Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 09/06/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 414/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Claudio Baglioni Presidente dott.ssa Francesca Altrui Consigliere Relatore dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 414 /2022 promossa da:
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. DELLA RINA ELEONORA con domicilio digitale all'indirizzo pec:
e studio in Città di Castello (PG), Via A. Gramsci n. 8, Email_1
elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dello stesso difensore, giusta procura speciale alle liti apposta in calce all'atto di appello
APPELLANTE contro
(codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese n. ) in persona del CP_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro-tempore, e per essa quale procuratrice a Controparte_2
socio unico (C.F. ), giusta procura del 18.10.2022 in autentica del Dr. P.IVA_3 Persona_1
Notaio in Pordenone (Rep N. 311663. – Racc. N. 41583) in persona del procuratore speciale Dott.ssa giusta procura del 21 ottobre 2022, Repertorio N. 5488 - Raccolta N. 4129, Controparte_3
elettivamente domiciliata in via telematica presso l'indirizzo di posta certificata e dei propri difensori, Avv. Email_2 Email_3
pagina 1 di 7
72 che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione
APPELLATO
e nei confronti di
CP_4 Controparte_5
APPELLATI-CONTUMACI
avente ad
OGGETTO
Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)- Impugnazione sentenza
Tribunale di Perugia n. 712/2022 del 17/05/2022 sulle
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione impugna la sentenza del Tribunale di Perugia n. 712/2022 che ha Parte_1
rigettato l'opposizione a precetto, fondato sull' atto pubblico di mutuo fondiario concluso in data
14.07.08, notificato all'appellante in data 18.02.2016, con cui la Controparte_6
intimava alla società il pagamento di €
[...] Parte_1
530.481,83 quale capitale residuo al 10.12.2015 per mutuo fondiario;
€ 640,00 per competenza professionali precetto;
€ 96,00 per rimborso forfettario, per un complessivo di € 531.217,83, oltre interessi di mora al tasso convenzionale previsto nel titolo, e comunque nei limiti di cui alla L. 108/ 96 dal dovuto al saldo . si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
sono rimasti contumaci. CP_4 Controparte_5
Con il primo motivo l'appellante censura il rigetto della domanda di nullità del mutuo fondiario per superamento del limite dell'80 % finanziabile, lamentando che il Giudice non ha disposto CTU al riguardo ed ha fatto riferimento alla perizia allegata alla comparsa di costituzione che però non riguarda il mancato superamento del limite di finanziabilità di cui all'art. 38, comma 2 TUB;
sostiene pagina 2 di 7 che in tema di mutuo fondiario il superamento dei limiti di finanziabilità, previsti dall' art. 38, comma 2,
T.U.B. in combinato disposto con quanto previsto dalla Delibera CICR del 22.04.1995, comporta la nullità integrale dell' intero contratto, in quanto il richiamato art. 38, comma 2, T.U.B. è da considerarsi norma imperativa di validità , con ogni consequenziale declaratoria.
Il motivo è infondato.
Secondo Cass. Sez. U - , Sentenza n. 33719 del 16/11/2022 in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d.
"vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto.
Le restanti argomentazioni a sostegno del motivo restano assorbiti.
Con il secondo motivo l'appellante si duole del fatto che il Giudice non abbia ritenuto nullo il mutuo in quanto il contratto era collegato alla compravendita simulata intervenuta nella medesima data del 14.07.2008, sempre a mezzo atto pubblico redatto dal Notaio Dott.sa Persona_2
tra la società e i suoi soci e al prezzo dichiarato nell'atto di Parte_1 CP_4 CP_5
vendita di € 460.000,00, relativo a due beni immobili ad uso abitativo, siti nel Comune di San Giustino
(PG), situati, rispettivamente, in Via della Croce n. 62 (immobile di proprietà del sig. e in CP_4
Via Gorizia n. 28 (immobile di proprietà della sig.ra , per il cui acquisto era stato Controparte_5
richiesto il finanziamento in questione. Tale contratto simulato in forma assoluta era parte di una complessa operazione negoziale avente come finalità, da parte della società , quella Parte_1
di ottenere pronta liquidità per risanare passività e al fine di ottenere liquidità immediata e così
.superare una situazione di difficoltà economica e ottenere immediata moneta per l'esercizio dell' attività d'impresa; secondo l'appellante, tale operazione era elaborata di concerto con i preposti CP_ della e del anche a fini speculativi della Banca mutuataria CP_6 Controparte_6 CP_7
in quanto una parte importante del finanziamento (previo giroconto dai simulati alienanti alla simulata Parte acquirente) doveva essere “reinvestita” dalla società in titoli inerenti e finanzianti la banca stessa.
La circostanza veniva confermata anche dai terzi chiamati in causa e Controparte_5 CP_4
che, seppur non ammessi all'interrogatorio formale, nella comparsa di costituzione e risposta di primo grado si costituivano non contestando quanto affermato dalla società Parte_1
pagina 3 di 7 confermando la simulazione assoluta del contratto di compravendita. Comprovata la simulazione assoluta a mezzo della confessione dei venditori e tramite l'esame delle scritture contabili e bancarie, il
Giudice avrebbe dovuto dichiarare la nullità del contratto di compravendita e, tenuto conto del collegamento negoziale di quest'ultimo con il contratto di mutuo fondiario, avrebbe dovuto dichiarare nullo anche il contratto di mutuo.
Il motivo è infondato.
La giurisprudenza di legittimità da tempo esclude che il mutuo fondiario sia mutuo di scopo.
Già nel vigore della norma di cui al R.D. n. 646 del 1905, art. 18, si è affermato che questa non postulasse affatto che, per la concessione e la validità di un contratto di mutuo fondiario, della somma erogata dall'istituto mutuante dovesse venir necessariamente pattuita la destinazione a scopo di miglioramento dei fondi sui quali era costituita l'ipoteca, con la conseguenza che, non essendo il contratto intercorso tra il proprietario del fondo e la banca legittimamente qualificabile in termini di
"mutuo di scopo", la mancata utilizzazione del finanziamento a scopo di miglioramento fondiario non autorizzava, di per sè, il giudice di merito, in assenza di ulteriori pattuizioni di tipo convenzionale idonee a modificare la natura del negozio, a dichiararne ipso facto la nullità ex art. 1418 c.c. (così Cass.
n. 317/01). L'affermazione è stata più volte ribadita dalla Suprema Corte con riferimento alla disciplina prevista dall'art. 38 del T.U.B. di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993 (cfr. ex multis Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 19282 del 2014) nel senso che il mutuo fondiario non è mutuo di scopo, non risultando per la relativa validità previsto che la somma erogata dall'istituto mutuante debba essere necessariamente destinata ad una specifica finalità che il mutuatario sia tenuto a perseguire, ne'
l'istituto mutuante deve controllare l'utilizzazione che viene fatta della somma erogata, risultando piuttosto connotato dalla possibilità di prestazione da parte del proprietario di immobili, rustici o urbani, a garanzia ipotecaria (Cass. n. 9511/07 e Cass. n. 4792/12). Ed invero, essendo il contratto di credito fondiario connotato dalla concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili (arg. ex art. 38 cit.), lo scopo del finanziamento non entra nella causa del contratto, che è data dall'immediata disponibilità di denaro a fronte della concessione di garanzia ipotecaria immobiliare, con restituzione della somma oltre il breve termine (nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa secondaria di settore); laddove, invece, nel mutuo di scopo, legale o convenzionale, la destinazione delle somme mutuate è parte inscindibile del regolamento di interessi e l'impegno assunto dal mutuatario ha rilevanza corrispettiva nell'attribuzione della somma, quindi rilievo causale nell'economia del contratto (cfr. Cass. n. 943/12). Pertanto, è lecito pagina 4 di 7 il contratto di mutuo fondiario stipulato dal mutuatario, ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 38, per sanare debiti pregressi verso la banca mutuante (cfr. Cass. n. 28663/13).
Inoltre, secondo Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 23149 del 25/07/2022 il cosiddetto "mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico – e perché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa.
Né può sussistere interdipendenza funzionale tra i due contratti, posto che come dichiarato dalla stessa e confermato dai soci alienanti il mutuo è stato chiesto ed ottenuto per CP_8
Cont consentire alla di conseguire liquidità per ripianare pregresse esposizioni debitorie, svolgere regolarmente l'attività di impresa ed effettuare investimenti. Non si vede, quindi, come possa parlarsi di un collegamento negoziale tra i due negozi, sia dal punto di vista oggettivo, mancando il nesso teleologico tra i negozi e sussistendo solo, a detta dell'appellante, un collegamento formale ed essendo invece perseguita una finalità pratica diversa, sia dal punto di vista soggettivo, posto che per definizione mancava il comune intento pratico delle parti di volere l'effetto tipico del contratto di vendita e, dunque, il coordinamento tra questo e il mutuo, essendo stata ab initio esclusa la realizzazione di un fine ulteriore rispetto ai contratti tipici realizzati, che assuma una propria autonomia anche dal punto di vista causale.
Poiché non è contestata l'erogazione della somma mutuata in favore dell'appellante, ed infatti nell'atto pubblico le somme risultano accreditate sul conto corrente della mutuataria che sottoscrive la relativa contabile dandone quietanza, il secondo motivo va rigettato.
Con il terzo motivo l'appellante impugna l'omessa decisione in merito all'eccezione di violazione dell'art. 474 c.p.c. per difetto di idoneo titolo esecutivo essendo il contratto di mutuo fondiario condizionato;
il contratto di mutuo fondiario de quo non documenta la “traditio” della somma di denaro finanziata o una equipollente immediata disponibilità giuridica della corrispondente somma in favore della mutuataria, elementi necessari per considerare perfetto il contratto (di natura reale) di mutuo e per ritenere certa, liquida ed esigibile l'obbligazione di restituzione della somma mutuata. Evidenzia l'appellante che a pagg. n. 4, 5 e 6 dell' atto pubblico era espressamente pattuito che: “il prelevamento di detta somma dal citato conto corrente potrà avvenire solo dopo che sia trascorso il termine di 10 gg. a partire dalla data di iscrizione ipotecaria di cui al successivo art. 4 e dopo
pagina 5 di 7 che si siano verificati le condizioni e gli adempimenti di seguito previsti: a) la parte mutuataria si impegna a non prelevare dal conto corrente sopra indicato, la somma concessale a mutuo (che resta pertanto indisponibile) fino a quando, a giudizio della Banca, non abbia fornito la prova che sugli immobili ipotecati non esistano precedenti iscrizioni passive, all'infuori di quella indicata al successivo
Art. 4, né trascrizioni ostative, che la detta iscrizione è stata operata regolarmente ed utilmente e che sono state adempiute tutte le altre condizioni convenute nel presente contratto e comunque non prima del termine di 10 giorni;
b) la situazione di proprietà, di libertà e disponibilità, relativa ai beni oggetto della garanzia deve corrispondere a quella dichiarata nel presente contratto;
c) devono essere adempiuti gli obblighi assicurativi previsti dal capitolato;
d) la parte mutuataria ed il Garante devono essere regolarmente intervenuti nel contratto in essere nel pieno e libero godimento dei propri diritti sino a data successiva di dieci giorni a quello di pubblicazione delle formalità ipotecarie di cui alla precedente lettera a); e) devono essere state prestate, secondo le modalità richieste dalla , tutte CP_6
ed avverate tutte le condizioni a suo tempo indicate dalla nella lettera di concedibilità del mutuo CP_6
o anche con lettere successive;
f) deve essere stato prodotto impegno da parte dei soci alla postergazione al presente finanziamento del rimborso di eventuali finanziamenti concessi dai soci stessi;
g) deve essere stato prodotto impegno da parte dei soci a non modificare, per tutta la durata del presente finanziamento e sino a completa estinzione dello stesso, la loro attuale partecipazione societaria e l'attuale assetto societario senza il preventivo assenso della Banca, assenso che potrà essere negato soltanto per ragionevoli motivi.” e da tale pattuizione si evince che la somma finanziata era indisponibile per la società mutuataria fino alla verificazione delle condizioni e degli adempimenti previsti in contratto, il cui avveramento era peraltro sottoposto al giudizio della parte mutuante, denotando così una condizione potestativa sospensiva.
Il motivo è infondato.
Secondo Cass. Sez. U - , Sentenza n. 5968 del 06/03/2025 il contratto di mutuo, contenente la contestuale pattuizione di costituire in deposito o pegno irregolari la somma mutuata e l'obbligo del mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto (mutuo c.d. condizionato), costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'avvenuto svincolo, essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla.
pagina 6 di 7 Con il quarto motivo l'appellante lamenta che Giudice di primo grado non ha preso concretamente in esame il motivo di opposizione concernente la mancanza degli elementi essenziali e strutturali nel contratto di mutuo in esame, in quanto sul punto la motivazione è meramente apparente. Deduce che le condizioni contrattuali ed economiche (a titolo meramente esemplificativo: il valore IRS, il metodo calcolo interessi, tutte le spese accessorie, le spese per recupero rate insolute, le spese per commissione di ricontrattazione, ecc.) non sono riportate nell' atto pubblico, bensì nei documenti allegati. Poiché l'atto pubblico a fondamento dell'atto di precetto opposto non contiene gli elementi essenziali e strutturali dell'obbligazione pecuniaria, l'appellante eccepisce che tale atto pubblico non ha valore di titolo esecutivo - ex art. 474, comma 2, n.3), c.p.c.
Il motivo è infondato.
Gli elementi essenziali del contratto di mutuo sono indicati nell'atto notarile agli artt. 2 e 3. Ad ogni modo gli allegati richiamati, sottoscritti dalle parti e dal notaio, fanno parte integrante dell'atto notarile.
Al rigetto integrale dell'appello segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite in favore di , liquidate come in dispositivo. CP_1
Spese irripetibili nei confronti delle altre parti.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe,
-rigetta l'appello
-condanna al rimborso in favore di delle spese di lite del Parte_1 Controparte_1
presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 9.256,00 per compenso al difensore, oltre rimborso spese forfetarie (15%), Cap e Iva come per legge;
-dichiara irripetibili le spese nei confronti delle parti contumaci
- sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Perugia, 08/06/2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Altrui dott. Claudio Baglioni
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