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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/01/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
In persona del giudice dr.ssa Federica Girfatti, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 800/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto: rimborso mantenimento e vertente
TRA
nata a [...] il [...] rappresentata e difesa giusta procura in atti Parte_1
dagli avv.ti Giuseppe Esposito e Alessandro Romito ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi sito in Pomigliano D'Arco alla via Leonardo Da Vinci n. 57;
- Ricorrente -
CONTRO
nata a [...] il [...], nato a [...] il [...], CP_1 Controparte_2
nata a [...] il [...], nella qualità di eredi di Controparte_3 [...]
nato a [...] il 15.08. 1852 rappresentati e difesi dall'avv.to Valerio Freda e Antonio Per_1
Sasso giusta procura in atti ed elettivamente domiciliati presso lo studio di questi sito in Avellino alla via Matteotti n. 22;
- Resistenti -
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 23.09.2024 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato la signora premesso che il sig. Parte_2
solo in data 17.10.2011 aveva riconosciuto il figlio naturale Persona_1 Per_2
nato in [...] in data [...] dalla relazione intervenuta tra i due, adiva il tribunale di
[...]
Nola al fine di ottenere la condanna dei convenuti, nella qualità di eredi di , a Persona_1
rimborsare, pro quota, le spese da lei sostenute in via esclusiva per il mantenimento del figlio dalla nascita fino alla data del riconoscimento. Vinte le spese di lite.
Si costituivano in giudizio i resistenti i quali contestavano in fatto diritto l'avverso dedotto di cui chiedevano l'integrale rigetto.
Assegnati i termini ex art. 183 co VI c.p.c., all'udienza del 23.09.2024 la causa veniva riservata al collegio per la decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Tanto brevemente premesso in fatto, vanno innanzitutto rigettate le eccezioni preliminari proposte da parte resistente.
Va rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata atteso che, come noto, la Suprema Corte ha chiarito che solo l'accertamento giudiziale dello status di figlio naturale o il riconoscimento spontaneo dinanzi all'ufficiale di stato civile costituisce il presupposto per l'esercizio dei diritti connessi a tale status.
Ne deriva che la domanda risarcitoria da parte del figlio e quella di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento del figlio da parte del genitore coobbligato presuppongono tale accertamento e non sono utilmente azionabili se non dal momento in cui diviene definitiva la sentenza di accertamento della filiazione naturale o sia avvenuto il riconoscimento, che conseguentemente costituiscono rispettivamente il dies a quo della decorrenza della ordinaria prescrizione decennale
(tra le tante, (Cass. n. 21364 del 29/08/2018; Cass. n. 7986 del 4/4/14; Cass. n. 17914 del
20/10/2010; Cass. n. 23596 del 3/11/2006).
Tale principio non è inficiato dalla puntualizzazione che l'azione di regresso può essere esercitata
(dal genitore che ha provveduto in via esclusiva al mantenimento del figlio) anche unitamente alla domanda di dichiarazione giudiziale della paternità naturale (v. di recente Cass. n. 16561 del
3/7/2020). Difatti in tal caso l'azione serve alla precostituzione del titolo, il quale è comunque e sempre eseguibile soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della paternità naturale.
Orbene, nel caso di specie, il sig. ha riconosciuto il figlio in data 17.10.2011 nel Controparte_2
corso del procedimento rg 2544/2011 iniziato con ricorso depositato in data 12.04.2011 e la sentenza di cessazione della materia del contendere in merito alla domanda di accertamento della paternità è passata in giudicato in data 14.11.2022 laddove la citazione relativa al presente giudizio
è stata notificata in data 1/3 febbraio 2021. Ne deriva che non è decorso il termine decennale di prescrizione.
Sussiste altresì la legittimazione passiva dei resistenti, quali eredi del , atteso Persona_1 che l'oggetto del giudizio concerne una domanda di regresso sebbene abbia ad oggetto il mantenimento non versato dal e non già una domanda di mantenimento pro futuro Per_1
rispetto alla quale sola, invece, non si sarebbe potuta configurare la legittimazione passiva degli eredi dell'obbligato
Ancora va rigettata l'eccezione di giudicato esterno proposta per la prima volta dai resistenti in data
24.11.2022. L'eccezione merita di essere esaminata da questo giudice in quanto rilevabile d'ufficio.
È noto al riguardo che l'accertamento del giudicato esterno non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma corrisponde ad un preciso interesse pubblico, volto ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, in ossequio al principio del ne bis in idem (Cass, 11 giugno 2021, n. 16589).
In particolare, l'eccezione di giudicato esterno non è soggetta a preclusioni per quanto riguarda la sua allegazione in sede di merito in quanto prescinde da qualsiasi volontà dispositiva della parte e in considerazione del suo rilievo pubblicistico, è rilevabile d'ufficio (Cass. 7 gennaio 2021, n. 48)”.
Orbene l'eccezione non può essere accolta atteso che la sentenza di cessazione della materia del contendere resa dal tribunale di Nola avente n. 894/2012 ha avuto riguardo ad una diversa domanda, cioè ad una domanda avente ad oggetto la diversa richiesta di risarcimento per danno patrimoniale da mancato mantenimento proposta direttamente dal figlio. Nel caso di specie trattasi invece di domanda di regresso proposta dalla madre.
Nel procedimento rg n. 798/2021, invece, trattasi di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale proposta dal figlio e, quindi, di una domanda del tutto diversa da quella oggetto del presente giudizio.
L'eccezione, pertanto, non coglie nel segno.
Tanto chiarito in via preliminare è possibile trascorrere al merito. È pacifico che la ricorrente ha provveduto in via esclusiva al mantenimento del figlio.
Invero, alcuna contestazione specifica è stata mossa sul punto da parte resistente. È noto altresì che il riconoscimento del figlio comporta per il genitore, ai sensi dell'art. 261 c.c., tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento ex art. 148 c.c.
L'obbligazione (di natura solidale) trova la sua ragione giustificatrice nello status di genitore, la cui efficacia retroagisce al momento della nascita del figlio (cfr. fra le varie Cass. civ.
6.11.2009 n.
23630).
E infatti, l'obbligo dei genitori di mantenere i figli ex artt. 147 e 148 c.c. sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsiasi domanda.
La conseguenza ineludibile è che, anche nell'ipotesi in cui al momento della nascita il figlio sia stato riconosciuto da uno solo dei genitori, tenuto perciò a provvedere per intero al suo mantenimento, non viene meno l'obbligo dell'altro genitore, per il periodo anteriore alla pronuncia della dichiarazione giudiziale di genitorialità naturale o al riconoscimento successivo, di contribuirvi.
In sintesi, il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato, nei confronti di entrambi i genitori, è sorto fin dalla sua nascita (Cass. 22.11.2013 n. 26205; Cass. 10.4.2012 n.
5652; Cass.
2.2.2006 n. 2328; Cass. 14.5.2003 n. 7386).
Da quanto precedere deriva che è legittima e fondata la domanda di parte attrice avente ad oggetto il rimborso delle spese di mantenimento sopportate unilateralmente dalla madre avendo l'attrice maturato il diritto di agire in regresso nei confronti dell'altro genitore per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dall'articolo 1299 c.c. regolante i rapporti fra condebitori solidali
(Cfr. Cass. Sez. I, 25.05.2022 n. 16916; Cass. Sez I, 28.03.2017, n. 7960).
Ciò, nel caso di specie, sicuramente per il periodo che va dalla nascita del al Persona_2 compimento della maggiore età di questi. Per il periodo successivo, posto che incombe su chi agisce in giudizio per il regresso l'obbligo di comprovare di avere provveduto al mantenimento di cui si chiede il rimborso, e, quindi, in mancanza di prova degli esborsi effettuati (come appresso si chiarirà) almeno l'obbligo di fornire la prova della non indipendenza economica del figlio diventato maggiorenne, rilevato che parte attrice non ha fornito adeguata prova degli anni in cui il figlio, dopo il compimento della maggiore età e il completamento del percorso scolastico, non è stato economicamente indipendente (la prova orale articolata sul punto ai capi 10 e 11 è stata generica non avendo parte ricorrente indicato gli anni in cui il figlio avrebbe frequentato l'università, gli esami svolti, gli introiti percepiti dai lavori saltuari svolti né se tra la fine dell'università e l'apertura dell'attività agricola asseritamente finanziata con l'aiuto della madre attraverso un finanziamento, pare del 2017, il figlio aveva svolto altri lavori adeguatamente retribuiti né ha prodotto libretto universitario, ricevute di tasse universitaria, estratto INPS del figlio) non è possibile riconoscere il diritto al regresso per il periodo successivo al settembre 1996 (è evidente che il figlio frequentando la scuola, conseguì il diploma di geometra nell'estate del 1996).
Accertato l'an occorre soffermarsi sul quantum. Al riguardo, stante la oggettiva impossibilità di addivenire ad una precisa quantificazione delle spese sostenute dal marzo 1978 al settembre 1996 a titolo di mantenimento del figlio, è ben possibile per il giudice procedere ad una quantificazione in via equitativa.
La Suprema Corte di Cassazione ha, infatti, precisato che "il diritto al rimborso delle spese in favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, la cui paternità (o maternità) sia stata successivamente dichiarata o il cui riconoscimento sia intervenuto successivamente, ha natura in senso lato indennitaria, essendo diretto a ristorare colui che ha effettuato il riconoscimento dagli esborsi sostenuti, sicché il giudice di merito, ove l'importo non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, può utilizzare il criterio equitativo, tenendo conto delle molteplici e variabili esigenze del figlio (soddisfatte o da soddisfare), legate allo sviluppo e alla formazione di studio e professionale, restando comunque indiscutibili le spese di sostentamento, sin dalla nascita, in base ad elementari canoni di comune esperienza" ( Cass. sez. I,
25/05/2022 n.16916).
In ogni caso, fermo restando il potere discrezionale del giudice di stabilire, anche in via equitativa, il quantum degli esborsi sostenuti dal genitore che si è unilateralmente fatto carico del mantenimento del figlio, egli è, comunque, tenuto a valorizzare l'entità dei redditi propri di ciascun genitore così come emersi, anche in via presuntiva, dalle risultanze processuali (in motivazione Cass. Sez. I n. 16657/2014; Cass. Sez.
6-1 n.14417/216) ed, in particolare, i redditi di chi ha mantenuto il figlio per fissare la misura del mantenimento sostenuto;
e i redditi di colui il quale non vi abbia provveduto, atteso che non è possibile riconoscere a titolo di mantenimento mensile una somma superiore alle possibilità effettive del debitore. I redditi del genitore debitore, pertanto, non trattandosi di stabilire la misura del mantenimento per il futuro, ma solo il rimborso di ciò che un genitore ha effettivamente versato, rilevano al solo fine di verificare, ove il genitore adempiente abbia in tesi assicurato un elevato tenore di vita, la sostenibilità dello stesso tenore da parte dell'altro (il genitore debitore). Altro accertamento invece andrebbe compiuto ove fossa stata proposta (dal figlio) anche una domanda di risarcimento danni.
Orbene, nel caso di specie deve evidenziarsi come la parte attrice, pur legittimamente invocando il rimborso di quanto sostenuto per il mantenimento, ha del tutto omesso di provare – anche in minima parte – quali e quante siano state le spese sostenute per il figlio nei vari periodi di vita e di crescita di questi, con particolare riguardo a quelle affrontate per garantire un'adeguata preparazione scolastica e crescita personale. Per contro, è da inferire che le spese siano state modeste svolgendo la ricorrente mera attività lavorativa di bracciante agricola.
Pertanto, sulla base di quanto evidenziato, ossia le modeste condizioni economiche dell'attrice e l'assenza di elementi probatori circa gli esborsi sostenuti per il mantenimento del minore, tenuto conto, altresì, della incontroversa sussistenza di altro nucleo familiare in capo al padre, può ritenersi adeguato e proporzionato l' importo di € 250,00 al mese a titolo di rimborso delle spese di mantenimento pro quota a carico del convenuto dalla nascita sino al mese di settembre 1996 per un totale di € 55.500,00 (pari a 216 mensilità fino alla maggiore età oltre ulteriori sei mesi fino al settembre 1996). I resistenti vanno per tal via condannati a pagare pro quota alla parte attrice l'importo pari ad euro
55.500,00 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo.
Le spese processuali seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano, come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 147 del 2022.
La liquidazione delle spese di lite deve avvenire in relazione allo scaglione delle cause di valore indeterminabile -complessità bassa nei valori medi per le prime due fasi e per la quarta fase e valori minimi attesa l'assenza di attività istruttoria (prove, CTU etc) per la terza fase.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così provvede:
1. accoglie parzialmente la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna i resistenti pro quota al pagamento in favore di parte attrice della somma pari ad € 55.500,00 a titolo di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento del figlio , dalla nascita al settembre 1996, Persona_2 oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
6. condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali in favore dell'attrice che liquida in €
518,00 per spese vive ed euro 4.237,00 per compensi, oltre IVA se dovuta, CPA, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% con distrazione in favore dei procuratori costituiti.
Nola lì 15.01.2025
Il Giudice
(dr.ssa Federica Girfatti)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
In persona del giudice dr.ssa Federica Girfatti, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 800/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto: rimborso mantenimento e vertente
TRA
nata a [...] il [...] rappresentata e difesa giusta procura in atti Parte_1
dagli avv.ti Giuseppe Esposito e Alessandro Romito ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi sito in Pomigliano D'Arco alla via Leonardo Da Vinci n. 57;
- Ricorrente -
CONTRO
nata a [...] il [...], nato a [...] il [...], CP_1 Controparte_2
nata a [...] il [...], nella qualità di eredi di Controparte_3 [...]
nato a [...] il 15.08. 1852 rappresentati e difesi dall'avv.to Valerio Freda e Antonio Per_1
Sasso giusta procura in atti ed elettivamente domiciliati presso lo studio di questi sito in Avellino alla via Matteotti n. 22;
- Resistenti -
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 23.09.2024 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato la signora premesso che il sig. Parte_2
solo in data 17.10.2011 aveva riconosciuto il figlio naturale Persona_1 Per_2
nato in [...] in data [...] dalla relazione intervenuta tra i due, adiva il tribunale di
[...]
Nola al fine di ottenere la condanna dei convenuti, nella qualità di eredi di , a Persona_1
rimborsare, pro quota, le spese da lei sostenute in via esclusiva per il mantenimento del figlio dalla nascita fino alla data del riconoscimento. Vinte le spese di lite.
Si costituivano in giudizio i resistenti i quali contestavano in fatto diritto l'avverso dedotto di cui chiedevano l'integrale rigetto.
Assegnati i termini ex art. 183 co VI c.p.c., all'udienza del 23.09.2024 la causa veniva riservata al collegio per la decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Tanto brevemente premesso in fatto, vanno innanzitutto rigettate le eccezioni preliminari proposte da parte resistente.
Va rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata atteso che, come noto, la Suprema Corte ha chiarito che solo l'accertamento giudiziale dello status di figlio naturale o il riconoscimento spontaneo dinanzi all'ufficiale di stato civile costituisce il presupposto per l'esercizio dei diritti connessi a tale status.
Ne deriva che la domanda risarcitoria da parte del figlio e quella di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento del figlio da parte del genitore coobbligato presuppongono tale accertamento e non sono utilmente azionabili se non dal momento in cui diviene definitiva la sentenza di accertamento della filiazione naturale o sia avvenuto il riconoscimento, che conseguentemente costituiscono rispettivamente il dies a quo della decorrenza della ordinaria prescrizione decennale
(tra le tante, (Cass. n. 21364 del 29/08/2018; Cass. n. 7986 del 4/4/14; Cass. n. 17914 del
20/10/2010; Cass. n. 23596 del 3/11/2006).
Tale principio non è inficiato dalla puntualizzazione che l'azione di regresso può essere esercitata
(dal genitore che ha provveduto in via esclusiva al mantenimento del figlio) anche unitamente alla domanda di dichiarazione giudiziale della paternità naturale (v. di recente Cass. n. 16561 del
3/7/2020). Difatti in tal caso l'azione serve alla precostituzione del titolo, il quale è comunque e sempre eseguibile soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della paternità naturale.
Orbene, nel caso di specie, il sig. ha riconosciuto il figlio in data 17.10.2011 nel Controparte_2
corso del procedimento rg 2544/2011 iniziato con ricorso depositato in data 12.04.2011 e la sentenza di cessazione della materia del contendere in merito alla domanda di accertamento della paternità è passata in giudicato in data 14.11.2022 laddove la citazione relativa al presente giudizio
è stata notificata in data 1/3 febbraio 2021. Ne deriva che non è decorso il termine decennale di prescrizione.
Sussiste altresì la legittimazione passiva dei resistenti, quali eredi del , atteso Persona_1 che l'oggetto del giudizio concerne una domanda di regresso sebbene abbia ad oggetto il mantenimento non versato dal e non già una domanda di mantenimento pro futuro Per_1
rispetto alla quale sola, invece, non si sarebbe potuta configurare la legittimazione passiva degli eredi dell'obbligato
Ancora va rigettata l'eccezione di giudicato esterno proposta per la prima volta dai resistenti in data
24.11.2022. L'eccezione merita di essere esaminata da questo giudice in quanto rilevabile d'ufficio.
È noto al riguardo che l'accertamento del giudicato esterno non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma corrisponde ad un preciso interesse pubblico, volto ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, in ossequio al principio del ne bis in idem (Cass, 11 giugno 2021, n. 16589).
In particolare, l'eccezione di giudicato esterno non è soggetta a preclusioni per quanto riguarda la sua allegazione in sede di merito in quanto prescinde da qualsiasi volontà dispositiva della parte e in considerazione del suo rilievo pubblicistico, è rilevabile d'ufficio (Cass. 7 gennaio 2021, n. 48)”.
Orbene l'eccezione non può essere accolta atteso che la sentenza di cessazione della materia del contendere resa dal tribunale di Nola avente n. 894/2012 ha avuto riguardo ad una diversa domanda, cioè ad una domanda avente ad oggetto la diversa richiesta di risarcimento per danno patrimoniale da mancato mantenimento proposta direttamente dal figlio. Nel caso di specie trattasi invece di domanda di regresso proposta dalla madre.
Nel procedimento rg n. 798/2021, invece, trattasi di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale proposta dal figlio e, quindi, di una domanda del tutto diversa da quella oggetto del presente giudizio.
L'eccezione, pertanto, non coglie nel segno.
Tanto chiarito in via preliminare è possibile trascorrere al merito. È pacifico che la ricorrente ha provveduto in via esclusiva al mantenimento del figlio.
Invero, alcuna contestazione specifica è stata mossa sul punto da parte resistente. È noto altresì che il riconoscimento del figlio comporta per il genitore, ai sensi dell'art. 261 c.c., tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento ex art. 148 c.c.
L'obbligazione (di natura solidale) trova la sua ragione giustificatrice nello status di genitore, la cui efficacia retroagisce al momento della nascita del figlio (cfr. fra le varie Cass. civ.
6.11.2009 n.
23630).
E infatti, l'obbligo dei genitori di mantenere i figli ex artt. 147 e 148 c.c. sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsiasi domanda.
La conseguenza ineludibile è che, anche nell'ipotesi in cui al momento della nascita il figlio sia stato riconosciuto da uno solo dei genitori, tenuto perciò a provvedere per intero al suo mantenimento, non viene meno l'obbligo dell'altro genitore, per il periodo anteriore alla pronuncia della dichiarazione giudiziale di genitorialità naturale o al riconoscimento successivo, di contribuirvi.
In sintesi, il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato, nei confronti di entrambi i genitori, è sorto fin dalla sua nascita (Cass. 22.11.2013 n. 26205; Cass. 10.4.2012 n.
5652; Cass.
2.2.2006 n. 2328; Cass. 14.5.2003 n. 7386).
Da quanto precedere deriva che è legittima e fondata la domanda di parte attrice avente ad oggetto il rimborso delle spese di mantenimento sopportate unilateralmente dalla madre avendo l'attrice maturato il diritto di agire in regresso nei confronti dell'altro genitore per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dall'articolo 1299 c.c. regolante i rapporti fra condebitori solidali
(Cfr. Cass. Sez. I, 25.05.2022 n. 16916; Cass. Sez I, 28.03.2017, n. 7960).
Ciò, nel caso di specie, sicuramente per il periodo che va dalla nascita del al Persona_2 compimento della maggiore età di questi. Per il periodo successivo, posto che incombe su chi agisce in giudizio per il regresso l'obbligo di comprovare di avere provveduto al mantenimento di cui si chiede il rimborso, e, quindi, in mancanza di prova degli esborsi effettuati (come appresso si chiarirà) almeno l'obbligo di fornire la prova della non indipendenza economica del figlio diventato maggiorenne, rilevato che parte attrice non ha fornito adeguata prova degli anni in cui il figlio, dopo il compimento della maggiore età e il completamento del percorso scolastico, non è stato economicamente indipendente (la prova orale articolata sul punto ai capi 10 e 11 è stata generica non avendo parte ricorrente indicato gli anni in cui il figlio avrebbe frequentato l'università, gli esami svolti, gli introiti percepiti dai lavori saltuari svolti né se tra la fine dell'università e l'apertura dell'attività agricola asseritamente finanziata con l'aiuto della madre attraverso un finanziamento, pare del 2017, il figlio aveva svolto altri lavori adeguatamente retribuiti né ha prodotto libretto universitario, ricevute di tasse universitaria, estratto INPS del figlio) non è possibile riconoscere il diritto al regresso per il periodo successivo al settembre 1996 (è evidente che il figlio frequentando la scuola, conseguì il diploma di geometra nell'estate del 1996).
Accertato l'an occorre soffermarsi sul quantum. Al riguardo, stante la oggettiva impossibilità di addivenire ad una precisa quantificazione delle spese sostenute dal marzo 1978 al settembre 1996 a titolo di mantenimento del figlio, è ben possibile per il giudice procedere ad una quantificazione in via equitativa.
La Suprema Corte di Cassazione ha, infatti, precisato che "il diritto al rimborso delle spese in favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, la cui paternità (o maternità) sia stata successivamente dichiarata o il cui riconoscimento sia intervenuto successivamente, ha natura in senso lato indennitaria, essendo diretto a ristorare colui che ha effettuato il riconoscimento dagli esborsi sostenuti, sicché il giudice di merito, ove l'importo non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, può utilizzare il criterio equitativo, tenendo conto delle molteplici e variabili esigenze del figlio (soddisfatte o da soddisfare), legate allo sviluppo e alla formazione di studio e professionale, restando comunque indiscutibili le spese di sostentamento, sin dalla nascita, in base ad elementari canoni di comune esperienza" ( Cass. sez. I,
25/05/2022 n.16916).
In ogni caso, fermo restando il potere discrezionale del giudice di stabilire, anche in via equitativa, il quantum degli esborsi sostenuti dal genitore che si è unilateralmente fatto carico del mantenimento del figlio, egli è, comunque, tenuto a valorizzare l'entità dei redditi propri di ciascun genitore così come emersi, anche in via presuntiva, dalle risultanze processuali (in motivazione Cass. Sez. I n. 16657/2014; Cass. Sez.
6-1 n.14417/216) ed, in particolare, i redditi di chi ha mantenuto il figlio per fissare la misura del mantenimento sostenuto;
e i redditi di colui il quale non vi abbia provveduto, atteso che non è possibile riconoscere a titolo di mantenimento mensile una somma superiore alle possibilità effettive del debitore. I redditi del genitore debitore, pertanto, non trattandosi di stabilire la misura del mantenimento per il futuro, ma solo il rimborso di ciò che un genitore ha effettivamente versato, rilevano al solo fine di verificare, ove il genitore adempiente abbia in tesi assicurato un elevato tenore di vita, la sostenibilità dello stesso tenore da parte dell'altro (il genitore debitore). Altro accertamento invece andrebbe compiuto ove fossa stata proposta (dal figlio) anche una domanda di risarcimento danni.
Orbene, nel caso di specie deve evidenziarsi come la parte attrice, pur legittimamente invocando il rimborso di quanto sostenuto per il mantenimento, ha del tutto omesso di provare – anche in minima parte – quali e quante siano state le spese sostenute per il figlio nei vari periodi di vita e di crescita di questi, con particolare riguardo a quelle affrontate per garantire un'adeguata preparazione scolastica e crescita personale. Per contro, è da inferire che le spese siano state modeste svolgendo la ricorrente mera attività lavorativa di bracciante agricola.
Pertanto, sulla base di quanto evidenziato, ossia le modeste condizioni economiche dell'attrice e l'assenza di elementi probatori circa gli esborsi sostenuti per il mantenimento del minore, tenuto conto, altresì, della incontroversa sussistenza di altro nucleo familiare in capo al padre, può ritenersi adeguato e proporzionato l' importo di € 250,00 al mese a titolo di rimborso delle spese di mantenimento pro quota a carico del convenuto dalla nascita sino al mese di settembre 1996 per un totale di € 55.500,00 (pari a 216 mensilità fino alla maggiore età oltre ulteriori sei mesi fino al settembre 1996). I resistenti vanno per tal via condannati a pagare pro quota alla parte attrice l'importo pari ad euro
55.500,00 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo.
Le spese processuali seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano, come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 147 del 2022.
La liquidazione delle spese di lite deve avvenire in relazione allo scaglione delle cause di valore indeterminabile -complessità bassa nei valori medi per le prime due fasi e per la quarta fase e valori minimi attesa l'assenza di attività istruttoria (prove, CTU etc) per la terza fase.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così provvede:
1. accoglie parzialmente la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna i resistenti pro quota al pagamento in favore di parte attrice della somma pari ad € 55.500,00 a titolo di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento del figlio , dalla nascita al settembre 1996, Persona_2 oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
6. condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali in favore dell'attrice che liquida in €
518,00 per spese vive ed euro 4.237,00 per compensi, oltre IVA se dovuta, CPA, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% con distrazione in favore dei procuratori costituiti.
Nola lì 15.01.2025
Il Giudice
(dr.ssa Federica Girfatti)