CA
Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/09/2025, n. 2679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2679 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO di ROMA Sezione controversie lavoro,previdenza e assistenza obbligatorie
La Corte composta dai signori magistrati: dott.ssa Giovanna Ciardi Presidente dott.ssa Alessandra Trementozzi Consigliera
dott.ssa Beatrice Marrani Consigliera relatrice
All'udienza del 11.9.2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1880 dell'anno 2024 tra con l'avv. TALLADIRA ANTONIO Parte_1 appellante e
Controparte_1 appellato non costituito ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 437 primo comma c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, n. 1541/2024
Conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato il 12.12.2022, ha adito il Parte_1
Tribunale di Roma chiedendo riconoscersi il proprio diritto a percepire la pensione di inabilità prevista dall'art. 2, comma 12, L. 335/1995 e condannarsi, di conseguenza, il
[...]
alla sua erogazione con decorrenza dal 1.4.2022 o dalla diversa Controparte_1 data ritenuta di giustizia, oltre accessori come per legge.
Il ricorrente ha esposto quanto segue:
- ha lavorato alle dipendenze di dal 1989, con ultima mansione di Controparte_2
“addetto lavorazioni interne senior” e, a marzo 2022, ha inoltrato istanza alla società datrice di lavoro per essere sottoposto a visita medico-collegiale per il riconoscimento della pensione di inabilità ex art. 2, comma 12, L. 335/1995; 2
- la Commissione Medica di Verifica di Roma-Ministero dell'Economia e delle Finanze, con verbale n. 58055 del 24.6.2022, ha rigettato la domanda dichiarandolo “Inidoneo permanente al servizio in modo assoluto e proficuo lavoro” ed escludendo, al contempo, la “assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa”;
- in data 29.9.2022 è stato licenziato;
- inoltre, è stato riconosciuto invalido con totale inabilità lavorativa ai sensi degli artt. 2 e 12 L. 118/1971 con verbale del Centro Medico Legale di Roma del 8.10.2013 nonché, con decreto di omologa emesso dal Tribunale ordinario di Velletri in data 17.3.2015, titolare di indennità di accompagnamento.
Ciò esposto, reputando sussistere i requisiti contributivi e sanitari come previsti dalla legge, parte ricorrente ha chiesto disporsi CTU medico-legale e rassegnato le conclusioni prima illustrate.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituito in giudizio il
[...] resistendo alla domanda. In particolare, ha eccepito: - in via Controparte_1 pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del g.o. in favore della giurisdizione della Corte dei Conti;
- l'inammissibilità della domanda per difetto d'interesse poiché oggetto di impugnazione è l'atto di accertamento medico legale della Commissione medica di verifica di Roma e non il provvedimento finale del procedimento, adottato dall' ; - in subordine, la carenza della CP_3 propria legittimazione passiva “in quanto il rapporto pensionistico non è imputabile ad attività provvedimentale direttamente posta in essere dal Ministero dell'economia e delle finanze, bensì dell' , sulla base degli atti acquisiti all'esito dell'istruttoria svolta da .”; - CP_3 Controparte_2 nel merito, la piena validità da riconoscersi all'accertamento medico-legale esperito dal competente organo sanitario;
si evidenzia, in proposito, che “eventuali precedenti giudizi di invalidità civile, anche totale, con diritto all'indennità di accompagnamento, ovvero di handicap di cui alla legge n. 104 del 1992, anche in situazione di gravità (art. 3, comma 3), cui fa riferimento parte ricorrente nel supportare le proprie argomentazioni, possono costituire solo un orientamento valutativo, stanti i differenti ambiti in cui operano le rispettive discipline”, come meglio chiarito nella memoria difensiva.
Il Tribunale, con la sentenza impugnata, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione ed indicava, quale giudice munito di giurisdizione, la Corte dei Conti, con integrale compensazione delle spese di giudizio nonché delle competenze di CTU, liquidate come da separato decreto.
Appella con atto tempestivamente depositato il quale lamenta l'erroneità Parte_1 della dichiarazione di difetto di giurisdizione evidenziando che oggetto della richiesta attorea è l'accertamento giudiziale, a mezzo consulenza tecnica di ufficio, dell'impossibilità da parte del ricorrente a svolgere qualsiasi attività lavorativa diversamente da quanto affermato nel verbale medico-legale che si impugna e quindi un giudizio sulla capacità/incapacità lavorativa del ricorrente rientrante, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione (ex multis S.U. ord. n. 27893, n. 4237/2018, n. 28368/2017, n. 10915/2014, n. 15057/2017) nella competenza del giudice del lavoro. Nel merito deduce di essere in possesso di tutti i requisiti contributivi così come previsto dalla Legge, per il riconoscimento della pensione di inabilità, prevista dall'art. 2 comma 12 della Legge 335/1995 e che il giudizio medico-legale formulato dalla Commissione 3
Medica di Verifica di Roma – , non è sostenuto da una Controparte_1 corretta valutazione dell'evoluzione dello stato patologico.
Con atto depositato il 21.2.2025 parte appellante dichiara di non aver provveduto a notificare il ricorso in appello alle parti evocate in giudizio e preannuncia di non comparire in udienza.
All'udienza del 11.7.2025 nessuno compariva e la causa veniva rinviata ai sensi dell'art. 348 c.p.c.. all'udienza del 11.9.2025.
Anche all'odierna udienza nessuno compariva, nonostante la rituale comunicazione della precedente ordinanza e la causa veniva quindi decisa con dispositivo del quale veniva data lettura.
Deve essere dichiarata l'improcedibilità dell'appello, giacché la parte non è comparsa per due successive udienze, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., nonostante la ritualità della comunicazione. L'art. 348 c.p.c. risulta applicabile al rito lavoro, nonostante la specialità (cfr. Cass. n. 5238 del 4/3/2011).
Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione della parte appellata.
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata
P.Q.M.
Dichiara improcedibile l'appello ed il non luogo a provvedere sulle spese del grado;
dà atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso in Roma, il 11.9.2025
La Consigliera est.
Beatrice Marrani
La Presidente
Giovanna Ciardi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO di ROMA Sezione controversie lavoro,previdenza e assistenza obbligatorie
La Corte composta dai signori magistrati: dott.ssa Giovanna Ciardi Presidente dott.ssa Alessandra Trementozzi Consigliera
dott.ssa Beatrice Marrani Consigliera relatrice
All'udienza del 11.9.2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1880 dell'anno 2024 tra con l'avv. TALLADIRA ANTONIO Parte_1 appellante e
Controparte_1 appellato non costituito ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 437 primo comma c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, n. 1541/2024
Conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato il 12.12.2022, ha adito il Parte_1
Tribunale di Roma chiedendo riconoscersi il proprio diritto a percepire la pensione di inabilità prevista dall'art. 2, comma 12, L. 335/1995 e condannarsi, di conseguenza, il
[...]
alla sua erogazione con decorrenza dal 1.4.2022 o dalla diversa Controparte_1 data ritenuta di giustizia, oltre accessori come per legge.
Il ricorrente ha esposto quanto segue:
- ha lavorato alle dipendenze di dal 1989, con ultima mansione di Controparte_2
“addetto lavorazioni interne senior” e, a marzo 2022, ha inoltrato istanza alla società datrice di lavoro per essere sottoposto a visita medico-collegiale per il riconoscimento della pensione di inabilità ex art. 2, comma 12, L. 335/1995; 2
- la Commissione Medica di Verifica di Roma-Ministero dell'Economia e delle Finanze, con verbale n. 58055 del 24.6.2022, ha rigettato la domanda dichiarandolo “Inidoneo permanente al servizio in modo assoluto e proficuo lavoro” ed escludendo, al contempo, la “assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa”;
- in data 29.9.2022 è stato licenziato;
- inoltre, è stato riconosciuto invalido con totale inabilità lavorativa ai sensi degli artt. 2 e 12 L. 118/1971 con verbale del Centro Medico Legale di Roma del 8.10.2013 nonché, con decreto di omologa emesso dal Tribunale ordinario di Velletri in data 17.3.2015, titolare di indennità di accompagnamento.
Ciò esposto, reputando sussistere i requisiti contributivi e sanitari come previsti dalla legge, parte ricorrente ha chiesto disporsi CTU medico-legale e rassegnato le conclusioni prima illustrate.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituito in giudizio il
[...] resistendo alla domanda. In particolare, ha eccepito: - in via Controparte_1 pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del g.o. in favore della giurisdizione della Corte dei Conti;
- l'inammissibilità della domanda per difetto d'interesse poiché oggetto di impugnazione è l'atto di accertamento medico legale della Commissione medica di verifica di Roma e non il provvedimento finale del procedimento, adottato dall' ; - in subordine, la carenza della CP_3 propria legittimazione passiva “in quanto il rapporto pensionistico non è imputabile ad attività provvedimentale direttamente posta in essere dal Ministero dell'economia e delle finanze, bensì dell' , sulla base degli atti acquisiti all'esito dell'istruttoria svolta da .”; - CP_3 Controparte_2 nel merito, la piena validità da riconoscersi all'accertamento medico-legale esperito dal competente organo sanitario;
si evidenzia, in proposito, che “eventuali precedenti giudizi di invalidità civile, anche totale, con diritto all'indennità di accompagnamento, ovvero di handicap di cui alla legge n. 104 del 1992, anche in situazione di gravità (art. 3, comma 3), cui fa riferimento parte ricorrente nel supportare le proprie argomentazioni, possono costituire solo un orientamento valutativo, stanti i differenti ambiti in cui operano le rispettive discipline”, come meglio chiarito nella memoria difensiva.
Il Tribunale, con la sentenza impugnata, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione ed indicava, quale giudice munito di giurisdizione, la Corte dei Conti, con integrale compensazione delle spese di giudizio nonché delle competenze di CTU, liquidate come da separato decreto.
Appella con atto tempestivamente depositato il quale lamenta l'erroneità Parte_1 della dichiarazione di difetto di giurisdizione evidenziando che oggetto della richiesta attorea è l'accertamento giudiziale, a mezzo consulenza tecnica di ufficio, dell'impossibilità da parte del ricorrente a svolgere qualsiasi attività lavorativa diversamente da quanto affermato nel verbale medico-legale che si impugna e quindi un giudizio sulla capacità/incapacità lavorativa del ricorrente rientrante, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione (ex multis S.U. ord. n. 27893, n. 4237/2018, n. 28368/2017, n. 10915/2014, n. 15057/2017) nella competenza del giudice del lavoro. Nel merito deduce di essere in possesso di tutti i requisiti contributivi così come previsto dalla Legge, per il riconoscimento della pensione di inabilità, prevista dall'art. 2 comma 12 della Legge 335/1995 e che il giudizio medico-legale formulato dalla Commissione 3
Medica di Verifica di Roma – , non è sostenuto da una Controparte_1 corretta valutazione dell'evoluzione dello stato patologico.
Con atto depositato il 21.2.2025 parte appellante dichiara di non aver provveduto a notificare il ricorso in appello alle parti evocate in giudizio e preannuncia di non comparire in udienza.
All'udienza del 11.7.2025 nessuno compariva e la causa veniva rinviata ai sensi dell'art. 348 c.p.c.. all'udienza del 11.9.2025.
Anche all'odierna udienza nessuno compariva, nonostante la rituale comunicazione della precedente ordinanza e la causa veniva quindi decisa con dispositivo del quale veniva data lettura.
Deve essere dichiarata l'improcedibilità dell'appello, giacché la parte non è comparsa per due successive udienze, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., nonostante la ritualità della comunicazione. L'art. 348 c.p.c. risulta applicabile al rito lavoro, nonostante la specialità (cfr. Cass. n. 5238 del 4/3/2011).
Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione della parte appellata.
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata
P.Q.M.
Dichiara improcedibile l'appello ed il non luogo a provvedere sulle spese del grado;
dà atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso in Roma, il 11.9.2025
La Consigliera est.
Beatrice Marrani
La Presidente
Giovanna Ciardi