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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/03/2025, n. 10994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10994 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: IA RO NN CC - Presidente - AN AS AR SA MO EGLE PILLA PIERANGELO CIRILLO - Relatore - Sent. n. sez. 11/2025 UP - 08/01/2025 R.G.N. 39272/2024 ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: METALLA DESHIR nato il [...] avverso la sentenza del 19/06/2024 del TRIBUNALE di FROSINONE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore Generale GIUSEPPE RICCARDI, che ha chiesto di rigettare il ricorso;
letta la memoria a firma dell’avv. ENRICO PAVIA, per l’imputato, con la quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso. 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 19 giugno 2024 dal Tribunale di Frosinone, che ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Frosinone, che aveva condannato AL DE per il reato di cui all’art. 612 cod. pen. Penale Sent. Sez. 5 Num. 10994 Anno 2025 Presidente: CC IA RO NN Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 08/01/2025 2 2. Avverso la sentenza del Tribunale, ricorre l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 130 cod. proc. pen. Rappresenta che: nel dispositivo letto in udienza, il Tribunale si era limitato a confermare la decisione di primo grado, senza condannare l'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel grado di giudizio;
nella motivazione depositata il 10 settembre 2024, il Tribunale aveva direttamente corretto la sentenza (e, dunque, senza avere preventivamente attivato la procedura di correzione dell’errore materiale), nella parte in cui non era prevista la rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile, che liquidava in euro 1.184,00. Tanto premesso, il ricorrente sostiene che, secondo la prevalente giurisprudenza, non sarebbe possibile emendare l'omessa pronuncia della condanna alla rifusione delle spese, mediante il ricorso alla procedura della correzione dell’errore materiale, prevista dall’art. 130 cod. proc. pen. (che non era stata neppure formalmente attivata). Chiede, pertanto, di annullare la sentenza impugnata oppure di dirimere il contrasto giurisprudenziale, eventualmente rimettendo il ricorso alle Sezioni Unite. 2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 157 cod. pen. Sostiene che il reato sarebbe estinto, essendo decorso il termine massimo di prescrizione. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettare il ricorso. 4. L’avv. Enrico Pavia, per l’imputato, ha presentato conclusioni scritte con le quali ha chiesto l’accoglimento del ricorso. 1. Il ricorso deve essere parzialmente accolto. 1.1. Il primo motivo è fondato. Va rilevato che il Tribunale ha direttamente corretto la sentenza, richiamando l’art. 130 cod. proc. pen., senza, tuttavia, avere preventivamente attivato la procedura di correzione dell’errore materiale, prevista dall’articolo richiamato, che espressamente dispone che «il giudice provvede in camera di consiglio a norma dell’art. 127». 3 Nel caso in esame, la preventiva istaurazione del contraddittorio appariva quantomai necessaria, atteso che si trattava di emenda che comportava una condanna di carattere patrimoniale nei confronti dell’imputato, che, peraltro, non era neppure automatica e predeterminata. Questa Corte, ha già affermato che l'adozione "de plano", senza fissazione della camera di consiglio ed avviso alle parti, del provvedimento di correzione di errore materiale comporta una nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 1674 del 09/01/2013, Ioculano, Rv. 254230; Sez. 3, n. 36350 del 23/03/2015, Bertini, Rv. 265638; Sez. 4 n. 8612 del 08/02/2022, Halili, Rv. 28293). La sentenza impugnata, pertanto, limitatamente alla statuizione di condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in favore della parte civile, deve essere annullata senza rinvio. 1.2. Il ricorso, nel resto, deve essere dichiarato inammissibile, essendo il secondo motivo manifestamente infondato. Il termine massimo di prescrizione del reato (pari ad anni sette e mesi sei), iniziato a decorrere il 13 agosto 2016 e sospeso per 336 giorni, invero, risulterà decorso solo il 14 gennaio 2025. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione di condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in favore della parte civile, statuizione che elimina. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso, l’8 gennaio 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente RA IR GR OS NN IC
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore Generale GIUSEPPE RICCARDI, che ha chiesto di rigettare il ricorso;
letta la memoria a firma dell’avv. ENRICO PAVIA, per l’imputato, con la quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso. 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 19 giugno 2024 dal Tribunale di Frosinone, che ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Frosinone, che aveva condannato AL DE per il reato di cui all’art. 612 cod. pen. Penale Sent. Sez. 5 Num. 10994 Anno 2025 Presidente: CC IA RO NN Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 08/01/2025 2 2. Avverso la sentenza del Tribunale, ricorre l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 130 cod. proc. pen. Rappresenta che: nel dispositivo letto in udienza, il Tribunale si era limitato a confermare la decisione di primo grado, senza condannare l'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel grado di giudizio;
nella motivazione depositata il 10 settembre 2024, il Tribunale aveva direttamente corretto la sentenza (e, dunque, senza avere preventivamente attivato la procedura di correzione dell’errore materiale), nella parte in cui non era prevista la rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile, che liquidava in euro 1.184,00. Tanto premesso, il ricorrente sostiene che, secondo la prevalente giurisprudenza, non sarebbe possibile emendare l'omessa pronuncia della condanna alla rifusione delle spese, mediante il ricorso alla procedura della correzione dell’errore materiale, prevista dall’art. 130 cod. proc. pen. (che non era stata neppure formalmente attivata). Chiede, pertanto, di annullare la sentenza impugnata oppure di dirimere il contrasto giurisprudenziale, eventualmente rimettendo il ricorso alle Sezioni Unite. 2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 157 cod. pen. Sostiene che il reato sarebbe estinto, essendo decorso il termine massimo di prescrizione. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettare il ricorso. 4. L’avv. Enrico Pavia, per l’imputato, ha presentato conclusioni scritte con le quali ha chiesto l’accoglimento del ricorso. 1. Il ricorso deve essere parzialmente accolto. 1.1. Il primo motivo è fondato. Va rilevato che il Tribunale ha direttamente corretto la sentenza, richiamando l’art. 130 cod. proc. pen., senza, tuttavia, avere preventivamente attivato la procedura di correzione dell’errore materiale, prevista dall’articolo richiamato, che espressamente dispone che «il giudice provvede in camera di consiglio a norma dell’art. 127». 3 Nel caso in esame, la preventiva istaurazione del contraddittorio appariva quantomai necessaria, atteso che si trattava di emenda che comportava una condanna di carattere patrimoniale nei confronti dell’imputato, che, peraltro, non era neppure automatica e predeterminata. Questa Corte, ha già affermato che l'adozione "de plano", senza fissazione della camera di consiglio ed avviso alle parti, del provvedimento di correzione di errore materiale comporta una nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 1674 del 09/01/2013, Ioculano, Rv. 254230; Sez. 3, n. 36350 del 23/03/2015, Bertini, Rv. 265638; Sez. 4 n. 8612 del 08/02/2022, Halili, Rv. 28293). La sentenza impugnata, pertanto, limitatamente alla statuizione di condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in favore della parte civile, deve essere annullata senza rinvio. 1.2. Il ricorso, nel resto, deve essere dichiarato inammissibile, essendo il secondo motivo manifestamente infondato. Il termine massimo di prescrizione del reato (pari ad anni sette e mesi sei), iniziato a decorrere il 13 agosto 2016 e sospeso per 336 giorni, invero, risulterà decorso solo il 14 gennaio 2025. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione di condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in favore della parte civile, statuizione che elimina. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso, l’8 gennaio 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente RA IR GR OS NN IC