Art. 28.
L'omessa denunzia dei materiali di cui all'articolo 3 e' punita con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 5.000.000: nel caso di omessa denunzia di materie fissili speciali e' altresi' comminato l'arresto da uno a due anni. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale con sentenza 21 - 27 novembre 1974, n. 265 (in G.U. 1a s.s. 04/12/1974 n. 317) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 28 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 , sull'impiego pacifico dell'energia nucleare."
L'omessa denunzia dei materiali di cui all'articolo 3 e' punita con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 5.000.000: nel caso di omessa denunzia di materie fissili speciali e' altresi' comminato l'arresto da uno a due anni. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale con sentenza 21 - 27 novembre 1974, n. 265 (in G.U. 1a s.s. 04/12/1974 n. 317) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 28 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 , sull'impiego pacifico dell'energia nucleare."