Articolo 2 della Legge 14 febbraio 1987, n. 41
Articolo 1Articolo 3
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11 marzo 1987
Art. 2. 1. La Scuola ha lo scopo di contribuire al progresso degli studi, stimolando e preparando alla ricerca scientifica e all'insegnamento giovani studiosi in settori disciplinari nell'ambito delle scienze sociali e delle scienze sperimentali e applicate.
2. A tal fine la Scuola accoglie, per concorso nazionale, studenti iscritti nei corsi di laurea afferenti a tali settori disciplinari e, ai fini del perfezionamento, laureati nei corsi di laurea predetti, impartendo insegnamenti interni a sussidio e completamento di quelli universitari e mettendo loro a disposizione opportuni mezzi di studio. Lo statuto della Scuola stabilisce i corsi di laurea di specifica afferenza e determina l'eventuale ammissione ai fini del perfezionamento di studiosi stranieri in possesso di laurea o di titoli equipollenti.
3. Il diploma di perfezionamento relativo a corsi di studio di durata almeno triennale e' equiparato al dottorato di ricerca.
4. Alle autorita' accademiche della Scuola e' affidato il compito di organizzare gli studi in modo che l'equipollenza abbia un corretto fondamento scientifico-didattico.
5. Gli studenti vincitori del concorso nazionale di cui al comma 2 sono tenuti ad iscriversi ai corsi di laurea dell'Universita' di Pisa.
Entrata in vigore il 11 marzo 1987