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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVII, sentenza 16/01/2026, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 100/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 17, riunita in udienza il
15/10/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
RUTA GAETANO, TO
FRANCONIERO FABIO, Giudice
in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2166/2024 depositato il 15/07/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano - Via Dei Missaglia, 97 20142 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 91/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 3 e pubblicata il 09/01/2024
Atti impositivi:
- ATTO RECUPERO n. T9BCR2200337 2021 REC.CREDITO.IMP 2017
- ATTO RECUPERO n. T9BCR2200338 2021 REC.CREDITO.IMP 2018
- ATTO RECUPERO n. T9BCR2200345 2021 REC.CREDITO.IMP 2016
- ATTO RECUPERO n. T9BCR2200346 2021 REC.CREDITO.IMP 2019
- ATTO RECUPERO n. T9BCR2200352 2021 REC.CREDITO.IMP 2020
- ATTO RECUPERO n. T9BCR2200353 2021 REC.CREDITO.IMP 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2154/2025 depositato il
23/10/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 91/03/24 (depositata il 9.1.2024) la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, accoglieva il ricorso proposto da Resistente_1 S.r.l. avente ad oggetto una pluralità di atti di recupero, per un importo superiore ad euro 465 mila al netto di interessi e sanzioni, riferibili agli anni compresi tra il 2016 e il 2021, emessi dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 1, comma 421, della legge n. 311/2004, relativamente al “Credito di imposta per attività di Ricerca & Sviluppo”, previsto dall'art. 3 del D.l. 145/2013, indebitamente utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 241 del 9 luglio 1997.
Alla base del recupero vi è la mancata risposta a dei questionari, notificati via pec nel mese di agosto 2021, con i quali l'Ufficio chiedeva alla società ricorrente di produrre tutta la documentazione contabile certificata utile a dimostrare l'ammissibilità e l'effettività delle spese sostenute, sulla base delle quali è stato determinato il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, relativamente agli anni dal 2016 al 2021. Secondo la prospettiva dell'Ufficio da tale inadempimento discenderebbe una preclusione ai sensi dell'art. 32 d.p.r.
600/1973: non avere risposto al suddetto questionario costituirebbe un fatto impeditivo della possibilità di documentare, anche in un momento successivo, le circostanze che giustificano la spettanza del suddetto credito.
La questione costituisce nodo centrale di contrasto tra le parti, sostenendo la società di avere depositato tutta la documentazione dopo la notifica degli atti di recupero, non avendo avuto contezza della pec;
ribadendo l'Ufficio che nella specie non ricorrono i presupposti per ritenere la mancata risposta ai questionari un fatto incolpevole, non imputabile alla parte.
I giudici di primo grado, ritenendo di potere utilizzare la documentazione prodotta dalla società ricorrente
(ed escludendo quindi la sussistenza della preclusione di cui all'art. 32 d.p.r. 600/73) ritenevano non provata la inesistenza dei crediti di imposta (rectius, la inesistenza dei presupposti che legittimano i crediti) ed accoglievano il ricorso.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello l'Ufficio, mentre si costituiva in giudizio la società chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Ufficio deve essere respinto, dovendo trovare conferma la decisione di primo grado.
Sono condivisibili le ragioni rappresentate dal contribuente nell'atto di costituzione in appello e fatte proprie dai giudici investiti del precedente grado di giudizio. L'invio dei questionari è avvenuto in periodo estivo, quando ancora l'emergenza pandemica non era cessata e l'organizzazione del lavoro ne aveva risentito.
La mancata risposta alla pec, giustificata dalla parte con un malfunzionamento di sistema associato alla necessità di assicurare il lavoro a distanza, non può essere la causa di una ripresa fiscale da mezzo milione di euro (considerando solo la linea capitale, senza sanzione ed interessi); in questo senso è del tutto ragionevole quanto sostenuto dalla società resistente in ordine alla violazione dello Statuto del contribuente, laddove invoca leale cooperazione tra le parti. Dinanzi ad una mancata risposta ad una pec, in luogo della tagliola della preclusione (in sede amministrativa e poi processuale), l'Ufficio avrebbe potuto dare impulso a richieste ulteriori, in modo da assicurare nel concreto la completezza dei controlli: nel caso di specie non vi è stata alcuna iniziativa, non l'invio di una ulteriore richiesta, né un tentativo di contattare la società; il che appare piuttosto incoerente, tenendo conto che la società era regolarmente iscritta al registro delle imprese e con una operatività facilmente riscontrabile. E davvero ingiustificato appare l'accostamento della mancata risposta ad un “rifiuto”, come opina l'Ufficio, avendo la parte successivamente messo a disposizione tutta la necessaria documentazione per procedere con analisi e riscontri. Bene ha fatto, quindi, la Corte di primo grado a porre a fondamento della decisione la documentazione prodotta dalla parte.
Proprio in relazione a tale documentazione deve escludersi che la stessa comprovi inesistenza o non spettanza dei crediti. Nel merito va evidenziato come le argomentazioni dell'Ufficio risultino generiche, al punto da rendere persino irrilevanti le questioni sulla alterità crediti inesistenti / crediti non spettanti.
Soprattutto non è chiaro se un riscontro sulla attitudine innovativa delle attività il cui costo è stato recuperato come credito di imposta sia o meno avvenuta: stando allo stesso atto di appello sembrerebbe di no, riferendosi di una richiesta indirizzata al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, senza che si dia atto di eventuali risposte (pagg. 18 e 19 dell'appello). E' evidente, in un contesto di tal fatta, che una valutazione negativa sui crediti di imposta non possa compiersi. Se non, appunto, ricorrendo ad una clausola di esclusione, che scaturisce dalla preclusione amministrativa a processuale di cui al già citato art. 32 d.p.r. 600/1973, preclusione che, per le ragioni già dette, non sussiste, dovendosi riconoscere alla mancata risposta ai questionari dell'agosto 2021 la natura di errore incolpevole.
Attesa la natura della controversia e tenuto conto che, per quanto incolpevole, un errore da parte del contribuente vi è stato, le spese devono essere compensate.
P.Q.M.
La CORTE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA LOMBARDIA, Sezione 17, definitivamente pronunciando;
disattesa e respinta ogni contraria e diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
Rigetta l'appello dell'ufficio e per l'effetto conferma la sentenza impugnata. Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Milano in data 15 ottobre 2025
Il Presidente Il Giudice Estensore (dott. Annamaria Epicoco) (dott. Gaetano Ruta)
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 17, riunita in udienza il
15/10/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
RUTA GAETANO, TO
FRANCONIERO FABIO, Giudice
in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2166/2024 depositato il 15/07/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano - Via Dei Missaglia, 97 20142 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 91/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 3 e pubblicata il 09/01/2024
Atti impositivi:
- ATTO RECUPERO n. T9BCR2200337 2021 REC.CREDITO.IMP 2017
- ATTO RECUPERO n. T9BCR2200338 2021 REC.CREDITO.IMP 2018
- ATTO RECUPERO n. T9BCR2200345 2021 REC.CREDITO.IMP 2016
- ATTO RECUPERO n. T9BCR2200346 2021 REC.CREDITO.IMP 2019
- ATTO RECUPERO n. T9BCR2200352 2021 REC.CREDITO.IMP 2020
- ATTO RECUPERO n. T9BCR2200353 2021 REC.CREDITO.IMP 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2154/2025 depositato il
23/10/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 91/03/24 (depositata il 9.1.2024) la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, accoglieva il ricorso proposto da Resistente_1 S.r.l. avente ad oggetto una pluralità di atti di recupero, per un importo superiore ad euro 465 mila al netto di interessi e sanzioni, riferibili agli anni compresi tra il 2016 e il 2021, emessi dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 1, comma 421, della legge n. 311/2004, relativamente al “Credito di imposta per attività di Ricerca & Sviluppo”, previsto dall'art. 3 del D.l. 145/2013, indebitamente utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 241 del 9 luglio 1997.
Alla base del recupero vi è la mancata risposta a dei questionari, notificati via pec nel mese di agosto 2021, con i quali l'Ufficio chiedeva alla società ricorrente di produrre tutta la documentazione contabile certificata utile a dimostrare l'ammissibilità e l'effettività delle spese sostenute, sulla base delle quali è stato determinato il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, relativamente agli anni dal 2016 al 2021. Secondo la prospettiva dell'Ufficio da tale inadempimento discenderebbe una preclusione ai sensi dell'art. 32 d.p.r.
600/1973: non avere risposto al suddetto questionario costituirebbe un fatto impeditivo della possibilità di documentare, anche in un momento successivo, le circostanze che giustificano la spettanza del suddetto credito.
La questione costituisce nodo centrale di contrasto tra le parti, sostenendo la società di avere depositato tutta la documentazione dopo la notifica degli atti di recupero, non avendo avuto contezza della pec;
ribadendo l'Ufficio che nella specie non ricorrono i presupposti per ritenere la mancata risposta ai questionari un fatto incolpevole, non imputabile alla parte.
I giudici di primo grado, ritenendo di potere utilizzare la documentazione prodotta dalla società ricorrente
(ed escludendo quindi la sussistenza della preclusione di cui all'art. 32 d.p.r. 600/73) ritenevano non provata la inesistenza dei crediti di imposta (rectius, la inesistenza dei presupposti che legittimano i crediti) ed accoglievano il ricorso.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello l'Ufficio, mentre si costituiva in giudizio la società chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Ufficio deve essere respinto, dovendo trovare conferma la decisione di primo grado.
Sono condivisibili le ragioni rappresentate dal contribuente nell'atto di costituzione in appello e fatte proprie dai giudici investiti del precedente grado di giudizio. L'invio dei questionari è avvenuto in periodo estivo, quando ancora l'emergenza pandemica non era cessata e l'organizzazione del lavoro ne aveva risentito.
La mancata risposta alla pec, giustificata dalla parte con un malfunzionamento di sistema associato alla necessità di assicurare il lavoro a distanza, non può essere la causa di una ripresa fiscale da mezzo milione di euro (considerando solo la linea capitale, senza sanzione ed interessi); in questo senso è del tutto ragionevole quanto sostenuto dalla società resistente in ordine alla violazione dello Statuto del contribuente, laddove invoca leale cooperazione tra le parti. Dinanzi ad una mancata risposta ad una pec, in luogo della tagliola della preclusione (in sede amministrativa e poi processuale), l'Ufficio avrebbe potuto dare impulso a richieste ulteriori, in modo da assicurare nel concreto la completezza dei controlli: nel caso di specie non vi è stata alcuna iniziativa, non l'invio di una ulteriore richiesta, né un tentativo di contattare la società; il che appare piuttosto incoerente, tenendo conto che la società era regolarmente iscritta al registro delle imprese e con una operatività facilmente riscontrabile. E davvero ingiustificato appare l'accostamento della mancata risposta ad un “rifiuto”, come opina l'Ufficio, avendo la parte successivamente messo a disposizione tutta la necessaria documentazione per procedere con analisi e riscontri. Bene ha fatto, quindi, la Corte di primo grado a porre a fondamento della decisione la documentazione prodotta dalla parte.
Proprio in relazione a tale documentazione deve escludersi che la stessa comprovi inesistenza o non spettanza dei crediti. Nel merito va evidenziato come le argomentazioni dell'Ufficio risultino generiche, al punto da rendere persino irrilevanti le questioni sulla alterità crediti inesistenti / crediti non spettanti.
Soprattutto non è chiaro se un riscontro sulla attitudine innovativa delle attività il cui costo è stato recuperato come credito di imposta sia o meno avvenuta: stando allo stesso atto di appello sembrerebbe di no, riferendosi di una richiesta indirizzata al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, senza che si dia atto di eventuali risposte (pagg. 18 e 19 dell'appello). E' evidente, in un contesto di tal fatta, che una valutazione negativa sui crediti di imposta non possa compiersi. Se non, appunto, ricorrendo ad una clausola di esclusione, che scaturisce dalla preclusione amministrativa a processuale di cui al già citato art. 32 d.p.r. 600/1973, preclusione che, per le ragioni già dette, non sussiste, dovendosi riconoscere alla mancata risposta ai questionari dell'agosto 2021 la natura di errore incolpevole.
Attesa la natura della controversia e tenuto conto che, per quanto incolpevole, un errore da parte del contribuente vi è stato, le spese devono essere compensate.
P.Q.M.
La CORTE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA LOMBARDIA, Sezione 17, definitivamente pronunciando;
disattesa e respinta ogni contraria e diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
Rigetta l'appello dell'ufficio e per l'effetto conferma la sentenza impugnata. Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Milano in data 15 ottobre 2025
Il Presidente Il Giudice Estensore (dott. Annamaria Epicoco) (dott. Gaetano Ruta)