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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 21/11/2025, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3090/2025 V.g.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 3090/2025 promossa da:
CF: Email_1 C.F._1
e
CF: Parte_1 C.F._2
e
CF: Parte_2 C.F._3
residenti in [...] presso e nello Studio dell'Avv. Fabio Ercolini,
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: modificare la sentenza di divorzio n. 723/2014 del 22.05.2014 (RG n. 483/2014) e recepire le condizioni di cui all'accordo inter partes
FATTO
Con ricorso in data 27.9.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, la modifica della sentenza di divorzio n. 723/2014 del 22.05.2014 (RG n. 483/2014) alle condizioni di cui al ricorso. Con provvedimento in data 29.9.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 13.11.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 13.11.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che i fatti nuovi allegati dalle parti giustificano la modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella sentenza n. 723/2014 del 22.05.2014 (RG n. 483/2014) nel senso indicato dalle parti medesime, atteso che la figlia della coppia è divenuta maggiorenne ed economicamente indipendente, avendo reperito una occupazione stabile presso la ditta Di.ELLE. con stipendio mensile di CP_1
Euro 1.400,00 c.a. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di modificare la sentenza di divorzio alle condizioni di cui al ricorso. Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, dispone la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 723/2014 del 22.05.2014 (RG n. 483/2014), invariato il resto, come segue:
• Revoca il contributo al mantenimento in capo al in favore della figlia Pt_2
ormai maggiorenne ed economicamente indipendente;
Parte_2
• Spese di lite compensate.
Livorno, 13.11.2025
Il Presidente Estensore
dott. Azzurra Fodra
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 3090/2025 promossa da:
CF: Email_1 C.F._1
e
CF: Parte_1 C.F._2
e
CF: Parte_2 C.F._3
residenti in [...] presso e nello Studio dell'Avv. Fabio Ercolini,
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: modificare la sentenza di divorzio n. 723/2014 del 22.05.2014 (RG n. 483/2014) e recepire le condizioni di cui all'accordo inter partes
FATTO
Con ricorso in data 27.9.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, la modifica della sentenza di divorzio n. 723/2014 del 22.05.2014 (RG n. 483/2014) alle condizioni di cui al ricorso. Con provvedimento in data 29.9.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 13.11.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 13.11.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che i fatti nuovi allegati dalle parti giustificano la modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella sentenza n. 723/2014 del 22.05.2014 (RG n. 483/2014) nel senso indicato dalle parti medesime, atteso che la figlia della coppia è divenuta maggiorenne ed economicamente indipendente, avendo reperito una occupazione stabile presso la ditta Di.ELLE. con stipendio mensile di CP_1
Euro 1.400,00 c.a. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di modificare la sentenza di divorzio alle condizioni di cui al ricorso. Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, dispone la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 723/2014 del 22.05.2014 (RG n. 483/2014), invariato il resto, come segue:
• Revoca il contributo al mantenimento in capo al in favore della figlia Pt_2
ormai maggiorenne ed economicamente indipendente;
Parte_2
• Spese di lite compensate.
Livorno, 13.11.2025
Il Presidente Estensore
dott. Azzurra Fodra