TRIB
Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 04/02/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4503 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2021,
promossa da
, nato a [...] il [...] (cod.fisc. ), e Parte_1 C.F._1
residente in [...], ai fini del presente atto elett.mente domiciliato in Cagliari
nel Largo Gennari n. 10 presso lo Studio legale dell'Avvocato Loredana Caadducciu, che la rappresenta e difende giusta procura posta in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
, nata a [...] il [...], residente a [...], Controparte_1
C.F: elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Sebastiano C.F._2
Cheri, che lo rappresenta e difende giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione;
resistente
e con la partecipazione del PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente:“Voglia L'Ill.mo Tribunale:
• dichiarare e pronunziare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
; • disporsi l'assegnazione della casa di civile abitazione sita nella via Cadello 2, del
[...]
Comune di Cagliari, di proprietà esclusiva del padre dell'odierno ricorrente, signor Per_1
al signor;
[...] Parte_1
• Disporre che la figlia minore venga affidata ad entrambi i genitori con l'obbligo Persona_2
per entrambi del reciproco coinvolgimento nelle scelte educative riguardanti i minori al fine di pervenire al comune obiettivo del loro equilibrato ed armonico sviluppo psicofisico.
[...]
continuerà ad avere il domicilio prevalente e la residenza, anche ai fini anagrafici, presso Per_2
la abitazione della nonna materna dove attualmente e oramai da tre anni vive unitamente alla madre, ovvero ovvero nell'immobile sito in Via Asquer n. 10 a Cagliari.
• Disporre che, salvo diverso accordo tra genitori, il padre incontri e veda la figlia Persona_2
due pomeriggi alla settimana, compatibilmente con le esigenze e con gli impegni scolastici e di studio della minore e per un fine settimana alternato, dal sabato alla domenica quando il padre riaccompagnerà la bambina dalla madre dopo la cena per poi aumentare gradualmente e arrivare ad un fine settimana alternato dal sabato fino al lunedì quando la bambina verrà riaccompagnata a scuola dal papà. Il signor terrà con sé la figlia per le festività natalizie e quelle pasquali ad Pt_1
anni alterni;
per due settimane nel periodo estivo, secondo modalità e tempi da concordare tra i genitori, entro il mese di giugno di ogni anno;
• Disporre che entrambi i genitori continuino ad esercitare la responsabilità genitoriale, adottando sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per la figlia, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, le attività sportive e ricreative, l'acquisto di mezzi di trasporto personali;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente;
• a parziale modifica di quanto richiesto in sede di ricorso introduttivo, disporre a carico del ricorrente, a far data dalla domanda, un contributo al mantenimento della figlia Persona_2
pari ad € 250,00 o nella misura che verrà ritenuta congrua dal Tribunale da versarsi entro il giorno
5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, ponendo a carico di entrambi i coniugi, nella misura del
50% ciascuno, le spese mediche e specialistiche non coperte dal SSN, di cui avesse bisogno la minore, disponendo che le spese per gli studi, per i viaggi di istruzione, ludico – sportive e ricreative, vengano sostenute in pari misura fra i coniugi e con diritto di ripetizione della metà della spesa a favore del coniuge anticipatario, salva produzione delle relative ricevute o pezze giustificative, con comunicazione tramite raccomandata a/r o per via telematica alla quale dovrà
seguire il rimborso entro e non oltre un mese dalla data di ricevimento. • Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
Con vittoria di spese e delle competenze in caso di infondata pretestuosa opposizione.”
Nell'interesse della parte resistente: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale:
- confermare la sentenza non definitiva di separazione tra i coniugi n. 354/2023 pubblicata il
22.02.2023; - disporre l'affidamento condiviso della figlia con collocamento Persona_2
anche ai fini anagrafici con la madre, presso l'abitazione ove dal giorno della separazione convive,
nella via Asquer 10 in Cagliari;
- confermare, salvo accordi tra le parti, le modalità di incontro tra padre e figlia come già indicato nel provvedimento presidenziale all'esito della prima udienza in data 16.03.2021; - porre a carico del sig. il versamento di euro 700,00, entro il 5 di ogni Pt_1
mese, a titolo di contributo per le spese di mantenimento della minore su Persona_3
conto corrente intestato alla sig.ra da aggiornare automaticamente secondo gli indici CP_1
ISTAT, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie;
- autorizzare la signora CP_1
a prelevare della abitazione ex familiare gli effetti personali ed i mobili di proprietà esclusiva ancora ivi collocati;
- Spese come per legge.” Nell'interesse del Pubblico Ministero: “pronunciare la separazione tra i coniugi:
[...]
Parte_2
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 24.06.2021, ha adito questo Tribunale chiedendo Parte_1
la pronuncia della separazione personale dei coniugi, l'assegnazione a sé della casa familiare,
l'affidamento condiviso della figlia minore con collocamento presso il domicilio Persona_2
materno, la regolamentazione del diritto di visita paterno secondo le modalità indicate nel ricorso,
la determinazione di un assegno di mantenimento a suo carico a titolo di mantenimento per la figlia di importo pari ad euro 400,00, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%.
A fondamento delle domande formulate ha esposto che le parti avevano contratto matrimonio in
Cagliari il giorno ventotto maggio dell'anno 2006; che dalla loro unione matrimoniale è nata la figlia (30/04/2014); di prestare attività lavorativa come collaboratore dell'impresa Persona_2
familiare paterna e di aver subito un tracollo delle proprie condizioni economiche nel 2020, mentre la resistente è socia dell'azienda “Oggi sposi & events” snc ed è proprietaria di un appartamento sito nella Via Doberdò; che nell'aprile 2017 si è allontanata dalla casa coniugale di sua spontanea volontà andando a vivere unitamente alla minore presso la casa materna e che da allora i coniugi sono separati di fatto;
di contribuire al mantenimento della figlia con un importo mensile di euro
500,00, oltre alle spese straordinarie;
di aver subito un tracollo delle proprie condizioni economiche nel 2020.
Con la memoria difensiva depositata in data 13.12.2021, si è costituita, non Controparte_1
opponendosi alla pronuncia della separazione, ma domandando oltre all'affido condiviso e alla regolamentazione del diritto di visita paterno secondo le condizioni indicate, la determinazione di un assegno di mantenimento della figlia nella misura di euro 1000,00 mensili
La resistente ha sostenuto di essersi allontanata dal domicilio coniugale nell'aprile 2008 a causa dei comportamenti collerici del ricorrente che avevano ingenerato ansia e paura anche nella figlia minore;
di essere stata vittima di numerosi episodi di maltrattamento domestico;
che l'importo di euro 500,00 corrisposto dal padre per il mantenimento della minore è insufficiente rispetto alle esigenze e al tenore di vita che la figlia ha avuto durante la convivenza;
di aver sempre cercato di mantenere vivo il rapporto della figlia con il padre che, invece, si disinteressa alla stessa.
Per quanto concerne la propria condizione reddituale ha dedotto che la sua attività è stata inoperante per oltre un anno e mezzo con il conseguente annullamento dei guadagni;
di essere inoltre proprietaria di un immobile sito nella in Via Doberdò 21 su cui grava un mutuo di importo mensile pari ad euro 393,00 e da cui ricava un canone di locazione, a lei necessario per il suo sostentamento.
****
All'udienza presidenziale del 16 marzo 2022 le parti sono comparse personalmente.
Il ricorrente, ha dichiarato, “confermo il contenuto del ricorso. Siamo separati di fatto dal 2017. Io
abito nell'abitazione coniugale in via Cadello 2, di proprietà di mio padre che ce l'ha concessa in comodato dopo il matrimonio. Lei sta vivendo presso la madre nella via Asquer. La separazione è
dovuta ai litigi sempre più frequenti determinati da incompatibilità di carattere. Da molto tempo nei fine settimana si litigava e lei andava a dormire dalla madre. Ci sono state accuse pesanti anche di tradimento. Sono stato accusato di maltrattamenti. Sono impiegato presso i negozi di famiglia che vendono gioielli e orologi sita nella via Italia a Pirri e nella via Manno. L'azienda è un'impresa familiare ma a tutti gli effetti è una ditta individuale di mio padre. Percepisco un reddito vario che talvolta può anche essere nullo. questo mese in cassa abbiamo avuto in cassa euro 39.00. Il tenore di vita medio alto è stato determinato dagli introiti di mia moglie che è socia di una Snc che si occupa dell'organizzazione di matrimoni ed eventi. Potrei accordarmi per il contributo di mantenimento per nostra figlia di euro 500,00. Dovremmo contenere le spese straordinarie tenuto conto che la bambina, nata il [...] è iscritta ad una scuola privata con la retta Persona_2
di euro 550,00.”
La resistente ha invece affermato: “confermo il contenuto della comparsa. Le cause della separazione sono dovute al fatto che lui aveva atteggiamenti molto aggressivi. Era un litigio continuo perché lui era sempre nervoso, aveva comportamenti autolesionistici in quanto sbatteva la testa al muro. Ovvero durante i litigi avrebbe voluto picchiarmi ma non lo faceva e sbatteva testa e pugni contro il muro. Una volta mi ha anche colpita con un calcio. Attualmente sto vivendo con i miei genitori in via Asquer. Con me vive nostra figlia Lavoro come Persona_2
organizzatrice dei eventi e matrimoni ma il mio reddito è diminuito a causa pandemia e altro.
Nell'ultimo periodo il reddito, che nella media era di euro 15000,00 annui ora è addirittura negativo. Lui lavora presso la gioielleria di famiglia e durante il matrimonio il reddito suo è sempre stato basso perché in negozio fanno tantissimo nero. Avevano anche una gioielleria a Marina DI
Portisco; il locale è ora locato. “
*****
Con ordinanza resa in data 17.03.202, il Presidente ff., in via provvisoria e urgente, ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente;
ha disposto l'affidamento ad entrambi i genitori della figlia di 7 anni, con regolamentazione del diritto di visita secondo le modalità Per_4 Persona_2
indicate nell'ordinanza (il padre, salvi diversi accordi, potrà vederla e tenerla con sé per tre giorni alla settimana il lunedì, mercoledì e il venerdì dall'uscita da scuola fino alle 21,00 dopo la consumazione della cena, e, nella settimane successiva il martedì e giovedì, con gli stessi orario dal sabato all'uscita da scuola fino alla domenica alle 21; alternativamente con il padre e la madre il 24
e il 25 dicembre il 31 dicembre e il 1 gennaio, la domenica di pasqua e il lunedì dell'angelo;
durante le vacanze estive per 15 giorni non consecutivi in periodi di una settima ciascuno nei mese di luglio e agosto da individuarsi in accordo tra i genitori), ha determinato in euro 500,00, il contributo di mantenimento a carico del per la figlia con partecipazione alle spese Pt_1
straordinarie nella misura del 50%.
******
Nella seconda fase del giudizio sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c e con provvedimento del 05.06.2023 sono state rigettate le istanze di prova costituenda depositate dalle parti. Con sentenza non definitiva n. 354, pronunciata in data 14.02.2023, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e . Parte_1 Controparte_1
****
La causa istruita con produzioni documentali, è stata quindi trattenuta a decisione sulle domande formulate.
*****
Emessa e passata in giudicato la sentenza non definitiva con la quale è stata dichiarata la separazione dei coniugi, occorre pronunciarsi sulle questioni residue relative all'affidamento e collocamento della figlia minore, alla contribuzione al suo mantenimento e alla regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario.
Sull'affidamento della figlia minore ritiene al riguardo il collegio di confermare, Persona_2
non sussistendo condizioni ostative, l'affidamento condiviso come concordemente richiesto da entrambi i coniugi e disposto con ordinanza presidenziale del 17.03.2022.
La minore predetta secondo concorde volontà delle parti deve essere domiciliata presso l'abitazione materna, ivi stabilendo il suo domicilio prevalente nonché la residenza anagrafica.
In riferimento, quindi, a tempi e modalità di permanenza della predetta minore presso il padre devono confermarsi le modalità di incontro stabilite in sede di ordinanza presidenziale ormai collaudate e, pertanto, il padre, salvi diversi accordi, possa vederla e tenerla con sè per tre giorni alla settimana il lunedì, mercoledì e il venerdì dall'uscita da scuola fino alle 21,00 dopo la consumazione della cena, e, nella settimane successiva il martedì e giovedì, con gli stessi orari dal sabato all'uscita da scuola fino alla domenica alle 21; alternativamente con il padre e la madre il 24
e il 25 dicembre il 31 dicembre e il 1 gennaio, la domenica di pasqua e il lunedì dell'angelo;
durante le vacanze estive per 15 giorni non consecutivi in periodi di una settima ciascuno nei mese di luglio e agosto da individuarsi in accordo tra i genitori
Venendo ora alla regolamentazione dei rapporti economici tra le parti in relazione all'obbligo di mantenimento della prole, si premette che con ordinanza presidenziale è stato posto a carico del l'obbligo di corrispondere l'importo di euro 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. Pt_1
Ciò posto, deve rilevarsi che non è dato conoscere la condizione reddituale attuale delle parti in quanto le stesse non hanno depositato le dichiarazioni fiscali aggiornate e, soprattutto, successive alla pandemia, ove entrambi hanno visto diminuire i propri introiti.
Il ricorrente, peraltro, è ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello stato e, pertanto,
percepirebbe redditi inferiori ai 12.000 mila euro annui. Inoltre non sosteneva e, tuttora, non sostiene oneri abitativi in quanto dimora presso un immobile di proprietà del di lui padre.
Allo stato non è dato conoscere neppure i redditi attuali della resistente, dalla dichiarazione reddituale in atti del 2020 risulta aver percepito nell'anno 2019 un reddito complessivo lordo di euro 26272,00. Ella risulta, inoltre, proprietaria di un immobile che risulta gravato da un mutuo di importo pari ad euro 393,00 e da cui ricava un canone di locazione.
Deve rilevarsi, peraltro, che non avendo puntale contezza della situazione economica attuale e non parendo verosimili i redditi percepiti dal ricorrente per il tipo di attività svolta e per le spese che lo stesso sostiene, ma anche per il tenore di vita che la minore ha avuto nel corso del matrimonio, il
Collegio ritiene congruo confermare l'importo mensile di euro 500,00 stabilito in sede di provvedimenti provvisorie urgenti, oltre all'obbligo di contribuire la 50% delle spese straordinarie.
****
Infine, quanto alla domanda di assegnazione della casa coniugale, l'immobile è di proprietà del padre del ricorrente e stante il trasferimento della minore presso altra dimora, non vi sono ragioni per discostarsi dal normale regime della proprietà, rimanendo dunque in capo al proprietario, il relativo pieno diritto.
****
Le spese della lite devono essere compensate tra le parti non potendosi ritenere il ricorrente soccombente con riferimento alla domanda di assegnazione dell'abitazione coniugale e in ragione dell'omesso deposito da parte di entrambi della documentazione reddituale aggiornata.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, dato atto che con sentenza non definitiva n. 354 del
14.02.2023, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, definitivamente pronunciando,
respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
- affida la minore ad entrambi i genitori, con collocazione anche ai Persona_3
fini anagrafici presso il domicilio materno, e facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé
salvi diversi accordi, possa vederla e tenerla con sè per tre giorni alla settimana il lunedì,
mercoledì e il venerdì dal'uscita da scuola fino alle 21,00 dopo la consumazione della cena,
e, nella settimane successiva il martedì e giovedì, con gli stessi orari dal sabato all'uscita da scuola fino alla domenica alle 21; alternativamente con il padre e la madre il 24 e il 25
dicembre il 31 dicembre e il 1 gennaio, la domenica di pasqua e il lunedì dell'angelo;
durante le vacanze estive per 15 giorni non consecutivi in periodi di una settima ciascuno nei mese di luglio e agosto da individuarsi in accordo tra i genitori.
- Rigetta la richiesta del ricorrente di assegnazione della casa coniugale;
- pone in capo a l'obbligo di versare in favore di la Controparte_2 Controparte_1
somma mensile di euro 500,00, a titolo di mantenimento della figlia, entro i primi cinque giorni di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo indici ISTAT, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%;
- Spese del giudizio compensate.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
14.01.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Mario Farina Dott. Giorgio Latti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4503 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2021,
promossa da
, nato a [...] il [...] (cod.fisc. ), e Parte_1 C.F._1
residente in [...], ai fini del presente atto elett.mente domiciliato in Cagliari
nel Largo Gennari n. 10 presso lo Studio legale dell'Avvocato Loredana Caadducciu, che la rappresenta e difende giusta procura posta in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
, nata a [...] il [...], residente a [...], Controparte_1
C.F: elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Sebastiano C.F._2
Cheri, che lo rappresenta e difende giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione;
resistente
e con la partecipazione del PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente:“Voglia L'Ill.mo Tribunale:
• dichiarare e pronunziare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
; • disporsi l'assegnazione della casa di civile abitazione sita nella via Cadello 2, del
[...]
Comune di Cagliari, di proprietà esclusiva del padre dell'odierno ricorrente, signor Per_1
al signor;
[...] Parte_1
• Disporre che la figlia minore venga affidata ad entrambi i genitori con l'obbligo Persona_2
per entrambi del reciproco coinvolgimento nelle scelte educative riguardanti i minori al fine di pervenire al comune obiettivo del loro equilibrato ed armonico sviluppo psicofisico.
[...]
continuerà ad avere il domicilio prevalente e la residenza, anche ai fini anagrafici, presso Per_2
la abitazione della nonna materna dove attualmente e oramai da tre anni vive unitamente alla madre, ovvero ovvero nell'immobile sito in Via Asquer n. 10 a Cagliari.
• Disporre che, salvo diverso accordo tra genitori, il padre incontri e veda la figlia Persona_2
due pomeriggi alla settimana, compatibilmente con le esigenze e con gli impegni scolastici e di studio della minore e per un fine settimana alternato, dal sabato alla domenica quando il padre riaccompagnerà la bambina dalla madre dopo la cena per poi aumentare gradualmente e arrivare ad un fine settimana alternato dal sabato fino al lunedì quando la bambina verrà riaccompagnata a scuola dal papà. Il signor terrà con sé la figlia per le festività natalizie e quelle pasquali ad Pt_1
anni alterni;
per due settimane nel periodo estivo, secondo modalità e tempi da concordare tra i genitori, entro il mese di giugno di ogni anno;
• Disporre che entrambi i genitori continuino ad esercitare la responsabilità genitoriale, adottando sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per la figlia, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, le attività sportive e ricreative, l'acquisto di mezzi di trasporto personali;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente;
• a parziale modifica di quanto richiesto in sede di ricorso introduttivo, disporre a carico del ricorrente, a far data dalla domanda, un contributo al mantenimento della figlia Persona_2
pari ad € 250,00 o nella misura che verrà ritenuta congrua dal Tribunale da versarsi entro il giorno
5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, ponendo a carico di entrambi i coniugi, nella misura del
50% ciascuno, le spese mediche e specialistiche non coperte dal SSN, di cui avesse bisogno la minore, disponendo che le spese per gli studi, per i viaggi di istruzione, ludico – sportive e ricreative, vengano sostenute in pari misura fra i coniugi e con diritto di ripetizione della metà della spesa a favore del coniuge anticipatario, salva produzione delle relative ricevute o pezze giustificative, con comunicazione tramite raccomandata a/r o per via telematica alla quale dovrà
seguire il rimborso entro e non oltre un mese dalla data di ricevimento. • Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
Con vittoria di spese e delle competenze in caso di infondata pretestuosa opposizione.”
Nell'interesse della parte resistente: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale:
- confermare la sentenza non definitiva di separazione tra i coniugi n. 354/2023 pubblicata il
22.02.2023; - disporre l'affidamento condiviso della figlia con collocamento Persona_2
anche ai fini anagrafici con la madre, presso l'abitazione ove dal giorno della separazione convive,
nella via Asquer 10 in Cagliari;
- confermare, salvo accordi tra le parti, le modalità di incontro tra padre e figlia come già indicato nel provvedimento presidenziale all'esito della prima udienza in data 16.03.2021; - porre a carico del sig. il versamento di euro 700,00, entro il 5 di ogni Pt_1
mese, a titolo di contributo per le spese di mantenimento della minore su Persona_3
conto corrente intestato alla sig.ra da aggiornare automaticamente secondo gli indici CP_1
ISTAT, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie;
- autorizzare la signora CP_1
a prelevare della abitazione ex familiare gli effetti personali ed i mobili di proprietà esclusiva ancora ivi collocati;
- Spese come per legge.” Nell'interesse del Pubblico Ministero: “pronunciare la separazione tra i coniugi:
[...]
Parte_2
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 24.06.2021, ha adito questo Tribunale chiedendo Parte_1
la pronuncia della separazione personale dei coniugi, l'assegnazione a sé della casa familiare,
l'affidamento condiviso della figlia minore con collocamento presso il domicilio Persona_2
materno, la regolamentazione del diritto di visita paterno secondo le modalità indicate nel ricorso,
la determinazione di un assegno di mantenimento a suo carico a titolo di mantenimento per la figlia di importo pari ad euro 400,00, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%.
A fondamento delle domande formulate ha esposto che le parti avevano contratto matrimonio in
Cagliari il giorno ventotto maggio dell'anno 2006; che dalla loro unione matrimoniale è nata la figlia (30/04/2014); di prestare attività lavorativa come collaboratore dell'impresa Persona_2
familiare paterna e di aver subito un tracollo delle proprie condizioni economiche nel 2020, mentre la resistente è socia dell'azienda “Oggi sposi & events” snc ed è proprietaria di un appartamento sito nella Via Doberdò; che nell'aprile 2017 si è allontanata dalla casa coniugale di sua spontanea volontà andando a vivere unitamente alla minore presso la casa materna e che da allora i coniugi sono separati di fatto;
di contribuire al mantenimento della figlia con un importo mensile di euro
500,00, oltre alle spese straordinarie;
di aver subito un tracollo delle proprie condizioni economiche nel 2020.
Con la memoria difensiva depositata in data 13.12.2021, si è costituita, non Controparte_1
opponendosi alla pronuncia della separazione, ma domandando oltre all'affido condiviso e alla regolamentazione del diritto di visita paterno secondo le condizioni indicate, la determinazione di un assegno di mantenimento della figlia nella misura di euro 1000,00 mensili
La resistente ha sostenuto di essersi allontanata dal domicilio coniugale nell'aprile 2008 a causa dei comportamenti collerici del ricorrente che avevano ingenerato ansia e paura anche nella figlia minore;
di essere stata vittima di numerosi episodi di maltrattamento domestico;
che l'importo di euro 500,00 corrisposto dal padre per il mantenimento della minore è insufficiente rispetto alle esigenze e al tenore di vita che la figlia ha avuto durante la convivenza;
di aver sempre cercato di mantenere vivo il rapporto della figlia con il padre che, invece, si disinteressa alla stessa.
Per quanto concerne la propria condizione reddituale ha dedotto che la sua attività è stata inoperante per oltre un anno e mezzo con il conseguente annullamento dei guadagni;
di essere inoltre proprietaria di un immobile sito nella in Via Doberdò 21 su cui grava un mutuo di importo mensile pari ad euro 393,00 e da cui ricava un canone di locazione, a lei necessario per il suo sostentamento.
****
All'udienza presidenziale del 16 marzo 2022 le parti sono comparse personalmente.
Il ricorrente, ha dichiarato, “confermo il contenuto del ricorso. Siamo separati di fatto dal 2017. Io
abito nell'abitazione coniugale in via Cadello 2, di proprietà di mio padre che ce l'ha concessa in comodato dopo il matrimonio. Lei sta vivendo presso la madre nella via Asquer. La separazione è
dovuta ai litigi sempre più frequenti determinati da incompatibilità di carattere. Da molto tempo nei fine settimana si litigava e lei andava a dormire dalla madre. Ci sono state accuse pesanti anche di tradimento. Sono stato accusato di maltrattamenti. Sono impiegato presso i negozi di famiglia che vendono gioielli e orologi sita nella via Italia a Pirri e nella via Manno. L'azienda è un'impresa familiare ma a tutti gli effetti è una ditta individuale di mio padre. Percepisco un reddito vario che talvolta può anche essere nullo. questo mese in cassa abbiamo avuto in cassa euro 39.00. Il tenore di vita medio alto è stato determinato dagli introiti di mia moglie che è socia di una Snc che si occupa dell'organizzazione di matrimoni ed eventi. Potrei accordarmi per il contributo di mantenimento per nostra figlia di euro 500,00. Dovremmo contenere le spese straordinarie tenuto conto che la bambina, nata il [...] è iscritta ad una scuola privata con la retta Persona_2
di euro 550,00.”
La resistente ha invece affermato: “confermo il contenuto della comparsa. Le cause della separazione sono dovute al fatto che lui aveva atteggiamenti molto aggressivi. Era un litigio continuo perché lui era sempre nervoso, aveva comportamenti autolesionistici in quanto sbatteva la testa al muro. Ovvero durante i litigi avrebbe voluto picchiarmi ma non lo faceva e sbatteva testa e pugni contro il muro. Una volta mi ha anche colpita con un calcio. Attualmente sto vivendo con i miei genitori in via Asquer. Con me vive nostra figlia Lavoro come Persona_2
organizzatrice dei eventi e matrimoni ma il mio reddito è diminuito a causa pandemia e altro.
Nell'ultimo periodo il reddito, che nella media era di euro 15000,00 annui ora è addirittura negativo. Lui lavora presso la gioielleria di famiglia e durante il matrimonio il reddito suo è sempre stato basso perché in negozio fanno tantissimo nero. Avevano anche una gioielleria a Marina DI
Portisco; il locale è ora locato. “
*****
Con ordinanza resa in data 17.03.202, il Presidente ff., in via provvisoria e urgente, ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente;
ha disposto l'affidamento ad entrambi i genitori della figlia di 7 anni, con regolamentazione del diritto di visita secondo le modalità Per_4 Persona_2
indicate nell'ordinanza (il padre, salvi diversi accordi, potrà vederla e tenerla con sé per tre giorni alla settimana il lunedì, mercoledì e il venerdì dall'uscita da scuola fino alle 21,00 dopo la consumazione della cena, e, nella settimane successiva il martedì e giovedì, con gli stessi orario dal sabato all'uscita da scuola fino alla domenica alle 21; alternativamente con il padre e la madre il 24
e il 25 dicembre il 31 dicembre e il 1 gennaio, la domenica di pasqua e il lunedì dell'angelo;
durante le vacanze estive per 15 giorni non consecutivi in periodi di una settima ciascuno nei mese di luglio e agosto da individuarsi in accordo tra i genitori), ha determinato in euro 500,00, il contributo di mantenimento a carico del per la figlia con partecipazione alle spese Pt_1
straordinarie nella misura del 50%.
******
Nella seconda fase del giudizio sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c e con provvedimento del 05.06.2023 sono state rigettate le istanze di prova costituenda depositate dalle parti. Con sentenza non definitiva n. 354, pronunciata in data 14.02.2023, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e . Parte_1 Controparte_1
****
La causa istruita con produzioni documentali, è stata quindi trattenuta a decisione sulle domande formulate.
*****
Emessa e passata in giudicato la sentenza non definitiva con la quale è stata dichiarata la separazione dei coniugi, occorre pronunciarsi sulle questioni residue relative all'affidamento e collocamento della figlia minore, alla contribuzione al suo mantenimento e alla regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario.
Sull'affidamento della figlia minore ritiene al riguardo il collegio di confermare, Persona_2
non sussistendo condizioni ostative, l'affidamento condiviso come concordemente richiesto da entrambi i coniugi e disposto con ordinanza presidenziale del 17.03.2022.
La minore predetta secondo concorde volontà delle parti deve essere domiciliata presso l'abitazione materna, ivi stabilendo il suo domicilio prevalente nonché la residenza anagrafica.
In riferimento, quindi, a tempi e modalità di permanenza della predetta minore presso il padre devono confermarsi le modalità di incontro stabilite in sede di ordinanza presidenziale ormai collaudate e, pertanto, il padre, salvi diversi accordi, possa vederla e tenerla con sè per tre giorni alla settimana il lunedì, mercoledì e il venerdì dall'uscita da scuola fino alle 21,00 dopo la consumazione della cena, e, nella settimane successiva il martedì e giovedì, con gli stessi orari dal sabato all'uscita da scuola fino alla domenica alle 21; alternativamente con il padre e la madre il 24
e il 25 dicembre il 31 dicembre e il 1 gennaio, la domenica di pasqua e il lunedì dell'angelo;
durante le vacanze estive per 15 giorni non consecutivi in periodi di una settima ciascuno nei mese di luglio e agosto da individuarsi in accordo tra i genitori
Venendo ora alla regolamentazione dei rapporti economici tra le parti in relazione all'obbligo di mantenimento della prole, si premette che con ordinanza presidenziale è stato posto a carico del l'obbligo di corrispondere l'importo di euro 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. Pt_1
Ciò posto, deve rilevarsi che non è dato conoscere la condizione reddituale attuale delle parti in quanto le stesse non hanno depositato le dichiarazioni fiscali aggiornate e, soprattutto, successive alla pandemia, ove entrambi hanno visto diminuire i propri introiti.
Il ricorrente, peraltro, è ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello stato e, pertanto,
percepirebbe redditi inferiori ai 12.000 mila euro annui. Inoltre non sosteneva e, tuttora, non sostiene oneri abitativi in quanto dimora presso un immobile di proprietà del di lui padre.
Allo stato non è dato conoscere neppure i redditi attuali della resistente, dalla dichiarazione reddituale in atti del 2020 risulta aver percepito nell'anno 2019 un reddito complessivo lordo di euro 26272,00. Ella risulta, inoltre, proprietaria di un immobile che risulta gravato da un mutuo di importo pari ad euro 393,00 e da cui ricava un canone di locazione.
Deve rilevarsi, peraltro, che non avendo puntale contezza della situazione economica attuale e non parendo verosimili i redditi percepiti dal ricorrente per il tipo di attività svolta e per le spese che lo stesso sostiene, ma anche per il tenore di vita che la minore ha avuto nel corso del matrimonio, il
Collegio ritiene congruo confermare l'importo mensile di euro 500,00 stabilito in sede di provvedimenti provvisorie urgenti, oltre all'obbligo di contribuire la 50% delle spese straordinarie.
****
Infine, quanto alla domanda di assegnazione della casa coniugale, l'immobile è di proprietà del padre del ricorrente e stante il trasferimento della minore presso altra dimora, non vi sono ragioni per discostarsi dal normale regime della proprietà, rimanendo dunque in capo al proprietario, il relativo pieno diritto.
****
Le spese della lite devono essere compensate tra le parti non potendosi ritenere il ricorrente soccombente con riferimento alla domanda di assegnazione dell'abitazione coniugale e in ragione dell'omesso deposito da parte di entrambi della documentazione reddituale aggiornata.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, dato atto che con sentenza non definitiva n. 354 del
14.02.2023, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, definitivamente pronunciando,
respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
- affida la minore ad entrambi i genitori, con collocazione anche ai Persona_3
fini anagrafici presso il domicilio materno, e facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé
salvi diversi accordi, possa vederla e tenerla con sè per tre giorni alla settimana il lunedì,
mercoledì e il venerdì dal'uscita da scuola fino alle 21,00 dopo la consumazione della cena,
e, nella settimane successiva il martedì e giovedì, con gli stessi orari dal sabato all'uscita da scuola fino alla domenica alle 21; alternativamente con il padre e la madre il 24 e il 25
dicembre il 31 dicembre e il 1 gennaio, la domenica di pasqua e il lunedì dell'angelo;
durante le vacanze estive per 15 giorni non consecutivi in periodi di una settima ciascuno nei mese di luglio e agosto da individuarsi in accordo tra i genitori.
- Rigetta la richiesta del ricorrente di assegnazione della casa coniugale;
- pone in capo a l'obbligo di versare in favore di la Controparte_2 Controparte_1
somma mensile di euro 500,00, a titolo di mantenimento della figlia, entro i primi cinque giorni di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo indici ISTAT, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%;
- Spese del giudizio compensate.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
14.01.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Mario Farina Dott. Giorgio Latti