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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 22/09/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
Esente da tassa ed imposta ai sensi dell'art.19 Legge 06/03/1987 n.74
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Bolzano, riunito in Camera di Consiglio nelle persone di:
Dr. Andrea Pappalardo - Presidente relatore
Dr. Morris Recla - Giudice
Dr. Magdalena Costa - Giudice ha pronunziato la seguente
Sentenza nel procedimento per divorzio promosso con domanda congiunta (art. 473 bis.51 c.p.c.), R.G. n. 2717/2025 tra:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi con l'avv. proc. dom. dott. CORAN LORENZO giusta procura in atti;
e con l'intervento del Pubblico Ministero ritenuto che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni di cui al ricorso depositato telematicamente il 15.7.2025; che dalla documentazione dimessa è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge 1.12.1970 n. 898, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno mai più ripreso a convivere;
verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
verificato che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo
Tribunale;
P.Q.M.
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Bolzano (BZ) il 12/09/2003 da
, nato a [...] il [...]; Parte_1
e
, nata a [...] il [...]; Parte_2
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bolzano (BZ), ove il matrimonio risulta nel registro dei matrimoni al n. 145, Parte I, Serie /, dell'anno 2003 l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge, stabilendo che il divorzio sia regolato secondo le seguenti condizioni formulate dalle parti nel ricorso sopra indicato – che costituisce parte integrante della presente sentenza – che vengono pertanto omologate: 1) le parti danno atto di essere economicamente indipendenti e che quindi non vi sono i presupposti per un assegno divorzile dell'uno a favore dell'altro;
2) le parti danno altresì atto che entrambi i figli sono economicamente autosufficienti;
3) spese della presente procedura compensate tra le parti.
Bolzano, lì 18/09/2025
Il Presidente est.
Dr. Andrea Pappalardo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Bolzano, riunito in Camera di Consiglio nelle persone di:
Dr. Andrea Pappalardo - Presidente relatore
Dr. Morris Recla - Giudice
Dr. Magdalena Costa - Giudice ha pronunziato la seguente
Sentenza nel procedimento per divorzio promosso con domanda congiunta (art. 473 bis.51 c.p.c.), R.G. n. 2717/2025 tra:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi con l'avv. proc. dom. dott. CORAN LORENZO giusta procura in atti;
e con l'intervento del Pubblico Ministero ritenuto che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni di cui al ricorso depositato telematicamente il 15.7.2025; che dalla documentazione dimessa è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge 1.12.1970 n. 898, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno mai più ripreso a convivere;
verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
verificato che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo
Tribunale;
P.Q.M.
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Bolzano (BZ) il 12/09/2003 da
, nato a [...] il [...]; Parte_1
e
, nata a [...] il [...]; Parte_2
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bolzano (BZ), ove il matrimonio risulta nel registro dei matrimoni al n. 145, Parte I, Serie /, dell'anno 2003 l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge, stabilendo che il divorzio sia regolato secondo le seguenti condizioni formulate dalle parti nel ricorso sopra indicato – che costituisce parte integrante della presente sentenza – che vengono pertanto omologate: 1) le parti danno atto di essere economicamente indipendenti e che quindi non vi sono i presupposti per un assegno divorzile dell'uno a favore dell'altro;
2) le parti danno altresì atto che entrambi i figli sono economicamente autosufficienti;
3) spese della presente procedura compensate tra le parti.
Bolzano, lì 18/09/2025
Il Presidente est.
Dr. Andrea Pappalardo