Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 03/02/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Francesco Clemente Pittera, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.,
in sostituzione dell'udienza del 16.1.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 501/2023
tra
, c.f.: , nella qualità di erede di Parte_1 C.F._1 [...]
, rappresentata e difesa dall'Avv. MARCO CORSARO, giusta procura in atti Per_1
- Ricorrente -
contro
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentato e difeso dagli Avv.ti CONCETTO ORIGLIO e GIOVANNI SICUSO,
giusta procura in atti;
- Resistente –
In fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 16.02.2023, premettendo di essere Parte_1
coniuge ed erede di , deceduto a Siracusa, in data 14.3.2020, esponeva che Persona_1
il proprio congiunto – assunto dalla società Montedison s.p.a. in data 21.9.1973, con contratto a tempo indeterminato e con la qualifica di operaio di 3 livello – aveva lavorato,
per tutta la sua carriera lavorativa, unicamente presso lo stabilimento sito in Priolo
Gargallo (SR), nella SS114 Litoranea Priolese ed, in particolare, nel settore fertilizzanti,
nella linea di produzione di fertilizzanti complessi, denominato Reparto CX6, dove le mansioni erano state varie, ma fondamentalmente di addetto all'alimentazione della linea di produzione e, quindi, immissione spesso manuale con svuotamento dei sacchi di materia prima e alla manutenzione. Rilevava che , nel corso della sua vita Persona_1
lavorativa (dal 1973 al 1992 anno in cui era andato in pensione) era venuto a contatto, in maniera estesa e continuativa, con una notevole quantità di polveri e gas irritanti per l'apparato respiratorio e soprattutto fibre di amianto, sviluppando la gravissima patologia
“Fibrosi polmonare e placche pleuriche”, che ne aveva determinato il decesso.
Tanto premesso, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Siracusa, in funzione di
Giudice del Lavoro, l' , al fine di accertare che , durante il rapporto CP_1 Persona_1
di lavoro ed in ragione delle mansioni svolte, era stato esposto lungamente ed in modo massiccio ad acido fosforico, acido nitrico, ammoniaca anidra, argirec, cloruro di potassio, vapore acqua a 5 atm, solfato di potassio, solfato ammoniaco, polvere di fertilizzante, nitrato di potassio, sabbia silicia e amianto, solventi vari e, dunque, a sostanze nocive e cancerogene e, conseguentemente, sentire dichiarare la natura professionale della patologia che ne aveva determinato il decesso;
per l'effetto, accertare il proprio diritto alla rendita ed all'assegno funerario, ex D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e sentire condannare l' a corrispondere la rendita nella misura alla stessa spettante CP_1
con decorrenza dal momento del decesso del marito nonché l'assegno funerario così come stabilito dal D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124.
Si costituiva l' , che contestava quanto dedotto dalla ricorrente e chiedeva il rigetto CP_1
del ricorso, rilevando che non era stata fornita prova della esistenza del nesso eziologico tra le patologie denunciate ed il decesso di né l'origine professionale della Persona_1
patologia di cui era affetto in vita il lavoratore.
La causa veniva istruita mediante assunzione della prova testimoniale. Disposta ed espletata CTU medico-legale, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter, la causa viene decisa mediante deposito della presente sentenza.
Preliminarmente, va osservato che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 85 del D.P.R. 1124/65
in caso di morte di un congiunto causata da infortunio o malattia professionale, l' CP_1
eroga una rendita ai superstiti nella misura indicata dalla citata disposizione, oltre all'assegno una tantum per le spese sostenute in occasione della morte del lavoratore.
Requisito fondamentale per il riconoscimento del diritto è la sussistenza del nesso causale tra la morte del lavoratore e l'infortunio o la malattia professionale contratta nell'esercizio dell'attività lavorativa.
Nella vicenda in esame, ha dedotto che il proprio congiunto Parte_1 [...]
aveva svolto, nel corso della propria attività lavorativa, mansioni che lo avevano Per_1
messo a contatto, in maniera estesa e continuativa, con una notevole quantità di polveri e gas irritanti per l'apparato respiratorio e soprattutto fibre di amianto. Quanto affermato da parte ricorrente ha trovato conferma nelle dichiarazioni del teste , il Testimone_1
quale ha riferito: “Ho conosciuto a lavoro, sono stato assunto il 2 Persona_1
novembre 1979 da una società che ha ripetutamente cambiato denominazione, all'epoca credo si chiamasse DIAG, successivamente si è chiamata AGRIMONT, FERTIMONT;
ha
cambiato nominativi che non ricordo. Con eravamo dipendenti della stessa Persona_1
società. Quando sono stato assunto già lui vi lavorava. Entrambi eravamo operatori di
impianto; io non avevo una postazione fissa e venivo impiegato come jolly, mentre
[...]
aveva due postazioni fisse nel reparto azotatori e granulatori;
erano due Per_1
postazioni di lavoro all'interno del medesimo reparto CX6. La società datoriale si
occupava della produzione di fertilizzanti complessi di vario tipo. La produzione dei
fertilizzanti avveniva facendo delle miscelazioni tra acido fosforico, acido solforico e
acido nitrico;
inoltre, veniva impiegata anche l'ammoniaca, nel processo finale;
questi
agenti venivano miscelati con prodotti solidi map, fosforite, in base alla diversa tipologia
di concimi da produrre. C'era il quadrista e gli operatori esterni con mansioni operative,
ci davano il formulario e noi dovevamo miscelare questi prodotti. Era il quadrista che si
occupava della composizione e di come miscelare i prodotti […]. Noi non mettevamo i
prodotti a mano ma attraverso i nastri trasportatori che portavano questi agenti
all'interno di grandi vasche dove avveniva la reazione chimica. I nastri trasportatori
erano in ferro e per realizzare un'insonorizzazione vi erano delle coperte di amianto che
li rivestivano;
quando dovevamo intervenire sui nastri trasportatori dovevamo rimuovere
queste coperture in amianto […]. All'epoca non cerano dispositivi di protezione;
avevamo
degli elmetti e talvolta usavamo delle mascherine. Preciso che noi lavoravamo a stretto
contatto con gli agenti chimici che si usavano nella reazione ed eravamo costantemente
esposti alle inalazioni delle polveri e gas che si sprigionavano. Spesso pur avendo le
mascherine, non potevamo utilizzarle poiché indossandole ci veniva molto difficile
respirare in mezzo alle polveri che venivano emesse. Aggiungo che all'epoca non c'era
una vera e propria cultura della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
Per accedere ai frantoi dovevamo aprire degli sportelli;
in tutti gli sportelli c'erano delle guarnizioni di amianto;
eravamo noi che sostituivamo le guarnizioni quando si
rompevano; avevamo una striscia di amianto che dovevamo tagliare per ripristinare
quelle usurate;
quelle usurate venivano tolte da dove erano incastrate e venivano
ripristinate. C'erano delle cappe che aspiravano, con filtri in amianto che spesso si
otturavano e noi dovevamo intervenire per rimuovere il materiale intasato [..] Come
dotazione avevamo l'elmetto, cuffie per insonorizzare, tuta antiacido, guanti di cuoio e
scarpe con la punta di ferro (antinfortunistiche). D'inverno ci cambiavano una tuta in
panno. Preciso che spesso venivamo a contatto con gli acidi. Tutti i magazzini e tutta la
struttura del reparto CX6 erano ricoperti in Eternit”.
La deposizione del teste appare coerente, precisa e circostanziata: il teste dimostra di avere avuto una conoscenza diretta dei fatti di causa e conferma la presenza di amianto e di altre polveri e gas irritanti per l'apparato respiratorio all'interno dello stabilimento,
dove il lavoratore ha svolto l'attività lavorativa, nel corso della sua carriera Persona_1
professionale.
Cionondimeno, con riguardo all'accertamento del nesso causale tra il decesso e la patologia accusata dal lavoratore, rilevano le conclusioni cui è pervenuto il nominato consulente tecnico, dott. , il quale sulla scorta della documentazione sanitaria Persona_2
e a seguito di un'accurata indagine medico-legale ha escluso il nesso di causalità tra il decesso e le denunciate patologie. In particolare, il nominato consulente tecnico ha affermato che “Il de cuius è deceduto nel corso di un ricovero presso il Persona_1
reparto di Geriatria dell'ospedale Umberto I di Siracusa avvenuto dal 6 al 14 marzo
2020. La diagnosi di dimissione posta nella circostanza del ricovero fu: Insufficienza
respiratoria acuta in Fibrosi polmonare. Scompenso cardiocircolatorio, Sindrome da
allettamento. Il quadro clinico-respiratorio, a mio avviso, non è causalmente riconducibile ad una condizione patologica legata a malattia professionale acquisita
durante l'attività lavorativa. E' molto più probabile che la stessa sia da attribuire
all'infezione da Sars-CoVid-2 contratta in quel periodo. Conosciamo il presentatasi negli
ultimi mesi del 2019 dell'infezione, non diagnosticabile in quanto non ancora
ufficialmente nota, ma evidenziata solo dall'incremento dei casi di polmonite virale. Solo
nei primi mesi del 2020 ed esattamente a metà febbraio viene ufficialmente isolato e
diagnosticata la presenza del virus. L'esordio della patologia virale è acuto con
insorgenza di dispnea e tosse che necessita di maschera di ossigeno a permanenza per
fronteggiare la rapida destrutturazione anatomopatologica degli alveoli polmonari che
determinano una fibrosi polmonare che impedisce sempre più lo scambio di ossigeno. Ad
aggravare, nel caso in esame, il quadro clinico del de cuius risultava anche essere affetto
da BPCO in forte fumatore. Pertanto, la causa del decesso di , ad avviso Persona_1
del sottoscritto consulente tecnico, non è causalmente correlabile a malattia
professionale contratta in ambiente di lavoro”.
La relazione del CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni del lavoratore quali riscontrate all'esame della documentazione in atti e non suscettibile di censure;
pertanto, non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale.
In base alle considerazioni di carattere medico legale, non è possibile affermare la sussistenza del nesso causale tra il decesso di e patologie di origine Persona_1
professionale. Di conseguenza, il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
Avuto riguardo della particolare complessità delle questioni dedotte in giudizio,
sussistono giustificate ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio. Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, vengono definitivamente poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunciando nella controversia iscritta al n.
501/2023, disattesa ogni contraria istanza eccezione e/o riserva:
Rigetta il ricorso
Compensa le spese del giudizio
Pone definitivamente a carico dell' le spese della Consulenza Tecnica d'Ufficio, CP_1
liquidate con separato decreto.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco Clemente Pittera