Articolo 768 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 755Articolo 770
Versione
9 ottobre 2010
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Versione
27 marzo 2012
Art. 768. Stato giuridico dei frequentatori 1. Gli ammessi ai corsi per l'accesso al ruolo degli ispettori dei carabinieri:
a) se provenienti dal ruolo dei sovrintendenti o da quello degli appuntati e carabinieri, conservano il grado rivestito all'atto dell'ammissione; b) se provenienti dagli allievi carabinieri conseguono la promozione a carabiniere nei termini previsti per gli arruolati volontari nell'Arma; c) se provenienti dagli ufficiali ausiliari dell'Arma, ottengono la commutazione della ferma gia' contratta in ferma quadriennale con decorrenza dalla data di arruolamento e sono nominati carabinieri effettivi; d) se provenienti dai civili, dai militari in servizio oppure in congedo appartenenti ad altre ((. . .)) Forze armate, o dal personale appartenente ad altre Forze di polizia, anche a ordinamento civile, conseguono la qualifica di allievo carabiniere e sono promossi con le modalita' e nei termini prescritti per gli arruolati volontari nell'Arma. 2. I militari in servizio e in congedo delle Forze armate e quelli in congedo dell'Arma dei carabinieri, nonche' il personale appartenente alle altre Forze di polizia, perdono il grado e la qualifica rivestiti all'atto dell'ammissione al corso.
Entrata in vigore il 27 marzo 2012
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