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Sentenza 20 febbraio 2024
Sentenza 20 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 20/02/2024, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1731/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1731/2020 promossa da:
( ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. COVATTA RITA MARIA e dall'avv. CORDISCO REMO giusta procura in atti;
opponente contro
( in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. LUCCARINI LUIGI, giusta procura in atti;
opposta
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 556/2020 (R.G. n. 1557/2020), emesso dal Tribunale Civile di Ascoli Piceno in data 26.10.2020 e notificato in data 05.11.2020 la società Controparte_2
intimava alla il pagamento della complessiva somma di euro 48.800,00 oltre interessi ai CP_1
sensi del Decreto Legislativo 231/2002 fino al saldo, ed oltre spese ed accessori, sulla scorta delle fatture 5/2020,6/2020, 7/2020 e 11/2020 emesse in forza del contratto asseritamente sottoscritto dalle parti in data 2.1.2020.
Avverso il predetto decreto ingiuntivo proponeva rituale opposizione la eccependo, in primo CP_1 luogo, l'incompetenza del Tribunale di Ascoli Piceno in favore del Tribunale di Arezzo in forza dell'art. 19 c.p.c. non derogato dall'accordo contrattuale – e, in particolare, dall'art. 11 del contratto – in assenza della doppia sottoscrizione ex art. 1341 c.c.
pagina 1 di 7 Nel merito, disconosceva il contratto asseritamente sottoscritto in data 2.1.2020 per non essere la firma apposta sullo stesso riconducibile all'allora legale rappresentante della . In ogni caso, negava CP_1
Cont lo svolgimento di ogni prestazione da parte di in favore di SS e, in considerazione della CP_1 temerarietà della richiesta, chiedeva il risarcimento ex art. 96 c.p.c. Concludeva, dunque chiedendo “in via preliminare ed urgente: inaudita altera parte, accogliere l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione ex art. 649 cpc dell'efficacia esecutiva del Decreto Ingiuntivo n. 556/2020 in attesa della definizione del procedimento penale pendente e/o quantomeno del presente procedimento;
Nel merito: revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo in questione e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierna opponente in persona del presidente pro - tempore Controparte_1
del Consiglio di Amministrazione Sig. , alla società opposta Controparte_3 Controparte_2
in pers. del LRPT Sig.ra per le causali di cui al decreto
[...] Controparte_4 ingiuntivo de quo e, per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;
Sempre nel merito: accertare e dichiarare la responsabilità aggravata ai sensi
e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. in capo a parte avversaria, in concorso con il proprio difensore Avv.
Luigi Lucarini, e conseguentemente condannarli – in solido tra di loro, al risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata nella misura di € 3.200,00 o in quell'altra, maggiore e/o minore, da ritenersi di giustizia e da liquidarsi in equitativa”.
Si costituiva in giudizio la società opposta sottolineando la piena competenza del Tribunale adito a decidere sulla controversia e, affermando l'assoluta pretestuosità dell'opposizione spiegata, chiedeva procedersi a verificazione del documento disconosciuto. Concludeva, dunque, chiedendo “in via preliminare di respingere la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto, in quanto inammissibile e comunque infondata;
nel merito di respingere ogni domanda ed eccezione formulata da nel proprio atto di opposizione al decreto ingiuntivo, Controparte_1
Contr accertando che è creditrice di per le prestazioni effettuate in favore di quest'ultima CP_1
Società in forza dell'accordo stipulato il 2 gennaio 2020 della complessiva somma di Euro 48.800,00 oltre interessi ai sensi del Decreto Legislativo 231/2002 fino al saldo, confermando pertanto il decreto ingiuntivo opposto e la condanna di al pagamento della somma così determinata”. CP_1
Rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione, il procedimento era istruito mediante prove orale e CTU grafologica e, all'udienza del 17.11.2023 – poi sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – era trattenuta in decisione sulle conclusioni in quella sede precisate dalle parti, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella loro massima estensione.
L'opposizione è infondata e, pertanto, andrà rigettata.
pagina 2 di 7 Innanzitutto, andrà dichiarata l'inammissibilità (e, comunque, l'infondatezza) dell'eccezione di incompetenza territoriale avanzata dalla parte opponente.
È noto, infatti, che la parte che eccepisce il difetto di competenza territoriale non può limitarsi a contestare l'insussistenza della competenza in forza del criterio scelto dalla controparte ma ha l'onere di contestare la sussistenza, in capo al giudice adito, di tutti i possibili fori concorrenti per ragione di territorio derogabile e di indicare il diverso giudice competente secondo ognuno di essi, dovendo altrimenti ritenersi l'eccezione di incompetenza tamquam non esset, perchè incompleta (così Corte di
Cassazione, ordinanza n. 21941 del 18; ma anche ex multis, di recente, Cass., ordinanza 28 gennaio
2022, n. 2548).
Pertanto, non avendo parte opponente specificamente e puntualmente contestato la sussistenza, in capo al giudice adito, di tutti i possibili fori concorrenti per ragione di territorio derogabile e non avendo la stessa indicato il diverso giudice competente secondo ognuno di essi, l'eccezione è da ritenersi come non proposta con conseguente definitivo radicamento della competenza in favore dell'intestato
Tribunale.
E tuttavia, a scanso di ogni dubbio, non è fuor d'opera sottolineare come la medesima eccezione sia, in ogni caso, anche infondata in considerazione del fatto che l'intestato Tribunale – come pure correttamente sottolineato dalla parte opposta – risulta competenze ex art. 20 c.p.c. quale foro ove doveva essere adempiuta l'obbligazione di pagamento liquida ed esigibile – in ragione del domicilio del creditore - di cui alle fatture fatte valere in sede di monitorio.
Passando al merito della pretesa è ormai principio radicato nel nostro ordinamento quello per cui “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass.
SSUU sentenza n. 13533 del 30 novembre 2001).
Trasponendo tali principi al caso che ci occupa, può dirsi che il creditore, avendo prodotto in giudizio il contratto e provato la scadenza dell'obbligazione ha pienamente assolto al proprio onere probatorio.
Sarebbe stato onere del debitore fornire la prova dell'inesistenza dell'obbligazione, di aver adempiuto ovvero di non aver potuto adempiere per fatto ad esso non imputabile.
Prova che, nel caso di specie, non è stata in alcun modo fornita.
Ed invero, come visto, al fine di essere esonerata dall'obbligo di pagamento intimato con il decreto ingiuntivo oggi opposto, con il presente giudizio di opposizione la società ha disconosciuto CP_1
pagina 3 di 7 la firma apposta in calce al contratto del 2.1.2020, firma che, all'esito dell'attenta indagine posta in essere dal CTU, si è rivelata probabilmente ascrivibile alla mano del l.r. della società . CP_1
Va innanzitutto precisato come le conclusioni raggiunte dal CTU, dedotte dall'attenta analisi della documentazione in atti, si palesano del tutto prive di vizi logici o giuridici, con la conseguenza che questo giudice intende farle pienamente proprie. In particolare, non si ritiene di dover condividere le critiche mosse all'operato del consulente del Tribunale dalla parte opponente in quanto le stesse, a ben vedere, sono state tutte condivisibilmente confutate dal CTU in sede di risposta alle osservazioni dei
CTP.
D'altro canto il giudizio conclusivo del CTU è un giudizio di probabilità e non di certezza, giudizio di probabilità che, riletto alla luce di tutti gli altri elementi acquisiti al presente procedimento, inducono a concludere per l'effettiva attribuibilità del contratto che ci occupa alla società opponente.
Innanzitutto, il contratto del 2.1.2020 - disconosciuto dalla parte opponente - si palesa quale mera integrale riconferma di quanto già contrattualmente previsto dalle parti in un precedente contratto del
2.7.2019 (cfr. all. 15 fascicolo opposta) con la sola variazione del nuovo soggetto fiscale. Ed infatti, come pure documentato in atti, da era costituita, nel mese di gennaio del 2020, a seguito CP_2
della decisione di di svolgere la propria attività di impresa in forma societaria Controparte_4
cosicchè si rendeva necessaria la conferma dei contratti in essere con il nuovo soggetto giuridico.
A conferma di ciò basti leggere il contenuto contrattuale dei due atti negoziali per rendersi conto dell'identico contenuto degli stessi (a parte la denominazione di uno dei contraenti), compresa la scadenza che, per entrambi, era fissata al 30 giugno 2021.
Il precedente contratto del 2.7.2019 in alcun modo era disconosciuto dalla società con la CP_1
Contr conseguenza che, anche senza la sottoscrizione del nuovo accordo con la , la risultava CP_1
comunque contrattualmente vincolata – per le medesime ragioni e nella medesima misura oggi contestata – con E ciò senza contare che il contratto 2.7.2019 faceva seguito ad un Controparte_4
altro precedente accordo, pressoché identico, stipulato il 1.7.2018 (cfr. all. 16 fascicolo opposta) sempre tra SS e la di cui costituiva nella sostanza un rinnovo. CP_1 CP_4
Sotto altro profilo non può non rilevarsi come comunque, parte opponente, nonostante il formale disconoscimento del contratto operato in questa sede, aveva già onorato il pagamento delle fatture
Contr emesse da all'ordine di , nn. 1/2020, 2/2020 e 4/2020 per le prestazioni fornite nei mesi CP_1
di gennaio/febbraio/marzo 2020 implicitamente riconoscendosi vincolata alle previsioni contrattuali che oggi dichiara di disconoscere (docc. 3, 4, 5 allegati alla comparsa di costituzione). E ciò oltre alla circostanza, pure provata dalla opposta, che al 31 maggio 2020 la scheda contabile di CP_1
Contr comprendeva tra i fornitori della società (precisamente al n. 40/00339) segnalando l'esistenza di pagina 4 di 7 un suo credito, a quella data, pari ad € 36.600,00 perfettamente corrispondente alle tre mensilità di corrispettivo maturate da marzo a maggio, tenuto conto che la fattura di marzo fu pagata, successivamente, ossia il 5 giugno (doc. n. 6 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
Alla luce di quanto sopra, unitamente alle conclusioni raggiunte dal CTU, il disconoscimento operato in questa sede dalla SS , si palesa francamente pretestuoso. CP_1
Ed infatti, tenuto conto dell'esistenza di numerosi elementi, tutti gravi, precisi e concordanti nel senso dell'effettiva esistenza dell'impegno contrattuale, questo giudice non può che prendere atto delle obbligazioni contrattualmente assunte dalla società nei confronti della anche CP_5 CP_2 con l'accordo del 2.1.2020. Contr D'altro canto, poi, l'effettivo svolgimento di attività da parte della società nei confronti della
[...]
è attestata, in atti, dalla corrispondenza mail intercorsa tra la stessa (cfr. doc. 11 CP_1 CP_1
Cont fascicolo opposta) e l'odierna opposta (in persona di collaboratore di – cfr. doc. Persona_1
12 fascicolo opposta).
Appurata la validità ed efficacia del contratto del 2.1.2020 tra le parti, di alcun pregio si palesano le eccezioni delle parte opponente relative al “fermo” del campionato in cui militava per via CP_1 del Covid, posto che il predetto fermo comprendeva le attività propriamente “sportive” e non certo Contr quelle “amministrative” di cui era stata incaricata la . Così come di alcun pregio si è palesata, Contr all'esito dell'istruttoria, l'eccezione per cui il sig. (come visto collaboratore di – Persona_1
doc. 12 fascicolo opposta) aveva rivestito anche il ruolo di direttore generale in seno alla . CP_1
In relazione a tale ultima deduzione, vale la pena sottolineare che ciò che in questa sede rileva è
l'esistenza di un contratto valido ed efficace, contratto che, come noto, ha forza di legge tra le parti e che, soprattutto, fino ad una certa data è stato puntualmente eseguito. Ed infatti, essendo il thema Cont decidendum del presente giudizio il diritto della di ottenere il pagamento delle prestazioni contrattualmente pattuite, alcun rilievo può assumere in questa sede l'allegazione dell'esistenza di un asserito “conflitto di interessi” del sig. conflitto di interessi, tra l'altro, enunciato ma in alcun Per_1
modo provato.
In particolare, sul punto, ha adombrato la circostanza che il abbia agito, all'interno CP_1 Per_1
della SS , al fine di favorire la società odierna opponente, circostanza, tuttavia, rimasta sfornita CP_1
di prova.
Anzi, a ben vedere, dalla prova testi espletata è emerso come il quale dipendente della Per_1 [...]
, si occupasse esclusivamente dell'aspetto prettamente “sportivo” della società, senza avere CP_1 alcun ruolo “amministrativo”. Sono stati gli stessi testi chiamati dalla parte opponente, infatti, a smentire i predetti assunti.
pagina 5 di 7 In particolare, all'udienza dell' 8.4.2022 il teste chiamato dalla stessa parte opponente, Testimone_1
“segretario dell' ” dopo aver specificato che direttore generale fino al luglio CP_1 Per_1
2019, era successivamente censito come vicepresidente al settore sportivo, ha negato che lo stesso avesse potere decisionale autonomo in ordine alla disposizione dei pagamenti da effettuare da parte di
, ha negato che il supervisionasse e controllasse la redazione e la conservazione CP_1 Per_1
della documentazione amministrativa, che avesse pieno e libero accesso alle caselle mail e PEC aziendali, potendo sia inviare mail che controllarne l'arrivo. Le predette circostanza, poi, erano confermate da tutti i testi escussi della parte opposta.
A fronte di ciò, alcun rilievo può assumere il fatto che i testi della parte opponente hanno affermato di
Contr non aver mai visto la signora (amministratore unico della ) presso la sede e gli Controparte_4
uffici della ma abbiano visto la stessa solo assistere alle partite, posto che la predetta CP_1
circostanza si palesa del tutto neutra ai fini della presente decisione.
Alla luce di quanto sopra, dunque, avendo la parte creditrice assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante (fonte del proprio diritto e scadenza dell'obbligazione) e non avendo la parte debitrice fornito la prova dell'inesistenza ovvero dell'estinzione dell'obbligazione validamente assunta, l'opposizione non può che essere rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato.
L'esito del presente giudizio rende superfluo l'esame della domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla parte opponente di condanna per responsabilità aggravata della parte opposta in concorso con il proprio difensore.
Le spese di lite seguiranno la soccombenza ed andranno liquidate come da dispositivo in relazione al valore del procedimento, al numero e complessità delle questioni trattate ed all'attività effettivamente svolta dal procuratore della parte opposta. Andranno altresì riconosciute, in questa sede, le spese sopportate dalla parte vittoriosa per sostenere la propria difesa tecnica che si liquidano in euro 1275,00 per spese di CTP.
Allo stesso modo e per le medesime ragioni le spese di CTU andranno poste a carico della parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 1731 del 2020, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara inammissibile l'eccezione di incompetenza sollevata dalla parte opponente;
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano pagina 6 di 7 nella somma complessiva di € 7616,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge ed oltre ad euro 1275,00 per spese vive.
- Pone definitivamente a carico della parte opposta le spese di CTU.
Così è deciso in Ascoli Piceno, 20 febbraio 2024
Il Giudice
Enza Foti
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1731/2020 promossa da:
( ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. COVATTA RITA MARIA e dall'avv. CORDISCO REMO giusta procura in atti;
opponente contro
( in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. LUCCARINI LUIGI, giusta procura in atti;
opposta
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 556/2020 (R.G. n. 1557/2020), emesso dal Tribunale Civile di Ascoli Piceno in data 26.10.2020 e notificato in data 05.11.2020 la società Controparte_2
intimava alla il pagamento della complessiva somma di euro 48.800,00 oltre interessi ai CP_1
sensi del Decreto Legislativo 231/2002 fino al saldo, ed oltre spese ed accessori, sulla scorta delle fatture 5/2020,6/2020, 7/2020 e 11/2020 emesse in forza del contratto asseritamente sottoscritto dalle parti in data 2.1.2020.
Avverso il predetto decreto ingiuntivo proponeva rituale opposizione la eccependo, in primo CP_1 luogo, l'incompetenza del Tribunale di Ascoli Piceno in favore del Tribunale di Arezzo in forza dell'art. 19 c.p.c. non derogato dall'accordo contrattuale – e, in particolare, dall'art. 11 del contratto – in assenza della doppia sottoscrizione ex art. 1341 c.c.
pagina 1 di 7 Nel merito, disconosceva il contratto asseritamente sottoscritto in data 2.1.2020 per non essere la firma apposta sullo stesso riconducibile all'allora legale rappresentante della . In ogni caso, negava CP_1
Cont lo svolgimento di ogni prestazione da parte di in favore di SS e, in considerazione della CP_1 temerarietà della richiesta, chiedeva il risarcimento ex art. 96 c.p.c. Concludeva, dunque chiedendo “in via preliminare ed urgente: inaudita altera parte, accogliere l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione ex art. 649 cpc dell'efficacia esecutiva del Decreto Ingiuntivo n. 556/2020 in attesa della definizione del procedimento penale pendente e/o quantomeno del presente procedimento;
Nel merito: revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo in questione e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierna opponente in persona del presidente pro - tempore Controparte_1
del Consiglio di Amministrazione Sig. , alla società opposta Controparte_3 Controparte_2
in pers. del LRPT Sig.ra per le causali di cui al decreto
[...] Controparte_4 ingiuntivo de quo e, per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;
Sempre nel merito: accertare e dichiarare la responsabilità aggravata ai sensi
e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. in capo a parte avversaria, in concorso con il proprio difensore Avv.
Luigi Lucarini, e conseguentemente condannarli – in solido tra di loro, al risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata nella misura di € 3.200,00 o in quell'altra, maggiore e/o minore, da ritenersi di giustizia e da liquidarsi in equitativa”.
Si costituiva in giudizio la società opposta sottolineando la piena competenza del Tribunale adito a decidere sulla controversia e, affermando l'assoluta pretestuosità dell'opposizione spiegata, chiedeva procedersi a verificazione del documento disconosciuto. Concludeva, dunque, chiedendo “in via preliminare di respingere la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto, in quanto inammissibile e comunque infondata;
nel merito di respingere ogni domanda ed eccezione formulata da nel proprio atto di opposizione al decreto ingiuntivo, Controparte_1
Contr accertando che è creditrice di per le prestazioni effettuate in favore di quest'ultima CP_1
Società in forza dell'accordo stipulato il 2 gennaio 2020 della complessiva somma di Euro 48.800,00 oltre interessi ai sensi del Decreto Legislativo 231/2002 fino al saldo, confermando pertanto il decreto ingiuntivo opposto e la condanna di al pagamento della somma così determinata”. CP_1
Rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione, il procedimento era istruito mediante prove orale e CTU grafologica e, all'udienza del 17.11.2023 – poi sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – era trattenuta in decisione sulle conclusioni in quella sede precisate dalle parti, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella loro massima estensione.
L'opposizione è infondata e, pertanto, andrà rigettata.
pagina 2 di 7 Innanzitutto, andrà dichiarata l'inammissibilità (e, comunque, l'infondatezza) dell'eccezione di incompetenza territoriale avanzata dalla parte opponente.
È noto, infatti, che la parte che eccepisce il difetto di competenza territoriale non può limitarsi a contestare l'insussistenza della competenza in forza del criterio scelto dalla controparte ma ha l'onere di contestare la sussistenza, in capo al giudice adito, di tutti i possibili fori concorrenti per ragione di territorio derogabile e di indicare il diverso giudice competente secondo ognuno di essi, dovendo altrimenti ritenersi l'eccezione di incompetenza tamquam non esset, perchè incompleta (così Corte di
Cassazione, ordinanza n. 21941 del 18; ma anche ex multis, di recente, Cass., ordinanza 28 gennaio
2022, n. 2548).
Pertanto, non avendo parte opponente specificamente e puntualmente contestato la sussistenza, in capo al giudice adito, di tutti i possibili fori concorrenti per ragione di territorio derogabile e non avendo la stessa indicato il diverso giudice competente secondo ognuno di essi, l'eccezione è da ritenersi come non proposta con conseguente definitivo radicamento della competenza in favore dell'intestato
Tribunale.
E tuttavia, a scanso di ogni dubbio, non è fuor d'opera sottolineare come la medesima eccezione sia, in ogni caso, anche infondata in considerazione del fatto che l'intestato Tribunale – come pure correttamente sottolineato dalla parte opposta – risulta competenze ex art. 20 c.p.c. quale foro ove doveva essere adempiuta l'obbligazione di pagamento liquida ed esigibile – in ragione del domicilio del creditore - di cui alle fatture fatte valere in sede di monitorio.
Passando al merito della pretesa è ormai principio radicato nel nostro ordinamento quello per cui “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass.
SSUU sentenza n. 13533 del 30 novembre 2001).
Trasponendo tali principi al caso che ci occupa, può dirsi che il creditore, avendo prodotto in giudizio il contratto e provato la scadenza dell'obbligazione ha pienamente assolto al proprio onere probatorio.
Sarebbe stato onere del debitore fornire la prova dell'inesistenza dell'obbligazione, di aver adempiuto ovvero di non aver potuto adempiere per fatto ad esso non imputabile.
Prova che, nel caso di specie, non è stata in alcun modo fornita.
Ed invero, come visto, al fine di essere esonerata dall'obbligo di pagamento intimato con il decreto ingiuntivo oggi opposto, con il presente giudizio di opposizione la società ha disconosciuto CP_1
pagina 3 di 7 la firma apposta in calce al contratto del 2.1.2020, firma che, all'esito dell'attenta indagine posta in essere dal CTU, si è rivelata probabilmente ascrivibile alla mano del l.r. della società . CP_1
Va innanzitutto precisato come le conclusioni raggiunte dal CTU, dedotte dall'attenta analisi della documentazione in atti, si palesano del tutto prive di vizi logici o giuridici, con la conseguenza che questo giudice intende farle pienamente proprie. In particolare, non si ritiene di dover condividere le critiche mosse all'operato del consulente del Tribunale dalla parte opponente in quanto le stesse, a ben vedere, sono state tutte condivisibilmente confutate dal CTU in sede di risposta alle osservazioni dei
CTP.
D'altro canto il giudizio conclusivo del CTU è un giudizio di probabilità e non di certezza, giudizio di probabilità che, riletto alla luce di tutti gli altri elementi acquisiti al presente procedimento, inducono a concludere per l'effettiva attribuibilità del contratto che ci occupa alla società opponente.
Innanzitutto, il contratto del 2.1.2020 - disconosciuto dalla parte opponente - si palesa quale mera integrale riconferma di quanto già contrattualmente previsto dalle parti in un precedente contratto del
2.7.2019 (cfr. all. 15 fascicolo opposta) con la sola variazione del nuovo soggetto fiscale. Ed infatti, come pure documentato in atti, da era costituita, nel mese di gennaio del 2020, a seguito CP_2
della decisione di di svolgere la propria attività di impresa in forma societaria Controparte_4
cosicchè si rendeva necessaria la conferma dei contratti in essere con il nuovo soggetto giuridico.
A conferma di ciò basti leggere il contenuto contrattuale dei due atti negoziali per rendersi conto dell'identico contenuto degli stessi (a parte la denominazione di uno dei contraenti), compresa la scadenza che, per entrambi, era fissata al 30 giugno 2021.
Il precedente contratto del 2.7.2019 in alcun modo era disconosciuto dalla società con la CP_1
Contr conseguenza che, anche senza la sottoscrizione del nuovo accordo con la , la risultava CP_1
comunque contrattualmente vincolata – per le medesime ragioni e nella medesima misura oggi contestata – con E ciò senza contare che il contratto 2.7.2019 faceva seguito ad un Controparte_4
altro precedente accordo, pressoché identico, stipulato il 1.7.2018 (cfr. all. 16 fascicolo opposta) sempre tra SS e la di cui costituiva nella sostanza un rinnovo. CP_1 CP_4
Sotto altro profilo non può non rilevarsi come comunque, parte opponente, nonostante il formale disconoscimento del contratto operato in questa sede, aveva già onorato il pagamento delle fatture
Contr emesse da all'ordine di , nn. 1/2020, 2/2020 e 4/2020 per le prestazioni fornite nei mesi CP_1
di gennaio/febbraio/marzo 2020 implicitamente riconoscendosi vincolata alle previsioni contrattuali che oggi dichiara di disconoscere (docc. 3, 4, 5 allegati alla comparsa di costituzione). E ciò oltre alla circostanza, pure provata dalla opposta, che al 31 maggio 2020 la scheda contabile di CP_1
Contr comprendeva tra i fornitori della società (precisamente al n. 40/00339) segnalando l'esistenza di pagina 4 di 7 un suo credito, a quella data, pari ad € 36.600,00 perfettamente corrispondente alle tre mensilità di corrispettivo maturate da marzo a maggio, tenuto conto che la fattura di marzo fu pagata, successivamente, ossia il 5 giugno (doc. n. 6 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
Alla luce di quanto sopra, unitamente alle conclusioni raggiunte dal CTU, il disconoscimento operato in questa sede dalla SS , si palesa francamente pretestuoso. CP_1
Ed infatti, tenuto conto dell'esistenza di numerosi elementi, tutti gravi, precisi e concordanti nel senso dell'effettiva esistenza dell'impegno contrattuale, questo giudice non può che prendere atto delle obbligazioni contrattualmente assunte dalla società nei confronti della anche CP_5 CP_2 con l'accordo del 2.1.2020. Contr D'altro canto, poi, l'effettivo svolgimento di attività da parte della società nei confronti della
[...]
è attestata, in atti, dalla corrispondenza mail intercorsa tra la stessa (cfr. doc. 11 CP_1 CP_1
Cont fascicolo opposta) e l'odierna opposta (in persona di collaboratore di – cfr. doc. Persona_1
12 fascicolo opposta).
Appurata la validità ed efficacia del contratto del 2.1.2020 tra le parti, di alcun pregio si palesano le eccezioni delle parte opponente relative al “fermo” del campionato in cui militava per via CP_1 del Covid, posto che il predetto fermo comprendeva le attività propriamente “sportive” e non certo Contr quelle “amministrative” di cui era stata incaricata la . Così come di alcun pregio si è palesata, Contr all'esito dell'istruttoria, l'eccezione per cui il sig. (come visto collaboratore di – Persona_1
doc. 12 fascicolo opposta) aveva rivestito anche il ruolo di direttore generale in seno alla . CP_1
In relazione a tale ultima deduzione, vale la pena sottolineare che ciò che in questa sede rileva è
l'esistenza di un contratto valido ed efficace, contratto che, come noto, ha forza di legge tra le parti e che, soprattutto, fino ad una certa data è stato puntualmente eseguito. Ed infatti, essendo il thema Cont decidendum del presente giudizio il diritto della di ottenere il pagamento delle prestazioni contrattualmente pattuite, alcun rilievo può assumere in questa sede l'allegazione dell'esistenza di un asserito “conflitto di interessi” del sig. conflitto di interessi, tra l'altro, enunciato ma in alcun Per_1
modo provato.
In particolare, sul punto, ha adombrato la circostanza che il abbia agito, all'interno CP_1 Per_1
della SS , al fine di favorire la società odierna opponente, circostanza, tuttavia, rimasta sfornita CP_1
di prova.
Anzi, a ben vedere, dalla prova testi espletata è emerso come il quale dipendente della Per_1 [...]
, si occupasse esclusivamente dell'aspetto prettamente “sportivo” della società, senza avere CP_1 alcun ruolo “amministrativo”. Sono stati gli stessi testi chiamati dalla parte opponente, infatti, a smentire i predetti assunti.
pagina 5 di 7 In particolare, all'udienza dell' 8.4.2022 il teste chiamato dalla stessa parte opponente, Testimone_1
“segretario dell' ” dopo aver specificato che direttore generale fino al luglio CP_1 Per_1
2019, era successivamente censito come vicepresidente al settore sportivo, ha negato che lo stesso avesse potere decisionale autonomo in ordine alla disposizione dei pagamenti da effettuare da parte di
, ha negato che il supervisionasse e controllasse la redazione e la conservazione CP_1 Per_1
della documentazione amministrativa, che avesse pieno e libero accesso alle caselle mail e PEC aziendali, potendo sia inviare mail che controllarne l'arrivo. Le predette circostanza, poi, erano confermate da tutti i testi escussi della parte opposta.
A fronte di ciò, alcun rilievo può assumere il fatto che i testi della parte opponente hanno affermato di
Contr non aver mai visto la signora (amministratore unico della ) presso la sede e gli Controparte_4
uffici della ma abbiano visto la stessa solo assistere alle partite, posto che la predetta CP_1
circostanza si palesa del tutto neutra ai fini della presente decisione.
Alla luce di quanto sopra, dunque, avendo la parte creditrice assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante (fonte del proprio diritto e scadenza dell'obbligazione) e non avendo la parte debitrice fornito la prova dell'inesistenza ovvero dell'estinzione dell'obbligazione validamente assunta, l'opposizione non può che essere rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato.
L'esito del presente giudizio rende superfluo l'esame della domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla parte opponente di condanna per responsabilità aggravata della parte opposta in concorso con il proprio difensore.
Le spese di lite seguiranno la soccombenza ed andranno liquidate come da dispositivo in relazione al valore del procedimento, al numero e complessità delle questioni trattate ed all'attività effettivamente svolta dal procuratore della parte opposta. Andranno altresì riconosciute, in questa sede, le spese sopportate dalla parte vittoriosa per sostenere la propria difesa tecnica che si liquidano in euro 1275,00 per spese di CTP.
Allo stesso modo e per le medesime ragioni le spese di CTU andranno poste a carico della parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 1731 del 2020, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara inammissibile l'eccezione di incompetenza sollevata dalla parte opponente;
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano pagina 6 di 7 nella somma complessiva di € 7616,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge ed oltre ad euro 1275,00 per spese vive.
- Pone definitivamente a carico della parte opposta le spese di CTU.
Così è deciso in Ascoli Piceno, 20 febbraio 2024
Il Giudice
Enza Foti
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