in data 16.3.2000 lo stesso importo è annotato in uscita e l'operazione è descritta come: “sottoscrizione di Quote di Fondi Comuni di Investimento
AGC TM 107419”. L'estratto conto del medesimo conto corrente cointestato ai al T_
30.9.2000 evidenzia che in data 7.7.2000 veniva accreditato un bonifico in entrata di £
129.468.881 disposto da riferita al riscatto “vs. rsc FND MEDTPM” Controparte_7
(e cioè relativo al fondo che era stato oggetto di Controparte_8
disinvestimento come da comunicazione del 7.7.2000) “data ordine 7.7.2000” e tra il 13.7.2000 ed il 28.7.2000 i emettevano 7 assegni (“Vostro assegno”) per l'ammontare T_
complessivo di £ 130.000.000 con una movimentazione in uscita dello stesso importo dell'investimento riscattato. Inoltre, nel medesimo estratto conto si legge che in data 25.8.2000
disponeva a favore dei un bonifico di £ 69.972.579 relativo al “VS. RSC. CP_1 T_
FND MEDTPM” con data ordine del 23.8.2000 (e cioè alla seconda tranche del riscatto fondo avvenuta su richiesta del 18.8.2000 come emerge dalla CP_8 CP_8
comunicazione di del 23.8.2000 doc. 1 fascicolo convenuta) e sullo stesso estratto CP_1
conto si evidenzia una movimentazione in uscita di £ 70.000,00 mediante l'emissione tra il
30.8.2000 ed il 31.8.2000 di quattro assegni (“Vostro assegno”).
La documentazione bancaria esaminata rappresenta un chiaro riscontro alle dichiarazioni rese sia dall'imputato che dalle persone offese nel corso del procedimento CP_3 Per_4 penale in quanto conferma che il 24.2.2000 tramite il promotore finanziario della
[...]
i sigg. e effettuavano con la banca Controparte_9 Per_1 Parte_1 un'operazione di investimento somme nel Fondo “ versando Controparte_8
sul conto acceso presso la medesima banca per poi dopo solo tre mesi disinvestire le somme versandole a favore del ediante gli assegni a lui consegnati. CP_3
Sebbene non siano stati depositati in atti gli undici assegni elencati nell'estratto conto al
30.9.2000, in quanto risalenti al 2000 e, quindi, ben tredici anni prima della scoperta della truffa e, verosimilmente, non più nella disponibilità della parte né della banca, si deve pagina 23 di 37 ritenere, alla luce delle dichiarazioni rese dal n sede di interrogatorio delegato (“Già CP_3 nell'agosto del 2000 convincevo i ad effettuare il disinvestimento progressivo degli iniziali € T_
122.806,22 che venivano bonificate sui conti dei e prelevate a mezzo assegni che mi facevo T_ consegnare con beneficiario in bianco o intestati a “Me stesso” e poi girati, che io a mia volta utilizzavo per altri clienti o per esigenze personali) che tali somme siano state distratte dal l quale CP_3
se ne appropriava ricevendo gli assegni tratti dai sul loro conto corrente cointestato e T_
non le investiva nell'interesse dei sigg.ri come concordato. T_
La prima appropriazione di danaro, e quindi il primo danno-evento e danno-conseguenza subito dai sigg.ri risale al 31 agosto 2000 ed ammonta ad € 103.291,38 (pari a £ T_
200.000.000).
Le appropriazioni di danaro successive riguardano il periodo compreso fra il 2002 ed il 2012 e sono state documentate mediante la produzione in giudizio degli assegni bancari e degli estratti dei due conti correnti cointestati agli attori e accesi presso c.c. n. Controparte_1
264382-1 e presso la c.c. n. 11184 allegati alle denunce e alle integrazioni Controparte_10 di querela.
L'esame incrociato degli estratti dei conti correnti e degli assegni bancari prodotti (docc. da 1
a 4 bis e 11 fascicolo attoreo) ha consentito al giudice di accertare che tra il 2002 ed il 2012 dai conti correnti degli attori sono stati tratti assegni per l'ammontare di € 84.755,00, tale importo non tiene conto dell'elenco di assegni, indicati nella integrazione di querela del 26.6.2013 (doc.
3 fascicolo attoreo) che, per stessa ammissione dei nella integrazione della querela del T_
31.1.2014 (doc. n. 4) sono stati esclusi in quanto non riferibili alla vicenda in esame. A titolo esemplificativo, sono stati esclusi gli assegni n. 121917157-11 del 22.5.2012 di € 2.344,96 a favore di Casa del Trattore e l'assegno n. 121917159 di € 1839,16 datato 29.11.2012 a favore di
Terre Emerse Soc. OP emessi nel 2012.
A titolo esemplificativo si richiamano gli estratti del conto corrente di del Controparte_10
31.3.2008 (vedi pag. 37 doc. 2 fascicolo parte attrice) in cui risultano addebitati sul conto €
31.000,00 tra il 31.12.2007 ed il 14.3.2008 a mezzo 4 assegni bancari – i numeri 0184960792,
0184960791, 0184960793, 0184960795, 0184960794- che corrispondono agli assegni indicati e prodotti in allegato alle integrazioni di querela del 26.6.2013 e del 31.1.2014 (doc. 3 e 4 bis fascicolo attoreo). Anche gli altri assegni prodotti dagli attori si può ragionevolmente ritenere che sono stati consegnati al er gli investimenti promessi e mai realizzati. CP_3 pagina 24 di 37 A questi importi si aggiunge la somma di € 23.200,00 portata dall'assegno n. CP_11
8932192068-07 emesso in data 8.11.2011 da e a (doc. 2 Parte_1 CP_12 Persona_1
pag. 17 e doc. 3 pag. 27 fascicolo attoreo) a cui fa espresso riferimento sia il sig. Parte_1 nella integrazione di querela del 26.6.2013 in cui la persona offesa ha ricostruito nel dettaglio tutti gli assegni consegnati al er gli investimenti finanziari tra il 2005 ed il 2012 che, CP_3
in parte sono stati esclusi, con altrettanto dettagliata dichiarazione resa ai Carabinieri della
Stazione Copparo con integrazione della querela in data 16.1.2014 (doc. n.3 e 4 fascicolo attoreo). Di tale esclusione la giudicante ha tenuto conto nell'esaminare l'ammontare delle somme consegnate al CP_3
A tutti questi importi fanno riferimento sia il in sede di interrogatorio che i sigg. CP_3
sia nella querela e nelle integrazioni sia in sede di esame testimoniale. T_
Alla luce del materiale probatorio in atti la giudicante ritiene dimostrato il danno patrimoniale complessivo subito dal sigg. , in proprio e quale erede del sig. Parte_1
che ammonta ad € 211.246,38 (pari alla somma di € 103.291,38 + 23.200,00+ € Persona_1
84.755,00) da cui deve essere detratta la somma di € 20.000,00 relativa agli importi restituiti dal i a titolo di anticipo di interessi per l'ammontare di € 191.246,38. CP_3 T_
Tali somme, come emerge dalle dichiarazioni rese dal dalla parte civile esaminata CP_3
in sede di dibattimento, sono state consegnate dai al promotore finanziario T_ CP_3
grazie ai raggiri effettuati dal promotore che ha ammesso espressamente, con dichiarazioni che integrano una confessione stragiudiziale, la distrazione delle somme ricevute dai e T_
dagli altri 148 clienti truffati, a mezzo assegni lasciati con beneficiario in bianco o intestati a
“me stesso” e poi girati e di avere disatteso gli accordi con i clienti non mantenendo fede all'impegno di impiegare le somme ricevute per l'esecuzione di investimenti. Inoltre, il ha confessato nel corso del procedimento penale di avere predisposto i certificati CP_3 relativi agli investimenti fotocopiando un modello intestato a non più in vigore CP_13
che gli servivano per ottenere dai clienti gli assegni. Copia di un certificato è stata prodotta in giudizio unitamente ai prospetti manoscritti dal promotore, su carta intestata a “
[...]
con l'indicazione degli importi degli investimenti, Controparte_14
delle scadenze ( doc. 11 fascicolo attoreo). Peraltro, il promotore non costituendosi CP_3
pagina 25 di 37 nel giudizio civile non ha offerto una diversa ricostruzione dei fatti che devono ritenersi provati e coperti dal giudicato penale.
Devono, quindi, ritenersi accertati non solo nei riguardi del promotore, ma anche nei confronti della banca convenuta i dedotti comportamenti illeciti del promotore ai danni del sig. sia in proprio che quale erede del sig. per l'ammontare Parte_1 Persona_1
della somma di € 191.246,38 a titolo di somme distratte dal promotore e non impiegate negli investimenti promessi.
Ciò posto, dei danni derivati all'attore dalle accertate condotte illecite dell'ex promotore infedele deve rispondere anche l'intermediario . Controparte_1
5. Responsabilità della banca
La responsabilità dell'istituto di credito che agisce come intermediario finanziario autorizzato per il fatto illecito del suo promotore si fonda sul D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 31, comma 3, in forza del quale il soggetto abilitato allo svolgimento dei servizi e delle attività di investimento
è solidalmente responsabile dei danni arrecati ai terzi dal promotore finanziario, nel periodo in cui questi ha agito, appunto, quale promotore sulla base del rapporto-contrattuale in essere con la banca, anche nel caso in cui la sua condotta sia penalmente rilevante. Nell'attuale formulazione, infatti, la norma non contiene più l'inciso che limitava la responsabilità dell'intermediario ai danni arrecati dal promotore nello svolgimento delle incombenze affidate al medesimo, contenuto in precedenza nell'art. 23 comma 3 D. Lgs. 415/1996, che a sua volta riproduceva la disciplina prevista dall'art. 5, comma 4 della l. 1/1991, ampliando corresponsabilità dell'intermediario, individuandone come fondamento il mero conferimento dell'incarico. Il riferimento nella norma anche ai casi in cui i danni arrecati alla clientela dai promotori finanziari siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale esclude, poi, che il comportamento doloso del preposto interrompa il nesso causale fra l'esercizio delle incombenze ed il danno, anche quando tale comportamento costituisca reato e rivesta quindi particolare gravità (cfr. (v. Cass. Sez. U. 16/05/2019, n. 13246; v. anche e pluribus Cass.
26/06/2019, n. 17060; 10/11/2015, n. 22956; 04/11/2014, n. 23448; 04/03/2014, n. 5020;
25/01/2011, n. 1741; 22/06/2007, n. 14578).
In tema di danni derivanti dalla condotta illecita del promotore di prodotti finanziari o assicurativi, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che la responsabilità dell'istituto di credito, di cui al menzionato art. 31, terzo comma, costituisce applicazione del pagina 26 di 37 generale principio di cui all'art. 2049 c.c. v. Cass. SSUU 13246/2019, Cass
857/2020; 22956/2015; Cass. 04/11/2014, Cass. n. 23448; Cass. 04/03/2014, Cass. n. 5020;
25/01/2011, n. 1741). Perchè lo stesso possa operare, non è necessario altro che il rapporto di occasionalità necessaria tra la condotta antigiuridica posta in essere dall'agente o promotore e le incombenze che gli erano state affidate dal preponente o intermediario finanziario autorizzato, in quanto ciò che rileva è che al terzo in buona fede apparisse in concreto come l'attività posta in essere nei suoi confronti, e che gli ha causato un danno, rientrasse nell'incarico affidato al promotore dall'intermediario abilitato (ex multis Cass. civ., n.
6829/2011; n. 12448/2012; n. 18860/2015). Si tratta di "una peculiare specie di relazione di causalità", da valutarsi alla stregua del criterio di regolarità causale con il quale è declinato in ambito civile il principio di equivalenza causale di cui all'art. 41 cpv. c.p., tale per cui "la verificazione del danno-conseguenza non sarebbe stata possibile senza l'esercizio dei poteri conferiti da altri, che assurge ad antecedente necessario anche se non sufficiente" (cfr. Cass. SU 13246/2019).
Non è, pertanto, richiesto un nesso di causalità fra l'incarico e il danno al terzo, ma è sufficiente che le mansioni affidate dal proponente o committente abbiano determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l'evento dannoso, anche se l'agente abbia operato al di là dei limiti delle sue incombenze e perfino trasgredendo gli ordini ricevuti e con dolo (Cass. n. 4951 del 2002).
Ai fini della responsabilità dell'intermediario nei confronti dei terzi, in relazione all'attività illecita posta in essere dal promotore finanziario, è cioè sufficiente che la medesima sia stata agevolata o resa possibile dall'intervento di quest'ultimo nell'attività d'impresa, di cui sintomatico riscontro costituiscono in particolare la presenza del medesimo nei locali della banca, l'utilizzo della modulistica di pertinenza e la spendita del nome.
La finalità della previsione è, infatti, quella di rafforzare la fiducia del pubblico dei risparmiatori nel sistema di raccolta del risparmio domiciliare, inducendolo a confidare che la semplice appartenenza del promotore alla rete ufficiale del preponente costituisca una garanzia e quindi di avvalersi senza remore del suo operato, e al tempo stesso di fornire al risparmiatore una tutela rafforzata a fronte di eventuali illeciti del promotore inserito nella rete di collaboratori di cui l'istituto si avvale, allocando il rischio dell'operato illecito del promotore anche sull'intermediario autorizzato, ovvero sul soggetto che meglio lo può sostenere. Trattasi, cioè, di vera e propria responsabilità oggettiva funzionalmente volta alla pagina 27 di 37 tutela dei terzi e del mercato (cfr., da ultimo, Cass. 12.10.2018 n. 25374). Ciò, fatta salva l'ipotesi in cui l'intermediario provi che vi sia stata, se non addirittura collusione, quanto meno una consapevole e fattiva acquiescenza del cliente alla violazione, da parte del promotore, di regole di condotta su lui gravanti (Cass. civ. 24004/2011, cfr. Cass. n.
6929/2011).
Al fine di escludere la responsabilità solidale dell'intermediario per gli eventuali danni arrecati ai terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari, non è sufficiente la mera consapevolezza dell'investitore della violazione da parte del promotore delle regole di comportamento poste a tutela dei risparmiatori, ma occorre che i rapporti tra promotore ed investitore presentino connotati di anomalia, se non addirittura di connivenza o di collusione in funzione elusiva della disciplina legale: “la condotta del terzo/investitore - non inserendosi nella situazione di potenzialità dannosa determinata dal contegno della preponente, ma appartenendo ad una serie eziologica diversa e determinante dell'evento - può giungere a interrompere il nesso causale solo allorché gli fosse chiaramente percepibile che la condotta del preposto si poneva in assenza o al di fuori del rapporto con l'intermediario ovvero fosse consapevolmente coinvolto nell'elusione della disciplina legale posta in essere dal promotore finanziario
o ancora quando avesse prestato acquiescenza all'irregolare condotta del preposto: acquiescenza desunta dal numero o dalla ripetizione delle operazioni poste in essere con modalità irregolari, dal valore complessivo delle operazioni, dall'esperienza acquisita nell'investimento di prodotti finanziari, dalla conoscenza del complesso iter funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento e dalle sue complessive condizioni culturali e socioeconomiche (v. Cass. Civ 30161/2018 32514/2018,
857/2020)”.
Incombe all'investitore l'onere di provare l'illiceità della condotta del promotore, mentre spetta all'intermediario quello di provare che l'illecito sia stato consapevolmente agevolato in qualche misura dall'investitore.
In ogni caso la giurisprudenza (sopra richiamata) è chiara nell'affermare che la condotta del terzo investitore può fare venire meno la responsabilità del preponente solo qualora sia per lui chiaramente percepibile che il preposto, abusando dei suoi poteri, agisca per finalità estranee a quelle del preponente, ovvero quando il medesimo danneggiato sia consapevolmente coinvolto nell'elusione della disciplina legale da parte dell'intermediario od abbia prestato acquiescenza all'irregolare agire dello stesso. Non è sufficiente, quindi, ad pagina 28 di 37 escludere la dedotta responsabilità dell'intermediario l'ingenuità dell'investitore ovvero il semplice fatto che egli fosse o potesse essere consapevole della violazione dei doveri che incombono sul promotore, se non si dimostri una sua vera e propria connivenza o collusione in funzione elusiva della disciplina legale ed in danno dell'intermediario
Nessuna di tali situazioni ricorre nel caso di specie, non avendo la banca evidenziato alcun rapporto anomalo tra il promotore e l'investitore.
Al fine di ritenere sussistente nel caso di specie il nesso di occasionalità necessaria previsto dall' art.31 comma 3 TUF risulta dirimente la circostanza che prestasse attività CP_3 lavorativa come promotore finanziario di , avendo gli attori provato Controparte_1
l'illiceità della condotta del predetto, mentre la convenuta non ha assolto all'onere che su di lei incombeva di dimostrare che l'illecito sia stato consapevolmente agevolato dagli investitori mediante una condotta, se non di collusione, quantomeno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore.
Nel caso di specie, quindi, sussiste il nesso di occasionalità nei termini sopra delineati con riferimento al mancato impiego in investimenti delle somme versate dal al T_
promotore. Non è, infatti, oggetto di contestazione che all'epoca dei fatti Controparte_3 agisse come promotore finanziario della ed in tale veste poteva Controparte_1
legittimamente spendere tale sua qualità nei rapporti con la clientela, avvalendosene al fine di indurre gli investitori ad affidargli i loro denari per effettuare operazioni con la società mandante.
6. Concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Escludere che nel caso di specie gli investitori siano stati collusi o consapevolmente acquiescenti alla violazione delle regole gravanti sul promotore, porta, altresì, ad escludere che sia ravvisabile il concorso di colpa degli investitori stessi, ai sensi dell'art. 1227 c.c..
L'applicazione dell'art. 1227 c.c. è possibile solo qualora l'intermediario provi che vi sia stata, se non addirittura collusione, quanto meno una consapevole e fattiva acquiescenza del cliente alla violazione, da parte del promotore, di regole di condotta a lui note e su quest'ultimo gravanti ( Cass. civ. 857/2020).
Nel caso di specie non è stata fornita la prova, da parte dell'Istituto bancario, della connivenza o collusione da parte dei sigg.ri in relazione all'operato del né l'istituto ha T_ CP_3
assolto all'onere probatorio collegato all'art. 2049 c.c.. pagina 29 di 37 La Banca convenuta non ha dimostrato che il comportamento degli attori presentasse delle anomalie, ovvero che questi abbiano omesso di adottare l'ordinaria diligenza, ponendo in essere direttamente comportamenti o avallando comportamenti del promotore devianti rispetto alle ordinarie regole del rapporto professionale tra cliente e promotore, o in altro modo contribuendo al verificarsi dell'evento dannoso.
Con specifico riguardo, poi, alla contestata negligenza degli attori con riferimento alla violazione della normativa bancaria che vieta l'emissione di assegni in bianco consegnati al promotore, la tesi dell'intermediario, secondo cui vi sarebbe un dovere del cliente di cooperazione contrattuale ed un obbligo di diligenza, non è condivisibile.
Ai sensi della normativa vigente e dello stesso rapporto contrattuale, il cliente può, a priori, immaginare solo un rischio, quale conseguenza delle sue scelta di consegnare assegni in bianco o non controllare gli estratti-conto, e cioè gli effetti negativi di cui all' art. 1832 c.c., ma non potrebbe - o dovrebbe - mai rappresentarsi che dal suo comportamento possa derivare una corresponsabilità nell'appropriazione del denaro da parte di un funzionario infedele della banca o dell'intermediario finanziario.
Tale interpretazione appare in linea con la giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale ha più volte affermato che la normativa del TUB e del TUF è destinata a tutelare gli interessi del risparmiatore, e non può essere interpretata nel senso che da essa derivi un onere di diligenza a carico del cliente, la cui violazione gli sia addebitabile a titolo di colpa concorrente o esclusiva, a meno che non emerga la collusione o quantomeno la fattiva acquiescenza del cliente alla violazione, da parte del promotore, delle regole di condotta su quest'ultimo gravanti, ciò che nel caso di specie va escluso. Peraltro, in sede di esame testimoniale il sig. ha ribadito di non comprendere le comunicazioni trasmessegli dalla banca e Parte_1
di averle sottoposte al di cui aveva piena fiducia il quale lo rassicurava della scarsa CP_3 importanza delle missive ricevute e diceva di buttarle via. Mentre a fronte della sua richiesta di avere qualche informazione dalla banca dell'andamento dei titoli investiti, il li CP_3
aveva convinti che fosse necessario pagare la somma di € 400,00 per ricevere tali informazioni, somma che era preferibile risparmiare, piuttosto che dare alla banca, anche perché periodicamente il recandosi presso le abitazioni dei clienti gli mostrava i CP_3
promemoria con l'indicazione di tutte le somme investite, dei rendimenti e delle scadenze.
pagina 30 di 37 Dalle dichiarazioni rese dalle persone offese in sede di esame dibattimentale emerge chiaramente l'affidamento incolpevole riposto nel promotore finanziario a cui si aggiunge una scarsa conoscenza, da parte degli attori, dei meccanismi che sottendono gli investimenti ed in generale le operazioni bancarie.
Peraltro la responsabilità della banca a fronte dell'operato illecito del promotore non muta allorché il cliente abbia aderito a proposte di investimento e consegnato denaro in modo non in linea con le regole preposte all'operazione e anche se l'incaricato abbia agito al di là delle proprie incombenze o violando le prescrizioni impartite, in quanto spetta alla banca dimostrare una piena conoscenza da parte del cliente dei prodotti finanziari e delle modalità di investimento. Tale dimostrazione non è stata fornita dalla banca convenuta.
Gli attori hanno riposto pieno affidamento sulla persona del promotore e sulla banca per la quale il promotore lavorava in merito alla bontà e alla sicurezza degli investimenti proposti e sulla regolarità delle modalità dell'investimento con la prospettiva di sicuri rendimenti, facilmente credibili da soggetti privi di esperienza in prodotti finanziari e per l'intuitus personae caratterizzante il mandato fiduciario con la banca ed il promotore che non hanno consentito agli attori di rendersi conto che le modalità di stipula dei contratti finanziari mediante consegna di assegni al promotore in cambio della ricezione di certificati e promemoria degli investimenti con apposto il timbro della , Controparte_1
rappresentassero gli “artifici e raggiri” che hanno condotto alla condanna del per CP_3 truffa aggravata perpetrata ai danni degli attori.
7. Lucro cessante
Riguardo, poi, alla richiesta di risarcimento del danno rappresentato dal c.d “lucro cessante”, la stessa non può trovare accoglimento.
Gli attori parrebbero fondare tale domanda sul preteso inadempimento di contratti di investimento che, se fossero stati effettivamente disposti, avrebbero consentito loro di conseguire un rendimento, peraltro, ad un tasso di interesse pari all'8%.
Sebbene in tema di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito sia in astratto certamente condivisibile l'orientamento (cfr. Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza n. 2979 del 01/02/2023) per cui sulla somma riconosciuta al danneggiato a titolo di risarcimento sia necessario considerare, oltre alla svalutazione monetaria (che costituisce danno emergente), anche il nocumento finanziario subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di pagina 31 di 37 denaro dovuta a titolo di risarcimento – riconducibile alla categoria del lucro cessante – tuttavia, tale voce di danno deve essere provata in giudizio dal creditore. Quest'ultimo è tenuto a dimostrare, quand'anche mediante presunzioni, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta.
Il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova mediante non solo allegazione specifica della tipologia di danno patrimoniale di cui il danneggiato chiede il risarcimento, ma anche mediante deduzione e prova in giudizio degli elementi di fatto, da cui desumere l'esistenza, sia pure in termini di elevata probabilità, ed a cui fare riferimento per la relativa liquidazione equitativa (Cass. Civ.,
Sez. III, Sentenza n. 18363 del 26/07/2017; Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza n. 36554 del
14/12/2022).
In giudizio, risulta provata unicamente una generica intenzione dei signori di investire T_
i propri risparmi, avendo gli stessi consegnato a tal fine delle somme di denaro al promotore finanziario;
tuttavia l'attore non ha fornito alcuna prova – neppure indiziaria – degli elementi necessari a consentire una quantificazione del lucro cessante come richiesta che faccia riferimento ai BTP decennali senza chiarire tale indicazione, né la CTU richiesta avrebbe potuto sopperire all'onere di allegazione e prova gravante sulla parte attrice.
I sigg. nelle conclusioni dell'atto di citazione, infatti, hanno indicato genericamente la T_
tipologia di titolo senza allegare i parametri di riferimento per il calcolo, senza neanche fornire elementi, neppure presuntivi, volti a surrogare suffragare il criterio proposto.
Non sono stati, infatti, dimostrati precedenti investimenti né l'intenzione da parte dell'attore di effettuare investimenti a capitale garantito, in particolare in Buoni Ordinari del Tesoro, titoli del debito pubblico emessi dal governo italiano;
nemmeno l'attore ha provato che avrebbe investito le somme consegnate a in prodotti finanziari con una certa CP_3
redditività. In assenza di prova di precedenti investimenti né di una profilatura – anche resa da altro soggetto di intermediazione finanziaria – atta a qualificare l'attore come investitore abituale e con una certa tipologia di rischio d'investimento, non vi è ragione per quantificare pagina 32 di 37 il lucro cessante nei termini dell'interesse garantito sui titoli del debito pubblico, come richiesto da parte attrice.
Né ovviamente può farsi riferimento ai surrettizi indici di rendimento indicati dal promotore finanziario nei moduli di investimento fatti sottoscrivere e non corrispondenti ad alcun prodotto finanziario acquistato (8% a capitale garantito), in assenza di individuazione e prova dell'esistenza, sul mercato di investimenti dell'epoca di ciascuna dazione, di prodotti finanziari con simili caratteristiche. Manca, quindi la prova di qualsivoglia elemento idoneo a consentire una prognosi circa il tipo di investimento che l'attore assume di non aver potuto effettuare in ragione della condotta illecita posta in essere dal CP_3
8. Domanda di condanna della banca per violazione degli obblighi informativi
La natura illecita delle dazioni di danaro a favore del quale promotore finanziario CP_3
della banca , che non sono state impiegate in prodotti finanziari offerti dalla CP_1
banca, ma sono stati distratti dal promotore, non consente di ravvisare alcun obbligo informativo in capo alla con conseguente infondatezza delle doglianze attoree. CP_1
9. Quantificazione dei danni non patrimoniali subiti da Parte_1
A fronte della dimostrazione della condotta dolosa del promotore finanziario, deve essere, altresì, accolta la domanda di condanna dei convenuti al risarcimento del danno non patrimoniale sotto il profilo morale in favore dell'attore, ai sensi degli artt. 185 c.p. e 2059 c.c.
La scoperta della truffa subita, dopo tredici anni di affidamento dei propri risparmi al promotore finanziario della nel quale avevano riposto piena fiducia in CP_1 CP_1 considerazione anche del prestigio dell'Istituto di credito alle cui dipendenze prestava servizio il è ragionevole ritenere che abbia determinato un patema d'animo nel CP_3
padre che nel 2013 aveva 80 anni e nel figlio : una simile conclusione, Persona_1 T_ del resto, la si può trarre anche solo mediante presunzioni semplici, dal momento che, trattandosi di somme ingenti, rientra nel novero dell'ordinario che la perdita del denaro, il quale rappresenta il frutto delle proprie fatiche, ingeneri una frustrazione profonda: per la consapevolezza dell'abuso senza alcuna colpa subito, per la fiducia tradita, per la perdita di una prospettiva patrimoniale che si dava per acquisita, per la preoccupazione per il futuro.
Gli elementi raccolti trovano senz'altro rilievo nel guidare il potere equitativo di liquidazione del danno non patrimoniale che consiste, per l'appunto, nella perturbazione pagina 33 di 37 della sfera psichica, risarcibile nel caso di specie, trovando titolo nella commissione del reato truffa aggravata perpetrata ai danni degli attori per tredici anni.
L'accertamento di un importo a titolo di danno patrimoniale che ammonta complessivamente ad € 191.246,38, ben maggiore rispetto a quello accertato in sede penale in cui è stato riconosciuto a titolo di danno non patrimoniale l'importo di € 15.000,00 liquidato come provvisionale, impone alla giudicante di parametrare il danno non patrimoniale subito dai sul danno patrimoniale accertato e quantificato in questa sede che si reputa congruo T_
liquidare all'attore la somma di Euro 35.000,00 in moneta attuale.
10.Interessi e rivalutazione
Il giudice penale di secondo grado accoglieva la doglianza delle parti civili relativa al mancato riconoscimento della rivalutazione e degli interessi legali limitatamente alle posizioni già definite – e, quindi, non anche quella dei sig.ri ai quali era stata liquidata T_
solo la provvisionale- con liquidazione integrale del danno e non sulle somme liquidate a titolo provvisionale “stante la natura meramente anticipatoria e per sua natura non esaustiva di tutte le voci di danno”; ne consegue che in questa sede devono essere liquidati anche rivalutazione ed interessi in quanto il risarcimento del danno da fatto illecito è un debito di valore. Al creditore di un'obbligazione di valore spetta anche il risarcimento del danno ulteriore causato dal ritardato adempimento: la base del calcolo è costituita non dal credito in moneta attuale, ma dal credito originario via via rivalutato anno per anno (v. Cass. Civ., Sez.
Unite, Sentenza n. 1712 del 17/02/1995).
Considerato che i sigg.ri sono stati vittima di una truffa che si è consumata nell'arco di T_ tredici anni, dal 2000 al 2013 e considerato che l'importo di € 103.291,38 è stato illecitamente percepito dal ra il 13.7.2000 ed il 31.8.2000, mentre l'importo di € 87.955,00 (pari ad CP_3
€ 84.755,00+23.200,00-20.000,00 a titolo di restituzioni) è stato percepito dal tra il CP_3
2002 ed il 2012 appare opportuno, considerato l'ingente importo delle somme distratte procedere ad una rivalutazione monetaria, per sopperire alla perdita di valore della moneta nel frattempo verificatasi, in misura pari all'andamento dell'indice ISTAT - FOI dal 31.08.2006
(data media di erogazione delle somme per effetto della truffa, considerato che la prima dazione di somme è del 31/08/2000 ed il rapporto è durato sino al 2013, quando è stata proposta querela), che impone di liquidare il danno patrimoniale in moneta attuale.
pagina 34 di 37 Ad oggi, il danno patrimoniale, danno emergente costituito dalle somme indebitamente versate al dai va quantificato in euro € 211.246,38 (pari alla somma di € CP_3 T_
103.291,38 + 23.200,00+ € 84.755,00) da cui deve essere detratta la somma di € 20.000,00 (e non la somma di € 15.000,00 come richiesto da parte attrice in quanto il sig. in sede Parte_1
di esame dibattimentale ha ribadito l'importo di € 15.000,00/20.000,00 ed il in sede CP_3
di interrogatorio ha fatto riferimento ad una somma che si avvicina ad € 20.000,00), relativa agli importi restituiti dal ai a titolo di anticipo di interessi per l'importo di € CP_3 T_
191.246,38 che rivalutato ad oggi applicando l'indice ISTAT - FOI dal 31.08.2006, ammonta ad
€ 263.346,27.
Da tale importo vanno sottratte l'importo di euro 75.000,00 relativo alla provvisionale versata all'attore dalla convenuta. CP_1
Inoltre, considerato che in presenza di acconti pari ad € 75.000,00 occorre rendere omogenei i valori del calcolo, potendosi a tal fine rivalutare gli acconti alla data della liquidazione (Cass.
10/3/99 n. 2074), che in mancanza di documentazione dell'esborso si presume avvenuto nel mese di dicembre 2020 – considerato che la sentenza della Corte di Cassazione è stata resa all'udienza del 16.10.2020- distinguendo, peraltro, la somma di € 60.000 versata a titolo di danni patrimoniali che alla data della presente sentenza si è rivalutata in € 70.500,00 mentre la somma di € 15.000,00 versata a titolo di interesse non patrimoniali che alla data della presente sentenza si è rivalutata in euro 17.625,00.
Con riferimento al danno patrimoniale, quindi, detraendo l'importo di € 70.500,00 dall'importo complessivo riconosciuto di euro 263.346,27 in moneta attuale, il residuo credito dell'attore è pari alla somma di euro pari ad € 192.846,27 in moneta attuale.
Con riferimento ai danni non patrimoniali liquidati in questa sede in complessivi € 35.000,00 in moneta attuale occorre detrarre da tale importo la somma di euro 17.625,00 a titolo di acconto ricevuto e rivalutato in moneta attuale per cui il residuo credito dell'attore con riferimento a tale voce di danno è pari alla somma di euro 17.375,00 in moneta attuale.
Complessivamente il sig. , in proprio ed in qualità di erede, ha diritto al Parte_1 pagamento della somma complessiva di € 210.221,270 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, pari ad € 192.846,27 e non patrimoniali, pari ad € 17.375,00.
pagina 35 di 37 Su tutte le somme sopra determinate, liquidate all'attualità, devono essere, altresì, riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto, che secondo l'insegnamento delle
Sezioni Unite (Cass., SS.UU., n. 1712 del 17.2.95), decorrono dalla produzione dell'evento di danno (che nel caso in esame si ritiene sia il 31.08.2006 applicando un parametro medio commisurato alla durata del reato di truffa a consumazione prolungata) sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.
Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma di € 210.221,270 devalutata all'epoca del fatto (31.08.2006) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 31.08.2006 fino alla presente pronuncia;
sull'importo come determinato all'attualità di € 210.221,270 sono dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
Passando, infine, alla regolamentazione delle spese processuali queste seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo il d.m. 55/2014, tenuto conto del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 5 del predetto decreto “sulle somme attribuite alla parte vincitrice” e dell'attività effettivamente svolta applicando i parametri medi. Tali spese devono essere distratte ai sensi dell'art. 93 c.p.c. a favore dell'avv. Bruno Barbieri che si è dichiarato antistatario nella memoria di costituzione nel giudizio riassunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona della dott.ssa Anna Giorgia Carbone, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da in proprio e quale erede del contro Parte_1 Persona_1 Controparte_1 che ha riassunto il giudizi interrotto e contumace, così provvede:
[...] Controparte_3
pagina 36 di 37 a. Accoglie le domande di parte attrice e, ritenuta la responsabilità dei convenuti per l'effetto, condanna e in solido tra loro, al pagamento, in Controparte_1 Controparte_3
favore di in proprio e quale erede del a titolo di Parte_1 Persona_1 risarcimento dei danni patrimoniali della somma di € € 192.846,27 in moneta attuale e a titolo di danno non patrimoniale della somma di euro 17.375,00 in moneta attuale, oltre interessi da calcolare con i criteri indicati in motivazione;
b. condanna e in solido, al pagamento, in favore Controparte_1 Controparte_3
di in proprio e quale erede del delle spese processuali che Parte_1 Persona_1 liquida nella somma complessiva di euro 23.698,00 (di cui euro 22.457,00 per compenso di avvocato ed euro 1241,00 per le ulteriori spese del giudizio), oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. a favore dell'avv. Bruno Barbieri che si è dichiarato antistatario.
Milano, 31 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Giorgia Carbone
pagina 37 di 37