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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 19/12/2025, n. 2719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2719 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa NA CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 4022/2024 R.G.A.C. dell'anno 2024, avente ad oggetto: Modifica delle condizioni di separazione (contenzioso),
TRA rappresentato e difeso dall'avv. GALEONE Parte_1
FRANCESCO, come da mandato in calce all'atto introduttivo,
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. PERCOLLA CP_1
LOREDANA, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19/09/2024, ha adito questo Parte_1
Tribunale per sentir modificare le condizioni di separazione omologate con la sentenza n. 214/2024 del 20/06/2024, domandando la riduzione del contributo posto a proprio carico per il mantenimento della prole e la revoca di quello previsto a titolo di mantenimento del coniuge;
deduceva che, a partire dal marzo
2024, la resistente aveva iniziato a percepire l'assegno di CP_1 inclusione (ADI) per un importo mensile di € 810,00, oltre ad aver instaurato all'epoca della separazione una relazione sentimentale e di convivenza con altro soggetto dotato di reddito tale da provvedere al mantenimento della stessa. Parte resistente , costituitasi in giudizio, contestava di aver CP_1 instaurato una stabile relazione di convivenza e faceva presente che l'importo percepito a titolo di assegno di inclusione era comunque inferiore rispetto a quello precedentemente percepito a titolo di Reddito di Cittadinanza.
All'udienza del 20/01/2025 le parti comparivano dinanzi al Giudice Delegato, il quale adottava i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 473 bis.22, comma I, c.p.c.; all'udienza del 28/10/2025 i procuratori delle parti dichiaravano di essere addivenuti ad una soluzione conciliativa della controversia e chiedevano definirsi il procedimento mediante l'emanazione di un provvedimento conforme alle condizioni riportate a verbale e accettate dalle parti.
Sulla scorta di tali premesse, considerato che le condizioni di cui al verbale d'udienza del 28/10/2025 risultano confacenti all'interesse della prole e non contrarie a norme imperative, la domanda è fondata e merita accoglimento, con compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1 ei confronti di , così provvede:
[...] CP_1
a) dichiara disciplinate le condizioni di mantenimento del coniuge, nonché quelle relative al mantenimento della prole minorenne (nato il [...]) e Per_1
(nata il [...]), in conformità alle condizioni di cui al verbale di Per_2 udienza del 28/10/2025 da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 28 novembre 2025.
Il Presidente
dott. Martino Casavola
Il Giudice est.
Dott.ssa NA RB
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa NA CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 4022/2024 R.G.A.C. dell'anno 2024, avente ad oggetto: Modifica delle condizioni di separazione (contenzioso),
TRA rappresentato e difeso dall'avv. GALEONE Parte_1
FRANCESCO, come da mandato in calce all'atto introduttivo,
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. PERCOLLA CP_1
LOREDANA, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19/09/2024, ha adito questo Parte_1
Tribunale per sentir modificare le condizioni di separazione omologate con la sentenza n. 214/2024 del 20/06/2024, domandando la riduzione del contributo posto a proprio carico per il mantenimento della prole e la revoca di quello previsto a titolo di mantenimento del coniuge;
deduceva che, a partire dal marzo
2024, la resistente aveva iniziato a percepire l'assegno di CP_1 inclusione (ADI) per un importo mensile di € 810,00, oltre ad aver instaurato all'epoca della separazione una relazione sentimentale e di convivenza con altro soggetto dotato di reddito tale da provvedere al mantenimento della stessa. Parte resistente , costituitasi in giudizio, contestava di aver CP_1 instaurato una stabile relazione di convivenza e faceva presente che l'importo percepito a titolo di assegno di inclusione era comunque inferiore rispetto a quello precedentemente percepito a titolo di Reddito di Cittadinanza.
All'udienza del 20/01/2025 le parti comparivano dinanzi al Giudice Delegato, il quale adottava i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 473 bis.22, comma I, c.p.c.; all'udienza del 28/10/2025 i procuratori delle parti dichiaravano di essere addivenuti ad una soluzione conciliativa della controversia e chiedevano definirsi il procedimento mediante l'emanazione di un provvedimento conforme alle condizioni riportate a verbale e accettate dalle parti.
Sulla scorta di tali premesse, considerato che le condizioni di cui al verbale d'udienza del 28/10/2025 risultano confacenti all'interesse della prole e non contrarie a norme imperative, la domanda è fondata e merita accoglimento, con compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1 ei confronti di , così provvede:
[...] CP_1
a) dichiara disciplinate le condizioni di mantenimento del coniuge, nonché quelle relative al mantenimento della prole minorenne (nato il [...]) e Per_1
(nata il [...]), in conformità alle condizioni di cui al verbale di Per_2 udienza del 28/10/2025 da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 28 novembre 2025.
Il Presidente
dott. Martino Casavola
Il Giudice est.
Dott.ssa NA RB