Cass. pen., sez. I, sentenza 29/04/2024, n. 37171
CASS
Sentenza 29 aprile 2024

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il delitto di tortura di cui all'art. 613-bis cod. pen. è posto a tutela della dignità della persona, giacché alla sofferenza cagionata dal trattamento inumano e degradante si accompagnano l'asservimento alla volontà dell'agente e la negazione dei diritti fondamentali inviolabili della vittima, tali da ridurre la stessa a mero oggetto dell'altrui crudeltà, violenza o accanimento. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrato il reato nella condotta di un uomo che aveva obbligato due minori ad assistere all'accoltellamento e all'agonia della loro madre, costringendole all'interno del suo autoveicolo durante una fuga spericolata e privandole di ogni mezzo di conforto, così da causare ad entrambe un grave trauma psichico).

Commentari3

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  • 3Tortura o maltrattamenti? (Cass. 3827/26)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 marzo 2026

    Il delitto di tortura (art. 613-bis c.p.) è reato comune, a forma vincolata e di evento, configurabile solo mediante violenze o minacce gravi ovvero con crudeltà, da cui derivino acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico, anche non durevole; si distingue dal delitto di maltrattamenti (art. 572 c.p.), che è reato necessariamente abituale e può realizzarsi anche con condotte non autonomamente penalmente rilevanti, con conseguente possibilità di concorso materiale tra i due reati, attesa la diversa struttura e il diverso bene giuridico tutelato: la dignità umana nella tortura, l'integrità psicofisica nel contesto familiare nei maltrattamenti. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 29/04/2024, n. 37171
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37171
Data del deposito : 29 aprile 2024

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