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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 17/02/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2568/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Romeo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2568/2020 promossa da:
, (C.F. ), , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), domiciliato in Indirizzo Telematico;
rappresentato e difeso dall'avv. C.F._2
ROMEO DANIELA GIOVANNA giusta procura in atti.
OPPONENTE
contro
(C.F. ) e per essa , domiciliato in Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
VIALE SCALA GRECA 181/F 96100 SIRACUSA;
rappresentato e difeso dall'avv. DI LUCIANO
SEBASTIANO giusta procura in atti.
pagina 1 di 9 OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 20/11/2024 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno Parte_1 Parte_2 proposto opposizione ex art. 615 co.1 c.p.c. avverso l'atto di precetto notificatogli in data 29.5.2020 da Intesa
San Paolo s.p.a., in virtù del quale quest'ultima ha chiesto il pagamento di euro 200.067,47 quale saldo dovuto in ragione del contratto di mutuo fondiario stipulato in data 7 giugno 2007 con la . Controparte_3
1.1. A sostegno dell'opposizione, l'opponente ha dedotto ed eccepito: a) indeterminatezza delle somme indicate nell'atto di precetto;
b) la nullità del contratto di mutuo per superamento del limite di finanziabilità e conseguente nullità dell'atto di precetto per mancata notifica del titolo esecutivo;
c) il difetto di legittimazione attiva dell'opposta cessionaria, stante l'assenza di prova in ordine all'inclusione del credito per cui è causa tra quello oggetto di cessione;
d) la nullità del contratto di mutuo per usura originaria.
2. - Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio chiedendo, in via preliminare, il Controparte_1 rigetto dell'istanza cautelare, e, in via principale, il rigetto della domanda ex adverso proposta, poiché infondata in fatto e in diritto.
3. All'udienza del 11.3.2021, tenuta da un giudice diverso dal sottoscritto decidente, è stata sospesa l'esecutività del titolo e concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. Omessa ogni attività istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 20.11.2024 sulle conclusioni precisate a verbale dai procuratori presenti delle parti costituite, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
4. L'opposizione è infondata e va respinta.
4.1.Preliminarmente, va disattesa la censura dell'opponente riguardante il difetto di legittimazione attiva in capo all'opposta.
Sulla scorta della documentazione già versata in atti dall'opposta risulta che la cessionaria ha provato l'iter di cessione intervenuto, allegando l'estratto avviso di cessione contenuto in Gazzetta Ufficiale parte seconda, n. 52 del 5 maggio 2018c(cfr.doc.3 della comparsa di costituzione e risposta), da cui si evince, tra le categorie dei rapporti ceduti in blocco, la sussistenza del credito per il quale l'opposta agisce in via esecutiva, nonché la copia delle stampate della lista dei crediti ceduti (individuabili tramite idoneo codice identificativo NDG, che nel caso pagina 2 di 9 di specie 2133036767000 Rapporto n. 6000.61489249 rinvenibile a pag. 382 della lista ( cfr.doc. 8). In sede di memoria ex art.183 comma 6 n°2 cpc, l'opposta ha anche depositato la comunicazione di avvenuta cessione rilasciata dalla (cfr doc. 9), con la quest'ultima ha attestato che il credito per cui è casa rientra Controparte_3 tra quelli oggetto di trasferimento in virtù del contratto di cessione del 20.4.2018.
L'avviso di cessione prodotto consente l'individuazione senza incertezze dei crediti oggetto della cessione e quindi nessun dubbio può residuare circa la prova offerta dall'opposta rispetto alla titolarità attiva del credito vantato nei confronti dell'opponente.
E' ormai orientamento consolidato l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui: “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art.58 del d.lgs. n.385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione. Peraltro (Cass. 16 novembre 2011,
n. 23992) la cessione delle attività e delle passività, delle aziende e dei rami d'azienda, dei beni e dei rapporti giuridici individuali in blocco, ai sensi dell'art. 90, secondo comma, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 386
(applicabile "ratione temporis") ad un altro istituto di credito determina una successione a titolo particolare”
(Corte di Cassazione, sez. III civ., ordinanza n.15884 del 13.06.2019; Cass. Civ. 29 dicembre 2017, n.31188).
Un'ordinanza della Cassazione (n.10200/2021 del 16/4/2021) ha ulteriormente chiarito che ai fini della prova della cessione del credito: “la dichiarazione della cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello” (Cass.,
Sez.U., 04/5/2017, n.10790 e succ. conf.)”.
Va peraltro rilevato che, come affermato da ultimo da Cass n. 7866/2024, la produzione del contratto di cessione non è necessario laddove in concreto sia possibile ricondurre il contratto in questione tra quelli oggetto di cessione (“ vanno richiamate, al fine di prestarvi adesione, le decisioni di questa Corte n. 17944 del 22.06.2023 e n. 9412 del 05.04.2023, con le quali si è chiarito che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 TUB, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che (quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé) può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di pagina 3 di 9 trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo).
Nella specie deve ritenersi che parte opposta ha fornito idonea prova della titolarità del credito in capo alla società in forza della documentazione versata in atti. Controparte_1
5. Parte opponente lamenta inoltre che il credito vantato da non sarebbe determinato né Controparte_1 determinabile sulla base gli elementi contenuti nell'atto di precetto.
Tale eccezione va rigettata in quanto il credito precettato risulta determinato - o comunque determinabile - in base sia alle condizioni economiche specificamente indicate nel contratto di mutuo fondiario sottoscritto tra le parti (tasso di interesse di preammortamento;
tasso di ammortamento;
durata dell'ammortamento; tasso di mora;
commissione per estinzione anticipata;
spese), sia dalla lettura dell'atto di precetto del 28.2.2020, da cui si evince che la somma di cui si è intimato il pagamento con l'atto di precetto qui opposto è pari ad euro
189.804,17 per rate impagate ed euro 10.263,30 per interessi di mora, oltre interessi di mora successivi dal
24.8.2019 e fino al soddisfo, oltre la somma dovuta a titolo di compensi professionali (doc. 1 di parte opponente). Sul punto va, inoltre, precisato, che secondo la più condivisibile giurisprudenza di legittimità
“l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo – contenuto nel precetto a norma dell'art.
480, co. 1, c.p.c. – non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla” (Cass., 19.12.2013 n. 4008).
6. Parimenti infondata risulta l'eccezione di nullità del contratto di mutuo per violazione dell'art. 38 TUB.
Al riguardo basti osservare che, secondo le Sezioni unite della S.C., “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'articolo 38, secondo comma, del d.lgs. n. 385 del 1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra norma imperativa la disposizione - qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della «vigilanza prudenziale» (cfr. articoli 51 ss. e 53 t.u.b.) - la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto, potrebbe condurre al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito” (cfr. Sez. Un., n. 33719/2022).
Ne consegue che la violazione del limite di finanziabilità non si pone in contrasto con una norma imperativa (in quanto essa è preordinata solo alla specificazione dell'oggetto del contratto), e, quindi, non concreta una causa di nullità del contratto, il quale resta valido quale contratto di mutuo fondiario, non potendo essere riqualificato alla pagina 4 di 9 stregua di un mutuo ipotecario ordinario “prescindendo dal nomen iuris adoperato dalle parti e sterilizzandolo delle tutele speciali previste dalla legge, in favore del mutuante, per i finanziamenti fondiari”.
6.1. Il rigetto della precedente eccezione implica l'assorbimento dell'ulteriore doglianza relativa alla mancata notifica del titolo.
Ed infatti, va evidenziato che il contratto azionato è un mutuo fondiario, il quale è regolato dalla normativa contenuta nel Testo Unico Bancario. Detto provvedimento, all'art 41 TUB, prevede espressamente che il creditore fondiario è esonerato dall'incombente della notifica del titolo esecutivo, sicché anche detto motivo di opposizione non risulta fondato. La ratio della norma, come è noto, risiede nel fatto che, essendo stato, il debitore, parte del contratto bancario, vige la presunzione di piena conoscenza, in capo ad esso, del contratto e del suo contenuto, con esenzione del creditore dall'obbligo di notifica.
7. Infondati appaiono, altresì, i motivi di opposizione in tema di usurarietà degli interessi pattuiti ed applicati.
Al netto della genericità della contestazione - posto che l'opponente si limita a denunciare un'usurarietà generica, senza operare alcuna comparazione effettiva con il tasso soglia individuato nel trimestre di riferimento
- il tasso variabile contrattualmente previsto è parametrato all'Euribor a sei mesi, maggiorato di uno spread di
1,7000 punti annui. Nel contratto di mutuo versato in atti poi è stato previsto un indicatore sintetico di costo, alla data della stipula pari al 6,209%.
All'art. 5 del contratto invece sono indicate le modalità di determinazione del tasso di mora mediante rinvio ai tassi effettivi globali medi trimestrali degli interessi corrispettivi pubblicati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della legge n. 108/96 per la categoria di operazioni qualificate come
“mutui con garanzia reale a tasso variabile”, aumentati del 50% con arrotondamento allo 0,05% inferiore.
Pertanto, posto che la soglia usuraria, alla data della pattuizione, era pari al 7,97 % (all'uopo facendo riferimento alla categoria di operazioni “Mutui a tasso variabile”, non è dato ravvisarsi alcun superamento della soglia usura, in quanto sia il tasso di interesse corrispettivo che quello di mora risultano al di sotto.
7.1 Né, peraltro, potrebbe accedersi al calcolo operato dal perito di parte, il quale muove dal presupposto – errato- che il tasso di interesse da calcolare ai fini della verifica dell'usurarietà, è dato dalla somma di tutta una serie di spese, commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo promessi (ad eccezione di imposte e tasse), oltre agli interessi corrispettivi e di mora (cfr. pag. 5 relazione ctp).
Sul punto, deve ricordarsi che gli interessi sono prestazioni pecuniarie dovute da chi utilizza una somma di danaro altrui o ne ritarda la restituzione.
Sulla base di tale prima definizione, è possibile enucleare una fondamentale distinzione degli interessi sulla base della loro causa: gli interessi del primo tipo, detti corrispettivi, assolvono alla funzione di remunerare, in percentuale e con periodicità, un determinato capitale;
quelli del secondo tipo, detti moratori, assolvono alla funzione risarcitoria, anticipata e forfetizzata, del danno da ritardo nell'adempimento dell'obbligazione pecuniaria.
pagina 5 di 9 Trattandosi di prestazioni che, come detto, assolvono a funzioni differenti, ai fini della valutazione dell'usurarietà di un tasso d'interesse non appare giustificabile l'operazione - implicitamente sostenuta dall'opponente - secondo cui il tasso dei corrispettivi andrebbe sommato aritmeticamente con quello dei moratori, costituendo, invece, operazione corretta la valutazione separata di ciascuno di essi con riguardo al tasso soglia.
Né a diversa soluzione potrebbe pervenirsi sulla scorta della nota sentenza n. 350/2013 della Corte di cassazione la quale, in detta sede, si è limitata ad affermare che «[…] ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p., e dell'art.
1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori
[…]», con ciò intendendosi che il disposto di cui all'art. 1815, co. 2, c.c. - in virtù del quale «se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi» - si applica sia agli interessi corrispettivi che a quelli moratori, conformemente, peraltro, ad un indirizzo ermeneutico già consolidato nel tempo (cfr. Cass. n.
5286/2000; Cass. n. 5324/2003; Cass. n. 16992/2007).
7.3. Tali approdi sono stati, da ultimo, parzialmente confermati dalla Corte di cassazione a Sezioni unite (cfr.
Sez. U., n. 19597/2020), avendo le Sezioni unite della S.C. precisato che, dall'accertamento dell'usurarietà, discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, ma in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c. antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori e la relativa verifica va condotta raffrontando il
T.E.G. del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, con il tasso soglia usura, da determinarsi in applicazione dei seguenti criteri: a) per i contratti conclusi fino al 31.03.2003, il “tasso soglia di mora” coincide con il “tasso soglia dei corrispettivi”, poiché i decreti anteriori al D.M. 25 marzo 2003 (applicabile alle operazioni di credito dall'1.04.2003) non indicavano la maggiorazione media degli interessi moratori. La formula da seguire è la seguente: (T.E.G.M. × 1,5); b) per i contratti conclusi dall'1.04.2003 (data di entrata in vigore del D.M. 25.03.2003) al 30.06.2011, il “tasso soglia di mora” va determinato sommando al T.E.G.M. il valore del 2,1% (maggiorazione media degli interessi di mora indicata nei decreti), il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, comma 4, l. 108/1996 pro tempore vigente. La formula da seguire è la seguente: (T.E.G.M. + 2,1) × 1,5;
c) per i contratti conclusi dall'01.07.2011 (data di entrata in vigore del D.M. 27.06.2011) al 31.12.2017, il “tasso soglia di mora” si determina sommando al T.E.G.M. il valore del 2,1% (maggiorazione media degli interessi di mora indicata nei decreti), il tutto maggiorato di 1/4 + ulteriori 4 punti percentuali ex art. 2, comma 4, l.
108/1996, come modificato dal d.l. n. 70/2011, convertito con modificazioni dalla l. 106/2011. La formula corrispondente è la seguente: (T.E.G.M. + 2,1) × 1,25 + 4; d) per i contratti conclusi dall'1.01.2018 (data di entrata in vigore del D.M. 21.12.2017), il “tasso soglia di mora” si determina sommando al T.E.G.M. il valore del 1,9% (per i mutui ipotecari di durata ultraquinquennale) o del 4,1% (per le operazioni di leasing) o del 3,1%
pagina 6 di 9 (per il complesso degli altri prestiti) (maggiorazioni medie interessi di mora indicate nei decreti a partire dal
D.M. 21 dicembre 2017), il tutto maggiorato di 1/4 + ulteriori 4 punti percentuali ex art. 2, comma 4, l.
108/1996, come modificato dal D.L. 13 maggio 2011 n. 70 convertito con modificazioni in L. 12 luglio 2011, n.
106. La formula corrispondente è la seguente: (T.E.G.M. + 1,9 o 4,1 o 3,1) × 1,25 + 4.
A ciò aggiungasi che il “principio della sommatoria” di tasso degli interessi corrispettivi e tasso degli interessi è del tutto incompatibile con i principi stabiliti dalla citata sentenza n. 19597/2020 delle Sezioni unite (che impongono una separata valutazione di usurarietà con riferimento ai corrispettivi e ai moratori), oltre ad essere stato espressamente superato in numerose sentenze della S.C. (cfr. Cass. n. 31615/2021: «In tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento»; da ultimo, cfr. Cass. n. 14214/2022).
In applicazione di tali principi, va, dunque, disapplicato il meccanismo della sommatoria evocato dall'opponente, con la conseguenza che non emerge alcun superamento dei T.S.U. pro tempore vigenti.
7.2. Gli opponenti hanno poi sostenuto doversi tener conto, in sede di verifica contabile, della commissione di estinzione anticipata (v. pagg. 20 della citazione e pagg.
5-6 della perizia di parte di cui all'all. 3 della citazione).
La superiore ricostruzione non può essere condivisa – oltre che perché riferita ad una ipotesi meramente eventuale -, in quanto gli oneri correlati alla estinzione anticipata del rapporto non possono ritenersi idonei ad incidere sul tasso di interessi rilevante ai fini della verifica di usurarietà.
Gli stessi risultano infatti assimilabili alla multa penitenziale di cui all'art. 1373 c.c.
Tali conclusioni hanno trovato inizialmente l'avallo della più avveduta giurisprudenza di merito (v., in materia, specialmente Trib. Milano Sez. VI 14.10.2020, n. 6225; Trib. Oristano Sez. I 1.10.2020, n. 402; Trib. Torino Sez.
I 3.8.2020, n. 2733; Trib. Novara 1.7.2020, n. 324; Trib. Lecce 29.6.2020, n. 1510).
In tempi recenti, infine, si è orientato nella medesima direzione anche il Supremo Collegio, rilevando che: “per il principio di simmetria […] non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usuraie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni (cfr., in tema di commissione di massimo scoperto, Sez. U. n. 16303 del 20/06/2018, e più di recente Cass. n. 01464 del 18/01/2019). Facendo applicazione di questi principi al caso di specie, ne deriva in primo luogo l'impossibilità di cumulare, ai fini in esame, la commissione di estinzione anticipata con gli interessi moratori. La prima costituisce, infatti, una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore (mutuante) e pattuita in contratto per consentire al
pagina 7 di 9 mutuatario di sciogliersi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio. I secondi, come noto, costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi. A ben vedere, pertanto, proprio la natura di penale per recesso della commissione di estinzione anticipata comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà. La commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello. Non si è di fronte, cioè, a “una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente” (arg. D.L. n. 185 del 2008, ex art. 2 bis, come conv. dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella” (così, testualmente, Cass. Civ. Sez. III 14.3.2022, n. 8109).
8. - Conformemente alle risultanze di causa, pertanto, la domanda va integralmente rigettata.
8.1. - Le spese di lite del presente giudizio, liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n.
55/2014, aggiornati al D.M. n. 147/2022, secondo il valore della causa dichiarato in domanda (scaglione da €
52.001 ad € 260.000,00), nonché alla luce della natura della controversia e delle difese spiegate dalle parti anche in relazione al concreto esito della lite, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di parte opponente e in favore di parte opposta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Unico, Dott. Alessia Romeo, disattesa od assorbita ogni contraria domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
2568/2020 r.g., così dispone:
1) Rigetta l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 615, co. 1, c.p.c. da e Parte_1 Parte_2 nei confronti di e per essa , avverso l'atto di precetto notificato in
[...] Controparte_1 Controparte_2 data 29.5.2020.
3) Condanna e alla rifusione, in favore di delle Parte_1 Parte_2 Controparte_1 spese di lite che si liquidano in complessivi € 11.268,00 a titolo di compensi (fasi studio, introduttiva e decisionale ai valori medi, istruttoria e trattazione ai valori minimi), oltre rimborso forfetario spese al 15%, oltre c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22%, ove dovute, come per legge.
pagina 8 di 9 Così deciso in Siracusa, il 17 febbraio 2025
Il GIUDICE
dott. Alessia Romeo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Romeo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2568/2020 promossa da:
, (C.F. ), , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), domiciliato in Indirizzo Telematico;
rappresentato e difeso dall'avv. C.F._2
ROMEO DANIELA GIOVANNA giusta procura in atti.
OPPONENTE
contro
(C.F. ) e per essa , domiciliato in Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
VIALE SCALA GRECA 181/F 96100 SIRACUSA;
rappresentato e difeso dall'avv. DI LUCIANO
SEBASTIANO giusta procura in atti.
pagina 1 di 9 OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 20/11/2024 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno Parte_1 Parte_2 proposto opposizione ex art. 615 co.1 c.p.c. avverso l'atto di precetto notificatogli in data 29.5.2020 da Intesa
San Paolo s.p.a., in virtù del quale quest'ultima ha chiesto il pagamento di euro 200.067,47 quale saldo dovuto in ragione del contratto di mutuo fondiario stipulato in data 7 giugno 2007 con la . Controparte_3
1.1. A sostegno dell'opposizione, l'opponente ha dedotto ed eccepito: a) indeterminatezza delle somme indicate nell'atto di precetto;
b) la nullità del contratto di mutuo per superamento del limite di finanziabilità e conseguente nullità dell'atto di precetto per mancata notifica del titolo esecutivo;
c) il difetto di legittimazione attiva dell'opposta cessionaria, stante l'assenza di prova in ordine all'inclusione del credito per cui è causa tra quello oggetto di cessione;
d) la nullità del contratto di mutuo per usura originaria.
2. - Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio chiedendo, in via preliminare, il Controparte_1 rigetto dell'istanza cautelare, e, in via principale, il rigetto della domanda ex adverso proposta, poiché infondata in fatto e in diritto.
3. All'udienza del 11.3.2021, tenuta da un giudice diverso dal sottoscritto decidente, è stata sospesa l'esecutività del titolo e concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. Omessa ogni attività istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 20.11.2024 sulle conclusioni precisate a verbale dai procuratori presenti delle parti costituite, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
4. L'opposizione è infondata e va respinta.
4.1.Preliminarmente, va disattesa la censura dell'opponente riguardante il difetto di legittimazione attiva in capo all'opposta.
Sulla scorta della documentazione già versata in atti dall'opposta risulta che la cessionaria ha provato l'iter di cessione intervenuto, allegando l'estratto avviso di cessione contenuto in Gazzetta Ufficiale parte seconda, n. 52 del 5 maggio 2018c(cfr.doc.3 della comparsa di costituzione e risposta), da cui si evince, tra le categorie dei rapporti ceduti in blocco, la sussistenza del credito per il quale l'opposta agisce in via esecutiva, nonché la copia delle stampate della lista dei crediti ceduti (individuabili tramite idoneo codice identificativo NDG, che nel caso pagina 2 di 9 di specie 2133036767000 Rapporto n. 6000.61489249 rinvenibile a pag. 382 della lista ( cfr.doc. 8). In sede di memoria ex art.183 comma 6 n°2 cpc, l'opposta ha anche depositato la comunicazione di avvenuta cessione rilasciata dalla (cfr doc. 9), con la quest'ultima ha attestato che il credito per cui è casa rientra Controparte_3 tra quelli oggetto di trasferimento in virtù del contratto di cessione del 20.4.2018.
L'avviso di cessione prodotto consente l'individuazione senza incertezze dei crediti oggetto della cessione e quindi nessun dubbio può residuare circa la prova offerta dall'opposta rispetto alla titolarità attiva del credito vantato nei confronti dell'opponente.
E' ormai orientamento consolidato l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui: “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art.58 del d.lgs. n.385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione. Peraltro (Cass. 16 novembre 2011,
n. 23992) la cessione delle attività e delle passività, delle aziende e dei rami d'azienda, dei beni e dei rapporti giuridici individuali in blocco, ai sensi dell'art. 90, secondo comma, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 386
(applicabile "ratione temporis") ad un altro istituto di credito determina una successione a titolo particolare”
(Corte di Cassazione, sez. III civ., ordinanza n.15884 del 13.06.2019; Cass. Civ. 29 dicembre 2017, n.31188).
Un'ordinanza della Cassazione (n.10200/2021 del 16/4/2021) ha ulteriormente chiarito che ai fini della prova della cessione del credito: “la dichiarazione della cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello” (Cass.,
Sez.U., 04/5/2017, n.10790 e succ. conf.)”.
Va peraltro rilevato che, come affermato da ultimo da Cass n. 7866/2024, la produzione del contratto di cessione non è necessario laddove in concreto sia possibile ricondurre il contratto in questione tra quelli oggetto di cessione (“ vanno richiamate, al fine di prestarvi adesione, le decisioni di questa Corte n. 17944 del 22.06.2023 e n. 9412 del 05.04.2023, con le quali si è chiarito che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 TUB, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che (quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé) può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di pagina 3 di 9 trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo).
Nella specie deve ritenersi che parte opposta ha fornito idonea prova della titolarità del credito in capo alla società in forza della documentazione versata in atti. Controparte_1
5. Parte opponente lamenta inoltre che il credito vantato da non sarebbe determinato né Controparte_1 determinabile sulla base gli elementi contenuti nell'atto di precetto.
Tale eccezione va rigettata in quanto il credito precettato risulta determinato - o comunque determinabile - in base sia alle condizioni economiche specificamente indicate nel contratto di mutuo fondiario sottoscritto tra le parti (tasso di interesse di preammortamento;
tasso di ammortamento;
durata dell'ammortamento; tasso di mora;
commissione per estinzione anticipata;
spese), sia dalla lettura dell'atto di precetto del 28.2.2020, da cui si evince che la somma di cui si è intimato il pagamento con l'atto di precetto qui opposto è pari ad euro
189.804,17 per rate impagate ed euro 10.263,30 per interessi di mora, oltre interessi di mora successivi dal
24.8.2019 e fino al soddisfo, oltre la somma dovuta a titolo di compensi professionali (doc. 1 di parte opponente). Sul punto va, inoltre, precisato, che secondo la più condivisibile giurisprudenza di legittimità
“l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo – contenuto nel precetto a norma dell'art.
480, co. 1, c.p.c. – non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla” (Cass., 19.12.2013 n. 4008).
6. Parimenti infondata risulta l'eccezione di nullità del contratto di mutuo per violazione dell'art. 38 TUB.
Al riguardo basti osservare che, secondo le Sezioni unite della S.C., “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'articolo 38, secondo comma, del d.lgs. n. 385 del 1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra norma imperativa la disposizione - qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della «vigilanza prudenziale» (cfr. articoli 51 ss. e 53 t.u.b.) - la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto, potrebbe condurre al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito” (cfr. Sez. Un., n. 33719/2022).
Ne consegue che la violazione del limite di finanziabilità non si pone in contrasto con una norma imperativa (in quanto essa è preordinata solo alla specificazione dell'oggetto del contratto), e, quindi, non concreta una causa di nullità del contratto, il quale resta valido quale contratto di mutuo fondiario, non potendo essere riqualificato alla pagina 4 di 9 stregua di un mutuo ipotecario ordinario “prescindendo dal nomen iuris adoperato dalle parti e sterilizzandolo delle tutele speciali previste dalla legge, in favore del mutuante, per i finanziamenti fondiari”.
6.1. Il rigetto della precedente eccezione implica l'assorbimento dell'ulteriore doglianza relativa alla mancata notifica del titolo.
Ed infatti, va evidenziato che il contratto azionato è un mutuo fondiario, il quale è regolato dalla normativa contenuta nel Testo Unico Bancario. Detto provvedimento, all'art 41 TUB, prevede espressamente che il creditore fondiario è esonerato dall'incombente della notifica del titolo esecutivo, sicché anche detto motivo di opposizione non risulta fondato. La ratio della norma, come è noto, risiede nel fatto che, essendo stato, il debitore, parte del contratto bancario, vige la presunzione di piena conoscenza, in capo ad esso, del contratto e del suo contenuto, con esenzione del creditore dall'obbligo di notifica.
7. Infondati appaiono, altresì, i motivi di opposizione in tema di usurarietà degli interessi pattuiti ed applicati.
Al netto della genericità della contestazione - posto che l'opponente si limita a denunciare un'usurarietà generica, senza operare alcuna comparazione effettiva con il tasso soglia individuato nel trimestre di riferimento
- il tasso variabile contrattualmente previsto è parametrato all'Euribor a sei mesi, maggiorato di uno spread di
1,7000 punti annui. Nel contratto di mutuo versato in atti poi è stato previsto un indicatore sintetico di costo, alla data della stipula pari al 6,209%.
All'art. 5 del contratto invece sono indicate le modalità di determinazione del tasso di mora mediante rinvio ai tassi effettivi globali medi trimestrali degli interessi corrispettivi pubblicati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della legge n. 108/96 per la categoria di operazioni qualificate come
“mutui con garanzia reale a tasso variabile”, aumentati del 50% con arrotondamento allo 0,05% inferiore.
Pertanto, posto che la soglia usuraria, alla data della pattuizione, era pari al 7,97 % (all'uopo facendo riferimento alla categoria di operazioni “Mutui a tasso variabile”, non è dato ravvisarsi alcun superamento della soglia usura, in quanto sia il tasso di interesse corrispettivo che quello di mora risultano al di sotto.
7.1 Né, peraltro, potrebbe accedersi al calcolo operato dal perito di parte, il quale muove dal presupposto – errato- che il tasso di interesse da calcolare ai fini della verifica dell'usurarietà, è dato dalla somma di tutta una serie di spese, commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo promessi (ad eccezione di imposte e tasse), oltre agli interessi corrispettivi e di mora (cfr. pag. 5 relazione ctp).
Sul punto, deve ricordarsi che gli interessi sono prestazioni pecuniarie dovute da chi utilizza una somma di danaro altrui o ne ritarda la restituzione.
Sulla base di tale prima definizione, è possibile enucleare una fondamentale distinzione degli interessi sulla base della loro causa: gli interessi del primo tipo, detti corrispettivi, assolvono alla funzione di remunerare, in percentuale e con periodicità, un determinato capitale;
quelli del secondo tipo, detti moratori, assolvono alla funzione risarcitoria, anticipata e forfetizzata, del danno da ritardo nell'adempimento dell'obbligazione pecuniaria.
pagina 5 di 9 Trattandosi di prestazioni che, come detto, assolvono a funzioni differenti, ai fini della valutazione dell'usurarietà di un tasso d'interesse non appare giustificabile l'operazione - implicitamente sostenuta dall'opponente - secondo cui il tasso dei corrispettivi andrebbe sommato aritmeticamente con quello dei moratori, costituendo, invece, operazione corretta la valutazione separata di ciascuno di essi con riguardo al tasso soglia.
Né a diversa soluzione potrebbe pervenirsi sulla scorta della nota sentenza n. 350/2013 della Corte di cassazione la quale, in detta sede, si è limitata ad affermare che «[…] ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p., e dell'art.
1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori
[…]», con ciò intendendosi che il disposto di cui all'art. 1815, co. 2, c.c. - in virtù del quale «se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi» - si applica sia agli interessi corrispettivi che a quelli moratori, conformemente, peraltro, ad un indirizzo ermeneutico già consolidato nel tempo (cfr. Cass. n.
5286/2000; Cass. n. 5324/2003; Cass. n. 16992/2007).
7.3. Tali approdi sono stati, da ultimo, parzialmente confermati dalla Corte di cassazione a Sezioni unite (cfr.
Sez. U., n. 19597/2020), avendo le Sezioni unite della S.C. precisato che, dall'accertamento dell'usurarietà, discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, ma in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c. antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori e la relativa verifica va condotta raffrontando il
T.E.G. del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, con il tasso soglia usura, da determinarsi in applicazione dei seguenti criteri: a) per i contratti conclusi fino al 31.03.2003, il “tasso soglia di mora” coincide con il “tasso soglia dei corrispettivi”, poiché i decreti anteriori al D.M. 25 marzo 2003 (applicabile alle operazioni di credito dall'1.04.2003) non indicavano la maggiorazione media degli interessi moratori. La formula da seguire è la seguente: (T.E.G.M. × 1,5); b) per i contratti conclusi dall'1.04.2003 (data di entrata in vigore del D.M. 25.03.2003) al 30.06.2011, il “tasso soglia di mora” va determinato sommando al T.E.G.M. il valore del 2,1% (maggiorazione media degli interessi di mora indicata nei decreti), il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, comma 4, l. 108/1996 pro tempore vigente. La formula da seguire è la seguente: (T.E.G.M. + 2,1) × 1,5;
c) per i contratti conclusi dall'01.07.2011 (data di entrata in vigore del D.M. 27.06.2011) al 31.12.2017, il “tasso soglia di mora” si determina sommando al T.E.G.M. il valore del 2,1% (maggiorazione media degli interessi di mora indicata nei decreti), il tutto maggiorato di 1/4 + ulteriori 4 punti percentuali ex art. 2, comma 4, l.
108/1996, come modificato dal d.l. n. 70/2011, convertito con modificazioni dalla l. 106/2011. La formula corrispondente è la seguente: (T.E.G.M. + 2,1) × 1,25 + 4; d) per i contratti conclusi dall'1.01.2018 (data di entrata in vigore del D.M. 21.12.2017), il “tasso soglia di mora” si determina sommando al T.E.G.M. il valore del 1,9% (per i mutui ipotecari di durata ultraquinquennale) o del 4,1% (per le operazioni di leasing) o del 3,1%
pagina 6 di 9 (per il complesso degli altri prestiti) (maggiorazioni medie interessi di mora indicate nei decreti a partire dal
D.M. 21 dicembre 2017), il tutto maggiorato di 1/4 + ulteriori 4 punti percentuali ex art. 2, comma 4, l.
108/1996, come modificato dal D.L. 13 maggio 2011 n. 70 convertito con modificazioni in L. 12 luglio 2011, n.
106. La formula corrispondente è la seguente: (T.E.G.M. + 1,9 o 4,1 o 3,1) × 1,25 + 4.
A ciò aggiungasi che il “principio della sommatoria” di tasso degli interessi corrispettivi e tasso degli interessi è del tutto incompatibile con i principi stabiliti dalla citata sentenza n. 19597/2020 delle Sezioni unite (che impongono una separata valutazione di usurarietà con riferimento ai corrispettivi e ai moratori), oltre ad essere stato espressamente superato in numerose sentenze della S.C. (cfr. Cass. n. 31615/2021: «In tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento»; da ultimo, cfr. Cass. n. 14214/2022).
In applicazione di tali principi, va, dunque, disapplicato il meccanismo della sommatoria evocato dall'opponente, con la conseguenza che non emerge alcun superamento dei T.S.U. pro tempore vigenti.
7.2. Gli opponenti hanno poi sostenuto doversi tener conto, in sede di verifica contabile, della commissione di estinzione anticipata (v. pagg. 20 della citazione e pagg.
5-6 della perizia di parte di cui all'all. 3 della citazione).
La superiore ricostruzione non può essere condivisa – oltre che perché riferita ad una ipotesi meramente eventuale -, in quanto gli oneri correlati alla estinzione anticipata del rapporto non possono ritenersi idonei ad incidere sul tasso di interessi rilevante ai fini della verifica di usurarietà.
Gli stessi risultano infatti assimilabili alla multa penitenziale di cui all'art. 1373 c.c.
Tali conclusioni hanno trovato inizialmente l'avallo della più avveduta giurisprudenza di merito (v., in materia, specialmente Trib. Milano Sez. VI 14.10.2020, n. 6225; Trib. Oristano Sez. I 1.10.2020, n. 402; Trib. Torino Sez.
I 3.8.2020, n. 2733; Trib. Novara 1.7.2020, n. 324; Trib. Lecce 29.6.2020, n. 1510).
In tempi recenti, infine, si è orientato nella medesima direzione anche il Supremo Collegio, rilevando che: “per il principio di simmetria […] non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usuraie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni (cfr., in tema di commissione di massimo scoperto, Sez. U. n. 16303 del 20/06/2018, e più di recente Cass. n. 01464 del 18/01/2019). Facendo applicazione di questi principi al caso di specie, ne deriva in primo luogo l'impossibilità di cumulare, ai fini in esame, la commissione di estinzione anticipata con gli interessi moratori. La prima costituisce, infatti, una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore (mutuante) e pattuita in contratto per consentire al
pagina 7 di 9 mutuatario di sciogliersi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio. I secondi, come noto, costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi. A ben vedere, pertanto, proprio la natura di penale per recesso della commissione di estinzione anticipata comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà. La commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello. Non si è di fronte, cioè, a “una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente” (arg. D.L. n. 185 del 2008, ex art. 2 bis, come conv. dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella” (così, testualmente, Cass. Civ. Sez. III 14.3.2022, n. 8109).
8. - Conformemente alle risultanze di causa, pertanto, la domanda va integralmente rigettata.
8.1. - Le spese di lite del presente giudizio, liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n.
55/2014, aggiornati al D.M. n. 147/2022, secondo il valore della causa dichiarato in domanda (scaglione da €
52.001 ad € 260.000,00), nonché alla luce della natura della controversia e delle difese spiegate dalle parti anche in relazione al concreto esito della lite, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di parte opponente e in favore di parte opposta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Unico, Dott. Alessia Romeo, disattesa od assorbita ogni contraria domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
2568/2020 r.g., così dispone:
1) Rigetta l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 615, co. 1, c.p.c. da e Parte_1 Parte_2 nei confronti di e per essa , avverso l'atto di precetto notificato in
[...] Controparte_1 Controparte_2 data 29.5.2020.
3) Condanna e alla rifusione, in favore di delle Parte_1 Parte_2 Controparte_1 spese di lite che si liquidano in complessivi € 11.268,00 a titolo di compensi (fasi studio, introduttiva e decisionale ai valori medi, istruttoria e trattazione ai valori minimi), oltre rimborso forfetario spese al 15%, oltre c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22%, ove dovute, come per legge.
pagina 8 di 9 Così deciso in Siracusa, il 17 febbraio 2025
Il GIUDICE
dott. Alessia Romeo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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