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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/11/2025, n. 12101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12101 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Prima Sezione Lavoro
❖➢ in persona del giudice, dott. Antonio Maria LUNA all'udienza del 25 novembre 2025, all'esito della camera di consiglio (ore
18,25), assente il procuratore della ricorrente, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 32772 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, vertente
T R A
n. a Cammarata (AG) il 29.04.1942, elettivamente do- Parte_1
miciliata in Roma, alla via Trionfale, n. 164, presso lo studio dell'avv. Ales- sandra BUZZACCARINI, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
E
CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: indennità di accompagnamento
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato il 24 settembre 2025, ha espo- Parte_1
sto che il Tribunale di Roma, sez. lavoro, con decreto di omologa del
21/04/2025 (R.G. n. 28727/2024), ha riconosciuto in suo favore la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per fruire dell'indennità di accompagnamento, a decorrere dal 19 aprile 2024; che il 28 aprile 2025 è stato notificato all' CP_2
il detto decreto di omologa e l'8 maggio 2025 è stato inviato il c.d. modello
1 AP70 relativo ai dati socio-economici per beneficiare della prestazione assi- stenziale;
e che, ciò nonostante, non è stato eseguito alcun pagamento.
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dal 19 aprile 2024 o da altra da- ta di giustizia, e la conseguente condanna dell' a corrispondere i relativi CP_1
ratei maturati e maturandi, oltre gli accessori di legge.
L' , benché ritualmente citato come da atti depositati il 2 ottobre CP_1
2025, è rimasto contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si rammenta che “Ai fini del diritto all'indennità di accompagnamento, prevista dalla legge n. 18 del 1980 in favore dell'inabile non deambulante o non autosufficiente, rileva esclusivamente il requisito sanitario descritto dall'art. 1 della stessa legge mentre non si richiede anche la condizione del non ricovero dell'inabile in istituto, la quale si pone come elemento esterno alla fattispecie, e non costituisce ostacolo al riconoscimento del diritto all'indennità bensì all'erogazione della stessa per il tempo in cui l'inabile sia ricoverato a carico dell'erario e non abbisogni dell'accompagnatore” (Cass. civ., sez. lav., 15/04/2016, n. 7565).
Pertanto, poiché con decreto di omologa del 21 aprile 2025 è stato accer- tato che la ricorrente si trova in condizioni di salute tali da aver bisogno di as- sistenza continua a decorrere dalla data della domanda (19 aprile 2024), deve dichiararsi il diritto della medesima all'indennità di accompagnamento dal 1° maggio 2024.
Tuttavia, non è possibile condannare l' al pagamento dei relativi CP_2 ratei.
Invero, la ricorrente non ha provato di non essere stata ricoverata con oneri a carico dell'erario, elemento che, come detto, è condizione per l'effettiva erogazione della prestazione economica. Si rammenta che “l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del dirit-
2 to da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto fatti negativi, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, tanto più se l'applicazione di tale regola dia luogo ad un risultato coerente con quello derivante dal principio della riferibilità o vi- cinanza o disponibilità dei mezzi di prova, riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo diffi- cile l'esercizio dell'azione in giudizio. Tuttavia, non essendo possibile la ma- teriale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo” (Cass. civ.
Sez. lavoro Ord., 01/09/2023, n. 25603).
E' stata infatti depositata soltanto una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa appunto al c.d. “non ricovero” che, in quanto tale, è inido- nea alla prova. Invero, tale genere di dichiarazione, salvo diversa specifica di- sposizione di legge, non ha in giudizio alcun valore probatorio (v., ex multis,
Cass. civ., sez. VI, 02/07/2015, n. 13630; Cass. civ., sez. lav., 28/01/2015, n.
1606; Cass. civ., sez. VI, 15/01/2015, n. 547; Id., 05/04/2017, n. 8856).
Le spese di lite, stante il parziale accoglimento della domanda, possono essere interamente compensate.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, con ricorso depositato il 24 settembre 2025, così provvede: Parte_1
1 - dichiara che ha diritto all'indennità di accompagna- Parte_1
mento dal 1° maggio 2024;
2 - rigetta la domanda di condanna al pagamento dei ratei di prestazione;
3 - dichiara compensate le spese di lite.
Roma, 25 novembre 2025
Il Giudice
dott. Antonio M. Luna
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