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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. X, sentenza 03/02/2026, n. 1556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1556 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1556/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GAGLIARDI VANIA, Presidente
CH GI, RE
PERRELLI MARINA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11964/2024 depositato il 02/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230088476288502 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 823/2026 depositato il 28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Sig. Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso cartella n. 09720230088476288502, relativa al controllo modello 770 ritenute Irpef, annualità 2018, con un importo pari a € 7.492,97.
Il ricorrente eccepiva l'intervenuto decorso del termine di decadenza poiché la cartella era stata notificata tardivamente;
il difetto di motivazione ed insisteva per la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e per l'annullamento dello stesso.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale III di Roma controdeducendo la tempestività della notifica con conseguente mancato decorso del termine di decadenza;
la regolare motivazione dell'atto ed insisteva per il rigetto del ricorso.
La causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito della controversia.
La Corte di Giustizia Tributaria osserva che i termini di decadenza per le imposte dirette sono 5 anni dal termine di presentazione della dichiarazione (ossia entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione).
Orbene, nel caso di specie, la cartella ha ad oggetto le ritenute Irpef per il 2018 per le quali la dichiarazione doveva essere effettuata nel 2019; conseguentemente, la Corte osserva che la notifica della cartella è tempestiva poiché effettuata entro i cinque anni legislativamente previsti e pertanto ritiene dovute le imposte.
La Corte osserva altresì che le sanzioni sono intrasmissibili agli eredi;
in tal senso, la Corte di Cassazione con ordinanza n. 22476/2025 ha ribadito il principio di responsabilità personale delle sanzioni e specificamente ha chiarito che “Le sanzioni per violazione delle leggi tributarie riferibili alla persona fisica si estinguono con la morte dell'autore della violazione, e non possono essere richieste agli eredi.”
Alla luce di quanto ricostruito, la Corte ritiene non dovute le sanzioni.
In conclusione, la Corte di Giustizia Tributaria accoglie parzialmente il ricorso rispetto alle sanzioni, lo rigetta per le altre. Compensa le spese stante il giudizio intermedio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria accoglie parzialmente il ricorso rispetto alle sanzioni, lo rigetta per le altre.
Compensa le spese stante il giudizio intermedio.
Roma, 26.01.2026
Il RE Il Presidente
GI CH VA AG
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GAGLIARDI VANIA, Presidente
CH GI, RE
PERRELLI MARINA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11964/2024 depositato il 02/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230088476288502 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 823/2026 depositato il 28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Sig. Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso cartella n. 09720230088476288502, relativa al controllo modello 770 ritenute Irpef, annualità 2018, con un importo pari a € 7.492,97.
Il ricorrente eccepiva l'intervenuto decorso del termine di decadenza poiché la cartella era stata notificata tardivamente;
il difetto di motivazione ed insisteva per la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e per l'annullamento dello stesso.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale III di Roma controdeducendo la tempestività della notifica con conseguente mancato decorso del termine di decadenza;
la regolare motivazione dell'atto ed insisteva per il rigetto del ricorso.
La causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito della controversia.
La Corte di Giustizia Tributaria osserva che i termini di decadenza per le imposte dirette sono 5 anni dal termine di presentazione della dichiarazione (ossia entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione).
Orbene, nel caso di specie, la cartella ha ad oggetto le ritenute Irpef per il 2018 per le quali la dichiarazione doveva essere effettuata nel 2019; conseguentemente, la Corte osserva che la notifica della cartella è tempestiva poiché effettuata entro i cinque anni legislativamente previsti e pertanto ritiene dovute le imposte.
La Corte osserva altresì che le sanzioni sono intrasmissibili agli eredi;
in tal senso, la Corte di Cassazione con ordinanza n. 22476/2025 ha ribadito il principio di responsabilità personale delle sanzioni e specificamente ha chiarito che “Le sanzioni per violazione delle leggi tributarie riferibili alla persona fisica si estinguono con la morte dell'autore della violazione, e non possono essere richieste agli eredi.”
Alla luce di quanto ricostruito, la Corte ritiene non dovute le sanzioni.
In conclusione, la Corte di Giustizia Tributaria accoglie parzialmente il ricorso rispetto alle sanzioni, lo rigetta per le altre. Compensa le spese stante il giudizio intermedio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria accoglie parzialmente il ricorso rispetto alle sanzioni, lo rigetta per le altre.
Compensa le spese stante il giudizio intermedio.
Roma, 26.01.2026
Il RE Il Presidente
GI CH VA AG