Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 21/03/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4799/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di ST ZI, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa – Presidente relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini – Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4799/2024 R.G. posta in decisione in data 20/03/2025 e promossa da
elettivamente domiciliato in Rho presso lo studio dell'avv. Marco Pomi, che lo Parte_1
rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE
e da e elettivamente domiciliate in Milano presso lo studio Controparte_1 CP_2 dell'avv. Stefania Cimpanelli, che le rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione;
-RESISTENTI
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio pagina 1 di 3
-Visto il ricorso proposto da al fine di conseguire la modifica delle condizioni Parte_1
contenute nella sentenza n. 10501 emessa il 13/07/2011 dal Tribunale di Milano, così come successivamente modificata con il decreto n. 13792/2021 emesso il 07/07/2021, nei seguenti termini:
“Il punto 2) ed il punto 3) della suindicata sentenza n. 10501/2011, siano sostituiti dal seguente:
“Stante la maggiore età di , la frequentazione, da parte della stessa del corso di laurea CP_2 infermieristica presso l'Istituto Nazionale dei Tumori di Via Ponzio n. 44 Milano e la cessazione della convivenza con la madre dal 1°luglio 2024, frequenterà liberamente entrambi i genitori;
Il punto 4) della suindicata sentenza n. 10501/2011 sia sostituito dal seguente: “Entrambi i genitori provvederanno al contributo di mantenimento di direttamente, per ogni necessità di viveri, CP_2
vestiario e fabbisogni della stessa, oltre a corrispondere ciascuno il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo spese extra assegno disposte dal Tribunale di Milano, il tutto fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di ”; Restano ferme le restanti disposizioni della CP_2
sentenza n. 10501/2011 emessa dal Tribunale di Milano in data 13.07.2011; - Vengono eliminate in toto le disposizioni di cui al decreto n. 13792/2021 emesso dal Tribunale di Milano in data 7.07.2021”;
-Rilevato che le resistenti si costituivano in giudizio dando atto di aver raggiunto un accorso con la controparte, in conseguenza del quale le parti rassegnavano le seguenti conclusioni congiunte:
“1) il punto 2 ed il punto 3 della sentenza n. 10501/20211 verranno sostituiti dal seguente: "stante la maggiore età di e la frequentazione, da parte della medesima del corso di laurea infermieristica CP_2
presso l'Istituto Nazionale dei Tumori sito in Milano, Via Ponzio n. 44 e la cessazione della convivenza con la madre, la stessa potrà frequentare liberamente i genitori.
2) Il punto 4 della suindicata sentenza viene sostituito dal seguente "il sig. verserà direttamente Pt_1
alla IA , sul conto corrente intestato alla medesima, un contributo di mantenimento pari ad € CP_2
200,00 mensili, oltre al 100% di tutte le spese straordinarie, così come indicate dalle linee guida del protocollo del Tribunale di Milano. La sig.ra non avrà più nulla a pretendere dal sig. CP_1 Pt_1
per qualsivoglia titolo e/o ragione e provvederà, per quanto di sua competenza, al mantenimento diretto ed all'assistenza morale della IA " CP_2
3) Le parti dichiarano in particolare, di rinunciare ad ogni credito, diritto e pretesa reciproca, con rinuncia all'impugnazione dell'emandanda sentenza.
Spese di lite compensate ";
pagina 2 di 3 -Ritenuto che le loro istanze possano essere accolte, trattandosi di condizioni conformi all'interesse della IA maggiorenne e adeguate alle condizioni reddituali delle parti;
P . Q . M .
DÀ ATTO che le parti hanno pattuito le sopra riportate condizioni, che qui si intendono recepite e omologate.
Compensa tra le parti le spese di lite.
ST ZI, così deciso nella camera di consiglio del 21/03/2025
Il Presidente Estensore
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