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Sentenza 19 luglio 2021
Sentenza 19 luglio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/07/2021, n. 27925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27925 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ES EL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/07/2020 della CORTE di APPELLO di LECCE, SEZIONE DISTACCATA di TARANTO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NN Di Leo, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. Raffaele Sellitti, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha confermato la condanna di ES CH per il reato di furto monoaggravato (furto energia elettrica, perpetrato mediante l'uso di un mezzo fraudolento). Penale Sent. Sez. 5 Num. 27925 Anno 2021 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA Data Udienza: 10/06/2021 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando quattro motivi. 2.1. Con il primo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale, nonché l'erronea valutazione delle prove acquisite al processo. 2.2. Con il secondo, il terzo e il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione di legge in punto di: - riconoscimento della recidiva, fondata su precedenti condanne per reati minimali (uno dei quali già oggetto di riabilitazione), risalenti nel tempo e non sintomatiche di una maggiore pericolosità sociale. - mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. alla luce del recente intervento della Corte costituzionale con sentenza del 21 luglio 2020. 3. Nessuna delle parti ha avanzato richiesta di discussione orale, dunque il processo segue il cd. "rito scritto" ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020. Il Procuratore generale e il difensore dell'imputato hanno trasmesso, tramite posta elettronica certificata, le rispettive articolate conclusioni in epigrafe riportate, il secondo anche una memoria di replica. 4. Il ricorso è fondato sul punto della recidiva. Deriva l'estinzione del reato per prescrizione. 5. La Corte di appello ha riconosciuto, a carico dell'imputato, la recidiva reiterata specifica (art. 99, comma quarto, seconda parte, cod. pen.), in relazione a tutte le tre precedenti condanne riportate nel casellario giudiziale: - un furto commesso nel 1963 giudicato nel 1964, per il quale l'imputato ha ottenuto la riabilitazione;
- la violazione delle disposizioni sulle imposte di consumo del gas e dell'energia elettrica (fatto commesso nel 1979), giudicato con sentenza del 1982, pena di 20.000 lire di multa (10,33 euro); - la violazione dell'art. 10-bis (omesso versamento ritenute certificato) d. Lgs. n. 74 del 2000, decreto penale di condanna del 6 aprile 2016, esecutivo il 23 luglio 2016. Tuttavia, anche sul piano dei presupposti formali, ai fini della recidiva non può tenersi conto: 2 - del furto commesso giudicato nel 1964, attesa l'intervenuta riabilitazione, che, a norma dell'art. 178, cod. pen., estingue ogni effetto penale della condanna (cfr. art. 106, comma secondo, cod. pen.); - della violazione dell'art. 10-bis d. Lgs. n. 74 del 2000, perché oggetto di decreto penale di condanna emesso il 6 aprile 2016 e divenuto esecutivo il 23 luglio 2016, dunque successivamente alla commissione del fatto, avvenuta il 2 settembre 2013. Residua, allora, solo la condanna risalente al 1982 per il reato bagatellare di violazione delle disposizioni sulle imposte di consumo del gas e dell'energia elettrica, alla pena, irrisoria, di 20.000 lire di multa (10,33 euro). Ebbene, al di là di ogni considerazione sul requisito sostanziale della recidiva, va osservato che, seppure si volesse seguire il giudice di merito nell'attribuire valenza a questo residuo precedente penale, ci si troverebbe di fronte, al più, ad una ipotesi di recidiva semplice, irrilevante al fine della determinazione del tempo necessario a prescrivere. Discende che, esclusa la recidiva reiterata specifica (per insussistenza dei presupposti formali della stessa), è maturato il termine prescrizionale del reato: - reato commesso il 2 settembre 2013 (ultima condotta); - sospensione di 35 giorni a seguito di rinvio udienza dal 29 aprile 2015 al 3 giugno 2015 su richiesta del difensore dell'imputato; - termine di prescrizione (pari ad anni sette e mesi sei di reclusione) spirato il 6 aprile 2021. In assenza di elementi che consentano una pronuncia ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato il prodursi della causa estintiva del reato. 6. Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché, esclusa la recidiva specifica e reiterata, il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 10/06/2021 o
sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NN Di Leo, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. Raffaele Sellitti, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha confermato la condanna di ES CH per il reato di furto monoaggravato (furto energia elettrica, perpetrato mediante l'uso di un mezzo fraudolento). Penale Sent. Sez. 5 Num. 27925 Anno 2021 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA Data Udienza: 10/06/2021 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando quattro motivi. 2.1. Con il primo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale, nonché l'erronea valutazione delle prove acquisite al processo. 2.2. Con il secondo, il terzo e il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione di legge in punto di: - riconoscimento della recidiva, fondata su precedenti condanne per reati minimali (uno dei quali già oggetto di riabilitazione), risalenti nel tempo e non sintomatiche di una maggiore pericolosità sociale. - mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. alla luce del recente intervento della Corte costituzionale con sentenza del 21 luglio 2020. 3. Nessuna delle parti ha avanzato richiesta di discussione orale, dunque il processo segue il cd. "rito scritto" ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020. Il Procuratore generale e il difensore dell'imputato hanno trasmesso, tramite posta elettronica certificata, le rispettive articolate conclusioni in epigrafe riportate, il secondo anche una memoria di replica. 4. Il ricorso è fondato sul punto della recidiva. Deriva l'estinzione del reato per prescrizione. 5. La Corte di appello ha riconosciuto, a carico dell'imputato, la recidiva reiterata specifica (art. 99, comma quarto, seconda parte, cod. pen.), in relazione a tutte le tre precedenti condanne riportate nel casellario giudiziale: - un furto commesso nel 1963 giudicato nel 1964, per il quale l'imputato ha ottenuto la riabilitazione;
- la violazione delle disposizioni sulle imposte di consumo del gas e dell'energia elettrica (fatto commesso nel 1979), giudicato con sentenza del 1982, pena di 20.000 lire di multa (10,33 euro); - la violazione dell'art. 10-bis (omesso versamento ritenute certificato) d. Lgs. n. 74 del 2000, decreto penale di condanna del 6 aprile 2016, esecutivo il 23 luglio 2016. Tuttavia, anche sul piano dei presupposti formali, ai fini della recidiva non può tenersi conto: 2 - del furto commesso giudicato nel 1964, attesa l'intervenuta riabilitazione, che, a norma dell'art. 178, cod. pen., estingue ogni effetto penale della condanna (cfr. art. 106, comma secondo, cod. pen.); - della violazione dell'art. 10-bis d. Lgs. n. 74 del 2000, perché oggetto di decreto penale di condanna emesso il 6 aprile 2016 e divenuto esecutivo il 23 luglio 2016, dunque successivamente alla commissione del fatto, avvenuta il 2 settembre 2013. Residua, allora, solo la condanna risalente al 1982 per il reato bagatellare di violazione delle disposizioni sulle imposte di consumo del gas e dell'energia elettrica, alla pena, irrisoria, di 20.000 lire di multa (10,33 euro). Ebbene, al di là di ogni considerazione sul requisito sostanziale della recidiva, va osservato che, seppure si volesse seguire il giudice di merito nell'attribuire valenza a questo residuo precedente penale, ci si troverebbe di fronte, al più, ad una ipotesi di recidiva semplice, irrilevante al fine della determinazione del tempo necessario a prescrivere. Discende che, esclusa la recidiva reiterata specifica (per insussistenza dei presupposti formali della stessa), è maturato il termine prescrizionale del reato: - reato commesso il 2 settembre 2013 (ultima condotta); - sospensione di 35 giorni a seguito di rinvio udienza dal 29 aprile 2015 al 3 giugno 2015 su richiesta del difensore dell'imputato; - termine di prescrizione (pari ad anni sette e mesi sei di reclusione) spirato il 6 aprile 2021. In assenza di elementi che consentano una pronuncia ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato il prodursi della causa estintiva del reato. 6. Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché, esclusa la recidiva specifica e reiterata, il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 10/06/2021 o