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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 21/03/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 755 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2022, avente ad oggetto: opposizione a precetto, vertente
TRA
(P.I. , in persona Parte_1 P.IVA_1
del suo titolare e rappresentante pro tempore, (c.f. Parte_1
) rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di C.F._1 costituzione e risposta, dall'Avv. Massimiliano Carnovale, presso il cui studio sito in
Lamezia Terme (CZ) alla via Trento, n. 3, ha eletto domicilio;
-Opponente-
CONTRO
Controparte_1
(c.f. ), in persona del
[...] P.IVA_2
Presidente pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso per ingiunzione, dall'Avv. Gisella Severelli, presso e nel cui studio sito in Soveria Simeri (CZ), alla via Risorgimento n. 142, ha eletto domicilio;
-Opposta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti e verbali di causa;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con atto di citazione notificato in data 31.05.2022, la Parte_1 proponeva opposizione all'atto di precetto in rinnovazione, notificato in data
[...]
17.05.2022, con il quale la Parte_2
, e gli aveva intimato il pagamento della somma di €
[...] CP_1 CP_1
8.531,82 oltre interessi, spese e competenze sino all'effettivo soddisfo, per i seguenti titoli:
1) decreto ingiuntivo n. 522/2015 emesso in data 14.09.2015 (R.G. n. 1813/2015), dal
Tribunale Civile di Catanzaro — Sezione Lavoro, notificato in data 22.09.2015;
2) Sentenza n. 880/2017 pubbl. il 11.10.2017 (R.G. n. 2532/2015), emessa dal Tribunale
Civile di Catanzaro — Sezione Lavoro, notificata in data 18.11.2017;
3) decreto ingiuntivo n. 718/2016 emesso in data 09.12.2016 (R.G. n. 2503/2016), dal
Tribunale Civile di Catanzaro — Sezione Lavoro, notificato in data 02.01.2017.
Deduceva, a supporto della propria opposizione, la nullità del precetto per difetto di indicazione della formula esecutiva del precetto, in violazione degli artt. 479 e 480 c.p.c., concludendo come in atti.
Si costituiva in giudizio la Controparte_2
, in persona del Presidente pro tempore, impugnando e
[...]
contestando tutto quanto ex adverso dedotto, in quanto infondato in fatto e diritto.
Concludeva, quindi, come in atti.
Instauratosi il contraddittorio;
accolta l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del precetto impugnato;
svoltasi l'istruttoria mediante acquisizioni documentali;
precisate le conclusioni all'udienza del 29.10.2024, la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Scaduti i termini, la causa è stata introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare appare doveroso osservare come, nel caso di specie, “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi,
a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”
(cfr. Cass. Civ., ord. n. 9309 del 20 maggio 2020; Cass. Civ., Sez. Un., n. 9936 dell'8 maggio 2014).
2 Ne consegue che l'applicazione al caso di specie del suddetto principio, cd. “principio della ragione più liquida”, consente di esaminare direttamente il merito della controversia.
2. Nel merito, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le seguenti motivazioni.
Lamenta l'opponente la nullità del precetto notificato in data 18.05.2022 per difetto di indicazione della formula esecutiva nei titoli esecutivi, in violazione degli artt. 479 e 480
c.p.c.
Nello spiegare detta lagnanza, l'opponente dimostra di non far buongoverno delle norme che disciplinano la materia.
Come è agevole desumere dalla disamina degli atti di causa, il precetto impugnato è un precetto in rinnovazione, il quale, come è noto, non necessita di una nuova allegazione dei titoli muniti della formula esecutiva, facendo esso riferimento al precedente atto di precetto ed ai titoli esecutivi già notificati, tutti atti, questi, presupposti al precetto in rinnovazione.
Tale impostazione è fatta propria anche dalla giurisprudenza di legittimità, quale corollario del c.d. principio di conservazione degli atti.
Infatti, “l'omessa o erronea indicazione degli elementi formali del precetto (ex art. 480 c.
2 c.p.c.) non ne determina automaticamente la nullità, se l'esigenza d'individuazione del titolo esecutivo risulti soddisfatta da altri elementi contenuti nel precetto stesso come, ad esempio, l'indicazione dell'autorità promanante, la data di emissione del decreto ingiuntivo, la data di notifica del precetto. Pertanto, la validità dell'atto di precetto va valutata in virtù del principio di conservazione, che impedisce la pronuncia di qualsiasi nullità in presenza di omissioni meramente formali, che non precludono al debitore di sapere chi sia il creditore, quale sia il credito e quale sia il titolo che lo sorregga” (cfr.
Cass. Civ., sent. n. 1928, 28 gennaio 2020, peraltro, erroneamente richiamata da parte opponente a sostegno delle sue doglianze).
Dalla disamina degli atti di causa si evince in maniera inconfutabile come parta opposta avesse provveduto a notificare tre atti di precetto (cfr. allegati alla comparsa di risposta), in seguito alla notifica dei tre titoli, tutti muniti della formula esecutiva, (cfr. allegati alle note per l'udienza del 20.02.2024).
Dalla lettura di tali atti di precetto si evince l'indicazione delle parti, della data di notifica del decreto ingiuntivo, nonché del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e l'apposizione della formula esecutiva.
Invece, dalla lettura del precetto in rinnovazione impugnato, si evince in maniera altrettanto evidente il riferimento ai titoli esecutivi già in precedenza notificati.
3 Titoli esecutivi di cui, tra l'altro, il debitore ha avuto piena conoscenza, come dimostrato l'accordo transattivo versato in atti (cfr. all. 5 comparsa di risposta), dalla lettura del quale si evince che il signor , nella sua qualità di l.r.p.t. della ditta Parte_1 [...]
, ha espressamente riconosciuto il debito maturato nei confronti della . Pt_1 CP_1
Da tutto quanto esposto dunque, non può che conseguire la piena validità del precetto in rinnovazione de quo.
Ne discende, in via ulteriore, l'infondatezza della spiegata opposizione ed il relativo rigetto.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sulla scorta dei parametri ministeriali vigenti, valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione civile, in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Leone, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile avente R.G. n.
755/2022, pendente tra , in persona del l.r.p.t., Parte_1
contro , in Controparte_1
persona del l.r.p.t., ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il precetto in rinnovazione impugnato;
b) condanna l'opponente alla rifusione integrale delle spese di lite in favore di parte opposta, che liquida complessivamente in euro 5.077,00, oltre rimborso forfettario 15%,
C.P.A. 4% ed I.V.A. se dovuta.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Lamezia Terme, lì 20.03.2025.
Il Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 755 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2022, avente ad oggetto: opposizione a precetto, vertente
TRA
(P.I. , in persona Parte_1 P.IVA_1
del suo titolare e rappresentante pro tempore, (c.f. Parte_1
) rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di C.F._1 costituzione e risposta, dall'Avv. Massimiliano Carnovale, presso il cui studio sito in
Lamezia Terme (CZ) alla via Trento, n. 3, ha eletto domicilio;
-Opponente-
CONTRO
Controparte_1
(c.f. ), in persona del
[...] P.IVA_2
Presidente pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso per ingiunzione, dall'Avv. Gisella Severelli, presso e nel cui studio sito in Soveria Simeri (CZ), alla via Risorgimento n. 142, ha eletto domicilio;
-Opposta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti e verbali di causa;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con atto di citazione notificato in data 31.05.2022, la Parte_1 proponeva opposizione all'atto di precetto in rinnovazione, notificato in data
[...]
17.05.2022, con il quale la Parte_2
, e gli aveva intimato il pagamento della somma di €
[...] CP_1 CP_1
8.531,82 oltre interessi, spese e competenze sino all'effettivo soddisfo, per i seguenti titoli:
1) decreto ingiuntivo n. 522/2015 emesso in data 14.09.2015 (R.G. n. 1813/2015), dal
Tribunale Civile di Catanzaro — Sezione Lavoro, notificato in data 22.09.2015;
2) Sentenza n. 880/2017 pubbl. il 11.10.2017 (R.G. n. 2532/2015), emessa dal Tribunale
Civile di Catanzaro — Sezione Lavoro, notificata in data 18.11.2017;
3) decreto ingiuntivo n. 718/2016 emesso in data 09.12.2016 (R.G. n. 2503/2016), dal
Tribunale Civile di Catanzaro — Sezione Lavoro, notificato in data 02.01.2017.
Deduceva, a supporto della propria opposizione, la nullità del precetto per difetto di indicazione della formula esecutiva del precetto, in violazione degli artt. 479 e 480 c.p.c., concludendo come in atti.
Si costituiva in giudizio la Controparte_2
, in persona del Presidente pro tempore, impugnando e
[...]
contestando tutto quanto ex adverso dedotto, in quanto infondato in fatto e diritto.
Concludeva, quindi, come in atti.
Instauratosi il contraddittorio;
accolta l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del precetto impugnato;
svoltasi l'istruttoria mediante acquisizioni documentali;
precisate le conclusioni all'udienza del 29.10.2024, la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Scaduti i termini, la causa è stata introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare appare doveroso osservare come, nel caso di specie, “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi,
a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”
(cfr. Cass. Civ., ord. n. 9309 del 20 maggio 2020; Cass. Civ., Sez. Un., n. 9936 dell'8 maggio 2014).
2 Ne consegue che l'applicazione al caso di specie del suddetto principio, cd. “principio della ragione più liquida”, consente di esaminare direttamente il merito della controversia.
2. Nel merito, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le seguenti motivazioni.
Lamenta l'opponente la nullità del precetto notificato in data 18.05.2022 per difetto di indicazione della formula esecutiva nei titoli esecutivi, in violazione degli artt. 479 e 480
c.p.c.
Nello spiegare detta lagnanza, l'opponente dimostra di non far buongoverno delle norme che disciplinano la materia.
Come è agevole desumere dalla disamina degli atti di causa, il precetto impugnato è un precetto in rinnovazione, il quale, come è noto, non necessita di una nuova allegazione dei titoli muniti della formula esecutiva, facendo esso riferimento al precedente atto di precetto ed ai titoli esecutivi già notificati, tutti atti, questi, presupposti al precetto in rinnovazione.
Tale impostazione è fatta propria anche dalla giurisprudenza di legittimità, quale corollario del c.d. principio di conservazione degli atti.
Infatti, “l'omessa o erronea indicazione degli elementi formali del precetto (ex art. 480 c.
2 c.p.c.) non ne determina automaticamente la nullità, se l'esigenza d'individuazione del titolo esecutivo risulti soddisfatta da altri elementi contenuti nel precetto stesso come, ad esempio, l'indicazione dell'autorità promanante, la data di emissione del decreto ingiuntivo, la data di notifica del precetto. Pertanto, la validità dell'atto di precetto va valutata in virtù del principio di conservazione, che impedisce la pronuncia di qualsiasi nullità in presenza di omissioni meramente formali, che non precludono al debitore di sapere chi sia il creditore, quale sia il credito e quale sia il titolo che lo sorregga” (cfr.
Cass. Civ., sent. n. 1928, 28 gennaio 2020, peraltro, erroneamente richiamata da parte opponente a sostegno delle sue doglianze).
Dalla disamina degli atti di causa si evince in maniera inconfutabile come parta opposta avesse provveduto a notificare tre atti di precetto (cfr. allegati alla comparsa di risposta), in seguito alla notifica dei tre titoli, tutti muniti della formula esecutiva, (cfr. allegati alle note per l'udienza del 20.02.2024).
Dalla lettura di tali atti di precetto si evince l'indicazione delle parti, della data di notifica del decreto ingiuntivo, nonché del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e l'apposizione della formula esecutiva.
Invece, dalla lettura del precetto in rinnovazione impugnato, si evince in maniera altrettanto evidente il riferimento ai titoli esecutivi già in precedenza notificati.
3 Titoli esecutivi di cui, tra l'altro, il debitore ha avuto piena conoscenza, come dimostrato l'accordo transattivo versato in atti (cfr. all. 5 comparsa di risposta), dalla lettura del quale si evince che il signor , nella sua qualità di l.r.p.t. della ditta Parte_1 [...]
, ha espressamente riconosciuto il debito maturato nei confronti della . Pt_1 CP_1
Da tutto quanto esposto dunque, non può che conseguire la piena validità del precetto in rinnovazione de quo.
Ne discende, in via ulteriore, l'infondatezza della spiegata opposizione ed il relativo rigetto.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sulla scorta dei parametri ministeriali vigenti, valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione civile, in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Leone, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile avente R.G. n.
755/2022, pendente tra , in persona del l.r.p.t., Parte_1
contro , in Controparte_1
persona del l.r.p.t., ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il precetto in rinnovazione impugnato;
b) condanna l'opponente alla rifusione integrale delle spese di lite in favore di parte opposta, che liquida complessivamente in euro 5.077,00, oltre rimborso forfettario 15%,
C.P.A. 4% ed I.V.A. se dovuta.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Lamezia Terme, lì 20.03.2025.
Il Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone
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