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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 13/10/2025, n. 3750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3750 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5153/2025 R.G., chiamata all'udienza del 13/10/2025, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. L. Goffredo Parte_1
Ricorrente
C O N T R O in persona del legale rappresentate p.t., rappresentato e difeso dall' avv. C. La CP_1
Gatta
Resistente
Oggetto: Ripetizione di indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato in data 8/4/2025, , in Parte_1 qualità di erede della sig.ra ha convenuto in giudizio l' al fine Persona_1 CP_1 di ottenere la restituzione delle somme indebitamente trattenute sulla propria pensione a decorrere dall'agosto 2021, in forza di provvedimenti dell' già dichiarati CP_2 illegittimi con sentenza passata in giudicato.
In particolare, l'odierno ricorrente ha dedotto che:
– con provvedimenti datati 2/7/2020 l' aveva richiesto la restituzione di somme CP_1 asseritamente indebitamente corrisposte alla dante causa, per complessivi € 26.727,34
(€ 18.242,16 per il periodo 1/8/1996 – 31/3/2011 ed € 8.485,18 per il periodo 1/1/2010
– 31/8/2013), intimando il recupero anche nei confronti degli eredi;
– con nota dell'8/6/2021 l' disponeva il recupero della somma di € 8.485,18 CP_2 mediante trattenuta mensile di € 85,00 sulla pensione del ricorrente;
– dall'1/8/2021 venivano operate trattenute mensili di € 85,00, raddoppiate nei mesi di dicembre di ciascun anno;
– con ricorso iscritto al n. 11903/2021 R.G. dinanzi al Tribunale di Bari – Sez. Lavoro, egli impugnava i provvedimenti dell' , ottenendo, giusta sentenza n. 3735/2024 del CP_1
14/10/2024, la dichiarazione di irripetibilità delle somme richieste e la condanna dell'Istituto alla restituzione di quanto trattenuto, sentenza divenuta irrevocabile;
– ciononostante, l' non provvedeva alla restituzione delle somme già trattenute e CP_1 continuava ad operare le decurtazioni mensili fino ad aprile 2025, per un ammontare complessivo pari ad € 4.165,00.
Costituitosi ritualmente, l' ha invocato la declaratoria di cessazione della materia CP_1 del contendere, deducendo di avere abbandonato gli indebiti e di avere emesso mandato di pagamento in favore del ricorrente con riferimento alle somme trattenute.
All'udienza del 14/7/2025 parte ricorrente dava atto che l' aveva effettivamente CP_2 provveduto alla restituzione della sola sorte capitale, pari ad € 4.335,00, ma non degli interessi maturati, quantificati in € 422,00, insistendo per la relativa condanna;
parte resistente ribadiva la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La causa veniva rinviata all'udienza odierna per la discussione con termine per note.
Nelle note autorizzate, parte ricorrente ha evidenziato che l'importo restituito dall' CP_1 risultava superiore a quello originariamente richiesto, in quanto l'Istituto aveva continuato ad operare trattenute sino al giugno 2025, insistendo per la condanna al pagamento degli interessi legali, quantificati in € 465,12, oltre spese di lite da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
***
In via preliminare, va disattesa la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere avanzata dall' . CP_1
Risulta, infatti, dagli atti che l' ha provveduto alla restituzione della sola sorte CP_2 capitale, pari ad € 4.335,00, ma non anche degli interessi legali maturati, i quali sono parte integrante dell'obbligazione restitutoria.
Ne discende che, sebbene possa essere dichiarata la cessazione della materia del contendere limitatamente alla domanda relativa alla somma oggetto della sorte capitale, non può dirsi integralmente soddisfatta la pretesa azionata con il presente ricorso e deve
Pag. 2 di 4 ritenersi tuttora sussistente l'interesse ad agire del ricorrente in merito al pagamento degli interessi legali.
La domanda, sotto tale profilo, è fondata e deve essere accolta.
Giova richiamare la normativa di riferimento.
L'art. 2033 c.c. stabilisce che “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, o, se era in buona fede, dal giorno della domanda”.
Nel caso di specie, le somme trattenute dall' sono state dichiarate indebite con CP_1 sentenza n. 3735/2024, passata in giudicato;
in forza della norma citata, al ricorrente spetta la restituzione non soltanto della sorte capitale ma anche degli interessi legali maturati.
Sul punto è intervenuta la Suprema Corte a Sezioni Unite che ha affermato che “il termine 'domanda', di cui all'art. 2033 c.c., non va inteso come riferito esclusivamente alla domanda giudiziale ma comprende, anche, gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora” (Cass., Sez. Un., 11 giugno 2019, n. 15895). Tale principio è stato ribadito da successiva giurisprudenza di merito, secondo cui “in tema di ripetizione dell'indebito oggettivo, ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione, l'espressione 'dal giorno della domanda' contenuta nell'art.
2033 cod. civ., deve intendersi riferita al momento della domanda giudiziale ovvero ad una precedente valida costituzione in mora” (Trib. Firenze, sent. n. 1145 del 27 aprile
2021).
Ne consegue che l' , in quanto obbligato alla restituzione delle trattenute CP_1 illegittime, è tenuto, altresì, al pagamento degli interessi legali, così come calcolati dalla parte ricorrente nel prospetto allegato alle note autorizzate per l'udienza odierna, secondo la misura determinata annualmente dal Ministero dell'Economia, tenuto conto dei saggi legali vigenti pro tempore, prospetto che non risulta oggetto di contestazione alcuna da parte dell' convenuto. CP_2
Alla luce di quanto esposto, deve dichiararsi il diritto del ricorrente al pagamento degli interessi maturati sino al saldo, in applicazione dei principi sopra richiamati.
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza.
Pag. 3 di 4
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 8/4/2025 da nei confronti dell' , in Parte_1 CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alla domanda avente per oggetto la sorte capitale;
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' , in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente degli interessi legali maturati sino al saldo, pari ad € 465,12;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 886,00 a titolo di CP_1 compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge, con distrazione.
Bari, 13/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Emanuela Foggetti
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5153/2025 R.G., chiamata all'udienza del 13/10/2025, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. L. Goffredo Parte_1
Ricorrente
C O N T R O in persona del legale rappresentate p.t., rappresentato e difeso dall' avv. C. La CP_1
Gatta
Resistente
Oggetto: Ripetizione di indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato in data 8/4/2025, , in Parte_1 qualità di erede della sig.ra ha convenuto in giudizio l' al fine Persona_1 CP_1 di ottenere la restituzione delle somme indebitamente trattenute sulla propria pensione a decorrere dall'agosto 2021, in forza di provvedimenti dell' già dichiarati CP_2 illegittimi con sentenza passata in giudicato.
In particolare, l'odierno ricorrente ha dedotto che:
– con provvedimenti datati 2/7/2020 l' aveva richiesto la restituzione di somme CP_1 asseritamente indebitamente corrisposte alla dante causa, per complessivi € 26.727,34
(€ 18.242,16 per il periodo 1/8/1996 – 31/3/2011 ed € 8.485,18 per il periodo 1/1/2010
– 31/8/2013), intimando il recupero anche nei confronti degli eredi;
– con nota dell'8/6/2021 l' disponeva il recupero della somma di € 8.485,18 CP_2 mediante trattenuta mensile di € 85,00 sulla pensione del ricorrente;
– dall'1/8/2021 venivano operate trattenute mensili di € 85,00, raddoppiate nei mesi di dicembre di ciascun anno;
– con ricorso iscritto al n. 11903/2021 R.G. dinanzi al Tribunale di Bari – Sez. Lavoro, egli impugnava i provvedimenti dell' , ottenendo, giusta sentenza n. 3735/2024 del CP_1
14/10/2024, la dichiarazione di irripetibilità delle somme richieste e la condanna dell'Istituto alla restituzione di quanto trattenuto, sentenza divenuta irrevocabile;
– ciononostante, l' non provvedeva alla restituzione delle somme già trattenute e CP_1 continuava ad operare le decurtazioni mensili fino ad aprile 2025, per un ammontare complessivo pari ad € 4.165,00.
Costituitosi ritualmente, l' ha invocato la declaratoria di cessazione della materia CP_1 del contendere, deducendo di avere abbandonato gli indebiti e di avere emesso mandato di pagamento in favore del ricorrente con riferimento alle somme trattenute.
All'udienza del 14/7/2025 parte ricorrente dava atto che l' aveva effettivamente CP_2 provveduto alla restituzione della sola sorte capitale, pari ad € 4.335,00, ma non degli interessi maturati, quantificati in € 422,00, insistendo per la relativa condanna;
parte resistente ribadiva la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La causa veniva rinviata all'udienza odierna per la discussione con termine per note.
Nelle note autorizzate, parte ricorrente ha evidenziato che l'importo restituito dall' CP_1 risultava superiore a quello originariamente richiesto, in quanto l'Istituto aveva continuato ad operare trattenute sino al giugno 2025, insistendo per la condanna al pagamento degli interessi legali, quantificati in € 465,12, oltre spese di lite da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
***
In via preliminare, va disattesa la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere avanzata dall' . CP_1
Risulta, infatti, dagli atti che l' ha provveduto alla restituzione della sola sorte CP_2 capitale, pari ad € 4.335,00, ma non anche degli interessi legali maturati, i quali sono parte integrante dell'obbligazione restitutoria.
Ne discende che, sebbene possa essere dichiarata la cessazione della materia del contendere limitatamente alla domanda relativa alla somma oggetto della sorte capitale, non può dirsi integralmente soddisfatta la pretesa azionata con il presente ricorso e deve
Pag. 2 di 4 ritenersi tuttora sussistente l'interesse ad agire del ricorrente in merito al pagamento degli interessi legali.
La domanda, sotto tale profilo, è fondata e deve essere accolta.
Giova richiamare la normativa di riferimento.
L'art. 2033 c.c. stabilisce che “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, o, se era in buona fede, dal giorno della domanda”.
Nel caso di specie, le somme trattenute dall' sono state dichiarate indebite con CP_1 sentenza n. 3735/2024, passata in giudicato;
in forza della norma citata, al ricorrente spetta la restituzione non soltanto della sorte capitale ma anche degli interessi legali maturati.
Sul punto è intervenuta la Suprema Corte a Sezioni Unite che ha affermato che “il termine 'domanda', di cui all'art. 2033 c.c., non va inteso come riferito esclusivamente alla domanda giudiziale ma comprende, anche, gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora” (Cass., Sez. Un., 11 giugno 2019, n. 15895). Tale principio è stato ribadito da successiva giurisprudenza di merito, secondo cui “in tema di ripetizione dell'indebito oggettivo, ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione, l'espressione 'dal giorno della domanda' contenuta nell'art.
2033 cod. civ., deve intendersi riferita al momento della domanda giudiziale ovvero ad una precedente valida costituzione in mora” (Trib. Firenze, sent. n. 1145 del 27 aprile
2021).
Ne consegue che l' , in quanto obbligato alla restituzione delle trattenute CP_1 illegittime, è tenuto, altresì, al pagamento degli interessi legali, così come calcolati dalla parte ricorrente nel prospetto allegato alle note autorizzate per l'udienza odierna, secondo la misura determinata annualmente dal Ministero dell'Economia, tenuto conto dei saggi legali vigenti pro tempore, prospetto che non risulta oggetto di contestazione alcuna da parte dell' convenuto. CP_2
Alla luce di quanto esposto, deve dichiararsi il diritto del ricorrente al pagamento degli interessi maturati sino al saldo, in applicazione dei principi sopra richiamati.
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza.
Pag. 3 di 4
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 8/4/2025 da nei confronti dell' , in Parte_1 CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alla domanda avente per oggetto la sorte capitale;
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' , in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente degli interessi legali maturati sino al saldo, pari ad € 465,12;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 886,00 a titolo di CP_1 compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge, con distrazione.
Bari, 13/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Emanuela Foggetti
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