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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/12/2025, n. 6603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6603 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa RI IN Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. Roberto Notaro Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel giudizio di appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli n. 5413/2021 del 9.6.2021, iscritto al n. 189/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, e pendente
TRA
(c.f. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Achille Pascià (c.f. ) C.F._2
Appellante
E
, Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
,
[...] Controparte_4 Controparte_5
in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi
[...] dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. C.F._3
Appellati ed appellanti incidentali
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 6 marzo 2017 il dott. conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi al Tribunale di Napoli, la il Controparte_1 [...]
[.. , il , il , Controparte_6 Controparte_3 Controparte_5
e il per sentirli condannare in solido o Controparte_5 Controparte_2 alternativamente al risarcimento dei danni subiti per la mancata corresponsione di un'adeguata remunerazione durante la frequenza del corso di specializzazione in Medicina dello Sport presso l'Università degli Studi di Napoli “Federico II” tra il 1987 ed il 1990, da quantificarsi in € 15.000,00 per ciascun anno per complessivi di € 45.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con comparsa del 12 giugno 2017 si costituiva l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli nell'interesse di tutte le parti convenute eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva delle amministrazioni statali diverse dalla e la Controparte_1 prescrizione del diritto fatto valere. Nel merito, sostenevano l'infondatezza della domanda.
Con sentenza n. 5413/2021 il Tribunale di Napoli così statuiva: “1. Rigetta per prescrizione la domanda proposta da nei confronti dei convenuti Parte_1 Controparte_7
, del (poi incorporato nel
[...] Controparte_4 [...]
in forza del D.L. n. 85 del 2008, convertito dalla Controparte_4 legge n. 121 del 2008), del , del Controparte_2 Controparte_5
del nonché della
[...] Controparte_3 Controparte_1
in persona dei rispettivi l.r.p.t.; 2. condanna l'attore al rimborso delle
[...] Parte_1 spese di lite in favore dei convenuti, liquidate in € 1.500,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, ed accessori se dovuti”.
In particolare, il giudice di primo grado rigettava la domanda per intervenuta prescrizione del diritto azionato ritenendo che la lettera di messa in mora prodotta dall'attore non fosse idonea ad interrompere il termine di prescrizione decennale sia per vizi formali in quanto la copia era illeggibile in punto di data di ricezione e numero di raccomandata, sia per vizi sostanziali in quanto faceva riferimento ad un titolo diverso da quello risarcitorio per inadempimento dello Stato alle direttive comunitarie.
Avverso tale sentenza ha proposto appello , con atto di citazione notificato il 5 Parte_1 gennaio 2022, deducendo che il giudice di primo grado avrebbe errato:
- nel rigettare la domanda per prescrizione, ritenendo non idonea a tal fine la lettera di messa in mora del 15 settembre 2009;
- nel condannare l'attore al pagamento delle spese di lite.
Ha chiesto, dunque, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ I) Accogliere il presente appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza n. 5413/2021 emessa dal Tribunale di Napoli, sezione X, dr. Amura, resa e pubblicata in data 9.6.2021 e mai notificata, accogliere le domande proposte dal dr. nei confronti dei convenuti, tutti, in persona dei loro legali Parte_1 rapp.ti pro-tempore; II) Per l'effetto, previo accertamento e dichiarazione della violazione da parte dello Stato Italiano dell'obbligo di adeguatamente remunerare i medici specializzandi, condannare in solido tra loro, la in persona del Controparte_1 Controparte_8
,
[...] Controparte_4 Controparte_3
e in persona dei
[...] Controparte_5 Controparte_2 rispettivi Ministri pro tempore, elett.ti dom.ti presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che li
2 rappresenta e difende ex lege in Napoli Via dei A. Diaz n. 11 e per essi la Tesoreria Centrale dello Stato, con sede in C.tro direzionale is. F8, Via Lauria, 80, Napoli, al risarcimento dei danni subiti dal Dott. per effetto della mancata attuazione delle direttive de quibus, e Parte_1 consistenti nella mancata erogazione all'appellante medesimo delle somme previste a titolo di adeguata remunerazione per l'attività svolta durante il corso di specializzazione, danno da quantificarsi nella somma di Euro 15.000,00 per ciascun anno di corso di specializzazione in Medicina dello Sport presso l'Università degli Studi di Napoli “Federico II”, conseguendo il relativo diploma nell'anno accademico 1990 dopo aver seguito il suddetto corso di specializzazione della durata di anni 3 per complessivi Euro 45.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, o nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta Equa e di Giustizia. III) In ogni caso condannare gli appellati, in persona del Controparte_1 Controparte_8
,
[...] Controparte_4 Controparte_3
e in persona dei
[...] Controparte_5 Controparte_2 rispettivi Ministri pro tempore, e per essi la , in persona del suo Controparte_9 legale rapp.te p.t. con sede in C.tro direzionale is. F8, Via Lauria, 80, Napoli, al pagamento delle spese, anche generali, e competenze professionali del doppio grado di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, con attribuzione a favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avene fatto anticipo”.
Con comparsa del 4 aprile 2022 si è costituita la eccependo Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e proponendo appello incidentale condizionato al fine di ottenere la declaratoria di carenza di legittimazione passiva di tutti i evocati in Parte_2 giudizio. Nel merito, ha ribadito l'infondatezza della pretesa, eccependo, tra l'altro che la specializzazione in Medicina dello Sport non rientrava tra quelle per le quali le direttive comunitarie prevedevano l'obbligo di un'adeguata remunerazione.
Ha così concluso: “Voglia l'adita Corte, in accoglimento dell'appello incidentale condizionato, dichiarare il difetto di legittimazione passiva degli appellati nel merito, rigettare Parte_3
l'avverso gravame, perché inammissibile ed infondato”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello il contesta la sentenza di primo grado nella parte in cui ha Parte_1 dichiarato prescritto il diritto al risarcimento del danno azionato. Sostiene, invero, la piena validità ed efficacia interruttiva della lettera di messa in mora inviata il 12 settembre 2009 e ricevuta il 15 settembre, ossia prima della scadenza del termine decennale contestando, inoltre, la valutazione del primo giudice sia sui presunti vizi formali, sia sull'interpretazione del contenuto dell'atto. Deduce, altresì, che il termine di prescrizione non sarebbe mai iniziato a decorrere alla luce della natura solo parziale della trasposizione della normativa comunitaria da parte dello Stato membro.
Il motivo è infondato.
È principio ormai pacifico che la responsabilità dello Stato per omessa o tardiva trasposizione delle direttive comunitarie non self-executing va ricondotta allo schema della responsabilità contrattuale per inadempimento di un'obbligazione ex lege, con conseguente applicazione del termine di prescrizione decennale.
3 Con specifico riferimento alla pretesa risarcitoria dei medici specializzandi per gli anni dal 1983 al 1991, la giurisprudenza ha costantemente individuato il dies a quo del termine di prescrizione nella data del 27 ottobre 1999, giorno di entrata in vigore della L. 370/1999. L'articolo 11 di tale legge, infatti, riconoscendo il diritto a una borsa di studio solo in favore dei medici beneficiari di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo, ha reso palese e definitiva la volontà del legislatore di non adempiere spontaneamente all'obbligo comunitario nei confronti degli altri soggetti, cristallizzando così la lesione e rendendo il diritto al risarcimento esigibile (cfr. SS.UU. n. 17619/2022)
Nel caso di specie, l'appellante ha conseguito il diploma di specializzazione in Medicina dello Sport nell'anno accademico 1990, per cui il suo diritto si sarebbe prescritto il 27 ottobre 2009, salvo il compimento di un valido atto interruttivo.
Ciò posto, l'appellante affida l'interruzione della prescrizione alla lettera raccomandata inviata dal suo difensore il 12.9.2009.
L' analisi della documentazione prodotta manifesta profili di criticità che impediscono di riconoscere efficacia interruttiva alla lettera inviata.
Al di là dei profili formali relativi alla prova della ricezione, è il contenuto sostanziale della missiva a renderla inefficace ai fini interruttivi. Come correttamente ritenuto dal Tribunale, per produrre l'effetto interruttivo della prescrizione un atto deve contenere l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione di adempiere idonea a manifestare la volontà del titolare di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo, con l'effetto di costituirlo in mora.
Nel caso di specie la lettera inviata (oggetto: “richiesta trattamento economico e normativo”) si limitava a richiedere il “trattamento economico e normativo previsto dal decreto legislativo 3368/99 e succ. DDPCM così come reso esecutivo per effetto della legge 266 del 2005”.
Tale richiesta si fonda su un titolo giuridico, il rapporto di formazione specialistica come disciplinato dal d.lgs. 368/1999, del tutto distinto e non sovrapponibile alla pretesa risarcitoria per responsabilità dello Stato da inadempimento di obblighi comunitari.
La prima ha natura retributiva- contrattuale e si fonda su una specifica normativa nazionale;
la seconda ha natura risarcitoria e scaturisce da un illecito dello Stato. La lettera non contiene alcun riferimento alla violazione delle direttive 75/362/CEE e 82/76/CEE, né alla conseguente pretesa di risarcimento del danno per cui non può essere considerata come valida manifestazione della volontà di esercitare il diritto oggetto del presente giudizio.
L'atto di citazione in primo grado, notificato il 6 marzo 2017, è stato quindi introdotto quando il termine decennale di prescrizione era ampiamente decorso.
Del pari infondata è la tesi dell'appellante secondo cui il termine di prescrizione non sarebbe mai iniziato a decorrere in virtù della natura permanente dell'illecito. Al riguardo, la Suprema Corte ha affermato che la condotta omissiva dello Stato ha cessato di essere permanente proprio con l'entrata in vigore della L. 370/1999 che ha consolidato la situazione di inadempimento rendendo il danno certo e definitivo per i soggetti esclusi dal suo ambito di applicazione.
4 La statuizione sulla prescrizione di per sé assorbente non esime questa Corte dal rilevare la manifesta infondatezza nel merito della pretesa attorea.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità - cui questo Collegio intende dare continuità - l'obbligo per gli Stati membri di organizzare corsi di specializzazione medica conformi a determinati standard, nonché di riconoscere una adeguata remunerazione per il periodo di formazione, sussiste esclusivamente per: a) i corsi espressamente menzionati negli elenchi allegati alle direttive europee (in particolare, artt. 5 e 7 della Direttiva 75/362/CEE e artt. 4 e 5 della Direttiva 75/363/CEE); b) per i corsi equipollenti a quelli riconosciuti in almeno due Stati membri.
In particolare, l'art. 5, par. 2, della Direttiva 75/362/CEE indicava come comuni a tutti gli Stati membri le seguenti specializzazioni: anestesia e rianimazione;
chirurgia generale;
neurochirurgia; ostetricia e ginecologia;
medicina interna;
oculistica; otorinolaringoiatria;
pediatria; tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio;
urologia; ortopedia e traumatologia.
Il successivo art. 7, par. 2, elencava invece le specializzazioni considerate “equipollenti”, perché comuni ad almeno due Stati membri, tra le quali: biologia clinica;
ematologia biologica;
microbiologia - batteriologia;
anatomia patologica;
biochimica; immunologia;
chirurgia plastica;
chirurgia toracica;
chirurgia pediatrica;
chirurgia vascolare;
cardiologia; gastroenterologia;
reumatologia; ematologia generale;
endocrinologia; fisioterapia;
stomatologia; neurologia;
psichiatria; neuropsichiatria;
dermatologia e venereologia;
radiologia; radio diagnostica;
radioterapia; medicina tropicale;
psichiatria infantile;
geriatria; malattie renali;
malattie infettive;
community medicine;
farmacologia; occupational medicine;
allergologia; chirurgia dell'apparato digerente.
A tal stregua, risulta evidente che il corso “Medicina dello Sport” non figura tra le specializzazioni elencate nelle suddette disposizioni (e tanto è stato confermato anche dalla Cass. Civ. 25414/2022, 15203/2024), sicché l'onere di dimostrarne l'equipollenza incombeva sull'interessato costituendo tale equipollenza un fatto costitutivo della pretesa risarcitoria fondata sulla mancata o tardiva attuazione delle direttive europee.
Ciò posto, anche qualora la domanda non fosse prescritta, essa sarebbe comunque rigettata per carenza di uno dei presupposti costitutivi del diritto azionato.
Il rigetto del primo motivo comporta l'assorbimento del secondo, relativo all'errata condanna del alle spese del primo grado di giudizio che viene quindi confermata. Parte_1
Le Amministrazioni appellate hanno proposto appello incidentale condizionato, volto ad ottenere la declaratoria di difetto di legittimazione passiva dei diversi dalla Parte_2 Controparte_1
Tuttavia, il rigetto dell'appello principale e la conferma della sentenza di primo grado
[...] determinano il venir meno dell'interesse delle Amministrazioni a una pronuncia sul gravame proposto in via incidentale.
L'appello incidentale deve, pertanto, essere dichiarato assorbito.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, in favore della da liquidarsi in mancanza di Controparte_1
5 nota specifica in base ai parametri contenuti nella tabella 12 allegata al d.m. Giustizia 55/2014 (come modificato dal d.m. Giustizia 147/2022) per i giudizi di valore compreso tra Euro 26.000,01 ed Euro 52.000, in € 3.500,00 per compensi oltre spese generali ed accessori di legge se dovuti.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/2002, in considerazione del rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 5413/2021 pronunziata dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 9 giugno 2021 così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
2) dichiara assorbito l'appello incidentale condizionato;
3) condanna l'appellante al pagamento in favore della Controparte_1 delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 3.500,00 per compenso professionale ed € 525,00 per spese generali di rappresentanza e difesa;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Napoli, il 16.12.2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
Roberto Notaro RI IN
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa RI IN Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. Roberto Notaro Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel giudizio di appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli n. 5413/2021 del 9.6.2021, iscritto al n. 189/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, e pendente
TRA
(c.f. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Achille Pascià (c.f. ) C.F._2
Appellante
E
, Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
,
[...] Controparte_4 Controparte_5
in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi
[...] dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. C.F._3
Appellati ed appellanti incidentali
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 6 marzo 2017 il dott. conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi al Tribunale di Napoli, la il Controparte_1 [...]
[.. , il , il , Controparte_6 Controparte_3 Controparte_5
e il per sentirli condannare in solido o Controparte_5 Controparte_2 alternativamente al risarcimento dei danni subiti per la mancata corresponsione di un'adeguata remunerazione durante la frequenza del corso di specializzazione in Medicina dello Sport presso l'Università degli Studi di Napoli “Federico II” tra il 1987 ed il 1990, da quantificarsi in € 15.000,00 per ciascun anno per complessivi di € 45.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con comparsa del 12 giugno 2017 si costituiva l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli nell'interesse di tutte le parti convenute eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva delle amministrazioni statali diverse dalla e la Controparte_1 prescrizione del diritto fatto valere. Nel merito, sostenevano l'infondatezza della domanda.
Con sentenza n. 5413/2021 il Tribunale di Napoli così statuiva: “1. Rigetta per prescrizione la domanda proposta da nei confronti dei convenuti Parte_1 Controparte_7
, del (poi incorporato nel
[...] Controparte_4 [...]
in forza del D.L. n. 85 del 2008, convertito dalla Controparte_4 legge n. 121 del 2008), del , del Controparte_2 Controparte_5
del nonché della
[...] Controparte_3 Controparte_1
in persona dei rispettivi l.r.p.t.; 2. condanna l'attore al rimborso delle
[...] Parte_1 spese di lite in favore dei convenuti, liquidate in € 1.500,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, ed accessori se dovuti”.
In particolare, il giudice di primo grado rigettava la domanda per intervenuta prescrizione del diritto azionato ritenendo che la lettera di messa in mora prodotta dall'attore non fosse idonea ad interrompere il termine di prescrizione decennale sia per vizi formali in quanto la copia era illeggibile in punto di data di ricezione e numero di raccomandata, sia per vizi sostanziali in quanto faceva riferimento ad un titolo diverso da quello risarcitorio per inadempimento dello Stato alle direttive comunitarie.
Avverso tale sentenza ha proposto appello , con atto di citazione notificato il 5 Parte_1 gennaio 2022, deducendo che il giudice di primo grado avrebbe errato:
- nel rigettare la domanda per prescrizione, ritenendo non idonea a tal fine la lettera di messa in mora del 15 settembre 2009;
- nel condannare l'attore al pagamento delle spese di lite.
Ha chiesto, dunque, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ I) Accogliere il presente appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza n. 5413/2021 emessa dal Tribunale di Napoli, sezione X, dr. Amura, resa e pubblicata in data 9.6.2021 e mai notificata, accogliere le domande proposte dal dr. nei confronti dei convenuti, tutti, in persona dei loro legali Parte_1 rapp.ti pro-tempore; II) Per l'effetto, previo accertamento e dichiarazione della violazione da parte dello Stato Italiano dell'obbligo di adeguatamente remunerare i medici specializzandi, condannare in solido tra loro, la in persona del Controparte_1 Controparte_8
,
[...] Controparte_4 Controparte_3
e in persona dei
[...] Controparte_5 Controparte_2 rispettivi Ministri pro tempore, elett.ti dom.ti presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che li
2 rappresenta e difende ex lege in Napoli Via dei A. Diaz n. 11 e per essi la Tesoreria Centrale dello Stato, con sede in C.tro direzionale is. F8, Via Lauria, 80, Napoli, al risarcimento dei danni subiti dal Dott. per effetto della mancata attuazione delle direttive de quibus, e Parte_1 consistenti nella mancata erogazione all'appellante medesimo delle somme previste a titolo di adeguata remunerazione per l'attività svolta durante il corso di specializzazione, danno da quantificarsi nella somma di Euro 15.000,00 per ciascun anno di corso di specializzazione in Medicina dello Sport presso l'Università degli Studi di Napoli “Federico II”, conseguendo il relativo diploma nell'anno accademico 1990 dopo aver seguito il suddetto corso di specializzazione della durata di anni 3 per complessivi Euro 45.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, o nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta Equa e di Giustizia. III) In ogni caso condannare gli appellati, in persona del Controparte_1 Controparte_8
,
[...] Controparte_4 Controparte_3
e in persona dei
[...] Controparte_5 Controparte_2 rispettivi Ministri pro tempore, e per essi la , in persona del suo Controparte_9 legale rapp.te p.t. con sede in C.tro direzionale is. F8, Via Lauria, 80, Napoli, al pagamento delle spese, anche generali, e competenze professionali del doppio grado di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, con attribuzione a favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avene fatto anticipo”.
Con comparsa del 4 aprile 2022 si è costituita la eccependo Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e proponendo appello incidentale condizionato al fine di ottenere la declaratoria di carenza di legittimazione passiva di tutti i evocati in Parte_2 giudizio. Nel merito, ha ribadito l'infondatezza della pretesa, eccependo, tra l'altro che la specializzazione in Medicina dello Sport non rientrava tra quelle per le quali le direttive comunitarie prevedevano l'obbligo di un'adeguata remunerazione.
Ha così concluso: “Voglia l'adita Corte, in accoglimento dell'appello incidentale condizionato, dichiarare il difetto di legittimazione passiva degli appellati nel merito, rigettare Parte_3
l'avverso gravame, perché inammissibile ed infondato”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello il contesta la sentenza di primo grado nella parte in cui ha Parte_1 dichiarato prescritto il diritto al risarcimento del danno azionato. Sostiene, invero, la piena validità ed efficacia interruttiva della lettera di messa in mora inviata il 12 settembre 2009 e ricevuta il 15 settembre, ossia prima della scadenza del termine decennale contestando, inoltre, la valutazione del primo giudice sia sui presunti vizi formali, sia sull'interpretazione del contenuto dell'atto. Deduce, altresì, che il termine di prescrizione non sarebbe mai iniziato a decorrere alla luce della natura solo parziale della trasposizione della normativa comunitaria da parte dello Stato membro.
Il motivo è infondato.
È principio ormai pacifico che la responsabilità dello Stato per omessa o tardiva trasposizione delle direttive comunitarie non self-executing va ricondotta allo schema della responsabilità contrattuale per inadempimento di un'obbligazione ex lege, con conseguente applicazione del termine di prescrizione decennale.
3 Con specifico riferimento alla pretesa risarcitoria dei medici specializzandi per gli anni dal 1983 al 1991, la giurisprudenza ha costantemente individuato il dies a quo del termine di prescrizione nella data del 27 ottobre 1999, giorno di entrata in vigore della L. 370/1999. L'articolo 11 di tale legge, infatti, riconoscendo il diritto a una borsa di studio solo in favore dei medici beneficiari di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo, ha reso palese e definitiva la volontà del legislatore di non adempiere spontaneamente all'obbligo comunitario nei confronti degli altri soggetti, cristallizzando così la lesione e rendendo il diritto al risarcimento esigibile (cfr. SS.UU. n. 17619/2022)
Nel caso di specie, l'appellante ha conseguito il diploma di specializzazione in Medicina dello Sport nell'anno accademico 1990, per cui il suo diritto si sarebbe prescritto il 27 ottobre 2009, salvo il compimento di un valido atto interruttivo.
Ciò posto, l'appellante affida l'interruzione della prescrizione alla lettera raccomandata inviata dal suo difensore il 12.9.2009.
L' analisi della documentazione prodotta manifesta profili di criticità che impediscono di riconoscere efficacia interruttiva alla lettera inviata.
Al di là dei profili formali relativi alla prova della ricezione, è il contenuto sostanziale della missiva a renderla inefficace ai fini interruttivi. Come correttamente ritenuto dal Tribunale, per produrre l'effetto interruttivo della prescrizione un atto deve contenere l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione di adempiere idonea a manifestare la volontà del titolare di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo, con l'effetto di costituirlo in mora.
Nel caso di specie la lettera inviata (oggetto: “richiesta trattamento economico e normativo”) si limitava a richiedere il “trattamento economico e normativo previsto dal decreto legislativo 3368/99 e succ. DDPCM così come reso esecutivo per effetto della legge 266 del 2005”.
Tale richiesta si fonda su un titolo giuridico, il rapporto di formazione specialistica come disciplinato dal d.lgs. 368/1999, del tutto distinto e non sovrapponibile alla pretesa risarcitoria per responsabilità dello Stato da inadempimento di obblighi comunitari.
La prima ha natura retributiva- contrattuale e si fonda su una specifica normativa nazionale;
la seconda ha natura risarcitoria e scaturisce da un illecito dello Stato. La lettera non contiene alcun riferimento alla violazione delle direttive 75/362/CEE e 82/76/CEE, né alla conseguente pretesa di risarcimento del danno per cui non può essere considerata come valida manifestazione della volontà di esercitare il diritto oggetto del presente giudizio.
L'atto di citazione in primo grado, notificato il 6 marzo 2017, è stato quindi introdotto quando il termine decennale di prescrizione era ampiamente decorso.
Del pari infondata è la tesi dell'appellante secondo cui il termine di prescrizione non sarebbe mai iniziato a decorrere in virtù della natura permanente dell'illecito. Al riguardo, la Suprema Corte ha affermato che la condotta omissiva dello Stato ha cessato di essere permanente proprio con l'entrata in vigore della L. 370/1999 che ha consolidato la situazione di inadempimento rendendo il danno certo e definitivo per i soggetti esclusi dal suo ambito di applicazione.
4 La statuizione sulla prescrizione di per sé assorbente non esime questa Corte dal rilevare la manifesta infondatezza nel merito della pretesa attorea.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità - cui questo Collegio intende dare continuità - l'obbligo per gli Stati membri di organizzare corsi di specializzazione medica conformi a determinati standard, nonché di riconoscere una adeguata remunerazione per il periodo di formazione, sussiste esclusivamente per: a) i corsi espressamente menzionati negli elenchi allegati alle direttive europee (in particolare, artt. 5 e 7 della Direttiva 75/362/CEE e artt. 4 e 5 della Direttiva 75/363/CEE); b) per i corsi equipollenti a quelli riconosciuti in almeno due Stati membri.
In particolare, l'art. 5, par. 2, della Direttiva 75/362/CEE indicava come comuni a tutti gli Stati membri le seguenti specializzazioni: anestesia e rianimazione;
chirurgia generale;
neurochirurgia; ostetricia e ginecologia;
medicina interna;
oculistica; otorinolaringoiatria;
pediatria; tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio;
urologia; ortopedia e traumatologia.
Il successivo art. 7, par. 2, elencava invece le specializzazioni considerate “equipollenti”, perché comuni ad almeno due Stati membri, tra le quali: biologia clinica;
ematologia biologica;
microbiologia - batteriologia;
anatomia patologica;
biochimica; immunologia;
chirurgia plastica;
chirurgia toracica;
chirurgia pediatrica;
chirurgia vascolare;
cardiologia; gastroenterologia;
reumatologia; ematologia generale;
endocrinologia; fisioterapia;
stomatologia; neurologia;
psichiatria; neuropsichiatria;
dermatologia e venereologia;
radiologia; radio diagnostica;
radioterapia; medicina tropicale;
psichiatria infantile;
geriatria; malattie renali;
malattie infettive;
community medicine;
farmacologia; occupational medicine;
allergologia; chirurgia dell'apparato digerente.
A tal stregua, risulta evidente che il corso “Medicina dello Sport” non figura tra le specializzazioni elencate nelle suddette disposizioni (e tanto è stato confermato anche dalla Cass. Civ. 25414/2022, 15203/2024), sicché l'onere di dimostrarne l'equipollenza incombeva sull'interessato costituendo tale equipollenza un fatto costitutivo della pretesa risarcitoria fondata sulla mancata o tardiva attuazione delle direttive europee.
Ciò posto, anche qualora la domanda non fosse prescritta, essa sarebbe comunque rigettata per carenza di uno dei presupposti costitutivi del diritto azionato.
Il rigetto del primo motivo comporta l'assorbimento del secondo, relativo all'errata condanna del alle spese del primo grado di giudizio che viene quindi confermata. Parte_1
Le Amministrazioni appellate hanno proposto appello incidentale condizionato, volto ad ottenere la declaratoria di difetto di legittimazione passiva dei diversi dalla Parte_2 Controparte_1
Tuttavia, il rigetto dell'appello principale e la conferma della sentenza di primo grado
[...] determinano il venir meno dell'interesse delle Amministrazioni a una pronuncia sul gravame proposto in via incidentale.
L'appello incidentale deve, pertanto, essere dichiarato assorbito.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, in favore della da liquidarsi in mancanza di Controparte_1
5 nota specifica in base ai parametri contenuti nella tabella 12 allegata al d.m. Giustizia 55/2014 (come modificato dal d.m. Giustizia 147/2022) per i giudizi di valore compreso tra Euro 26.000,01 ed Euro 52.000, in € 3.500,00 per compensi oltre spese generali ed accessori di legge se dovuti.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/2002, in considerazione del rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 5413/2021 pronunziata dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 9 giugno 2021 così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
2) dichiara assorbito l'appello incidentale condizionato;
3) condanna l'appellante al pagamento in favore della Controparte_1 delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 3.500,00 per compenso professionale ed € 525,00 per spese generali di rappresentanza e difesa;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Napoli, il 16.12.2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
Roberto Notaro RI IN
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