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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/07/2025, n. 2838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2838 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai magistrati:
dr.ssa Anna Carla Catalano - Presidente
dr.ssa Maristella Agostinacchio - Consigliere rel. dr.ssa Francesca Romana Amarelli - Consigliere all'esito della trattazione scritta e della camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1946/2024 R.G. sezione lavoro, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 residente in [...] Melito di Napoli (NA), rappresentato e difeso dagli avv.ti Arena Bruno
(C.F. ) e Dario Desiderato (C.F. ), presso i quali è C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliato in Napoli alla Via A. D'Isernia n. 38, giusta procura in atti (gli avv.ti Arena
e Desiderato hanno dichiarato di voler ricevere tutti gli avvisi e le comunicazioni di legge al seguente indirizzo di posta elettronica certificato: Email_1
-parte appellante-
-parte appellata in via incidentale-
E
p. iva , con sede in Fiorenzuola D'Arda (PC) alla Via Roma n. CP_1 P.IVA_1
32, in persona del legale rappresentante pro tempore, , nato a [...] il 21 Controparte_2 dicembre 1982 - c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Ingangi, C.F._4
c.f.: , presso il quale è elettivamente dom.to in Napoli alla Via Michele C.F._5
Zannotti n.20, come da procura inserita nella busta telematica contenente la memoria di costituzione (il procuratore ha dichiarato, ai sensi dell'art. 176, co. 2, c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC: ; Email_2
– parte appellata –
-parte appellante incidentale -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 4657/2024 pubblicata il
19.06.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Napoli, accoglieva per quanto di ragione i ricorsi separatamente proposti da -iscritti rispettivamente ai numeri 19239/2023 Parte_1
RG e n. 2413/2024 RG- aventi ad oggetto l'impugnativa del licenziamento comminato con lettera del 5.07.2023 e l'impugnativa di sei sanzioni disciplinari conservative- e statuiva nei seguenti termini: “ 1) accoglie per quanto in ragione della domanda e per l'effetto:
a) dichiara cessato il rapporto lavorativo alla data del 5 luglio 2023 e per l'effetto condanna la resistente al pagamento dell'indennità risarcitoria nella misura di 10 mensilità della retribuzione globale di fatto oltre interessi legali sulle somme rivalutate annualmente dal 5 luglio 2023 al saldo
b) condanna la resistente al pagamento della indennità di preavviso nella misura di €
1.297,05 oltre gli interessi legali sulle somme rivalutate annualmente dal 5 luglio 2023 al saldo
c) dichiara l'illegittimità delle sanzioni disciplinari 1)il provvedimento disciplinare prot. n.
0001234 del 20/02/2023“sospensione di 2 giorni dall'attività lavorativa e dalla retribuzione a seguito di contestazione disciplinare prot. n. 0435 del 18/01/202); 2) provvedimento disciplinare del
20/02/2023 “sospensione di 1 giorno dall'attività lavorativa e dalla retribuzione” a seguito contestazione disciplinare del 18/01/2023); 3) provvedimento disciplinare prot. n. 0001236 del
20/02/2023 “sospensione di un giorno dall'attività lavorativa e della retribuzione 4) provvedimento disciplinare prot. n. 0001234 del 20/02/2023“sospensione di 2 giorni dall'attività lavorativa e dalla retribuzione a seguito di contestazione disciplinare prot. n. 0435 del 18/01/2023
2) compensa le spese del giudizio nella misura di un quarto . Condanna la resistente al pagamento della restante parte che liquida in € 6000,00 oltre IVA CPA e spese forfettarie con attribuzione”.
A sostegno della propria decisione il giudice di prime cure - dopo aver respinto le eccezioni preliminari di nullità della sanzione espulsiva per intempestività e genericità della contestazione oltre che per presunta mancata affissione del codice disciplinare (trattandosi di condotte lesive del vincolo fiduciario per la propria contrarietà al codice etico e ritenendo comunque provata l'affissione del predetto codice)- giungeva a valutare la sussistenza dei fatti evidenziando che nel caso in esame trovava applicazione il disposto dell'art. 3 del D.Lgs. n. 23 del 2015, atteso che il era stato assunto nel 2022. Egli, quindi, riteneva che il fatto materiale addebitato - Pt_1 riqualificato come allontanamento ingiustificato durante le fasce orarie di reperibilità dal domicilio, equiparabile ad assenza ingiustificata- costituisse fatto disciplinarmente rilevante e comprovato ma non adeguato alla sanzione comminata, specie alla luce dell'illegittimità di quattro delle sanzioni conservative applicate al ricorrente.
Avverso tale pronuncia, con ricorso depositato il 15.07.2024, ha proposto appello il il Pt_1 quale ha censurato la sentenza affidando il gravame a plurimi motivi: con il primo ha dedotto l'illegittimità della pronuncia per aver interpretato la causa del licenziamento in modo difforme rispetto alla contestazione (atteso che non era mai stato contestato l'allontanamento durante le fasce di reperibilità); per aver ritenuto provata la circostanza dell'allontanamento durante le fasce di reperibilità; per aver omesso di valutare la tardività della contestazione e per aver ritenuto contraddittoriamente irrilevante la mancata affissione del codice disciplinare ad onta dell'inquadramento del fatto in una ipotesi codificata;
con il secondo, censurava la sentenza laddove aveva ritenuto legittime due delle sei sanzioni espulsive, asserendo che le stesse fossero state comminate per la ritardata comunicazione della malattia in corso e nonostante le contestazioni attinenti alla genericità e mancata affissione del codice deontologico;
infine, censurava la sentenza per non aver ritenuto la nullità derivante dall'insussistenza della recidiva e per aver applicato una sanzione riduttiva. Tanto premesso, l'appellante così concludeva: “1) accertare e dichiarare, giusto quanto rilevato nel corpo del presente atto (come in primo grado), che la risoluzione del rapporto di lavoro in atto con il ricorrente, effettuata dalla convenuta con lettera datata 5 luglio 2023, è fondata su fatti manifestamente insussistenti, accertando altresì – laddove reputato utile ai fini della richiesta di specie ovvero in ogni caso - la nullità, invalidità e/o illegittimità e/o infondatezza dei residui due provvedimenti disciplinari (essendo gli altri quattro stati annullati dal Giudice di prime cure, fermo quant'altro richiederemo infra), sopra richiamati, prot.
0004169 del 22/06/2022 “multa di 2 ore di retribuzione” e prot. 0004176 del 22/06/2022 “multa di 2 ore di retribuzione”, quali precedenti disciplinari del sig. Pt_1
2) conseguentemente all'accoglimento del punto “1)”, annullare il disposto licenziamento e condannare la ai sensi dell'art. 3 c. 2 del d.lgs. 23/2015, alla reintegrazione del lavoratore CP_1 nel posto di lavoro e al pagamento al medesimo lavoratore di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto pari – giusto quanto rappresentato supra - ad € 1.686,17, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione nella misura pari a 12 mensilità, il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme rivalutate;
3) accertare e dichiarare che il Tribunale, per mero errore materiale, in sede di dispositivo ha omesso di indicare (ripetendo tra le sanzioni annullate due volte la “prima” e dimenticando per ciò la sesta) tra le sanzioni annullate (rientranti tra i precedenti disciplinari del quella dallo Pt_1 stesso Giudice indicata come “sesta”, invece annullata in sede di motivazione (coma da sentenza sub pag. 10, sesto capoverso, stante la tardività della stessa) quale quella “protocollo 0006420 del
10/10/2022 sospensione di 1 giorno dall'attività lavorativa e dalla retribuzione”: Conseguentemente
a ciò, disporre la correzione materiale della sentenza di primo grado nel senso ora indicato ovvero comunque dichiarare la sanzione protocollo 0006420 del 10/10/2022 sospensione di 1 giorno dall'attività lavorativa e dalla retribuzione” nulla per la sua tardività e/o per tutte le altre sue carenze
(come espressamente richiesto in questo atto di appello sub pag. 25);
4) in estremo subordine a quanto sopra, accertato e dichiarato che il dedotto recesso dal rapporto di lavoro in atto con il ricorrente effettuato dalla convenuta con lettera datata 5 luglio 2023
è illegittimo e/o infondato (come già riscontrato dal Tribunale), sempre accertando altresì – laddove reputato utile ai fini della richiesta di specie ovvero in ogni caso - la nullità, invalidità e/o illegittimità
e/o infondatezza di tutti i provvedimenti disciplinari costituenti precedenti disciplinari del Pt_1
(compresi dunque anche quelli non annullati dal Tribunale e richiamati ai precedenti punti 2 e 3 delle conclusioni). Per l'effetto, dichiarato risolto il rapporto di lavoro alla data della sua intimazione, condannare la ai sensi dell'art. 3 c.1 del d.lgs. 23/2015, alla corresponsione CP_1 in favore dell'istante di un'indennità risarcitoria pari alla misura massima di 36 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto pari - giusto quanto rappresentato supra – ad € 60.702,12, ovvero ad una diversa misura comunque superiore a quella riconosciuta dal Tribunale in primo grado (pari a
10 mensilità). Il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme rivalutate;
5) Condannare al pagamento del rimborso forfettario delle spese, dei diritti ed CP_1 onorari del doppio grado di giudizio, con attribuzione ai procuratori anticipatari.”
All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio, si costituiva in giudizio la società che resisteva al gravame, di cui chiedeva disporsi il rigetto, e proponeva a sua volta CP_1 appello incidentale contestando la valutazione effettuata dal giudice di prime cure circa l'insussistenza della giusta causa di licenziamento come contestata e formulando le seguenti conclusioni: “rigettare il ricorso proposto da iscritto al R.G. 18239/2023 e, in Parte_1 conseguenza, dichiarare la legittimità del licenziamento e delle sanzioni disciplinari ivi richiamate
(indicate in sentenza con i nn. 1, 2, e, 3); b) dichiarare inammissibile il ricorso iscritto al R.G.
24312/2023 e comunque dichiarare legittima anche la sanzione di un giorno di sospensione irrogato con nota prot n. 0006420 del 10/10/2022 (indicata in sentenza con il n. 6); c) condannare alla restituzione dell'importo netto di € 14.474,78 corrisposto in esecuzione della Parte_1 sentenza di primo grado;
d) emettere ogni altro ulteriore, necessario, conseguenziale provvedimento di legge;
e) provvedere come di giustizia per le spese del doppio grado di giudizio “.
Nelle more del procedimento era disposta la trattazione cartolare con sostituzione dell'udienza del 13 febbraio 2025. Infine, acquisite le note di trattazione, assunta la causa in riserva, veniva pronunciata sentenza nei termini di seguito espressi.
MOTVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il presente giudizio investe due questioni: la legittimità e validità del licenziamento comminato al con lettera datata 5 luglio 2023; la legittimità e validità delle Pt_1 sanzioni disciplinari conservative (sei) comminate all'odierno appellante per diverse condotte consistite in assenze ingiustificate (in quattro circostanze) e nella mendace dichiarazione del periodo di assenza (iniziato in epoca antecedente rispetto a quella dichiarata dal lavoratore).
Per ragioni di carattere logico appare opportuno esaminare in via prioritaria la decisione e le censure attinenti alle sanzioni conservative che sono state espressamente richiamate nel provvedimento con il quale è stata applicata la massima sanzione al ricorrente.
Ebbene, il giudice di prime cure -nell'intento di attribuire un ordine logico alle questioni e procedere con chiarezza espositiva- ha precisato che la sanzioni oggetto di impugnativa da parte del sono le seguenti: 1) il provvedimento disciplinare prot. n. 0001234 del Pt_1
20/02/2023“sospensione di 2 giorni dall'attività lavorativa e dalla retribuzione a seguito di contestazione disciplinare prot. n. 0435 del 18/01/202); 2) provvedimento disciplinare del
20/02/2023 “sospensione di 1 giorno dall'attività lavorativa e dalla retribuzione” a seguito contestazione disciplinare del 18/01/2023); 3) provvedimento disciplinare prot. n. 0001236 del
20/02/2023 “sospensione di un giorno dall'attività lavorativa e della retribuzione” a seguito di contestazione disciplinare del 18/01/2023, 4) Provvedimento disciplinare prot. n. 0004169 del
22/6/2022 “multa n. 2 ore”; 5) provvedimento disciplinare del 22/06/2022 “multa n. 2 ore”a seguito
d contestazione del 6 aprile 2022; 6) provvedimento disciplinare del 10/10/2022 “sospensione di un giorno dall'attività lavorativa e dalla retribuzione”.
Con la sentenza gravata, il giudice di prime cure, disattesa l'eccezione attinente all'illegittimità della sanzione derivante dall'omessa affissione del codice disciplinare, ha ritenuto parzialmente fondate le ulteriori eccezioni ed ha, quindi, così statuito:
a) ha dichiarato l'illegittimità delle sanzioni nn. 2, 3 e 6 per intempestività della contestazione;
b) ha dichiarato l'illegittimità della sanzione n. 1 in quanto sproporzionata rispetto al fatto contestato;
c) ha accertato la legittimità dei restanti provvedimenti disciplinari.
Tale decisione è stata oggetto di censure sia in sede di appello principale che di gravame incidentale.
In particolare, ha proposto appello parziale ritenendo che il giudice avesse Parte_1 erroneamente disatteso l'eccezione relativa all'omessa affissione del codice disciplinare;
che avesse interpretato in modo errato i fatti oggetto della generica contestazione -che cumulava l'addebito di assenza ingiustificata alla condotta di tardiva comunicazione dell'assenza-; infine, che avesse ritenuto “circostanza pacifica l'omissione da parte del ricorrente della comunicazione di malattia al datore di lavoro”, ignorando le contestazioni sollevate in sede giudiziale.
La società dal canto suo, ha censurato la sentenza per aver dichiarato illegittime CP_1 per tardività delle contestazioni le seguenti sanzioni impugnate con il primo ricorso R.G.
18239/2023: - un giorno di sospensione prot. 0001235 del 20/02/2023 per mancata comunicazione del prosieguo malattia per il giorno 14 novembre 2022 (indicata in sentenza con il n. 2); - un giorno di sospensione prot. 0001236 del 20/02/23 per mancata comunicazione del prosieguo malattia per il giorno 29 giugno 2022 (indicata in sentenza con il n. 3). L'appellante ha dedotto che la decisione sarebbe erronea in quanto il Tribunale non avrebbe tenuto conto che tali sanzioni riguardano l'omessa comunicazione delle assenze per i giorni 23 giugno 2022 e 14 novembre 2022 delle quali la Società è venuta a conoscenza solo a seguito di specifici controlli, avendo in precedenza fatto affidamento sulle dichiarazioni del dipendente risultate poi mendaci.
L'appellante incidentale ha poi sottolineato la peculiarità della fattispecie in quanto la Società è venuta a conoscenza delle infrazioni solo a seguito di specifici controlli avendo in precedenza fatto affidamento sulle dichiarazioni del dipendente risultanti dai certificati medici poi risultate mendaci.
Pertanto, considerato che ai fini della tempestività della sanzione è rilevante il momento in cui il datore di lavoro è venuto a conoscenza dell'illecito e non già l'epoca dei fatti addebitati (Cass., Civ., Sez. Lav., 03/01/2024, n.109, cfr. altresì Cass. 12702/2012, 22066/2007, 1101/2007,
241/2006 ed altre) la decisione di prime cure sarebbe errata perché il primo giudice avrebbe dovuto considerare: - le mendaci dichiarazioni del ricorrente riguardo i giorni di assenza oggetto di contestazione;
- l'effettiva conoscenza dei fatti da parte del datore di lavoro solo all'esito di indagini approfondite;
- le mansioni espletate dal ricorrente che richiedono un alto grado di affidamento trattandosi di servizi essenziali negli ospedali;
- il concreto rapporto di lavoro caratterizzato da oltre 200 giorni di assenza corredati da 100 certificati medici in un anno circa
(doc. n. 7); - la struttura aziendale di numerosi dipendenti. L'appellante incidentale ha ritenuto inoltre erronea la statuizione del Tribunale di Napoli laddove aveva dichiarato illegittima la sanzione di due giorni di sospensione prot. 0001234 del 20/02/2023 (indicata in sentenza con il n.
1) irrogata per omessa comunicazione dell'assenza del 9 dicembre 2022, sul presupposto che identici comportamenti erano stati sanzionati con la multa di due ore (indicate in sentenza con i nn.
4 e 5 e oggetto del secondo ricorso). L sostiene che la motivazione mostra evidenti limiti CP_1 di tenuta in quanto - volendo seguire l'argomentazione del primo Giudice – la società per tutta la durata del rapporto e in tutti i casi di omessa comunicazione dell'assenza avrebbe dovuto sanzionare l'infrazione sempre e solo con la multa sol perché irrogata nelle prime due occasioni, il che contrasterebbe con i principi della gradualità e proporzionalità della sanzione sanciti dall'art. 2106 c.c. in generale e dall'art. 47 ccnl nello specifico, che trovano applicazione anche nei confronti del medesimo inadempimento reiterato nel corso del rapporto (sul punto cfr. di recente
Cass. 17024/2024 che ha ritenuto legittimo il licenziamento dopo che la stessa infrazione era stata dapprima sanzionata con il rimprovero scritto e con la sospensione, “in ragione del protratto e reiterato inadempimento del lavoratore). Orbene, nel caso che occupa, secondo la il CP_1
Tribunale non ha considerato che la Società ha graduato le sanzioni irrogate per la medesima infrazione nella maniera che segue: - omessa comunicazione assenza 3 e 4 aprile 2022, sanzione della multa di due ore (provvedimento indicato in sentenza con il n. 4); - omessa comunicazione assenza 19 maggio 2022, sanzione della multa di due ore (provvedimento indicato in sentenza con il n. 5); - omessa comunicazione assenza 20 maggio 2022, sanzione della sospensione di un giorno (provvedimento indicato in sentenza con il n. 6); omessa comunicazione assenza 23 giugno 2022, sanzione della sospensione di un giorno (provvedimento indicato in sentenza con il n. 3); - omessa comunicazione assenza 14 novembre 2022, sanzione della sospensione di un giorno (provvedimento indicato in sentenza con il n. 2); ragion per cui la sospensione di due giorni irrogata alla sesta infrazione (omessa comunicazione dell'assenza del 9 dicembre 2022) sarebbe del tutto proporzionata.
Prima di entrare nel merito delle censure addotte, la Corte ritiene di chiarire, in via del tutto preliminare, che l'impugnativa del licenziamento non ha consumato il potere del lavoratore di impugnare singolarmente le sanzioni conservative, specie perché nel caso in esame le stesse non sono entrate a far parte della fattispecie contestata ma hanno costituito elementi di valutazione ai fini della proporzionalità della sanzione espulsiva.
Ciò posto, appare opportuno evidenziare che l'eccezione sollevata dall'appellante principale circa l'illegittimità delle sanzioni per omessa affissione del codice disciplinare, risulta infondata.
In proposito occorre effettuare due precisazioni.
In primo luogo si deve sottolineare come sia stato assunto in data 1 Parte_1 febbraio 2022 per l'espletamento, presso il P.O. Monaldi di Napoli delle mansioni di “addetto alle pulizie”, inquadrato nel 4° livello del CCNL imprese di pulizia, disinfestazione e servizi integrati/multiservizi. Nel medesimo contratto, debitamente sottoscritto in calce, egli dichiarava di essere a conoscenza delle norme disciplinari relative alle infrazioni, procedure di contestazione e di aver preso visione dell'estratto del CCNL (cfr. contratto allegato al fascicolo di parte appellata).
Tale affermazione induce a ritenere che egli fosse consapevole del sistema sanzionatorio predisposto dal datore di lavoro in relazione a condotte espressamente indicate.
Tale premessa, tuttavia, nel caso in esame risulta persino superflua atteso che siamo in presenza di condotte (allontanamento dal luogo di espletamento delle mansioni in pieno orario di lavoro e senza adeguato preavviso;
mendaci dichiarazioni circa la durata dell'assenza certificata) che costituiscono espressione di doveri di buona fede e correttezza nell'adempimento dell'obbligazione contrattuale, sì da non necessitare di un'apposita codificazione che ne sancisca il disvalore.
Anche a voler ritenere non raggiunta la prova in merito alla previa affissione del codice disciplinare -prova che invece, come giustamente rilevato dal giudice di prime cure emerge dalle deposizioni dei testi ed , trascritte in sentenza- tale circostanza oltre ad essere Tes_1 Tes_2 superata dal richiamo contenuto nel contratto di assunzione circa la conoscenza del procedimento disciplinare, risulterebbe ininfluente perché, come correttamente rilevato dalla società e come reiteratamente riconosciuto dalla Corte di Cassazione (da ultimo in tema di licenziamento disciplinare Sentenza n. 6893 del 20/03/2018 ) tale condizione non è necessaria in presenza della violazione di doveri fondamentali del lavoratore, riconoscibili come tali senza necessità di specifica previsione, e cioè di comportamenti immediatamente percepibili come illeciti.
La Corte di legittimità ha pure da ultimo dato risposta positiva al quesito inerente l'estensibilità alle sanzioni conservative del principio secondo il quale in tutti i casi nei quali il comportamento sanzionatorio sia immediatamente percepibile dal lavoratore come illecito, perché contrario al c.d. minimo etico o a norme di rilevanza penale, non sia necessario provvedere all'affissione del codice disciplinare (Cass. Sez. L - , Sentenza n. 54 del 03/01/2017). Si è in proposito rilevato che in tali casi il lavoratore ben può rendersi conto, anche al di là di una analitica predeterminazione dei comportamenti vietati e delle relative sanzioni da parte del codice disciplinare, della illiceità e gravità della propria condotta (Cass. n. 13414 del 2013; n. 1926 del
2011; n. 17763 del 2004), anche qualora ne derivi l'irrogazione di un sanzione conservativa, dovendosi d'altro canto considerare che sarebbe contraddittorio affermare la sussistenza di un interesse del lavoratore ad essere previamente edotto della possibilità di essere destinatario di una sanzione conservativa per i detti comportamenti e negarla in presenza di sanzioni di carattere espulsivo, le quali sono ben più afflittive.
Le condotte contestate al sono disciplinarmente rilevanti non perché lesive di un Pt_1 ordine specifico, ma perché in sé confliggenti con l'esatto adempimento della prestazione. Non si può certo pensare che un dipendente si allontani dal un luogo di lavoro di carattere peculiare (un
Ospedale), ove egli è tenuto a svolgere mansioni che garantiscano l'esatto funzionamento della struttura (che non può prescindere dall'igiene e dalla sicurezza dei luoghi) senza prima essersi assicurato che il datore di lavoro sia a conoscenza del fatto e che predisponga le adeguate misure.
Analogamente, non si può ritenere necessaria il previo avviso circa l'importanza che il lavoratore fornisca dichiarazioni veritiere circa le giornate di assenza da fruire in base a certificazione medica.
Non ricorre pertanto la situazione cui la Corte di legittimità ha ricondotto la necessità che l'ambito ed i limiti della rilevanza ai fini disciplinari dell' inosservanza di tali disposizioni, nonché la gravità della stessa ai fini di adeguatezza della sanzione, siano previamente posti a conoscenza dei dipendenti, nell'osservanza delle prescrizioni dell'art. 7 della L. n. 300 del 1970 . Tale condizione ricorre laddove si controverta della violazione di norme di azione che derivano da direttive interne che possono mutare nel tempo, in relazione a contingenze economiche e di mercato, così come può mutare nel tempo, anche in relazione al luogo, al momento il grado di elasticità consentito nella loro applicazione (Cass. n. 22626 del 3.10.2013), giammai nel caso di violazione di ordini specifici che trovano peraltro il loro fondamento giuridico , tra l'altro, nella tutela della sicurezza sul lavoro . Nel caso di specie si controverte infatti di comportamenti manifestamente contrari agli interessi dell'impresa ed all'esatto adempimento della prestazione, per i quali non è dunque necessaria la specifica inclusione nel codice disciplinare (Cass. sentenza n. 18377 del 2006).
Si tratta di condotte rientranti nel c.d. minimo etico e aderenti alle aspettative della coscienza sociale, riconoscibili come tali e sanzionabili senza necessità di specifica previsione.
Tanto premesso, occorre a questo punto accertare la legittimità delle seguenti sanzioni impugnate con il primo ricorso R.G. 18239/2023: - un giorno di sospensione prot. 0001235 del
20/02/2023 per mancata comunicazione del prosieguo malattia per il giorno 14 novembre 2022
(indicata in sentenza con il n. 2); - un giorno di sospensione prot. 0001236 del 20/02/23 per mancata comunicazione del prosieguo malattia per il giorno 29 giugno 2022 (indicata in sentenza con il n. 3) nonché un giorno di sospensione comminato in data 10 ottobre 2022 per assenza non comunicata in data 20.05.2022. Occorre, quindi, verificare se la valutazione di intempestività effettuata dal primo giudice sia condivisibile.
Ebbene, a parere del Collegio la valutazione effettuata dal primo giudice risulta del tutto congrua. A fronte di fatti molto semplici da accertare attraverso il confronto tra le certificazioni mediche inoltrate (e risultanti dal numero di protocollo che l attribuisce) e le dichiarazioni rese CP_3 dal dipendente, la società appellante incidentale non ha fornito specifici elementi dai quali poter desumere la peculiare complessità degli accertamenti, idonea a giustificare un lasso temporale considerevole (anche di sei mesi) tra i fatti censurati e la sanzione applicata. Non sono stati invero indicati peculiari artifici o raggiri realizzati dal lavoratore. Inoltre, la sola difficoltà nel reperimento delle informazioni (che ben potrebbe derivare da una disfunzionale organizzazione dell'Ufficio di gestione del personale) non costituisce un elemento tale da fornire adeguata giustificazione al lungo tempo trascorso dal fatto all'applicazione della sanzione.
Meritano, quindi, piena condivisione le valutazioni effettuate dal giudice di prime cure circa la illegittimità delle sanzioni indicate come seconda, terza e sesta nel provvedimento impugnato
(con conseguente necessità di fornire precisazione in dispositivo, secondo quanto richiesto dall'appellante).
Quanto al motivo di gravame attinente alla graduazione delle sanzioni, che giustificherebbe-
a dire dell'appellante incidentale- il diverso trattamento attribuito a fatti identici cui in due occasioni
è stata riservata l'applicazione della multa mentre nella sanzione indicata al numero 1) dell'elenco in sentenza (n. 001234 del 20.02.2024) è stata applicata la sospensione per due giorni, è appena il caso di sottolineare come non vi sia stata contestazione di recidiva né sia stato fatto alcun riferimento a precedenti analoghe condotte, sicchè la diversità di trattamento sanzionatorio rimane priva di un concreto aggancio che già dal momento della contestazione doveva essere evidenziato per garantire al lavoratore la pienezza dell'impianto difensivo.
Sulla scorta di tali considerazioni, quindi, la sentenza gravata deve trovare conferma quanto alla declaratoria di illegittimità delle sanzioni indicate come prima, seconda, terza e sesta nell'elenco di cui al provvedimento impugnato e meglio specificate in dispositivo.
Occorre ora giungere all'esame del licenziamento comminato al Pt_1
Il licenziamento in esame ha fatto seguito a due contestazioni disciplinari entrambe risalenti al 18 maggio 2023. Con la prima veniva contestato quanto segue: “in data 7 Aprile 2023, si constatava che ella, sebbene in stato di malattia, alle 12:00 circa risultava impegnato ad effettuare Cont acquisti presso il supermercato sito in Melito di Napoli alla via strada provinciale Mugnano
Melito numero 184 dal quale si allontanava poi alla guida della propria auto. Tale comportamento crea grave danno all'economicità dell'azienda e determina un'evidente lesione del vincolo fiduciario”. Con l'altra missiva, emessa sempre in pari data, si adduceva: “In data 27 Aprile 2023, si constatava che ella, sebbene in stato di malattia, alle 12:00 circa risultava impegnato ad effettuare Cont acquisti presso il supermercato sito in Melito di Napoli alla via strada provinciale Mugnano
Melito numero 184 dal quale si allontanava poi alla guida della propria auto punto tale comportamento crea grave danno all'economicità dell'azienda e determina un'evidente lesione del vincolo fiduciario”. Quanto alla tempestività delle contestazioni la Corte ritiene che non possa essere addotto alcun dubbio al riguardo, poiché il lasso temporale trascorso tra i fatti e la contestazione degli stessi è del tutto compatibile con l'analisi degli esiti delle risultanze investigative pervenute in possesso dell'azienda.
Il nucleo della contestazione è il seguente: allontanamento dal luogo di residenza nonostante l'assenza per malattia ed in un preciso orario (ore 12:00). Ebbene, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, il riferimento all'orario di assenza evidenzia con estrema chiarezza la contestazione di una condotta inconciliabile con il rispetto del diritto di controllo del datore di lavoro. Non importa se la visita del medico legale sia stata disposta, ciò che conta è il disinteresse manifestato apertamente dal lavoratore rispetto alle prerogative aziendali.
Peraltro, la condotta del lavoratore che versi in stato di malattia è regolata dall'art. 51 del
CCNL sopra richiamato (visionato dal lavoratore al momento dell'assunzione, come dimostra il testo della lettera depositata dal datore di lavoro, ed affisso per pubblica conoscenza, secondo quanto emerge dalle dichiarazioni dei testi) individua in modo preciso la condotta che il dipendente deve tenere durante l'assenza per malattia ponendo a suo carico l'onere di tempestiva comunicazione;
l'onere di trasmissione all del certificato per l'attribuzione del numero di CP_3 protocollo ed eventualmente, su specifica richiesta, di comunicazione di tale numero;
l'obbligo di comunicazione del domicilio per le visite di controllo da effettuarsi negli orari di reperibilità (10.00-
12:00; 17:00-19:00).
La stessa norma, poi, dispone che “nel caso in cui il lavoratore abbia impedito senza giustificata ragione sanitaria il tempestivo accertamento dello stato di infermità, lo stesso è obbligato al rientro immediato in azienda. Diversamente l'assenza sarà considerata ingiustificata”.
Orbene, il primo giudice, con valutazione del tutto condivisibile da questo Collegio, ha ritenuto che il fatto contestato fosse rappresentato dall'ingiustificato allontanamento dal domicilio durante il periodo di malattia ed in orario incompatibile con l'esercizio delle prerogative datoriali.
Tale interpretazione del fatto addebitato all'odierno appellante principale è del tutto conforme alla lettera ed alla ratio delle due lettere di contestazione, diversamente, infatti, non avrebbe senso il riferimento all'orario preciso in cui è stata realizzata la condotta.
Né può accogliersi la tesi del il quale ritiene che la qualificazione del fatto indicata dal Pt_1 giudice (assenza ingiustificata per allontanamento in orario di reperibilità) sia estranea ai fatti contestati, atteso che la stessa rientra perfettamente in essi, anche alla luce delle recidive richiamate al fine dell'inquadramento della gravità dei fatti.
Ciò posto, la Corte -che condivide e richiama l'excursus giurisprudenziale effettuato dal giudice di prime cure al fine di escludere la ricorrenza di condotte idonee ad impedire il ripristino delle energie lavorative alla luce delle diagnosi comprovate, del comportamento del lavoratore e della mancata prova dell'incidenza della condotta sulle possibilità di riacquisto delle energie psico- fisiche- ritiene che sussista invece la condotta di assenza ingiustificata, anch'essa contestata al dipendente per essersi allontanato dal domicilio in orario incompatibile con l'esercizio delle prerogative aziendali di controllo.
Occorre quindi comprendere se la sanzione del licenziamento fosse o meno adeguata al fatto contestato.
Il giudice di prime cure ha ritenuto che l'assenza ingiustificata del lavoratore nelle due circostanze sopra richiamate -pur se valutata nel contesto delle due condotte validamente sanzionate con la multa e richiamate nella lettera di licenziamento- non giustifichi il provvedimento espulsivo, dato che le stesse parti sociali hanno considerato quale giusta causa di licenziamento l'assenza ingiustificata per quattro giorni consecutivi o quanto meno tre nel corso di un anno solare che si verifichino tuttavia nel giorno seguente alle festività o alle ferie.
Nel caso in esame non ricorre tale fattispecie. Inoltre, tenuto conto della dichiarata illegittimità di quattro su sei sanzioni conservative applicate, la condotta del lavoratore non assurge a quel livello di gravità tale da indurre a ritenere che la sanzione espulsiva comminata sia adeguata e proporzionata ai fatti contestati.
In conclusione, sussistendo le due assenze ingiustificate (sub specie di allontanamento in orario di reperibilità) realizzate a breve distanza di tempo, il lavoratore non può lamentare l'insussistenza del fatto ma ben può ambire ad una valutazione di sproporzione tra fatto e sanzione.
A questo punto appare opportuno richiamare la normativa di riferimento, cui ha fatto richiamo il primo giudice.
L'art. 3 del D.Lgs. n. 23 del 2015 stabilisce: “1.Salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità.
2. Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181, e successive modificazioni. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non può essere superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva. Al lavoratore è attribuita la facoltà di cui all'articolo 2, comma 3. “
Ebbene, nel caso in esame non vi sono dubbi in merito al fatto che , Parte_1 deliberatamente si sia allontanato dal proprio domicilio alle ore 11:40 del giorno 7 aprile 2023 ed alle ore 11:35 del giorno 27 aprile dello stesso anno. Tanto risulta dal rapporto investigativo allegato dal datore di lavoro e confermato pienamente dal teste escusso Testimone_3 all'udienza del 29.02.2024 quale autore degli appostamenti investigativi.
E' dunque ampiamente dimostrata la materialità del fatto addebitato al lavoratore con le due missive di contestazione che -ad onta di quanto censurato dall'appellante- contengono l'espresso richiamo all'orario di allontanamento dal domicilio al fine di evidenziare il tenore della condotta, palesemente contraria agli obblighi del lavoratore di attenersi alle disposizioni del datore di lavoro circa la gestione delle assenze.
E' quindi condivisibile l'applicazione della tutela individuata dal primo giudice (art. 3, primo comma , D.Lgs. n. 23 del 2015) sussistendo il fatto come contestato e non essendo rinvenibile una sanzione conservativa idonea ad inglobare la fattispecie complessa contestata e risultante anche dalla recidiva cristallizzata nelle due sanzioni conservative correttamente confermate in sede giudiziale.
Quanto alla sanzione individuata dal giudice di prime cure, occorre rilevare che l'individuazione delle dieci mensilità appare del tutto congrua ove si consideri che l'assunzione del risaliva a poco più di un anno precedente ai fatti contestati e che nel corso del rapporto egli Pt_1 subiva due altre sanzioni per condotte palesemente inosservanti degli obblighi di comunicazione delle assenze per malattia.
In conclusione, disattesa e respinta ogni diversa considerazione sollevata in sede di gravame incidentale, la Corte ritiene che l'appello debba trovare accoglimento la domanda di correzione dell'errore materiale rappresentato dalla mancata indicazione nel dispositivo della sentenza, tra le sanzioni annullate, di quella “protocollo 0006420 del 10.10.2022 di sospensione di un giorno dall'attività lavorativa e dalla retribuzione”, considerata al numero uno delle sanzioni esaminate dal primo giudice e ritenuta illegittima perché non proporzionata.
Quanto alle spese del giudizio, tenuto conto della reciproca soccombenza delle parti, reputa congruo disporne la compensazione integrale.
Sussistono infine i presupposti per la parte appellata per il versamento della somma integrativa a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sciogliendo la riserva che precede, così statuisce:
-accoglie parzialmente l'appello principale e, per l'effetto, correggendo il dispositivo della sentenza gravata, dichiara l'illegittimità della sanzione n. 1) di cui alla sentenza rappresentata da
“protocollo 0006420 del 10.10.2022 di sospensione di un giorno dall'attività lavorativa e dalla retribuzione”;
- rigetta l'appello incidentale;
-compensa tra le parti le spese del grado;
- dà atto della sussistenza a carico dell'appellante incidentale dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228 del
2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli, all'esito della Camera di Consiglio del giorno 13 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente dr.ssa Maristella Agostinacchio dr.ssa Anna Carla Catalano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai magistrati:
dr.ssa Anna Carla Catalano - Presidente
dr.ssa Maristella Agostinacchio - Consigliere rel. dr.ssa Francesca Romana Amarelli - Consigliere all'esito della trattazione scritta e della camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1946/2024 R.G. sezione lavoro, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 residente in [...] Melito di Napoli (NA), rappresentato e difeso dagli avv.ti Arena Bruno
(C.F. ) e Dario Desiderato (C.F. ), presso i quali è C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliato in Napoli alla Via A. D'Isernia n. 38, giusta procura in atti (gli avv.ti Arena
e Desiderato hanno dichiarato di voler ricevere tutti gli avvisi e le comunicazioni di legge al seguente indirizzo di posta elettronica certificato: Email_1
-parte appellante-
-parte appellata in via incidentale-
E
p. iva , con sede in Fiorenzuola D'Arda (PC) alla Via Roma n. CP_1 P.IVA_1
32, in persona del legale rappresentante pro tempore, , nato a [...] il 21 Controparte_2 dicembre 1982 - c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Ingangi, C.F._4
c.f.: , presso il quale è elettivamente dom.to in Napoli alla Via Michele C.F._5
Zannotti n.20, come da procura inserita nella busta telematica contenente la memoria di costituzione (il procuratore ha dichiarato, ai sensi dell'art. 176, co. 2, c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC: ; Email_2
– parte appellata –
-parte appellante incidentale -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 4657/2024 pubblicata il
19.06.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Napoli, accoglieva per quanto di ragione i ricorsi separatamente proposti da -iscritti rispettivamente ai numeri 19239/2023 Parte_1
RG e n. 2413/2024 RG- aventi ad oggetto l'impugnativa del licenziamento comminato con lettera del 5.07.2023 e l'impugnativa di sei sanzioni disciplinari conservative- e statuiva nei seguenti termini: “ 1) accoglie per quanto in ragione della domanda e per l'effetto:
a) dichiara cessato il rapporto lavorativo alla data del 5 luglio 2023 e per l'effetto condanna la resistente al pagamento dell'indennità risarcitoria nella misura di 10 mensilità della retribuzione globale di fatto oltre interessi legali sulle somme rivalutate annualmente dal 5 luglio 2023 al saldo
b) condanna la resistente al pagamento della indennità di preavviso nella misura di €
1.297,05 oltre gli interessi legali sulle somme rivalutate annualmente dal 5 luglio 2023 al saldo
c) dichiara l'illegittimità delle sanzioni disciplinari 1)il provvedimento disciplinare prot. n.
0001234 del 20/02/2023“sospensione di 2 giorni dall'attività lavorativa e dalla retribuzione a seguito di contestazione disciplinare prot. n. 0435 del 18/01/202); 2) provvedimento disciplinare del
20/02/2023 “sospensione di 1 giorno dall'attività lavorativa e dalla retribuzione” a seguito contestazione disciplinare del 18/01/2023); 3) provvedimento disciplinare prot. n. 0001236 del
20/02/2023 “sospensione di un giorno dall'attività lavorativa e della retribuzione 4) provvedimento disciplinare prot. n. 0001234 del 20/02/2023“sospensione di 2 giorni dall'attività lavorativa e dalla retribuzione a seguito di contestazione disciplinare prot. n. 0435 del 18/01/2023
2) compensa le spese del giudizio nella misura di un quarto . Condanna la resistente al pagamento della restante parte che liquida in € 6000,00 oltre IVA CPA e spese forfettarie con attribuzione”.
A sostegno della propria decisione il giudice di prime cure - dopo aver respinto le eccezioni preliminari di nullità della sanzione espulsiva per intempestività e genericità della contestazione oltre che per presunta mancata affissione del codice disciplinare (trattandosi di condotte lesive del vincolo fiduciario per la propria contrarietà al codice etico e ritenendo comunque provata l'affissione del predetto codice)- giungeva a valutare la sussistenza dei fatti evidenziando che nel caso in esame trovava applicazione il disposto dell'art. 3 del D.Lgs. n. 23 del 2015, atteso che il era stato assunto nel 2022. Egli, quindi, riteneva che il fatto materiale addebitato - Pt_1 riqualificato come allontanamento ingiustificato durante le fasce orarie di reperibilità dal domicilio, equiparabile ad assenza ingiustificata- costituisse fatto disciplinarmente rilevante e comprovato ma non adeguato alla sanzione comminata, specie alla luce dell'illegittimità di quattro delle sanzioni conservative applicate al ricorrente.
Avverso tale pronuncia, con ricorso depositato il 15.07.2024, ha proposto appello il il Pt_1 quale ha censurato la sentenza affidando il gravame a plurimi motivi: con il primo ha dedotto l'illegittimità della pronuncia per aver interpretato la causa del licenziamento in modo difforme rispetto alla contestazione (atteso che non era mai stato contestato l'allontanamento durante le fasce di reperibilità); per aver ritenuto provata la circostanza dell'allontanamento durante le fasce di reperibilità; per aver omesso di valutare la tardività della contestazione e per aver ritenuto contraddittoriamente irrilevante la mancata affissione del codice disciplinare ad onta dell'inquadramento del fatto in una ipotesi codificata;
con il secondo, censurava la sentenza laddove aveva ritenuto legittime due delle sei sanzioni espulsive, asserendo che le stesse fossero state comminate per la ritardata comunicazione della malattia in corso e nonostante le contestazioni attinenti alla genericità e mancata affissione del codice deontologico;
infine, censurava la sentenza per non aver ritenuto la nullità derivante dall'insussistenza della recidiva e per aver applicato una sanzione riduttiva. Tanto premesso, l'appellante così concludeva: “1) accertare e dichiarare, giusto quanto rilevato nel corpo del presente atto (come in primo grado), che la risoluzione del rapporto di lavoro in atto con il ricorrente, effettuata dalla convenuta con lettera datata 5 luglio 2023, è fondata su fatti manifestamente insussistenti, accertando altresì – laddove reputato utile ai fini della richiesta di specie ovvero in ogni caso - la nullità, invalidità e/o illegittimità e/o infondatezza dei residui due provvedimenti disciplinari (essendo gli altri quattro stati annullati dal Giudice di prime cure, fermo quant'altro richiederemo infra), sopra richiamati, prot.
0004169 del 22/06/2022 “multa di 2 ore di retribuzione” e prot. 0004176 del 22/06/2022 “multa di 2 ore di retribuzione”, quali precedenti disciplinari del sig. Pt_1
2) conseguentemente all'accoglimento del punto “1)”, annullare il disposto licenziamento e condannare la ai sensi dell'art. 3 c. 2 del d.lgs. 23/2015, alla reintegrazione del lavoratore CP_1 nel posto di lavoro e al pagamento al medesimo lavoratore di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto pari – giusto quanto rappresentato supra - ad € 1.686,17, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione nella misura pari a 12 mensilità, il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme rivalutate;
3) accertare e dichiarare che il Tribunale, per mero errore materiale, in sede di dispositivo ha omesso di indicare (ripetendo tra le sanzioni annullate due volte la “prima” e dimenticando per ciò la sesta) tra le sanzioni annullate (rientranti tra i precedenti disciplinari del quella dallo Pt_1 stesso Giudice indicata come “sesta”, invece annullata in sede di motivazione (coma da sentenza sub pag. 10, sesto capoverso, stante la tardività della stessa) quale quella “protocollo 0006420 del
10/10/2022 sospensione di 1 giorno dall'attività lavorativa e dalla retribuzione”: Conseguentemente
a ciò, disporre la correzione materiale della sentenza di primo grado nel senso ora indicato ovvero comunque dichiarare la sanzione protocollo 0006420 del 10/10/2022 sospensione di 1 giorno dall'attività lavorativa e dalla retribuzione” nulla per la sua tardività e/o per tutte le altre sue carenze
(come espressamente richiesto in questo atto di appello sub pag. 25);
4) in estremo subordine a quanto sopra, accertato e dichiarato che il dedotto recesso dal rapporto di lavoro in atto con il ricorrente effettuato dalla convenuta con lettera datata 5 luglio 2023
è illegittimo e/o infondato (come già riscontrato dal Tribunale), sempre accertando altresì – laddove reputato utile ai fini della richiesta di specie ovvero in ogni caso - la nullità, invalidità e/o illegittimità
e/o infondatezza di tutti i provvedimenti disciplinari costituenti precedenti disciplinari del Pt_1
(compresi dunque anche quelli non annullati dal Tribunale e richiamati ai precedenti punti 2 e 3 delle conclusioni). Per l'effetto, dichiarato risolto il rapporto di lavoro alla data della sua intimazione, condannare la ai sensi dell'art. 3 c.1 del d.lgs. 23/2015, alla corresponsione CP_1 in favore dell'istante di un'indennità risarcitoria pari alla misura massima di 36 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto pari - giusto quanto rappresentato supra – ad € 60.702,12, ovvero ad una diversa misura comunque superiore a quella riconosciuta dal Tribunale in primo grado (pari a
10 mensilità). Il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme rivalutate;
5) Condannare al pagamento del rimborso forfettario delle spese, dei diritti ed CP_1 onorari del doppio grado di giudizio, con attribuzione ai procuratori anticipatari.”
All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio, si costituiva in giudizio la società che resisteva al gravame, di cui chiedeva disporsi il rigetto, e proponeva a sua volta CP_1 appello incidentale contestando la valutazione effettuata dal giudice di prime cure circa l'insussistenza della giusta causa di licenziamento come contestata e formulando le seguenti conclusioni: “rigettare il ricorso proposto da iscritto al R.G. 18239/2023 e, in Parte_1 conseguenza, dichiarare la legittimità del licenziamento e delle sanzioni disciplinari ivi richiamate
(indicate in sentenza con i nn. 1, 2, e, 3); b) dichiarare inammissibile il ricorso iscritto al R.G.
24312/2023 e comunque dichiarare legittima anche la sanzione di un giorno di sospensione irrogato con nota prot n. 0006420 del 10/10/2022 (indicata in sentenza con il n. 6); c) condannare alla restituzione dell'importo netto di € 14.474,78 corrisposto in esecuzione della Parte_1 sentenza di primo grado;
d) emettere ogni altro ulteriore, necessario, conseguenziale provvedimento di legge;
e) provvedere come di giustizia per le spese del doppio grado di giudizio “.
Nelle more del procedimento era disposta la trattazione cartolare con sostituzione dell'udienza del 13 febbraio 2025. Infine, acquisite le note di trattazione, assunta la causa in riserva, veniva pronunciata sentenza nei termini di seguito espressi.
MOTVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il presente giudizio investe due questioni: la legittimità e validità del licenziamento comminato al con lettera datata 5 luglio 2023; la legittimità e validità delle Pt_1 sanzioni disciplinari conservative (sei) comminate all'odierno appellante per diverse condotte consistite in assenze ingiustificate (in quattro circostanze) e nella mendace dichiarazione del periodo di assenza (iniziato in epoca antecedente rispetto a quella dichiarata dal lavoratore).
Per ragioni di carattere logico appare opportuno esaminare in via prioritaria la decisione e le censure attinenti alle sanzioni conservative che sono state espressamente richiamate nel provvedimento con il quale è stata applicata la massima sanzione al ricorrente.
Ebbene, il giudice di prime cure -nell'intento di attribuire un ordine logico alle questioni e procedere con chiarezza espositiva- ha precisato che la sanzioni oggetto di impugnativa da parte del sono le seguenti: 1) il provvedimento disciplinare prot. n. 0001234 del Pt_1
20/02/2023“sospensione di 2 giorni dall'attività lavorativa e dalla retribuzione a seguito di contestazione disciplinare prot. n. 0435 del 18/01/202); 2) provvedimento disciplinare del
20/02/2023 “sospensione di 1 giorno dall'attività lavorativa e dalla retribuzione” a seguito contestazione disciplinare del 18/01/2023); 3) provvedimento disciplinare prot. n. 0001236 del
20/02/2023 “sospensione di un giorno dall'attività lavorativa e della retribuzione” a seguito di contestazione disciplinare del 18/01/2023, 4) Provvedimento disciplinare prot. n. 0004169 del
22/6/2022 “multa n. 2 ore”; 5) provvedimento disciplinare del 22/06/2022 “multa n. 2 ore”a seguito
d contestazione del 6 aprile 2022; 6) provvedimento disciplinare del 10/10/2022 “sospensione di un giorno dall'attività lavorativa e dalla retribuzione”.
Con la sentenza gravata, il giudice di prime cure, disattesa l'eccezione attinente all'illegittimità della sanzione derivante dall'omessa affissione del codice disciplinare, ha ritenuto parzialmente fondate le ulteriori eccezioni ed ha, quindi, così statuito:
a) ha dichiarato l'illegittimità delle sanzioni nn. 2, 3 e 6 per intempestività della contestazione;
b) ha dichiarato l'illegittimità della sanzione n. 1 in quanto sproporzionata rispetto al fatto contestato;
c) ha accertato la legittimità dei restanti provvedimenti disciplinari.
Tale decisione è stata oggetto di censure sia in sede di appello principale che di gravame incidentale.
In particolare, ha proposto appello parziale ritenendo che il giudice avesse Parte_1 erroneamente disatteso l'eccezione relativa all'omessa affissione del codice disciplinare;
che avesse interpretato in modo errato i fatti oggetto della generica contestazione -che cumulava l'addebito di assenza ingiustificata alla condotta di tardiva comunicazione dell'assenza-; infine, che avesse ritenuto “circostanza pacifica l'omissione da parte del ricorrente della comunicazione di malattia al datore di lavoro”, ignorando le contestazioni sollevate in sede giudiziale.
La società dal canto suo, ha censurato la sentenza per aver dichiarato illegittime CP_1 per tardività delle contestazioni le seguenti sanzioni impugnate con il primo ricorso R.G.
18239/2023: - un giorno di sospensione prot. 0001235 del 20/02/2023 per mancata comunicazione del prosieguo malattia per il giorno 14 novembre 2022 (indicata in sentenza con il n. 2); - un giorno di sospensione prot. 0001236 del 20/02/23 per mancata comunicazione del prosieguo malattia per il giorno 29 giugno 2022 (indicata in sentenza con il n. 3). L'appellante ha dedotto che la decisione sarebbe erronea in quanto il Tribunale non avrebbe tenuto conto che tali sanzioni riguardano l'omessa comunicazione delle assenze per i giorni 23 giugno 2022 e 14 novembre 2022 delle quali la Società è venuta a conoscenza solo a seguito di specifici controlli, avendo in precedenza fatto affidamento sulle dichiarazioni del dipendente risultate poi mendaci.
L'appellante incidentale ha poi sottolineato la peculiarità della fattispecie in quanto la Società è venuta a conoscenza delle infrazioni solo a seguito di specifici controlli avendo in precedenza fatto affidamento sulle dichiarazioni del dipendente risultanti dai certificati medici poi risultate mendaci.
Pertanto, considerato che ai fini della tempestività della sanzione è rilevante il momento in cui il datore di lavoro è venuto a conoscenza dell'illecito e non già l'epoca dei fatti addebitati (Cass., Civ., Sez. Lav., 03/01/2024, n.109, cfr. altresì Cass. 12702/2012, 22066/2007, 1101/2007,
241/2006 ed altre) la decisione di prime cure sarebbe errata perché il primo giudice avrebbe dovuto considerare: - le mendaci dichiarazioni del ricorrente riguardo i giorni di assenza oggetto di contestazione;
- l'effettiva conoscenza dei fatti da parte del datore di lavoro solo all'esito di indagini approfondite;
- le mansioni espletate dal ricorrente che richiedono un alto grado di affidamento trattandosi di servizi essenziali negli ospedali;
- il concreto rapporto di lavoro caratterizzato da oltre 200 giorni di assenza corredati da 100 certificati medici in un anno circa
(doc. n. 7); - la struttura aziendale di numerosi dipendenti. L'appellante incidentale ha ritenuto inoltre erronea la statuizione del Tribunale di Napoli laddove aveva dichiarato illegittima la sanzione di due giorni di sospensione prot. 0001234 del 20/02/2023 (indicata in sentenza con il n.
1) irrogata per omessa comunicazione dell'assenza del 9 dicembre 2022, sul presupposto che identici comportamenti erano stati sanzionati con la multa di due ore (indicate in sentenza con i nn.
4 e 5 e oggetto del secondo ricorso). L sostiene che la motivazione mostra evidenti limiti CP_1 di tenuta in quanto - volendo seguire l'argomentazione del primo Giudice – la società per tutta la durata del rapporto e in tutti i casi di omessa comunicazione dell'assenza avrebbe dovuto sanzionare l'infrazione sempre e solo con la multa sol perché irrogata nelle prime due occasioni, il che contrasterebbe con i principi della gradualità e proporzionalità della sanzione sanciti dall'art. 2106 c.c. in generale e dall'art. 47 ccnl nello specifico, che trovano applicazione anche nei confronti del medesimo inadempimento reiterato nel corso del rapporto (sul punto cfr. di recente
Cass. 17024/2024 che ha ritenuto legittimo il licenziamento dopo che la stessa infrazione era stata dapprima sanzionata con il rimprovero scritto e con la sospensione, “in ragione del protratto e reiterato inadempimento del lavoratore). Orbene, nel caso che occupa, secondo la il CP_1
Tribunale non ha considerato che la Società ha graduato le sanzioni irrogate per la medesima infrazione nella maniera che segue: - omessa comunicazione assenza 3 e 4 aprile 2022, sanzione della multa di due ore (provvedimento indicato in sentenza con il n. 4); - omessa comunicazione assenza 19 maggio 2022, sanzione della multa di due ore (provvedimento indicato in sentenza con il n. 5); - omessa comunicazione assenza 20 maggio 2022, sanzione della sospensione di un giorno (provvedimento indicato in sentenza con il n. 6); omessa comunicazione assenza 23 giugno 2022, sanzione della sospensione di un giorno (provvedimento indicato in sentenza con il n. 3); - omessa comunicazione assenza 14 novembre 2022, sanzione della sospensione di un giorno (provvedimento indicato in sentenza con il n. 2); ragion per cui la sospensione di due giorni irrogata alla sesta infrazione (omessa comunicazione dell'assenza del 9 dicembre 2022) sarebbe del tutto proporzionata.
Prima di entrare nel merito delle censure addotte, la Corte ritiene di chiarire, in via del tutto preliminare, che l'impugnativa del licenziamento non ha consumato il potere del lavoratore di impugnare singolarmente le sanzioni conservative, specie perché nel caso in esame le stesse non sono entrate a far parte della fattispecie contestata ma hanno costituito elementi di valutazione ai fini della proporzionalità della sanzione espulsiva.
Ciò posto, appare opportuno evidenziare che l'eccezione sollevata dall'appellante principale circa l'illegittimità delle sanzioni per omessa affissione del codice disciplinare, risulta infondata.
In proposito occorre effettuare due precisazioni.
In primo luogo si deve sottolineare come sia stato assunto in data 1 Parte_1 febbraio 2022 per l'espletamento, presso il P.O. Monaldi di Napoli delle mansioni di “addetto alle pulizie”, inquadrato nel 4° livello del CCNL imprese di pulizia, disinfestazione e servizi integrati/multiservizi. Nel medesimo contratto, debitamente sottoscritto in calce, egli dichiarava di essere a conoscenza delle norme disciplinari relative alle infrazioni, procedure di contestazione e di aver preso visione dell'estratto del CCNL (cfr. contratto allegato al fascicolo di parte appellata).
Tale affermazione induce a ritenere che egli fosse consapevole del sistema sanzionatorio predisposto dal datore di lavoro in relazione a condotte espressamente indicate.
Tale premessa, tuttavia, nel caso in esame risulta persino superflua atteso che siamo in presenza di condotte (allontanamento dal luogo di espletamento delle mansioni in pieno orario di lavoro e senza adeguato preavviso;
mendaci dichiarazioni circa la durata dell'assenza certificata) che costituiscono espressione di doveri di buona fede e correttezza nell'adempimento dell'obbligazione contrattuale, sì da non necessitare di un'apposita codificazione che ne sancisca il disvalore.
Anche a voler ritenere non raggiunta la prova in merito alla previa affissione del codice disciplinare -prova che invece, come giustamente rilevato dal giudice di prime cure emerge dalle deposizioni dei testi ed , trascritte in sentenza- tale circostanza oltre ad essere Tes_1 Tes_2 superata dal richiamo contenuto nel contratto di assunzione circa la conoscenza del procedimento disciplinare, risulterebbe ininfluente perché, come correttamente rilevato dalla società e come reiteratamente riconosciuto dalla Corte di Cassazione (da ultimo in tema di licenziamento disciplinare Sentenza n. 6893 del 20/03/2018 ) tale condizione non è necessaria in presenza della violazione di doveri fondamentali del lavoratore, riconoscibili come tali senza necessità di specifica previsione, e cioè di comportamenti immediatamente percepibili come illeciti.
La Corte di legittimità ha pure da ultimo dato risposta positiva al quesito inerente l'estensibilità alle sanzioni conservative del principio secondo il quale in tutti i casi nei quali il comportamento sanzionatorio sia immediatamente percepibile dal lavoratore come illecito, perché contrario al c.d. minimo etico o a norme di rilevanza penale, non sia necessario provvedere all'affissione del codice disciplinare (Cass. Sez. L - , Sentenza n. 54 del 03/01/2017). Si è in proposito rilevato che in tali casi il lavoratore ben può rendersi conto, anche al di là di una analitica predeterminazione dei comportamenti vietati e delle relative sanzioni da parte del codice disciplinare, della illiceità e gravità della propria condotta (Cass. n. 13414 del 2013; n. 1926 del
2011; n. 17763 del 2004), anche qualora ne derivi l'irrogazione di un sanzione conservativa, dovendosi d'altro canto considerare che sarebbe contraddittorio affermare la sussistenza di un interesse del lavoratore ad essere previamente edotto della possibilità di essere destinatario di una sanzione conservativa per i detti comportamenti e negarla in presenza di sanzioni di carattere espulsivo, le quali sono ben più afflittive.
Le condotte contestate al sono disciplinarmente rilevanti non perché lesive di un Pt_1 ordine specifico, ma perché in sé confliggenti con l'esatto adempimento della prestazione. Non si può certo pensare che un dipendente si allontani dal un luogo di lavoro di carattere peculiare (un
Ospedale), ove egli è tenuto a svolgere mansioni che garantiscano l'esatto funzionamento della struttura (che non può prescindere dall'igiene e dalla sicurezza dei luoghi) senza prima essersi assicurato che il datore di lavoro sia a conoscenza del fatto e che predisponga le adeguate misure.
Analogamente, non si può ritenere necessaria il previo avviso circa l'importanza che il lavoratore fornisca dichiarazioni veritiere circa le giornate di assenza da fruire in base a certificazione medica.
Non ricorre pertanto la situazione cui la Corte di legittimità ha ricondotto la necessità che l'ambito ed i limiti della rilevanza ai fini disciplinari dell' inosservanza di tali disposizioni, nonché la gravità della stessa ai fini di adeguatezza della sanzione, siano previamente posti a conoscenza dei dipendenti, nell'osservanza delle prescrizioni dell'art. 7 della L. n. 300 del 1970 . Tale condizione ricorre laddove si controverta della violazione di norme di azione che derivano da direttive interne che possono mutare nel tempo, in relazione a contingenze economiche e di mercato, così come può mutare nel tempo, anche in relazione al luogo, al momento il grado di elasticità consentito nella loro applicazione (Cass. n. 22626 del 3.10.2013), giammai nel caso di violazione di ordini specifici che trovano peraltro il loro fondamento giuridico , tra l'altro, nella tutela della sicurezza sul lavoro . Nel caso di specie si controverte infatti di comportamenti manifestamente contrari agli interessi dell'impresa ed all'esatto adempimento della prestazione, per i quali non è dunque necessaria la specifica inclusione nel codice disciplinare (Cass. sentenza n. 18377 del 2006).
Si tratta di condotte rientranti nel c.d. minimo etico e aderenti alle aspettative della coscienza sociale, riconoscibili come tali e sanzionabili senza necessità di specifica previsione.
Tanto premesso, occorre a questo punto accertare la legittimità delle seguenti sanzioni impugnate con il primo ricorso R.G. 18239/2023: - un giorno di sospensione prot. 0001235 del
20/02/2023 per mancata comunicazione del prosieguo malattia per il giorno 14 novembre 2022
(indicata in sentenza con il n. 2); - un giorno di sospensione prot. 0001236 del 20/02/23 per mancata comunicazione del prosieguo malattia per il giorno 29 giugno 2022 (indicata in sentenza con il n. 3) nonché un giorno di sospensione comminato in data 10 ottobre 2022 per assenza non comunicata in data 20.05.2022. Occorre, quindi, verificare se la valutazione di intempestività effettuata dal primo giudice sia condivisibile.
Ebbene, a parere del Collegio la valutazione effettuata dal primo giudice risulta del tutto congrua. A fronte di fatti molto semplici da accertare attraverso il confronto tra le certificazioni mediche inoltrate (e risultanti dal numero di protocollo che l attribuisce) e le dichiarazioni rese CP_3 dal dipendente, la società appellante incidentale non ha fornito specifici elementi dai quali poter desumere la peculiare complessità degli accertamenti, idonea a giustificare un lasso temporale considerevole (anche di sei mesi) tra i fatti censurati e la sanzione applicata. Non sono stati invero indicati peculiari artifici o raggiri realizzati dal lavoratore. Inoltre, la sola difficoltà nel reperimento delle informazioni (che ben potrebbe derivare da una disfunzionale organizzazione dell'Ufficio di gestione del personale) non costituisce un elemento tale da fornire adeguata giustificazione al lungo tempo trascorso dal fatto all'applicazione della sanzione.
Meritano, quindi, piena condivisione le valutazioni effettuate dal giudice di prime cure circa la illegittimità delle sanzioni indicate come seconda, terza e sesta nel provvedimento impugnato
(con conseguente necessità di fornire precisazione in dispositivo, secondo quanto richiesto dall'appellante).
Quanto al motivo di gravame attinente alla graduazione delle sanzioni, che giustificherebbe-
a dire dell'appellante incidentale- il diverso trattamento attribuito a fatti identici cui in due occasioni
è stata riservata l'applicazione della multa mentre nella sanzione indicata al numero 1) dell'elenco in sentenza (n. 001234 del 20.02.2024) è stata applicata la sospensione per due giorni, è appena il caso di sottolineare come non vi sia stata contestazione di recidiva né sia stato fatto alcun riferimento a precedenti analoghe condotte, sicchè la diversità di trattamento sanzionatorio rimane priva di un concreto aggancio che già dal momento della contestazione doveva essere evidenziato per garantire al lavoratore la pienezza dell'impianto difensivo.
Sulla scorta di tali considerazioni, quindi, la sentenza gravata deve trovare conferma quanto alla declaratoria di illegittimità delle sanzioni indicate come prima, seconda, terza e sesta nell'elenco di cui al provvedimento impugnato e meglio specificate in dispositivo.
Occorre ora giungere all'esame del licenziamento comminato al Pt_1
Il licenziamento in esame ha fatto seguito a due contestazioni disciplinari entrambe risalenti al 18 maggio 2023. Con la prima veniva contestato quanto segue: “in data 7 Aprile 2023, si constatava che ella, sebbene in stato di malattia, alle 12:00 circa risultava impegnato ad effettuare Cont acquisti presso il supermercato sito in Melito di Napoli alla via strada provinciale Mugnano
Melito numero 184 dal quale si allontanava poi alla guida della propria auto. Tale comportamento crea grave danno all'economicità dell'azienda e determina un'evidente lesione del vincolo fiduciario”. Con l'altra missiva, emessa sempre in pari data, si adduceva: “In data 27 Aprile 2023, si constatava che ella, sebbene in stato di malattia, alle 12:00 circa risultava impegnato ad effettuare Cont acquisti presso il supermercato sito in Melito di Napoli alla via strada provinciale Mugnano
Melito numero 184 dal quale si allontanava poi alla guida della propria auto punto tale comportamento crea grave danno all'economicità dell'azienda e determina un'evidente lesione del vincolo fiduciario”. Quanto alla tempestività delle contestazioni la Corte ritiene che non possa essere addotto alcun dubbio al riguardo, poiché il lasso temporale trascorso tra i fatti e la contestazione degli stessi è del tutto compatibile con l'analisi degli esiti delle risultanze investigative pervenute in possesso dell'azienda.
Il nucleo della contestazione è il seguente: allontanamento dal luogo di residenza nonostante l'assenza per malattia ed in un preciso orario (ore 12:00). Ebbene, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, il riferimento all'orario di assenza evidenzia con estrema chiarezza la contestazione di una condotta inconciliabile con il rispetto del diritto di controllo del datore di lavoro. Non importa se la visita del medico legale sia stata disposta, ciò che conta è il disinteresse manifestato apertamente dal lavoratore rispetto alle prerogative aziendali.
Peraltro, la condotta del lavoratore che versi in stato di malattia è regolata dall'art. 51 del
CCNL sopra richiamato (visionato dal lavoratore al momento dell'assunzione, come dimostra il testo della lettera depositata dal datore di lavoro, ed affisso per pubblica conoscenza, secondo quanto emerge dalle dichiarazioni dei testi) individua in modo preciso la condotta che il dipendente deve tenere durante l'assenza per malattia ponendo a suo carico l'onere di tempestiva comunicazione;
l'onere di trasmissione all del certificato per l'attribuzione del numero di CP_3 protocollo ed eventualmente, su specifica richiesta, di comunicazione di tale numero;
l'obbligo di comunicazione del domicilio per le visite di controllo da effettuarsi negli orari di reperibilità (10.00-
12:00; 17:00-19:00).
La stessa norma, poi, dispone che “nel caso in cui il lavoratore abbia impedito senza giustificata ragione sanitaria il tempestivo accertamento dello stato di infermità, lo stesso è obbligato al rientro immediato in azienda. Diversamente l'assenza sarà considerata ingiustificata”.
Orbene, il primo giudice, con valutazione del tutto condivisibile da questo Collegio, ha ritenuto che il fatto contestato fosse rappresentato dall'ingiustificato allontanamento dal domicilio durante il periodo di malattia ed in orario incompatibile con l'esercizio delle prerogative datoriali.
Tale interpretazione del fatto addebitato all'odierno appellante principale è del tutto conforme alla lettera ed alla ratio delle due lettere di contestazione, diversamente, infatti, non avrebbe senso il riferimento all'orario preciso in cui è stata realizzata la condotta.
Né può accogliersi la tesi del il quale ritiene che la qualificazione del fatto indicata dal Pt_1 giudice (assenza ingiustificata per allontanamento in orario di reperibilità) sia estranea ai fatti contestati, atteso che la stessa rientra perfettamente in essi, anche alla luce delle recidive richiamate al fine dell'inquadramento della gravità dei fatti.
Ciò posto, la Corte -che condivide e richiama l'excursus giurisprudenziale effettuato dal giudice di prime cure al fine di escludere la ricorrenza di condotte idonee ad impedire il ripristino delle energie lavorative alla luce delle diagnosi comprovate, del comportamento del lavoratore e della mancata prova dell'incidenza della condotta sulle possibilità di riacquisto delle energie psico- fisiche- ritiene che sussista invece la condotta di assenza ingiustificata, anch'essa contestata al dipendente per essersi allontanato dal domicilio in orario incompatibile con l'esercizio delle prerogative aziendali di controllo.
Occorre quindi comprendere se la sanzione del licenziamento fosse o meno adeguata al fatto contestato.
Il giudice di prime cure ha ritenuto che l'assenza ingiustificata del lavoratore nelle due circostanze sopra richiamate -pur se valutata nel contesto delle due condotte validamente sanzionate con la multa e richiamate nella lettera di licenziamento- non giustifichi il provvedimento espulsivo, dato che le stesse parti sociali hanno considerato quale giusta causa di licenziamento l'assenza ingiustificata per quattro giorni consecutivi o quanto meno tre nel corso di un anno solare che si verifichino tuttavia nel giorno seguente alle festività o alle ferie.
Nel caso in esame non ricorre tale fattispecie. Inoltre, tenuto conto della dichiarata illegittimità di quattro su sei sanzioni conservative applicate, la condotta del lavoratore non assurge a quel livello di gravità tale da indurre a ritenere che la sanzione espulsiva comminata sia adeguata e proporzionata ai fatti contestati.
In conclusione, sussistendo le due assenze ingiustificate (sub specie di allontanamento in orario di reperibilità) realizzate a breve distanza di tempo, il lavoratore non può lamentare l'insussistenza del fatto ma ben può ambire ad una valutazione di sproporzione tra fatto e sanzione.
A questo punto appare opportuno richiamare la normativa di riferimento, cui ha fatto richiamo il primo giudice.
L'art. 3 del D.Lgs. n. 23 del 2015 stabilisce: “1.Salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità.
2. Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181, e successive modificazioni. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non può essere superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva. Al lavoratore è attribuita la facoltà di cui all'articolo 2, comma 3. “
Ebbene, nel caso in esame non vi sono dubbi in merito al fatto che , Parte_1 deliberatamente si sia allontanato dal proprio domicilio alle ore 11:40 del giorno 7 aprile 2023 ed alle ore 11:35 del giorno 27 aprile dello stesso anno. Tanto risulta dal rapporto investigativo allegato dal datore di lavoro e confermato pienamente dal teste escusso Testimone_3 all'udienza del 29.02.2024 quale autore degli appostamenti investigativi.
E' dunque ampiamente dimostrata la materialità del fatto addebitato al lavoratore con le due missive di contestazione che -ad onta di quanto censurato dall'appellante- contengono l'espresso richiamo all'orario di allontanamento dal domicilio al fine di evidenziare il tenore della condotta, palesemente contraria agli obblighi del lavoratore di attenersi alle disposizioni del datore di lavoro circa la gestione delle assenze.
E' quindi condivisibile l'applicazione della tutela individuata dal primo giudice (art. 3, primo comma , D.Lgs. n. 23 del 2015) sussistendo il fatto come contestato e non essendo rinvenibile una sanzione conservativa idonea ad inglobare la fattispecie complessa contestata e risultante anche dalla recidiva cristallizzata nelle due sanzioni conservative correttamente confermate in sede giudiziale.
Quanto alla sanzione individuata dal giudice di prime cure, occorre rilevare che l'individuazione delle dieci mensilità appare del tutto congrua ove si consideri che l'assunzione del risaliva a poco più di un anno precedente ai fatti contestati e che nel corso del rapporto egli Pt_1 subiva due altre sanzioni per condotte palesemente inosservanti degli obblighi di comunicazione delle assenze per malattia.
In conclusione, disattesa e respinta ogni diversa considerazione sollevata in sede di gravame incidentale, la Corte ritiene che l'appello debba trovare accoglimento la domanda di correzione dell'errore materiale rappresentato dalla mancata indicazione nel dispositivo della sentenza, tra le sanzioni annullate, di quella “protocollo 0006420 del 10.10.2022 di sospensione di un giorno dall'attività lavorativa e dalla retribuzione”, considerata al numero uno delle sanzioni esaminate dal primo giudice e ritenuta illegittima perché non proporzionata.
Quanto alle spese del giudizio, tenuto conto della reciproca soccombenza delle parti, reputa congruo disporne la compensazione integrale.
Sussistono infine i presupposti per la parte appellata per il versamento della somma integrativa a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sciogliendo la riserva che precede, così statuisce:
-accoglie parzialmente l'appello principale e, per l'effetto, correggendo il dispositivo della sentenza gravata, dichiara l'illegittimità della sanzione n. 1) di cui alla sentenza rappresentata da
“protocollo 0006420 del 10.10.2022 di sospensione di un giorno dall'attività lavorativa e dalla retribuzione”;
- rigetta l'appello incidentale;
-compensa tra le parti le spese del grado;
- dà atto della sussistenza a carico dell'appellante incidentale dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228 del
2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli, all'esito della Camera di Consiglio del giorno 13 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente dr.ssa Maristella Agostinacchio dr.ssa Anna Carla Catalano