Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 27/05/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1649/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. nata a Parte_1 C.F._1
BORDIGHERA (IM), il 14/10/1980, residente in [...]16100
GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. ARCADIPANE CIFERRI BENEDETTA (C.F.
), che la rappresenta e difende, come da procura in C.F._2
atti e
, C.F. nato a [...] Parte_2 C.F._3
GRECO (NA), il 21/10/1975, residente in [...][GE] ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. ARCADIPANE
CIFERRI BENEDETTA (C.F. ), che lo C.F._2
rappresenta e difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate in sede di ricorso introduttivo ed hanno rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 09/09/2007 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione omologato in data 23/01/2020 dal Tribunale Ordinario di Genova, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della
Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in GENOVA il 09/09/2007 dai IGnori e Parte_1 Parte_3
[...]
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
2 “1. Il figlio minore affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori Pt_1
vivrà prevalentemente con la madre nella casa familiare in Genova, Via Vesuvio
46/1 di cui coniugi sono comproprietari in ragione del 50%;
2. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori – che dovranno contribuire al mantenimento, cura, educazione ed istruzione del figlio -
i quali quindi assume-ranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per;
Pt_1
3. I coniugi concorderanno di volta in volta i tempi ed i modi di frequentazione del figlio (anche in funzione delle consuetudini di vita, degli impegni del figlio nonché delle esigenze lavorative di entrambi i coniugi).
4. In caso di disaccordo varranno i seguenti criteri (sempre comunque da contemperare con quanto previsto nel capoverso che precede):
A. starà prevalentemente con la madre e andrà a dormire dal padre una Pt_1
sera alla settimana (preferibilmente il mercoledì) e una sera alternativa tra il venerdì e il sabato. Nei fine settimana oltre a dormire una notte con il Pt_1 padre trascorrerà con quest'ultimo l'intera giornata di sabato o domenica;
B. durante le principali festività religiose e civili secondo il principio dell'alternanza;
C. dal 23 al 30 dicembre oppure, secondo il criterio dell'alternanza, dal 31 dicembre al 6 gennaio
D. due settimane non consecutive durante le vacanze estive in periodo da concordare entro il 30 maggio.
5. A titolo di contributo al mantenimento del figlio il IG. verserà Pt_1 Pt_2 alla IG.ra l'importo mensile di € 260,00 (si precisa peraltro che fintanto Pt_1 che sulla casa familiare graverà il mutuo il IG. verserà l'importo Pt_2
stabilito quale mantenimento del figlio direttamente sul conto corrente Pt_1
sul quale è appoggiato il contratto di mutuo a copertura della quota di mutuo di competenza della IG.ra ). Una volta terminati i pagamenti delle rate del Pt_1
3 mutuo il IG. verserà sul conto corrente della IG. l'importo di € Pt_2 Pt_1
260,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio . Pt_1
6. Sempre a titolo di concorso per il mantenimento del figlio, il padre corrisponderà alla madre il 50% delle spese c.d. straordinarie da individuarsi secondo quanto indicato dal
Tribunale di Genova – Sezione Famiglia (vedi verbale della riunione del
15/9/2016 ed eventuali successive modifiche).
7. la IGnora avrà la facoltà in via esclusiva di chiedere (per l'intero) ai Pt_1
competenti Enti l'Assegno Unico e Universale (o misura di sussidio equipollente);
8. A definizione dei rapporti economici tra i comparenti, la casa coniugale di proprietà dei coniugi in ragione del 50% ciascuno, viene concordemente assegnata alla madre sig.ra , che continuerà ad abitarvi con il figlio. Pt_1
L'immobile di cui sopra è costituito da un appartamento nel Comune di Genova, di-stinto con il civico 46/1 di Via Vesuvio, così identificato: appartamento al primo pia-no, segnato con il numero interno 1, iscritto presso l'Agenzia del
Territorio nel Catasto Fabbricati di Genova, Sez. GEC, fogli 2, mappale 54, subalterno 7 e mappale 57, Zona Censuaria 1, categoria A/3, classe 2, vani catastali 4, rendita catastale € 485,47.
9. I coniugi si dichiarano sin d'ora economicamente autosufficienti,;
10. I coniugi si concedono reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti”
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2007, Numero 682, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 24.5.2025
Il Presidente est.
4 Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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