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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 31/01/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11611/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11611/2022
Oggi 31 gennaio 2025, tramite note scritte e x art. 127ter cpc, innanzi al dott. Maria Carla Quota, sono comparsi:
per l'avv. BALDI DIEGO;
Parte_1
per , l'AVVOCATURA Controparte_1
DELLO STATO DI VENEZIA.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettive note depositate.
Il Giudice pronuncia sentenza ex artt. 127ter e 437 c.p.c., tramite deposito telematico, senza darne previa lettura alle parti.
Il Giudice
dott. Maria Carla Quota
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Carla Quota ha pronunciato ex artt. 127ter e 437
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 11611/2022 promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. BALDI DIEGO
APPELLANTE contro
(C.F. Controparte_1
), P.IVA_1 con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI VENEZIA
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive d'udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in appello, depositato in data 27.12.2022, il prof. impugnava la sentenza Parte_1
n. 131/2021, depositata in data 1.6.2022, con la quale il Giudice di Pace di Dolo aveva rigettato il suo ricorso in opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione del 19.3.2021, prot. n. M_IT
PR_VEUTG00025600, della . Controparte_1
L'appellante esponeva, in fatto:
- che, con verbale di accertamento n. 118 del 17.6.2020, la Polizia locale del Comune di Campolongo pagina 2 di 11 gli aveva contestato, quale proprietario dell'autoveicolo BMW targato FP533ML, la Pt_2 violazione dell'articolo 41 c. 11 e 12 C.d.S., poiché, procedendo lungo la SP 12 in Via Adige in direzione Piove di Sacco, attraversava l'incrocio senza rispettare l'obbligo di fermarsi davanti al segnale rosso del semaforo.
- che avverso tale verbale di contestazione, in data 12.8.2020, il prof. aveva promosso, ai sensi Pt_1 dell'art. 203 C.d.S., ricorso al Prefetto, il quale lo aveva rigettato, motivando con mere clausole di stile;
- che, pertanto, il prof. aveva adito il Giudice di Pace di Dol,o per sentire annullare la suddetta Pt_1
ordinanza ingiunzione del 19.3.2021, notificatagli via pec il 26.4.2021;
- che nel corso di tale giudizio, incardinato al n. 525/2021 R.G., l'opponente aveva eccepito: l'irrituale costituzione della Prefettura di avvenuta a mezzo pec;
l'omessa prova da parte della stessa CP_1 della taratura ed omologazione dell'apparecchio che rilevava le infrazioni semaforiche;
l'omessa produzione del decreto prefettizio di autorizzazione o la delibera della Giunta;
- che la causa veniva definita con sentenza n. 131/2021, di rigetto dell'opposizione.
Avverso tale sentenza, il sig. spiegava, dunque, appello, affidandolo ai seguenti motivi: Parte_1
1) nullità della sentenza, per omessa lettura del dispositivo in udienza, in violazione del combinato disposto degli artt. 7 D.Lgs. 150/2011 e 429 c.p.c.;
2) inammissibilità della costituzione in giudizio della prefettura a mezzo pec e conseguente sua inottemperanza all'onere della prova;
3) omissione di pronuncia, in violazione dell'art. 112 c.p.c., per mancato esame dei motivi V, VI e VII del ricorso;
4) nullità della sentenza, con riferimento al IV motivo di ricorso: violazione degli artt. 112, 115, 116 e
2697 c.c.
5) violazione dell'art. 41, c. 10, C.d.S.;
6) Violazione/falsa applicazione delle norme in materia di motivazione degli atti amministrativi (art. 3
L. 241/1990, artt. 24 e 97 Cost.; artt. 6 e 13 CEDU, art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
Europea);
Pertanto, l'appellante conlcudeva come segue:
“in via preliminare, disporre la riunione con il procedimento pendente inter partes con R.G. 4237/2022
(Giudice istruttore dott. Fabio Massimo Saga); nel merito, ritenere fondati i motivi esposti in narrativa
pagina 3 di 11 e, per l'effetto, in totale riforma e annullamento della sentenza n. 131/21 emessa dal Giudice di Pace di
Dolo nella causa R.G. n. 525/2021, depositata il giorno 1° giugno 2022 (e mai notificata), accogliere il ricorso originario e annullare l'ordinanza della;
in ogni caso, con condanna Controparte_2 dell'Amministrazione alla refusione delle spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Si costituiva in giudizio il , in data 13.4.2023, Controparte_3 evidenziando l'infondatezza dei motivi di appello e l'inammissibilità del primo motivo di appello per carenza di interesse dell'appellante; espletava appello incidentale, impugnando a sua volta la sentenza del Giudice di Pace di Dolo, con due motivi: nella parte in cui essa aveva disposto la riduzione della sanzione al minimo edittale e in quella relativa alla liquidazione delle spese di lite, laddove aveva disposto che “le spese del giudizio vanno compensate tenuto conto della natura del procedimento e delle questioni relative all'oggetto trattato”.
Dimetteva, quindi, le seguenti conclusioni:
“ - in via principale, rigettare l'appello avversario, con conferma della sentenza di primo grado e del provvedimento impugnato;
- in accoglimento dell'appello incidentale, rideterminare la misura della sanzione in quella indicata nel provvedimento impugnato, condannando parte avversa al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio”.
In seguito alla prima udienza, trattata in forma scritta, la causa veniva rinviata per discussione, ove le parti concludevano come in atti.
***
L'appello promosso dal prof. avverso la sentenza del Giudice di Pace di Dolo n. 131/2021, Parte_1
depositata in data 1.6.2021, non merita accoglimento per le seguenti ragioni in fatto e in diritto.
Preliminarmente, si rileva l'assenza di alcun profilo di connessione oggettiva (trattandosi di opposizione ad una differente ordinanza ingiunzione) con il diverso giudizio, svoltosi innanzi ad altro
Giudice del Tribunale di Venezia e, peraltro, già definito con sentenza n. 600/2024.
Con riguardo al primo motivo di appello (omessa lettura del dispositivo in udienza, in violazione degli artt. 7 D.lgs. 150/2011 e 429 c.p.c.), si rileva che, anche ove fosse fondato, esso integrerebbe un mero error in procedendo, che imporrebbe comunque al Giudice di II grado di decidere nel merito la causa. Esso rimane assorbito, quindi, dall'infondatezza dei motivi di impugnazione formulati nel merito, come spiegato di seguito.
pagina 4 di 11 Quanto al secondo motivo di appello, esso va rigettato: l'eccezione di irritualità della costituzione della innanzi al Giudice di Pace di Dolo è stata sollevata dall'opponente CP_1 unicamente nel corso dell'udienza del 15.12.2021, innanzi al Giudice di Pace, mentre nel corso della prima udienza, dell'1.12.2021, il ricorrente, a fronte della costituzione della avvenuta il CP_1
19.11.2021, aveva chiesto un mero rinvio, per controdedurre alle difese avversarie. Pertanto, il motivo
è inammissibile, in quanto la relativa eccezione non è stata dedotta in primo grado, nella prima difesa utile, ossia nel corso della prima udienza dell'1.12.2021, e, anzi, è stata rinunciata dallo stesso ricorrente, chiedendo un termine per controdedurre nel merito delle difese avversarie, dimostrando, dunque, di accettare il contraddittorio sul punto.
Difatti, come osserva la Corte di Cassazione, sez. III, nella sentenza n.9350/2008: “ Pur essendo disciplinato secondo criteri di "ius singulare" rispetto al procedimento ordinario il procedimento che si svolge innanzi al giudice di pace, caratterizzato ai sensi dell'art. 319 c.p.c. dalla libertà di forme, sicché le parti possono costituirsi in cancelleria o in udienza e il convenuto può considerarsi esonerato dall'onere di presentare la comparsa di costituzione, ai sensi dell'art. 320 c.p.c. (ove non si distingue tra udienza di prima comparizione e udienza di prima trattazione) nella prima udienza risulta concentrata tutta l'attività processuale delle parti (quali la precisazione dei fatti, la produzione dei documenti e le richieste istruttorie) e il rinvio a successiva udienza è consentita solo quando, in relazione all'attività svolta, risultino necessarie ulteriori produzioni o richieste di prova. A tale udienza, che venga tenuta successivamente alla prima è, peraltro, preclusa alle parti la possibilità di proporre nuove domande o eccezioni ovvero di allegare nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, non essendo in particolare al convenuto consentito spiegare domanda riconvenzionale, né - ove rimasto contumace alla prima udienza e costituitosi solo a quest'ultima - svolgere attività difensiva diversa dalla mera contestazione delle pretese avversarie e delle prove addotte a sostegno delle medesime. Così come gli è pure precluso chiamare un terzo in causa ed eccepire l'incompetenza del giudice. Pertanto, allorquando a volere chiamare un terzo in causa è il convenuto, il medesimo ha
l'onere di costituirsi nel termine di rito e a pena di decadenza farne esplicita richiesta nell'atto di costituzione, chiedendo nel contempo il differimento della prima udienza. Una nuova udienza può essere, altresì, fissata dal giudice di pace, qualora il convenuto si costituisca all'udienza e si renda necessario in base alla attività svolta dalle parti in prima udienza. Una siffatta ipotesi può ritenersi ad esempio integrata proprio in relazione all'esigenza di farsi luogo alla chiamata di altro terzo in causa, laddove la relativa esigenza insorga per l'attore all'esito delle difese svolte dal primo terzo chiamato, costituitosi direttamente alla prima udienza. In tale ipotesi l'attore, peraltro, ha l'onere di farne istanza nel corso della medesima, prima, udienza. Non gli è, invero, consentito di proporla all'udienza pagina 5 di 11 successiva che eventualmente si tenga, ostandovi le struttura concentrata e tendenzialmente completa dell'udienza prevista dall'art. 320 c.p.c.”
Nel merito, con il terzo motivo di appello, il ricorrente lamenta l'omissione di pronuncia rispetto ai motivi V, VI e VII del ricorso. In estrema sintesi, con tali motivi, il prof. deduce Pt_3
“Violazione del Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679”; “Violazione del codice dei contratti (art. 106 D.lgs. n. 50/2016); Erronea contestazione della violazione dell'art.
143 C.d.S. in combinato disposto con l'art. 146 C.d.S., violazione del principio di tassatività”.
Segnatamente, in relazione agli originari V e VI motivo, del ricorso in opposizione, si osserva che essi sono palesemente infondati: l'appellante sostiene che “nell'incrocio de quo e nelle vicinanze non vi è alcun avviso con apposita segnaletica della possibile rilevazione e contestazione dell'infrazione con strumentazione elettronica e del conseguente trattamento dei dati personali”.
Egli, partendo dall'assunto che le riprese fotografiche del veicolo BMW targato FP533ML all'atto di superare l'incrocio, seppure finalizzate all'accertamento dell'osservanza delle norme del Codice della
Strada, costituiscano un trattamento dei dati personali, dell'esistenza del quale l'interessato avrebbe dovuto essere previamente avvisato, contesta l'ordinanza ingiunzione impugnata in quanto emessa sulla base di un accertamento viziato, in virtù di tale omissione.
Insomma, la corretta applicazione delle norme inerenti alla tutela dei dati personali costituirebbe un presupposto di validità del verbale di accertamento elevato dalla Polizia locale. L'appellante invoca in proposito la normativa di cui al Regolamento UE generale per la protezione dei dati personali n.
2016/679 nonché il Provvedimento del Garante della Privacy dell'8 Aprile 2010, in materia di videosorveglianza, il quale contiene una specifica disciplina in materia di tutela della riservatezza con riferimento all'utilizzo dei dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni del codice della strada.
Il Garante della privacy prescrive, invero, un'informativa, che può essere adempiuta nelle modalità più idonee al caso, considerando che essa, rispetto ad un soggetto che si trovi alla guida di un veicolo, è secondaria, rispetto alla necessità primaria di sicurezza della circolazione stradale.
Va osservato che della questione si è occupata, con più pronunce, la stessa Corte di legittimità: essa, ponendosi la questione della possibile ricaduta che una violazione della disciplina circa l'informativa di cui al Regolamento sulla protezione dei dati personali abbia sul piano dell'accertamento dell'infrazione del Codice della Strada e della conseguente irrogazione di sanzione amministrativa, ha correttamente inquadrato la soluzione del problema distinguendo il piano della tutela dai dati personali da quello della circolazione dei veicoli. L'eventuale violazione da parte della Pubblica Amministrazione della normativa sul trattamento dei dati personali concerne un diverso ambito di tutela, da cui è avulso quello pagina 6 di 11 dell'opposizione ad ordinanza ingiunzione per violazione del Codice della Strada. Infatti , come recita la Cassazione, II sez. nella sentenza n. 6415/2016 “una ipotetica violazione dell'obbligo di informativa di cui al cit. art. 13 costituisce un illecito rispetto al sistema di tutela approntato per la tutela dei dati personali, il cui rispetto è presidiato da un autonomo apparato sanzionatorio: sicchè con riferimento alla specifica violazione di cui trattasi opera la previsione di cui al D.Lgs. n. 196 del 2003, art.
161….omissis”.
Inoltre, con riferimento alla censura relativa alla violazione del Codice dei Contratti, il ricorrente appellante lamenta, con ragionamento simile alla censura sopra descritta, che l'apparecchio che ha rilevato l'infrazione fosse stato oggetto di una fornitura illegittimamente prorogata, oltre il termine consentito dalla normativa sui contratti pubblici di cui all'art. 106 D. lgs 50/2016. A tal fine, egli richiama il contratto di noleggio dell'apparecchiatura Vista Red, in essere tra il Comune di
Campolongo Maggiore e la Traffic Tecnology, di cui al doc. n. 7 prodotto in atti.
Va osservato che il giudizio circa la validità di un'ordinanza ingiunzione e del presupposto verbale di accertamento di una violazione del Codice della Strada concerne unicamente la corretta applicazione delle norme sostanziali che sono alla base della pretesa sanzionatoria, così come quelle relative al corretto esercizio del potere sanzionatorio, che include l'osservanza delle norme procedurali, poste dalla L. n. 689/1981, nonché dallo stesso C.d.S., a tutela del diritto di difesa del destinatario del verbale stesso. E' palese, invece, che l'asserita nullità del contratto di fornitura dell'impianto che rileva le infrazioni semaforiche, ai sensi del Codice dei contratti, non abbia attinenza alcuna con l'oggetto del presente giudizio, il quale non può evidentemente sconfinare nell'indagine delle vicende sottostanti, ma non pertinenti, alla infrazione rilevata e relative ai rapporti contrattuali dell'ente accertatore con terzi. Il controllo del cittadino sull'operato della pubblica amministrazione, anche in assenza di un interesse specifico ed attuale del soggetto, riceve tutela ad opera della normativa relativa al diritto di accesso civico di cui al D. Lgs. n. 33/2013.
Con il quarto motivo di appello, il prof. ha dedotto l'erroneità della sentenza, sotto il Parte_1 profilo della parziale omissione di pronuncia, violazione dell'art. 2697 c.c. e 115 , 116 c.p.c. riguardo al
IV motivo di opposizione, con il quale egli aveva dedotto la violazione del D.M. 162/2006 e degli artt.
4 e 201 C.d.S. A suo dire, “non vi è traccia nel verbale della taratura periodica e delle verifiche di funzionalità così come previste nel D.M.162/2006, con cui è approvato il modello REDVISTA”. Anche tale motivo non può essere accolto. La sentenza di prime cure non contiene errori di giudizio, in quanto ha correttamente accertato che “la P.A. ha prodotto certificazione del 2.08.2019, quindi in corso di validità al momento del rilevamento, attestante l'esito positivo della verifica annuale di corretta
pagina 7 di 11 funzionalità dell'apparecchi Vista Red.”
Il dispositivo utilizzato per rilevare le infrazioni semaforiche non ha natura metrologica e, pertanto, non
è soggetto all'obbligo da parte dell'amministrazione procedente di omologazione periodica. Tale principio viene ribadito da numerose sentenze della Corte di legittimità. Infatti, i principi sanciti dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 113/2015 non operano con riferimento alle apparecchiature di rilevazione delle infrazioni diverse da quelle concernenti il superamento dei limiti di velocità, non trattandosi di dispositivi sottoposti a controlli metrologici ai sensi della L. n. 273 del 1991: “Non sussiste l'obbligo di sottoporre a taratura le apparecchiature elettroniche mediante le quali si rileva la violazione del divieto di proseguire la marcia con impianto semaforico rosso” (Cassazione civile sez.
II - 28/07/2020, n. 16064). Ancora, secondo Cassazione civile sez. VI - 03/03/2015, n. 4255 “In tema di rilevazione della violazione del divieto di proseguire la marcia con impianto semaforico rosso a mezzo di apparecchiature elettroniche, né il Codice della strada né il relativo regolamento di esecuzione prevedono che il verbale di accertamento dell'infrazione debba contenere, a pena di nullità, l'attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l'uso, giacché, al contrario, l'efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, senza che possa farsi leva, in senso contrario, su mere congetture, connesse alla idoneità della mancanza di revisione o manutenzione periodica dell'attrezzatura a pregiudicarne
l'efficacia ex art. 142 c. strad”.
Con il quinto motivo, l'appellante si duole che il Giudice di Pace sia incorso in errore di giudizio nell'applicazione dell'art. 41 commi 10 e 11 C.d.S., riproponendo il secondo motivo del ricorso in primo grado, stante il quale, in base ai fotogrammi prodotti, il semaforo sarebbe diventato rosso quando le ruote anteriori dell'automobile avevano già attraversato il segnale di arresto;
a suo dire, il semaforo lampeggiava, di colore giallo, quando il veicolo era in procinto di attraversare il segnale di arresto;
solo nelle more di tale passaggio, la lanterna avrebbe segnalato il rosso.
Ad avviso del Giudicante, anche in tale caso non si rinvengono errori di giudizio, laddove a pagina 3 della sentenza impugnata il Giudice di Pace richiama i documenti versati in atti “dai quali si evince chiaramente che l'autoveicolo BMW targato oltrepassava la linea di arresto, tracciata regolarmente sulla corsia in corrispondenza dell'impianto semaforico, dopo che era scattata la luce rossa, nonostante la segnalazione della lanterna lo vietasse”. Le ipotesi di parte appellante cozzano con un pagina 8 di 11 dato indiscutibile: tutti e tre i fotogrammi mostrano che il semaforo ha una lanterna, quella del rosso, accesa. Pertanto, è fuori discussione che egli sia passato con il segnale rosso (cfr. doc. 4 dell'appellante).
Con il sesto motivo, il sig. denuncia violazione/falsa applicazione delle norme in Parte_1
materia di motivazione degli atti amministrativi, riproponendo il primo motivo di ricorso avanti al
Giudice di Pace e censurando la sentenza appellata, la quale lo ha rigettato poiché “il provvedimento impugnato è stato adottato a seguito di una compiuta istruttoria, nello stesso sono richiamati gli atti del procedimento, le deduzioni, anche di natura tecnica, svolte dall'organo accertatore e inviate al
Prefetto, poste a fondamento dell'ordinanza impugnata”.
Anche tale motivo di impugnazione non merita accoglimento. L'ordinanza ingiunzione non difetta del requisito della motivazione. Essa è stata emessa in esito al ricorso in via amministrativa al Prefetto, promosso dal sig. , ed ha fatto espresso richiamo al rapporto compiuto dalla Polizia Locale di Pt_1
Campolongo Maggiore contro i rilievi mossi da parte opponente e, quindi, ha dato conto dell'istruttoria compiuta. Difatti, la motivazione dei provvedimenti amministrativi è valida anche se formulata per relationem, se rinvia, cioè, a quella presente in provvedimenti espressamente richiamati nell'atto stesso.
“L'ordinanza ingiunzione che irroghi una sanzione amministrativa non deve motivare in maniera analitica e dettagliata come fosse un provvedimento giudiziario, potendo limitarsi ad una motivazione succinta che dia conto delle ragioni di fatto della decisione, che possono anche essere desunte per relationem dall'atto di contestazione. Di conseguenza, il provvedimento è censurabile da parte del giudice dell'opposizione solo nel caso in cui l'ordinanza impugnata risulti del tutto priva di motivazione” (Cassazione civile sez. II, 30/07/2021, n.21924).
Vanno, invece, accolti i motivi di appello incidentale promossi dalla . Controparte_1
In particolare, va condivisa la censura mossa dalla alla sentenza del Giudice di Pace di Dolo CP_1
nella parte in cui ridetermina la sanzione ingiunta nella misura del minimo edittale, atteso che in essa non sono specificati quali siano i ragionevoli motivi posti a sostegno di tale decisione. Per converso, ritiene il Giudicante di dovere confermare l'importo della sanzione così come determinata nell'ordinanza ingiunzione prefettizia, pari ad €. 334,00, trattandosi di un importo mediano tra il minimo ed il massimo stabiliti dall'art. 146 c. 3 C.d.S.
Anche la decisione circa la compensazione delle spese del primo grado di giudizio merita riforma poiché non adeguatamente motivata, in considerazione del fatto che l'opponente era soccombente e, pertanto andava applicato l'art. 91 c.p.c..
pagina 9 di 11 In conclusione, l'appello principale viene rigettato, mentre, in accoglimento dell'appello incidentale, la sentenza impugnata viene parzialmente riformata, con integrale conferma dell'ordinanza ingiunzione della prot. M_IT PR_VEUTG00025600 del 19.3.2021, emessa in Controparte_1 esito al procedimento di accertamento della violazione dell'art. 41 c. 11 e 12 C.d..S, nei confronti del prof. , e con condanna dell'appellante a rifondere alla anche le spese di Parte_1 Controparte_1
lite di prime cure, che si quantificano in €. 278,00 (scaglione di valore sino ad euro 1.100,00, senza computo di istruttoria, in quanto non svoltasi autonomamente dalle altre fasi), oltre accessori di legge.
Le spese del presente grado di appello vengono liquidate a carico dell'appellante, in ragione della soccombenza nel merito, alla luce del valore della controversia (scaglione sino ad euro 1.100,00), delle attività svolte e del grado di complessità della materia, escludendo la fase istruttoria, non svoltasi autonomamente dalle altre.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
assorbita o rigettata ogni ulteriore questione,
in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Dolo n. 131/2021, pubblicata in data
16.6.2022, così decide:
- rigetta integralmente l'appello principale;
- in accoglimento dell'appello incidentale, promosso dalla , conferma Controparte_1 integralmente l'ordinanza ingiunzione della prot. M_IT Controparte_1
PR_VEUTG00025600 del 19.3.2021, anche con riguardo specifico al quantum della sanzione irrogata, che viene confermato nella misura di euro 334,00, oltre spese, per un totale di euro
353,81;
- condanna la parte appellante alla refusione nei confronti dell'appellata delle spese di lite, sia di primo grado, che si liquidano in €. 278,00, per compensi, oltre accessori di legge, sia di II grado, che si liquidano in € 462,00, per compensi, oltre accessori di legge, dando atto della sussistenza dei presupposti applicativi dell'art. 13 comma 1-quater del DPR 115/2002.
Sentenza resa ex articoli 127ter e 437 c.p.c., redatta con l'ausilio dell'Upp Dott.ssa Rosa Arena e pubblicata mediante deposito telematico, senza previa lettura alle parti.
pagina 10 di 11 Venezia, 31 gennaio 2025.
Il Giudice dott. Maria Carla Quota
pagina 11 di 11
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11611/2022
Oggi 31 gennaio 2025, tramite note scritte e x art. 127ter cpc, innanzi al dott. Maria Carla Quota, sono comparsi:
per l'avv. BALDI DIEGO;
Parte_1
per , l'AVVOCATURA Controparte_1
DELLO STATO DI VENEZIA.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettive note depositate.
Il Giudice pronuncia sentenza ex artt. 127ter e 437 c.p.c., tramite deposito telematico, senza darne previa lettura alle parti.
Il Giudice
dott. Maria Carla Quota
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Carla Quota ha pronunciato ex artt. 127ter e 437
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 11611/2022 promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. BALDI DIEGO
APPELLANTE contro
(C.F. Controparte_1
), P.IVA_1 con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI VENEZIA
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive d'udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in appello, depositato in data 27.12.2022, il prof. impugnava la sentenza Parte_1
n. 131/2021, depositata in data 1.6.2022, con la quale il Giudice di Pace di Dolo aveva rigettato il suo ricorso in opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione del 19.3.2021, prot. n. M_IT
PR_VEUTG00025600, della . Controparte_1
L'appellante esponeva, in fatto:
- che, con verbale di accertamento n. 118 del 17.6.2020, la Polizia locale del Comune di Campolongo pagina 2 di 11 gli aveva contestato, quale proprietario dell'autoveicolo BMW targato FP533ML, la Pt_2 violazione dell'articolo 41 c. 11 e 12 C.d.S., poiché, procedendo lungo la SP 12 in Via Adige in direzione Piove di Sacco, attraversava l'incrocio senza rispettare l'obbligo di fermarsi davanti al segnale rosso del semaforo.
- che avverso tale verbale di contestazione, in data 12.8.2020, il prof. aveva promosso, ai sensi Pt_1 dell'art. 203 C.d.S., ricorso al Prefetto, il quale lo aveva rigettato, motivando con mere clausole di stile;
- che, pertanto, il prof. aveva adito il Giudice di Pace di Dol,o per sentire annullare la suddetta Pt_1
ordinanza ingiunzione del 19.3.2021, notificatagli via pec il 26.4.2021;
- che nel corso di tale giudizio, incardinato al n. 525/2021 R.G., l'opponente aveva eccepito: l'irrituale costituzione della Prefettura di avvenuta a mezzo pec;
l'omessa prova da parte della stessa CP_1 della taratura ed omologazione dell'apparecchio che rilevava le infrazioni semaforiche;
l'omessa produzione del decreto prefettizio di autorizzazione o la delibera della Giunta;
- che la causa veniva definita con sentenza n. 131/2021, di rigetto dell'opposizione.
Avverso tale sentenza, il sig. spiegava, dunque, appello, affidandolo ai seguenti motivi: Parte_1
1) nullità della sentenza, per omessa lettura del dispositivo in udienza, in violazione del combinato disposto degli artt. 7 D.Lgs. 150/2011 e 429 c.p.c.;
2) inammissibilità della costituzione in giudizio della prefettura a mezzo pec e conseguente sua inottemperanza all'onere della prova;
3) omissione di pronuncia, in violazione dell'art. 112 c.p.c., per mancato esame dei motivi V, VI e VII del ricorso;
4) nullità della sentenza, con riferimento al IV motivo di ricorso: violazione degli artt. 112, 115, 116 e
2697 c.c.
5) violazione dell'art. 41, c. 10, C.d.S.;
6) Violazione/falsa applicazione delle norme in materia di motivazione degli atti amministrativi (art. 3
L. 241/1990, artt. 24 e 97 Cost.; artt. 6 e 13 CEDU, art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
Europea);
Pertanto, l'appellante conlcudeva come segue:
“in via preliminare, disporre la riunione con il procedimento pendente inter partes con R.G. 4237/2022
(Giudice istruttore dott. Fabio Massimo Saga); nel merito, ritenere fondati i motivi esposti in narrativa
pagina 3 di 11 e, per l'effetto, in totale riforma e annullamento della sentenza n. 131/21 emessa dal Giudice di Pace di
Dolo nella causa R.G. n. 525/2021, depositata il giorno 1° giugno 2022 (e mai notificata), accogliere il ricorso originario e annullare l'ordinanza della;
in ogni caso, con condanna Controparte_2 dell'Amministrazione alla refusione delle spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Si costituiva in giudizio il , in data 13.4.2023, Controparte_3 evidenziando l'infondatezza dei motivi di appello e l'inammissibilità del primo motivo di appello per carenza di interesse dell'appellante; espletava appello incidentale, impugnando a sua volta la sentenza del Giudice di Pace di Dolo, con due motivi: nella parte in cui essa aveva disposto la riduzione della sanzione al minimo edittale e in quella relativa alla liquidazione delle spese di lite, laddove aveva disposto che “le spese del giudizio vanno compensate tenuto conto della natura del procedimento e delle questioni relative all'oggetto trattato”.
Dimetteva, quindi, le seguenti conclusioni:
“ - in via principale, rigettare l'appello avversario, con conferma della sentenza di primo grado e del provvedimento impugnato;
- in accoglimento dell'appello incidentale, rideterminare la misura della sanzione in quella indicata nel provvedimento impugnato, condannando parte avversa al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio”.
In seguito alla prima udienza, trattata in forma scritta, la causa veniva rinviata per discussione, ove le parti concludevano come in atti.
***
L'appello promosso dal prof. avverso la sentenza del Giudice di Pace di Dolo n. 131/2021, Parte_1
depositata in data 1.6.2021, non merita accoglimento per le seguenti ragioni in fatto e in diritto.
Preliminarmente, si rileva l'assenza di alcun profilo di connessione oggettiva (trattandosi di opposizione ad una differente ordinanza ingiunzione) con il diverso giudizio, svoltosi innanzi ad altro
Giudice del Tribunale di Venezia e, peraltro, già definito con sentenza n. 600/2024.
Con riguardo al primo motivo di appello (omessa lettura del dispositivo in udienza, in violazione degli artt. 7 D.lgs. 150/2011 e 429 c.p.c.), si rileva che, anche ove fosse fondato, esso integrerebbe un mero error in procedendo, che imporrebbe comunque al Giudice di II grado di decidere nel merito la causa. Esso rimane assorbito, quindi, dall'infondatezza dei motivi di impugnazione formulati nel merito, come spiegato di seguito.
pagina 4 di 11 Quanto al secondo motivo di appello, esso va rigettato: l'eccezione di irritualità della costituzione della innanzi al Giudice di Pace di Dolo è stata sollevata dall'opponente CP_1 unicamente nel corso dell'udienza del 15.12.2021, innanzi al Giudice di Pace, mentre nel corso della prima udienza, dell'1.12.2021, il ricorrente, a fronte della costituzione della avvenuta il CP_1
19.11.2021, aveva chiesto un mero rinvio, per controdedurre alle difese avversarie. Pertanto, il motivo
è inammissibile, in quanto la relativa eccezione non è stata dedotta in primo grado, nella prima difesa utile, ossia nel corso della prima udienza dell'1.12.2021, e, anzi, è stata rinunciata dallo stesso ricorrente, chiedendo un termine per controdedurre nel merito delle difese avversarie, dimostrando, dunque, di accettare il contraddittorio sul punto.
Difatti, come osserva la Corte di Cassazione, sez. III, nella sentenza n.9350/2008: “ Pur essendo disciplinato secondo criteri di "ius singulare" rispetto al procedimento ordinario il procedimento che si svolge innanzi al giudice di pace, caratterizzato ai sensi dell'art. 319 c.p.c. dalla libertà di forme, sicché le parti possono costituirsi in cancelleria o in udienza e il convenuto può considerarsi esonerato dall'onere di presentare la comparsa di costituzione, ai sensi dell'art. 320 c.p.c. (ove non si distingue tra udienza di prima comparizione e udienza di prima trattazione) nella prima udienza risulta concentrata tutta l'attività processuale delle parti (quali la precisazione dei fatti, la produzione dei documenti e le richieste istruttorie) e il rinvio a successiva udienza è consentita solo quando, in relazione all'attività svolta, risultino necessarie ulteriori produzioni o richieste di prova. A tale udienza, che venga tenuta successivamente alla prima è, peraltro, preclusa alle parti la possibilità di proporre nuove domande o eccezioni ovvero di allegare nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, non essendo in particolare al convenuto consentito spiegare domanda riconvenzionale, né - ove rimasto contumace alla prima udienza e costituitosi solo a quest'ultima - svolgere attività difensiva diversa dalla mera contestazione delle pretese avversarie e delle prove addotte a sostegno delle medesime. Così come gli è pure precluso chiamare un terzo in causa ed eccepire l'incompetenza del giudice. Pertanto, allorquando a volere chiamare un terzo in causa è il convenuto, il medesimo ha
l'onere di costituirsi nel termine di rito e a pena di decadenza farne esplicita richiesta nell'atto di costituzione, chiedendo nel contempo il differimento della prima udienza. Una nuova udienza può essere, altresì, fissata dal giudice di pace, qualora il convenuto si costituisca all'udienza e si renda necessario in base alla attività svolta dalle parti in prima udienza. Una siffatta ipotesi può ritenersi ad esempio integrata proprio in relazione all'esigenza di farsi luogo alla chiamata di altro terzo in causa, laddove la relativa esigenza insorga per l'attore all'esito delle difese svolte dal primo terzo chiamato, costituitosi direttamente alla prima udienza. In tale ipotesi l'attore, peraltro, ha l'onere di farne istanza nel corso della medesima, prima, udienza. Non gli è, invero, consentito di proporla all'udienza pagina 5 di 11 successiva che eventualmente si tenga, ostandovi le struttura concentrata e tendenzialmente completa dell'udienza prevista dall'art. 320 c.p.c.”
Nel merito, con il terzo motivo di appello, il ricorrente lamenta l'omissione di pronuncia rispetto ai motivi V, VI e VII del ricorso. In estrema sintesi, con tali motivi, il prof. deduce Pt_3
“Violazione del Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679”; “Violazione del codice dei contratti (art. 106 D.lgs. n. 50/2016); Erronea contestazione della violazione dell'art.
143 C.d.S. in combinato disposto con l'art. 146 C.d.S., violazione del principio di tassatività”.
Segnatamente, in relazione agli originari V e VI motivo, del ricorso in opposizione, si osserva che essi sono palesemente infondati: l'appellante sostiene che “nell'incrocio de quo e nelle vicinanze non vi è alcun avviso con apposita segnaletica della possibile rilevazione e contestazione dell'infrazione con strumentazione elettronica e del conseguente trattamento dei dati personali”.
Egli, partendo dall'assunto che le riprese fotografiche del veicolo BMW targato FP533ML all'atto di superare l'incrocio, seppure finalizzate all'accertamento dell'osservanza delle norme del Codice della
Strada, costituiscano un trattamento dei dati personali, dell'esistenza del quale l'interessato avrebbe dovuto essere previamente avvisato, contesta l'ordinanza ingiunzione impugnata in quanto emessa sulla base di un accertamento viziato, in virtù di tale omissione.
Insomma, la corretta applicazione delle norme inerenti alla tutela dei dati personali costituirebbe un presupposto di validità del verbale di accertamento elevato dalla Polizia locale. L'appellante invoca in proposito la normativa di cui al Regolamento UE generale per la protezione dei dati personali n.
2016/679 nonché il Provvedimento del Garante della Privacy dell'8 Aprile 2010, in materia di videosorveglianza, il quale contiene una specifica disciplina in materia di tutela della riservatezza con riferimento all'utilizzo dei dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni del codice della strada.
Il Garante della privacy prescrive, invero, un'informativa, che può essere adempiuta nelle modalità più idonee al caso, considerando che essa, rispetto ad un soggetto che si trovi alla guida di un veicolo, è secondaria, rispetto alla necessità primaria di sicurezza della circolazione stradale.
Va osservato che della questione si è occupata, con più pronunce, la stessa Corte di legittimità: essa, ponendosi la questione della possibile ricaduta che una violazione della disciplina circa l'informativa di cui al Regolamento sulla protezione dei dati personali abbia sul piano dell'accertamento dell'infrazione del Codice della Strada e della conseguente irrogazione di sanzione amministrativa, ha correttamente inquadrato la soluzione del problema distinguendo il piano della tutela dai dati personali da quello della circolazione dei veicoli. L'eventuale violazione da parte della Pubblica Amministrazione della normativa sul trattamento dei dati personali concerne un diverso ambito di tutela, da cui è avulso quello pagina 6 di 11 dell'opposizione ad ordinanza ingiunzione per violazione del Codice della Strada. Infatti , come recita la Cassazione, II sez. nella sentenza n. 6415/2016 “una ipotetica violazione dell'obbligo di informativa di cui al cit. art. 13 costituisce un illecito rispetto al sistema di tutela approntato per la tutela dei dati personali, il cui rispetto è presidiato da un autonomo apparato sanzionatorio: sicchè con riferimento alla specifica violazione di cui trattasi opera la previsione di cui al D.Lgs. n. 196 del 2003, art.
161….omissis”.
Inoltre, con riferimento alla censura relativa alla violazione del Codice dei Contratti, il ricorrente appellante lamenta, con ragionamento simile alla censura sopra descritta, che l'apparecchio che ha rilevato l'infrazione fosse stato oggetto di una fornitura illegittimamente prorogata, oltre il termine consentito dalla normativa sui contratti pubblici di cui all'art. 106 D. lgs 50/2016. A tal fine, egli richiama il contratto di noleggio dell'apparecchiatura Vista Red, in essere tra il Comune di
Campolongo Maggiore e la Traffic Tecnology, di cui al doc. n. 7 prodotto in atti.
Va osservato che il giudizio circa la validità di un'ordinanza ingiunzione e del presupposto verbale di accertamento di una violazione del Codice della Strada concerne unicamente la corretta applicazione delle norme sostanziali che sono alla base della pretesa sanzionatoria, così come quelle relative al corretto esercizio del potere sanzionatorio, che include l'osservanza delle norme procedurali, poste dalla L. n. 689/1981, nonché dallo stesso C.d.S., a tutela del diritto di difesa del destinatario del verbale stesso. E' palese, invece, che l'asserita nullità del contratto di fornitura dell'impianto che rileva le infrazioni semaforiche, ai sensi del Codice dei contratti, non abbia attinenza alcuna con l'oggetto del presente giudizio, il quale non può evidentemente sconfinare nell'indagine delle vicende sottostanti, ma non pertinenti, alla infrazione rilevata e relative ai rapporti contrattuali dell'ente accertatore con terzi. Il controllo del cittadino sull'operato della pubblica amministrazione, anche in assenza di un interesse specifico ed attuale del soggetto, riceve tutela ad opera della normativa relativa al diritto di accesso civico di cui al D. Lgs. n. 33/2013.
Con il quarto motivo di appello, il prof. ha dedotto l'erroneità della sentenza, sotto il Parte_1 profilo della parziale omissione di pronuncia, violazione dell'art. 2697 c.c. e 115 , 116 c.p.c. riguardo al
IV motivo di opposizione, con il quale egli aveva dedotto la violazione del D.M. 162/2006 e degli artt.
4 e 201 C.d.S. A suo dire, “non vi è traccia nel verbale della taratura periodica e delle verifiche di funzionalità così come previste nel D.M.162/2006, con cui è approvato il modello REDVISTA”. Anche tale motivo non può essere accolto. La sentenza di prime cure non contiene errori di giudizio, in quanto ha correttamente accertato che “la P.A. ha prodotto certificazione del 2.08.2019, quindi in corso di validità al momento del rilevamento, attestante l'esito positivo della verifica annuale di corretta
pagina 7 di 11 funzionalità dell'apparecchi Vista Red.”
Il dispositivo utilizzato per rilevare le infrazioni semaforiche non ha natura metrologica e, pertanto, non
è soggetto all'obbligo da parte dell'amministrazione procedente di omologazione periodica. Tale principio viene ribadito da numerose sentenze della Corte di legittimità. Infatti, i principi sanciti dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 113/2015 non operano con riferimento alle apparecchiature di rilevazione delle infrazioni diverse da quelle concernenti il superamento dei limiti di velocità, non trattandosi di dispositivi sottoposti a controlli metrologici ai sensi della L. n. 273 del 1991: “Non sussiste l'obbligo di sottoporre a taratura le apparecchiature elettroniche mediante le quali si rileva la violazione del divieto di proseguire la marcia con impianto semaforico rosso” (Cassazione civile sez.
II - 28/07/2020, n. 16064). Ancora, secondo Cassazione civile sez. VI - 03/03/2015, n. 4255 “In tema di rilevazione della violazione del divieto di proseguire la marcia con impianto semaforico rosso a mezzo di apparecchiature elettroniche, né il Codice della strada né il relativo regolamento di esecuzione prevedono che il verbale di accertamento dell'infrazione debba contenere, a pena di nullità, l'attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l'uso, giacché, al contrario, l'efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, senza che possa farsi leva, in senso contrario, su mere congetture, connesse alla idoneità della mancanza di revisione o manutenzione periodica dell'attrezzatura a pregiudicarne
l'efficacia ex art. 142 c. strad”.
Con il quinto motivo, l'appellante si duole che il Giudice di Pace sia incorso in errore di giudizio nell'applicazione dell'art. 41 commi 10 e 11 C.d.S., riproponendo il secondo motivo del ricorso in primo grado, stante il quale, in base ai fotogrammi prodotti, il semaforo sarebbe diventato rosso quando le ruote anteriori dell'automobile avevano già attraversato il segnale di arresto;
a suo dire, il semaforo lampeggiava, di colore giallo, quando il veicolo era in procinto di attraversare il segnale di arresto;
solo nelle more di tale passaggio, la lanterna avrebbe segnalato il rosso.
Ad avviso del Giudicante, anche in tale caso non si rinvengono errori di giudizio, laddove a pagina 3 della sentenza impugnata il Giudice di Pace richiama i documenti versati in atti “dai quali si evince chiaramente che l'autoveicolo BMW targato oltrepassava la linea di arresto, tracciata regolarmente sulla corsia in corrispondenza dell'impianto semaforico, dopo che era scattata la luce rossa, nonostante la segnalazione della lanterna lo vietasse”. Le ipotesi di parte appellante cozzano con un pagina 8 di 11 dato indiscutibile: tutti e tre i fotogrammi mostrano che il semaforo ha una lanterna, quella del rosso, accesa. Pertanto, è fuori discussione che egli sia passato con il segnale rosso (cfr. doc. 4 dell'appellante).
Con il sesto motivo, il sig. denuncia violazione/falsa applicazione delle norme in Parte_1
materia di motivazione degli atti amministrativi, riproponendo il primo motivo di ricorso avanti al
Giudice di Pace e censurando la sentenza appellata, la quale lo ha rigettato poiché “il provvedimento impugnato è stato adottato a seguito di una compiuta istruttoria, nello stesso sono richiamati gli atti del procedimento, le deduzioni, anche di natura tecnica, svolte dall'organo accertatore e inviate al
Prefetto, poste a fondamento dell'ordinanza impugnata”.
Anche tale motivo di impugnazione non merita accoglimento. L'ordinanza ingiunzione non difetta del requisito della motivazione. Essa è stata emessa in esito al ricorso in via amministrativa al Prefetto, promosso dal sig. , ed ha fatto espresso richiamo al rapporto compiuto dalla Polizia Locale di Pt_1
Campolongo Maggiore contro i rilievi mossi da parte opponente e, quindi, ha dato conto dell'istruttoria compiuta. Difatti, la motivazione dei provvedimenti amministrativi è valida anche se formulata per relationem, se rinvia, cioè, a quella presente in provvedimenti espressamente richiamati nell'atto stesso.
“L'ordinanza ingiunzione che irroghi una sanzione amministrativa non deve motivare in maniera analitica e dettagliata come fosse un provvedimento giudiziario, potendo limitarsi ad una motivazione succinta che dia conto delle ragioni di fatto della decisione, che possono anche essere desunte per relationem dall'atto di contestazione. Di conseguenza, il provvedimento è censurabile da parte del giudice dell'opposizione solo nel caso in cui l'ordinanza impugnata risulti del tutto priva di motivazione” (Cassazione civile sez. II, 30/07/2021, n.21924).
Vanno, invece, accolti i motivi di appello incidentale promossi dalla . Controparte_1
In particolare, va condivisa la censura mossa dalla alla sentenza del Giudice di Pace di Dolo CP_1
nella parte in cui ridetermina la sanzione ingiunta nella misura del minimo edittale, atteso che in essa non sono specificati quali siano i ragionevoli motivi posti a sostegno di tale decisione. Per converso, ritiene il Giudicante di dovere confermare l'importo della sanzione così come determinata nell'ordinanza ingiunzione prefettizia, pari ad €. 334,00, trattandosi di un importo mediano tra il minimo ed il massimo stabiliti dall'art. 146 c. 3 C.d.S.
Anche la decisione circa la compensazione delle spese del primo grado di giudizio merita riforma poiché non adeguatamente motivata, in considerazione del fatto che l'opponente era soccombente e, pertanto andava applicato l'art. 91 c.p.c..
pagina 9 di 11 In conclusione, l'appello principale viene rigettato, mentre, in accoglimento dell'appello incidentale, la sentenza impugnata viene parzialmente riformata, con integrale conferma dell'ordinanza ingiunzione della prot. M_IT PR_VEUTG00025600 del 19.3.2021, emessa in Controparte_1 esito al procedimento di accertamento della violazione dell'art. 41 c. 11 e 12 C.d..S, nei confronti del prof. , e con condanna dell'appellante a rifondere alla anche le spese di Parte_1 Controparte_1
lite di prime cure, che si quantificano in €. 278,00 (scaglione di valore sino ad euro 1.100,00, senza computo di istruttoria, in quanto non svoltasi autonomamente dalle altre fasi), oltre accessori di legge.
Le spese del presente grado di appello vengono liquidate a carico dell'appellante, in ragione della soccombenza nel merito, alla luce del valore della controversia (scaglione sino ad euro 1.100,00), delle attività svolte e del grado di complessità della materia, escludendo la fase istruttoria, non svoltasi autonomamente dalle altre.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
assorbita o rigettata ogni ulteriore questione,
in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Dolo n. 131/2021, pubblicata in data
16.6.2022, così decide:
- rigetta integralmente l'appello principale;
- in accoglimento dell'appello incidentale, promosso dalla , conferma Controparte_1 integralmente l'ordinanza ingiunzione della prot. M_IT Controparte_1
PR_VEUTG00025600 del 19.3.2021, anche con riguardo specifico al quantum della sanzione irrogata, che viene confermato nella misura di euro 334,00, oltre spese, per un totale di euro
353,81;
- condanna la parte appellante alla refusione nei confronti dell'appellata delle spese di lite, sia di primo grado, che si liquidano in €. 278,00, per compensi, oltre accessori di legge, sia di II grado, che si liquidano in € 462,00, per compensi, oltre accessori di legge, dando atto della sussistenza dei presupposti applicativi dell'art. 13 comma 1-quater del DPR 115/2002.
Sentenza resa ex articoli 127ter e 437 c.p.c., redatta con l'ausilio dell'Upp Dott.ssa Rosa Arena e pubblicata mediante deposito telematico, senza previa lettura alle parti.
pagina 10 di 11 Venezia, 31 gennaio 2025.
Il Giudice dott. Maria Carla Quota
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