Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 06/05/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Mirco Lombardi Presidente dott. Dario Colasanti Giudice rel. dott.ssa Marta Paganini Giudice
a scioglimento della riserva assunta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 368/2025, avente per oggetto lo “scioglimento del matrimonio civile”, promossa da:
(c.f. , nato a [...], il Parte_1 C.F._1
22.8.1977 e residente a [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti MATTEO NOTARO e ANDREA BONAITI,
e da
(c.f. ), nata a [...], Parte_2 C.F._2
il 6.6.1982 e residente TE (LC), via Don Carlo Rosa n. 2, rappresentata e difesa dall'avv. ROBERTO MULARGIA,
i quali hanno presentato congiuntamente le seguenti
CONCLUSIONI
I sigg.ri e chiedono che il Tribunale di Lecco in Parte_1 Parte_2
composizione Collegiale, ex art, 473 bis n. 49 c.p.c., accertato il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale delle parti, voglia pronunciare con sentenza lo scioglimento del matrimonio pagina 1 di 4
DOMANDE-CONDIZIONI
A. i figli minori (C.F. e (C.F. Persona_1 C.F._3 Persona_2
) verranno affidati in regime condiviso ai genitori, con collocazione prevalente C.F._4 presso la madre nell'abitazione di proprietà della medesima sita in TE (LC) – Via Don
Carlo Rosa n. 2, ove manterranno anche la residenza anagrafica;
B. Sino a quando il sig. non avrà concluso il percorso terapeutico psicologico Parte_1
intrapreso per superare le difficoltà che lo hanno colpito, previo, comunque, benestare medico certificato, il medesimo vedrà i figli non meno di due volte la settimana alla presenza di una persona di fiducia della sig.ra . I giorni in cui il sig. vedrà i figli verranno Parte_2 Pt_1
concordati con la sig.ra tenendo conto degli impegni scolastici dei minori e di quelli Parte_2
lavorativi del sig. Una volta concluso il percorso in essere, previo accordo con la sig.ra Pt_1
, il sig. avrà il diritto di stare con i figli a fine settimana alterni, dal Parte_2 Parte_1
venerdì sera alle ore 19.00 alla domenica sera alle ore 20.00, oltre ad un pomeriggio infrasettimanale dalle ore 18.00 e sino alle ore 21.00, compatibilmente con gli impegni scolastici della figlia e quelli lavorativi propri. Il sig. ad anni alterni, trascorrerà con i figli il giorno di Parte_1
Natale/Santo e metà delle vacanze scolastiche natalizie, l'ultimo dell'anno/il primo dell'anno, Pt_3
Pasqua e Pasquetta e metà delle vacanze pasquali, oltre 15 giorni, anche consecutivi durante le vacanze scolastiche estive (da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno);
C. Se il sig. non potrà vedere i figli perché impegnato in trasferte, la Sig.ra si Parte_1 Parte_2
impegnerà ad effettuare una video chiamata e, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici dei minori e di quelli lavorativi dei genitori, il Sig. avrà diritto di trascorrere Parte_1
un pomeriggio infrasettimanale con loro, dalla fine della scuola alle 19.30 quando verranno riaccompagnati dalla mamma;
D. il sig. verserà alla sig.ra a titolo di concorso al Parte_1 Parte_2 mantenimento dei minori la somma mensile di € 500,00= (€ 250,00= per ciascun figlio) rivalutabile annualmente sulla base dell'indice ex Istat. Il versamento verrà fatto entro il 10 di ogni mese sul c/c bancario intestato alla sig.ra ; Parte_2
E. Le spese straordinarie, così come previste e disciplinate dal Protocollo del Tribunale/Ordine degli avvocati di Lecco del 29 marzo 2018, verranno sostenute dai coniugi nella misura del 50% ciascuno;
F. L'assegno unico universale verrà incassato dalla Sig.ra ed il sig. si Parte_2 Parte_1
impegna a farle avere la documentazione necessaria per procedere con la richiesta e/o il suo rinnovo;
pagina 2 di 4 G. I coniugi riconoscono di essere economicamente indipendenti;
H. Con l'adempimento di quanto previsto nel presente ricorso, i coniugi dichiarano di avere tra di loro definito tutte le questioni economiche e patrimoniali di natura personale e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra;
I. I coniugi, sin d'ora, rinunciano ai termini per l'appello della sentenza che sarà pronunciata dal
Tribunale;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso congiunto, comunicato al PM ai sensi dell'art. 71 c.p.c. e da questi vistato in data 25.3.2025, è fondato e merita accoglimento.
Infatti, la documentazione prodotta e la volontà manifestata dai coniugi consentono di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dagli artt. 3 n. 2 lett.
b) e 4, comma XVI, della legge 1.12.1970 n. 898.
Al riguardo si deve dare atto che le parti hanno chiesto congiuntamente che sia dichiarato lo scioglimento del matrimonio dagli stessi contratto, alle condizioni sopra riportate e con sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
In particolare, risulta che la separazione personale tra le parti è stata disposta con sentenza emessa dal Tribunale di Lecco il 14.9.2023, con la quale sono state omologate le condizioni concordate tra le parti. Inoltre, nel ricorso è specificato che i ricorrenti non hanno più ripreso la convivenza né si sono riconciliati.
Altresì e hanno Parte_1 Parte_2
dichiarato di non volersi riconciliare, di essere economicamente autosufficienti e di aver avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico in base alle condizioni pattuite.
Con riguardo alle condizioni relative ai figli (nato a [...], il Persona_1
18.8.2014) e (nata a [...], il [...]), minorenni, quanto Persona_2
previsto appare rispondente agli interessi morali e materiali degli stessi.
Pertanto, in accoglimento della domanda proposta ed apparendo manifesta la impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile dagli stessi contratto.
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P.Q.M.
pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 12/03/2025, così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1
, in data 21.12.2013 in TE, trascritto al n. Parte_2
16, parte I, dell'anno 2013, del registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune, alle condizioni in precedenza riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CALOLZIOCORTE di procedere alla annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Lecco nella Camera di Consiglio del 2 maggio 2025.
IL GIUDICE rel. IL PRESIDENTE
Dott. Dario Colasanti Dott. Mirco Lombardi
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