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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 04/12/2024, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Clotilde Fierro PRESIDENTE Rel.
Dott. Patrizia Visaggi CONSIGLIERE
Dott. Silvia Casarino CONSIGLIERE
S E N T E N Z A
Nella causa di lavoro iscritta al n. 305/2024 R.G.L.
promossa da:
, rappresentato e difeso dalle avv.te CLAUDIA RONDELLI e Parte_1
LAURA BERTONCINI (ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in
TORINO,VIA CAVOUR, 19 per procura allegata al ricorso in appello.
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del Controparte_1 socio e amministratore , rappresentata e difesa dall' avv.to Pietro CP_1
FLORIS ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino Via Amedeo
Avogadro per procura allegata alla memoria difensiva
APPELLATA
Oggetto: Licenziamento individuale per giust. motivo oggettivo.
1 CONCLUSIONI
Per l'appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 509/2024 emessa dal Tribunale di Torino, Giudice del Lavoro, Dott.ssa
Lucia Mancinelli, nella causa avente R.G. 3177/2023, pubblicata in data 22.04.2024
e notificata in data 28.05.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano Nel merito Accertare e dichiarare che ha posto CP_1 in essere, nei confronti del Sig. , in violazione degli artt. 2103 e 2087 Parte_1
c.c., dal novembre 2017 fino al settembre 2022, comportamenti che configurano un grave demansionamento, isolamento e mobbing, conseguentemente Dichiarare tenuta e condannare in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, al risarcimento del danno patrimoniale alla professionalità patito dal Sig.
, facendo riferimento al 30% dell'importo della retribuzione mensile Parte_1 dallo stesso percepita moltiplicata per il numero di mesi di durata dell'avvenuto demansionamento a decorrere dal novembre 2017 al settembre 2022 e, pertanto, nella complessiva somma di Euro 32.712,43=, o nella minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione sino all'effettivo saldo, nonché Dichiarare tenuta e condannare in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dal Sig. , in particolare il danno biologico, nella complessiva Parte_1 somma di Euro 50.574,42= (o altra somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia), nonché il danno morale, esistenziale ed all'immagine da determinarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. Dichiarare tenuta e condannare CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno morale, esistenziale ed all'immagine, da determinarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione all'effettivo saldo. Sempre nel merito Accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità e/o inefficacia e/o invalidità del licenziamento intimato da al Sig. CP_1 Parte_1 con lettera del 30.09.2022, in quanto ritorsivo e discriminatorio, per tutti i motivi esposti nel ricorso e, per l'effetto Dichiarare tenuta e condannare in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, alla reintegrazione del Sig. Parte_1
nel proprio posto di lavoro, nonché al pagamento, in favore dello stesso, di
[...] tutte le retribuzioni e gli oneri previdenziali, assicurativi e fiscali di legge e di contratto, dalla data del licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione in servizio, in misura comunque non inferiore a 5 mensilità dell'ultima retribuzione (pari ad Euro 1.848,16= o altra, maggiore o minore ritenuta di giustizia), o altra, maggiore o minore somma, ritenuta di giustizia, salva la facoltà del ricorrente di chiedere, in luogo della reintegrazione in servizio, l'indennità sostitutiva di 115 mensilità dell'ultima retribuzione o altra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia. In via subordinata Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda proposta in via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità e/o inefficacia e/o invalidità del licenziamento intimato da al Sig. CP_1 Parte_1 con lettera del 30.09.2022, per tutti i motivi esposti nel ricorso e, per l'effetto Dichiarare tenuta e condannare in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere al Sig. la somma di Parte_1
Euro 27.722,40= a titolo di indennità risarcitoria ex art. 3 D. Lgs. n. 23/15, o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
2 Per l'appellata: Nel merito Respingere le domande proposte dal signor e Pt_1 confermare la sentenza resa dal Tribunale di Torino, sezione lavoro, n. 509/2024. Nel merito in via subordinata Accertare l'aliunde perceptum e, conseguentemente, ridurre, ove ritenuto anche in parte fondato il ricorso per ciò che riguarda la domanda proposta per l'illegittimità del licenziamento, la condanna al risarcimento del danno deducendo le somme effettivamente percepite dal ricorrente. In ogni caso Con vittoria di spese ed onorari di entrambe i gradi di giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge secondo i parametri del DM 147/2022, tenuto conto che la somma richiesta dal dipendente è superiore a 88.000 euro sommando le varie voci di danno e le somme rivendicate a titolo di illegittimo licenziamento con la conseguenza che lo scaglione dovrà essere quello compreso tra 52.000 euro 260.000, euro.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 509/24 il tribunale di Torino ha respinto il ricorso proposto da
[...]
, volto ad accertare la nullità del licenziamento intimato il 30.9.2022 in Pt_1
quanto ritorsivo e discriminatorio ed a condannare la al risarcimento del CP_1
danno patrimoniale alla professionalità patito dal ricorrente nonché del danno biologico subito a causa delle condotte mobbizzanti poste in essere dalla parte datoriale.
Avverso detta sentenza propone appello chiedendo l'accoglimento Parte_1
delle conclusioni in epigrafe trascritte.
Resiste l'appellato.
All'udienza del 4 dicembre 2024 in esito alla discussione orale della causa la corte ha deciso in parte la controversia contestualmente disponendo la prosecuzione del giudizio in istruttoria.
il tribunale ha respinto il ricorso di sulla scorta delle considerazioni di Parte_1
seguito sinteticamente riportate:
✓ l'istruttoria testimoniale non ha fatto emergere alcun mutamento neppure quantitativo nel contenuto delle mansioni svolte dal ricorrente in epoca successiva all'assunzione. Il ricorrente ha sempre operato in ufficio sotto la direzione del sig. in relazione alla predisposizione degli ordini ed alla CP_1
ricezione delle fatture e si è occupato di approvvigionare i cantieri ritirando i materiali necessari presso i fornitori e consegnandoli ai clienti;
✓ le altre condotte vessatorie allegate dal ricorrente non sono state provate;
3 ✓ non vi è prova alcuna della condotta datoriale concretizzatasi nell' impedirgli di recarsi al pronto soccorso a seguito del coinvolgimento nel sinistro stradale del 1° giugno 2028 ed anzi il teste ha escluso che i titolari possano Tes_1
aver imposto al ricorrente di non andare in ospedale;
✓ parimenti indimostrata è l'intimazione di riprendere il lavoro a seguito del secondo sinistro stradale verificatosi il 14.10.2021; peraltro la teste Tes_2 conducente dell'altro veicolo coinvolto nel sinistro, ha escluso che il ricorrente si fosse fatto male;
✓ l'affermata adibizione alla giuda del carrello elevatore in assenza di abilitazione è rimasta priva di riscontri probatori;
✓ i rimproveri anche aspri di sono documentati da alcuni scambi di mail CP_1
prodotti come do. 11, 12 e 13 di parte ricorrente;
✓ contrariamente a quanto affermato in ricorso i rimproveri non sono stati profferiti per futili motivi bensì a seguito di rilevanti mancanze nell'operato del ricorrente;
detti messaggi evidenziano l'insoddisfazione del datore di lavoro per le disattenzioni e gli errori posti in essere dal ricorrente e, sebbene i toni siano irritati e giungano all'esasperazione, sono sempre preceduti da spiegazioni ed i giudizi negativi di inettitudine e mediocrità sono argomentati e giustificati restando nel solco della legittima riprovazione per le manchevolezze evidenziate nella prestazione del ricorrente.
✓ la collocazione continuativa in cassa integrazione nel periodo pandemico dal marzo 2020 a fine anno non denota una intenzione punitiva poiché l'unicità del ruolo del ricorrente impedisce la comparazione con altri dipendenti al fine di verificare il rispetto del criterio dell'equa rotazione;
in ogni caso la sospensione per mezza giornata appare una soluzione razionale alla riduzione dell'attività produttiva;
✓ la rotazione di 180 ° della scrivania così da dover lavorare rivolto contro il muro non è provata;
✓ la modifica unilaterale dell'orario di lavoro comunicata in data 22.6.22 non è dettata da intenti persecutori bensì rientra nei poteri di eterodirezione della
4 prestazione di lavoro full time ed è giustificata dalla necessità di uniformare l'orario dell'impiegato commerciale agli orari degli uffici di clienti e fornitori;
✓ la richiesta di ricoverare il giaccone nello spogliatoio e di utilizzare i bagni a disposizione degli altri dipendenti non può essere ritenuta condotta vessatoria;
priva di consistenza è risultata essere l'affermazione del ricorrente di essersi trovato in completo stato di isolamento non essendo peraltro ascrivibile al datore di lavoro il mancato invito del ricorrente a partecipare ad occasioni conviviali extralavorative;
✓ Le altre condotte, mancata restituzione alla cassa della somma di euro 100, eliminazione della dicitura “relazioni commerciali “accanto alla firma del ricorrente, ritiro del telefono cellulare rientrano nella normale dialettica interna al rapporto di lavoro;
✓ La domanda di annullamento del licenziamento è infondata a essendo risultato effettivo e sussistente il giustificato motivo oggettivo addotto a sostegno del recesso ed in particolare la riorganizzazione dell'area amministrativa e commerciale attuata con la soppressione del posto di lavoro del ricorrente ed il trasferimento delle sue mansione al socio;
Controparte_1
✓ L'accertata sussistenza del gmo esclude l'intento ritorsivo che non sarebbe comunque l'unico motivo determinante il recesso.
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha erroneamente valutato le prove in punto domande di risarcimento del danno deducendo di aver provato tanto il dedotto demansionamento quanto le condotte vessatorie e denigratorie subite
Con il secondo motivo l'appellante chiede la riforma della sentenza in punto licenziamento rilevando di aver dimostrato la natura ritorsiva del recesso e l'insussistenza del giustificato motivo oggettivo.
Le censure sono fondate nei termini di seguito precisati,.
Esaminando separatamente le condotte poste a fondamento delle richieste risarcitorie si osserva quanto segue.
5 1) DEMANSIONAMENTO
Il tribunale ha ritenuto che l'attività di fattorino sia stata confermata come rientrante nelle mansioni abituali del ricorrente sin dalla sua assunzione ed ha altresì affermato che detta mansione sia riconducibile a quelle di natura esecutiva commerciale espressamente previste dal contratto di lavoro.
Rileva l'appellante di esser stato inquadrato come impiegato di 5° livello ccnl metalmeccanica artigiana, livello cui appartengono i lavoratori qualificati che svolgono attività esecutive di natura amministrativa che richiedono in modo particolare preparazione pratica di ufficio, connotati assenti nella mansione di fattorino. Ribadisce di aver subito -a seguito della trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato- l'attribuzione di mansioni diverse e non consone al livello contrattuale assegnato svolgendo quasi esclusivamente mansioni di autista e trasporto merci in Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna.
La censura è infondata.
E' innanzitutto rimasto indimostrato il mutamento di mansioni che secondo l'assunto dell'appellante si sarebbe inspiegabilmente verificato in occasione della trasformazione del contratto a termine. Lo stesso appellante ha riconosciuto di aver fin dall'inizio del rapporto girato con i mezzi aziendali limitandosi a lamentare il ribaltamento dell'incidenza della mansione di autista divenuta poi prevalente.
I documenti di trasporto prodotti dall'azienda come doc.6 dimostrano lo svolgimento di mansioni di conduzione veicolo e consegna merci fin dal primo giorno di lavoro.
I testi escussi hanno unanimemente confermato che si occupava di Pt_1
approvvigionare i cantieri ritirando i materiali necessari presso i fornitori e consegnandoli ai clienti ( testi , , , ), mansione Tes_3 Tes_1 Tes_4 Tes_5
peraltro svolta anche dagli altri dipendenti ( cfr. teste e la teste Tes_6 Tes_7
consulente del lavoro della ha riferito che è stato assicurato fin CP_1 Pt_1 dall'inizio del rapporto per il rischio connesso alla guida dell'autovettura.
Di nessun rilievo è la deposizione della teste che si limita a confermare che Tes_5
si recava a ritirare il materiale presso il magazzino, circostanza che non Pt_1
dimostra affatto che egli svolgesse solo quelle mansioni tenuto conto altresì che il
6 teste ha dichiarato di essere a conoscenza del fatto che stava in Tes_1 Pt_1
ufficio, faceva le bolle ed approvvigionava i cantieri.
La censura va respinta per non avere l'appellante provato il dedotto mutamento di mansioni.
2) UTILIZZO DEL CARRELLO ELEVATORE
La censura è infondata poiché le dichiarazioni rese da non hanno Pt_1
evidentemente alcun valore probatorio e nessun teste ha riferito che egli abbia mai utilizzato il muletto.
Non corrisponde al vero il fatto che abbia implicitamente riconosciuto che il CP_1
muletto veniva guidato da : ha di contro dichiarato di aver Pt_1 CP_1
personalmente eseguito il carico dei furgoni dichiarando che il ricorrente faceva solo i carichi manuali non avendo chiesto di fare il corso per il patentino necessario a condurre il muletto.
Contrariamente a quanto affermato dall'appellante il teste lungi dal Tes_6 confermare l'utilizzo del muletto da parte di , ha dichiarato di non essere Pt_1
informato della circostanza ed ha comunque riferito di aver personalmente utilizzato il muletto con ciò smentendo la circostanza dell'assenza di dipendenti abilitati.
3) Controparte_2
L'appellante sostanzialmente ripropone gli argomenti spesi nel ricorso introduttivo senza confrontarsi con l'ampia motivazione resa sul punto del tribunale.
In ogni caso per smentire l'assunto dell'appellante è sufficiente rilevare che nessun teste ha riferito il preteso divieto di recarsi al pronto soccorso e che la teste Tes_2
ha smentito in radice la ricostruzione dei fatti contenuta nel ricorso in appello dichiarando che nessuno si era fatto male.
4) RIMPROVERI
Contrariamente a quanto affermato dal primo giudice ritiene il collegio che i rimproveri scritti riportati nella sentenza non appartengano affatto alla normale dialettica interna al rapporto di lavoro né tantomeno che siano scriminati dagli
7 inadempimenti posti in essere dal e dalla consequenziale necessità di Pt_1
intervento punitivo da parte del datore di lavoro.
Con particolare riferimento alla mail del 26.10.2021, trascritta integralmente in sentenza, si osserva che la definizione del come incompetente unitamente Pt_1 all'invito ad usare un po' di testa e di professionalità travalicano i confini del legittimo esercizio del potere direttivo e disciplinare per sconfinare in un terreno inutilmente denigratorio ed umiliante: se è assolutamente legittimo rimproverare il dipendente per aver inoltrato un ordine incompleto e contenente errori rilevanti ( quali ad esempio l'esatta denominazione sociale del fornitore ovvero il numero di offerta ) non
è consentito , sul presupposto fattuale indimostrato di una intenzionale superficialità nello svolgimento della prestazione lavorativa, qualificare il dipendente come incompetente, epiteto offensivo e lesivo della dignità del lavoratore.
Analoghe considerazioni valgono in relazione alla mail 9.11.21 di seguito trascritta
La dimensione abnorme dei caratteri grafici ha un indubbio sapore minaccioso e non
è in alcun modo giustificata dalla condotta del lavoratore rimasta peraltro indimostrata: il riferimento dubitativo alla capacità di di rinvenire un'altra Pt_1
occupazione è poi gratuito ed offensivo.
8 Nello stesso solco denigratorio si colloca la risposta di del 19 novembre di CP_1
seguito trascritta:
Al di là del linguaggio scurrile ed inopportuno utilizzato dal sig. rileva il CP_1 collegio che l'accusa di inettitudine accompagnata dall'invito a spegnere il computer
è ingiuriosa, lesiva della dignità del lavoratore e non giustificata dagli errori commessi nella predisposizione degli ordini. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell'appellata detti rimproveri non rispettano il principio di continenza non essendo misurati né sotto il profilo sostanziale né sotto quello formale, sono contrari ai più elementari principi di correttezza e buona fede e non sono pertinenti poiché non correlati a specifici inadempimenti ma basati su valutazioni negative della personalità del lavoratore.
5) CASSA INTEGRAZIONE
E' pacifico in fatto che il ricorrente è stato sospeso in cassa integrazione per mezza giornata continuativamente da marzo 2020 alla fine del 2020.
Il doc. 11 prodotto dalla società appellata e confermato dalla consulente del lavoro dimostra documentalmente che il criterio della rotazione non è stato rispettato e la circostanza è stata confermata dal teste che ha confermato la sospensione Tes_3 dei dipendenti quando c'è stato il boom del covid per due settimane.
La circostanza che svolgesse mansioni diverse dagli altri dipendenti non Pt_1 giustifica di per se sola l'inosservanza del criterio della rotazione dovendosi comunque valutare i dipendenti che svolgevano mansioni comparabili dal punto di vista dell'inquadramento contrattuale
9 6) CONDOTTE VESSATORIE SUBITE AL RIENTRO DALLA MALATTIA NEL
GIUGNO 2022
▪ Scrivania ruotata di 180 gradi
Il fatto nel suo materiale verificarsi è pacifico: nella lettera del 12 luglio 2022 ( doc. 23 di parte appellata) il difensore della società afferma che detta rotazione sarebbe avvenuta nel rispetto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute. Al di là della inverosimiglianza della giustificazione rileva il collegio che l'iniziale negazione del fatto seguita da giustificazioni contraddittorie ( esigenze di tutela della salute e di riorganizzazione degli spazi) consentono di ritenere in via presuntiva provato che detta nuova collocazione della scrivania sia stata posta in essere al fine di mortificare il dipendente e di isolarlo dal contesto lavorativo in mancanza di serie ragioni obiettive che sorreggessero la modifica.
▪ variazione dell'orario di lavoro
Anche questo fatto è pacifico nel suo materiale verificarsi ed è giustificato dalla parte datoriale con la necessità di allineare l'orario di lavoro di agli orari di Pt_1
apertura degli uffici dei clienti e dei fornitori.
La giustificazione addotta è smentita dagli esiti istruttori essendo emerso che gli orari degli uffici di clienti e fornitori sono rimasti immutati e che pertanto non vi è alcuna correlazione causale tra detti orari ed il nuovo orario assegnato a . Rileva il Pt_1 collegio che l'attribuzione di un nuovo orario di lavoro con dilatazione della pausa pranzo pare sorretta un intento punitivo determinando in capo al lavoratore una spiacevole espansione della giornata lavorativa in precedenza circoscritta dalle 8,00 alle 16,30 e prolungata a seguito della variazione dalle 8,00 alle 18,00.
▪ Utilizzo del bagno e dello spogliatoio:
La censura è infondata non essendo ipotizzabile la natura vessatoria della condotta denunciata essendo interamente rimessa al datore di lavoro l'organizzazione degli spazi interni dell'azienda;
▪ Stato di isolamento:
10 La censura è infondata poiché gli esiti istruttori dimostrano che non aveva Pt_1
rapporti amicali con i colleghi avendo un carattere schivo ed in ogni caso la responsabilità del lamentato isolamento non può esser addossata al datore di lavoro al quale neppure l'appellante è in grado di imputare responsabilità specifiche;
▪ Mancata restituzione del denaro:
L'episodio non ha trovato riscontri probatori né può attribuirsi valore confessorio alla ricostruzione contenuta in comparsa costitutiva essendosi la limitata a dire di CP_1
averlo rimproverato senza nulla riconoscere sulla pubblicità del rimprovero e sui pretesi contenuti denigratori
▪ ritiro del cellulare :
La condotta non ha alcun valore indiziario nel senso auspicato dall'appellante. Il ritiro del cellulare certamente giustificato dalla presenza di in ufficio e dal Pt_1 venire meno dell'esigenza della sua reperibilità essendo divenuto inidoneo alla guida degli autoveicoli.
In conclusione il collegio ritiene che sia stata dimostrata in giudizio la natura illecita e potenzialmente lesiva delle seguenti condotte poste in essere dalla CP_3
convenuta:
➢ rimproveri scritti
➢ collocazione in cassa integrazione
➢ modifica dell'orario di lavoro
➢ rotazione della scrivania
Si tratta di condotte potenzialmente idonee a generare il danno alla salute lamentato dall'appellante che devono essere valutate nel loro insieme indipendentemente dalla qualificazione delle stesse come mobbing ovvero straining..
Secondo il condivisibile orientamento espresso in punto dalla Suprema Corte lo straining " è una forma attenuata di "mobbing", cui difetta la continuità delle azioni vessatorie, sicchè la prospettazione solo in appello di tale fenomeno, se nel ricorso di primo grado gli stessi fatti erano stati allegati e qualificati "mobbing", non integra la
11 violazione dell'art. 112 c.p.c., costituendo entrambi comportamenti datoriali ostili, atti ad incidere sul diritto alla salute. ( così Cass. Ordinanza n. 4664 del 21/02/2024 )
Come già ritenuto dalla Corte (Cass. 19 ottobre 2023, n. 29101), in relazione alla tutela della personalità morale del lavoratore, al di là della tassonomia e della qualificazione come mobbing e straining, quello che conta è che il fatto commesso, anche isolatamente, sia un fatto illecito ex art. 2087 cod. civ. da cui sia derivata la violazione di interessi protetti del lavoratore al più elevato livello dell'ordinamento, ovvero la sua integrità psicofisica, la dignità, l'identità personale, la partecipazione alla vita sociale e politica. La reiterazione, l'intensità del dolo, o altre qualificazioni della condotta sono elementi che possono incidere eventualmente sul quantum del risarcimento ma nessuna offesa ad interessi protetti al massimo livello costituzionale come quelli in discorso può restare senza la minima reazione e protezione rappresentata dal risarcimento del danno, a prescindere dal dolo o dalla colpa datoriale, come è proprio della responsabilità contrattuale in cui è invece il datore che deve dimostrare di aver ottemperato alle prescrizioni di sicurezza. Le nozioni di mobbing, così come quella di straining, hanno natura medico-legale e non rivestono autonoma rilevanza ai fini giuridici e nella sostanza servono soltanto per identificare comportamenti che si pongono in contrasto con l'art. 2087 c.c. e con la normativa in materia di tutela della salute negli ambienti di lavoro (cfr. Cass. 3291/2016, Cass.
32257/2019, Cass. 33638/2022 cit., Cass. 3692/2023, Cass. 29101/2023). Pertanto, può rilevare anche un fatto isolato se esso costituisca un fatto illecito ex art. 2087 c.c.
e se da esso sia derivata la violazione di interessi protetti del lavoratore, cfr. Cass.
29101/2023 cit., secondo cui “La reiterazione, l'intensità del dolo, o altre qualificazioni della condotta sono elementi che possono incidere eventualmente sul quantum del risarcimento ma è chiaro che nessuna offesa ad interessi protetti al massimo livello costituzionale come quelli in discorso può restare senza la minima reazione e protezione rappresentata dal risarcimento del danno, a prescindere dal dolo o dalla colpa datoriale, come è proprio della responsabilità contrattuale in cui è invece il datore che deve dimostrare di aver ottemperato alle prescrizioni di sicurezza” (v. Cass. 29101/2023 cit.).
La S.C. ha sottolineato il fondamento normativo dell'obbligo di protezione dai rischi collegati allo stress lavoro-correlato, osservando che “avuto riguardo ai rischi
12 collegati allo stress lavoro-correlato che il datore di lavoro è tenuto a prevenire, vi è quale paramento normativo, fonte di un obbligo che rappresenta ulteriore specificazione del più generale canone presidiato dall'art. 2087 c.c., l'art. 28 del T.U.
n. 81 del 9 aprile 2008, in base al quale è compito del datore di lavoro la valutazione di “tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'Accordo europeo dell'8 ottobre 2004 […]”.
Accordo sottoscritto dalle parti sociali a livello comunitario sullo “stress da lavoro”, definito come uno “stato, che si accompagna a malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali” che, in caso di “esposizione prolungata”, può “causare problemi di salute” (par. 3) e che, pertanto, investe la “responsabilità dei datori di lavoro […] obbligati per legge a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori” (par.
5). .. In questa prospettiva di progressiva rilevanza della dimensione organizzativa quale fattore di rischio per la salute dei lavoratori si alimenta l'obbligazione di sicurezza gravante sul datore di lavoro” (Cass. 33639/2022 cit.).
In tal modo la S.C. ha assegnato “valore dirimente al rilievo dell'“ambiente lavorativo stressogeno” quale fatto ingiusto, suscettibile di condurre anche al riesame di tutte le altre condotte datoriali allegate come vessatorie, ancorché apparentemente lecite o solo episodiche, in quanto la tutela del diritto fondamentale della persona del lavoratore trova fonte direttamente nella lettura, costituzionalmente orientata, dell'art.
2087 c.c.” (v. Cass. 29101/2023 cit.).
A prescindere dalla sussistenza di comportamenti intenzionalmente vessatori nei confronti del le condotte prima sintetizzate ben possono essere state, Pt_1
anche in ragione della reiterazione delle stesse, esorbitanti od incongrue rispetto all'ordinaria gestione del rapporto, e così poste in violazione dell'art. 2087 cod. civ. anche eventualmente sotto il profilo della contribuzione causale alla creazione di un ambiente ansiogeno, come tali causative di pregiudizi per la salute.
Nel caso in esame il datore di lavoro, a ciò onerato ai sensi degli artt. 2087 e 1218
c.c., non ha provato di avere rispettato le prescrizioni di sicurezza volte a prevenire i rischi collegati allo stress lavoro-correlato; ciò è particolarmente evidente per il tono ingiurioso ed offensivo dei rimproveri, per la collocazione continuativa in cassa
13 integrazione e per la collocazione della scrivania di fronte al muro, sintomatica della volontà di marginalizzare il isolandolo dal contesto lavorativo. Pt_1
Per questa ragione il collegio ha disposto la prosecuzione della causa in istruttoria conferendo ctu medico-legale finalizzata all'accertamento del nesso causale tra le condotte e le patologie.
Con l'ultimo motivo di appello lamenta l'erronea valutazione delle prove in Pt_1
punto legittimità del licenziamento e ripropone la domanda di nullità del licenziamento per la sua natura ritorsiva.
La censura è infondata.
Gli esiti istruttori dimostrano in modo pieno ed appagante l'effettività della soppressione del posto di lavoro assegnato a avendo i testi concordemente Pt_1
riferito che le mansioni in precedenza da lui svolte sono state avocate al sig. . CP_1
Come giustamente sottolineato dal tribunale di ciò hanno dato conferma in sede testimoniale sia i dipendenti di , ), sia i fornitori e i clienti Parte_2 Tes_1
che in precedenza si confrontavano con il sig. per ordini e consegne, ed Pt_1
ora fanno riferimento esclusivamente al sig. ( , , Controparte_1 Per_1 Tes_5
, ); è emerso che il sig. ora svolge i compiti in precedenza Tes_4 Per_2 CP_1
affidati al ricorrente non solo in relazione alle attività di natura amministrativa da svolgere in ufficio, ma anche per quelle riferite a ritiri, consegne e approvvigionamento del cantiere.
La dimostrazione della sussistenza del motivo oggettivo addotto a sostegno del recesso esclude in radice l'ipotizzabilità della natura ritorsiva del licenziamento stesso.
Secondo il consolidato orientamento espresso in punto dalla Suprema Corte ( da ultimo cfr Ordinanza n. 17266 del 24/06/2024) in tema di licenziamento per ritorsione, l'onere di provare l'efficacia determinativa esclusiva del motivo ritorsivo grava sul lavoratore, il quale può assolverlo anche a mezzo di presunzioni;
l'accoglimento della domanda di accertamento della nullità è subordinata alla verifica che l'intento di vendetta abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà di risolvere il rapporto di lavoro, anche rispetto ad altri fatti
14 rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso, rispetto ai quali va quindi escluso ogni giudizio comparativo ( così
Ordinanza n. 6838 del 07/03/2023 ).
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.,
Parzialmente decidendo la controversia,
Respinge la domanda di impugnativa del licenziamento e la domanda di risarcimento del danno patrimoniale alla professionalità ;
Accerta e dichiara la violazione da parte della società appellata dell'obbligo di sicurezza sancito dall'art. 2087 c.c. e dispone con separata ordinanza in data odierna la prosecuzione della causa in istruttoria;
Riserva la decisione sulle spese al definitivo
Così deciso all'udienza del 4 dicembre 2024
La presidente est.
Clotilde Fierro
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Clotilde Fierro PRESIDENTE Rel.
Dott. Patrizia Visaggi CONSIGLIERE
Dott. Silvia Casarino CONSIGLIERE
S E N T E N Z A
Nella causa di lavoro iscritta al n. 305/2024 R.G.L.
promossa da:
, rappresentato e difeso dalle avv.te CLAUDIA RONDELLI e Parte_1
LAURA BERTONCINI (ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in
TORINO,VIA CAVOUR, 19 per procura allegata al ricorso in appello.
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del Controparte_1 socio e amministratore , rappresentata e difesa dall' avv.to Pietro CP_1
FLORIS ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino Via Amedeo
Avogadro per procura allegata alla memoria difensiva
APPELLATA
Oggetto: Licenziamento individuale per giust. motivo oggettivo.
1 CONCLUSIONI
Per l'appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 509/2024 emessa dal Tribunale di Torino, Giudice del Lavoro, Dott.ssa
Lucia Mancinelli, nella causa avente R.G. 3177/2023, pubblicata in data 22.04.2024
e notificata in data 28.05.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano Nel merito Accertare e dichiarare che ha posto CP_1 in essere, nei confronti del Sig. , in violazione degli artt. 2103 e 2087 Parte_1
c.c., dal novembre 2017 fino al settembre 2022, comportamenti che configurano un grave demansionamento, isolamento e mobbing, conseguentemente Dichiarare tenuta e condannare in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, al risarcimento del danno patrimoniale alla professionalità patito dal Sig.
, facendo riferimento al 30% dell'importo della retribuzione mensile Parte_1 dallo stesso percepita moltiplicata per il numero di mesi di durata dell'avvenuto demansionamento a decorrere dal novembre 2017 al settembre 2022 e, pertanto, nella complessiva somma di Euro 32.712,43=, o nella minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione sino all'effettivo saldo, nonché Dichiarare tenuta e condannare in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dal Sig. , in particolare il danno biologico, nella complessiva Parte_1 somma di Euro 50.574,42= (o altra somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia), nonché il danno morale, esistenziale ed all'immagine da determinarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. Dichiarare tenuta e condannare CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno morale, esistenziale ed all'immagine, da determinarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione all'effettivo saldo. Sempre nel merito Accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità e/o inefficacia e/o invalidità del licenziamento intimato da al Sig. CP_1 Parte_1 con lettera del 30.09.2022, in quanto ritorsivo e discriminatorio, per tutti i motivi esposti nel ricorso e, per l'effetto Dichiarare tenuta e condannare in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, alla reintegrazione del Sig. Parte_1
nel proprio posto di lavoro, nonché al pagamento, in favore dello stesso, di
[...] tutte le retribuzioni e gli oneri previdenziali, assicurativi e fiscali di legge e di contratto, dalla data del licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione in servizio, in misura comunque non inferiore a 5 mensilità dell'ultima retribuzione (pari ad Euro 1.848,16= o altra, maggiore o minore ritenuta di giustizia), o altra, maggiore o minore somma, ritenuta di giustizia, salva la facoltà del ricorrente di chiedere, in luogo della reintegrazione in servizio, l'indennità sostitutiva di 115 mensilità dell'ultima retribuzione o altra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia. In via subordinata Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda proposta in via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità e/o inefficacia e/o invalidità del licenziamento intimato da al Sig. CP_1 Parte_1 con lettera del 30.09.2022, per tutti i motivi esposti nel ricorso e, per l'effetto Dichiarare tenuta e condannare in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere al Sig. la somma di Parte_1
Euro 27.722,40= a titolo di indennità risarcitoria ex art. 3 D. Lgs. n. 23/15, o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
2 Per l'appellata: Nel merito Respingere le domande proposte dal signor e Pt_1 confermare la sentenza resa dal Tribunale di Torino, sezione lavoro, n. 509/2024. Nel merito in via subordinata Accertare l'aliunde perceptum e, conseguentemente, ridurre, ove ritenuto anche in parte fondato il ricorso per ciò che riguarda la domanda proposta per l'illegittimità del licenziamento, la condanna al risarcimento del danno deducendo le somme effettivamente percepite dal ricorrente. In ogni caso Con vittoria di spese ed onorari di entrambe i gradi di giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge secondo i parametri del DM 147/2022, tenuto conto che la somma richiesta dal dipendente è superiore a 88.000 euro sommando le varie voci di danno e le somme rivendicate a titolo di illegittimo licenziamento con la conseguenza che lo scaglione dovrà essere quello compreso tra 52.000 euro 260.000, euro.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 509/24 il tribunale di Torino ha respinto il ricorso proposto da
[...]
, volto ad accertare la nullità del licenziamento intimato il 30.9.2022 in Pt_1
quanto ritorsivo e discriminatorio ed a condannare la al risarcimento del CP_1
danno patrimoniale alla professionalità patito dal ricorrente nonché del danno biologico subito a causa delle condotte mobbizzanti poste in essere dalla parte datoriale.
Avverso detta sentenza propone appello chiedendo l'accoglimento Parte_1
delle conclusioni in epigrafe trascritte.
Resiste l'appellato.
All'udienza del 4 dicembre 2024 in esito alla discussione orale della causa la corte ha deciso in parte la controversia contestualmente disponendo la prosecuzione del giudizio in istruttoria.
il tribunale ha respinto il ricorso di sulla scorta delle considerazioni di Parte_1
seguito sinteticamente riportate:
✓ l'istruttoria testimoniale non ha fatto emergere alcun mutamento neppure quantitativo nel contenuto delle mansioni svolte dal ricorrente in epoca successiva all'assunzione. Il ricorrente ha sempre operato in ufficio sotto la direzione del sig. in relazione alla predisposizione degli ordini ed alla CP_1
ricezione delle fatture e si è occupato di approvvigionare i cantieri ritirando i materiali necessari presso i fornitori e consegnandoli ai clienti;
✓ le altre condotte vessatorie allegate dal ricorrente non sono state provate;
3 ✓ non vi è prova alcuna della condotta datoriale concretizzatasi nell' impedirgli di recarsi al pronto soccorso a seguito del coinvolgimento nel sinistro stradale del 1° giugno 2028 ed anzi il teste ha escluso che i titolari possano Tes_1
aver imposto al ricorrente di non andare in ospedale;
✓ parimenti indimostrata è l'intimazione di riprendere il lavoro a seguito del secondo sinistro stradale verificatosi il 14.10.2021; peraltro la teste Tes_2 conducente dell'altro veicolo coinvolto nel sinistro, ha escluso che il ricorrente si fosse fatto male;
✓ l'affermata adibizione alla giuda del carrello elevatore in assenza di abilitazione è rimasta priva di riscontri probatori;
✓ i rimproveri anche aspri di sono documentati da alcuni scambi di mail CP_1
prodotti come do. 11, 12 e 13 di parte ricorrente;
✓ contrariamente a quanto affermato in ricorso i rimproveri non sono stati profferiti per futili motivi bensì a seguito di rilevanti mancanze nell'operato del ricorrente;
detti messaggi evidenziano l'insoddisfazione del datore di lavoro per le disattenzioni e gli errori posti in essere dal ricorrente e, sebbene i toni siano irritati e giungano all'esasperazione, sono sempre preceduti da spiegazioni ed i giudizi negativi di inettitudine e mediocrità sono argomentati e giustificati restando nel solco della legittima riprovazione per le manchevolezze evidenziate nella prestazione del ricorrente.
✓ la collocazione continuativa in cassa integrazione nel periodo pandemico dal marzo 2020 a fine anno non denota una intenzione punitiva poiché l'unicità del ruolo del ricorrente impedisce la comparazione con altri dipendenti al fine di verificare il rispetto del criterio dell'equa rotazione;
in ogni caso la sospensione per mezza giornata appare una soluzione razionale alla riduzione dell'attività produttiva;
✓ la rotazione di 180 ° della scrivania così da dover lavorare rivolto contro il muro non è provata;
✓ la modifica unilaterale dell'orario di lavoro comunicata in data 22.6.22 non è dettata da intenti persecutori bensì rientra nei poteri di eterodirezione della
4 prestazione di lavoro full time ed è giustificata dalla necessità di uniformare l'orario dell'impiegato commerciale agli orari degli uffici di clienti e fornitori;
✓ la richiesta di ricoverare il giaccone nello spogliatoio e di utilizzare i bagni a disposizione degli altri dipendenti non può essere ritenuta condotta vessatoria;
priva di consistenza è risultata essere l'affermazione del ricorrente di essersi trovato in completo stato di isolamento non essendo peraltro ascrivibile al datore di lavoro il mancato invito del ricorrente a partecipare ad occasioni conviviali extralavorative;
✓ Le altre condotte, mancata restituzione alla cassa della somma di euro 100, eliminazione della dicitura “relazioni commerciali “accanto alla firma del ricorrente, ritiro del telefono cellulare rientrano nella normale dialettica interna al rapporto di lavoro;
✓ La domanda di annullamento del licenziamento è infondata a essendo risultato effettivo e sussistente il giustificato motivo oggettivo addotto a sostegno del recesso ed in particolare la riorganizzazione dell'area amministrativa e commerciale attuata con la soppressione del posto di lavoro del ricorrente ed il trasferimento delle sue mansione al socio;
Controparte_1
✓ L'accertata sussistenza del gmo esclude l'intento ritorsivo che non sarebbe comunque l'unico motivo determinante il recesso.
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha erroneamente valutato le prove in punto domande di risarcimento del danno deducendo di aver provato tanto il dedotto demansionamento quanto le condotte vessatorie e denigratorie subite
Con il secondo motivo l'appellante chiede la riforma della sentenza in punto licenziamento rilevando di aver dimostrato la natura ritorsiva del recesso e l'insussistenza del giustificato motivo oggettivo.
Le censure sono fondate nei termini di seguito precisati,.
Esaminando separatamente le condotte poste a fondamento delle richieste risarcitorie si osserva quanto segue.
5 1) DEMANSIONAMENTO
Il tribunale ha ritenuto che l'attività di fattorino sia stata confermata come rientrante nelle mansioni abituali del ricorrente sin dalla sua assunzione ed ha altresì affermato che detta mansione sia riconducibile a quelle di natura esecutiva commerciale espressamente previste dal contratto di lavoro.
Rileva l'appellante di esser stato inquadrato come impiegato di 5° livello ccnl metalmeccanica artigiana, livello cui appartengono i lavoratori qualificati che svolgono attività esecutive di natura amministrativa che richiedono in modo particolare preparazione pratica di ufficio, connotati assenti nella mansione di fattorino. Ribadisce di aver subito -a seguito della trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato- l'attribuzione di mansioni diverse e non consone al livello contrattuale assegnato svolgendo quasi esclusivamente mansioni di autista e trasporto merci in Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna.
La censura è infondata.
E' innanzitutto rimasto indimostrato il mutamento di mansioni che secondo l'assunto dell'appellante si sarebbe inspiegabilmente verificato in occasione della trasformazione del contratto a termine. Lo stesso appellante ha riconosciuto di aver fin dall'inizio del rapporto girato con i mezzi aziendali limitandosi a lamentare il ribaltamento dell'incidenza della mansione di autista divenuta poi prevalente.
I documenti di trasporto prodotti dall'azienda come doc.6 dimostrano lo svolgimento di mansioni di conduzione veicolo e consegna merci fin dal primo giorno di lavoro.
I testi escussi hanno unanimemente confermato che si occupava di Pt_1
approvvigionare i cantieri ritirando i materiali necessari presso i fornitori e consegnandoli ai clienti ( testi , , , ), mansione Tes_3 Tes_1 Tes_4 Tes_5
peraltro svolta anche dagli altri dipendenti ( cfr. teste e la teste Tes_6 Tes_7
consulente del lavoro della ha riferito che è stato assicurato fin CP_1 Pt_1 dall'inizio del rapporto per il rischio connesso alla guida dell'autovettura.
Di nessun rilievo è la deposizione della teste che si limita a confermare che Tes_5
si recava a ritirare il materiale presso il magazzino, circostanza che non Pt_1
dimostra affatto che egli svolgesse solo quelle mansioni tenuto conto altresì che il
6 teste ha dichiarato di essere a conoscenza del fatto che stava in Tes_1 Pt_1
ufficio, faceva le bolle ed approvvigionava i cantieri.
La censura va respinta per non avere l'appellante provato il dedotto mutamento di mansioni.
2) UTILIZZO DEL CARRELLO ELEVATORE
La censura è infondata poiché le dichiarazioni rese da non hanno Pt_1
evidentemente alcun valore probatorio e nessun teste ha riferito che egli abbia mai utilizzato il muletto.
Non corrisponde al vero il fatto che abbia implicitamente riconosciuto che il CP_1
muletto veniva guidato da : ha di contro dichiarato di aver Pt_1 CP_1
personalmente eseguito il carico dei furgoni dichiarando che il ricorrente faceva solo i carichi manuali non avendo chiesto di fare il corso per il patentino necessario a condurre il muletto.
Contrariamente a quanto affermato dall'appellante il teste lungi dal Tes_6 confermare l'utilizzo del muletto da parte di , ha dichiarato di non essere Pt_1
informato della circostanza ed ha comunque riferito di aver personalmente utilizzato il muletto con ciò smentendo la circostanza dell'assenza di dipendenti abilitati.
3) Controparte_2
L'appellante sostanzialmente ripropone gli argomenti spesi nel ricorso introduttivo senza confrontarsi con l'ampia motivazione resa sul punto del tribunale.
In ogni caso per smentire l'assunto dell'appellante è sufficiente rilevare che nessun teste ha riferito il preteso divieto di recarsi al pronto soccorso e che la teste Tes_2
ha smentito in radice la ricostruzione dei fatti contenuta nel ricorso in appello dichiarando che nessuno si era fatto male.
4) RIMPROVERI
Contrariamente a quanto affermato dal primo giudice ritiene il collegio che i rimproveri scritti riportati nella sentenza non appartengano affatto alla normale dialettica interna al rapporto di lavoro né tantomeno che siano scriminati dagli
7 inadempimenti posti in essere dal e dalla consequenziale necessità di Pt_1
intervento punitivo da parte del datore di lavoro.
Con particolare riferimento alla mail del 26.10.2021, trascritta integralmente in sentenza, si osserva che la definizione del come incompetente unitamente Pt_1 all'invito ad usare un po' di testa e di professionalità travalicano i confini del legittimo esercizio del potere direttivo e disciplinare per sconfinare in un terreno inutilmente denigratorio ed umiliante: se è assolutamente legittimo rimproverare il dipendente per aver inoltrato un ordine incompleto e contenente errori rilevanti ( quali ad esempio l'esatta denominazione sociale del fornitore ovvero il numero di offerta ) non
è consentito , sul presupposto fattuale indimostrato di una intenzionale superficialità nello svolgimento della prestazione lavorativa, qualificare il dipendente come incompetente, epiteto offensivo e lesivo della dignità del lavoratore.
Analoghe considerazioni valgono in relazione alla mail 9.11.21 di seguito trascritta
La dimensione abnorme dei caratteri grafici ha un indubbio sapore minaccioso e non
è in alcun modo giustificata dalla condotta del lavoratore rimasta peraltro indimostrata: il riferimento dubitativo alla capacità di di rinvenire un'altra Pt_1
occupazione è poi gratuito ed offensivo.
8 Nello stesso solco denigratorio si colloca la risposta di del 19 novembre di CP_1
seguito trascritta:
Al di là del linguaggio scurrile ed inopportuno utilizzato dal sig. rileva il CP_1 collegio che l'accusa di inettitudine accompagnata dall'invito a spegnere il computer
è ingiuriosa, lesiva della dignità del lavoratore e non giustificata dagli errori commessi nella predisposizione degli ordini. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell'appellata detti rimproveri non rispettano il principio di continenza non essendo misurati né sotto il profilo sostanziale né sotto quello formale, sono contrari ai più elementari principi di correttezza e buona fede e non sono pertinenti poiché non correlati a specifici inadempimenti ma basati su valutazioni negative della personalità del lavoratore.
5) CASSA INTEGRAZIONE
E' pacifico in fatto che il ricorrente è stato sospeso in cassa integrazione per mezza giornata continuativamente da marzo 2020 alla fine del 2020.
Il doc. 11 prodotto dalla società appellata e confermato dalla consulente del lavoro dimostra documentalmente che il criterio della rotazione non è stato rispettato e la circostanza è stata confermata dal teste che ha confermato la sospensione Tes_3 dei dipendenti quando c'è stato il boom del covid per due settimane.
La circostanza che svolgesse mansioni diverse dagli altri dipendenti non Pt_1 giustifica di per se sola l'inosservanza del criterio della rotazione dovendosi comunque valutare i dipendenti che svolgevano mansioni comparabili dal punto di vista dell'inquadramento contrattuale
9 6) CONDOTTE VESSATORIE SUBITE AL RIENTRO DALLA MALATTIA NEL
GIUGNO 2022
▪ Scrivania ruotata di 180 gradi
Il fatto nel suo materiale verificarsi è pacifico: nella lettera del 12 luglio 2022 ( doc. 23 di parte appellata) il difensore della società afferma che detta rotazione sarebbe avvenuta nel rispetto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute. Al di là della inverosimiglianza della giustificazione rileva il collegio che l'iniziale negazione del fatto seguita da giustificazioni contraddittorie ( esigenze di tutela della salute e di riorganizzazione degli spazi) consentono di ritenere in via presuntiva provato che detta nuova collocazione della scrivania sia stata posta in essere al fine di mortificare il dipendente e di isolarlo dal contesto lavorativo in mancanza di serie ragioni obiettive che sorreggessero la modifica.
▪ variazione dell'orario di lavoro
Anche questo fatto è pacifico nel suo materiale verificarsi ed è giustificato dalla parte datoriale con la necessità di allineare l'orario di lavoro di agli orari di Pt_1
apertura degli uffici dei clienti e dei fornitori.
La giustificazione addotta è smentita dagli esiti istruttori essendo emerso che gli orari degli uffici di clienti e fornitori sono rimasti immutati e che pertanto non vi è alcuna correlazione causale tra detti orari ed il nuovo orario assegnato a . Rileva il Pt_1 collegio che l'attribuzione di un nuovo orario di lavoro con dilatazione della pausa pranzo pare sorretta un intento punitivo determinando in capo al lavoratore una spiacevole espansione della giornata lavorativa in precedenza circoscritta dalle 8,00 alle 16,30 e prolungata a seguito della variazione dalle 8,00 alle 18,00.
▪ Utilizzo del bagno e dello spogliatoio:
La censura è infondata non essendo ipotizzabile la natura vessatoria della condotta denunciata essendo interamente rimessa al datore di lavoro l'organizzazione degli spazi interni dell'azienda;
▪ Stato di isolamento:
10 La censura è infondata poiché gli esiti istruttori dimostrano che non aveva Pt_1
rapporti amicali con i colleghi avendo un carattere schivo ed in ogni caso la responsabilità del lamentato isolamento non può esser addossata al datore di lavoro al quale neppure l'appellante è in grado di imputare responsabilità specifiche;
▪ Mancata restituzione del denaro:
L'episodio non ha trovato riscontri probatori né può attribuirsi valore confessorio alla ricostruzione contenuta in comparsa costitutiva essendosi la limitata a dire di CP_1
averlo rimproverato senza nulla riconoscere sulla pubblicità del rimprovero e sui pretesi contenuti denigratori
▪ ritiro del cellulare :
La condotta non ha alcun valore indiziario nel senso auspicato dall'appellante. Il ritiro del cellulare certamente giustificato dalla presenza di in ufficio e dal Pt_1 venire meno dell'esigenza della sua reperibilità essendo divenuto inidoneo alla guida degli autoveicoli.
In conclusione il collegio ritiene che sia stata dimostrata in giudizio la natura illecita e potenzialmente lesiva delle seguenti condotte poste in essere dalla CP_3
convenuta:
➢ rimproveri scritti
➢ collocazione in cassa integrazione
➢ modifica dell'orario di lavoro
➢ rotazione della scrivania
Si tratta di condotte potenzialmente idonee a generare il danno alla salute lamentato dall'appellante che devono essere valutate nel loro insieme indipendentemente dalla qualificazione delle stesse come mobbing ovvero straining..
Secondo il condivisibile orientamento espresso in punto dalla Suprema Corte lo straining " è una forma attenuata di "mobbing", cui difetta la continuità delle azioni vessatorie, sicchè la prospettazione solo in appello di tale fenomeno, se nel ricorso di primo grado gli stessi fatti erano stati allegati e qualificati "mobbing", non integra la
11 violazione dell'art. 112 c.p.c., costituendo entrambi comportamenti datoriali ostili, atti ad incidere sul diritto alla salute. ( così Cass. Ordinanza n. 4664 del 21/02/2024 )
Come già ritenuto dalla Corte (Cass. 19 ottobre 2023, n. 29101), in relazione alla tutela della personalità morale del lavoratore, al di là della tassonomia e della qualificazione come mobbing e straining, quello che conta è che il fatto commesso, anche isolatamente, sia un fatto illecito ex art. 2087 cod. civ. da cui sia derivata la violazione di interessi protetti del lavoratore al più elevato livello dell'ordinamento, ovvero la sua integrità psicofisica, la dignità, l'identità personale, la partecipazione alla vita sociale e politica. La reiterazione, l'intensità del dolo, o altre qualificazioni della condotta sono elementi che possono incidere eventualmente sul quantum del risarcimento ma nessuna offesa ad interessi protetti al massimo livello costituzionale come quelli in discorso può restare senza la minima reazione e protezione rappresentata dal risarcimento del danno, a prescindere dal dolo o dalla colpa datoriale, come è proprio della responsabilità contrattuale in cui è invece il datore che deve dimostrare di aver ottemperato alle prescrizioni di sicurezza. Le nozioni di mobbing, così come quella di straining, hanno natura medico-legale e non rivestono autonoma rilevanza ai fini giuridici e nella sostanza servono soltanto per identificare comportamenti che si pongono in contrasto con l'art. 2087 c.c. e con la normativa in materia di tutela della salute negli ambienti di lavoro (cfr. Cass. 3291/2016, Cass.
32257/2019, Cass. 33638/2022 cit., Cass. 3692/2023, Cass. 29101/2023). Pertanto, può rilevare anche un fatto isolato se esso costituisca un fatto illecito ex art. 2087 c.c.
e se da esso sia derivata la violazione di interessi protetti del lavoratore, cfr. Cass.
29101/2023 cit., secondo cui “La reiterazione, l'intensità del dolo, o altre qualificazioni della condotta sono elementi che possono incidere eventualmente sul quantum del risarcimento ma è chiaro che nessuna offesa ad interessi protetti al massimo livello costituzionale come quelli in discorso può restare senza la minima reazione e protezione rappresentata dal risarcimento del danno, a prescindere dal dolo o dalla colpa datoriale, come è proprio della responsabilità contrattuale in cui è invece il datore che deve dimostrare di aver ottemperato alle prescrizioni di sicurezza” (v. Cass. 29101/2023 cit.).
La S.C. ha sottolineato il fondamento normativo dell'obbligo di protezione dai rischi collegati allo stress lavoro-correlato, osservando che “avuto riguardo ai rischi
12 collegati allo stress lavoro-correlato che il datore di lavoro è tenuto a prevenire, vi è quale paramento normativo, fonte di un obbligo che rappresenta ulteriore specificazione del più generale canone presidiato dall'art. 2087 c.c., l'art. 28 del T.U.
n. 81 del 9 aprile 2008, in base al quale è compito del datore di lavoro la valutazione di “tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'Accordo europeo dell'8 ottobre 2004 […]”.
Accordo sottoscritto dalle parti sociali a livello comunitario sullo “stress da lavoro”, definito come uno “stato, che si accompagna a malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali” che, in caso di “esposizione prolungata”, può “causare problemi di salute” (par. 3) e che, pertanto, investe la “responsabilità dei datori di lavoro […] obbligati per legge a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori” (par.
5). .. In questa prospettiva di progressiva rilevanza della dimensione organizzativa quale fattore di rischio per la salute dei lavoratori si alimenta l'obbligazione di sicurezza gravante sul datore di lavoro” (Cass. 33639/2022 cit.).
In tal modo la S.C. ha assegnato “valore dirimente al rilievo dell'“ambiente lavorativo stressogeno” quale fatto ingiusto, suscettibile di condurre anche al riesame di tutte le altre condotte datoriali allegate come vessatorie, ancorché apparentemente lecite o solo episodiche, in quanto la tutela del diritto fondamentale della persona del lavoratore trova fonte direttamente nella lettura, costituzionalmente orientata, dell'art.
2087 c.c.” (v. Cass. 29101/2023 cit.).
A prescindere dalla sussistenza di comportamenti intenzionalmente vessatori nei confronti del le condotte prima sintetizzate ben possono essere state, Pt_1
anche in ragione della reiterazione delle stesse, esorbitanti od incongrue rispetto all'ordinaria gestione del rapporto, e così poste in violazione dell'art. 2087 cod. civ. anche eventualmente sotto il profilo della contribuzione causale alla creazione di un ambiente ansiogeno, come tali causative di pregiudizi per la salute.
Nel caso in esame il datore di lavoro, a ciò onerato ai sensi degli artt. 2087 e 1218
c.c., non ha provato di avere rispettato le prescrizioni di sicurezza volte a prevenire i rischi collegati allo stress lavoro-correlato; ciò è particolarmente evidente per il tono ingiurioso ed offensivo dei rimproveri, per la collocazione continuativa in cassa
13 integrazione e per la collocazione della scrivania di fronte al muro, sintomatica della volontà di marginalizzare il isolandolo dal contesto lavorativo. Pt_1
Per questa ragione il collegio ha disposto la prosecuzione della causa in istruttoria conferendo ctu medico-legale finalizzata all'accertamento del nesso causale tra le condotte e le patologie.
Con l'ultimo motivo di appello lamenta l'erronea valutazione delle prove in Pt_1
punto legittimità del licenziamento e ripropone la domanda di nullità del licenziamento per la sua natura ritorsiva.
La censura è infondata.
Gli esiti istruttori dimostrano in modo pieno ed appagante l'effettività della soppressione del posto di lavoro assegnato a avendo i testi concordemente Pt_1
riferito che le mansioni in precedenza da lui svolte sono state avocate al sig. . CP_1
Come giustamente sottolineato dal tribunale di ciò hanno dato conferma in sede testimoniale sia i dipendenti di , ), sia i fornitori e i clienti Parte_2 Tes_1
che in precedenza si confrontavano con il sig. per ordini e consegne, ed Pt_1
ora fanno riferimento esclusivamente al sig. ( , , Controparte_1 Per_1 Tes_5
, ); è emerso che il sig. ora svolge i compiti in precedenza Tes_4 Per_2 CP_1
affidati al ricorrente non solo in relazione alle attività di natura amministrativa da svolgere in ufficio, ma anche per quelle riferite a ritiri, consegne e approvvigionamento del cantiere.
La dimostrazione della sussistenza del motivo oggettivo addotto a sostegno del recesso esclude in radice l'ipotizzabilità della natura ritorsiva del licenziamento stesso.
Secondo il consolidato orientamento espresso in punto dalla Suprema Corte ( da ultimo cfr Ordinanza n. 17266 del 24/06/2024) in tema di licenziamento per ritorsione, l'onere di provare l'efficacia determinativa esclusiva del motivo ritorsivo grava sul lavoratore, il quale può assolverlo anche a mezzo di presunzioni;
l'accoglimento della domanda di accertamento della nullità è subordinata alla verifica che l'intento di vendetta abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà di risolvere il rapporto di lavoro, anche rispetto ad altri fatti
14 rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso, rispetto ai quali va quindi escluso ogni giudizio comparativo ( così
Ordinanza n. 6838 del 07/03/2023 ).
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.,
Parzialmente decidendo la controversia,
Respinge la domanda di impugnativa del licenziamento e la domanda di risarcimento del danno patrimoniale alla professionalità ;
Accerta e dichiara la violazione da parte della società appellata dell'obbligo di sicurezza sancito dall'art. 2087 c.c. e dispone con separata ordinanza in data odierna la prosecuzione della causa in istruttoria;
Riserva la decisione sulle spese al definitivo
Così deciso all'udienza del 4 dicembre 2024
La presidente est.
Clotilde Fierro
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