Versione
14 febbraio 1963
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5 dicembre 1974
5 dicembre 1974
Art. 28.
L'omessa denunzia dei materiali di cui all'articolo 3 e' punita con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 5.000.000: nel caso di omessa denunzia di materie fissili speciali e' altresi' comminato l'arresto da uno a due anni. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale con sentenza 21 - 27 novembre 1974, n. 265 (in G.U. 1a s.s. 04/12/1974 n. 317) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 28 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 , sull'impiego pacifico dell'energia nucleare."
L'omessa denunzia dei materiali di cui all'articolo 3 e' punita con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 5.000.000: nel caso di omessa denunzia di materie fissili speciali e' altresi' comminato l'arresto da uno a due anni. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale con sentenza 21 - 27 novembre 1974, n. 265 (in G.U. 1a s.s. 04/12/1974 n. 317) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 28 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 , sull'impiego pacifico dell'energia nucleare."
Giurisprudenza • 3
- 1. Corte Cost., sentenza 27/11/1974, n. 265Provvedimento: […] in contrasto con i predeterminati criteri direttivi e la norma impugnata (art. 1 d.P.R.30 dicembre 1965, n. 1704) sarebbe costituzionalmente illegittima per violazione degli artt. 76 e 77 Cost. sotto il profilo dell'eccesso di delega "limitatamente", come testualmente si esprime il pretore, "alla sua relazione con l'art.28 della legge n. 1860 del 1962". […] 1) l'art. 28 della legge n. 1860 del 1962 prevedeva, per il caso di omessa osservanza dell'obbligo di denunzia di materiale radioattivo al Ministero dell'industria e del commercio, obbligo stabilito dall'art. 3, terzo comma, […]Leggi di più...
- sanzioni in caso di inosservanza·
- estensione dell'oggetto della questione.·
- legge 31 dicembre 1962, n. 1860, art. 28·
- illegittimita' costituzionale.·
- norma non espressamente indicata fra quelle impugnate·
- obbligo di denunzia di materiale radioattivo·
- sent. 265/74 a. giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale·
- sent. 265/74 b. giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale·
- insindacabilita'. (legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).·
- ordinanza del giudice a quo·
- interpretazione dell'ordinanza nel suo complesso·
- legge di delegazione 13 luglio 1965, n. 871, e d.p.r. 30 dicembre 1965, n. 1704, art. 1·
- valutazione della rilevanza·
- oggetto·
- distorsione nel rapporto di delegazione