Decreto decisorio 28 gennaio 2022
Ordinanza collegiale 25 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza collegiale 25/11/2022, n. 1855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1855 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/11/2022
N. 01855/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01171/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso in opposizione proposto da SA PI Snc di SA GI e MI, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Ernesto Sticchi Damiani, Alberto Grimaldi, Francesco Lezzi, con domicilio eletto in Lecce alla Via 95° Reggimento Fanteria n. 9 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
avverso il decreto presidenziale
n. 23/2022 in data 28.01.2022 che ha dichiarato estinto per perenzione il giudizio
in relazione al ricorso numero di registro generale 1171 del 2016, proposto da
SA PI Snc di SA GI e MI, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Ernesto Sticchi Damiani, Alberto Grimaldi, Francesco Lezzi, con domicilio eletto in Lecce alla Via 95° Reggimento Fanteria n. 9 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Martina Franca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Olimpia Cimaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli n. 7;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 30958 del 23.05.2016, con cui il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Martina Franca ha rigettato la richiesta avanzata dai ricorrenti di avvio del procedimento di cui all'art. 42 bis del DPR 327/2001;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visto il decreto presidenziale n. 23/2022 in data 28.01.2022;
Visto il ricorso in opposizione a tale decreto, depositato in data 18.03.2022;
Visto l'atto di costituzione, nella presente fase di Comune di Martina Franca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2022 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Visti gli artt. 85, commi 4, 5, e 6 e 87, comma 3, cod. proc. amm.;
Premesso che, con decreto n. 23/2022 del 28.01.2022 è stato dichiarato “ estinto per perenzione il ricorso indicato in epigrafe ”, in ragione del fatto che “ che nessun atto di procedura è stato compiuto dalle parti dal giorno 16 dicembre 2020, data di cancellazione del ricorso dal ruolo di udienza ”;
Premesso altresì che, con atto depositato in data 18.03.2022, parte ricorrente ha proposto opposizione al predetto decreto di perenzione;
Rilevato che, con l’atto di opposizione, parte ricorrente ha rappresentato che:
- SA PI Snc di SA GI e MI ha agito dinanzi a questo TAR per l’annullamento del “diniego formulato dal Comune di Martina Franca (Ta) con riferimento alla richiesta, dalla medesima formulata, di avvio del procedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis DPR n. 327/2001 relativamente ad alcune aree di loro proprietà poste a servizio della collettività locale come strade di uso pubblico”;
- in vista della trattazione del ricorso, fissata per l’udienza pubblica del 16.12.2020, “con la memoria conclusiva ex art. 73 c.p.a., la ricorrente, prima di ripercorrere le censure già formulate con il ricorso introduttivo, formulava in limine una richiesta di rinvio dell’udienza ad altra data al fine di attendere la definizione del ricorso pendente innanzi al Consiglio di Stato, con il n. RG 342/2020, avente carattere pregiudiziale”;
- da parte sua, il Comune di Martina Franca depositava “in data 10.12.2020, istanza di discussione del ricorso da remoto, secondo la disciplina emergenziale introdotta dal DL 28/2020 e dal DL 137/2020 a causa della pandemia da Covid-19, salvo depositare in data 11.12.2020 note di udienza per il passaggio in decisione della controversia allo stato degli atti”;
- il difensore di parte ricorrente “apprestandosi a discutere la causa da remoto nel giorno dell’udienza fissato per il 16.12.2020 – attraverso un proprio sostituto, la delega al quale era depositata nel fascicolo telematico – resosi conto che il collegamento telematico non era attivato, contattava telefonicamente la segreteria del Tribunale che lo informava che, in ragione delle note di udienza per il passaggio in decisione della controversia, l’udienza in contraddittorio da remoto non si sarebbe tenuta”;
- “non ricevendo più alcuna comunicazione, la ricorrente, avendo comunque svolto nella memoria ex art. 73 c.p.a. le difese conclusive ai fini della decisione del ricorso, era convinta che il gravame fosse stato trattenuto per la decisione, considerato che la richiesta di rinvio formulata in limine alla memoria conclusiva era stata formulata come alternativa alla trattazione della causa, nel senso che, laddove il Collegio non avesse inteso concedere il rinvio di udienza richiesto, la ricorrente era pronta non solo a discutere il ricorso ma anche e soprattutto a far sì che lo stesso venisse trattenuto per la decisione”;
- “in data 28.01.2020 aveva luogo la pubblicazione del decreto di perenzione del ricorso per effetto del mancato compimento di alcun atto di procedura da parte della ricorrente dal giorno 16.12.2020, “data di cancellazione del ricorso dal ruolo di udienza””;
- “in quella circostanza la ricorrente apprendeva che in data 16.12.2020 il Collegio … aveva disposto la cancellazione della causa dal ruolo (nel verbale di udienza pubblicato era dato leggersi che “ l’udienza si tiene in collegamento da remoto in videoconferenza tramite applicativo Microsoft Teams, Sono presenti il Presidente A. Pasca, il Consigliere E. Manca, il Referendario S. Giancaspro e il Segretario R. Mele. Il legale della P.A. O. Cimaglia ha depositato note di passaggio in decisione ai sensi dell’art. 25 D.L. n. 137/2020, sicché è da considerare presente ex lege. Il Presidente dispone la cancellazione della causa dal ruolo” );
- “l’assenza del difensore di parte ricorrente impediva a quest’ultimo di rendersi conto di quanto disposto dal Collegio – la cancellazione della causa dal ruolo – in luogo del chiesto rinvio”;
- non era comunque “possibile, in presenza del sopravvenuto deposito delle note di passaggio in decisione della controversia ad opera dell’Amministrazione intimata, procedere alla trattazione della causa in contraddittorio, considerato che le note di passaggio in decisione della controversia costituiscono un mezzo processuale alternativo rispetto all’istanza di discussione della causa da remoto e che, pertanto, la presentazione di quelle note a seguito della previa presentazione di un’istanza di discussione da remoto costituisce una condotta processuale contraddittoria”;
- “alla obiettiva assenza dal verbale di udienza del difensore di parte ricorrente, ovvero del suo sostituto, si accompagna la mancata comunicazione degli esiti della suddetta udienza, circostanza questa che ha contribuito a ingenerare in parte ricorrente il convincimento che la controversia, non avendo ricevuto alcuna comunicazione di accoglimento del chiesto rinvio, fosse stata trattenuta dal Collegio per la decisione”;
Considerato che:
- la richiesta di rinvio della discussione presentata da parte ricorrente non poteva assumere rilevanza ostativa rispetto alla decisione di cancellare la causa dal ruolo, assunta d’ufficio dal Collegio nella udienza pubblica del 16.12.2020, posto che l’art. 73 c.p.a., nel teso vigente ratione temporis , non prevedeva alcuna preclusione al riguardo;
- né le cose cambiano in considerazione del fatto che l’Amministrazione resistente avesse chiesto il passaggio della causa in decisione ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.l. n. 28/2020, convertito dalla legge n. 70/2020 ed espressamente richiamato dall'art. 25 del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176/2020, dal momento che la norma si limita a stabilire che " In alternativa alla discussione possono essere depositate note di udienza fino alle ore 12 del giorno antecedente a quello dell'udienza stessa o richiesta di passaggio in decisione e il difensore che deposita tali note o tale richiesta è considerato presente a ogni effetto in udienza ";
Ritenuto che:
- i ricorrenti avevano l’onere di accertare gli esiti dell’udienza, senza fare affidamento sulla richiesta di rinvio presentata dal Comune di Martina Franca;
- in mancanza del compimento di alcun atto di procedura entro un anno dalla cancellazione della causa dal ruolo, la decisione di estinzione del ricorso per perenzione è da ritenersi legittima, siccome conforme al paradigma normativo di cui all’art. 81 c.p.a.: “ Il principio secondo il quale i ricorsi si intendono abbandonati se nel corso di un anno non sia compiuto alcun atto della procedura è applicabile tutte le volte in cui, esauritisi gli effetti della domanda di fissazione per la cancellazione della causa dal ruolo, l'onere di impulso processuale torna alle parti, le quali, per evitare la perenzione, devono attivarsi mediante nuovi atti di procedura e, precisamente, con il deposito di una nuova istanza di fissazione dell'udienza. Pertanto, nel caso in cui alcuna delle parti presenti la domanda di fissazione di udienza nel termine di un anno dalla cancellazione della causa dal ruolo, si perfeziona la perenzione del ricorso che, pertanto, deve essere dichiarato estinto, come previsto dall'art. 35, comma 2, lett. b), c.p.a. ” (T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 11/01/2022 n. 211); “ Va dichiarato perento, a termini dell'art. 81 c.p.a., il ricorso che sia stato cancellato dal ruolo e per il quale non sia stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza ai fini della prosecuzione del giudizio per oltre un anno dall'intervenuta cancellazione ” (T.A.R. Sicilia Catania, Sez. II, 11/05/2017 n. 1036);
Ritenuto pertanto che l’opposizione deve essere rigettata;
Ritenuto che la particolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima rigetta l'opposizione.
Spese compensate.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO