Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 30/04/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n.223/2025 promossa da:
, c.f. , sig.ra Parte_1 C.F._1 Parte_2
, c.f. , sig. c.f.
[...] C.F._2 Parte_3
sig. , c.f. C.F._3 Parte_4 C.F._4
sig. , c.f. e sig. Parte_5 C.F._5 Parte_6
, c.f. , tutti residenti in [...]nell'Emilia,
[...] C.F._6 rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Palermo
RICORRENTI -
c o n t r o
-, in persona Controparte_1
del Presidente pro-tempore legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Reggio
Emilia Via della Previdenza Sociale n.6, rappresentato e difeso dall'Avv. Valeria
Giroldi
- CONVENUTO -
in punto a: opposizione decreto ingiuntivo
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 26/12/2024 l' chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Reggio CP_1 nell'Emilia, Sezione Lavoro, ingiunzione di pagamento n. 3/2025, notificata il
03/02/2025, mediante la quale si ingiungeva agli odierni opponenti il pagamento della somma di € 9.415,54, oltre interessi legali, e spese e competenze della procedura monitoria (doc. 1). Tale credito traeva origine da presunte omissioni contributive del sig. deceduto. Persona_1
Infatti costo, pur chiamati all'eredità del sig. vi hanno rinunziato Persona_1
mediante atto pubblico del 03/03/2020, annotato nel Registro delle Successioni del
Tribunale di Reggio nell'Emilia il 10/03/2020 (doc. 2).
Si è costituita nei termini l' dando atto della bontà delle tesi attrici e rinunciando CP_1
nei loro confronti (ma non in quelli della moglie del dante cause, che non risulta avere rinunciato all'eredità di al decreto ingiuntivo di cui è causa;
con Persona_1
richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Non necessitando attività istruttoria in data odierna 30 aprile 2025 la causa è stata discussa e a mezzo di sentenza resa contestualmente.
La domanda attrice era astrattamente fondata: nel caso di specie, gli odierni opponenti hanno posto in essere una rinuncia formale, mediante atto notarile pubblico, ritualmente trascritto nel Registro delle Successioni del Tribunale di Crotone il 16/03/2020, quindi ben prima del deposito del decreto ingiuntivo (26/12/2024), proprio al fine di renderla opponibile ai terzi e a loro tutela (doc. 3).
Colpevolmente, pertanto, l' ha notificato agli odierni opponenti il decreto CP_1
ingiuntivo oggi impugnato.
ha riconosciuto l'errore, dichiarando formale rinuncia al decreto ingiuntivo CP_1
opposto.
Si sarebbe dovuto pertanto senz'ombra di dubbio dichiarare cessata la materia del contendere.
La causa rimane tuttavia pendente per le spese di lite, sulle quali non v'è accordo.
E' applicabile in questo caso il principio della cd. soccombenza virtuale (così, da ultima di un consolidato orientamento Cassazione civile, sez. I, 27 settembre 2002, n. 14023), atteso che il provvedimento di pagamento di risulta tardivo considerato che la CP_1
parte ricorrente ha dovuto proporre comunque il presente giudizio.
A fronte dell'evidenza soccombenza virtuale dell' , lo stesso va condannato a CP_1
risarcire parte ricorrente delle spese di lite sostenute, nella somma che viene liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Pag. 2 di 3 Dichiara cessata la materia del contendere per avvenuto riconoscimento della prestazione richiesta;
Condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente nello CP_1 importo complessivo che si quantifica in € 1.900,00 per compensi oltre ad IVA e CPA e
CU se dovuto, con distrazione.
Reggio Emilia, 30/4/2025
IL G.L.
Dr.ssa Elena Vezzosi
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