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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 22/04/2025, n. 1180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1180 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 2988/2024
r.g., decisa nella udienza del 22.4.2025, promossa da
, con gli avv.ti Vito Dipierro e Pasquale Palattella;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Alessandra Vinci;
CP_1
convenuto
avente ad oggetto: rendita ai superstiti e assegno funerario.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 21.3.2024, l'istante in epigrafe, premesso di essere vedova di , deceduto il 2.6.2022 a causa di Persona_1
malattia professionale, chiedeva condannarsi l' a corrispondere la CP_1
rendita ai superstiti e l'assegno funerario ex art. 66 n. 4) d.p.r. 30.6.1965 n.
1124. Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. CP_1
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata.
L'espletata prova testimoniale ha infatti confermato l'esposizione a rischio del de cuius nell'ambiente di lavoro, nell'espletamento delle sue mansioni di addetto all'officina meccanica impiantistica dell'arsenale marittimo di
Taranto, e in particolare la sua costante esposizione al butadiene contenuto nei gas di scarico delle navi, in difetto di ogni dispositivo di protezione individuale dalle sostanze tossiche o nocive: si vedano, in tal senso, le univoche deposizioni rese dai testi e Testimone_1 [...]
(già colleghi di lavoro del de cuius), non smentite da alcun'altra Tes_2
di segno contrario.
L'espletata consulenza tecnica di ufficio come integrata dai successivi chiarimenti – le cui conclusioni, fondate su accurati accertamenti diagnostici e su valutazioni medico-legali congruamente motivate, devono essere condivise in quanto immuni da vizi logici e giuridici – ha consentito altresì di acclarare che nelle tabelle delle malattie professionali figura,
“come causa avente elevata probabilità dell'insorgenza della leucemia
linfoide (sia acuta che cronica)”, proprio il butadiene, e che pertanto, nel caso (qui ricorrente in ragione delle risultanze della prova per testi come sopra richiamate) di esposizione non occasionale a butadiene, la malattia da cui il de cuius era affetto (leucemia linfoide acuta), e che ne ha poi cagionato il decesso, deve essere riconosciuta di origine professionale.
Ne consegue il diritto dell'istante, quale vedova dell'assicurato deceduto,
alla rendita in favore dei superstiti nella misura del 50% della retribuzione
2 ex art. 85 co. 1 n. 1) d.p.r. 30.6.1965 n. 1124, a decorrere, ex art. 105 co. 2
d.p.r. citato, dal giorno successivo a quello della morte, nonché all'assegno
una tantum di cui all'art. 85 co. 3 d.p.r. citato.
L va pertanto condannato al pagamento dei relativi importi, con CP_1
aggravio di interessi legali e rivalutazione monetaria, da riconoscersi nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412 e con decorrenza, ex art. 7
l. 11.8.1973 n. 533, dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori dichiaratisi anticipanti, mentre devono restare poste in via definitiva a carico dell' quelle peritali come già liquidate. CP_1
P.q.m.
dichiara il diritto dell'istante, quale coniuge di alla Persona_1
rendita in favore dei superstiti a decorrere dal 3.6.2022 e all'assegno una tantum e condanna l a corrispondere in suo favore i relativi importi, CP_1
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa, nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991
n. 412; condanna l' a rifondere all'istante le spese di causa, liquidate in CP_1
euro 4.700,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore dei procuratori anticipanti avv.ti Vito Dipierro e
Pasquale Palattella.
Taranto, 22.4.2025.
3 Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
4
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 2988/2024
r.g., decisa nella udienza del 22.4.2025, promossa da
, con gli avv.ti Vito Dipierro e Pasquale Palattella;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Alessandra Vinci;
CP_1
convenuto
avente ad oggetto: rendita ai superstiti e assegno funerario.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 21.3.2024, l'istante in epigrafe, premesso di essere vedova di , deceduto il 2.6.2022 a causa di Persona_1
malattia professionale, chiedeva condannarsi l' a corrispondere la CP_1
rendita ai superstiti e l'assegno funerario ex art. 66 n. 4) d.p.r. 30.6.1965 n.
1124. Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. CP_1
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata.
L'espletata prova testimoniale ha infatti confermato l'esposizione a rischio del de cuius nell'ambiente di lavoro, nell'espletamento delle sue mansioni di addetto all'officina meccanica impiantistica dell'arsenale marittimo di
Taranto, e in particolare la sua costante esposizione al butadiene contenuto nei gas di scarico delle navi, in difetto di ogni dispositivo di protezione individuale dalle sostanze tossiche o nocive: si vedano, in tal senso, le univoche deposizioni rese dai testi e Testimone_1 [...]
(già colleghi di lavoro del de cuius), non smentite da alcun'altra Tes_2
di segno contrario.
L'espletata consulenza tecnica di ufficio come integrata dai successivi chiarimenti – le cui conclusioni, fondate su accurati accertamenti diagnostici e su valutazioni medico-legali congruamente motivate, devono essere condivise in quanto immuni da vizi logici e giuridici – ha consentito altresì di acclarare che nelle tabelle delle malattie professionali figura,
“come causa avente elevata probabilità dell'insorgenza della leucemia
linfoide (sia acuta che cronica)”, proprio il butadiene, e che pertanto, nel caso (qui ricorrente in ragione delle risultanze della prova per testi come sopra richiamate) di esposizione non occasionale a butadiene, la malattia da cui il de cuius era affetto (leucemia linfoide acuta), e che ne ha poi cagionato il decesso, deve essere riconosciuta di origine professionale.
Ne consegue il diritto dell'istante, quale vedova dell'assicurato deceduto,
alla rendita in favore dei superstiti nella misura del 50% della retribuzione
2 ex art. 85 co. 1 n. 1) d.p.r. 30.6.1965 n. 1124, a decorrere, ex art. 105 co. 2
d.p.r. citato, dal giorno successivo a quello della morte, nonché all'assegno
una tantum di cui all'art. 85 co. 3 d.p.r. citato.
L va pertanto condannato al pagamento dei relativi importi, con CP_1
aggravio di interessi legali e rivalutazione monetaria, da riconoscersi nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412 e con decorrenza, ex art. 7
l. 11.8.1973 n. 533, dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori dichiaratisi anticipanti, mentre devono restare poste in via definitiva a carico dell' quelle peritali come già liquidate. CP_1
P.q.m.
dichiara il diritto dell'istante, quale coniuge di alla Persona_1
rendita in favore dei superstiti a decorrere dal 3.6.2022 e all'assegno una tantum e condanna l a corrispondere in suo favore i relativi importi, CP_1
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa, nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991
n. 412; condanna l' a rifondere all'istante le spese di causa, liquidate in CP_1
euro 4.700,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore dei procuratori anticipanti avv.ti Vito Dipierro e
Pasquale Palattella.
Taranto, 22.4.2025.
3 Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
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