Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 06/02/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Oristano
Procedure Concorsuali
Il Tribunale Ordinario di Oristano, composto dai magistrati
Dott.ssa LO LA Presidente
Dott.ssa Enrica Marini Giudice
Dott. Andrea Bonetti Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 15/2024 r.g. promosso da (P.I. ), con sede Parte_1 P.IVA_1
in Corso Lino Zanussi n. 26, 33080 Porcia (PN) nei confronti di
(P.I. ), con sede in Via Norbello n. 27, 09071 P_ P.IVA_2
Abbasanta (OR).
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
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premesso che il creditore istante vanta un credito derivante da decreto ingiuntivo e da fatture insolute per € 24.494,74;
ritenuto che
versi effettivamente in stato di insolvenza non P_
essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti sintomatici elementi: debito verso Ader per cartelle scadute di € 1.450.411,17; mancato deposito dei bilanci degli ultimi tre anni;
omesso deposito in giudizio del documento illustrativo della situazione economica aggiornata;
plurimi pignoramenti aventi avuto esito negativo;
irreperibilità del debitore presso la sede legale (cfr. doc. 3); rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356
e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di , CF P_
, con domicilio in VIA NORBELLO 27 ABBASANTA;
P.IVA_2
nomina il dott. Andrea Bonetti Giudice Delegato per la procedura nomina
pag. 2 di 5 la dott.ssa Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello Persona_1
studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c.
CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori pag. 3 di 5 corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 21.5.25, ad ore 10.45, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore,
o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala
pag. 4 di 5 al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società; dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Oristano nella camera di consiglio del 30.1.25
Il Giudice estensore
Andrea Bonetti
Il Presidente
LO LA
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