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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 08/08/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 177/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, composta dai magistrati: dott. Arturo Picciotto Presidente dott. Daniele Venier Consigliere rel. dott. Sergio Carnimeo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 177/2024 promossa con atto di citazione in appello notificato il
14.5.2024 da
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. , tutti C.F._2 Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi dall'avv. ALBERTO TOFFUL, presso il cui studio in Gorizia, via
Morelli n. 34, risultano elettivamente domiciliati, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta del primo grado
APPELLANTI contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._4 dall'avv. SAMO SANZIN, presso il cui studio in Gorizia, via Diaz n. 11, risulta elettivamente domiciliato, per procura a margine dell'atto di citazione di primo grado
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 368/2023 del Tribunale di Gorizia, pubblicata il
29.12.2023 e non notificata – “usucapione servitù di passaggio”
CONCLUSIONI Per gli appellanti: come da note depositata il 14.5.2025:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Trieste, respinta ogni contraria e/o diversa istanza, deduzione, azione, eccezione, in accoglimento del presente appello e in riforma parziale della sentenza n. 368/2023 (n. 237/2019 RG e n. 621/2023 Rep) emessa dal Giudice del Tribunale di Gorizia, dott.ssa Martina Ponzin, in data 29.12.2023 pubblicata nella medesima data, non notificata
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: rigettarsi, per le ragioni di cui in narrativa, la domanda formulata dal sig. nel primo grado di giudizio, in via principale. Controparte_1
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”
Per l'appellato: come da note depositata il 27.3.2025:
“nel merito: contrariis reiectis, rigettarsi l'impugnazione proposta dagli appellanti sì come infondata in fatto ed in diritto;
spese di causa rifuse”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 22.2.2019 conveniva in Controparte_1 giudizio innanzi al Tribunale di Gorizia e chiedendo Parte_1 Parte_2 Parte_3
di accertare e dichiarare l'acquisto per usucapione della servitù di passaggio a piedi, con biciclette, motocicli, automezzi ed autocarri, per una larghezza di tre metri, nonché di passaggio di linea telefonica e condutture elettriche, a beneficio del fondo di sua proprietà
(P.T. 1088 San Lorenzo Isontino, c.t. 1°, p.c. 679/4), sul quale era edificata un'abitazione con annessa autorimessa, e a peso del fondo di proprietà dei convenuti (P.T. 1306, c.t. 1°, p.c.
675/17 intestata al P.T. 375, c.t. 3°, p.c. 682/2 intestata al e alla P.T. 1513, CP_2
c.t. 2°, p.c. 678/6 intestata al e, in via subordinata ed alternativa, previa declaratoria di Pt_3
interclusione/semi-interclusione o difficile accessibilità del fondo attoreo ai sensi degli artt.
1051-1052 c.c., di costituirsi una servitù coattiva o necessaria di passaggio, nei termini sopra indicati, a peso e a favore dei medesimi fondi.
Deduceva, in particolare, di aver acquistato il fondo su descritto con atto di compravendita del 9.8.2018 dai venditori , Persona_1 Persona_2 Persona_3 Per_4
successori mortis causa a titolo universale della precedente proprietaria
[...] [...]
che ne aveva acquistato la proprietà nel 1968. Per_5 Allegava: che per accedere all'immobile sia egli stesso sia i precedenti proprietari dell'immobile avevano utilizzato – percorrendola a piedi, in bicicletta, in moto e auto - una stradina laterale che dalla via principale (via Gabriele d'Annunzio) passava, per un primo tratto, sulle p.c. 675/17 e 678/6 e poi, per un secondo tratto, sulla p.c. 682/2 di proprietà dei convenuti, e che rappresentava la sola via d'accesso, a piedi e con autovettura, dalla via pubblica;
che l'originaria proprietaria nel 1977 aveva recintato la casa e Persona_5 apposto due portoni per l'accesso carraio e pedonale dalla strada di cui è causa, ottenendo dal
Comune l'attribuzione del numero civico 46 posto sulla colonna dell'accesso pedonale.
Sulla medesima strada venivano altresì fatte passare le tubazioni di allaccio all'abitazione attorea del telefono e della linea elettrica.
Tale utilizzo si era protratto dagli anni '70 sino al settembre 2018, quando l'attore aveva ricevuto una diffida dai convenuti, con la quale gli era stato intimato di non utilizzare più quella strada per accedere al proprio immobile.
Allegava inoltre che in favore del proprio fondo era tavolarmente iscritta una servitù di passaggio a piedi, con carri e automezzi a peso di una stradina, la cui larghezza, di circa cm.
180/190, era però insufficiente a consentire il transito con vetture, risultando quindi necessario transitare attraverso la strada di proprietà dei convenuti.
2. I convenuti, premessa l'eccezione di improcedibilità della domanda per omesso espletamento della procedura di mediazione obbligatoria prevista dall'art. 5, co. 1 bis del D.
Lgs. 28/2010, contestavano in primo luogo la legittimazione attiva dell'attore, il quale non poteva considerarsi “avente causa”, in quanto, al pari dei precedenti proprietari, non era subentrato nel possesso dell'abitazione acquistata nel 2018, essendo la stessa sino ad allora e dal 2010, data del trasferimento altrove di rimasta disabitata e di fatto Persona_5 abbandonata.
In secondo luogo, deducevano che l'accesso alla proprietà dell'attore era assicurato dalla servitù di passaggio a piedi, con carri ed automezzi, costituita nel 1967 e intavolata nell'anno successivo, espressamente richiamata nel contratto di compravendita del 9.8.2018, la quale garantiva l'accesso sulla pubblica via G. D'Annunzio attraverso un passaggio ampio 2 metri e quindi più che sufficiente al transito di persone e veicoli, e con l'ausilio di uno scivolo realizzato sul marciapiede e idoneo a conferire la caratteristica tecnica di un passo carraio.
Conseguentemente, il fondo attoreo non poteva dirsi intercluso, in contrario non rilevando la recente chiusura, da parte dello stesso del varco di accesso con una rete metallica. CP_1 Contestavano inoltre la domanda di usucapione della servitù di passaggio di linea telefonica e condutture elettriche, rilevando che tali linee non erano sotterranee, ma erano posizionate su tralicci di proprietà degli enti gestori dei rispettivi servizi.
Infine, sostenevano che aveva utilizzato, per accedere alla sua proprietà, Persona_5 la sola servitù di passaggio intavolata, anche perché non era agricoltore, non possedeva mezzi agricoli, né autovetture da far transitare altrove, mentre il cancello dalla stesa installato non era stato utilizzato come punto d'accesso alla strada di proprietà dei convenuti, restando di fatto sempre chiuso come parte integrante della recinzione realizzata nel 1977.
Insistevano quindi nel merito per il rigetto delle domande dell'attore.
3. Veniva svolta istruttoria orale e disposta CTU intesa ad accertare lo stato dei luoghi, a rilevare l'esatto tracciato della servitù di passaggio oggetto di causa e a predisporre planimetria con l'indicazione del relativo percorso.
4. Con sentenza n. 368/2023 il Tribunale: 1) accertava la costituzione, in virtù di acquisto per usucapione, del diritto di servitù di passaggio a piedi, con biciclette, motocicli, automezzi ed autocarri a peso dei fondi di proprietà dei convenuti e a beneficio del fondo di proprietà dell'attore, secondo il piano tavolare di servitù redatto dalla CTU geom. punti Persona_6
L-I-A-B-C-D-G-F-L; 2) rigettava le domande di parte attrice in relazione alla servitù di passaggio di linea telefonica e conduttore elettriche e 3) compensava le spese di lite, ponendo a carico di parte attrice e parte convenuta il pagamento del 50% ciascuna degli oneri di CTU.
Il giudice rilevava:
- che il possesso della servitù di passaggio era stato esercitato in modo ininterrotto dagli anni
'70 al 2018 prima da e quindi – in forza di successione nel possesso – Persona_5
dai suoi eredi, e infine – mediante accessione del possesso – dall'attore;
- che segni visibili del possesso erano costituiti, unitamente alla strada, dai due cancelli costruiti da uno per l'accesso pedonale e l'altro per quello carraio, Persona_5 all'altezza dei quali era stato inoltre posizionato il numero civico identificativo dell'immobile dell'attore;
- che i testi indicati dal avevano univocamente confermato il transito sulla strada in CP_1 questione da parte della dei suoi eredi e infine dell'attore; le relative deposizioni Per_5
dovevano considerarsi più attendibili rispetto a quelle, di contenuto opposto, rese dai testi indicati dalla controparte, sia in quanto questi ultimi erano “parenti stretti” (pag. 6) dei convenuti, sia in quanto le loro deposizioni confliggevano con quelle di due testi attorei,
e , privi di rapporti di parentela con il Testimone_1 Testimone_2 CP_1
- che la versione dei testi di parte attrice era inoltre coerente con lo stato di fatto dei luoghi, caratterizzato dalla presenza dei cancelli e del numero civico, mentre quella dei testi di parte convenuta - i quali avevano affermato che la i suoi successori utilizzavano la servitù Per_5
di passaggio intavolata - era poco plausibile, considerate sia la scarsa ampiezza del transito e la presenza di uno scalino che rendeva poco agevole l'accesso a cicli e motocicli, sia l'intrinseca contraddizione tra quanto allegato negli atti dai convenuti circa l'epoca di chiusura del varco d'accesso all'immobile dell'attore.
5. Avverso la sentenza, non notificata, hanno proposto appello i signori , Parte_1 Pt_2
e sulla base di un unico, articolato motivo.
[...] Parte_3
5.1 Gli appellanti hanno contestato, innanzitutto, che il primo giudice abbia ritenuto sussistere i presupposti per l'acquisto della servitù, ed in specie la prova dell'utilizzo ultratrentennale della stradina per cui è causa quale via di accesso al fondo dell'attore, sulla base di due presunzioni errate e di un travisamento degli esiti della prova testimoniale raccolta in corso di causa.
5.1.1. Quanto, in primo luogo, alla presenza dei cancelli, gli appellanti hanno osservato che, sebbene i cancelli possano rappresentare in astratto degli elementi da tenere in considerazione ai fini della valutazione della sussistenza della servitù di passaggio, nel caso di specie la loro presenza era irrilevante, poiché in concreto l'unico accesso utilizzato da Persona_5 era stato quello della servitù di passaggio tavolarmente iscritta;
inoltre la costruzione di cancelli a servizio di un immobile non necessariamente ne implica un utilizzo effettivo, potendo rispondere al solo fine di un incremento di valore della proprietà; infine, le pose fotografiche citate dal giudice nelle quali sono raffigurati i suddetti cancelli non risultano avere una data certa e, pertanto, non vi era alcuna prova di quando gli stessi fossero stati edificati.
Quanto, in secondo luogo, al posizionamento del numero civico all'altezza dei cancelli, gli appellanti hanno obiettato che tale circostanza risulta pacifica, in quanto non contestata, solo dal momento dell'acquisto dell'immobile da parte del sig. mentre per il periodo CP_1
antecedente al 2018 vi era contestazione e non era stata fornita alcuna prova al riguardo.
Hanno sostenuto che lo spostamento sia stato effettuato in modo strumentale all'accoglimento della domanda attorea, così come avvenuto per la cassetta della posta. Hanno osservato che le pose fotografiche depositate dagli attori risultano contraddittorie sul punto: confrontando gli allegati 3 ter e 11 di parte attrice (prima e dopo i lavori di ristrutturazione eseguiti dal
, la cassetta delle lettere risultava diversa sia nella foggia che nel posizionamento, CP_1
mentre il numero civico nella seconda foto era assente. Lo stesso dicasi se si raffrontano le pose fotografiche agli allegati 7 bis e 11 di parte attrice: nella prima, scattata sicuramente dopo il 2018 in quanto presenta il cartello dei lavori in corso commissionati dal si CP_1 vede la cassetta della posta posizionata verso l'esterno e un numero civico, mentre nella seconda, scattata prima del 2018 in quanto la casa è visibilmente chiusa e non vi sono in corso lavori di ristrutturazione, c'è una cassetta delle lettere diversa e manca il numero civico.
Infine, sarebbe irrilevante il fatto che “Lo stato dei luoghi per come sopra descritto è stato poi accertato anche tramite la consulenza tecnica d'ufficio espletata” (p. 6 sentenza), essendo l'accertamento operato dal CTU temporalmente collocato al momento del sopralluogo, occorso in data 4.8.2022, e dunque non in grado di indicare quale potesse essere lo stato dei luoghi precedente.
5.1.2 Quanto, invece, alla valutazione degli esiti della prova testimoniale, il primo Giudice aveva errato nel ritenere maggiormente attendibili i testi di parte attrice rispetto a quelli a prova contraria.
Sul punto gli appellanti hanno contestato, preliminarmente, che una circostanza confermata da alcuni testimoni e smentita da altri possa ritenersi provata in assenza di concreti elementi per ritenere che gli uni siano più attendibili degli altri;
e negato che, nel caso di specie, vi fossero ragioni per ritenere i testimoni di parte attrice più attendibili di quelli di parte convenuta, essendo anche i primi parenti stretti delle parti o portatori di un potenziale interesse in causa. Hanno dedotto, in particolare, che non era un “semplice Testimone_1 vicino di casa”, ma il “proprietario del fondo su cui insiste il diritto di servitù di passaggio espressamente menzionato nel contratto di compravendita” e per tale ragione, diversamente da quanto affermato dal primo giudice, interessato all'accertamento della servitù di passaggio richiesta nel presente giudizio, posto che, a seguito di tale accertamento, il sig. CP_1 avrebbe verosimilmente smesso di transitare sul fondo di proprietà del con conseguente Tes_1 liberazione di quest'ultimo dalla servitù tavolarmente iscritta. Anche l'altro testimone valorizzato dal primo giudice, , non poteva ritenersi privo di interesse in causa Testimone_2 in quanto “geometra che ha assistito l'attore nei lavori di ristrutturazione”, e dunque in rapporto d'opera con quest'ultimo, “con tutte le implicazioni che ne conseguono” (pag. 8 atto di appello). Quest'ultimo, inoltre, avrebbe riferito unicamente di aver utilizzato in prima persona la stradina a partire dalla fine di dicembre 2018 ossia dall'inizio dei lavori di ristrutturazione, nulla dichiarando in ordine alla situazione antecedente, il che, peraltro, confermerebbe quanto affermato dagli odierni appellanti, ossia che il passaggio abusivo sulla stradina sarebbe cominciato proprio a seguito dei lavori.
5.2 Col medesimo motivo gli appellanti hanno poi lamentato che il Giudice abbia ritenuto
“poco plausibile la diversa ricostruzione fornita dai convenuti e poi raccontata dai testi”
(pag. 7 sentenza), ossia che il transito avvenisse non sulla stradina per cui è causa ma sulla servitù tavolarmente iscritta, sulla base di due ulteriori presunzioni, parimenti errate.
5.2.1 In particolare, gli appellanti hanno evidenziato: che l'ampiezza della pubblica via e della servitù di passaggio tavolarmente iscritta non era mai stata oggetto di accertamento in giudizio, non rientrando nel quesito rivolto al CTU;
che il convincimento del giudice si era fondato essenzialmente su una fotografia amatoriale, priva di riferimento spaziale, e senza prendere in considerazione il fatto che le autovetture in circolazione all'epoca fossero in numero inferiore e più compatte di quelle attuali;
che una presunzione atta a provare l'inattendibilità di una dichiarazione testimoniale non può basarsi su un'altra dichiarazione testimoniale;
che lo scalino è in realtà una mera soglia in calcestruzzo dello spessore di un centimetro, posto a ridosso del passo carraio della servitù tavolarmente iscritta, che non ha mai impedito il transito attraverso il varco, a piedi o con altri mezzi;
che non vi sarebbe stata, del resto, ragione per iscrivere all'Ufficio Tavolare una servitù di passaggio se non fosse stato possibile utilizzarla come via di accesso.
5.2.2 In secondo luogo, gli appellanti non hanno ravvisato alcun contrasto nelle allegazioni contenute negli atti difensivi relativamente all'epoca di chiusura del varco di accesso alla servitù intavolata, rilevando che la stessa rete che prima fungeva da cancello mobile per la era stata poi utilizzata dal per bloccare definitivamente l'ingresso e Per_5 CP_1 precostituirsi la prova per invocare l'acquisto per usucapione di una diversa servitù di passaggio, a lui più gradita.
5.3 Hanno quindi richiesto, in riforma parziale della sentenza appellata, il rigetto della domanda dell'attore, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
6. Si è costituito contestando in fatto e in diritto l'impugnazione Controparte_1 avversaria e chiedendone il rigetto. Ha dedotto che i cancelli sono opere stabili, permanenti e visibili, realizzate per il passaggio pedonale e carraio, e che risaliva all'anno 1977 il deposito e l'approvazione del Comune del progetto di recinzione;
che anche la presenza del numero civico in periodo antecedente il 2018 era provata, posto che l'apposizione di esso non compete al privato cittadino, ma al CP_3
e che anche la cassetta della posta risultava essere stata ivi posizionata ben prima dell'anno
2018.
Quanto alle prove testimoniali, ha evidenziato che, mentre i testimoni dei convenuti sono tutti parenti stretti di questi ultimi, non vi è alcun rapporto di parentela tra i testimoni attorei
, ed Persona_3 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_1 Testimone_2
e l'odierno appellato.
Quanto al passaggio corrispondente alla servitù intavolata, indicato nella misura di circa 180 cm., ha dedotto che gli stessi appellanti ne hanno implicitamente ammesso l'inidoneità al passaggio delle autovetture attuali (di dimensioni maggiori di quelle degli anni '70), e che lo scalino misura, come comprovato dalle fotografie in atti, non 1 cm. ma tra i 20 e 30 cm., costituendo dunque un impedimento oggettivo al transito.
Ha aggiunto che, sebbene i testimoni a prova contraria abbiano dichiarato di non aver visto passare la sig.ra sulla stradina oggetto di causa, non lo hanno, tuttavia, Persona_5
escluso; e, infine, che anche il CTU ha evidenziato nel proprio elaborato che la stradina oggetto di contesa era stata creata per accedere ai vari fondi, compresa l'unità immobiliare del sig. CP_1
7. Disposto lo scambio degli atti previsto dall'art. 352, co. 1, nn. 1, 2 e 3 c.p.c., e scaduto il
17.6.2025 il termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza, la causa è stata riservata dall'istruttore alla decisione del collegio.
8. Con unico, complesso motivo di appello, gli appellanti hanno censurato la “erronea valutazione della prova acquisita nel corso del giudizio di primo grado in relazione alla sussistenza dei presupposti per l'acquisto per usucapione della servitù di passaggio a piedi e con mezzi” (pag. 4 dell'atto di appello).
La prima contestazione riguarda la presunzione che sarebbe stata erroneamente applicata dal
Tribunale il quale, dalla mera esistenza dei due cancelli posizionati a confine tra il fondo della la strada di cui è causa avrebbe desunto che i cancelli stessi fossero utilizzati come Per_5 accesso al fondo medesimo. E tale utilizzo sarebbe smentito, secondo gli appellanti, dalla circostanza che, in realtà, il solo accesso utilizzato dalla ra costituito dalla servitù di passaggio tavolarmente iscritta Per_5 sub G.T. 70/1968.
8.1 Si osserva innanzitutto che il giudice di primo grado non ha fatto discendere l'esistenza dei presupposti dell'usucapione della servitù di passaggio dalla mera presenza dei due cancelli
(e della strada) quale opere permanenti e visibili astrattamente idonee a integrare il requisito dell'apparenza della servitù stessa (v., tra le altre, Cass., n. 437/1980; Cass., n. 7817/2006), ma ne ha correttamente apprezzato la valenza presuntiva unitamente agli esiti della prova testimoniale (“tali circostanze, di per sé utili a fini presuntivi, sono peraltro confermate dalla prova testimoniale”; pag. 6 della sentenza).
Ed è proprio quest'ultima ad assumere decisiva rilevanza ai fini dell'accoglimento della domanda attorea, tanto che gli stessi appellanti negano la funzione servente al transito dei cancelli sul rilievo che l'unico accesso utilizzato per accedere al fondo fosse quello CP_1 assicurato dalla servitù di passaggio intavolata, riferito dai testi indicati da parte convenuta.
La questione è allora quella, pure oggetto del primo motivo, della valutazione delle opposte versioni rese dai testi rispettivamente citati dalle parti.
8.2 E' consolidato il principio secondo cui “in tema di valutazione della prova, il contrasto tra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi impone al giudice di confrontare le deposizioni raccolte e di apprezzarne la credibilità in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, tenendo conto del rapporto di vicinanza alle parti, dell'intrinseca congruenza delle dichiarazioni e della loro convergenza con gli eventuali elementi di prova acquisiti, esponendo poi le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe” (Cass., 31.5.2024, n. 15270).
Nella specie, il vaglio di attendibilità delle dichiarazioni testimoniali operato dal giudice di primo grado appare rispondente ai criteri dettati dalla giurisprudenza di legittimità.
8.2.1 In particolare, il primo elemento valorizzato attiene alla provenienza delle dichiarazioni dei testi indicati dai convenuti esclusivamente da persone a questi ultimi legati da stretti rapporti di parentela o affinità ( e , sorella e cognato di Per_7 Per_8 Parte_1 Per_8
e figli di , e dal contrasto tra dette dichiarazioni rispetto a Testimone_5 Parte_3
quelle rese dai soli due testi estranei a legami di parentela con le parti, e Testimone_1
, i quali hanno confermato, rispettivamente, il transito di Testimone_2 Persona_5 prima, dei suoi successori e del poi, e quello di quest'ultimo lungo la strada di cui è CP_1
causa.
La motivazione addotta dal giudice di primo grado appare corretta, in quanto – tra gli elementi soggettivi di cui deve tenersi conto ai fini del giudizio di attendibilità - rientrano anche “la … qualità e vicinanza alle parti” dei testi (Cass. 27.1.2015, n. 1547), né cogliendo nel segno le censure mosse in merito dagli appellanti, i quali hanno allegato il “potenziale interesse in causa” (pag. 9 dell'atto di appello) dei due testi.
Quanto, in primo luogo, al la sua qualità di proprietario del fondo sul quale è Tes_1
tavolarmente iscritta la servitù di passaggio sub G.T. 70/1968 in favore del fondo attoreo non assume rilevanza al fine di negare attendibilità alla deposizione del teste.
Gli appellanti hanno sostenuto l'interesse del a vedere accolta la domanda di Tes_1 usucapione dell'attore, perché in tal modo quest'ultimo “non sarebbe più costretto a transitare sul fondo di proprietà del testimone che verrebbe di fatto liberato Testimone_1 dalla servitù tavolarmente iscritta, la quale resterebbe solo un segno su una mappa”, dimenticando peraltro che il diritto di servitù rimarrebbe in ogni caso iscritto a peso del fondo potendo essere quindi liberamente esercitato dal indipendentemente Tes_1 CP_1 dall'accoglimento della domanda in esame.
Quanto, in secondo luogo, al , il mero rapporto di prestazione d'opera con l'attore (il Tes_2 teste, geometra, fu il progettista dei lavori di ristrutturazione della casa acquistata dal CP_1
non è di per sé solo idoneo a inficiarne la credibilità, dovendosi inoltre considerare che le dichiarazioni dallo stesso rese, relativamente al reiterato utilizzo della strada di proprietà dei convenuti al fine di raggiungere l'immobile acquistato dal (oggetto del capitolo 9 CP_1
della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c.), sono state univocamente confermate dai rimanenti testi attorei (all'infuori di non a conoscenza della circostanza). Testimone_3
8.2.2 Ulteriore elemento, di carattere oggettivo, che conforta la versione resa dai testi attorei
è stato individuato nel numero civico identificativo dell'immobile ora di proprietà dell'attore, numero posizionato proprio all'altezza dei due cancelli utilizzati per l'accesso pedonale e carraio, sì da “permettere il facile riconoscimento dell'immobile a chi debba accedervi” (pag.
6 della sentenza) evidentemente provenendo dalla strada dei convenuti.
Gli appellanti hanno contestato che sussista prova del fatto che il numero civico fosse stato ivi posizionato prima dell'acquisto dell'immobile da parte del essendo quindi tale CP_1
elemento privo di valenza indiziaria per il periodo anteriore. In contrario, si osserva che il fatto che il numero civico fosse stato apposto da Persona_5
sin dal 1977, sul portone ubicato all'altezza dei cancelli posti a confine del proprio
[...] fondo con la stradina di cui è causa venne allegato dall'attore nell'atto di citazione (v. punto
10) e non venne tempestivamente contestato dai convenuti né nella comparsa di risposta in primo grado, né nelle memorie di cui all'art. 183, co. 6, nn. 1 e 2 c.p.c., e quindi fondatamente
è stato ritenuto “pacifico” dalla sentenza impugnata (pag. 6).
8.3 Esente da censure appare anche la valutazione di inverosimiglianza dell'assunto difensivo dei convenuti, laddove hanno riferito che il solo accesso al fondo oggi di proprietà dell'attore sarebbe avvenuto attraverso la servitù di passaggio tavolarmente iscritta a favore del fondo stesso anche mediante “veicoli” (pag. 4 della comparsa di risposta;
a pag. 2 della memoria ex art. 183, co. 6, n 3 c.p.c., inoltre, venne dedotto che vi era “lo spazio sufficiente, pari a metri
2, anche per il passaggio di mezzi motorizzati”, tali non potendosi che intendere, visto il riferimento alla larghezza del varco, gli autoveicoli).
Va invero evidenziato sia che nessuno dei testi indicati da parte convenuta ha confermato che sulla strada gravata da servitù transitassero anche autovetture o comunque veicoli a motore, avendo gli stessi dichiarato che accedeva alla sua proprietà a piedi o in Persona_5 bicicletta, sia che la larghezza della strada, pari a 190 cm. come emergerebbe dalla fotografia prodotta dall'attore quale documento 17 e contestata nella sua corrispondenza allo stato dei luoghi dai convenuti, o al più a 2 metri, come sostenuto da questi ultimi, era tale da impedire o comunque rendere estremamente difficoltoso il transito anche agli autoveicoli dell'epoca che, pur indicati dagli appellanti come di dimensioni più ridotte rispetto a quelle oggi in commercio, avevano comunque una larghezza, quando non superiore, prossima a quella della strada.
9. Il vaglio di maggiore credibilità dei testi indicati dall'attore è quindi fondato su una pluralità di elementi tra loro convergenti, sia soggettivi, sia oggettivi, rappresentati dall'estraneità di due dei testi a rapporti di parentela, comuni invece a tutti i testi di parte convenuta, dalla presenza dei cancelli e del numero civico, e dall'inattendibilità della versione alternativa offerta dagli odierni appellanti.
Le dichiarazioni dei testi attorei, riferendo in modo univoco dell'accesso ultraventennale, da parte prima di quindi dei suoi successori e infine dell'appellato, alla casa Persona_5 di via G. D'Annunzio 46 attraverso la stradina di proprietà degli appellanti, danno conto del possesso pienamente corrispondente all'esercizio del diritto di servitù di passaggio, confermando quindi la sussistenza dei presupposti per l'usucapione.
10. Va quindi respinto l'appello proposto da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
avverso la sentenza n. 368/2023 del Tribunale di Gorizia, che viene per l'effetto confermata.
11. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con applicazione di valori prossimi a quelli medi previsti dal D.M. 55/2014 (e aggiornati dal D.M.
147/2022) per lo scaglione di riferimento (cause di valore indeterminabile di bassa complessità) per le fasi di studio (Euro 2.000,00), introduttiva (Euro 1.400,00) e decisionale
(Euro 3.400,00), esclusa la fase istruttoria, in mancanza di un suo effettivo svolgimento.
11.1 Si dà infine atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti in solido tra loro, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, nella suindicata composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 177/2024 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da , e avverso la sentenza Parte_1 Parte_2 Parte_3
n. 368/2023 del Tribunale di Gorizia che, per l'effetto, conferma;
- condanna gli appellanti in solido tra loro alla rifusione delle spese del presente grado in favore dell'appellato, liquidate in Euro 6.800,00 per compensi, oltre a spese generali, CPA e
IVA ex lege;
- dichiara sussistere i presupposti, a carico degli appellanti in solido tra loro, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
Trieste, 5 agosto 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Daniele Venier dott. Arturo Picciotto 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In realtà, come precisato nella sentenza appellata, l'atto di citazione conteneva un errore materiale, essendo Par il fondo di cui alla P.T. 1306, c.t. 1° di proprietà della e del e quello di cui alla P.T. 375, c.t. 3° di Pt_2 Par proprietà del solo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, composta dai magistrati: dott. Arturo Picciotto Presidente dott. Daniele Venier Consigliere rel. dott. Sergio Carnimeo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 177/2024 promossa con atto di citazione in appello notificato il
14.5.2024 da
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. , tutti C.F._2 Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi dall'avv. ALBERTO TOFFUL, presso il cui studio in Gorizia, via
Morelli n. 34, risultano elettivamente domiciliati, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta del primo grado
APPELLANTI contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._4 dall'avv. SAMO SANZIN, presso il cui studio in Gorizia, via Diaz n. 11, risulta elettivamente domiciliato, per procura a margine dell'atto di citazione di primo grado
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 368/2023 del Tribunale di Gorizia, pubblicata il
29.12.2023 e non notificata – “usucapione servitù di passaggio”
CONCLUSIONI Per gli appellanti: come da note depositata il 14.5.2025:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Trieste, respinta ogni contraria e/o diversa istanza, deduzione, azione, eccezione, in accoglimento del presente appello e in riforma parziale della sentenza n. 368/2023 (n. 237/2019 RG e n. 621/2023 Rep) emessa dal Giudice del Tribunale di Gorizia, dott.ssa Martina Ponzin, in data 29.12.2023 pubblicata nella medesima data, non notificata
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: rigettarsi, per le ragioni di cui in narrativa, la domanda formulata dal sig. nel primo grado di giudizio, in via principale. Controparte_1
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”
Per l'appellato: come da note depositata il 27.3.2025:
“nel merito: contrariis reiectis, rigettarsi l'impugnazione proposta dagli appellanti sì come infondata in fatto ed in diritto;
spese di causa rifuse”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 22.2.2019 conveniva in Controparte_1 giudizio innanzi al Tribunale di Gorizia e chiedendo Parte_1 Parte_2 Parte_3
di accertare e dichiarare l'acquisto per usucapione della servitù di passaggio a piedi, con biciclette, motocicli, automezzi ed autocarri, per una larghezza di tre metri, nonché di passaggio di linea telefonica e condutture elettriche, a beneficio del fondo di sua proprietà
(P.T. 1088 San Lorenzo Isontino, c.t. 1°, p.c. 679/4), sul quale era edificata un'abitazione con annessa autorimessa, e a peso del fondo di proprietà dei convenuti (P.T. 1306, c.t. 1°, p.c.
675/17 intestata al P.T. 375, c.t. 3°, p.c. 682/2 intestata al e alla P.T. 1513, CP_2
c.t. 2°, p.c. 678/6 intestata al e, in via subordinata ed alternativa, previa declaratoria di Pt_3
interclusione/semi-interclusione o difficile accessibilità del fondo attoreo ai sensi degli artt.
1051-1052 c.c., di costituirsi una servitù coattiva o necessaria di passaggio, nei termini sopra indicati, a peso e a favore dei medesimi fondi.
Deduceva, in particolare, di aver acquistato il fondo su descritto con atto di compravendita del 9.8.2018 dai venditori , Persona_1 Persona_2 Persona_3 Per_4
successori mortis causa a titolo universale della precedente proprietaria
[...] [...]
che ne aveva acquistato la proprietà nel 1968. Per_5 Allegava: che per accedere all'immobile sia egli stesso sia i precedenti proprietari dell'immobile avevano utilizzato – percorrendola a piedi, in bicicletta, in moto e auto - una stradina laterale che dalla via principale (via Gabriele d'Annunzio) passava, per un primo tratto, sulle p.c. 675/17 e 678/6 e poi, per un secondo tratto, sulla p.c. 682/2 di proprietà dei convenuti, e che rappresentava la sola via d'accesso, a piedi e con autovettura, dalla via pubblica;
che l'originaria proprietaria nel 1977 aveva recintato la casa e Persona_5 apposto due portoni per l'accesso carraio e pedonale dalla strada di cui è causa, ottenendo dal
Comune l'attribuzione del numero civico 46 posto sulla colonna dell'accesso pedonale.
Sulla medesima strada venivano altresì fatte passare le tubazioni di allaccio all'abitazione attorea del telefono e della linea elettrica.
Tale utilizzo si era protratto dagli anni '70 sino al settembre 2018, quando l'attore aveva ricevuto una diffida dai convenuti, con la quale gli era stato intimato di non utilizzare più quella strada per accedere al proprio immobile.
Allegava inoltre che in favore del proprio fondo era tavolarmente iscritta una servitù di passaggio a piedi, con carri e automezzi a peso di una stradina, la cui larghezza, di circa cm.
180/190, era però insufficiente a consentire il transito con vetture, risultando quindi necessario transitare attraverso la strada di proprietà dei convenuti.
2. I convenuti, premessa l'eccezione di improcedibilità della domanda per omesso espletamento della procedura di mediazione obbligatoria prevista dall'art. 5, co. 1 bis del D.
Lgs. 28/2010, contestavano in primo luogo la legittimazione attiva dell'attore, il quale non poteva considerarsi “avente causa”, in quanto, al pari dei precedenti proprietari, non era subentrato nel possesso dell'abitazione acquistata nel 2018, essendo la stessa sino ad allora e dal 2010, data del trasferimento altrove di rimasta disabitata e di fatto Persona_5 abbandonata.
In secondo luogo, deducevano che l'accesso alla proprietà dell'attore era assicurato dalla servitù di passaggio a piedi, con carri ed automezzi, costituita nel 1967 e intavolata nell'anno successivo, espressamente richiamata nel contratto di compravendita del 9.8.2018, la quale garantiva l'accesso sulla pubblica via G. D'Annunzio attraverso un passaggio ampio 2 metri e quindi più che sufficiente al transito di persone e veicoli, e con l'ausilio di uno scivolo realizzato sul marciapiede e idoneo a conferire la caratteristica tecnica di un passo carraio.
Conseguentemente, il fondo attoreo non poteva dirsi intercluso, in contrario non rilevando la recente chiusura, da parte dello stesso del varco di accesso con una rete metallica. CP_1 Contestavano inoltre la domanda di usucapione della servitù di passaggio di linea telefonica e condutture elettriche, rilevando che tali linee non erano sotterranee, ma erano posizionate su tralicci di proprietà degli enti gestori dei rispettivi servizi.
Infine, sostenevano che aveva utilizzato, per accedere alla sua proprietà, Persona_5 la sola servitù di passaggio intavolata, anche perché non era agricoltore, non possedeva mezzi agricoli, né autovetture da far transitare altrove, mentre il cancello dalla stesa installato non era stato utilizzato come punto d'accesso alla strada di proprietà dei convenuti, restando di fatto sempre chiuso come parte integrante della recinzione realizzata nel 1977.
Insistevano quindi nel merito per il rigetto delle domande dell'attore.
3. Veniva svolta istruttoria orale e disposta CTU intesa ad accertare lo stato dei luoghi, a rilevare l'esatto tracciato della servitù di passaggio oggetto di causa e a predisporre planimetria con l'indicazione del relativo percorso.
4. Con sentenza n. 368/2023 il Tribunale: 1) accertava la costituzione, in virtù di acquisto per usucapione, del diritto di servitù di passaggio a piedi, con biciclette, motocicli, automezzi ed autocarri a peso dei fondi di proprietà dei convenuti e a beneficio del fondo di proprietà dell'attore, secondo il piano tavolare di servitù redatto dalla CTU geom. punti Persona_6
L-I-A-B-C-D-G-F-L; 2) rigettava le domande di parte attrice in relazione alla servitù di passaggio di linea telefonica e conduttore elettriche e 3) compensava le spese di lite, ponendo a carico di parte attrice e parte convenuta il pagamento del 50% ciascuna degli oneri di CTU.
Il giudice rilevava:
- che il possesso della servitù di passaggio era stato esercitato in modo ininterrotto dagli anni
'70 al 2018 prima da e quindi – in forza di successione nel possesso – Persona_5
dai suoi eredi, e infine – mediante accessione del possesso – dall'attore;
- che segni visibili del possesso erano costituiti, unitamente alla strada, dai due cancelli costruiti da uno per l'accesso pedonale e l'altro per quello carraio, Persona_5 all'altezza dei quali era stato inoltre posizionato il numero civico identificativo dell'immobile dell'attore;
- che i testi indicati dal avevano univocamente confermato il transito sulla strada in CP_1 questione da parte della dei suoi eredi e infine dell'attore; le relative deposizioni Per_5
dovevano considerarsi più attendibili rispetto a quelle, di contenuto opposto, rese dai testi indicati dalla controparte, sia in quanto questi ultimi erano “parenti stretti” (pag. 6) dei convenuti, sia in quanto le loro deposizioni confliggevano con quelle di due testi attorei,
e , privi di rapporti di parentela con il Testimone_1 Testimone_2 CP_1
- che la versione dei testi di parte attrice era inoltre coerente con lo stato di fatto dei luoghi, caratterizzato dalla presenza dei cancelli e del numero civico, mentre quella dei testi di parte convenuta - i quali avevano affermato che la i suoi successori utilizzavano la servitù Per_5
di passaggio intavolata - era poco plausibile, considerate sia la scarsa ampiezza del transito e la presenza di uno scalino che rendeva poco agevole l'accesso a cicli e motocicli, sia l'intrinseca contraddizione tra quanto allegato negli atti dai convenuti circa l'epoca di chiusura del varco d'accesso all'immobile dell'attore.
5. Avverso la sentenza, non notificata, hanno proposto appello i signori , Parte_1 Pt_2
e sulla base di un unico, articolato motivo.
[...] Parte_3
5.1 Gli appellanti hanno contestato, innanzitutto, che il primo giudice abbia ritenuto sussistere i presupposti per l'acquisto della servitù, ed in specie la prova dell'utilizzo ultratrentennale della stradina per cui è causa quale via di accesso al fondo dell'attore, sulla base di due presunzioni errate e di un travisamento degli esiti della prova testimoniale raccolta in corso di causa.
5.1.1. Quanto, in primo luogo, alla presenza dei cancelli, gli appellanti hanno osservato che, sebbene i cancelli possano rappresentare in astratto degli elementi da tenere in considerazione ai fini della valutazione della sussistenza della servitù di passaggio, nel caso di specie la loro presenza era irrilevante, poiché in concreto l'unico accesso utilizzato da Persona_5 era stato quello della servitù di passaggio tavolarmente iscritta;
inoltre la costruzione di cancelli a servizio di un immobile non necessariamente ne implica un utilizzo effettivo, potendo rispondere al solo fine di un incremento di valore della proprietà; infine, le pose fotografiche citate dal giudice nelle quali sono raffigurati i suddetti cancelli non risultano avere una data certa e, pertanto, non vi era alcuna prova di quando gli stessi fossero stati edificati.
Quanto, in secondo luogo, al posizionamento del numero civico all'altezza dei cancelli, gli appellanti hanno obiettato che tale circostanza risulta pacifica, in quanto non contestata, solo dal momento dell'acquisto dell'immobile da parte del sig. mentre per il periodo CP_1
antecedente al 2018 vi era contestazione e non era stata fornita alcuna prova al riguardo.
Hanno sostenuto che lo spostamento sia stato effettuato in modo strumentale all'accoglimento della domanda attorea, così come avvenuto per la cassetta della posta. Hanno osservato che le pose fotografiche depositate dagli attori risultano contraddittorie sul punto: confrontando gli allegati 3 ter e 11 di parte attrice (prima e dopo i lavori di ristrutturazione eseguiti dal
, la cassetta delle lettere risultava diversa sia nella foggia che nel posizionamento, CP_1
mentre il numero civico nella seconda foto era assente. Lo stesso dicasi se si raffrontano le pose fotografiche agli allegati 7 bis e 11 di parte attrice: nella prima, scattata sicuramente dopo il 2018 in quanto presenta il cartello dei lavori in corso commissionati dal si CP_1 vede la cassetta della posta posizionata verso l'esterno e un numero civico, mentre nella seconda, scattata prima del 2018 in quanto la casa è visibilmente chiusa e non vi sono in corso lavori di ristrutturazione, c'è una cassetta delle lettere diversa e manca il numero civico.
Infine, sarebbe irrilevante il fatto che “Lo stato dei luoghi per come sopra descritto è stato poi accertato anche tramite la consulenza tecnica d'ufficio espletata” (p. 6 sentenza), essendo l'accertamento operato dal CTU temporalmente collocato al momento del sopralluogo, occorso in data 4.8.2022, e dunque non in grado di indicare quale potesse essere lo stato dei luoghi precedente.
5.1.2 Quanto, invece, alla valutazione degli esiti della prova testimoniale, il primo Giudice aveva errato nel ritenere maggiormente attendibili i testi di parte attrice rispetto a quelli a prova contraria.
Sul punto gli appellanti hanno contestato, preliminarmente, che una circostanza confermata da alcuni testimoni e smentita da altri possa ritenersi provata in assenza di concreti elementi per ritenere che gli uni siano più attendibili degli altri;
e negato che, nel caso di specie, vi fossero ragioni per ritenere i testimoni di parte attrice più attendibili di quelli di parte convenuta, essendo anche i primi parenti stretti delle parti o portatori di un potenziale interesse in causa. Hanno dedotto, in particolare, che non era un “semplice Testimone_1 vicino di casa”, ma il “proprietario del fondo su cui insiste il diritto di servitù di passaggio espressamente menzionato nel contratto di compravendita” e per tale ragione, diversamente da quanto affermato dal primo giudice, interessato all'accertamento della servitù di passaggio richiesta nel presente giudizio, posto che, a seguito di tale accertamento, il sig. CP_1 avrebbe verosimilmente smesso di transitare sul fondo di proprietà del con conseguente Tes_1 liberazione di quest'ultimo dalla servitù tavolarmente iscritta. Anche l'altro testimone valorizzato dal primo giudice, , non poteva ritenersi privo di interesse in causa Testimone_2 in quanto “geometra che ha assistito l'attore nei lavori di ristrutturazione”, e dunque in rapporto d'opera con quest'ultimo, “con tutte le implicazioni che ne conseguono” (pag. 8 atto di appello). Quest'ultimo, inoltre, avrebbe riferito unicamente di aver utilizzato in prima persona la stradina a partire dalla fine di dicembre 2018 ossia dall'inizio dei lavori di ristrutturazione, nulla dichiarando in ordine alla situazione antecedente, il che, peraltro, confermerebbe quanto affermato dagli odierni appellanti, ossia che il passaggio abusivo sulla stradina sarebbe cominciato proprio a seguito dei lavori.
5.2 Col medesimo motivo gli appellanti hanno poi lamentato che il Giudice abbia ritenuto
“poco plausibile la diversa ricostruzione fornita dai convenuti e poi raccontata dai testi”
(pag. 7 sentenza), ossia che il transito avvenisse non sulla stradina per cui è causa ma sulla servitù tavolarmente iscritta, sulla base di due ulteriori presunzioni, parimenti errate.
5.2.1 In particolare, gli appellanti hanno evidenziato: che l'ampiezza della pubblica via e della servitù di passaggio tavolarmente iscritta non era mai stata oggetto di accertamento in giudizio, non rientrando nel quesito rivolto al CTU;
che il convincimento del giudice si era fondato essenzialmente su una fotografia amatoriale, priva di riferimento spaziale, e senza prendere in considerazione il fatto che le autovetture in circolazione all'epoca fossero in numero inferiore e più compatte di quelle attuali;
che una presunzione atta a provare l'inattendibilità di una dichiarazione testimoniale non può basarsi su un'altra dichiarazione testimoniale;
che lo scalino è in realtà una mera soglia in calcestruzzo dello spessore di un centimetro, posto a ridosso del passo carraio della servitù tavolarmente iscritta, che non ha mai impedito il transito attraverso il varco, a piedi o con altri mezzi;
che non vi sarebbe stata, del resto, ragione per iscrivere all'Ufficio Tavolare una servitù di passaggio se non fosse stato possibile utilizzarla come via di accesso.
5.2.2 In secondo luogo, gli appellanti non hanno ravvisato alcun contrasto nelle allegazioni contenute negli atti difensivi relativamente all'epoca di chiusura del varco di accesso alla servitù intavolata, rilevando che la stessa rete che prima fungeva da cancello mobile per la era stata poi utilizzata dal per bloccare definitivamente l'ingresso e Per_5 CP_1 precostituirsi la prova per invocare l'acquisto per usucapione di una diversa servitù di passaggio, a lui più gradita.
5.3 Hanno quindi richiesto, in riforma parziale della sentenza appellata, il rigetto della domanda dell'attore, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
6. Si è costituito contestando in fatto e in diritto l'impugnazione Controparte_1 avversaria e chiedendone il rigetto. Ha dedotto che i cancelli sono opere stabili, permanenti e visibili, realizzate per il passaggio pedonale e carraio, e che risaliva all'anno 1977 il deposito e l'approvazione del Comune del progetto di recinzione;
che anche la presenza del numero civico in periodo antecedente il 2018 era provata, posto che l'apposizione di esso non compete al privato cittadino, ma al CP_3
e che anche la cassetta della posta risultava essere stata ivi posizionata ben prima dell'anno
2018.
Quanto alle prove testimoniali, ha evidenziato che, mentre i testimoni dei convenuti sono tutti parenti stretti di questi ultimi, non vi è alcun rapporto di parentela tra i testimoni attorei
, ed Persona_3 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_1 Testimone_2
e l'odierno appellato.
Quanto al passaggio corrispondente alla servitù intavolata, indicato nella misura di circa 180 cm., ha dedotto che gli stessi appellanti ne hanno implicitamente ammesso l'inidoneità al passaggio delle autovetture attuali (di dimensioni maggiori di quelle degli anni '70), e che lo scalino misura, come comprovato dalle fotografie in atti, non 1 cm. ma tra i 20 e 30 cm., costituendo dunque un impedimento oggettivo al transito.
Ha aggiunto che, sebbene i testimoni a prova contraria abbiano dichiarato di non aver visto passare la sig.ra sulla stradina oggetto di causa, non lo hanno, tuttavia, Persona_5
escluso; e, infine, che anche il CTU ha evidenziato nel proprio elaborato che la stradina oggetto di contesa era stata creata per accedere ai vari fondi, compresa l'unità immobiliare del sig. CP_1
7. Disposto lo scambio degli atti previsto dall'art. 352, co. 1, nn. 1, 2 e 3 c.p.c., e scaduto il
17.6.2025 il termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza, la causa è stata riservata dall'istruttore alla decisione del collegio.
8. Con unico, complesso motivo di appello, gli appellanti hanno censurato la “erronea valutazione della prova acquisita nel corso del giudizio di primo grado in relazione alla sussistenza dei presupposti per l'acquisto per usucapione della servitù di passaggio a piedi e con mezzi” (pag. 4 dell'atto di appello).
La prima contestazione riguarda la presunzione che sarebbe stata erroneamente applicata dal
Tribunale il quale, dalla mera esistenza dei due cancelli posizionati a confine tra il fondo della la strada di cui è causa avrebbe desunto che i cancelli stessi fossero utilizzati come Per_5 accesso al fondo medesimo. E tale utilizzo sarebbe smentito, secondo gli appellanti, dalla circostanza che, in realtà, il solo accesso utilizzato dalla ra costituito dalla servitù di passaggio tavolarmente iscritta Per_5 sub G.T. 70/1968.
8.1 Si osserva innanzitutto che il giudice di primo grado non ha fatto discendere l'esistenza dei presupposti dell'usucapione della servitù di passaggio dalla mera presenza dei due cancelli
(e della strada) quale opere permanenti e visibili astrattamente idonee a integrare il requisito dell'apparenza della servitù stessa (v., tra le altre, Cass., n. 437/1980; Cass., n. 7817/2006), ma ne ha correttamente apprezzato la valenza presuntiva unitamente agli esiti della prova testimoniale (“tali circostanze, di per sé utili a fini presuntivi, sono peraltro confermate dalla prova testimoniale”; pag. 6 della sentenza).
Ed è proprio quest'ultima ad assumere decisiva rilevanza ai fini dell'accoglimento della domanda attorea, tanto che gli stessi appellanti negano la funzione servente al transito dei cancelli sul rilievo che l'unico accesso utilizzato per accedere al fondo fosse quello CP_1 assicurato dalla servitù di passaggio intavolata, riferito dai testi indicati da parte convenuta.
La questione è allora quella, pure oggetto del primo motivo, della valutazione delle opposte versioni rese dai testi rispettivamente citati dalle parti.
8.2 E' consolidato il principio secondo cui “in tema di valutazione della prova, il contrasto tra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi impone al giudice di confrontare le deposizioni raccolte e di apprezzarne la credibilità in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, tenendo conto del rapporto di vicinanza alle parti, dell'intrinseca congruenza delle dichiarazioni e della loro convergenza con gli eventuali elementi di prova acquisiti, esponendo poi le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe” (Cass., 31.5.2024, n. 15270).
Nella specie, il vaglio di attendibilità delle dichiarazioni testimoniali operato dal giudice di primo grado appare rispondente ai criteri dettati dalla giurisprudenza di legittimità.
8.2.1 In particolare, il primo elemento valorizzato attiene alla provenienza delle dichiarazioni dei testi indicati dai convenuti esclusivamente da persone a questi ultimi legati da stretti rapporti di parentela o affinità ( e , sorella e cognato di Per_7 Per_8 Parte_1 Per_8
e figli di , e dal contrasto tra dette dichiarazioni rispetto a Testimone_5 Parte_3
quelle rese dai soli due testi estranei a legami di parentela con le parti, e Testimone_1
, i quali hanno confermato, rispettivamente, il transito di Testimone_2 Persona_5 prima, dei suoi successori e del poi, e quello di quest'ultimo lungo la strada di cui è CP_1
causa.
La motivazione addotta dal giudice di primo grado appare corretta, in quanto – tra gli elementi soggettivi di cui deve tenersi conto ai fini del giudizio di attendibilità - rientrano anche “la … qualità e vicinanza alle parti” dei testi (Cass. 27.1.2015, n. 1547), né cogliendo nel segno le censure mosse in merito dagli appellanti, i quali hanno allegato il “potenziale interesse in causa” (pag. 9 dell'atto di appello) dei due testi.
Quanto, in primo luogo, al la sua qualità di proprietario del fondo sul quale è Tes_1
tavolarmente iscritta la servitù di passaggio sub G.T. 70/1968 in favore del fondo attoreo non assume rilevanza al fine di negare attendibilità alla deposizione del teste.
Gli appellanti hanno sostenuto l'interesse del a vedere accolta la domanda di Tes_1 usucapione dell'attore, perché in tal modo quest'ultimo “non sarebbe più costretto a transitare sul fondo di proprietà del testimone che verrebbe di fatto liberato Testimone_1 dalla servitù tavolarmente iscritta, la quale resterebbe solo un segno su una mappa”, dimenticando peraltro che il diritto di servitù rimarrebbe in ogni caso iscritto a peso del fondo potendo essere quindi liberamente esercitato dal indipendentemente Tes_1 CP_1 dall'accoglimento della domanda in esame.
Quanto, in secondo luogo, al , il mero rapporto di prestazione d'opera con l'attore (il Tes_2 teste, geometra, fu il progettista dei lavori di ristrutturazione della casa acquistata dal CP_1
non è di per sé solo idoneo a inficiarne la credibilità, dovendosi inoltre considerare che le dichiarazioni dallo stesso rese, relativamente al reiterato utilizzo della strada di proprietà dei convenuti al fine di raggiungere l'immobile acquistato dal (oggetto del capitolo 9 CP_1
della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c.), sono state univocamente confermate dai rimanenti testi attorei (all'infuori di non a conoscenza della circostanza). Testimone_3
8.2.2 Ulteriore elemento, di carattere oggettivo, che conforta la versione resa dai testi attorei
è stato individuato nel numero civico identificativo dell'immobile ora di proprietà dell'attore, numero posizionato proprio all'altezza dei due cancelli utilizzati per l'accesso pedonale e carraio, sì da “permettere il facile riconoscimento dell'immobile a chi debba accedervi” (pag.
6 della sentenza) evidentemente provenendo dalla strada dei convenuti.
Gli appellanti hanno contestato che sussista prova del fatto che il numero civico fosse stato ivi posizionato prima dell'acquisto dell'immobile da parte del essendo quindi tale CP_1
elemento privo di valenza indiziaria per il periodo anteriore. In contrario, si osserva che il fatto che il numero civico fosse stato apposto da Persona_5
sin dal 1977, sul portone ubicato all'altezza dei cancelli posti a confine del proprio
[...] fondo con la stradina di cui è causa venne allegato dall'attore nell'atto di citazione (v. punto
10) e non venne tempestivamente contestato dai convenuti né nella comparsa di risposta in primo grado, né nelle memorie di cui all'art. 183, co. 6, nn. 1 e 2 c.p.c., e quindi fondatamente
è stato ritenuto “pacifico” dalla sentenza impugnata (pag. 6).
8.3 Esente da censure appare anche la valutazione di inverosimiglianza dell'assunto difensivo dei convenuti, laddove hanno riferito che il solo accesso al fondo oggi di proprietà dell'attore sarebbe avvenuto attraverso la servitù di passaggio tavolarmente iscritta a favore del fondo stesso anche mediante “veicoli” (pag. 4 della comparsa di risposta;
a pag. 2 della memoria ex art. 183, co. 6, n 3 c.p.c., inoltre, venne dedotto che vi era “lo spazio sufficiente, pari a metri
2, anche per il passaggio di mezzi motorizzati”, tali non potendosi che intendere, visto il riferimento alla larghezza del varco, gli autoveicoli).
Va invero evidenziato sia che nessuno dei testi indicati da parte convenuta ha confermato che sulla strada gravata da servitù transitassero anche autovetture o comunque veicoli a motore, avendo gli stessi dichiarato che accedeva alla sua proprietà a piedi o in Persona_5 bicicletta, sia che la larghezza della strada, pari a 190 cm. come emergerebbe dalla fotografia prodotta dall'attore quale documento 17 e contestata nella sua corrispondenza allo stato dei luoghi dai convenuti, o al più a 2 metri, come sostenuto da questi ultimi, era tale da impedire o comunque rendere estremamente difficoltoso il transito anche agli autoveicoli dell'epoca che, pur indicati dagli appellanti come di dimensioni più ridotte rispetto a quelle oggi in commercio, avevano comunque una larghezza, quando non superiore, prossima a quella della strada.
9. Il vaglio di maggiore credibilità dei testi indicati dall'attore è quindi fondato su una pluralità di elementi tra loro convergenti, sia soggettivi, sia oggettivi, rappresentati dall'estraneità di due dei testi a rapporti di parentela, comuni invece a tutti i testi di parte convenuta, dalla presenza dei cancelli e del numero civico, e dall'inattendibilità della versione alternativa offerta dagli odierni appellanti.
Le dichiarazioni dei testi attorei, riferendo in modo univoco dell'accesso ultraventennale, da parte prima di quindi dei suoi successori e infine dell'appellato, alla casa Persona_5 di via G. D'Annunzio 46 attraverso la stradina di proprietà degli appellanti, danno conto del possesso pienamente corrispondente all'esercizio del diritto di servitù di passaggio, confermando quindi la sussistenza dei presupposti per l'usucapione.
10. Va quindi respinto l'appello proposto da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
avverso la sentenza n. 368/2023 del Tribunale di Gorizia, che viene per l'effetto confermata.
11. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con applicazione di valori prossimi a quelli medi previsti dal D.M. 55/2014 (e aggiornati dal D.M.
147/2022) per lo scaglione di riferimento (cause di valore indeterminabile di bassa complessità) per le fasi di studio (Euro 2.000,00), introduttiva (Euro 1.400,00) e decisionale
(Euro 3.400,00), esclusa la fase istruttoria, in mancanza di un suo effettivo svolgimento.
11.1 Si dà infine atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti in solido tra loro, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, nella suindicata composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 177/2024 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da , e avverso la sentenza Parte_1 Parte_2 Parte_3
n. 368/2023 del Tribunale di Gorizia che, per l'effetto, conferma;
- condanna gli appellanti in solido tra loro alla rifusione delle spese del presente grado in favore dell'appellato, liquidate in Euro 6.800,00 per compensi, oltre a spese generali, CPA e
IVA ex lege;
- dichiara sussistere i presupposti, a carico degli appellanti in solido tra loro, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
Trieste, 5 agosto 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Daniele Venier dott. Arturo Picciotto 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In realtà, come precisato nella sentenza appellata, l'atto di citazione conteneva un errore materiale, essendo Par il fondo di cui alla P.T. 1306, c.t. 1° di proprietà della e del e quello di cui alla P.T. 375, c.t. 3° di Pt_2 Par proprietà del solo