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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 13/05/2025, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2297 del 2024, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. SIDOTI ROSA Parte_1
VIVIANA, giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. CARLISI VIVIANA, giusta procura depositata telematicamente
-resistente -
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 16.07.2024, il ricorrente adiva il Tribunale di Agrigento in funzione del Giudice del Lavoro chiedendo la “corresponsione da parte dell' quale CP_2 gestore del Fondo di Garanzia, dell'ulteriore importo lordo di € 1.307,68 corrispondente al saldo di TFR maturato, pari alla differenza tra il lordo del TFR spettante ed il netto del TFR erogato dall , oltre interessi legali e CP_1 rivalutazione monetaria dalla data di cessazione del rapporto di lavoro sino all'effettivo soddisfo, per le causali di cui in narrativa;
salva quella diversa somma maggiore o minore che dovesse essere accertato nel corso del processo;
2)Condannare, per l'effetto, l' in persona del legale rappresentante pro- CP_2 tempore, quale gestore del Fondo di Garanzia al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma lorda di € 1.307,68, corrispondente al saldo di TFR maturato, pari alla differenza tra il lordo del TFR spettante ed il netto del TFR erogato dall' , oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di CP_1
1 cessazione del rapporto di lavoro sino all'effettivo soddisfo, per le causali di cui in narrativa;
salva quella diversa somma maggiore o minore che dovesse essere accertato nel corso del processo;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi, ex art. 93
c.p.c., in favore del sottoscritto difensore antistatario.”
Premetteva, in punto di fatto, di essere stato licenziato dalla società cooperativa Casa
Amica Onlus, successivamente posta in liquidazione coatta amministrativa con
D.A. n. 918/2010 del 20 luglio 2022, e di aver presentato tempestiva istanza di ammissione al passivo fallimentare.
A seguito dell'istruttoria, il ricorrente veniva ammesso al passivo per l'importo complessivo di euro 22.861,26 a titolo di crediti di lavoro (comprensivi di differenze retributive, TFR, indennità di mancato preavviso, ferie non godute, ecc.), di cui euro
4.729,70 a titolo di Trattamento di Fine Rapporto (TFR) netto. In ragione di ciò, il ricorrente avanzava domanda all' - Fondo di Garanzia ai sensi della Legge n. CP_2
297/1982, allegando tutta la documentazione necessaria. CP_ Deduceva che l' procedeva alla liquidazione della somma di euro 4.401,38, applicando la ritenuta fiscale sull'importo netto già riconosciuto in sede di procedura concorsuale, anziché sull'importo lordo risultante dalla busta paga (pari a euro 6.037,38). Ritenendo tale operato illegittimo, il ricorrente adiva il presente giudice chiedendo il pagamento della differenza, pari a euro 1.307,68, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Ritualmente citato in giudizio, si costituiva in l' , deducendo variamente CP_2
l'infondatezza del ricorso, del quale chiede il rigetto. Con condanna alle spese.
Senza alcuna attività istruttoria, sulla base della documentazione versata in atti, all'odierna udienza, la stessa veniva decisa con sentenza all'esito del deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 13.5.25.
Motivi della decisione
La domanda è fondata e meritevole di accoglimento.
Va ricordato in punto di diritto che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n.
297/1982, “è istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto”. Sulla scorta di tale previsione, il Fondo di garanzia istituito presso l' si CP_2 sostituisce, quindi, al datore di lavoro inadempiente per insolvenza nel pagamento del TFR, assumendo la medesima obbligazione rimasta inadempiuta, previo accertamento del credito del lavoratore mediante insinuazione nello stato passivo della procedura concorsuale.
2 Tanto premesso, occorre rilevare che la giurisprudenza di legittimità “ha sempre affermato che le spettanze del lavoratore maturano al lordo (Sez. L, Sentenza n.
18044 del 14 settembre 2015, Rv. 636824 - 01; Sez. L, Sentenza n. 21010 del 13 settembre 2013, Rv.627984- 01; Sez. L, Sentenza n. 3375 del 11 febbraio 2011,
Rv.615995- 01;Sez. L, Sentenza n. 18584 del 07 luglio 2008, Rv.604756- 01; Sez. L,
Sentenza n. 18584 del 07 luglio 2008, Rv. 604756 - 01), e ciò in quanto il meccanismo delle ritenute inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire. Come precisato da questa Corte (Cass. Sez. L, Sentenza n. 21211 del 05 ottobre 2009, Rv.
610447 - 01; Sez. L, Sentenza n. 1486 del 23 marzo 1989, Rv. 462296 - 01 ed altre),
l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive, e quindi anche per il trattamento di fine rapporto, debbono essere effettuati al lordo delle ritenute fiscali, poiché il meccanismo della determinazione di queste ultime inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si ricollega al distinto rapporto d'imposta, in relazione al quale il datore di lavoro opera le ritenute solo al momento del pagamento finale (così anche, per la determinazione delle retribuzioni dovute al lavoratore ex art. 18 Stat. Lavoratori, Sez. L, Sentenza n. 585 del 22 gennaio
1987, Rv. 450310 - 01). Questa Corte è consapevole che l'obbligazione di pagamento del TFR e delle ultime tre mensilità a carico del Fondo di Garanzia ha natura previdenziale e non va considerata identica all'obbligazione di pagamento delle relative somme a carico del datore di lavoro, avente natura retributiva, e, per altro verso, che l' in qualità di sostituto di imposta debba operare tutte le CP_2 dovute trattenute. Sotto il primo profilo, si è detto (Sez. VI - L, Ordinanza n. 17643 del 25 agosto 2020, Rv. 658937 - 02; Sez. VI - L, Ordinanza n. 12971 del 09 giugno
2014, Rv. 631654-01; Sez. L, Sentenza n. 20547 del 13 ottobre 2015, Rv. 636990 -
01) che il diritto del lavoratore di ottenere dall' in caso di insolvenza del CP_2 datore di lavoro, la corresponsione del T.F.R. a carico dello speciale fondo di cui alla L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 2, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge
(insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva). Sotto il secondo profilo, per Sez. L -, Sentenza n. 25016 del 23 ottobre 2017 (Rv. 646109 - 01) e Sez.
L, Sentenza n. 25663 del 07 giugno 2017, il Fondo di Garanzia, nel liquidare la propria obbligazione, deve operare in qualità di sostituto d'imposta, trattenendo
3 l'importo dovuto per le imposte erariali, ove ciò non sia stato già operato in sede di ammissione al passivo fallimentare. La stessa sentenza ha peraltro escluso che l' possa operare una seconda trattenuta che incida una seconda volta CP_2 sull'importo effettivo da erogare, posto che il meccanismo voluto dalla legge è inequivoco e non legittima l' a pretendere che un lavoratore sia assoggetto per CP_2 due volte alla medesima trattenuta di natura fiscale. Le dette sentenze (vedi massima Rv. 646109 - 01 in particolare) hanno affermato che, in tema di prestazioni a carico del Fondo di garanzia, che hanno natura previdenziale, il calcolo dei crediti dovuti al lavoratore per differenze retributive e trattamento di fine rapporto deve avvenire sempre al lordo (v. pure Sez. V, Sentenza n. 22516 del 02 ottobre
2013, Rv. 628721 - 01, con riferimento all'insinuazione al passivo del Fondo di
Garanzia ed alla sua ricomprensione anche delle ritenute fiscali operate al momento del pagamento). Benché autonoma rispetto alla obbligazione datoriale,
l'intervento del Fondo di Garanzia presuppone l'infruttuosa esecuzione dei crediti relativi alla prima ed il venir meno delle garanzie inerenti agli stessi, sicché
l'obbligazione del Fondo si commisura all'obbligazione datoriale (che, come si è detto, ha ad oggetto somme al lordo), e - fermo restando la necessità del verificarsi dei presupposti di intervento del Fondo ex l. n. 297 del 1982, art.
2 - non si commisura invece necessariamente al titolo esecutivo ottenuto per quella.
Nell'ipotesi in cui il titolo esecutivo sia ottenuto per somme nette, come nella specie,
l'intervento del Fondo si commisura in ogni caso alla somma lorda dovuta al lavoratore, rispetto alla quale sono venute meno le garanzie, e non può limitarsi alle somme portate dal titolo esecutivo: invero, se il titolo rimasto ineseguito reca somme nette, a fortiori esso è espressione d'incapienza anche per le maggiori somme relative comprensive dell'imposta. Nel calcolo della prestazione previdenziale dovuta l' deve fare riferimento, dunque, alle somme lorde CP_1 dovute al lavoratore, e ciò sia nel caso in cui la richiesta di intervento faccia espresso riferimento a quelle, sia nel caso in cui la richiesta faccia riferimento ad un titolo contenente le somme al netto, rispetto alle quali l' deve provvedere CP_1 alla conversione al lordo, per poi operare, in un momento successivo alla determinazione delle somme dovute, la trattenuta. L'obbligo dell' CP_2 naturalmente, viene meno ove l'ente - soggetto onerato della relativa prova in quanto tenuto per legge alle ritenute - dimostri che le ritenute siano state già operate e versate in precedenza per le somme in questione (ad esempio, più che nell'ipotesi inverosimile che il datore le abbia operate e versate, pur non pagando poi il lavoratore, nell'ipotesi in cui le somme per ritenute siano state oggetto di ammissione al passivo di un fallimento almeno parzialmente capiente per le stesse).
Può dunque affermarsi che, in tema di prestazioni previdenziali a carico del Fondo di garanzia dell' anche ove il lavoratore abbia ottenuto ingiunzione di CP_2 pagamento nei confronti del datore di lavoro per somme nette, il calcolo dei crediti
4 dovuti al lavoratore per differenze retributive e trattamento di fine rapporto deve avvenire sempre al lordo e l' nel liquidare la propria obbligazione, deve CP_2 operare in qualità di sostituto d'imposta, trattenendo l'importo dovuto per le imposte erariali, sempreché non dimostri che le ritenute siano state già operate e versate all'erario” (cfr. Cass. 24 marzo 2023, n. 8517).
Orbene, applicando i superiori principi al caso di specie, giova evidenziarsi che è documentato (e, ancor più, incontestato) che – a fronte di una somma ammessa allo stato passivo al netto delle ritenute fiscali - il Fondo di Garanzia non abbia provveduto alla conversione della stessa al lordo, per poi operare, in un momento successivo alla sua determinazione, la relativa trattenuta, ma abbia liquidato all'odierna ricorrente, a titolo di TFR maturato nel corso del rapporto di lavoro intercorso con la società cooperativa Casa Amica Onlus, l'importo netto ammesso allo stato passivo, operando sullo stesso anche la trattenuta Irpef.
Alla luce di tali considerazioni, va quindi dichiarato il diritto di parte ricorrente alla corresponsione della differenza tra il TFR spettante al lordo e la somma erogata al netto dal Fondo di Garanzia e, per l'effetto, in mancanza di specifica contestazione sull'ammontare dell'importo rivendicato, va disposta la condanna dell al CP_2 pagamento dell'importo pari a € 1.307,68 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal sorgere al soddisfo.
Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, accolto.
Il peso delle spese segue la soccombenza, con distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di parte ricorrente alla corresponsione della differenza tra il TFR spettante al lordo e la somma erogata al netto dal Fondo di Garanzia e, per l'effetto, condanna l' al pagamento, in suo favore, CP_2 dell'importo pari a 1.307,68 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal sorgere al soddisfo;
condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali CP_2 che si liquidano in complessivi 886,00 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge, e ne dispone la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Agrigento, 13/05/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
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