Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVII, sentenza 16/01/2026, n. 100
CGT2
Sentenza 16 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Legittimità degli atti di recupero

    La Corte ha ritenuto che la mancata risposta alla PEC fosse incolpevole, dovuta a malfunzionamenti di sistema e alla situazione pandemica, e che l'ufficio avrebbe dovuto attivare ulteriori richieste anziché applicare la preclusione. La documentazione prodotta successivamente dalla società è stata ritenuta idonea a comprovare la spettanza dei crediti.

  • Accolto
    Legittimità dei crediti d'imposta

    La Corte ha condiviso la posizione della società, ritenendo la mancata risposta incolpevole e la documentazione prodotta sufficiente a comprovare la spettanza dei crediti, escludendo la sussistenza dei presupposti per il recupero.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVII, sentenza 16/01/2026, n. 100
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
    Numero : 100
    Data del deposito : 16 gennaio 2026

    Testo completo