Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/03/2025, n. 1535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1535 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. 5133/2023 R.G.A.C.
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 27.3.2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta al n. 5133/2023 R.G., vertente tra:
Controparte_1
in Napoli, Via Santo Strato n. 14
[...] dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore
E' presente, per parte appellante, l'Avvocato Franco Canzerlo che dichiara di essere presente per de- lega orale dell'Avvocato Antonio Cecere e si riporta agli atti e verbali di causa.
E' presente, per parte appellata, l'Avvocato Ilaria Formica che dichiara di essere presente per delega orale dell'Avvocato Paolo De Divitiis e si riporta agli atti e verbali di causa.
La Corte invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies c.p.c..
L'Avv.to Canzerlo si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di cau- sa, nonché alla documentazione esibita. CP_ L'Avv.to Formica si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di
[..
, nonché alla documentazione esibita.
La Corte, si riserva di provvedere in prosieguo.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
1
La Corte, successivamente, in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magi- strati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5133/2023 R.G. - avente ad oggetto appello promosso avverso l'ordinanza 5979/2023 del 27/10/2023, emessa dal Tribunale di Napoli nel procedimento ex art. 702 bis cpc R.G. n. 24020/2022 - vertente tra
(C.F. ), in persona del legale rappresentan- Controparte_1 P.IVA_1 te pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Antonio Cecere, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Napoli, Via del Parco Margheri- ta, n. 65; appellante e
Via Santo Strato n. 14 (c.f. ), Controparte_3 P.IVA_2 in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato
Paolo de Divitiis, elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore in
Napoli, Via Monte di Dio, n. 66; appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La proponeva ricorso x art. 702 bis cpc chiedendo: “A. Ac- Controparte_1 certare e dichiarare che il , in persona Controparte_4 dell'amministratore p.t., in violazione dell'obbligo previsto dall'art. 63, co. 1, Disp.
Att. c.c., ha omesso di fornire alla i dati anagrafici relati- Controparte_1 vi ai condomini morosi e l'indicazione dei relativi crediti;
2 B. Per l'effetto condannare il , in persona Controparte_4 dell'amministratore p.t a comunicare alla i dati anagrafi- Controparte_1 ci completi dei condomini morosi e l'indicazione dei rispettivi debiti;
C. Ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c. condannare lo stesso Controparte_5
, in persona dell'amministratore p.t, a versare in favore della
[...] Controparte_6 la somma di € 100,00, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giu-
[...] stizia, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento”.
Si costituiva il Condominio, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva e contestando nel merito la fondatezza della domanda.
Il Tribunale ha dichiarato la domanda inammissibile, in ragione del difetto di legitti- mazione passiva del . CP_4
Avverso la detta decisione, con atto del 23.11.2023, la società ha proposto appello, costituendosi il giorno successivo e deducendo, con unico e articolato motivo di im- pugnazione, la legittimazione passiva del CP_4
Si è costituito quest'ultimo, contestando l'avverso dedotto.
Ebbene, il Collegio ritiene di fare ricorso al terzo comma dell'art. 350 bis cpc, ri- chiamando il recentissimo precedente della Suprema Corte secondo cui l'obbligo di comunicare i dati dei condomini morosi (e la conseguente legittimazione passiva in caso di azione giudiziale) spetta all'amministratore in proprio, trattandosi di un dove- re legale di cooperazione con i creditori funzionale al rispetto dell'ordine di escussio- ne contemplato dal comma 2 dell'art. 63 disp. att. c.c., che è estraneo al rapporto di mandato intercorrente con il e la cui violazione dà luogo, pertanto, a una CP_4 responsabilità di tipo aquiliano (Cass. civ. II, 15.1.2025, n. 1002).
In motivazione si legge: “la questione di diritto posta dal motivo in esame riguarda il profilo della legittimazione passiva all'azione, in relazione alla quale la giurispru- denza di merito non ha dato una risposta univoca. Secondo un indirizzo giurispru- denziale, l'obbligo di comunicazione previsto ultima parte del citato articolo 63 disp. att. c.c., comma 1, delinea un obbligo legale di cooperazione col terzo creditore che sarebbe posto direttamente in capo alla persona dell'amministratore, con la con- seguenza che la legittimazione passiva deve ravvisarsi in capo alla persona dell'amministratore in proprio, il cui immotivato rifiuto risulta essere contrario al canone della buona fede. Tale posizione è sostenuta, in via prevalente, da autorevole dottrina. Un altro indirizzo giurisprudenziale muove dalla considerazione che il do- vere di comunicazione dei condomini morosi da parte dell'amministratore di con- dominio è posto anche nell'interesse dei condomini in regola con i pagamenti, sicché
l'adempimento di tale dovere rientra tra gli obblighi caratterizzanti il suo operato, che deve essere adempiuto con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1176, comma 1, c.c.), in adempimento delle disposizioni di cui agli artt. 1130,1131 e 1135
c.c., rispetto alle quali l'amministratore risponde, a titolo di responsabilità contrat-
3 tuale, ex art. 1218 c.c.; la legittimazione passiva farebbe capo al condominio, in per- sona dell'amministratore, essendo quest'ultimo soggetto obbligato esclusivamente in ragione della sua posizione di mandatario dell'ente di gestione. Ad avviso del Colle- gio, la legittimazione passiva deve ravvisarsi in capo alla persona dell'amministratore in proprio. Il contratto di amministrazione condominiale è un contratto tipico, non riconducibile alla prestazione d'opera intellettuale, regolato dagli artt. 1129 c.c. e 1131 c.c. e, solo in via residuale, dalle norme sul mandato, at- teso che l'esercizio di tale attività non è subordinata, come richiesto dall'art. 2229
c.c., all'iscrizione in apposito albo o elenco;
in seguito all'entrata in vigore dell'art. 71-bis disp. att. c.c., introdotto dalla L. n. 220 del 2012, l'esercizio dell'attività di amministratore del condominio è subordinata al possesso di determinati requisiti di professionalità e onorabilità. Tale contratto rientra nell'ambito delle professioni non organizzate in ordini o collegi, di cui alla L. 14 gennaio 2013, n.
4. Sempre la dottri- na ha evidenziato come l'amministratore di condominio non necessariamente agisce sempre nell'interesse dei condòmini, ma talora addirittura in contrasto con essi. A titolo esemplificativo, si richiama l'art. 1129, comma 9 c.c., il quale stabilisce che - salva l'espressa dispensa assembleare - l'amministratore è tenuto ad agire per la ri- scossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito esigibile è compreso;
analogamente, l'art. 1131
c.c. dispone che l'amministratore può agire in giudizio contro i condòmini e contro i terzi. In tale quadro normativo si pone l'art. 63 disp. att. c.c., che autorizza l'amministratore ad ottenere un decreto ingiuntivo nei confronti dei condòmini mo- rosi senza bisogno di autorizzazione assembleare ed impone al medesimo di fornire ai creditori insoddisfatti che lo interpellino - quindi a soggetti addirittura estranei alla compagine condominiale - i dati dei condòmini morosi. Tale obbligo esula dagli obblighi interni al rapporto di mandato corrente tra amministratore e condomini, vi- sto che l'amministratore è tenuto a fornire a un soggetto estraneo i nomi dei suoi stessi mandanti;
esso è espressione di un obbligo legale di cooperazione col terzo creditore posto direttamente in capo alla persona dell'amministratore e non costi- tuisce affatto adempimento o incombenza finalizzata all'attuazione del programma obbligatorio corrente con il condominio, alla stregua del contratto di amministra- zione. L'obbligo di comunicazione previsto dal primo comma dell'art. 63 delle disp. att. c.c. è solo funzionale al rispetto da parte dei creditori dell'obbligo, fissato dal secondo comma della disposizione, di agire nei confronti dei condomini in regola con i pagamenti solo dopo avere inutilmente aggredito i condomini morosi. Si tratta di un obbligo derivante dalla legge e gravante sull'amministratore in proprio e non quale amministratore del condominio, la cui violazione integra un'ipotesi di respon- sabilità aquiliana Il ritardo dell'amministratore nella comunicazione al terzo credi- tore dei dati dei condomini morosi è, infatti, potenzialmente idoneo a causare un
4 danno allo stesso creditore, per via del rallentamento provocato alla realizzazione coattiva delle sue ragioni. Mentre, in qualità di rappresentante del , gli CP_4 effetti dell'attività dell'amministratore che pone in essere nello svolgimento del suo incarico sono imputabili direttamente al , con riferimento alla comunica- CP_4 zione dei nominativi dei condomini morosi, l'amministratore è destinatario di un comando fissato dalla legge a tutela dei creditori del condominio. Ne consegue che legittimato passivo nell'azione di condanna alla comunicazione dei dati dei morosi
è l'amministratore in proprio e non il in persona dell'amministratore. CP_4
Poiché la consegna dei dati dei morosi al terzo creditore non rientra tra le attribu- zioni dispositive ed i poteri rappresentativi dell'amministratore riferibili al condo- minio alla luce degli artt. 1130 e 1131 c.c., dall'omessa o intempestiva esecuzione di essa non può ridondare alcuna responsabilità ricadente nella sfera giuridica del
, e la conseguente condanna deve essere emessa in danno CP_4 dell'amministratore in proprio. La sentenza impugnata ha correttamente affermato che, in tema di condominio negli edifici, la domanda volta a conseguire l'ordine di comunicare al creditore non soddisfatto i dati dei condomini morosi, ai sensi dell'art. 63, comma 1, disp. att. c.c., deve essere rivolta nei confronti dell'amministratore, e non del , trattandosi di obbligo posto dalla legge CP_4 all'amministratore del condominio in proprio”.
La Corte dunque, intende fare applicazione del detto insegnamento, con conseguente rigetto dell'appello, con conseguente superamento di ogni altro profilo prospettato.
Tenuto conto della novità della questione, valutata anche dalla Suprema Corte con la sentenza richiamata (considerata la peculiarità della fattispecie e l'assenza di prece- denti di questa Corte, le spese di lite devono essere integralmente compensate), si reputa sussistano le eccezionali ragioni per procedere alla compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
Ai sensi di quanto previsto dall'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammis- sibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore im- porto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazio- ne, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provve- dimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente decidendo sull'appello promosso av- verso l'ordinanza 5979/2023 del 27/10/2023, emessa dal Tribunale di Napoli nel procedimento ex art. 702 bis cpc R.G. n. 24020/2022, così provvede:
• rigetta l'appello;
5 • dichiara integralmente compensate le spese del presente grado di giudizio;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso, in Napoli, in data 27.3.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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