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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 26/06/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1664/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Unica Sezione Civile
Il Tribunale di Caltagirone, in persona del Giudice unico, dott.ssa Oriana Calvo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1664/2014 R.G., promossa da nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso da se stesso ai sensi dell'art. 86 c.p.c. e dall'avv. Antonino Ciavola, presso il cui studio in Catania, via Francesco Fusco n. 37, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
ATTORE E CONVENUTO IN RICONVENZIONALE
CONTRO
in persona del pro-tempore, c.f. AR Controparte_2
con sede in , via Giorgio Arcoleo n. 172, rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_1 CP_1
Salvatore Privitera, presso il cui studio in Grammichele, via Gioberti n. 18, è elettivamente domiciliato, giuste deliberazioni nn. 2 del 26.01.2015 e 15 del 14.04.2015 in atti.
CONVENUTO ED ATTORE IN RICONVENZIONALE
NEI CONFRONTI DI
, nato ad [...] il [...], c.f. , rappresentato e Controparte_3 C.F._2 difeso dall'avv. Gabriele Del Castillo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Massimo
Scerba in , piazza Bellini n. 20, giusta procura in atti. CP_1
TERZO CHIAMATO
E DI
pagina 1 di 20 , nata a [...] il [...], c.f. , nato a Controparte_4 C.F._3 CP_5
Cremona il 11.01.1979, c.f. , , nato a [...] il [...], C.F._4 Controparte_6
c.f. quali eredi di nato a [...] il [...], c.f. C.F._5 Persona_1
, e deceduto il 08.03.2023, rappresentati e difesi dall'avv. Antonella Lo Presti, C.F._6
presso il cui studio in Lentini, via Agnone n. 98, sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti.
TERZI CHIAMATI
* * *
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha agito in giudizio per sentire Parte_1
“ritenere e dichiarare che il di ha conferito incarico all'avv. AR CP_1
di rappresentare e difendere l'Ente nel procedimento celebrato davanti al Parte_1
Tribunale Superiore delle Acque, iscritto al n. 39 del Ruolo generale dell'anno 2002; ritenere e dichiarare che ha conferito incarico all'avv. AR Parte_1 di rappresentare e difendere l'Ente nei procedimenti celebrati davanti alla Corte di
[...] cassazione iscritti ai numeri 25769 e 29872 del Ruolo generale dell'anno 2007 e al numero 1222 del
Ruolo generale dell'anno 2008; ritenere e dichiarare che l' attore ha svolto, nell'interesse, nel nome e per conto di , tutte le prestazioni analiticamente rilevate nelle AR
parcelle allegate al presente atto del quale sono parte integrante, tutte trasmesse al momento della emissione;
ritenere e dichiarare che competono all'attore gli onorari, i diritti, le spese, i rimborsi analiticamente ivi elencati nelle misure indicate nelle parcelle, trasmesse all'Ente convenuto e allegate al presente atto, ovvero le diverse, minore o maggiori, somme che saranno precisate nel corso del procedimento e rimarranno accertate all'esito della istruzione probatoria;
conseguentemente condannare , in persona del legale rappresentante pro tempore, AR al pagamento in favore dell'attore della somma di 112.777,33 euro, ovvero il diverso, maggiore o minere, importo, che sarà precisato nel corso del procedimento e risulterà di ragione all'esito della istruzione probatoria, oltre al Contributo integrativo in favore della Controparte_7
e all'Imposta sul Valore Aggiunto come per legge;
ritenere e dichiarare che il
[...]
prolungato inadempimento di 7 di ha cagionato e cagiona tuttora AR CP_1 all'attore danni materiali, specificatamente quelli riportabili al necessitato ricorso al credito bancario;
conseguentemente condannare , in persona del legale AR
rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni che ha cagionato, cagiona e cagionerà all'attore fino al soddisfo;
conseguentemente condannare l'Ente convenuto, in persona del legale
pagina 2 di 20 rappresentate pro tempore, al pagamento in favore dell' attore della somma di euro 25.000,00, ovvero di quella diversa, maggiore o minore, che sarà precisata nel corso del procedimento e risulterà di ragione all'esito della istruzione probatoria;
condannare, altresì, AR
, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rivalutazione monetaria fino al
[...]
soddisfo delle somme che saranno liquidate a titolo di risarcimento del danno;
condannare, altresì,
CP_ l' convenuto, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione degli interessi nei termini e nelle misure di legge maturati e fino al soddisfo maturandi su tutte indistintamente le somme per le quali sarà condannata;
spese e compensi”.
Parte attrice, a sostegno della propria domanda, ha rappresentato che l'Ente convenuto, con deliberazioni del 13.05.2002 n. 222 e del 07.06.2002 n. 242, gli aveva conferito mandato per rappresentarlo nel giudizio d'appello dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche proposto avverso la sentenza resa dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Sicilia il 10.10.2001 e pubblicata il 20.11.2001, nonché per impugnare la stessa in via incidentale. Ha rappresentato, ancora, che a seguito dell'impugnazione davanti alla Corte di cassazione delle sentenze, una parziale ed una definitiva, rese dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, con deliberazione del 20.12.2007 n.
314, il di gli aveva conferito un ulteriore mandato per costituirsi e AR CP_1
proporre contestuale controricorso.
Ha esposto, inoltre, che la vicenda giudiziaria era stata molto complessa, non solo per il numero delle parti, ma anche per la quantità di atti e documenti amministrativi da dover analizzare e per la distanza che aveva dovuto percorrere per raggiungere i luoghi in cui si erano svolti i procedimenti. Attività che avrebbe comportato un enorme dispendio di risorse di ogni genere. Ha allegato, poi, di aver nel tempo inviato al di diverse parcelle e solleciti di pagamento con i quali Controparte_9 CP_1
aveva indicato le spese personalmente sostenute, gli acconti ricevuti ed i compensi ancora da percepire.
Il tutto per una somma complessiva di euro 112.277,33, di cui euro 97.256,38 per compensi maturati nei giudizi del Tribunale Superiore delle Acque ed euro 32.971,89 per compensi maturati nei giudizi riuniti della Corte di cassazione, deducendo che da tali importi andava detratta la somma ricevuta a titolo di acconto di euro 17.450,94. Infine, ha lamentato che a nulla erano valse le continue richieste di pagamento inoltrate nel tempo e riscontrate da inutili promesse di pagamento e che l'inadempimento del lo aveva costretto a far ricorso al credito bancario. CP_1
***
pagina 3 di 20 Costituitosi in giudizio, il di ha contestato sia l'an che il quantum AR CP_1
della pretesa creditoria di parte attrice eccependo la mancata produzione della documentazione comprovante tutta l'attività professionale svolta e le spese vive sostenute nonché l'erroneità delle tariffe professionali applicate.
Inoltre, l'ente convenuto ha contestato l'impegno professionale dell'avv. allegando che a causa Pt_1
degli esiti dei giudizi si era visto costretto non solo a risarcire alla controparte (eredi i danni per Per_2
oltre tre miliardi delle vecchie lire, ma anche a restituire i terreni occupati, per cui gli onorari professionali andavano riconosciuti applicando i minimi tariffari. Specificatamente, ha dedotto che per il giudizio davanti al TSAP il compenso andava riconosciuto nei limiti di euro 7.145,00, oltre spese generali, iva e c.p.a., mentre per i giudizi davanti alla Corte di cassazione andavano riconosciute solo le seguenti voci: 1) studio della controversia;
3) consultazione con il cliente;
4) redazione del ricorso, del controricorso, delle memorie;
5) discussione. Per le spese sostenute andava riconosciuta la somma di euro 237,00.
Ha argomentato, inoltre, che relativamente ai giudizi riuniti svoltisi davanti alla Corte di cassazione lo stesso era rimasto soccombente per esclusiva responsabilità dell'amministratore provvisorio,
[...]
, e del Direttore pro-tempore, , che avevano conferito tardivamente il CP_3 Persona_1 mandato all'avv. per proporre il controricorso avverso la sentenza emessa dal TSAP. Ha Pt_1 precisato, fra l'altro, che l'attore, nonostante la consapevolezza della tardività, piuttosto che sconsigliare la proposizione di un controricorso tardivo, lo aveva ugualmente proposto con conseguente declaratoria di inammissibilità da parte della Corte di legittimità. Responsabilità che aveva comportato per l'Ente danni pari ad euro 4.000,00 per l'acconto corrispostogli al momento del conferimento del mandato avvenuto in data 20.12.2007, e ad euro 5.000,00 per le spese processuali, liquidate dalla
Suprema Corte di cassazione con la sentenza n. 12246/2009, che aveva dovuto corrispondere alla parte vincitrice (eredi Per_2
Inoltre, ha eccepito l'infondatezza della pretesa risarcitoria per avere dovuto l'attore fare ricorso al credito bancario, atteso che non vi era alcuna prova della riconducibilità di tale circostanza all'inadempimento dell'Ente.
Ha concluso chiedendo preliminarmente: “autorizzare la chiamata in causa del dott.
[...]
e del dott. , per essere da quest'ultimi garantiti ed a tal fine si chiede CP_3 Persona_1 disporsi il differimento dell'udienza di prima comparizione ai sensi dell'art. 269 c.p.c. allo scopo di consentire la citazione dei terzi nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 c.p.c.; nel merito poi, ritenere
pagina 4 di 20 e dichiarare che le domande ex adverso avanzate nei confronti del 7 di AR
sono infondate sia in fatto che in diritto per le argomentazioni esposte in seno al presente CP_1
atto e pertanto devono essere rigettate. In via subordinata e sempre nel merito, alla luce delle superiori argomentazioni, ridurle nella misura che il Decidente riterrà opportuno;
ed ancora e sempre in via subordinata, alla luce delle superiori argomentazioni, nell'ipotesi in cui il Decidente dovesse ritenere di quantificare le spese e compensi dovuti all'Avv. , per l'attività espletata nei Parte_1 due giudizi, in misura inferiore all'ammontare delle somme già corrisposte, pari ad €. 25.793,16 (al lordo), con il presente atto si spiega domanda riconvenzionale nei confronti dell'odierno attore e si chiede la condanna dello stesso alla restituzione delle somme corrisposte in eccesso;
sempre nel merito ed in via subordinata, nell'ipotesi inverosimile di accoglimento anche parziale della domanda attorea, ritenere e dichiarare che, in relazione alle spese e compensi dovuti all'Avv. , Parte_1
per la difesa del , nel giudizio dinnanzi la Suprema Corte di AR
Cassazione, definito con sentenza n. 12246/2009, unici responsabili al pagamento di eventuali somme dovute al professionista sono il dott. e del dott. , tenuto conto Controparte_3 Persona_1
della chiamata in garanzia, manlevando il da tale onere e AR
conseguentemente condannarli al pagamento delle eventuali somme dovute all'Avv. Parte_1
ancora nel merito, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale condannare il
[...]
dott. e il dott. , al pagamento in favore del Controparte_3 Persona_1 AR
7 di della somma di €. 4.000,00, oltre IVA, CPA,ed interessi legali dal momento della CP_1
corresponsione delle su indicate somme al soddisfo, quale acconto corrisposto dal all'Avv. CP_1
al momento del conferimento dell'incarico professionale per la difesa Parte_1
dell'Ente nel giudizio dinnanzi la Suprema Corte di Cassazione;
nonché della somma di €. 5.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA ed interessi legali dal momento della corresponsione della su indicata somma al soddisfo, corrisposta dal 7 di agli eredi er spese e AR CP_1 Per_2
compensi processuali liquidate dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 12246/2009.
Con vittoria di spese e compensi”.
***
Costituitosi in giudizio, ha eccepito preliminarmente la carenza di legittimazione Controparte_3
passiva del deducendo che già dal 2009 tutte le funzioni dei erano state CP_1 AR avocate dall'Assessorato all'Agricoltura della Regione Siciliana, nonché, la propria carenza di legittimazione passiva per aver rivestito la carica di amministratore pro tempore del , e per CP_1
pagina 5 di 20 non aver nessuna responsabilità in merito al tardivo conferimento del mandato, poiché ai sensi dell'art. 9 dello Statuto e della delibera del di n. 64 del 16.9.2008, non AR CP_1
aveva la gestione diretta del contenzioso promosso da e contro l'Ente da lui rappresentato. Gestione che per prassi era sempre spettata al Dirigente dell'Area, dottor , che predisponeva tutti gli Persona_3
atti relativi alla chiamata in giudizio del . Ha dedotto, poi, di essersi limitato a “firmare la CP_1 delibera di incarico all'avv. solo dopo che questa era stata redatta dal Dirigente dell'Area Pt_1
amministrativa, dottor , il quale si è occupato di ogni atto - ed al quale le note a firma Persona_3 dell'avv. dei 18.10.07, 21.11.07 e, da ultimo, 27.12.2007 avrebbero dovuto essere trasmesse Pt_1 dal responsabile del Settore segreteria, dott. ”. Nel merito, ha eccepito Persona_4
l'infondatezza delle domande che l'Ente ha rivolto nei suoi confronti, in particolar modo quelle relative al giudizio svoltosi dinanzi alla Corte di cassazione.
Ha concluso, quindi, chiedendo preliminarmente il differimento dell'udienza e l'autorizzazione della chiamata in giudizio del dott. e del dott. , ritenuti unici responsabili Persona_3 Persona_4 del conferimento del mandato;
nel merito di “ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione in capo al . Ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in AR AR
capo al dottor . Dichiarare e ritenere nulle, improponibili, inammissibili, Controparte_3 inaccoglibili e, per l'effetto, disattendere e comunque, anche con altra statuizione, rigettare e/o disattendere tutte le domande formulate dall'attore e dal 7 di . In AR CP_1
subordine, ritenere eccessive, anche nel quantum, le pretese e le richieste di parti avverse. Ritenendo e dichiarando – giusta quanto esposto – alla stregua delle chiamate in garanzia, la responsabilità dei signori TO e TO , ciascuno in proprio o corresponsabili in Persona_3 Persona_4
solido. In ogni caso, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande spiegate ex adverso, condannare questi ultimi, chiamati in causa, ciascuno in proprio o in solido, a tenere l'esponente indenne da ogni conseguenza abbia eventualmente a derivargli dal presente giudizio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
***
Costituitosi regolarmente in giudizio, anche ha eccepito la propria carenza di Persona_1
legittimazione passiva deducendo che i direttori dei Consorzi non hanno il potere di conferire alcun incarico e che nel momento in cui, con deliberazione n. 314 del 20.12.2007, era stato conferito l'incarico all'Avv. per la costituzione nel giudizio davanti alla Corte di Cassazione, lo stesso, Pt_1
come emergeva chiaramente dalla citata delibera, “svolgeva solamente le funzioni di segretario
pagina 6 di 20 verbalizzante ed esprimeva il parere favorevole solo relativamente alla legittimità formale dell'atto, poiché questo era il suo unico compito”. Nel merito, ha contestato: 1) l'operato dell'avvocato Pt_1
assumendo che per dovere deontologico nel momento del conferimento dell'incarico avrebbe dovuto dissuadere l'Ente dal proporre un controricorso tardivo che avrebbe, comunque, comportato l'impossibilità di riformare la sentenza impugnata;
2) il quantum della pretesa creditoria ritenendola sproporzionata rispetto all'attività professionale realmente espletata e documentata, anche in considerazione del cospicuo acconto riscosso;
3) l'infondatezza della domanda di risarcimento danni avanzata dall'avv. per aver dovuto fare ricorso al credito bancario stante l'assenza del nesso Pt_1
causale tra lo stesso e l'attività professionale svolta.
Pertanto, ha concluso chiedendo in via preliminare il differimento dell'udienza e l'autorizzazione alla
“chiamata in causa dell'Ing. quale Direttore Generale del CP_10 AR
, nonché del Dott. e dell'Avv. quali responsabili del
[...] Persona_3 Persona_4 procedimento nella vicenda ascritta, per essere da questi garantito”, nonché, “nel rito dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Dott. per le motivazioni esposte nel corpo dell'atto di Per_1 costituzione;
nel merito ritenere e dichiarare che le domande avanzate dall'Avv. nei confronti Pt_1
del 7 sono infondate sia in fatto che in diritto e, pertanto, devono AR CP_1
essere rigettate; nel merito in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Decidente ritenesse di accogliere le richieste dell'Avv. per le argomentazioni esposte, ridurle nella misura che Pt_1
riterrà opportuna; nel merito, nel caso in cui il Decidente ritenesse sussistere la legittimazione passiva del Dott. , ritenere e dichiarare che le domande ex adverso avanzate nei confronti dello stesso Per_1
sono infondate in fatto ed in diritto per le argomentazioni esposte in seno al presente atto e, pertanto, devono essere rigettate;
nel merito ritenere e dichiarare che la domanda riconvenzionale ex adverso avanzata nei confronti del Dott. è infondata in fatto ed in diritto per le Persona_1
argomentazioni esposte in seno al presente atto e, pertanto, deve essere rigettata;
nel merito in via gradata, nell'ipotesi non temuta di accoglimento anche parziale della domanda attorea e della domanda proposta dal , ritenere e dichiarare che in relazione alle spese e AR compensi dovuti all'Avv. per la difesa del 7 di Parte_1 AR
nei giudizi dinanzi la Suprema Corte di Cassazione definiti con sentenza n. 12246/2009, CP_1
unici responsabili al pagamento di eventuali somme dovute al professionista sono il Dott.
[...]
e l'Avv. tenuto conto della chiamata in garanzia, manlevando il Dott. Per_3 Persona_4
da tale onere e conseguentemente condannarli al pagamento delle eventuali somme dovute Per_1
pagina 7 di 20 all'Avv. ; nel merito, in via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento Parte_1
della richiesta della domanda di risarcimento danni per ricorso al credito, ritenere e dichiarare quale unico responsabile l'Ing. per le motivazioni esposte nell'atto e per l'effetto condannarlo CP_10
al pagamento delle eventuali somme dovute al professionista, manlevando il Dott. Persona_1
da ogni onere riconosciuto a tale titolo, in ragione della chiamata in garanzia;
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
***
Rigettate le domande di chiamata dei terzi avanzate da e la causa Controparte_3 Persona_1
è stata istruita documentalmente e rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Durante il giudizio è intervenuto il decesso di ed il giudizio è stato dichiarato Persona_1
interrotto e successivamente riassunto da parte attrice con atto notificato agli eredi personalmente.
Con comparsa di costituzione in riassunzione si sono costituiti gli eredi di riportandosi alle Per_1
difese già spiegate dal de cuius.
Con ordinanza del 06.12.2024 emessa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo deposito di note scritte nelle quali le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
* * *
Appare opportuno soffermarsi in premessa su due vizi processuali che, in quanto non tempestivamente eccepiti o rilevati d'ufficio, devono ritenersi sanati.
In primo luogo, va sottolineata l'incompetenza dell'intestato Tribunale rispetto alla domanda avanzata da parte attrice per la liquidazione del compenso professionale per l'attività difensiva prestata in favore del 7 di nei giudizi che si sono tenuti innanzi al Tribunale Superiore AR CP_1
delle Acque Pubbliche ed alla Corte di cassazione.
Ai sensi dell'art. 14, comma 2, del d.lgs. 150/2011 sulla domanda formulata dal difensore per il riconoscimento dei propri compensi professionali “è competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera”. Sul punto, le Sezioni Unite della
Suprema Corte con sentenza del 19 febbraio 2020 n. 4247 hanno enunciato il seguente principio di diritto: “nel caso in cui un avvocato abbia scelto di agire nei confronti del proprio cliente proponendo
l'azione prevista dall'art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011 e chiedendo la condanna del cliente al pagamento dei compensi per l'opera prestata in più gradi e/o fasi del giudizio la competenza è dell'ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa”, argomentando, inoltre, che la norma impone pagina 8 di 20 di radicare la competenza innanzi al giudice che ha emesso la decisione ultima di merito sul presupposto “che il giudice del grado e della fase finale del processo sia quello particolarmente in grado di valutare le prestazioni professionali inerenti all'intero procedimento, dovendo per compito istituzionale seguire, ai fini della decisione richiestagli, lo svolgersi delle attività processuali dall'atto introduttivo della lite al momento in cui il professionista ha proposto il ricorso di liquidazione”.
La lettera della disposizione citata, ove fa riferimento all'ufficio giudiziario di merito, esclude implicitamente la possibilità di utilizzare tale procedimento dinanzi alla Corte di cassazione, attesa l'impossibilità di espletare davanti alla stessa ogni sorta di attività istruttoria finalizzata alla dimostrazione dell'opera effettivamente espletata. Da ciò discende che sia che il professionista agisca per l'attività difensiva svolta davanti al giudice di merito sia che agisca per l'attività svolta dinanzi al
Giudice di legittimità compete al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato – quale ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa – liquidare tali compensi. Quindi, in applicazione di tali principi normativi e giurisprudenziali l'odierno giudizio avrebbe dovuto essere incoato dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ultimo giudice che ha deciso il merito dell'intera vicenda.
Tuttavia, a norma dell'art. 38 c.p.c., l'incompetenza per materia, per valore e per territorio deve essere eccepita dalle parti, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata o rilevata d'ufficio entro la prima udienza. Nel caso di specie, non essendo stata tale eccezione sollevata dalle parti né rilevata dal giudice nel limite temporale ad esso imposto, la competenza si è radicata innanzi a questo Tribunale e non può più essere messa in discussione.
***
Va, ulteriormente, rilevato l'errore in cui è incorsa parte attrice nell'aver proposto il presente giudizio con il rito ordinario, atteso che il procedimento attivabile ai fini della liquidazione è unicamente quello previsto dall'art. 14 del d.lgs n. 150 del 2011, che stabilisce che al procedimento di liquidazione si applicano le norme in tema di procedimento sommario di cognizione, ossia quello proposto nelle forme di cui all'art. 702 bis c.p.c.
Nel caso di erroneità del rito scelto per introdurre la domanda e di mancata conversione dello stesso da parte del giudice nel corso del giudizio i Giudici delle leggi hanno statuito che “nei procedimenti
«semplificati» disciplinati dal d.lg. n. 150 del 2011, nel caso in cui l'atto introduttivo sia proposto con citazione, anziché con ricorso eventualmente previsto dalla legge, il procedimento - a norma dell'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 - è correttamente instaurato se la citazione sia notificata tempestivamente,
pagina 9 di 20 producendo essa gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando le decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte;
tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronuncia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, la quale opera solo pro futuro, ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non a quella che esso avrebbe dovuto avere, dovendosi avere riguardo alla data di notifica della citazione effettuata quando la legge prescrive il ricorso o, viceversa, alla data di deposito del ricorso quando la legge prescrive l'atto di citazione (fattispecie in tema di riscossione di sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del codice della strada, in cui l'opposizione cd. recuperatoria era stata proposta con citazione tempestivamente notificata nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, anziché con ricorso, come previsto dall'art. 7 del d.lg. n. 150 del 2011” (cfr Corte Cass., S.U., sentenza n. 758/2022). Quindi, sebbene l'odierno giudizio sia stato introdotto con un rito errato e non sia stato oggetto di conversione da parte del giudice, il relativo vizio deve ritenersi sanato, con la precisazione che è utilizzabile l'intera produzione documentale in atti, dovendo reputarsi che, “poiché l'art. 702 bis, commi 1 e 4, c.p.c., non prevede alcuna specifica sanzione processuale, né in relazione al mancato rispetto del requisito di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente e il resistente intendano, rispettivamente, avvalersi, né in relazione alla mancata allegazione di detti documenti al ricorso o alla comparsa di risposta, è ammissibile la produzione documentale eseguita, nell'ambito del procedimento sommario disciplinato dagli artt. 702 bis e ss. c.p.c., successivamente al deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'art. 702 ter c.p.c.”
(Cass. Civ., Sez. VI, 7 gennaio 2021, n. 46).
***
Passando al merito della questione, va premesso che nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito vantato da un professionista, relativamente al compenso dovutogli per le prestazioni professionali eseguite in favore del cliente, incombe sul professionista medesimo, secondo i criteri di riparto dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., dimostrare di aver ricevuto il conferimento dell'incarico e l'effettivo espletamento dello stesso. Nello specifico, sul professionista, il quale assuma di essere creditore per attività professionale prestata a favore del cliente, “incombe l'onere di dimostrare non solo che l'opera è stata posta in essere, ma anche l'entità delle prestazioni, al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo compenso” (cfr. Cassazione civile sez. II, 20/08/2019, n.21522;
pagina 10 di 20 Cassazione civile sez. II, 20/04/2006, n.9254; Cassazione civile sez. II, Sentenza n. 2176 del
11/03/1997). Nel caso de quo - pur essendo circostanze pacifiche, in quanto non oggetto di contestazione fra le parti, sia il conferimento del mandato ad litem per la difesa dell'Ente nei giudizi che lo hanno visto parte sia l'effettivo espletamento dell'incarico - parte attrice ha prodotto in giudizio la documentazione concernente il conferimento dell'incarico da parte del di AR
e l'attività svolta, documentando in particolare di aver assistito e difeso l'odierna parte CP_1
convenuta nel giudizio pendenti innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (R.G.N.
39/2002), definito con una prima sentenza parziale resa il giorno 23.06.2004 e con quella definitiva adottata il 17.01.2007 portante il n. 138/2007, e nei giudizi riuniti di legittimità (R.G.N. 25769/2007,
29872/2007 e 1222/2008) definiti con sentenza n. 12246/2009. Di contro, parte convenuta non ha contestato di essersi avvalsa della prestazione professionale dell'avvocato nei suddetti Pt_1
procedimenti, salva solo la contestazione del quantum preteso per l'attività svolta e dell'errore in cui è incorso il difensore per aver proposto tardivamente controricorso davanti alla Corte di cassazione.
Pertanto, deve ritenersi provato l'an del credito e specificatamente il conferimento dell'incarico e l'esecuzione della prestazione da parte del professionista.
***
Tanto premesso, può passarsi alla quantificazione della prestazione professionale dell'avvocato nei diversi giudizi, che verranno singolarmente analizzati. Pt_1
Al riguardo, è opportuno evidenziare che per principio ermeneutico nella determinazione del compenso dovuto al professionista “il criterio preferenziale individuato dal legislatore (…) è l'accordo delle parti. Il ricorso agli altri criteri di carattere sussidiario è precluso al giudice quando esista uno specifico accordo fra le parti, le cui pattuizioni risultano preminenti su ogni altro criterio (Cass. n.
29837/2011; n. 4081/2014)” (cfr. Cass. civ. 18967/2022). In assenza di accordo, come nel caso di specie, la determinazione del compenso deve avvenire utilizzando i parametri di legge, tenuto conto della entità, natura e complessità dell'attività espletata.
In tema di compensi professionali forensi, per giurisprudenza di merito e di legittimità che questo giudice condivide, “il legale che agisca per ottenere il pagamento di prestazioni rese ha l'onere di dimostrare sia l'esistenza del credito che l'attività effettivamente svolta, non potendo a tal fine avvalersi della sola parcella da lui redatta, priva di valore probatorio” (cfr. Trib. Palermo, sez. III, sent. n. 1839 del 29.04.2025 n. 1839); inoltre, “la parcella del difensore è assimilabile al rendiconto in relazione al quale le contestazioni del cliente non possono essere generiche, ma devono riguardare
pagina 11 di 20 specificamente le singole voci esposte, sorgendo solo in caso di contestazione l'obbligo del professionista di fornire una più appropriata dimostrazione delle sue pretese, le quali in caso contrario devono ritenersi provate nel loro fondamento di fatto. La non contestazione della parcella costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che deve astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato, e ritenerlo sussistente” (cfr. Corte appello Napoli, sez. IX, 21/10/2020, n.3583), e che “la parcella d'avvocato, in altri termini, costituisce una dichiarazione unilaterale assistita da una presunzione di veridicità, che può però essere posta a fondamento della decisione solo laddove le
“poste” o le voci in essa riportate non siano interessate da specifiche contestazioni dal cliente” (Corte di Cass. ordinanza n. 15930 del 18.06.2018). Dunque, avendo l'Ente convenuto contestato l'entità delle parcelle deducendo l'erronea applicazione delle tariffe professionali in esse indicate, nonché lo svolgimento di alcune attività professionali, le parcelle redatte e allegate agli atti da parte attrice non possono assurgere a valore probatorio del quantum vantato.
***
Venendo alla quantificazione dell'attività professionale espletata innanzi al Tribunale Superiore delle
Acque Pubbliche dall'avv. vanno seguiti i criteri dettati dal D.M. 08.04.2004 n. 127, Pt_1
applicabile ratione temporis, secondo le tariffe previste per le cause dinanzi alla Corte d'appello facendo riferimento allo scaglione di riferimento che va da 516.500,01 ad euro 1.549,400,00.
Il , invece, ritenendo che al caso di specie andavano applicate le tariffe previste per i giudizi CP_1
dinanzi la Corte di Cassazione e le Magistrature Superiori ha eccepito che: la voce studio della controversia, redazione ricorso, controricorso e memoria vanno computati come voce unica;
la voce consultazione con il cliente va anch'essa applicata una volta sola per giudizio, e a prescindere dal numero concreto di consultazioni, oltre che riconosciuta solo nella tariffa degli onorari;
le voci onorari per le udienze di trattazione, per la consultazione con il cliente e con i consulenti di parte e per la conciliazione non vanno riconosciute dinanzi alle Magistrature Superiori in quanto non previste, considerato che in ogni caso nessuna conciliazione vi è stata. Anche la voce competenze non può essere riconosciuta in quanto non prevista per tali giudizi ed in ogni caso per essere stata computata più volte. Inoltre, è contestata anche la debenza delle voci relative alle udienze che sono state di mero rinvio e dell'udienza di discussione per la quale è prevista la corresponsione dell'onorario in relazione al valore della controversia, oltre al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno e di indennità di trasferta che sarebbero prive di documentazione.
pagina 12 di 20 Le predette censure devono ritenersi infondate atteso che, nel caso di specie, gli onorari del professionista non possono essere liquidati – sebbene trattasi di attività svolta davanti al – Pt_2
applicando i parametri previsti per i giudizi svolti davanti alla Corte di Cassazione e alle Magistrature
Superiori, poiché il TSAP ha giudicato quale giudice d'appello avverso le sentenze rese dal Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche e non come Giudice unico, il che avrebbe giustificato l'applicazione delle tariffe previste per le Magistrature Superiori. Pertanto, attesa la veste di giudice ordinario del
TSAP, seppur specializzato, il compenso professionale dell'avv. va liquidato secondo i criteri Pt_1
della giurisdizione ordinaria (vedasi Tribunale di Avezzano, sent. n. 918 del 25.10.2017).
Sulla base delle riferite considerazioni, è evidente che la pretesa creditoria azionata dall'avv. Pt_1
non può che essere quantificata sulla base dei criteri per i giudizi tenutisi dinanzi alla Corte d'Appello, tenuto conto dello scaglione di riferimento (516.500,01 ad euro 1.549,400,00).
Orbene, in applicazione del prefato D.M., il compenso professionale dell'avvocato va Pt_1
liquidato distinguendo le voci onorari e compensi.
Per gli onorari vanno riconosciute le seguenti voci:
- per lo studio della controversia euro 4.180,00, stante la complessità della questione giuridica affrontata;
- per la consultazione con il cliente euro 790,00;
- per la preparazione e redazione dell'atto di costituzione in appello con appello incidentale euro
1.900,00;
- per l'assistenza a ciascuna udienza di trattazione 360,00 per dieci (escluse quelle di mero rinvio);
- per l'assistenza ai mezzi istruttori (CTU) euro 1.857,00;
- per le memorie depositate fino all'udienza di precisazione delle conclusioni euro 775,00 per ognuna delle due memorie difensive depositate, esclusa la seconda in quanto mera riproduzione della precedente;
- per ognuna delle due discussioni tenute in pubblica udienza euro 1.765,00.
Il tutto per una somma complessiva pari ad euro 30.032,00, oltre alle spese generali pari al 12,50%, iva e c.p.a.
Per i diritti come segue:
- per la posizione archivio euro 168,00;
- per la disamina euro 42,00;
pagina 13 di 20 - per la comparsa di costituzione in giudizio con appello incidentale euro 168,00;
- per l'autentica della firma euro 42,00;
- per la costituzione in giudio euro 42,00;
- per l'esame di ogni scritto difensivo di controparte 84,00, per un totale di tre scritti
(controricorso con appello incidentale, ricorso in appello, memoria di costituzione dell'Assessorato);
- per l'esame della documentazione prodotta da ogni controparte euro 84,00, per un totale di tre produzioni;
- per ogni scritto difensivo (deduzioni udienze, memorie, comparse conclusionali, note illustrative) euro 168, per un totale di otto scritti;
- per l'esame di ogni dispositivo, decreto o ordinanza euro 42,00, per un totale di quattro decreti di rinvio d'udienza ed un'ordinanza di nomina CTU;
- per l'esame del testo integrale di ciascuna sentenza euro 84,00, per un totale di due sentenze
(una parziale ed una definitiva);
- per la formazione del fascicolo euro 42,00;
- per la partecipazione ad ognuna delle dieci udienze e per l'intervento nelle operazioni peritali euro 84,00;
- per le consultazioni con il cliente euro 168,00;
- per la corrispondenza informativa con l'Ente euro 168,00, riconoscibile per una sola volta e non per ogni lettera inviata;
- per la designazione del CTP euro 42,00;
- per il deposito in cancelleria in data 14.06.2002 della comparsa di costituzione con appello incidentale euro 42,00;
- per l'esame della CTU euro 42,00;
- per la precisazione delle conclusioni euro 168,00 per ciascuna (due precisazioni delle conclusioni);
- per l'esame delle conclusioni di ogni controparte euro 168,00 (quattro comparse conclusionali).
Il tutto per una somma complessiva pari ad euro 5.134,00.
Per quanto riguarda la liquidazione delle voci “richiesta copie in cancellaria”, le stesse non possono essere riconosciute in quanto tale voce è riferibile solo alle richieste di copie di atti (ordinanze, sentenze ecc.) e non alle copie dei verbali d'udienza e degli scritti difensivi di controparte, fra l'altro pagina 14 di 20 depositate agli atti con le copie scambio. Per quanto riguarda l'indennità di trasferta, la stessa va riconosciuta per l'assistenza personale prestata in ciascuna delle dieci udienze per un importo complessivo pari ad euro 280,00 (dieci euro l'ora per quattro ore a udienza per le dieci udienze in cui l'avvocato è stato presente).
Passando, poi, alle spese vive sostenute, documentate e non specificamente contestate dal CP_1
(spese di viaggio, pernottamento, vitto, taxi, parcheggio), il rimborso ammonta a:
- euro 650,05 per le spese sostenute per presenziare all'udienza del 02.04.2003;
- euro 713,93 per le spese sostenute per presenziare all'udienza del 23.06.2004;
- euro 713,93 per le spese di trasferta del 16/17.09.2004;
- euro 698,22 per le spese sostenute per presenziale all'udienza del 24.11.2004;
- euro 624,92 per le spese sostenute per presenziare all'udienza del 16.02.2005;
- euro 674,47 per le spese sostenute per presenziale all'udienza del 18.05.2005;
- euro 646,88 per le spese sostenute per presenziale all'udienza del 02.11.2005;
- euro 699,10 spese sostenute (indicate nella parcella 18.02.2006);
- euro 399,89 per spese sostenute indicate nella fattura del 14.06.2006;
- euro 743,88 per spese sostenute indicate nella parcella del 15.08.2007;
- euro 10,32 per il rilascio di copia conforme sentenza n. 86/2004 del TSAP.
Per un totale complessivo pari ad euro 6.593,59.
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Per le prestazioni professionali espletate nei giudizi dinanzi alla Corte di cassazione il compenso va liquidato ai minimi, in considerazione della dichiarazione di inammissibilità del controricorso e, in ogni caso, dell'accoglimento del ricorso principale.
Per onorari vanno riconosciuti:
- euro 2.040,00 per lo studio della controversia;
- euro 1.025,00 per la consultazione con il cliente;
- euro 2.040,00 per la redazione della comparsa di costituzione e del controricorso;
- euro 2.040,00 per la discussione.
Per un totale complessivo pari ad euro 7.145,00, oltre spese generali 12,5%, iva e cpa.
I diritti vanno riconosciuti come segue:
- per la posizione archivio euro 168,00;
- per la disamina euro 42,00;
pagina 15 di 20 - per la domanda introduttiva o per la comparsa di risposta del giudizio euro 168,00;
- per l'autentica della firma euro 42,00;
- per la costituzione in giudio euro 42,00;
- per l'esame di ciascuno scritto difensivo di controparte euro 84,00 (ricorso AR1
, controricorso Assessorato Agricoltura, controricorso ed altri, memoria
[...] CP_12
difensiva di Per_2
- per ogni scritto difensivo euro 168,00 (controricorso e memoria del 26.3.2009);
- per l'esame del testo integrale della sentenza euro 84,00;
- per la formazione del fascicolo euro 42,00;
- per la partecipazione all'udienza euro 84,00;
- per le consultazioni con il cliente euro 168,00;
- per corrispondenza informativa con il cliente euro 168,00, anche qui va riconosciuta solo una volta e non per ogni comunicazione.
Per un totale complessivo pari ad euro 1.680,00.
L'indennità di trasferta va riconosciuta per l'unica udienza tenuta in euro 40,00. Mentre per le spese vive sostenute (viaggi, pernotto, vitto, taxi ecc.), documentate e non contestate, va riconosciuta la somma di euro 1.803,27, di cui 15,50 per raccomandate, euro 8,00 per marca da bollo ed euro 29,34 per presentazione atto.
Infine, per quanto riguarda l'individuazione del soggetto tenuto al pagamento dei compensi spettanti al domiciliatario, nel caso di specie l'avvocato Rampelli, va rilevato che con riferimento al rapporto intercorso fra il professionista e il occorre “distinguere tra rapporto AR
endoprocessuale nascente dal rilascio della procura "ad litem" e rapporto che si instaura tra il professionista incaricato ed il soggetto che ha conferito l'incarico, il quale può essere anche diverso da colui che ha rilasciato la procura. Più in generale, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, il rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, postula l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso. Ciò comporta che il cliente del professionista non è necessariamente colui nel cui interesse viene eseguita la prestazione d'opera intellettuale, ma colui che, stipulando il relativo contratto, ha conferito incarico al professionista ed è conseguentemente tenuto al pagamento del corrispettivo” (cfr. Cassazione civile pagina 16 di 20 sez. II, del 25.03.2024 n. 7953; Cass. Civ., Sez. VI, del 12.3.2020, n.7037; Cass. Civ., Sez. III, del
3.8.2016, n. 16261; Cass. Civ., Sez. II, del 29.9.2004, n. 19596). Nella fattispecie, l'incarico all'avvocato Rampelli è stato conferito personalmente dal dominus avv. come si desume dal Pt_1
contenuto della corrispondenza intercorsa fra gli stessi (avv. ed avv. Rampelli), difettando in Pt_1
atti la prova contraria che sia stato il a chiedere direttamente la prestazione dell'opera al CP_1
domiciliatario. Pertanto, il compenso professionale per l'attività di domiciliazione e di assistenza alle udienze dell'avv. Rampelli grava esclusivamente su parte attrice.
In conclusione, all'avvocato per l'attività prestata in favore del 7 di Pt_1 AR
spetta un compenso complessivo pari ad euro 52.707,86 (cui vanno aggiunti rimborso al CP_1
12,5%, IVA e cassa professionale come per legge su euro 37.177,00) oltre interessi dal dovuto al soddisfo;
somma dalla quale va detratto l'importo – non oggetto di contestazione da parte dell'avv.
– di euro 25.793,16 (al lordo) corrisposto dal a titolo di acconto. Pt_1 AR
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Passando all'esame della domanda di manleva avanzata dal nei confronti dei AR
terzi chiamati, e , nessuna responsabilità può essere loro ascritta Persona_5 Controparte_3
per aver tardivamente – come emerge chiaramente dalla lettura delle diverse lettere di sollecito inviate all'Ente dall'avv. per poter proporre tempestivamente controricorso dinanzi alla Corte di Pt_1
Cassazione – conferito l'incarico per la difesa dinanzi al Giudice di legittimità e per essere stato lo stesso stato dichiarato inammissibile proprio per tardività (vedasi sentenza della Corte di Cassazione versata in atti) poiché l'unico soggetto che, nel caso di specie, può essere ritenuto responsabile è il difensore. La prestazione professionale dell'avvocato rientra nella disciplina prevista dagli art. 2229 e ss. c.c., con la conseguenza che, nel caso di contestazione di un suo inadempimento, la sussistenza di quest'ultimo dovrà essere valutata alla luce delle regole derivanti dal combinato disposto degli artt.
1218, 2236 e 1176 c.c.
Va ritenuto negligente il professionista che tenga una condotta contraria a quella che avrebbe osservato l'homo eiusdem generis et condicionis. Il professionista medio è quello dotato di media attenzione e preparazione, qualificato dalla perizia, dotato degli strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione da svolgere. L'avvocato medio, dunque, non è mediocre, al contrario, deve risultare preparato, zelante e solerte (vedasi Cass. 13777/2018).
Come ritenuto dalla costante giurisprudenza di merito e di legittimità “il difensore incaricato assume
l'obbligo non già di procurare la vittoria al cliente bensì la migliore difesa possibile dei suoi diritti,
pagina 17 di 20 assume cioè l'impegno di condurre la difesa dell'assistito secondo lo standard di diligenza del professionista di media attenzione e preparazione, ex artt. 1176 co. 2 e 2236 c.c. Si tratta infatti di un'obbligazione rispetto alla quale l'impegno di diligenza del professionista è più oneroso di quello del comune debitore, richiedendosi al primo il possesso di nozioni tecniche e di doti di accuratezza, prudenza e precisione che sono peculiari di una determinata professione intellettuale. La responsabilità professionale dell'avvocato presuppone, dunque, la violazione del dovere di diligenza;
il difensore è tenuto a perseguire la realizzazione dell'interesse del cliente ponendo in essere tutte le attività concretamente esperibili, utili al suo conseguimento, in rapporto al bagaglio di conoscenze tecniche proprio della professione intellettuale svolta, ma non può egli garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente” (in termini Tribunale di Palermo, sez. III, 3 marzo 2020, n.1047).
Inoltre, “l'obbligo di diligenza cui è tenuto il professionista, stante il combinato disposto di cui agli artt. 1176, 2° comma, e 2236 c.c., impone all'avvocato anche il dovere di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente;
il legale, infatti, è tenuto a rappresentare al proprio cliente tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi, sconsigliandolo eventualmente dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole;
a tal fine incombe sul professionista l'onere di fornire la prova della condotta mantenuta” (Corte d'Appello di Roma, sez. III, 27 maggio 2019, n. 3536).
Nel caso di specie, i terzi chiamati hanno eccepito che nessuna responsabilità può essere loro ascritta imputando ogni responsabilità all'operato dell'avv. per aver proposto dinanzi alla Corte di Pt_1
cassazione controricorso nonostante fossero già scaduti i termini, come emerge dalla lettura della sentenza n. 12246/2009 con la quale il controricorso del è stato dichiarato AR
inammissibile il controricorso avente NRG 1222/2008 per tardività.
Dunque, l'avvocato atteso il pacifico tardivo conferimento del mandato, anche se per motivi a Pt_1
lui non imputabili, avrebbe dovuto astenersi dal proporre un'impugnazione autonoma essendo ben conscio (vedasi corrispondenza allegata agli atti) che si era già verificata la decadenza processuale, in quanto egli – unico soggetto in possesso delle competenze tecniche necessarie per operare le migliori scelte difensive per la tutela dei propri clienti – avrebbe dovuto astenersi dal proporlo.
In merito, va comunque chiarito che a prescindere dalla tardività o meno della proposizione del controricorso la condanna alle spese di lite non è dipesa dalla pronuncia della tardività ma è da imputare all'accoglimento del ricorso principale.
pagina 18 di 20 In considerazione della portata assorbente della superiore statuizione non occorre analizzare le ulteriori questioni sollevate e concernenti il rapporto tra il e i terzi chiamati. CP_1
***
Non merita, infine, accoglimento la domanda di risarcimento del danno per essere stato costretto l'attore a ricorrere al credito bancario, atteso che non vi è prova della riconducibilità dei lamentati danni all'inadempimento del di . AR CP_1
Per quanto sin qui detto la domanda va parzialmente accolta.
Le spese di lite fra l'avv. ed il seguono la soccombenza e pertanto, in Pt_1 AR ragione dell'accoglimento parziale della domanda e della condanna in misura notevolmente inferiore a quanto richiesto dall'attore, vanno poste per metà a carico della parte convenuta e per la restante metà vanno compensate. Esse verranno liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del decisum, delle attività effettivamente espletate e della complessità delle questioni giuridiche affrontate secondo i valori medi, tenuto conto del complesso onere di allegazione e di prova documentale assolto.
Con riguardo alle spese dei terzi chiamati, in applicazione del principio della soccombenza e, dunque, in ragione dell'infondatezza della chiamata, le spese vanno poste a carico del AR3
, e verranno liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014 come modificato dal d.m.
[...]
147/2022 in base ai valori medi per e ai valori medio-minimi per gli eredi di Controparte_3
tenuto conto del devolutum, delle questioni giuridiche affrontate e delle attività Persona_1
effettivamente prestate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra deduzione ed eccezione disattesa o assorbita:
- accoglie parzialmente la domanda attorea;
- rigetta la domanda riconvenzionale del;
AR
- accerta e dichiara che la somma spettante all'avv. per onorari, diritti e spese ammonta ad Pt_1
euro 52.707,86 (cui vanno aggiunti rimborso al 12,5%, IVA e cassa professionale come per legge su euro 37.177,00) oltre interessi dal dovuto al soddisfo;
- condanna il al pagamento della differenza tra la somma sopra AR
indicata e l'importo di euro 25.793,16 (al lordo) versato a titolo di acconto;
pagina 19 di 20 - condanna il al pagamento in favore dell'avv. del AR Pt_1
cinquanta per cento delle spese di lite che liquida complessivamente in euro 7.616,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA, come per legge, e rimborso delle spese vive sostenute;
- compensa le spese di lite per il restante cinquanta per cento;
- condanna il 7 di al pagamento delle spese di lite in favore dei terzi AR CP_1
chiamati che liquida per in euro 5.077,00 e per gli eredi di in euro Controparte_3 Persona_1
3.387,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Caltagirone, il 26 giugno 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Oriana Calvo
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