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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/04/2025, n. 1085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1085 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c.
nella causa iscritta al n. 7401 /2024 R.G.L. promossa da:
Parte_1
(avv. TURLIONE) RICORRENTE
contro
CP_1
GNASCO)
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione all'ATP (art. 445 bis c.p.c.)
Con ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, c. 6, c.p.c. la sig.ra Parte_1 chiede accertarsi i requisiti sanitari per ottenere il riconoscimento dello status di invalido civile con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 75% ovvero all'80% (L. n. 118/71) ovvero dello status di portatore di handicap grave
(art. 3, comma 3, l. n. 104/92) ovvero dello status di invalido con capacità di guadagno in occupazioni confacenti alle proprie attitudini ridotta a meno di un terzo (art. 1 L. n. 222/84) al fine di vedersi riconoscere i diritti e i benefici di legge.
Resiste in giudizio l' chiedendo confermarsi le conclusioni, a sé favorevoli, CP_1 assunte dall'esperto nominato dal Giudice nell'ambito dell'Accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.
Nel corso del presente giudizio, è parso opportuno rinnovare la c.t.u., onde accertare l'eventuale sussistenza, in capo al ricorrente, dei presupposti clinici per il riconoscimento dello status controverso. All'esito delle operazioni peritali, la consulente nominata dal giudice ha osservato quanto segue:
“Il quadro clinico dominato da lombalgia cronica e fibromialgia, presente sin dalla data della domanda amministrativa, sostanzia una situazione di importante disfunzionalità, in soggetto certamente non anziano che svolge un'attività lavorativa di tipo manuale. Presa visione della storia clinica e della documentazione acquisita dell'epoca della domanda amministrativa, dell'iter peritale e attuale, non si concorda con il giudizio della
Commissione e del CTU, in complesso menomativo che, tenuto conto dei baremes tabellari, sostanzia una riduzione della capacità lavorativa pari al 75% alla data della domanda amministrativa.
Nel periodo successivo è documentato un peggioramento della sintomatologia con approccio in ambito di terapia antalgica poco efficace con prescrizione di preparati morfinici. Infatti, al controllo specialistico del 5.11.2024 viene segnalato un NRS
(Numerical Rating Scale, abitualmente utilizzata per la valutazione soggettiva del dolore) medio di 7-9, da riferirsi a dolore grave.
Si deve, pertanto, affermare che dall'1.11.2024 la signora è da Parte_1 ritenersi soggetto Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura dell'80%, nonché soggetto portatore di Handicap con connotazione di gravità.
La signora , pur non anziana, è soggetto a bassa scolarità che ha Parte_1 sempre svolto attività manuali di impegno fisico, in gioventù come ad oggi. Si deve, pertanto, ritenere come sin dalla data della domanda amministrativa la ricorrente è soggetto Invalido ai sensi dell'art. 1 Legge 222/1984, ovvero invalido con capacità di lavoro e guadagno in occupazioni confacenti alle proprie attitudini ridotta a meno di 1/3.
In conclusione, ai proposti quesiti, ritengo di dover rispondere nei termini seguenti:
- dalla data della domanda amministrativa 22.8.2022 la signora è da Parte_1 ritenersi soggetto invalido civile con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al
75%
- dall' 1.11.2024 la ricorrente è da ritenersi soggetto invalido civile con riduzione permanente della capacità lavorativa pari all'80% nonché soggetto portatore di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell'art 3 comma 3 Legge 104/1992
- dalla data della domanda amministrativa (17.03.2023) la signora è Parte_1 da ritenersi soggetto invalido ai sensi dell'art. 1 Legge 222/1984.”
Le risultanze della consulenza medico - legale appaiono pienamente condivisibili, in quanto congruamente motivate e, oltre tutto, non contestate dai c.t.p. delle parti. In considerazione di ciò, si accerta in capo alla ricorrente
[...] lo status di invalido civile con riduzione permanente della capacità Parte_1 lavorativa pari al 75% dalla data della domanda amministrativa (22.8.2022), di invalido civile con riduzione permanente della capacità lavorativa pari all'80% nonché soggetto portatore di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell'art 3 comma 3 Legge 104/1992, dall' 1.11.2024, ed infine di soggetto invalido ai sensi dell'art. 1 Legge 222/1984 dalla data della domanda amministrativa
(17.03.2023).
Le spese di lite e quelle di C.T.U. di entrambe le fasi (liquidate con separati decreti) sono poste a carico dell' e distratte in favore del procuratore CP_1 antistatario.
P.Q.M.
visto l'art. 445 bis c.p.c., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta,
accerta e dichiara in capo alla ricorrente lo status di invalido Parte_1 civile con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 75% dalla data della domanda amministrativa (22.8.2022), di invalido civile con riduzione permanente della capacità lavorativa pari all'80% nonché soggetto portatore di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell'art 3 comma 3 Legge 104/1992, dall' 1.11.2024, ed infine di soggetto invalido ai sensi dell'art. 1 Legge 222/1984 dalla data della domanda amministrativa (17.03.2023);
dichiara tenuto e condanna l' al pagamento delle spese processuali di CP_1 entrambe le fasi che liquida in € 5.800,00, oltre rimb. forf., c.p.a. ed IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
pone a carico dell' le spese di C.T.U. di entrambe le fasi. CP_1
Così deciso in Torino, il 29 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c.
nella causa iscritta al n. 7401 /2024 R.G.L. promossa da:
Parte_1
(avv. TURLIONE) RICORRENTE
contro
CP_1
GNASCO)
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione all'ATP (art. 445 bis c.p.c.)
Con ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, c. 6, c.p.c. la sig.ra Parte_1 chiede accertarsi i requisiti sanitari per ottenere il riconoscimento dello status di invalido civile con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 75% ovvero all'80% (L. n. 118/71) ovvero dello status di portatore di handicap grave
(art. 3, comma 3, l. n. 104/92) ovvero dello status di invalido con capacità di guadagno in occupazioni confacenti alle proprie attitudini ridotta a meno di un terzo (art. 1 L. n. 222/84) al fine di vedersi riconoscere i diritti e i benefici di legge.
Resiste in giudizio l' chiedendo confermarsi le conclusioni, a sé favorevoli, CP_1 assunte dall'esperto nominato dal Giudice nell'ambito dell'Accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.
Nel corso del presente giudizio, è parso opportuno rinnovare la c.t.u., onde accertare l'eventuale sussistenza, in capo al ricorrente, dei presupposti clinici per il riconoscimento dello status controverso. All'esito delle operazioni peritali, la consulente nominata dal giudice ha osservato quanto segue:
“Il quadro clinico dominato da lombalgia cronica e fibromialgia, presente sin dalla data della domanda amministrativa, sostanzia una situazione di importante disfunzionalità, in soggetto certamente non anziano che svolge un'attività lavorativa di tipo manuale. Presa visione della storia clinica e della documentazione acquisita dell'epoca della domanda amministrativa, dell'iter peritale e attuale, non si concorda con il giudizio della
Commissione e del CTU, in complesso menomativo che, tenuto conto dei baremes tabellari, sostanzia una riduzione della capacità lavorativa pari al 75% alla data della domanda amministrativa.
Nel periodo successivo è documentato un peggioramento della sintomatologia con approccio in ambito di terapia antalgica poco efficace con prescrizione di preparati morfinici. Infatti, al controllo specialistico del 5.11.2024 viene segnalato un NRS
(Numerical Rating Scale, abitualmente utilizzata per la valutazione soggettiva del dolore) medio di 7-9, da riferirsi a dolore grave.
Si deve, pertanto, affermare che dall'1.11.2024 la signora è da Parte_1 ritenersi soggetto Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura dell'80%, nonché soggetto portatore di Handicap con connotazione di gravità.
La signora , pur non anziana, è soggetto a bassa scolarità che ha Parte_1 sempre svolto attività manuali di impegno fisico, in gioventù come ad oggi. Si deve, pertanto, ritenere come sin dalla data della domanda amministrativa la ricorrente è soggetto Invalido ai sensi dell'art. 1 Legge 222/1984, ovvero invalido con capacità di lavoro e guadagno in occupazioni confacenti alle proprie attitudini ridotta a meno di 1/3.
In conclusione, ai proposti quesiti, ritengo di dover rispondere nei termini seguenti:
- dalla data della domanda amministrativa 22.8.2022 la signora è da Parte_1 ritenersi soggetto invalido civile con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al
75%
- dall' 1.11.2024 la ricorrente è da ritenersi soggetto invalido civile con riduzione permanente della capacità lavorativa pari all'80% nonché soggetto portatore di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell'art 3 comma 3 Legge 104/1992
- dalla data della domanda amministrativa (17.03.2023) la signora è Parte_1 da ritenersi soggetto invalido ai sensi dell'art. 1 Legge 222/1984.”
Le risultanze della consulenza medico - legale appaiono pienamente condivisibili, in quanto congruamente motivate e, oltre tutto, non contestate dai c.t.p. delle parti. In considerazione di ciò, si accerta in capo alla ricorrente
[...] lo status di invalido civile con riduzione permanente della capacità Parte_1 lavorativa pari al 75% dalla data della domanda amministrativa (22.8.2022), di invalido civile con riduzione permanente della capacità lavorativa pari all'80% nonché soggetto portatore di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell'art 3 comma 3 Legge 104/1992, dall' 1.11.2024, ed infine di soggetto invalido ai sensi dell'art. 1 Legge 222/1984 dalla data della domanda amministrativa
(17.03.2023).
Le spese di lite e quelle di C.T.U. di entrambe le fasi (liquidate con separati decreti) sono poste a carico dell' e distratte in favore del procuratore CP_1 antistatario.
P.Q.M.
visto l'art. 445 bis c.p.c., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta,
accerta e dichiara in capo alla ricorrente lo status di invalido Parte_1 civile con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 75% dalla data della domanda amministrativa (22.8.2022), di invalido civile con riduzione permanente della capacità lavorativa pari all'80% nonché soggetto portatore di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell'art 3 comma 3 Legge 104/1992, dall' 1.11.2024, ed infine di soggetto invalido ai sensi dell'art. 1 Legge 222/1984 dalla data della domanda amministrativa (17.03.2023);
dichiara tenuto e condanna l' al pagamento delle spese processuali di CP_1 entrambe le fasi che liquida in € 5.800,00, oltre rimb. forf., c.p.a. ed IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
pone a carico dell' le spese di C.T.U. di entrambe le fasi. CP_1
Così deciso in Torino, il 29 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo