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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 08/04/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. Magistrati:
1) Dott.ssa Elvira Bellantoni - PRESIDENTE rel.
2) Dott.ssa Marianna Frangiosa - GIUDICE
3) Dott.ssa Alessia Annunziata - GIUDICE ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1385 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2017, avente ad oggetto: cause di impugnazione testamenti e di riduzione per lesione di legittima
TRA
, (C.F. ), (C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F. ) elettivamente domiciliate in Vallo della Lucania (SA), Parte_3 C.F._3 alla Via de Hippolytis n. 6, presso lo studio dell'Avv. Maria Lanzara, e rappresentate e difese, dall'Avv.
Maurizio di Chiara e dall'Avv. Maria Lanzara, come da giusta procura alle liti;
ATTRICI
E
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in Nola (NA), alla Via CP_1 C.F._4
Nazionale delle Puglie n. 91, presso lo studio dell'Avv. Alberto Pastore, dal quale è rappresentata e difesa, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale di udienza del 18.3.2025 da intendersi qui integralmente trascritto.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 7.9.2017 le sig.re e convenivano in Parte_1 Parte_2 Parte_3 giudizio davanti al Tribunale di Vallo della Lucania, la sig.ra , per sentire accogliere le seguenti CP_1 conclusioni: “
1- ritenere e dichiarare che le sig.re , nata a [...] il [...] (C.F. DFZ. Parte_1 [...]
), , nata a [...] il [...] (C.F: , e , nata a [...]F._5 Parte_2 CodiceFiscale_6 Parte_3
Roma 18/5/85 (C.F.: ), nella qualità, rispettivamente, di coniuge e figlie del sig. CodiceFiscale_7 [...]
nato a [...] il [...] (C.F.: ), deceduto in VA SU Per_1 CodiceFiscale_8
1 (Romania) il 22/10/16, sono state pretermesse nei loto diritti di legittimarie e che, come tali, ai sensi dell'art. 542 C.C., hanno diritto a conseguire, la prima, i 3/12 del patrimonio del de cuius, le altre due i 2/12 ciascuna di detto patrimonio;
2- disporre la reintegrazione della legittima spettante alle attrici mediante la riduzione della donazione, di cui all'atto del
05/3/12 in Notar di TA, rep. n° 884/751, e delle disposizioni contenute nel testamento olografo Persona_2 pubblicato il 23/2/17 con atto in Notar , rep. n° 53293, fino alla concorrenza di €. €. 410.936,74 Persona_3 per la sig.ra e di €. €. 273.957,83 per ciascuna delle sig.re e;
ovvero in quella minore Pt_1 Parte_2 Parte_3
o maggiore somma che verrà accertata in corso di giudizio;
3- Condannare la convenuta , quale unica detentrice CP_1 dei beni ereditari: a) al pagamento in favore delle attrici dei frutti del compendio creditario, nei limiti delle quote loro spettanti, in misura pari ad €. 100.000,00, ovvero in quella minore o maggiore che verrà accertata in corso di giudizio, oltre interessi
e rivalutazione monetaria maturati, a decorrere dalla data di apertura della successione, e maturandi;
b) ad immettere le attrici nel possesso di tutto il patrimonio ereditario, ordinando alla stessa di consegnare copia delle chiavi di tutti gli immobili;
4- con il favore delle spese e dei compensi del presente giudizio;
5- rigettare perché inammissibile e, comunque, tardiva ex art. 166 c.p.c. la domanda riconvenzionale avanzata da controparte in comparsa di risposta;
6 - condannare la stessa al pagamento delle spese e dei compensi di lite ed alla sanzione di cui all'art. 8, comma 4-bis, del D. Lgs. 28/2010.”.
Deducevano: 1) che in data 22/10/2016 era morto a VA SU (Romania) il sig. , Persona_1 nato a [...] il [...] e residente ad Ascea;
2) che il sig. era stato sposato Persona_1 con la sig.ra con la quale aveva procreato le figlie, e 3) che Parte_1 Parte_2 Parte_3 successivamente, una volta separatosi consensualmente con l'attrice, aveva avuto una relazione sentimentale con altra donna, dalla quale era nata la sig.ra ; 4) che a seguito della sua morte, CP_1 avvenuta in circostanze tragiche in Romania, le attrici accettavano l'eredità con beneficio di inventario, giusta dichiarazione ricevuta dal Cancelliere di Codesto Tribunale il 21/3/17; 5) che successivamente, con ricorso del 22/3/17 chiedevano di procedere all'inventario dei beni relitti ed alla nomina del pubblico ufficiale che vi desse esecuzione;
6) che pochi giorni dopo il deposito del ricorso per l'inventario, apprendevano che la sig.ra aveva pubblicato, a mezzo di atto in Notar di Eboli CP_1 Persona_4 del 23/2/17, rep. n° 53293, un testamento olografo, con il quale il defunto la nominava, Persona_1 nella buona sostanza, sua unica erede universale, nulla lasciando alla moglie ed alle figlie e Pt_2 Pt_3
7) che con atto in Notar di TA (SA) del 05/3/12, rep. n° 884/751, il aveva Persona_2 Pt_2 donato alla figlia la nuda proprietà dei seguenti beni immobili: a) 2/7 indivisi del fabbricato, sito CP_1 in Ascea, Via Furinello, in catasto fabbricati al fg. 50, part. 171 sub 1, b) 1/7 indiviso del fabbricato, sito in Ascea, località Fiumicello, in catasto fabbricati al fg. 50, part. 171 sub 2; c) 1/7 indiviso degli appezzamenti di terreno, ubicati in Ascea, in catasto al fg 50, particelle 165 e 160, d) 6/7 indivisi degli appezzamenti di terreno, ubicati in Ascea, in catasto al fg 50, particelle 171 e 282, e) appezzamento di terreno, ubicato in Ascea, in catasto al fg. 50, particelle 277, 273, 276, 281, 170, 161, 315 e 177; 8) che il defunto era proprietario di alcuni beni immobili, nei comuni di Ascea e di Sorrento;
9) Persona_1 che presso gli uffici Postali di Marina di Asea e di Casal Velino, nonché presso la Banca Popolare
2 dell'Emilia, filiale di Marina di Ascea, esistevano disponibilità di denaro di pertinenza del , per un Pt_2 importo, alla data di apertura della successione, di circa €.50.000,00; 10) che l'intero patrimonio immobiliare del defunto aveva un valore complessivo pari ad €. 1.443.747,00, come Persona_1 risultava dalla relazione di stima redatta dal geom. il 14/3/17, e che ad esso bisogna Controparte_2 aggiungere il valore delle consistenze mobiliari (mobili, denaro, arredi, attrezzature e veicoli) per un totale di €. 150.000,00, per cui avremo un valore complessivo del compendio ereditario di €. 1.593.747,00; 11) che il valore dell'immobile donato alla a mezzo del rogito notarile del 05/3/12 era, invece, CP_1 pari €. 50.000,00; 12) che le odierne attrici subivano la lesione integrale della propria quota di legittima, da calcolare, in applicazione dell'art. 542 C.C., in misura pari a 3/12 dell'intero patrimonio (relictum + donatum), determinato in €. 1.643.747,00, ossia in €. 410.936,74 per la sig.ra , e in misura pari Pt_1
2/12 per ciascuna delle due figlie, e ossia in €. 273.957,83 cadauna. Pt_3 Pt_2
La sig.ra si costituiva in giudizio, concludendo per la dichiarazione di improcedibilità della CP_1 domanda per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione e per la mancata allegazione delle prove della proprietà e del trasferimento, e nel merito per il rigetto delle domande attoree, per lo scioglimento della comunione ereditaria e per il riconoscimento della validità delle disposizioni testamentarie con la relativa riduzione proporzionale delle quote di legittima. In via riconvenzionale, concludeva, per la condanna delle parti attrici e, per gli altri eredi, al rimborso delle spese sostenute dalla convenuta per le successioni, a titolo di tassa per lo smaltimento dei rifiuti, per il pagamento della tassa I.C.I. e della corrispondente tassazione succedutasi nel tempo, nonché delle spese relative alla ordinaria e straordinaria manutenzione degli immobili detenuti, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dichiarando e disponendo la compensazione degli eventuali rispettivi crediti nei limiti della ricorrenza, il tutto con vittoria di spese ed onorari come per legge, con clausola di anticipazione.
La difesa di parte attrice, all'udienza del 30.1.2018 rappresentava di non aver formulato alcuna domanda di divisione e che, stante la tardività della costituzione della convenuta, le domande riconvenzionali dalla stessa proposte erano inammissibili.
All'udienza del 17.1.2023, il giudice istruttore rinviava la causa al 28.11.2023, concedendo un congruo termine alle parti per raggiungere un accordo conciliativo;
all'esito il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, fatte precisare le conclusioni, assumeva la causa in decisione.
La domanda attorea non merita accoglimento.
L'azione di riduzione per la lesione di legittima, richiede al legittimario l'onere di provare “se vi sia stata- ed in che misura- la lesione della quota a lui riservata: ciò dimostrando anzitutto l'appartenenza dei beni al de cuius, nonché
l'onere cronologico ed il valore degli atti dispositivi dallo stesso posti in essere, l'an ed il quomodo della lesione e l'inesistenza, nel patrimonio del defunto, di altri beni oltre a quelli oggetto dell'azione di riduzione. Tale prova può essere validamente
3 data per presunzioni semplici, purchè fondata su indizi gravi, precisi e concordanti (Trib. Sez. I- Imperia, n. 516 del
2023)”.
Nello specifico, secondo giurisprudenza costante, “l'onere di allegazione è soddisfatto una volta che, richiamata la quota di legittima prevista per legge, il legittimario assuma che, per effetto delle disposizioni testamentarie o per donazioni effettuate in vita in favore di altri soggetti, ed al netto di quanto ricevuto dall'erede, residui una lesione. Non può, invece, imporsi anche la quantificazione in termini di valore dei vari elementi destinati ad essere presi in considerazione ai fini della precisazione del relictum e del donatum, né che l'individuazione della lesione debba avvenire in termini aritmetici con una sua precisa indicazione numerica, essendo viceversa sufficiente che si sostenga che, proprio alla luce del complesso assetto patrimoniale del defunto, il valore attivo pervenuto al legittimario sia inferiore a quanto gli compete per legge. Il giudice deve procedere alle operazioni di riunione fittizia necessarie al riscontro della lesione sulla base delle indicazioni complessivamente provenienti dalle parti, nei limiti processuali segnati dal regime delle preclusioni per l'attività di allegazione e di prova.
Eventuali carenze riguardo l'esistenza delle componenti patrimoniali destinate ad aumentare il relictum o il donatum, assumono importanza ai fii del rigetto della domanda o del suo accoglimento in misura inferiore a quanto richiesto, risolvendosi sul diverso piano del soddisfacimento dell'onere della prova. Nella specie, è irritualmente proposta la domanda di riduzione a causa della omessa indicazione della massa e del valore e dell'entità della lesione (Cass. Civ. Sez. II- n.
36990 del 2022)”.
Pertanto, “in materia di successione testamentaria, il legittimario che propone l'azione di riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria nonchè quello della quota di legittima violata dal testatore. A tal fine, ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva oltre che proporre, sia pure senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibile e la susseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal "de cuius (Cass. civ. n. 20830/2016)".
Grava, quindi, sul legittimario un onere di allegazione specifico, cui si associa un onere probatorio.
Le allegazioni che accompagnano la proposizione della domanda di riduzione non possono, dunque, consistere in una generica prospettazione dell'avvenuta lesione della legittima, ma devono contenere l'individuazione delle quote di riserva e della parte disponibile, nonché degli atti di disposizione compiuti dal de cuius, tale che sia il convenuto, sia il giudice possano conoscere in che termini l'attore chieda la reintegrazione (Cass., n. 9192/2017).
Nel caso di specie, le attrici non fornivano prova della titolarità di tutti i beni oggetto della domanda, causando l'impossibilità di conoscere con certezza l'entità del patrimonio del de cuius;
in particolare con l'atto di citazione le parti attrici si limitavano a depositare certificazioni catastali e una relazione tecnica per la valutazione e descrizione dei beni del de cuius e con la memoria di cui al n. 2 dell'art. 183 c.p.c. allegavano una relazione ipocatastale redatta dal notaio in Cefalù dott. la cui lettura Persona_5 evidenzia la sussistenza di notevoli incertezze in ordine alla attuale consistenza del patrimonio, sul quale dovrebbe essere calcolata la lesione della quota di legittima.
4 Ed, invero, la relazione, dopo una dettagliata descrizione dei beni indicati nell'atto introduttivo del giudizio secondo le risultanze dei registri catastali, illustra la storia catastale dei singoli beni, dalla quale non si comprende se i beni immobili siti in Sorrento al foglio 11 particella 82 sub 2, 8 e 11 si appartengano al patrimonio ereditario, stante la pendenza di una giudizio di divisione ereditaria presso il Tribunale di Torre Annunziata, una evidente confusione tra i sub n. 2 e n. 3 e il riferimento nella dichiarazione di successione di unicamente della particella 82 sub CP_1
8, l'indicazione quale titolo di provenienza per molteplici beni dell'usucapione in difetto di una sentenza che l'abbia accertato ( ¼ degli immobili in Sorrento, 2/7 particella 171, sub 1 del foglio
50 del Comune di Ascea, 1/7 del sub 2 del foglio 50 del Catasto fabbricati, particelle 160 e 165 del catasto terreni di Ascea, diritto di proprietà per l'intero delle particelle 277, 273, 276, 281,
170, 161, 315 e 177 del foglio 50 del catasto terreni di Ascea, particelle 172, 316, 318, 320 e 322 del foglio 50 del catasto terreni), l'esistenza di un sequestro preventivo emesso dal Tribunale di
Vallo della Lucania il 12/6/2012 sulla particelle 21 e 24 del foglio 47 del Catasto terreni di Ascea
e di un ulteriore sequestro preventivo sempre a favore dello stato del 6/8/2012 sulla particella
172 del foglio 50 del Catasto terreni Ascea.
Il mancato adempimento dell'onere probatorio esclude che possa essere accolta la domanda formulata nell'interesse delle sig. re , e . Parte_3 Parte_2 Parte_1
Non appare necessario l'esame delle ulteriori doglianze: l'obbligo di motivazione è ottemperato dal giudice mediante l'indicazione delle ragioni della sua decisione ossia del ragionamento da lui seguito, ma non è necessario che egli confuti espressamente tutti gli argomenti portati dalle parti a sostegno del proprio assunto, non potendo altrimenti mai la motivazione qualificarsi succinta a norma dell'art. 118 c.p.c. e in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice di decidere sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. Cass. Civ. n. 12123/2013; Cass. Civ. n.
11356/2006; Cass. Civ. n. 5724/2015; Cass. Civ. n. 5624/2014; Cass. Civ. n. 120002/2014; Cass.
Civ. Sez. Un. n. 9936/2014).
Le domande riconvenzionali proposta nell'interesse di parte convenuta non possono che essere dichiarate inammissibile per essere state tardivamente proposte, essendo intervenuta la costituzione di parte convenuta solo alla prima udienza.
Le spese in considerazione della parziale reciproca soccombenza vengono integralmente compensate fra le parti.
5
P. Q. M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta con atto del 7/9/2017dalle sigg. e Parte_1 Parte_3 Parte_2 nei confronti della sig. ra ., ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così CP_1 provvede:
1) rigetta la domanda attorea;
2) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale;
3) compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Vallo della Lucania, 3/4/2025
LA PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Elvira
Bellantoni
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. Magistrati:
1) Dott.ssa Elvira Bellantoni - PRESIDENTE rel.
2) Dott.ssa Marianna Frangiosa - GIUDICE
3) Dott.ssa Alessia Annunziata - GIUDICE ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1385 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2017, avente ad oggetto: cause di impugnazione testamenti e di riduzione per lesione di legittima
TRA
, (C.F. ), (C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F. ) elettivamente domiciliate in Vallo della Lucania (SA), Parte_3 C.F._3 alla Via de Hippolytis n. 6, presso lo studio dell'Avv. Maria Lanzara, e rappresentate e difese, dall'Avv.
Maurizio di Chiara e dall'Avv. Maria Lanzara, come da giusta procura alle liti;
ATTRICI
E
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in Nola (NA), alla Via CP_1 C.F._4
Nazionale delle Puglie n. 91, presso lo studio dell'Avv. Alberto Pastore, dal quale è rappresentata e difesa, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale di udienza del 18.3.2025 da intendersi qui integralmente trascritto.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 7.9.2017 le sig.re e convenivano in Parte_1 Parte_2 Parte_3 giudizio davanti al Tribunale di Vallo della Lucania, la sig.ra , per sentire accogliere le seguenti CP_1 conclusioni: “
1- ritenere e dichiarare che le sig.re , nata a [...] il [...] (C.F. DFZ. Parte_1 [...]
), , nata a [...] il [...] (C.F: , e , nata a [...]F._5 Parte_2 CodiceFiscale_6 Parte_3
Roma 18/5/85 (C.F.: ), nella qualità, rispettivamente, di coniuge e figlie del sig. CodiceFiscale_7 [...]
nato a [...] il [...] (C.F.: ), deceduto in VA SU Per_1 CodiceFiscale_8
1 (Romania) il 22/10/16, sono state pretermesse nei loto diritti di legittimarie e che, come tali, ai sensi dell'art. 542 C.C., hanno diritto a conseguire, la prima, i 3/12 del patrimonio del de cuius, le altre due i 2/12 ciascuna di detto patrimonio;
2- disporre la reintegrazione della legittima spettante alle attrici mediante la riduzione della donazione, di cui all'atto del
05/3/12 in Notar di TA, rep. n° 884/751, e delle disposizioni contenute nel testamento olografo Persona_2 pubblicato il 23/2/17 con atto in Notar , rep. n° 53293, fino alla concorrenza di €. €. 410.936,74 Persona_3 per la sig.ra e di €. €. 273.957,83 per ciascuna delle sig.re e;
ovvero in quella minore Pt_1 Parte_2 Parte_3
o maggiore somma che verrà accertata in corso di giudizio;
3- Condannare la convenuta , quale unica detentrice CP_1 dei beni ereditari: a) al pagamento in favore delle attrici dei frutti del compendio creditario, nei limiti delle quote loro spettanti, in misura pari ad €. 100.000,00, ovvero in quella minore o maggiore che verrà accertata in corso di giudizio, oltre interessi
e rivalutazione monetaria maturati, a decorrere dalla data di apertura della successione, e maturandi;
b) ad immettere le attrici nel possesso di tutto il patrimonio ereditario, ordinando alla stessa di consegnare copia delle chiavi di tutti gli immobili;
4- con il favore delle spese e dei compensi del presente giudizio;
5- rigettare perché inammissibile e, comunque, tardiva ex art. 166 c.p.c. la domanda riconvenzionale avanzata da controparte in comparsa di risposta;
6 - condannare la stessa al pagamento delle spese e dei compensi di lite ed alla sanzione di cui all'art. 8, comma 4-bis, del D. Lgs. 28/2010.”.
Deducevano: 1) che in data 22/10/2016 era morto a VA SU (Romania) il sig. , Persona_1 nato a [...] il [...] e residente ad Ascea;
2) che il sig. era stato sposato Persona_1 con la sig.ra con la quale aveva procreato le figlie, e 3) che Parte_1 Parte_2 Parte_3 successivamente, una volta separatosi consensualmente con l'attrice, aveva avuto una relazione sentimentale con altra donna, dalla quale era nata la sig.ra ; 4) che a seguito della sua morte, CP_1 avvenuta in circostanze tragiche in Romania, le attrici accettavano l'eredità con beneficio di inventario, giusta dichiarazione ricevuta dal Cancelliere di Codesto Tribunale il 21/3/17; 5) che successivamente, con ricorso del 22/3/17 chiedevano di procedere all'inventario dei beni relitti ed alla nomina del pubblico ufficiale che vi desse esecuzione;
6) che pochi giorni dopo il deposito del ricorso per l'inventario, apprendevano che la sig.ra aveva pubblicato, a mezzo di atto in Notar di Eboli CP_1 Persona_4 del 23/2/17, rep. n° 53293, un testamento olografo, con il quale il defunto la nominava, Persona_1 nella buona sostanza, sua unica erede universale, nulla lasciando alla moglie ed alle figlie e Pt_2 Pt_3
7) che con atto in Notar di TA (SA) del 05/3/12, rep. n° 884/751, il aveva Persona_2 Pt_2 donato alla figlia la nuda proprietà dei seguenti beni immobili: a) 2/7 indivisi del fabbricato, sito CP_1 in Ascea, Via Furinello, in catasto fabbricati al fg. 50, part. 171 sub 1, b) 1/7 indiviso del fabbricato, sito in Ascea, località Fiumicello, in catasto fabbricati al fg. 50, part. 171 sub 2; c) 1/7 indiviso degli appezzamenti di terreno, ubicati in Ascea, in catasto al fg 50, particelle 165 e 160, d) 6/7 indivisi degli appezzamenti di terreno, ubicati in Ascea, in catasto al fg 50, particelle 171 e 282, e) appezzamento di terreno, ubicato in Ascea, in catasto al fg. 50, particelle 277, 273, 276, 281, 170, 161, 315 e 177; 8) che il defunto era proprietario di alcuni beni immobili, nei comuni di Ascea e di Sorrento;
9) Persona_1 che presso gli uffici Postali di Marina di Asea e di Casal Velino, nonché presso la Banca Popolare
2 dell'Emilia, filiale di Marina di Ascea, esistevano disponibilità di denaro di pertinenza del , per un Pt_2 importo, alla data di apertura della successione, di circa €.50.000,00; 10) che l'intero patrimonio immobiliare del defunto aveva un valore complessivo pari ad €. 1.443.747,00, come Persona_1 risultava dalla relazione di stima redatta dal geom. il 14/3/17, e che ad esso bisogna Controparte_2 aggiungere il valore delle consistenze mobiliari (mobili, denaro, arredi, attrezzature e veicoli) per un totale di €. 150.000,00, per cui avremo un valore complessivo del compendio ereditario di €. 1.593.747,00; 11) che il valore dell'immobile donato alla a mezzo del rogito notarile del 05/3/12 era, invece, CP_1 pari €. 50.000,00; 12) che le odierne attrici subivano la lesione integrale della propria quota di legittima, da calcolare, in applicazione dell'art. 542 C.C., in misura pari a 3/12 dell'intero patrimonio (relictum + donatum), determinato in €. 1.643.747,00, ossia in €. 410.936,74 per la sig.ra , e in misura pari Pt_1
2/12 per ciascuna delle due figlie, e ossia in €. 273.957,83 cadauna. Pt_3 Pt_2
La sig.ra si costituiva in giudizio, concludendo per la dichiarazione di improcedibilità della CP_1 domanda per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione e per la mancata allegazione delle prove della proprietà e del trasferimento, e nel merito per il rigetto delle domande attoree, per lo scioglimento della comunione ereditaria e per il riconoscimento della validità delle disposizioni testamentarie con la relativa riduzione proporzionale delle quote di legittima. In via riconvenzionale, concludeva, per la condanna delle parti attrici e, per gli altri eredi, al rimborso delle spese sostenute dalla convenuta per le successioni, a titolo di tassa per lo smaltimento dei rifiuti, per il pagamento della tassa I.C.I. e della corrispondente tassazione succedutasi nel tempo, nonché delle spese relative alla ordinaria e straordinaria manutenzione degli immobili detenuti, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dichiarando e disponendo la compensazione degli eventuali rispettivi crediti nei limiti della ricorrenza, il tutto con vittoria di spese ed onorari come per legge, con clausola di anticipazione.
La difesa di parte attrice, all'udienza del 30.1.2018 rappresentava di non aver formulato alcuna domanda di divisione e che, stante la tardività della costituzione della convenuta, le domande riconvenzionali dalla stessa proposte erano inammissibili.
All'udienza del 17.1.2023, il giudice istruttore rinviava la causa al 28.11.2023, concedendo un congruo termine alle parti per raggiungere un accordo conciliativo;
all'esito il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, fatte precisare le conclusioni, assumeva la causa in decisione.
La domanda attorea non merita accoglimento.
L'azione di riduzione per la lesione di legittima, richiede al legittimario l'onere di provare “se vi sia stata- ed in che misura- la lesione della quota a lui riservata: ciò dimostrando anzitutto l'appartenenza dei beni al de cuius, nonché
l'onere cronologico ed il valore degli atti dispositivi dallo stesso posti in essere, l'an ed il quomodo della lesione e l'inesistenza, nel patrimonio del defunto, di altri beni oltre a quelli oggetto dell'azione di riduzione. Tale prova può essere validamente
3 data per presunzioni semplici, purchè fondata su indizi gravi, precisi e concordanti (Trib. Sez. I- Imperia, n. 516 del
2023)”.
Nello specifico, secondo giurisprudenza costante, “l'onere di allegazione è soddisfatto una volta che, richiamata la quota di legittima prevista per legge, il legittimario assuma che, per effetto delle disposizioni testamentarie o per donazioni effettuate in vita in favore di altri soggetti, ed al netto di quanto ricevuto dall'erede, residui una lesione. Non può, invece, imporsi anche la quantificazione in termini di valore dei vari elementi destinati ad essere presi in considerazione ai fini della precisazione del relictum e del donatum, né che l'individuazione della lesione debba avvenire in termini aritmetici con una sua precisa indicazione numerica, essendo viceversa sufficiente che si sostenga che, proprio alla luce del complesso assetto patrimoniale del defunto, il valore attivo pervenuto al legittimario sia inferiore a quanto gli compete per legge. Il giudice deve procedere alle operazioni di riunione fittizia necessarie al riscontro della lesione sulla base delle indicazioni complessivamente provenienti dalle parti, nei limiti processuali segnati dal regime delle preclusioni per l'attività di allegazione e di prova.
Eventuali carenze riguardo l'esistenza delle componenti patrimoniali destinate ad aumentare il relictum o il donatum, assumono importanza ai fii del rigetto della domanda o del suo accoglimento in misura inferiore a quanto richiesto, risolvendosi sul diverso piano del soddisfacimento dell'onere della prova. Nella specie, è irritualmente proposta la domanda di riduzione a causa della omessa indicazione della massa e del valore e dell'entità della lesione (Cass. Civ. Sez. II- n.
36990 del 2022)”.
Pertanto, “in materia di successione testamentaria, il legittimario che propone l'azione di riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria nonchè quello della quota di legittima violata dal testatore. A tal fine, ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva oltre che proporre, sia pure senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibile e la susseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal "de cuius (Cass. civ. n. 20830/2016)".
Grava, quindi, sul legittimario un onere di allegazione specifico, cui si associa un onere probatorio.
Le allegazioni che accompagnano la proposizione della domanda di riduzione non possono, dunque, consistere in una generica prospettazione dell'avvenuta lesione della legittima, ma devono contenere l'individuazione delle quote di riserva e della parte disponibile, nonché degli atti di disposizione compiuti dal de cuius, tale che sia il convenuto, sia il giudice possano conoscere in che termini l'attore chieda la reintegrazione (Cass., n. 9192/2017).
Nel caso di specie, le attrici non fornivano prova della titolarità di tutti i beni oggetto della domanda, causando l'impossibilità di conoscere con certezza l'entità del patrimonio del de cuius;
in particolare con l'atto di citazione le parti attrici si limitavano a depositare certificazioni catastali e una relazione tecnica per la valutazione e descrizione dei beni del de cuius e con la memoria di cui al n. 2 dell'art. 183 c.p.c. allegavano una relazione ipocatastale redatta dal notaio in Cefalù dott. la cui lettura Persona_5 evidenzia la sussistenza di notevoli incertezze in ordine alla attuale consistenza del patrimonio, sul quale dovrebbe essere calcolata la lesione della quota di legittima.
4 Ed, invero, la relazione, dopo una dettagliata descrizione dei beni indicati nell'atto introduttivo del giudizio secondo le risultanze dei registri catastali, illustra la storia catastale dei singoli beni, dalla quale non si comprende se i beni immobili siti in Sorrento al foglio 11 particella 82 sub 2, 8 e 11 si appartengano al patrimonio ereditario, stante la pendenza di una giudizio di divisione ereditaria presso il Tribunale di Torre Annunziata, una evidente confusione tra i sub n. 2 e n. 3 e il riferimento nella dichiarazione di successione di unicamente della particella 82 sub CP_1
8, l'indicazione quale titolo di provenienza per molteplici beni dell'usucapione in difetto di una sentenza che l'abbia accertato ( ¼ degli immobili in Sorrento, 2/7 particella 171, sub 1 del foglio
50 del Comune di Ascea, 1/7 del sub 2 del foglio 50 del Catasto fabbricati, particelle 160 e 165 del catasto terreni di Ascea, diritto di proprietà per l'intero delle particelle 277, 273, 276, 281,
170, 161, 315 e 177 del foglio 50 del catasto terreni di Ascea, particelle 172, 316, 318, 320 e 322 del foglio 50 del catasto terreni), l'esistenza di un sequestro preventivo emesso dal Tribunale di
Vallo della Lucania il 12/6/2012 sulla particelle 21 e 24 del foglio 47 del Catasto terreni di Ascea
e di un ulteriore sequestro preventivo sempre a favore dello stato del 6/8/2012 sulla particella
172 del foglio 50 del Catasto terreni Ascea.
Il mancato adempimento dell'onere probatorio esclude che possa essere accolta la domanda formulata nell'interesse delle sig. re , e . Parte_3 Parte_2 Parte_1
Non appare necessario l'esame delle ulteriori doglianze: l'obbligo di motivazione è ottemperato dal giudice mediante l'indicazione delle ragioni della sua decisione ossia del ragionamento da lui seguito, ma non è necessario che egli confuti espressamente tutti gli argomenti portati dalle parti a sostegno del proprio assunto, non potendo altrimenti mai la motivazione qualificarsi succinta a norma dell'art. 118 c.p.c. e in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice di decidere sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. Cass. Civ. n. 12123/2013; Cass. Civ. n.
11356/2006; Cass. Civ. n. 5724/2015; Cass. Civ. n. 5624/2014; Cass. Civ. n. 120002/2014; Cass.
Civ. Sez. Un. n. 9936/2014).
Le domande riconvenzionali proposta nell'interesse di parte convenuta non possono che essere dichiarate inammissibile per essere state tardivamente proposte, essendo intervenuta la costituzione di parte convenuta solo alla prima udienza.
Le spese in considerazione della parziale reciproca soccombenza vengono integralmente compensate fra le parti.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta con atto del 7/9/2017dalle sigg. e Parte_1 Parte_3 Parte_2 nei confronti della sig. ra ., ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così CP_1 provvede:
1) rigetta la domanda attorea;
2) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale;
3) compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Vallo della Lucania, 3/4/2025
LA PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Elvira
Bellantoni
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